Il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti contro il coronavirus a tutela dalla salute e sostiene i settori colpiti - AITI

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Il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti
contro il coronavirus a tutela dalla salute e sostiene i
settori colpiti
Berna, 13.03.2020 - Nella sua seduta del 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha deciso ulteriori provvedimenti
per contenere la propagazione del coronavirus e per proteggere la popolazione e il sistema sanitario. Da subito e
fino alla fine di aprile sono vietate le manifestazioni con più di 100 persone e nei ristoranti, nei bar e nelle
discoteche non è ammessa la presenza di più di 50 persone. In questo modo è più facile mantenere la distanza
reciproca di sicurezza. Nelle scuole non possono essere tenute lezioni in classe fino al 4 aprile. Il traffico
transfrontaliero dall’Italia viene limitato. Il Consiglio federale mette inoltre immediatamente a disposizione fino
a 10 miliardi di franchi per attenuare in modo rapido e non burocratico le ripercussioni economiche della
pandemia.

Per prevenire i contagi e contenere la diffusione del coronavirus, le persone devono mantenere una distanza
reciproca di sicurezza. Il Consiglio federale ha pertanto deciso diversi provvedimenti che vanno in questo senso. La
nuova ordinanza entra in vigore con effetto immediato e si applicherà almeno fino al 30 aprile. L'obiettivo è di
proteggere gli anziani e le persone con malattie pregresse ed evitare il più possibile di sovraccaricare gli ospedali.

Le manifestazioni pubbliche e private con più di 100 persone sono vietate. I Cantoni possono prevedere deroghe in
caso di un interesse pubblico preponderante, ad esempio per le assemblee generali. In questi casi devono essere
adottate diverse misure per proteggere i partecipanti, soprattutto quelli maggiormente a rischio. Le manifestazioni
con meno di 100 persone devono prevedere le stesse misure. In questo modo è garantita una prassi uniforme nei
Cantoni. Questo provvedimento si applica anche alle strutture del tempo libero, quali i musei, i centri sportivi, le
piscine e le stazioni sciistiche.

I ristoranti, i bar e le discoteche non possono accogliere più di 50 persone. Gli avventori devono inoltre poter
osservare le raccomandazioni di igiene e di comportamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in
particolare quella di mantenere la distanza reciproca di sicurezza.

Fino al 4 aprile sono inoltre vietati i corsi e le lezioni in classe delle scuole, delle scuole universitarie e degli istituti di
formazione. Gli esami già previsti possono essere tenuti se vengono adottate determinate misure di sicurezza. Per la
scuola dell'obbligo, i Cantoni possono prevedere offerte di custodia per evitare che i bambini vengano accuditi dai
nonni, che rientrano nel gruppo delle persone maggiormente a rischio.

Impiego efficiente delle infrastrutture
Il Consiglio federale intende inoltre garantire un impiego ottimale delle infrastrutture sanitarie ed evitare nel limite
del possibile un loro sovraccarico in singoli Cantoni. Per questa ragione obbliga i Cantoni a fornire sistematicamente
alla Confederazione determinate informazioni sulla situazione dell'assistenza sanitaria. Tra queste rientrano il
numero totale e l'occupazione dei letti d'ospedale e dei respiratori, le scorte di materiale di protezione individuale e
la disponibilità di personale medico e infermieristico.

Circa 10 miliardi per indennità per lavoro ridotto e aiuti immediati all'economia
Il Consiglio federale è consapevole del forte impatto economico dei provvedimenti adottati e intende pertanto
assicurare un sostegno rapido e non burocratico all'economia. L'obiettivo primario è continuare a garantire gli
stipendi dei salariati. Per aiuti finanziari immediati ha a disposizione nei settori più disparati un importo
complessivo di circa 10 miliardi di franchi.

- Per le indennità per il lavoro ridotto sono a disposizione fino a 8 miliardi di franchi provenienti dal fondo
dell'assicurazione per la disoccupazione (AD). Il periodo di attesa è ridotto con effetto immediato e fino al 30
settembre a un giorno. Le imprese devono così sostenere la perdita di un solo giorno di lavoro prima di avere diritto
al sussidio dell'AD. Il Consiglio federale ha incaricato la Segreteria di Stato dell'economia di valutare, entro il 20
marzo, la possibilità di estendere il diritto all'indennità per il lavoro ridotto ai lavoratori con un contratto di lavoro a
tempo determinato (non rescindibile) e ai lavoratori impiegati temporaneamente. Una tale estensione presuppone
una modifica di legge.

- Per le imprese particolarmente colpite, il Consiglio federale sta valutando un sostegno finanziario (liquidità
transitorie, aiuti finanziari ecc.) fino a un miliardo di franchi per i casi di rigore. Sotto la direzione del Dipartimento
federale delle finanze, entro il 1° aprile devono essere studiate le modalità e richiesti i mezzi necessari.

- Alle PMI confrontate con ristrettezze finanziarie sono messi a disposizione da subito fino a 580 milioni di franchi
sotto forma di crediti bancari garantiti. È inoltre previsto un sostegno di 10 milioni di franchi per le spese
amministrative straordinarie delle organizzazioni che concedono fideiussioni. In virtù della legge federale sugli
aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, quattro organizzazioni
riconosciute possono concedere a imprese di ogni dimensione fideiussioni fino a concorrenza di un milione di
franchi. I prestiti bancari ricevuti tramite fideiussione devono essere rimborsati. Il Consiglio federale agevola inoltre
le condizioni per ottenere una fideiussione. Fino alla fine del 2020 intende assumersi i costi dell'esame della
domanda e i premi di rischio per le nuove fideiussioni durante il primo anno.

- Possono inoltre essere richiesti fino a 4,5 milioni di franchi per compensare le perdite per le attività (fieristiche) del
promotore ufficiale delle esportazioni S-GE.

Sostegno al settore sportivo e culturale
Particolarmente colpiti dalla diffusione del coronavirus e dai provvedimenti delle autorità per contenerla sono gli
organizzatori di eventi sportivi e il settore culturale. Il Consiglio federale intende mettere a disposizione delle
organizzazioni sportive amatoriali contributi a fondo perso, a condizione che la federazione imponga ai suoi
membri, a medio termine, una copertura di capitale sufficiente per consentire loro di far fronte a una situazione
straordinaria per sei mesi. I criteri esatti saranno definiti in un'ordinanza. Il Consiglio federale intende inoltre
concedere prestiti a tasso zero rimborsabili alle società sportive che gestiscono squadre professionistiche, dato che
nel settore sportivo è difficile ottenere un credito bancario. Per questo provvedimento sono previsti fino a 50
milioni di franchi.

Il Consiglio federale intende sostenere con fondi supplementari anche il settore culturale. Il Dipartimento federale
dell'interno sta elaborando in procedura accelerata un progetto di legge per provvedimenti economici aggiuntivi
che possono essere impiegati a complemento degli altri strumenti per attenuare i casi di rigore nel settore culturale.
In questo modo vuole evitare di mettere a repentaglio il futuro di appuntamenti culturali ricorrenti e sostenere in
particolare gli operatori culturali indipendenti che si trovano in una situazione di emergenza. Nel quadro
dell'elaborazione della legge deve essere anche esaminato come coinvolgere nel finanziamento i Cantoni, in
quanto enti responsabili del settore culturale.

Provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici
Il Consiglio federale ha preso atto delle raccomandazioni dell'UFSP sull'uso dei trasporti pubblici, che sono la base
del buon funzionamento dell'economia e una componente importante della nostra società. Se usati in modo
assiduo, comportano tuttavia un rischio accresciuto di infezione da nuovo coronavirus. Per ridurre al minimo questo
rischio, l'UFSP raccomanda di evitare il più possibile l'uso dei trasporti pubblici. Chi ha sintomi di una malattia
respiratoria e chi ha più di 65 anni non deve prendere i mezzi pubblici. I datori di lavoro sono invitati a concedere ai
loro dipendenti orari di lavoro il più flessibili possibile per permettere loro di evitare le ore di punta. Se possibile, ai
dipendenti deve essere accordato il telelavoro. Devono inoltre essere attuate misure di protezione del personale nei
mezzi di trasporto e bisogna rinunciare ai servizi sui treni.
Provvedimenti alla frontiera
    Il Consiglio federale ha deciso di introdurre con effetto immediato controlli alle frontiere con i Paesi dello spazio
    Schengen se la situazione lo esige. Dall'Italia possono entrare in Svizzera soltanto i cittadini svizzeri, le persone con
    un permesso di soggiorno e quelle che devono venire nel nostro Paese per motivi professionali. Continuano a essere
    permessi il traffico di transito e il trasporto di merci. Infine possono varcare il confine con l'Italia le persone in
    situazione di assoluta necessità. Questo provvedimento serve, in primo luogo, a proteggere la popolazione svizzera
    e ad assicurare al sistema sanitario svizzero le risorse necessarie. Inoltre sostiene l'efficacia dei decreti italiani per
    contenere la diffusione del coronavirus. Il Consiglio federale monitora costantemente la situazione e se necessario
    estenderà i provvedimenti alla frontiera ai viaggiatori di altri Paesi o regioni.

    Indirizzo cui rivolgere domande

    Comunicazione UFSP, media@bag.admin.ch
    Infoline coronavirus UFSP +41 58 463 00 00

    Comunicazione DEFR, +41 58 462 20 07,
    info@gs-wbf.admin.ch

    Servizio d’informazione DFGP, +41 58 462 18 18, info@gs.ejpd.admin.ch

    Dipartimento federale dell’interno DFI

    Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

    Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

    Documenti
      Raccomandazioni sull’uso dei trasporti pubblici (PDF, 125 kB)

      Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (PDF, 268 kB)

      Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (PDF, 104 kB)

    Links
    UFSP

    Pubblicato da

    Il Consiglio federale
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    Segreteria generale DFI
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    Ultima modifica 05.01.2016

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Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)

del 13 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visti gli articoli 6 capoverso 2 lettera b, 41 capoverso 1 e 77 capoverso 3 della legge
del 28 settembre 20122 sulle epidemie,
ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1
1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione,
delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmis-
sione e per combattere il coronavirus (COVID-19).
2   I provvedimenti sono finalizzati a:
     a.   impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
     b.   ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissio-
          ne e impedire o contenere i focolai locali;
     c.   proteggere le persone particolarmente a rischio;
     d.   salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in partico-
          lare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigio-
          namento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

RS 818.101.24
1   RS 101
2   RS 818.101

2020–0744                                                                               1
O 2 COVID-19                                                                   RU 2020

Sezione 2:
Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria, limitazioni del
traffico di confine

Art. 2           Principio
1Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di
COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvi-
gionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario
adottare provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da
Paesi o regioni a rischio.
2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni confinanti
con la Svizzera e le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di preven-
zione e di lotta contro l’epidemia di COVID-19. L’elenco dei Paesi o delle regioni a
rischio è pubblicato nell’allegato. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), sentito
il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l’elenco e lo aggiorna
costantemente.

Art. 3           Passaggio della frontiera e controlli
1L’autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l’entrata in Sviz-
zera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno
che adempiano una delle seguenti condizioni:
    a.   abbiano la cittadinanza svizzera;
    b.   dispongano di un documento di viaggio e di un titolo di soggiorno di cui al
         capoverso 2, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso
         per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera o l’assicurazione di un per-
         messo di dimora;
    c.   abbiano un motivo professionale per l’entrata in Svizzera e siano in possesso
         di un documento di registrazione;
    d.   effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla
         di consegna merci;
    e.   siano solo in transito in Svizzera con l’intenzione di recarsi direttamente in
         un altro Paese; o
    f.   siano in una situazione di assoluta necessità.
2 Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni
summenzionate. La valutazione della necessità di cui al capoverso 1 lettera f è
lasciata alla discrezione dell’autorità competente in materia di controlli alla frontie-
ra.
3 Le decisioni possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro le
decisioni prese dalle autorità competenti non hanno effetto sospensivo. Si applica

2
O 2 COVID-19                                                                     RU 2020

per analogia l’articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e
la loro integrazione (LStrI).
4 Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di
violazione delle disposizioni in materia d’entrata può essere inoltre pronunciato un
divieto d’entrata.
5 Può essere parimenti rifiutata l’entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed
esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui
all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e è soddisfatta. Il DFI, sentito il DFAE, determi-
na per quali Paesi e regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i
capoversi 2–4 si applicano per analogia.

Art. 4               Limitazione del traffico aereo
Il DFI può sospendere il traffico aereo verso la Svizzera dai Paesi e dalle regioni a
rischio di cui all’articolo 2 capoverso 2.

Sezione 3:
Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e
delle istituzioni

Art. 5               Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione
1Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione
sono vietate.
2 Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando
idonei provvedimenti di protezione.
3Per la scuola elementare i Cantoni possono prevedere offerte di servizi per la
custodia.

Art. 6               Manifestazioni e strutture
1È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti
100 o più persone contemporaneamente.
2 Sono consentite le manifestazioni a cui siano presenti meno di 100 persone se sono
rispettati i seguenti provvedimenti di prevenzione:
    a.     provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono malate;
    b.     provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;
    c.     provvedimenti per l’informazione delle persone presenti sui provvedimenti
           di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in
           caso di tosse e raffreddore;

3        RS 142.20

                                                                                        3
O 2 COVID-19                                                                      RU 2020

    d.    adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di
          igiene.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle strutture ricreative e per il tempo
libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere.
4 Ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è consentito acco-
gliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale. Devono
essere rispettate le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica
concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.

Art. 7            Deroghe
L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli arti-
coli 5 e 6 se:
    a.    lo impongono interessi pubblici prevalenti, per esempio manifestazioni per
          l’esercizio di diritti politici o di formazione; e
    b.    l’istituzione di formazione, l’organizzatore o il gestore presentano un piano
          di protezione che comprende i provvedimenti di prevenzione di cui
          all’articolo 6 capoverso 2.

Art. 8            Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione
1Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza
preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.
2I gestori e gli organizzatori devono garantire l’accesso ai locali e ai luoghi alle
autorità cantonali competenti.
3Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devo-
no essere attuate immediatamente.

Art. 9            Esecuzione
I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sul loro
territorio.

Sezione 4: Obbligo di notifica concernente l’assistenza sanitaria

Art. 10
I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato
quanto segue:
    a.    numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
    b.    numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al tratta-
          mento dei malati di COVID-19;
    c     numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense;

4
O 2 COVID-19                                                                                RU 2020

     d.      numero totale e occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracor-
             porea a membrana (ECMO);
     e.      quantità del materiale di protezione individuale, segnatamente mascherine
             igieniche, mascherine di protezione respiratoria, guanti, camici protettivi e
             occhiali protettivi;
     f.      indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli
             ospedali;
     g.      capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero
             totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro
             ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11               Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 28 febbraio 20204 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19) è abrogata.

Art. 12               Entrata in vigore e durata di validità
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020
alle ore 15.305.
2   L’articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.
3 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, la presente ordinanza resta in vigore per il tempo
necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall’entrata in vigore.
Il Consiglio federale la abroga del tutto o in parte non appena i provvedimenti non
saranno più necessari.
4   L’articolo 5 resta in vigore fino al 4 aprile 2020.
5   Gli articoli 6–9 restano in vigore fino al 30 aprile 2020.

13 marzo 2020                    In nome del Consiglio federale svizzero:
                                 La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
                                 Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4         RU 2020 573
5         Pubblicazione urgente del 13 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge
          del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni federali (RS 170.512).

                                                                                                 5
O 2 COVID-19                                      RU 2020

                                                   Allegato
                                             (art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Italia

6
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                                                 [Signature]

Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 13 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I
L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è
modificata come segue:

Art. 50 cpv. 2
2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un
periodo d’attesa di un giorno.

II
1   La presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle 15:302.
2Ha effetto sino al 30 settembre 2020; trascorso questo termine la modifica
dell’articolo 50 capoverso 2 decade.

13 marzo 2020                 In nome del Consiglio federale svizzero:
                              La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
                              Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1      RS 837.02
2      Pubblicazione urgente del 13 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge
       del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020–......                                                                                   1
Dipartimento federale dell’interno DFI
                                                    Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
                                                    Unità di direzione Sanità pubblica

COVID-19: raccomandazioni sull’uso dei trasporti pubblici
Stato: 13.03.2020

Principi
I trasporti pubblici sono alla base del buon funzionamento dell’economia e una componente importante
della nostra società. È quindi di fondamentale importanza mantenere operativo un servizio di base.

L’uso assiduo dei trasporti pubblici comporta tuttavia un rischio accresciuto di infezione da nuovo
coronavirus. Per ridurre al minimo questo rischio, l’UFSP raccomanda quanto segue:

Raccomandazioni per la popolazione: evitare spostamenti non necessari con i
trasporti pubblici

• Da subito e fino a nuovo avviso, l’uso dei trasporti pubblici è da evitare il più possibile, soprattutto
  nelle ore di punta.
• Mantenere le distanze dalle altre persone quando si aspetta il treno in stazione o alla fermata
  dell’autobus o del tram.
• Evitare di prendere i trasporti pubblici per gli spostamenti a scopi turistici e durante il tempo libero.
• Mantenere le distanze dalle altre persone sui mezzi pubblici e rispettare rigorosamente le regole di
  igiene e le raccomandazioni generali di comportamento.
• Non prendere in nessun caso i mezzi pubblici se si hanno sintomi di una malattia respiratoria
  (p. es. tosse secca e febbre) e restare a casa.
• Optare il più possibile per la mobilità lenta per recarsi al lavoro (andare a piedi, in bicicletta o e-
  bike).
• Le persone di età superiore ai 65 anni devono evitare il più possibile di prendere i trasporti pubblici.

Raccomandazioni per i datori di lavoro

• I datori di lavoro sono invitati a sensibilizzare i loro dipendenti sulla necessità di evitare il più
  possibile l’uso dei trasporti pubblici nelle ore di punta.
• I datori di lavoro sono invitati a concedere ai loro dipendenti orari di lavoro il più flessibili possibile
  per evitare le ore di punta.
• Se possibile, va accordato e sostenuto il telelavoro.

Raccomandazioni per le aziende di trasporto pubblico

• Le offerte del traffico viaggiatori nazionale e regionale vengono mantenute per sostenere il
  funzionamento dell’economia e della società e per garantire una distribuzione equilibrata dei
  passeggeri nei mezzi di trasporto.
• Il traffico a scopo di turismo e tempo libero viene limitato o sospeso su richiesta delle singole
  aziende di trasporto.
• Il traffico internazionale (trasporto di passeggeri a lunga distanza) viene mantenuto se rientra nel
  servizio di base e non viene influenzato o impedito da decisioni dei Paesi confinanti.
• L’attuazione delle misure di protezione del personale nei mezzi di trasporto è di competenza delle
  aziende di trasporto. Si rinuncia ai servizi sui treni.
• L’Ufficio federale dei trasporti e le aziende leader del settore – le FFS per il trasporto su rotaia e
  AutoPostale per quello su strada – provvedono affinché le raccomandazioni siano attuate da tutte
le aziende di trasporto pubblico e dispongono ulteriori provvedimenti unitari a livello nazionale per
  le imprese del loro settore. Le singole imprese sono responsabili dell’attuazione vincolante di
  questi provvedimenti.
• L’attuale traffico merci è mantenuto. Non vi sono motivi di salute pubblica per una sua limitazione.

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