REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

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REGOLE PER L’APPLICAZIONE DEL
       PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO
              SOSTENIBILE

Struttura Responsabile del documento:
Direzione Centrale Risorse Umane

Destinatari:
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Group Services
Banca Prossima
Banche della Divisione Banca dei Territori
Mediocredito Italiano
Intesa Sanpaolo Private Banking
Banca Imi
Accedo
IMI Investimenti
IMI Fondi Chiusi SGR
Sirefid
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Eurizon Capital
Epsilon SGR
Fideuram Fiduciaria
Fideuram Investimenti
Sanpaolo Invest Sim
Intesa Sanpaolo Casa
Intesa Sanpaolo Provis
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali

Percorso: ARCO – Regole – Gestione risorse – Gestione risorse umane

                                                          Decorrenza: Febbraio 2017
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1. PRINCIPI GENERALI
    Con il Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo sottoscritto in data 1 febbraio 2017, Intesa
    Sanpaolo e le Delegazioni Sindacali di Gruppo hanno voluto continuare a ricercare strumenti e
    soluzioni per il benessere delle persone e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da
    coniugare in un’ottica socialmente responsabile con la realizzazione delle strategie di impresa e
    la valorizzazione delle persone.
    L’Azienda ha ribadito la centralità delle persone nella realizzazione degli obiettivi del Piano di
    Impresa 2014-2017 individuando iniziative innovative in grado di cogliere nuove opportunità di
    business e confermando l’importanza dell’investimento per l’aggiornamento e qualificazione
    professionale.

2. REGOLE APPLICATIVE
    In relazione a quanto definito nel Protocollo, vengono illustrati gli istituti introdotti che possono
    riguardare, ove specificato nei singoli paragrafi, i dipendenti rientranti nelle seguenti categorie:
    • “pensionabili”, da intendersi come tutti i dipendenti che hanno già maturato i requisiti stabiliti
        dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti
        pensionistici dell’A.G.O. o che li matureranno entro il 31 dicembre 2018;
     • “over 60”, da intendersi come tutti i dipendenti nati sino al 31 dicembre 1956, che non rientrino
        già tra i “pensionabili” ed indipendentemente dalla maturazione di qualsivoglia requisito
        pensionistico; tempo per tempo rientrano nella predetta definizione i dipendenti che negli
        anni 2017 e 2018 compiono o compiranno i 60 anni di età;
    • “gravi patologie”, da intendersi come il personale affetto da malattie gravi e stati patologici
        (di seguito “malattie gravi”) ovvero tempo per tempo interessato da grandi interventi chirurgici
        (di seguito “grandi interventi chirurgici”), di cui all’Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del
        Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo

a. PRESTAZIONE LAVORATIVA ED ORARIO
Flessibilità/elasticità di orario/intervallo meridiano

In via sperimentale sino al 31 dicembre 2017 tutto il Personale appartenente alle aree professionali
potrà avanzare formale richiesta scritta per ottenere la concessione di aumentare in via non
occasionale l’intervallo meridiano fino ad un massimo di 2 ore (e, se in misura inferiore alle 2 ore,
per multipli di 15 minuti) in deroga a quanto in via generale praticato nell’unità organizzativa di
assegnazione.

Per maggiori informazioni e per le istruzioni operative si rimanda al documento delle Regole in
materia di orario di lavoro, ferie e permessi.

Rapporto di lavoro a tempo parziale
Al fine di fornire un ulteriore strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al personale
affetto da “gravi patologie” e/o “over 60” ed in applicazione dei criteri di precedenza indicati dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2017 le
esigenze indicate a fronte della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale – da tenere in considerazione in presenza di pluralità di domande presso la
medesima unità operativa – sono integrate da due ulteriori casistiche come di seguito riportato:

       dipendenti affetti da malattie gravi ovvero tempo per tempo interessati da grandi interventi
        chirurgici, di cui all’Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del Regolamento delle Prestazioni
        del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo;
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   dipendenti “over 60”
Per maggiori informazioni e per le istruzioni operative si rimanda al documento delle Regole in
materia di prestazione di lavoro a tempo parziale.

b. MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE

Richieste di trasferimento
Nell’ambito delle casistiche che, in via esemplificativa, possono motivare la priorità al trasferimento
dei dipendenti con sedi di lavoro distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio sono inserite le
ulteriori fattispecie di seguito riportate:
•        personale affetto da “malattie gravi”
•        personale “over 60”.

Mobilità professionale

Per favorire una migliore conciliazione delle esigenze personali con quelle aziendali, nonché per
rendere meno rilevante la necessità di riqualificazione/riconversione, il dipendente affetto da “Gravi
patologie” nonché il dipendente “over 60” potrà avanzare alla struttura del Personale di riferimento
richiesta di adibizione a mansioni diverse da quelle all’attualità svolte.
L’accoglimento della richiesta potrà avvenire - con il consenso dell’interessato - anche attraverso
l’assegnazione a diversa unità organizzativa, ovvero l’attribuzione di diversa figura professionale,
compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento delle Regole in materia di mobilità territoriale
e professionale.

c. PART TIME AL PENSIONAMENTO
Al fine di offrire una ulteriore soluzione per meglio contemperare le esigenze personali con quelle
relative all’ambito lavorativo, attraverso una progressiva e graduale gestione della flessibilità del
tempo dedicato al lavoro, tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno (esclusi i Dirigenti,
per i quali restano ferme le previsioni dell’accordo 19 marzo 2014) che matureranno tra il 1° gennaio
2019 ed entro il 31 dicembre 2020 compreso i requisiti pensionistici per la pensione anticipata o di
vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dall’A.G.O. potranno volontariamente
richiedere entro il 15 maggio 2017 la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale sino all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del
trattamento pensionistico dell’A.G.O., data nella quale il rapporto di lavoro si risolverà
consensualmente.

Tale richiesta potrà essere avanzata anche da coloro il cui rapporto di lavoro è già a part-time a
tempo determinato con scadenza prevista entro il 31 dicembre 2017; in tal caso, la richiesta potrà
essere presa in considerazione solo con una decorrenza successiva alla scadenza del part-time già
in essere.

Per poter presentare la suddetta richiesta il dipendente interessato dovrà compilare tutti i campi dello
specifico modulo allegato A alle presenti Regole, datarlo e firmarlo, e successivamente trasmetterlo
in originale ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale –
        Via Toledo, 177/178 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765.

Il modulo in particolare dovrà contenere:
    a. la data di decorrenza del trattamento pensionistico (data dalla quale si perfezionerà la
       risoluzione del rapporto di lavoro);

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b. la data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale (definita tenendo conto che la durata
       dovrà essere di massima non inferiore a 24 mesi rispetto alla data di decorrenza del
       trattamento pensionistico, di cui alla lettera a. che precede);
    c. l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, che nel rispetto della normativa aziendale in
       materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà essere preferibilmente verticale, o
       comunque compatibile con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.

Al modulo dovrà essere allegato, per gli iscritti INPS, l’estratto contributivo e la documentazione
attestante la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS
(Servizi online – La mia Pensione) ove disponibile; qualora richiesto dall’Azienda dovrà essere
consegnato anche l’estratto conto certificativo (ECOCERT).

Durante il rapporto di lavoro a tempo parziale:
   - l’Azienda, anche avvalendosi del Fondo di Solidarietà di settore, ai sensi del D. Lgs. n.
      148/2015 e del D.I. n. 83486/2014, verserà la contribuzione obbligatoria correlata alla quota
      di imponibile previdenziale relativa alle ore non lavorate per effetto dell’attivazione del
      rapporto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dalla data di attivazione dello stesso e fino
      alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
   - l’Azienda continuerà a versare la contribuzione datoriale non dovuta in conseguenza
      dell’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale anche per la quota di retribuzione
      imponibile ai fini del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo,
      ovvero agli altri Fondi interni coinvolti nel processo di aggregazione di cui all’accordo 7
      ottobre 2015;
   - sono confermate le condizioni e i trattamenti in materia, di assistenza sanitaria e condizioni
      agevolate.

Nei confronti dei dipendenti che hanno inviato richiesta e siano in possesso dei requisiti previdenziali
previsti dal Protocollo:
    - la struttura del Personale di riferimento valuterà le condizioni del part-time richiesto e,
        secondo le modalità operative in vigore, procederà all’attivazione del rapporto di lavoro a
        tempo parziale;
    - si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale
        per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra
        definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia.

Nel caso di dipendente iscritto a Fondi a prestazione definita, l’accettazione da parte dell’Azienda
della richiesta di trasformazione a part time avverrà a condizione che la stessa non determini
penalizzazioni sulla prestazione in maturazione presso il Fondo stesso, fermo restando che
l’Azienda procederà comunque con l’accettazione della stessa nel caso di esplicita volontà in tal
senso da parte del dipendente interessato.

Il dipendente, anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà fruire di tutte le
ferie, ex festività e permessi maturati.

Le previsioni del presente paragrafo scadranno il 31 dicembre 2018 ferme restando le scadenze dei
rapporti trasformati in applicazione delle presenti regole.

d. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER PENSIONAMENTO
Tutti i dipendenti (esclusi i Dirigenti, per i quali restano ferme le previsioni dell’accordo 19 marzo
2014) che hanno già maturato o matureranno entro il 31 dicembre 2018 compreso i requisiti
pensionistici per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici

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dall’A.G.O. potranno richiedere di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alle scadenze e
con le modalità di seguito indicate:

        dalla fine della giornata del 31 marzo 2017 ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente
         alla decorrenza del trattamento pensionistico dell’A.G.O. se successiva, qualora abbiano già
         conseguito, alla data di sottoscrizione del citato Protocollo, i requisiti stabiliti dalla legge per
         conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque ai trattamenti pensionistici
         dall’A.G.O.; la richiesta dovrà pervenire entro il 24 febbraio 2017;
     alla fine dell’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico,
         qualora maturino i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di
         vecchiaia e/o comunque ai trattamenti pensionistici dall’A.G.O. successivamente alla data di
         sottoscrizione del citato Protocollo ed entro il 31 dicembre 2018; la richiesta dovrà pervenire
         entro il 30 aprile 2017.
     In entrambi i casi suddetti sarà riconosciuto, quale premio di tempestività, un importo
     omnicomprensivo lordo pari al 75% della Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.), da erogarsi a titolo
     di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Si precisa che per R.A.L. si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso
dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento,
con esclusione di straordinari, premio di produttività, indennità di rischio, erogazioni collegate al
sistema incentivante, altre indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc.

Per poter presentare la richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il dipendente
interessato dovrà compilare tutti i campi del modulo allegato B alle presenti Regole, datarlo e firmarlo
e successivamente trasmetterlo in originale ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio
Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 80134 Napoli, anticipandone una copia via
fax al n. 011/0930765.

Le richieste presentate avranno efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore
attività da parte dell’Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata
dagli interessati, con verifica della corretta posizione previdenziale individuale. Si procederà inoltre
alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di
assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia.

Il dipendente, anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà fruire di tutte le
ferie, ex festività e permessi maturati.

Le previsioni del presente paragrafo scadranno il 31 dicembre 2018.

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AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE
Nel caso di variazioni alla propria posizione contributiva intervenute successivamente al rilascio di
delega e/o trasmissione dell'ECOCERT all’Azienda datore di lavoro in applicazione di accordi
precedenti e non già comunicate all’Azienda i lavoratori interessati potranno far pervenire al fax n.
011/0930765 all’attenzione di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione
del Personale l’estratto conto previdenziale e, per gli iscritti INPS ove disponibile, la documentazione
attestante la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS
(Servizi online – La mia Pensione).
Diversamente dovranno far pervenire copia dell’ECOCERT.

Si precisa che per aggiornamenti si intendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i riscatti di
periodi scoperti o della laurea conseguita, le ricongiunzioni di periodi in altre gestioni previdenziali,
la richiesta di riconoscimento del servizio militare.
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e. IL CONTRATTO DI “LAVORO MISTO”

Con il Protocollo è stata inoltre condivisa l’opportunità di sperimentare - per la prima volta in Italia -
una innovativa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Con l’obiettivo di svolgere un servizio più orientato alle diversificate esigenze della clientela ed
ampliare le opportunità di business, con il cosiddetto “lavoro misto” sarà possibile attivare in capo
alla stessa persona da parte dello stesso datore di lavoro un contratto di lavoro subordinato part
time a tempo indeterminato che ha natura di rapporto base ed un parallelo, contestuale e distinto
contratto di lavoro autonomo di consulente finanziario per svolgere l’“offerta fuori sede”.

Tali rapporti, nel rispetto di quanto più oltre indicato, rimangono indipendenti l’uno rispetto all’altro e
reciprocamente assoggettati alla specifica disciplina legale e contrattuale loro applicabile.

In particolare il consulente finanziario:
    - fermi restando i profili di autonomia e di libertà di iniziativa propri del contratto di mandato o
        agenzia, si coordina per lo svolgimento dell’incarico con il Direttore di Area di riferimento e
        non è soggetto al potere direttivo del Direttore della Filiale ove opera come dipendente;
    - opera utilizzando profilature informatiche specifiche e distinte da quelle utilizzate per l’attività
        di lavoro dipendente svolta in filiale e durante l’orario di lavoro in servizio a tempo parziale
        non può accedere né operare con il profilo di consulente finanziario;
    - esegue l’incarico fuori sede esclusivamente in forza del contratto di mandato o di agenzia
        conferito da Intesa Sanpaolo o dalle Banche operanti nell’ambito della Divisione Banca dei
        Territori, con riferimento al portafoglio clienti assegnato, al di fuori dell’articolazione oraria del
        rapporto di lavoro subordinato;
    - ferma restando l’autonomia nella gestione dei tempi di esecuzione dell’incarico, non può
        svolgere attività in coincidenza con i periodi di malattia/infortunio che intervengono
        nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato;
    - è compensato con provvigioni per gli affari conclusi nell'ambito dell'attività svolta fuori sede
        come consulente finanziario, oltre che per la parte esecutiva delle stesse operazioni, nonché
        per i clienti/masse acquisite. Ogni attività svolta in filiale e ricompresa nell’ambito delle
        mansioni assegnate come lavoratore dipendente viene retribuita esclusivamente come
        lavoratore subordinato, anche in caso di operazioni richieste, in filiale, da soggetti ricompresi
        nel suo portafoglio.

Fermo restando che ciascun distinto rapporto contrattuale risulterà assoggettato alla disciplina
legale e contrattuale di riferimento, con il Protocollo sono state anche individuate ulteriori tutele
relative al rapporto di lavoro autonomo che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa in
materia, quali ad esempio:
    - disponibilità a riconoscere un anticipo provvigionale per i periodi di sospensione del lavoro
        autonomo per malattia/infortunio/maternità,
    - erogazione straordinaria nel caso di infortunio extraprofessionale nell’ambito delle coperture
        previste dal rapporto di lavoro dipendente.
Questa nuova forma di attività professionale sarà proposta per le nuove assunzioni che saranno
effettuate nella Rete della Divisione Banca dei Territori.

Tale opportunità potrà essere colta, su base volontaria, anche:
   - dai colleghi che maturano i requisiti alla pensione nel corso del 2019 e 2020 (già destinatari
       delle previsioni di cui al paragrafo c. delle presenti Regole), se in servizio presso le Banche
       della Divisione Banca dei Territori e già iscritti all’albo dei promotori finanziari, che potranno
       richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale

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attivazione del rapporto di lavoro autonomo, avendo anche la possibilità di mantenere il
        rapporto di lavoro autonomo per un biennio dopo il pensionamento;
    -   dai colleghi già in servizio presso le Banche della medesima Divisione e già iscritti all’albo
        dei promotori finanziari (entro un limite, nella fase di sperimentazione, di 150 persone).
        In questo caso è stato previsto che il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà attivato a tempo
        determinato (due anni), alla scadenza dei quali cesserà il rapporto di lavoro autonomo ed il
        rapporto di lavoro dipendente proseguirà automaticamente a tempo pieno. Sarà possibile per
        il dipendente interessato manifestare, entro il quarto mese antecedente alla scadenza del
        termine, la volontà di rinnovare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale per un
        successivo biennio. La richiesta potrà essere accolta a condizione che l’Azienda confermi la
        volontà di rinnovare per il medesimo periodo il rapporto di lavoro autonomo. Sarà inoltre
        possibile richiedere il rientro a tempo pieno anche anticipatamente rispetto al termine dei due
        anni: in questo caso tale trasformazione potrà avvenire solo con il consenso dell’Azienda.

Rinviando ad una successiva specifica comunicazione su questo tema, si precisa – sin da subito –
che per il personale già in servizio:
   - la trasformazione a tempo parziale avverrà con riproporzionamento alla minore durata della
       prestazione lavorativa della retribuzione complessiva contrattualmente prevista ad orario
       intero con la stessa anzianità e inquadramento,
   - durante il periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale sono confermate tutte le condizioni
       ed i trattamenti di Gruppo previsti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Questa nuova forma di attività professionale sarà inoltre proposta, con i necessari adattamenti
organizzativi, ai colleghi già in servizio ed ai nuovi assunti presso Intesa Sanpaolo Casa.

                                                  °°° °°° °°°
Con il Protocollo è stato altresì previsto che prosegua il confronto con le Organizzazioni Sindacali
del Gruppo su ulteriori iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di trovare soluzioni
organizzative che consentano il ricorso al Lavoro Flessibile anche su base individuale da parte del
personale del Gruppo in presenza di particolari situazioni, oltre che per individuare ulteriori iniziative
di “volontariato” ed ascolto strutturato attingendo alla specifica dotazione della “Banca del Tempo”
da parte del Gruppo.

Anche in questo caso si rinvia a successive comunicazioni in materia una volta ultimati i lavori.

Allegati
Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo
Modulo adesione part time – Allegato A
Modulo adesione pensionamento – Allegato B

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