REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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REGOLE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Struttura Responsabile del documento: Direzione Centrale Risorse Umane Destinatari: Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Group Services Banca Prossima Banche della Divisione Banca dei Territori Mediocredito Italiano Intesa Sanpaolo Private Banking Banca Imi Accedo IMI Investimenti IMI Fondi Chiusi SGR Sirefid Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Eurizon Capital Epsilon SGR Fideuram Fiduciaria Fideuram Investimenti Sanpaolo Invest Sim Intesa Sanpaolo Casa Intesa Sanpaolo Provis Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Percorso: ARCO – Regole – Gestione risorse – Gestione risorse umane Decorrenza: Febbraio 2017 1
1. PRINCIPI GENERALI Con il Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo sottoscritto in data 1 febbraio 2017, Intesa Sanpaolo e le Delegazioni Sindacali di Gruppo hanno voluto continuare a ricercare strumenti e soluzioni per il benessere delle persone e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da coniugare in un’ottica socialmente responsabile con la realizzazione delle strategie di impresa e la valorizzazione delle persone. L’Azienda ha ribadito la centralità delle persone nella realizzazione degli obiettivi del Piano di Impresa 2014-2017 individuando iniziative innovative in grado di cogliere nuove opportunità di business e confermando l’importanza dell’investimento per l’aggiornamento e qualificazione professionale. 2. REGOLE APPLICATIVE In relazione a quanto definito nel Protocollo, vengono illustrati gli istituti introdotti che possono riguardare, ove specificato nei singoli paragrafi, i dipendenti rientranti nelle seguenti categorie: • “pensionabili”, da intendersi come tutti i dipendenti che hanno già maturato i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. o che li matureranno entro il 31 dicembre 2018; • “over 60”, da intendersi come tutti i dipendenti nati sino al 31 dicembre 1956, che non rientrino già tra i “pensionabili” ed indipendentemente dalla maturazione di qualsivoglia requisito pensionistico; tempo per tempo rientrano nella predetta definizione i dipendenti che negli anni 2017 e 2018 compiono o compiranno i 60 anni di età; • “gravi patologie”, da intendersi come il personale affetto da malattie gravi e stati patologici (di seguito “malattie gravi”) ovvero tempo per tempo interessato da grandi interventi chirurgici (di seguito “grandi interventi chirurgici”), di cui all’Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo a. PRESTAZIONE LAVORATIVA ED ORARIO Flessibilità/elasticità di orario/intervallo meridiano In via sperimentale sino al 31 dicembre 2017 tutto il Personale appartenente alle aree professionali potrà avanzare formale richiesta scritta per ottenere la concessione di aumentare in via non occasionale l’intervallo meridiano fino ad un massimo di 2 ore (e, se in misura inferiore alle 2 ore, per multipli di 15 minuti) in deroga a quanto in via generale praticato nell’unità organizzativa di assegnazione. Per maggiori informazioni e per le istruzioni operative si rimanda al documento delle Regole in materia di orario di lavoro, ferie e permessi. Rapporto di lavoro a tempo parziale Al fine di fornire un ulteriore strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al personale affetto da “gravi patologie” e/o “over 60” ed in applicazione dei criteri di precedenza indicati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2017 le esigenze indicate a fronte della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – da tenere in considerazione in presenza di pluralità di domande presso la medesima unità operativa – sono integrate da due ulteriori casistiche come di seguito riportato: dipendenti affetti da malattie gravi ovvero tempo per tempo interessati da grandi interventi chirurgici, di cui all’Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo; 2
dipendenti “over 60” Per maggiori informazioni e per le istruzioni operative si rimanda al documento delle Regole in materia di prestazione di lavoro a tempo parziale. b. MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE Richieste di trasferimento Nell’ambito delle casistiche che, in via esemplificativa, possono motivare la priorità al trasferimento dei dipendenti con sedi di lavoro distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio sono inserite le ulteriori fattispecie di seguito riportate: • personale affetto da “malattie gravi” • personale “over 60”. Mobilità professionale Per favorire una migliore conciliazione delle esigenze personali con quelle aziendali, nonché per rendere meno rilevante la necessità di riqualificazione/riconversione, il dipendente affetto da “Gravi patologie” nonché il dipendente “over 60” potrà avanzare alla struttura del Personale di riferimento richiesta di adibizione a mansioni diverse da quelle all’attualità svolte. L’accoglimento della richiesta potrà avvenire - con il consenso dell’interessato - anche attraverso l’assegnazione a diversa unità organizzativa, ovvero l’attribuzione di diversa figura professionale, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive. Per maggiori informazioni si rimanda al documento delle Regole in materia di mobilità territoriale e professionale. c. PART TIME AL PENSIONAMENTO Al fine di offrire una ulteriore soluzione per meglio contemperare le esigenze personali con quelle relative all’ambito lavorativo, attraverso una progressiva e graduale gestione della flessibilità del tempo dedicato al lavoro, tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno (esclusi i Dirigenti, per i quali restano ferme le previsioni dell’accordo 19 marzo 2014) che matureranno tra il 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2020 compreso i requisiti pensionistici per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dall’A.G.O. potranno volontariamente richiedere entro il 15 maggio 2017 la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale sino all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico dell’A.G.O., data nella quale il rapporto di lavoro si risolverà consensualmente. Tale richiesta potrà essere avanzata anche da coloro il cui rapporto di lavoro è già a part-time a tempo determinato con scadenza prevista entro il 31 dicembre 2017; in tal caso, la richiesta potrà essere presa in considerazione solo con una decorrenza successiva alla scadenza del part-time già in essere. Per poter presentare la suddetta richiesta il dipendente interessato dovrà compilare tutti i campi dello specifico modulo allegato A alle presenti Regole, datarlo e firmarlo, e successivamente trasmetterlo in originale ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765. Il modulo in particolare dovrà contenere: a. la data di decorrenza del trattamento pensionistico (data dalla quale si perfezionerà la risoluzione del rapporto di lavoro); 3
b. la data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale (definita tenendo conto che la durata dovrà essere di massima non inferiore a 24 mesi rispetto alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, di cui alla lettera a. che precede); c. l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, che nel rispetto della normativa aziendale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà essere preferibilmente verticale, o comunque compatibile con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali. Al modulo dovrà essere allegato, per gli iscritti INPS, l’estratto contributivo e la documentazione attestante la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione) ove disponibile; qualora richiesto dall’Azienda dovrà essere consegnato anche l’estratto conto certificativo (ECOCERT). Durante il rapporto di lavoro a tempo parziale: - l’Azienda, anche avvalendosi del Fondo di Solidarietà di settore, ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015 e del D.I. n. 83486/2014, verserà la contribuzione obbligatoria correlata alla quota di imponibile previdenziale relativa alle ore non lavorate per effetto dell’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dalla data di attivazione dello stesso e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro; - l’Azienda continuerà a versare la contribuzione datoriale non dovuta in conseguenza dell’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale anche per la quota di retribuzione imponibile ai fini del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, ovvero agli altri Fondi interni coinvolti nel processo di aggregazione di cui all’accordo 7 ottobre 2015; - sono confermate le condizioni e i trattamenti in materia, di assistenza sanitaria e condizioni agevolate. Nei confronti dei dipendenti che hanno inviato richiesta e siano in possesso dei requisiti previdenziali previsti dal Protocollo: - la struttura del Personale di riferimento valuterà le condizioni del part-time richiesto e, secondo le modalità operative in vigore, procederà all’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; - si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia. Nel caso di dipendente iscritto a Fondi a prestazione definita, l’accettazione da parte dell’Azienda della richiesta di trasformazione a part time avverrà a condizione che la stessa non determini penalizzazioni sulla prestazione in maturazione presso il Fondo stesso, fermo restando che l’Azienda procederà comunque con l’accettazione della stessa nel caso di esplicita volontà in tal senso da parte del dipendente interessato. Il dipendente, anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati. Le previsioni del presente paragrafo scadranno il 31 dicembre 2018 ferme restando le scadenze dei rapporti trasformati in applicazione delle presenti regole. d. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER PENSIONAMENTO Tutti i dipendenti (esclusi i Dirigenti, per i quali restano ferme le previsioni dell’accordo 19 marzo 2014) che hanno già maturato o matureranno entro il 31 dicembre 2018 compreso i requisiti pensionistici per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici 4
dall’A.G.O. potranno richiedere di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alle scadenze e con le modalità di seguito indicate: dalla fine della giornata del 31 marzo 2017 ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico dell’A.G.O. se successiva, qualora abbiano già conseguito, alla data di sottoscrizione del citato Protocollo, i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque ai trattamenti pensionistici dall’A.G.O.; la richiesta dovrà pervenire entro il 24 febbraio 2017; alla fine dell’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico, qualora maturino i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque ai trattamenti pensionistici dall’A.G.O. successivamente alla data di sottoscrizione del citato Protocollo ed entro il 31 dicembre 2018; la richiesta dovrà pervenire entro il 30 aprile 2017. In entrambi i casi suddetti sarà riconosciuto, quale premio di tempestività, un importo omnicomprensivo lordo pari al 75% della Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.), da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, secondo le disposizioni di legge vigenti. Si precisa che per R.A.L. si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, premio di produttività, indennità di rischio, erogazioni collegate al sistema incentivante, altre indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc. Per poter presentare la richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il dipendente interessato dovrà compilare tutti i campi del modulo allegato B alle presenti Regole, datarlo e firmarlo e successivamente trasmetterlo in originale ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765. Le richieste presentate avranno efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell’Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata dagli interessati, con verifica della corretta posizione previdenziale individuale. Si procederà inoltre alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia. Il dipendente, anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati. Le previsioni del presente paragrafo scadranno il 31 dicembre 2018. °°° °°° °°° AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE Nel caso di variazioni alla propria posizione contributiva intervenute successivamente al rilascio di delega e/o trasmissione dell'ECOCERT all’Azienda datore di lavoro in applicazione di accordi precedenti e non già comunicate all’Azienda i lavoratori interessati potranno far pervenire al fax n. 011/0930765 all’attenzione di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale l’estratto conto previdenziale e, per gli iscritti INPS ove disponibile, la documentazione attestante la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione). Diversamente dovranno far pervenire copia dell’ECOCERT. Si precisa che per aggiornamenti si intendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i riscatti di periodi scoperti o della laurea conseguita, le ricongiunzioni di periodi in altre gestioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento del servizio militare. 5
e. IL CONTRATTO DI “LAVORO MISTO” Con il Protocollo è stata inoltre condivisa l’opportunità di sperimentare - per la prima volta in Italia - una innovativa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Con l’obiettivo di svolgere un servizio più orientato alle diversificate esigenze della clientela ed ampliare le opportunità di business, con il cosiddetto “lavoro misto” sarà possibile attivare in capo alla stessa persona da parte dello stesso datore di lavoro un contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato che ha natura di rapporto base ed un parallelo, contestuale e distinto contratto di lavoro autonomo di consulente finanziario per svolgere l’“offerta fuori sede”. Tali rapporti, nel rispetto di quanto più oltre indicato, rimangono indipendenti l’uno rispetto all’altro e reciprocamente assoggettati alla specifica disciplina legale e contrattuale loro applicabile. In particolare il consulente finanziario: - fermi restando i profili di autonomia e di libertà di iniziativa propri del contratto di mandato o agenzia, si coordina per lo svolgimento dell’incarico con il Direttore di Area di riferimento e non è soggetto al potere direttivo del Direttore della Filiale ove opera come dipendente; - opera utilizzando profilature informatiche specifiche e distinte da quelle utilizzate per l’attività di lavoro dipendente svolta in filiale e durante l’orario di lavoro in servizio a tempo parziale non può accedere né operare con il profilo di consulente finanziario; - esegue l’incarico fuori sede esclusivamente in forza del contratto di mandato o di agenzia conferito da Intesa Sanpaolo o dalle Banche operanti nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, con riferimento al portafoglio clienti assegnato, al di fuori dell’articolazione oraria del rapporto di lavoro subordinato; - ferma restando l’autonomia nella gestione dei tempi di esecuzione dell’incarico, non può svolgere attività in coincidenza con i periodi di malattia/infortunio che intervengono nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato; - è compensato con provvigioni per gli affari conclusi nell'ambito dell'attività svolta fuori sede come consulente finanziario, oltre che per la parte esecutiva delle stesse operazioni, nonché per i clienti/masse acquisite. Ogni attività svolta in filiale e ricompresa nell’ambito delle mansioni assegnate come lavoratore dipendente viene retribuita esclusivamente come lavoratore subordinato, anche in caso di operazioni richieste, in filiale, da soggetti ricompresi nel suo portafoglio. Fermo restando che ciascun distinto rapporto contrattuale risulterà assoggettato alla disciplina legale e contrattuale di riferimento, con il Protocollo sono state anche individuate ulteriori tutele relative al rapporto di lavoro autonomo che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa in materia, quali ad esempio: - disponibilità a riconoscere un anticipo provvigionale per i periodi di sospensione del lavoro autonomo per malattia/infortunio/maternità, - erogazione straordinaria nel caso di infortunio extraprofessionale nell’ambito delle coperture previste dal rapporto di lavoro dipendente. Questa nuova forma di attività professionale sarà proposta per le nuove assunzioni che saranno effettuate nella Rete della Divisione Banca dei Territori. Tale opportunità potrà essere colta, su base volontaria, anche: - dai colleghi che maturano i requisiti alla pensione nel corso del 2019 e 2020 (già destinatari delle previsioni di cui al paragrafo c. delle presenti Regole), se in servizio presso le Banche della Divisione Banca dei Territori e già iscritti all’albo dei promotori finanziari, che potranno richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale 6
attivazione del rapporto di lavoro autonomo, avendo anche la possibilità di mantenere il rapporto di lavoro autonomo per un biennio dopo il pensionamento; - dai colleghi già in servizio presso le Banche della medesima Divisione e già iscritti all’albo dei promotori finanziari (entro un limite, nella fase di sperimentazione, di 150 persone). In questo caso è stato previsto che il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà attivato a tempo determinato (due anni), alla scadenza dei quali cesserà il rapporto di lavoro autonomo ed il rapporto di lavoro dipendente proseguirà automaticamente a tempo pieno. Sarà possibile per il dipendente interessato manifestare, entro il quarto mese antecedente alla scadenza del termine, la volontà di rinnovare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale per un successivo biennio. La richiesta potrà essere accolta a condizione che l’Azienda confermi la volontà di rinnovare per il medesimo periodo il rapporto di lavoro autonomo. Sarà inoltre possibile richiedere il rientro a tempo pieno anche anticipatamente rispetto al termine dei due anni: in questo caso tale trasformazione potrà avvenire solo con il consenso dell’Azienda. Rinviando ad una successiva specifica comunicazione su questo tema, si precisa – sin da subito – che per il personale già in servizio: - la trasformazione a tempo parziale avverrà con riproporzionamento alla minore durata della prestazione lavorativa della retribuzione complessiva contrattualmente prevista ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, - durante il periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale sono confermate tutte le condizioni ed i trattamenti di Gruppo previsti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Questa nuova forma di attività professionale sarà inoltre proposta, con i necessari adattamenti organizzativi, ai colleghi già in servizio ed ai nuovi assunti presso Intesa Sanpaolo Casa. °°° °°° °°° Con il Protocollo è stato altresì previsto che prosegua il confronto con le Organizzazioni Sindacali del Gruppo su ulteriori iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di trovare soluzioni organizzative che consentano il ricorso al Lavoro Flessibile anche su base individuale da parte del personale del Gruppo in presenza di particolari situazioni, oltre che per individuare ulteriori iniziative di “volontariato” ed ascolto strutturato attingendo alla specifica dotazione della “Banca del Tempo” da parte del Gruppo. Anche in questo caso si rinvia a successive comunicazioni in materia una volta ultimati i lavori. Allegati Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo Modulo adesione part time – Allegato A Modulo adesione pensionamento – Allegato B 7
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