REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI MONTEMURLO

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI MONTEMURLO
                          Protezione Civile
              Centro Operativo Comunale - Via Toscanini, 23

          REGOLAMENTO PER IL
           FUNZIONAMENTO DEL
            SISTEMA COMUNALE
          DI PROTEZIONE CIVILE

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 27.02.2012

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Art. 1 - Struttura comunale di Protezione Civile
                               e Consulta delle Associazioni di Volontariato
La struttura comunale è costituita secondo le previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile ed è
diretta da un coordinatore “referente”.
La struttura comunale prevede:
a)    il “COC” (Centro Operativo Comunale), per i compiti di centro situazione e centro operativo, in
emergenza o in previsione di una emergenza;
b)    Unità di Crisi Comunale;
c)    Corpo di Operatori professionali volontari;
d)    Sede operativa, amministrativa, depositi, attrezzature logistiche e veicoli.
E’ istituita, altresì, la Consulta delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile quale strumento di
partecipazione di tali Associazioni al sistema di Protezione Civile del Comune di Montemurlo, nonché di
confronto operativo e istituzionale tra queste e l’Amministrazione Comunale.
La Consulta ha sede nei locali del Centro Comunale di Protezione Civile.
Fanno parte della Consulta cittadina del Volontariato di Protezione Civile tutte le Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile operanti nel Comune di Montemurlo, iscritte all’Albo regionale del
volontariato che presentino domanda all’Amministrazione Comunale.

                                    Art. 2 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile, il
funzionamento dei suoi organismi, la partecipazione dei vari addetti e del volontariato. Le finalità sono
identificate e definite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

                          Art. 3    - Nomina dei responsabili e loro mansioni
Al fine di garantire la continuità dell’operatività della struttura comunale di Protezione Civile, possono
essere nominati dal Sindaco più coordinatori “referenti”, da destinare alle mansioni direttive e di supporto
della struttura nella gestione dell’emergenza e del periodo ordinario.
I coordinatori possono essere nominati tra addetti degli uffici comunali con competenze tecniche o
esperienza in materia di Protezione Civile.
Compete alla struttura comunale di Protezione Civile:
-    la gestione amministrativa dell’emergenza e del periodo ordinario;
-    la direzione tecnica ed il coordinamento del personale del corpo di operatori professionali volontari;
-    i collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento;
-    la raccolta delle comunicazioni e delle informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze
o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e/o all’Assessore competente, secondo le
indicazioni del Piano Comunale.

                                 Art. 4 - Corpo di Operatori professionali.
Il corpo di operatori professionali costituisce la struttura operativa permanente diretta dai coordinatori e
composta da un numero di operatori fissato dal Piano Comunale di Protezione Civile.

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Gli aspiranti operatori di protezione civile, dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Montemurlo in
qualsiasi settore e con qualsiasi mansione assunta, possono accedere alla selezione per entrare a far
parte della Protezione Civile comunale, presentando la propria domanda di adesione sull’apposito modulo
di partecipazione da ritirare presso l’ufficio personale.
Il personale operativo interno del corpo, diretto e coordinato dai coordinatori, verrà selezionato dalla
commissione di valutazione, in base al punteggio raggiunto nel corso della selezione preliminare, sulla
base dei requisiti riportati più avanti e dopo un colloquio.
Il Corpo degli Operatori di Protezione Civile del Comune di Montemurlo è formato in base ad una specifica
graduatoria, a cui si accede per selezione interna in base alla professionalità posseduta; alla sana e
robusta costituzione; alle competenze dimostrate. A tal fine saranno considerati titoli professionali, l’aver
conseguito titoli di studio o di qualificazione di tipo tecnico.
Sono parimenti riconosciuti i titoli e le esperienze conseguite nell’ambito del servizio di volontario presso
società di mutuo soccorso (Misericordia, Croce Rossa, ...) o di servizio Antincendio, Protezione Civile.
Il personale volontario interno è scelto in base ad apposita selezione, alla cui partecipazione si accede
mediante presentazione di apposita domanda da consegnare entro il termine stabilito dall'avviso
dell’ufficio personale.
La nomina nel Corpo Operatori Professionali ha durat di 3 anni e cessa a seguito di dimissioni volontarie o
di atto di esclusione adottato dal Responsabile del servizio su proposta del coordinatore o di variazione
del numero dei componenti. In ogni caso, fino all'esito della nuova selezione ed all'effettivo passaggio di
consegne il personale della squadra continua a svolgere le proprie mansioni.
Al fine di valorizzare la competenza acquisita nel settore, lo svolgimento di almeno 3 anni di attività nel
Corpo Operatori Professionali, senza note di demerito del coordinatore, dà titolo ad una maggiorazione di
3 punti ogni 3 anni, fino ad un massimo di 15 punti nel punteggio della graduatoria della selezione
annuale.
La commissione per la selezione del personale dipendente, inserito all’interno del Corpo Operatori PC, è
composto da:
- Dirigente/Responsabile Protezione Civile;
- Il Responsabile del Servizio Personale;
- Un Coordinatore della Protezione Civile.
Alla fine della selezione l’organico è pubblicato con apposita determinazione del Responsabile del settore
competente, al fine di renderne efficace il riconoscimento anche in relazione alla corresponsione delle
previste indennità.
A parità di punteggio è ammesso il lavoratore più giovane.
L'operatore del Corpo della Protezione Civile del Comune di Montemurlo ha l’obbligo di:
-   partecipare ai programmi formativi fissati dalla struttura;
-   partecipare alle esercitazioni ed alle attività preventive ed ispettive;
-   intervenire prontamente in caso di emergenza;
In caso di condotta contravvenente agli obblighi assunti, o lesiva nei confronti delle istituzioni e del
servizio si applicano le sanzioni disciplinari previste dai vigenti regolamenti disciplinari per i dipendenti
pubblici.

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Emolumenti, rimborsi, ed indennità, come definite da apposita regolamentazione in sede di contrattazione
decentrata, sono erogate dell’ufficio personale in base ai singoli ruolini emessi dal servizio e debitamente
sottoscritti del Responsabile dell’unità.
Il personale selezionato è periodicamente sottoposto a visita medica di controllo a cura e spese dell’Ente.

                             Art. 5 - Dotazioni ed autonomia economica
La struttura di Protezione Civile dispone di specifiche risorse economiche annuali con le quali far fronte
alle spese correnti di gestione, in base a specifici programmi da approvare contestualmente
all’approvazione del Bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario.
Il personale che presta servizio nella struttura è dotato di attrezzature personali e collettive atte allo
svolgimento delle proprie attività istituzionali. I mezzi e le attrezzature in dotazione dell’Ente, ad
eccezione di quelli assegnati al Corpo di Polizia Municipale, sono inseriti all’interno degli elenchi delle
dotazioni disponibili per le attività di Protezione Civile e del personale investito in quei compiti.
In caso di allarme o avvio di attività di “Protezione Civile”, i mezzi e le attrezzature vengono ridislocati e
resi disponibili per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi, con priorità su tutte le altre possibili
utilizzazioni.
Con il presente regolamento viene approvato lo stemma della Protezione Civile, disegnato in forma
triangolare con bordi arrotondati, al cui centro è posto il logo della protezione civile regionale, con
riportata la dicitura “Protezione Civile Toscana - Comune di Montemurlo” , all’interno sono presenti gli
stemmi della Regione e del Comune. (vedi Fig. 1).

                             Fig. 1   Stemma della Protezione Civile Montemurlo

Lo stemma deve essere applicato su ogni autoveicolo e sul vestiario, dagli operatori facenti parte delle
strutture operative comunali di Protezione Civile, e lo stesso contraddistingue tutte le risorse ad esse
destinate. In riferimento a ciò si autorizza l’unità a provvedere ad inventariare tali beni strumentali,
apponendo ad essi oltre che il predetto simbolo, anche un numero identificativo.

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Art. 6 - Provvedimenti disciplinari
Il personale facente parte dell’organico della Protezione Civile, risponde per il proprio operato, ciascuno
verso i superiori e nell’insieme agli organi Dirigenziali e Amministrativi del Comune.
In caso di reiterata e/o sconveniente condotta dell’operatore di Protezione Civile o di violazione dei doveri
disciplinari previsti dalle disposizioni normative e contrattuali previste in materia, si applicano le sanzioni
previste dai contratti collettivi e dalla normativa in materia.
La reiterata indisponibilità da parte dell’operatore di Protezione Civile a partecipare alle attività di
Protezione Civile di qualsiasi natura esse siano, così come la condotta negligente o dettata da imperizia,
produce se ripetuta per più di tre volte continuative in assenza adeguata giustificazione, la radiazione
dall’organico della struttura.
Su richiesta diretta dell’operatore, è possibile in ogni momento, per motivata ragione, provvedere ad una
sospensione dal servizio per un periodo pari a 6 mesi, rinnovabile a 12 per importanti e gravi motivi.
La sospensione volontaria del servizio di Protezione Civile, produce la sola sospensione dell’erogazione
delle relative indennità di servizio senza produrre l’esclusione dall’organico.

                                         Art. 7 - Natura dell’attività
La Protezione Civile ha come finalità la tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e
degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti.
Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la previsione dei rischi, la loro prevenzione, il
soccorso della popolazione colpita ed il superamento dell'emergenza.

                                  Art. 8 - Tipologia e rilevanza degli eventi
Gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono e definiscono in base
all’art. 2 della L. 225/92, in:
- EMERGENZE di tipo “A” = quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per danni limitati alle
persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli Organi Comunali.
- EMERGENZE di tipo “ B” (CALAMITA')= quando per intensità. Estensione, per i danni gravi alle persone
e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o organizzazioni
extra comunali.
- EMERGENZE di tipo “C” (CATASTROFI), ogni attività di protezione civile di magnitudo ed estensione tali
da necessitare di un intervento di carattere nazionale;
Gli eventi di Protezione Civile hanno rilevanza:
a) locale;
b) regionale;
c) nazionale.
La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell'organizzazione necessaria per l'attività di
soccorso e degli interventi per il superamento dell'emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) ambito territoriale e popolazione interessata;
b) risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate;
c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell'emergenza;

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d) straordinarietà dell'evento.
La struttura comunale della Protezione Civile realizza una rete di monitoraggio e rilevamento degli eventi,
tale da poter attivare il servizio ogni qualvolta se ne verifichino le condizioni. In base a quei rilievi il Piano
individua le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di
allerta e di intervento, traducendoli in “procedure” di allertamento e di intervento.

                           Art. 9 - Autorità comunale di Protezione Civile
Il Sindaco, ai sensi dell'Art. 15, comma 3 della Legge 24.02.1992, n° 225, è Autorità Comunale di
Protezione Civile.
Al verificarsi nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera A) o B) dell’art.2
legge 24.02.1992, n° 225, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone presuntivamente la
durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e attivando i primi soccorsi.
Al verificarsi di emergenze nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza dandone immediata
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.
Al verificarsi di una calamità o constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a
disposizione del Comune, il Sindaco, dopo avere predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi
del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture del sistema regionale e nazionale di
Protezione Civile. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti
necessari ad assicurare i primi soccorsi.
Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione
Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.
Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore nell'attività di protezione civile, il Sindaco può
designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni.

              Art. 10 - Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del
                                       territorio e della popolazione
Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica
incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali, in caso di
grave urgenza, di cui all'Art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n° 267.
In caso di calamità, ai sensi dell'Art. 7 della legge 20.03.1865, n° 2248, all. E, sul contenzioso
amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con
provvedimenti definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.
Il Sindaco, ai sensi dell'Art. 49, D.Lvo n° 325, del 08.06.2001, ha il potere di autorizzare l'occupazione
temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di
forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto.
Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli
previsti:
- dall'Art. 79 legge 17 luglio 1872, n° 6872 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;

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- dall'Art. 16 R.D. 08.12.1933, n° 1740 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di
rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- dal T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 (Artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- dalla legge 23 dicembre 1978, n° 833, Art. 13 in materia di sanità;
- dalla legge 13 luglio 1976, n° 615, Art. 13 comma II, e Art. 20 in materia di inquinamento atmosferico;
- dall’art. 15, della L. 225/92, dall’Art. 50 della L. 267/2000 , nonché dalla Delibera Regionale n°26 dell’11
gennaio 2000;
Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate,
che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di
territorio limitrofe.

                                           Art. 11 - Unità di Crisi
Allo scopo di operare il raccordo strategico-operativo dell'Ente con le altre componenti del sistema
regionale di Protezione Civile, operanti al medesimo livello territoriale, viene istituito l'organismo
denominato “Unità di Crisi”, il quale si riunisce in caso di emergenza di particolari gravità.
L'Unità di Crisi è convocata dal Sindaco, dal Vicesindaco o dall'Assessore delegato, nelle situazioni di
emergenza più significative, per definire strategie e modalità di intervento.
L'Unità di Crisi Comunale è composta secondo le disposizioni della normativa regionale, come specificato
nel Piano Comunale.

                                 Art. 12 -     Centro Operativo Comunale
In riferimento alle vigenti normative Nazionali e regionali in materia di Protezione Civile, nell'ambito del
territorio comunale viene istituito ai sensi dell’Art. 1 del presente regolamento, il C.O.C. (Centro Operativo
Comunale), ovvero l’organismo locale di Protezione Civile, a cui sono affidati i compiti di gestione delle
emergenze di tipo A e B. Il C.O.C. si compone delle funzioni operative stabilite nel Piano Comunale di
Protezione Civile.
All’interno delle Funzioni operative possono essere chiamati, area per area, tutti i soggetti istituzionali,
pubblici e privati, le associazioni di volontariato e di categoria, che possano fornire con la loro
competenza o professionalità un servizio di protezione civile.
L’insieme dei soggetti facenti parte della Protezione Civile di Montemurlo, esprimono funzione per
funzione un loro rappresentante delegato a cui affidare i compiti di coordinamento e di logistica. In caso
di emergenza il delegato è richiamato presso la sede della Protezione Civile per svolgere il proprio operato
di supporto alle attività, per tutto il tempo di durata della crisi.

                             Art. 13 - Piano Comunale di Protezione Civile
Il Piano Comunale di Protezione Civile definisce il quadro dei rischi e disciplina l'organizzazione e le
procedure comunali per fronteggiare l'emergenza.
Il Piano Comunale di Protezione Civile è redatto sulla base della normativa regionale vigente e prevede:
- l'organizzazione del Comune in emergenza;
- il censimento delle risorse disponibili nell'ambito del territorio comunale, tra cui le strutture per il
ricovero della popolazione evacuata, individuando le conseguenti eventuali criticità;

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- le procedure di raccordo con la provincia per l'attività di supporto di quest'ultima, sulla base di quanto
previsto nel piano provinciale.
La proposta di Piano è trasmessa alla Provincia territorialmente competente e alla Regione almeno
sessanta giorni prima della data prevista per la relativa approvazione.
Il Piano è approvato con delibera di Giunta Comunale.

                              Art. 16 - Partecipazione del Volontariato
I volontari possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e dal
Piano di Protezione Civile, ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di
lavoro dipendente o autorizzazione e senza alcuna retribuzione.
La partecipazione è disciplinata dalla normativa regionale vigente.
Ogni singola associazione, o soggetto che intendano collaborare all’attività comunale di Protezione Civile,
può presentare domanda entro il 31 dicembre di ogni anno amministrativo.
Il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni volontarie non
comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego.

                                  Art. 17 - Spesa per la Protezione Civile
Ogni anno l'Amministrazione prevederà, in appositi specifici capitoli, un adeguato stanziamento per i fini
di cui al presente regolamento.
Le spese di carattere amministrativo devono essere impegnate ed ordinate come previsto dalle norme
vigenti in materia; quelle per gli interventi di somma urgenza saranno disposte dal Sindaco con apposite
ordinanze, anche in deroga alle vigenti norme in materia, e saranno successivamente regolarizzate con
appositi atti secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.

                          Art. 18- Abrogazioni e modifiche del Regolamento
Il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n° 92 del 22.12.2003 è abrogato.
Il presente Regolamento può essere modificato con successivo atto, anche su richiesta dei coordinatori,
dei referenti della Consulta o di altri soggetti Istituzionali, Comunali o sovracomunali.

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