REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - COMUNE DI VASTO - Apkappa
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COMUNE DI VASTO (PROVINCIA DI CHIETI) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 143 del 5 ottobre 2020
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 Premessa…...……………………………………………………………………… …………1 Art. 1 – Finalità …………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 Art. 2 – Tutela del verde ……………………………………………………………………………………………………………………………….3 Art. 3 – Obiettivi ………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 Art. 4 – Controllo …………………………………………………………………………………………………………………………………………5 Art. 5 – Alberature salvaguardate ………………………………………………………………………………………………………………….5 Art. 6 – Criteri di manutenzione e gestione …………………………………………………………………………………………………..6 Art. 7 – Adozione del verde pubblico ……………………………………………………………………………………………………………6 Art. 8 – Abbattimenti ……………………………………………………………………………………………………………………………………8 Art. 9 – Potature …………………………………………………………………………………………………………………………………………..8 Art. 10 – Difesa fitosanitaria ………………………………………………………………………………………………………………………..9 Art. 11 – Progettazione aree verdi ……………………………………………………………………………………………………………..11 Art. 12 – Aree di pertinenza delle alberature e dis tanze minime dai confini e dagli edifici………..12 Art. 13 – Verde dei parcheggi ………………………………………………………………………13 Art. 14 – Alberature stradali ………………………………………………………………………..14 Art. 15 – Norme per la tutela degli alberi di pregi o…...……………………………………………15 Art. 16 – Interventi sulle piante soggette a tutela …………………………………………………..16 Art. 17 – Compensazione ambientale …………………………………………………………..…..17 Art. 18 – Salvaguardia delle piante e del suolo …………………………………………………….18 Art. 19 – Prescrizioni per nuovi impianti e sostitu zioni……………………………………………18 Art. 20 – Applicazione Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ………………………………………….…..19 Art. 21 – Regolamento per la fruizione dei parchi, dei giardini pubblici e rispetto del verde……..20 Art. 22 – Tutela dell’ambiente ……………………………………………………………………...21 Art. 23 – Attività particolari all’interno di aree verdi………………………………………………22
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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 PREMESSA Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative ai criteri di progettazione e messa a dimora di nuove specie vegetali e alle modalità di manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale- storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali, i fossi, le aree golenali, fatte salve le indicazioni di cui alla L.R. d e l 4 g e n n a i o 2 0 1 4 n. 3 e alla normativa regionale e nazionale vigente. Esistono una serie di funzioni fondamentali che il verde è in grado di svolgere, apportando un beneficio indistinto per tutti i cittadini, secondo i seguenti aspetti: −ecologico, nel senso di produzione di ossigeno e anidride carbonica, regolazione del microclima e tutela della biodiversità; − protettivo, in termini di riduzione dell’inquinam ento, consolidamento, azione fonoassorbente e frangivento; −ricreativo, educativo e sociale; −estetico, poiché rende più gradevole la permanenza in città e valorizza le opere architettoniche. Il verde, se gestito in modo adeguato, costituisce una risorsa economica, sia in termini d'aumento di valore degli immobili che di contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro. Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, l’Amministrazione Comunale si rende portavoce di questi principi fondamentali, creando l’occasione per sviluppare un programma d’informazione e formazione dei cittadini e gettando le basi per la futura pianificazione degli interventi volti alla gestione e alla protezione del verde. Gli alberi sono esseri viventi e pertanto non possono essere valutati esclusivamente come elementi di arredo urbano: spesso vengono tagliati e potati in modo inadeguato e le non corrette pratiche di potatura indeboliscono e compromettono le stesse piante. La progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano. Compito Istituzionale dell' Amministrazione Comunale e degli uffici competenti, in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico, è mantenere e valorizzare il patrimonio arboreo e arbustivo, le aiuole e ogni spazio verde cittadino, garantendone la corretta conduzione, la pulizia e la sicurezza. .
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 ART. 1 - FINALITA’ Il regolamento, in osservanza degli indirizzi dell’Unione Europea, delle leggi Nazionali e Regionali, disciplina la realizzazione e la conservazione del verde e fissa le regole per una corretta difesa delle piante e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità ed ha, come finalità, la difesa, la pr omozione e il miglioramento dell’aspetto ornamentale, paesaggistico, botanico e fitopatologico del verde pubblico e privato, in quanto elementi qualificanti del contesto urbano ed extraurbano, costituendo importante risorsa naturale e patrimonio storico-ambientale della città. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urba na, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata può essere oggetto di tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città. Le finalità del Regolamento sono le seguenti: - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili; - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente; - sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde; - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse; - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro col legamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane; - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità; - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni , invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti. ART. 2 – TUTELA DEL VERDE Il presente Regolamento detta norme per la tutela del verde sia pubblico che privato delle alberature dei parchi, dei giardini, degli alberi monumentali, dei filari, delle alberate di particolare interesse paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi e macchie, delle sponde dei torrenti, specchi d’acqua, canali, fossi nonché delle aree agricole non direttamenteinteressate dalle coltivazioni. Sono esclusi da detta salvaguardia le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale.
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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 ART. 8 - ABBATTIMENTI E’ vietato il taglio indiscriminato di alberi presenti nelle aree pubbliche e private cittadine, rispondenti ai requisiti di dimensioni riportate all’art. 5 lettera b) del presente documento, senza preventiva richiesta scritta (all. 8) seguita da successiva verifica ed autorizzazione da parte degli Uffici Comunali preposti. Per l’abbattimento di alberi nei luoghi pubblici e privati deve essere preventivamente accertato lo stato di pericolo o di danno costituito dal permanere della pianta, l’eventuale condizione patologica degenerativa, oppure, durante la realizzazione di opere, deve essere accertata l’impossibilità di mantenere l’albero in sito. L’abbattimento di alberature pubbliche o private, se di pregio e ricadenti in zone vincolate dal punto di vista ambientale, è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: a) accertato pericolo per persone e/o cose; b) alberature in stato fitosanitario irrimediabilmente compromesso; c) diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo. d) alberature che causano danno a strutture edili e sottoservizi. L’ostruzione della vista, la creazione di ombra la caduta delle foglie, non sono considerati motivi validi per poter giustificare l’abbattimento di piante, sia in territorio pubblico che privato. ART. 9 - POTATURE Gli interventi sul verde pubblico dovranno essere affidati a ditte e operatori qualificati, opportunamente formati con la frequenza di regolari corsi di aggiornamento. L’impresa aggiudicataria dovrà certificare l’adeguata prepara zione del proprio personale, con particolare riferimento agli addetti alla potatura. Il responsabile del Servizio Manutenzione dovrà ver ificare che tale requisito venga rispettato dalle aziende appaltatrici. La potatura degli alberi ornamentali riveste carattere di straordinarietà ed è rivolta a perseguire i seguenti obiettivi: a) correzione o riparazione di danni; b) stimolazione alla fioritura e alla produzione di fiori; c) direzione e controllo della crescita; d) ottenimento di effetti speciali o di forme artificiali; e) riequilibrio della chioma in seguito al trapianto; f) mantenimento degli alberi secolari; g) potatura di allevamento in giovani alberi; h) rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale; i) eliminazione della vegetazione troppo densa. Gli interventi di potatura della vegetazione ornamentale e spontanea dovranno essere effettuati
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 nel rispetto della nidificazione dell’avifauna selvatica, in conformità con la legislazione vigente della U.E. ed in particolare della direttiva uccelli 2009/147/CE del 30.09.2009. In ogni caso, la potatura NON deve essere effettuata nel periodo 20 marzo – 30 settembre. La potatura delle alberature diventa, quindi, una necessità in quanto, spesso, è finalizzata a correggere errori dovuti alla scelta di specie poco idonee all’ambiente urbano e va adeguata alle specie e agli obiettivi da perseguire. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi un diametro superiore a 10 cm, sono VIETATI. Le potature devono essere effettuate sull’albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10 (circonferenza < di 30 cm). Sono autorizzati interventi di riduzione della chioma, anche importanti, a carico di quelle piante la cui vegetazione è causa di problemi per la collettività (scarsa visibilità di cartelli strad ali, oscuramento dell’illuminazione pubblica, eccesso di vegetazione che invade le abitazioni, ecc.) da realizzarsi, comunque, sempre nel rispetto della fisiologia dell’albero e dell’epoca di esecuzione dei tagli. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte si configura a tutti gli effetti, come abbattimento e come tale va perseguito. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti e drastiche potature e che per le proprie caratteristiche non hanno ripristinato la chioma in maniera da garantire un nuovo equilibrio vegetativo per l’albero e incolumità per i cittadini. I criteri generali della potatura degli alberi sono descritti nell’All. 1, da applicare a seconda della specie interessata e delle finalità della pot atura stessa. ART. 10 - DIFESA FITOSANITARIA Le piante, in quanto organismi viventi, sono soggette ad ammalarsi. Una pianta viene definita “malata” quando ha una de viazione da quello che è il suo normale processo di crescita. Gli agenti responsabili della malattie delle piante sono distinti in due grandi categorie: agenti abiotici e biotici. Al primo gruppo appartengono fattori ambientali i quali, se non ottimali, alterano il normale sviluppo delle piante. Un eccesso o una carenza di luce, di acqua, di elementi nutritivi nonché danni meccanici, sono causa dei problemi di crescita e, in casi estremi, della morte delle piante. In questi casi è’ sufficiente ripristinare le normali condizioni pedoclimatiche per la soluzione delle problematiche senza ricorrere alla difesa antiparassitaria. Se la causa di malattia è dovuta ad agenti biotici, dopo gli opportuni monitoraggi e campionamenti che accertino la presenza di parassiti, è ragionevole effettuare indagini di laboratorio che certifichino lo stato patologico della pianta. Gli agenti parassitari (insetti, funghi, acari, ecc.) si combattono con specifici criteri di lotta e con metodi diversi (lotta chimica, agronomica, biologica, fisica), con principi attivi di sintesi o naturali autorizzati da organismi ufficiali che garantiscono sia la salute umana che la tutela dell’ambiente.
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 La difesa fitosanitaria va fatta con prodotti specifici autorizzati sia per la specie vegetale che per il patogeno su cui intervenire, rispettando i dosaggi e le procedure di intervento riportate in etichetta. Le malattie delle piante in ambiente urbano, qualora controllate con sistemi di lotta diretta, devono garantire in primis l’incolumità della salut e pubblica e, nello stesso tempo, devono assicurare il controllo della malattia presente. Il rispetto di quanto descritto sulle etichette delle confezioni dei prodotti commerciali (specie vegetale sulla quale l’uso del prodotto è consentito, malattia per la quale è autorizzato, dosaggio per il trattamento) annulla eventuali rischi per la salute pubblica e rende efficace il controllo del parassita da combattere. Alla popolazione, comunque, deve essere garantita l’informazione sugli interventi da effettuare nelle aree fruibili. E’ fondamentale tenere in considerazione i principi di lotta guidata ed integrata nel momento in cui vi è la necessità di effettuare un trattamento con prodotti chimici di sintesi anche se è preferibile, ove possibile, adottare tecniche di controllo biologico che riducono a zero il rischio di contaminazioni ambientali. Per le specie vegetali più rappresentative della nostra città non si è ritenuto di descrivere patologie, prodotti e tecniche di lotta giacché legislazione e mercato dei principi attivi sono in continua evoluzione. E’ chiaro che la prevenzione , vale a dire l'insieme delle azioni finalizzate a impedire o ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, ne migliora le condizioni di vita. La prevenzione può e deve essere attuata mediante: a) la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane; b) la difesa delle piante dai danneggiamenti; c) l’adeguata preparazione dei siti di impianto; d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse dal calpestio, ecc… e) la riduzione al minimo degli interventi di potatura. E’ vietato l’abbattimento delle piante definite mal ate senza alcuna diagnosi. ART. 11 - PROGETTAZIONE AREE VERDI La corretta progettazione del verde pubblico e privato, permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando i costi di impianto e di manutenzione. La progettazione di nuove aree a verde pubblico e la riqualificazione di aree esistenti, è subordinata alla presentazione di un progetto da parte di tecnici abilitati che abbiano competenze adeguate sia alla dimensione dell’area oggetto che alla complessità del programma tecnico. In particolare, per progetti significativi di nuove aree verdi o di riqualificazione di quelli esistenti, deve essere assicurata la presenza di professionisti, iscritti ai relativi albi, dalle capacità tecniche professionali nel campo forestale, naturalistico, ambientale, paesaggistico, ingegneristico, geologico ed urbanistico. Il coordinamento del gruppo dovrà essere affidato a figure professionali che garantiscano una visione completa ed organica della progettazione. In particolare, occorre definire l’organizzazione degli spazi, degli accessi e le piante da porre a dimora, scelte in conformità con quanto def inito nel presente regolamento.
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 Inoltre, sia i progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni che i progetti dei comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private, modificazioni e trasformazioni dei giardini e ai parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esiste nti, sistemazione di aree di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali,…) dovranno essere corred ati da una analisi dello stato di fatto, con rilievo dettagliato delle piante eventualmente esistenti, e da un progetto di sistemazione del verde redatto secondo le direttive sopracitate. Per gli interventi di sistemazione del verde all’interno del centro urbano (piantagioni stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi…) e nelle zone agricole (barriere frangivento, siepi ripariali), le specie da introdurre devono essere coerenti, sia sotto il profilo floristico che vegetazionale, con il sito. Al fine di favorire la conservazione della natura e dei suoi equilibri, le specie selezionate devono essere autoctone (Allegato n° 3) o naturaliz zate (Allegati n° 4 e n° 5) in quanto, oltre ad integrarsi con il paesaggio, hanno un maggiore adattamento pedologico e pluviometrico, nonché maggiore resistenza alle fitopatie. Nelle nuove piantagioni, tenendo in debito conto i cambiamenti climatici in corso, bisogna evitare, ove possibile e opportuno, la monospecificità privilegiando un’associazione di specie vegetali coerenti con la vegetazione del luogo. Laddove si ravveda che le specie autoctone o naturalizzate non siano adeguate all’area specifica, deve essere inserita nel progetto una valida documentazione scientifica basata su principi di riduzione dell’impatto ambientale, tenendo conto dei vincoli paesaggistici, dei limiti stazionali per chioma e radici e dei sostanziali vantaggi attesi dall’utilizzo della specie alloctona. Inoltre, deve essere verificata, sempre mediante idonea documentazione scientifica, l’assenza di problematiche per la salute dell’uomo collegabile all’utilizzo della specie selezionata, nonché l’inesistenza di problematiche di diffusione incontrollata della specie. Le specie selezionate devono essere a basso consumo idrico, ad elevata resistenza agli stress ambientali e alle fitopatologie e non devono avere caratteri specifici indesiderati, quali frutti velenosi, frutti pesanti, maleodoranti o fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera e forte tendenza a sviluppare radici superficiali. Per le siepi, la scelta della specie va eseguita considerando i potenziali pericoli dovuti alle proprietà allergeniche delle stesse, alla presenza di spine o di parti tossiche. Considerato, poi, gli onerosi costi di manutenzione, ad eccezione dei luoghi con vincoli paesaggistici e storici, si devono prediligere bordure arbustive in forma libera anziché siepi formali. I tappeti erbosi devono essere realizzati con specie erbacee adeguate alle condizioni pedoclimatiche e all’articolazione spaziale (aree in scarpata, aree in ombra, aree ornamentali, aree ad alta manutenzione, aree arbustive, aiuole fiorite, ecc.) del sito d’impianto. La scelta delle specie erbacee poliennali deve tenere conto, inoltre, della capacità di consociazione. Va, inoltre, garantita la conservazione e la tutela della fauna selvatica mediante la realizzazione di punti in cui è disponibile l’acqua, l’inserimento di strutture per favorire la nidificazione/riproduzione, l’utilizzo di specie nettarifere, la stratificazione della vegetazione (cespugli bassi, medi, grandi, alberi) al fine di garantire habitat differenziati, l’utilizzo in modo equilibrato di specie decidue e sempreverdi allo scopo di creare zone di occultamento e rifugi, la realizzazione di corridori ecologici laddove l’area verde sia interrotta da infrastrutture.
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 ART. 12 – AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DI STANZE MINIME DAI CONFINI E DAGLI EDIFICI Per aree di pertinenza delle alberature calcolata considerando lo sviluppo dell’apparato aereo e di quello radicale, si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell’albero, secondo la seguente articolazione: Classe di grandezza Raggio minimo piante di terza grandezza m2 piante di seconda grandezza m4 piante di prima grandezza m6 Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un’area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a: Classe di grandezza Superficie minima piante di terza grandezza m² 2 piante di seconda grandezza m² 4 piante di prima grandezza m² 6 Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all’interno o parzialmente all’interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra. Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, luce, telefoniche, fognature, ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante. Su area di pertinenza delle alberature sono da evitare interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e deposito di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante, mentre vanno incentivati i lavori di miglioramento delle condizioni di vita delle piante, come la posa in opera di grigliati o protezioni. Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali: Classe di grandezza Raggio minimo piante di terza grandezza m2 piante di seconda grandezza m4 piante di prima grandezza m6
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 Gli alberi dovranno essere posizionati ad una distanza dagli edifici tale da evitare, una volta raggiunto il pieno sviluppo, sia il contatto con questi ultimi sia, possibilmente, condizioni di eccessivo ombreggiamento. Le distanze minime dagli edifici dovranno quindi essere: CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA MINIMA a 1 grandezza > m 7,00 a 2 grandezza > m 5,50 a 3 grandezza > m 4,00 In caso di eccessivo ombreggiamento sugli edifici si potrà ovviare aumentando la distanza tra una pianta e l’altra o impiegando varietà a chioma raccolta, fastigiata e/o leggera. ART. 13 – VERDE DEI PARCHEGGI Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. Non esiste una tipologia obbligata dell’albero perfetto per un parcheggio. Tuttavia, le piante prescelte, non devono produrre resine che potrebbero danneggiare gli autoveicoli in sosta, né produrre fiori o frutti che potrebbero imbrattare gli stessi autoveicoli. Tra i requisiti indispensabili, sono da considerare : a) chioma ampia e folta, b) resistenza agli agenti inquinanti c) assenza frutti voluminosi e pesanti d) assenza produzione sostanze imbrattanti (resine., fiori ..) e) omogeneità nel portamento f) radici fittonanti e/o con un angolo geotropico di 45° Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell’area complessiva occupata dal parcheggio. Dovrà essere assicurata una superficie libera ad al bero non inferiore a quelle di seguito riportate: Classe di grandezza Superficie libera minima Raggio minimo corrispondente 1a grandezza m² 8,0 m 1,60 2a grandezza m² 3.5 m 1,00 3a grandezza m² 2,0 m 0.80 Inoltre, dovrà essere prevista una pavimentazione s u una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO Provincia di Chieti Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 Pec: comune.vasto@legalmail.it SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site: www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281 ART. 14 – ALBERATURE STRADALI Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente delle pertinenze dell’asse stradale medesimo. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi un itari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. In relazione a ciò, fa tti salvi casi di deroga, è vietato l’abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale. In funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile rispettando, comunque, la distanza minima dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti. Sono fatti salvi i posizionamenti e gli allineamenti dei viali esistenti. La larghezza minima libera, tale da garantire il transito di pedoni e disabili, dovrà essere non inferiore ad 1,5 m; pertanto nei casi di larghezze pari o inferiori a questo limite non potrà esserci alcuna pianta, salvo le alberature e i filari esistenti. In generale dovranno essere rispettate le seguenti norme: per marciapiedi di larghezza inferiore a 2,5 m. nessuna alberatura, solo arbusti a per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 3 m. alberi di 3 grandezza a per marciapiedi di larghezza compresa tra 3 e 4 m. alberi di 2 grandezza a per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m. alberi di 1 grandezza Per ogni pianta dovrà essere garantita una superfic ie libera adeguata al suo sviluppo. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono: Classe di grandezza Superficie libera minima Raggio minimo corrispondente 1a grandezza m² 8,0 m. 1,60 a 2 grandezza m² 3.5 m. 1,00 a 3 grandezza m² 2,0 m. 0.80 Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde. E’ necessario che il fusto delle piante messe a dimora in prossimità delle strade sia posizionato ad opportuna distanza, in modo da evitare interferenze da parte dei rami delle piante adulte e rendere, quindi, necessarie potature che potrebbero danneggiare la pianta stessa. Per le alberate stradali vanno, quindi, rispettate le seguenti distanze dal cordolo stradale:
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