REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - COMUNE DI VASTO - Apkappa

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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - COMUNE DI VASTO - Apkappa
COMUNE DI VASTO
                    (PROVINCIA DI CHIETI)

REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL VERDE
 PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 143 del 5 ottobre 2020
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
                                              Provincia di Chieti
                                                                                  Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091
                                                                                            Pec: comune.vasto@legalmail.it

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                   www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281

        Premessa…...………………………………………………………………………                                                           …………1

Art. 1 – Finalità …………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

Art. 2 – Tutela del verde ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

Art. 3 – Obiettivi ………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

Art. 4 – Controllo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

Art. 5 – Alberature salvaguardate ………………………………………………………………………………………………………………….5

Art. 6 – Criteri di manutenzione e gestione …………………………………………………………………………………………………..6

Art. 7 – Adozione del verde pubblico ……………………………………………………………………………………………………………6

Art. 8 – Abbattimenti ……………………………………………………………………………………………………………………………………8

Art. 9 – Potature
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

Art. 10 – Difesa fitosanitaria ………………………………………………………………………………………………………………………..9

Art. 11 – Progettazione aree verdi ……………………………………………………………………………………………………………..11

Art. 12 – Aree di pertinenza delle alberature e dis tanze minime dai confini e dagli edifici………..12

Art. 13 – Verde dei parcheggi ………………………………………………………………………13

Art. 14 – Alberature stradali ………………………………………………………………………..14

Art. 15 – Norme per la tutela degli alberi di pregi o…...……………………………………………15

Art. 16 – Interventi sulle piante soggette a tutela …………………………………………………..16

Art. 17 – Compensazione ambientale …………………………………………………………..…..17

Art. 18 – Salvaguardia delle piante e del suolo …………………………………………………….18

Art. 19 – Prescrizioni per nuovi impianti e sostitu zioni……………………………………………18

Art. 20 – Applicazione Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ………………………………………….…..19

Art. 21 – Regolamento per la fruizione dei parchi, dei giardini pubblici e rispetto del verde……..20

Art. 22 – Tutela dell’ambiente ……………………………………………………………………...21

Art. 23 – Attività particolari all’interno di aree   verdi………………………………………………22
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Art. 24 – Norme per la tutela delle aree marginali ………………………………………………….23

Art. 25 – Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive……………………………………….24

Art. 26 – Sanzioni …………………………………………………………………………………..24

        Riferimenti legislativi…………………………………………………………………….25

        Allegato 1…………………………………………………………………………………26

        Allegato 2…………………………………………………………………………………30

        Allegato 3…………………………………………………………………………………31

        Allegato 4…………………………………………………………………………………33

        Allegato 5…………………………………………………………………………………34

        Allegato 6…………………………………………………………………………………35

        Allegato 7…………………………………………………………………………………36

        Allegato 8…………………………………………………………………………………37

        Allegato 9…………………………………………………………………………………38
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                                                 PREMESSA

        Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative ai criteri di progettazione e
messa a dimora di nuove specie vegetali e alle modalità di manutenzione e difesa di aree verdi
pubbliche e private esistenti, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-
storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni,
nonché i canali, i fossi, le aree golenali, fatte salve le indicazioni di cui alla L.R. d e l 4 g e n n a i
o 2 0 1 4 n. 3 e alla normativa regionale e nazionale vigente.
        Esistono una serie di funzioni fondamentali che il verde è in grado di svolgere, apportando
un beneficio indistinto per tutti i cittadini, secondo i seguenti aspetti:
−ecologico, nel senso di produzione di ossigeno e anidride carbonica, regolazione del microclima e
tutela della biodiversità;
− protettivo, in termini di riduzione dell’inquinam ento, consolidamento, azione fonoassorbente e
frangivento;
−ricreativo, educativo e sociale;
−estetico, poiché rende più gradevole la permanenza in città e valorizza le opere architettoniche.

        Il verde, se gestito in modo adeguato, costituisce una risorsa economica, sia in termini
d'aumento di valore degli immobili che di contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro.
        Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, l’Amministrazione Comunale si rende
portavoce di questi principi fondamentali, creando l’occasione per sviluppare un programma
d’informazione e formazione dei cittadini e gettando le basi per la futura pianificazione degli
interventi volti alla gestione e alla protezione del verde.
        Gli alberi sono esseri viventi e pertanto non possono essere valutati esclusivamente come
elementi di arredo urbano: spesso vengono tagliati e potati in modo inadeguato e le non corrette
pratiche di potatura indeboliscono e compromettono le stesse piante.
        La progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono
essere attuati nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si
sviluppano.
        Compito Istituzionale dell' Amministrazione Comunale e degli uffici competenti, in merito
alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico, è mantenere e valorizzare il patrimonio arboreo e
arbustivo, le aiuole e ogni spazio verde cittadino, garantendone la corretta conduzione, la pulizia e
la sicurezza.
        .
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
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                                               ART. 1 - FINALITA’

        Il regolamento, in osservanza degli indirizzi dell’Unione Europea, delle leggi
Nazionali e Regionali, disciplina la realizzazione e la conservazione del verde e fissa le
regole per una corretta difesa delle piante e dell'ambiente nel pieno rispetto della
biodiversità ed ha, come finalità, la difesa, la pr omozione e il miglioramento dell’aspetto
ornamentale, paesaggistico, botanico e fitopatologico del verde pubblico e privato, in
quanto elementi qualificanti del contesto urbano ed extraurbano, costituendo importante
risorsa naturale e patrimonio storico-ambientale della città.
        Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica
Italiana.
        Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti
funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione
naturalistica e di miglioramento della qualità urba na, con benefiche ricadute anche sullo
sviluppo turistico ed economico della città.
        L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità
compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende
salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
        In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata può essere oggetto di tali
valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso
oggetto di rispetto e tutela.
        Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul
patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme
relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli
esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e
giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco
dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale
gestione degli spazi verdi della città.
        Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
         - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto
urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di
nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri
ecocompatibili;
          - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
         - sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle
nuove opere a verde;
          - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le
risorse naturali presenti in esse;
          - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla
gestione e allo sviluppo del verde urbano;
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
                                              Provincia di Chieti
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                                                                                            Pec: comune.vasto@legalmail.it

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            - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio
  più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento
  delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire
  una maggior accessibilità ed un loro col legamento allo scopo di definire un vero e proprio
  sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
            - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
             - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale
  presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici
  volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e
  animale e sulle funzioni da esse espletate.
           Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio
  arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie
  rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
             Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine
  antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva
  dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche
  di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma
  anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o
  danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
            Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali
  con maggiori possibilità di aggressione di patogeni , invecchiamento precoce, riduzione
  delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per
  l'incolumità dei cittadini.
             Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire
  una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti
  arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e
  realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di
  singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

                                    ART. 2 – TUTELA DEL VERDE

    Il presente Regolamento detta norme per la tutela del verde sia pubblico che privato delle
alberature dei parchi, dei giardini, degli alberi monumentali, dei filari, delle alberate di particolare
interesse paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, delle aree di pregio
ambientale quali aree boscate, siepi e macchie, delle sponde dei torrenti, specchi d’acqua, canali,
fossi nonché delle aree agricole non direttamenteinteressate dalle coltivazioni.
    Sono esclusi da detta salvaguardia le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri
soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale.
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                                           ART. 3 – OBIETTIVI

        Il patrimonio verde delle città è un sistema vivente in evoluzione che richiede una attività
costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità
specifiche e differenziate.
       Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati a criteri di tutela e valorizzazione,
condotti in materia programmata per garantire, nel tempo, le migliori condizioni e lo sviluppo
dell’intero sistema.
         L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Vasto , considerati i noti e importanti
benefici sulla salute umana del verde pubblico, oltre a definire regole atte ad una corretta gestione
mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione, h a
l’obiettivo di incrementare e valorizzare il patrimonio del verde pubblico.
        Tali obiettivi si possono ottenere mediante un approccio sistematico, integrato e innovativo
della gestione, inteso sia come manutenzione dell’esistente che alla sua valorizzazione e sia come
realizzazione del nuovo, applicando una logica di sistema con visione globale, proiettata sul lungo
periodo piuttosto che mirata all’immediato e alla gestione delle emergenze.
       Considerando l’importanza ambientale, paesaggistica ed estetica che la qualità del verde
riveste nel tessuto urbano, si intende adottare il presente regolamento al fine di :
         a. salvaguardare le aree verdi esistenti, disciplinando la tipologia delle specie da mettere a
             dimora, le potature, gli abbattimenti, la difesa fitosanitaria, la difesa delle piante in aree
             di cantiere, gli interventi ordinari e straordinari tesi a migliorare la vitalità e la salubrità
             della vegetazione;
         b. istituire il principio della compensazione ambientale, qualora progetti di riqualificazione
             compromettano il verde esistente;
         c. considerare la vegetazione autoctona elemento di identità del territorio locale ed
             essenziale per la conservazione della biodiversità;
         d. indicare i criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, parchi, giardini
             pubblici, aree di pregio ambientale, storico e naturalistico;
         e. coinvolgere la cittadinanza nella manutenzione delle aree a verde pubblico e degli spazi
             ad esse collegate, tramite affidamenti e sponsorizzazioni;
         f. promuovere il rispetto e la cultura del verde con iniziative finalizzate ad approfondire la
             conoscenza delle piante, delle loro caratteristiche e la loro tutela.
         g. considerare il Regolamento del Verde il primo passo verso l’elaborazione di un Piano
             del Verde per la progettazione di nuove aree verdi e la realizzazione di una vera e
             propria rete ecologica urbana.
L’Amministrazione, inoltre, si impegna a:
         - rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante
            predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
         - attuare interventi manutentivi secondo criteri selvicolturali e agronomici evoluti
            sull’integrazione tra la tutela delle funzionalità della pianta e l’ intervento da effettuare;

        -   massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull’ambiente nei limiti imposti dallo
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           spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche in modo
           da garantire la crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
       -      adeguare le risorse disponibili all’incremento quantitativo e qualitativo del verde
       cittadino.

                                          ART. 4 - CONTROLLO

         Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento
sono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri Forestali e Polizia Provinciale. Le
azioni di controllo vengono rafforzate mediante l’ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie, della
Protezione Civile, degli Ispettori Ambientali Volontari nonché delle Associazioni ambientaliste,
previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione comunale di Vasto.
         Queste ultime avranno il compito di segnalare comportamenti e situazioni che violano le
disposizioni di legge in materia ambientale, nonché quelle di cui al presente regolamento.
         L’Amministrazione comunale, inoltre, organizzerà corsi di formazione e di aggiornamento
rivolti agli organi addetti al controllo sulle materie di interesse di questo regolamento”.

                            ART. 5 - ALBERATURE SALVAGUARDATE

       Sono oggetto di salvaguardia:

a) gli arbusti che per rarità di specie, morfologia e vetustà, risultino particolarmente di pregio;
b) gli alberi aventi per diametro del fusto, misurato a m 1.30 di altezza dal colletto (punto di
    contatto con il terreno) superiore a cm 40 per specie di 1° e 2° grandezza e superiore a cm 25
    per specie di 3° grandezza. Il rapporto tra alberi e classe di grandezza viene qui di seguito
    specificato:

                             Classe di grandezza                 Altezza a maturità (h)
                                 a
                                1 grandezza                           h ≥ 18 m
                                2a grandezza                       12 m < h < 18 m
                                 a
                                3 grandezza                           h ≤ 12 m

c) piante con più fusti, se almeno uno di essi raggiunge il diametro di cm 20;
d) alberi appartenenti alla vegetazione autoctona (piante mediterranee) compresi nell’allegato n° 3,
     quando il diametro del fusto, misurato a m 1.30 dal colletto, è di almeno 20 cm.
Sono esclusi da detta salvaguardia:
- le piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e
   paesaggistico;
- i pioppi di coltivazione;
- i noci da taglio;
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                    www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281
- le siepi frangivento, estranee al paesaggio tradizionale;
- le specie botaniche arboree ed arbustive utilizzate per le coltivazioni intensive;
- gli orti botanici, vivai e simili;
- le aree boschive, presenti nel territorio del Comune, già regolamentate da leggi e prescrizioni
  provinciali, regionali e nazionali (Aree SIC, Riserve ecc.);
- gli alberi non di pregio impiantati al di fuori del centro urbano.

                     ART. 6 - CRITERI DI MANUTENZIONE E GESTIONE

        L’Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree
verdi pubbliche e delle alberature pubbliche, con lo scopo di massimizzare la funzione estetica,
ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria e culturale.
        Nell'intento di consentire e di regolare la partecipazione diretta di privati nei lavori di
manutenzione delle aree adibite a verde pubblico nonché nella gestione di servizi ad essa inerenti,
l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche che ne faranno
richiesta, previa specifica istanza, la cura e la manutenzione delle aree adibite a verde pubblico
unitamente alla gestione di servizi ad esse inerenti,.
        L’Amministrazione Comunale incentiva altresì, la co llaborazione dei singoli cittadini o
associati, in forma di volontariato, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli
spazi verdi pubblici, anche attraverso l’ “affidame nto in adozione”. Con tale termine si intende la
conduzione con interventi di manutenzione delle aree verdi comunali, generalmente di piccola
estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati.
        Nelle zone urbane di edilizia residenziale con aree verdi di uso pubblico cedute alla città a
scomputo di oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione può dare in custodia le suddette aree ai
proprietari in forma associata (gruppi di vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni.
        Per le nuove realizzazioni si fa riferimento alla convenzione per la cessione gratuita delle
aree a scomputo (convenzione approvata con deliberazione C.C. n°25 del 02-04-2007) per la
realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle aree a verde e relative
infrastrutture, a carico della ditta appaltatrice, a condizione che ne venga mantenuto l’uso pubblico.

       L’affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni predisposte
dall’Amministrazione Comunale (All. 9 e relativo disciplinare).

                           ART. 7 - ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

       Le aree indicate dalla Giunta Comunale possono essere affidate ai sotto elencati soggetti:
a) strutture che erogano prestazioni sanitarie e/o sociali, dirette al recupero funzionale dei soggetti
   affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
b) nuclei scolastici, parrocchie, associazioni anche non riconosciuti formalmente;
c) organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale, istituito ai sensi dell’art.
   6 della L. 266/91;
d) condomini;
e) cittadini singoli o coloro che dichiarino di volersi associare, allo scopo di occuparsi degli
   interventi, oggetto del presente Regolamento di Tutela del Verde Urbano;
f) cittadini interessati al recupero di aree marginali da adibire ad orti ricreativi;
g) attività produttive.
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      I soggetti interessati dovranno produrre specifica richiesta (All. n. 9) indirizzata al Servizio
Manutenzione e Servizi, contenente le seguenti informazioni:
a) tipologia dell’associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma;
b) numero delle persone coinvolte nell’intervento nonché indicazione del/i responsabile/i dei
   rapporti intercorrenti con l’Amministrazione Comunale;
c) proposta di massima, contenente le modalità di real izzazione dell’intervento.

        Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

- manutenzione ordinaria e cura dell’area verde individuata;
- sorveglianza e segnalazioni all’Amministrazione Comunale di eventuali danneggiamenti;
- educazione al corretto uso del verde.
        L’Amministrazione Comunale potrà promuovere iniziat ive, incontri, corsi di aggiornamento
e/o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.
        I soggetti affidatari si impegneranno nella realizzazione degli interventi con continuità,
prestando la propria opera in conformità a quanto s tabilito dall’accordo di collaborazione.
        Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell’intervento, dovranno
essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale, affinché la stessa possa adottare
gli opportuni provvedimenti.
        Il Servizio Manutenzione e Servizi, previa valutazione dei requisiti, delle competenze
tecniche, delle attrezzature dei richiedenti nonchédel progetto, rilascerà opportuno parere in merito
sia sull’ ammissibilità o meno dell’intervento che sulle limitazioni o prescrizioni d’uso.
        Il Dirigente che ha la responsabilità del Servizio Manutenzione e Servizi, con apposito atto,
autorizzerà la realizzazione dei singoli interventi programmati.
        Qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto
sarà effettuata tenendo conto dei sotto elencati ti toli di preferenza:
a) Istituti scolastici o singole classi;
b) Associazioni, i cui membri necessitano di cure psico-motorie compatibili con le attività
     colturali praticate nella gestione del verde urbano;
c) Struttura dell’associazione e personale coinvolto nell’iniziativa;
d) Buon operato su interventi similari precedenti.
        Il Responsabile del Servizio Manutenzione e Servizi fornirà parere tecnico vincolante.
        La durata della gestione dell’adozione è al massimo triennale ed è rinnovabile, favorendo il
principio della rotazione.
        La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all’amministrazione dell’Ente,
potrà, motivandone le ragioni, interrompere la real izzazione di uno o più interventi programmati.
        I controlli sulla buona esecuzione dell’intervento saranno effettuati dal Servizio
Manutenzione e Servizi. Qualora venissero riscontrati casi di negligenze ovvero di realizzazioni
non conformi alle prescrizioni nell’accordo di collaborazione, il Responsabile del Procedimento
provvederà ad una formale contestazione nei confron ti del soggetto affidatario, richiedendo
opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni. In caso di
persistente o grave negligenza nella realizzazione dell’intervento, già accertata e comunicata al
soggetto affidatario, potrà essere pronunciata la decadenza dell’affidamento.
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                                       ART. 8 - ABBATTIMENTI

        E’ vietato il taglio indiscriminato di alberi presenti nelle aree pubbliche e private cittadine,
rispondenti ai requisiti di dimensioni riportate all’art. 5 lettera b) del presente documento, senza
preventiva richiesta scritta (all. 8) seguita da successiva verifica ed autorizzazione da parte degli
Uffici Comunali preposti.
        Per l’abbattimento di alberi nei luoghi pubblici e privati deve essere preventivamente
accertato lo stato di pericolo o di danno costituito dal permanere della pianta, l’eventuale
condizione patologica degenerativa, oppure, durante la realizzazione di opere, deve essere accertata
l’impossibilità di mantenere l’albero in sito.
L’abbattimento di alberature pubbliche o private, se di pregio e ricadenti in zone vincolate dal
punto di vista ambientale, è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità,
quali:
     a) accertato pericolo per persone e/o cose;
     b) alberature in stato fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
     c) diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una
        riqualificazione paesaggistica del luogo.
     d) alberature che causano danno a strutture edili e sottoservizi.

       L’ostruzione della vista, la creazione di ombra la caduta delle foglie, non sono considerati
motivi validi per poter giustificare l’abbattimento di piante, sia in territorio pubblico che privato.

                                        ART. 9 - POTATURE
        Gli interventi sul verde pubblico dovranno essere affidati a ditte e operatori qualificati,
opportunamente formati con la frequenza di regolari corsi di aggiornamento. L’impresa
aggiudicataria dovrà certificare l’adeguata prepara zione del proprio personale, con particolare
riferimento agli addetti alla potatura.
Il responsabile del Servizio Manutenzione dovrà ver ificare che tale requisito venga rispettato dalle
aziende appaltatrici.

       La potatura degli alberi ornamentali riveste carattere di straordinarietà ed è rivolta a
perseguire i seguenti obiettivi:
    a) correzione o riparazione di danni;
    b) stimolazione alla fioritura e alla produzione di fiori;
    c) direzione e controllo della crescita;
    d) ottenimento di effetti speciali o di forme artificiali;
    e) riequilibrio della chioma in seguito al trapianto;
    f) mantenimento degli alberi secolari;
    g) potatura di allevamento in giovani alberi;
    h) rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale;
    i) eliminazione della vegetazione troppo densa.

    Gli interventi di potatura della vegetazione ornamentale e spontanea dovranno essere effettuati
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                                                                                            Pec: comune.vasto@legalmail.it

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    nel rispetto della nidificazione dell’avifauna selvatica, in conformità con la legislazione vigente
    della U.E. ed in particolare della direttiva uccelli 2009/147/CE del 30.09.2009. In ogni caso, la
    potatura NON deve essere effettuata nel periodo 20 marzo – 30 settembre.
        La potatura delle alberature diventa, quindi, una necessità in quanto, spesso, è finalizzata a
correggere errori dovuti alla scelta di specie poco idonee all’ambiente urbano e va adeguata alle
specie e agli obiettivi da perseguire.
       Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e
quelli praticati su branche aventi un diametro superiore a 10 cm, sono VIETATI.
        Le potature devono essere effettuate sull’albero rispettando, per quanto possibile, la sua
ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10 (circonferenza <
di 30 cm).
        Sono autorizzati interventi di riduzione della chioma, anche importanti, a carico di quelle
piante la cui vegetazione è causa di problemi per la collettività (scarsa visibilità di cartelli strad ali,

oscuramento dell’illuminazione pubblica, eccesso di vegetazione che invade le abitazioni, ecc.) da
realizzarsi, comunque, sempre nel rispetto della fisiologia dell’albero e dell’epoca di esecuzione dei
tagli.
         I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.
         Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte si configura a tutti
gli effetti, come abbattimento e come tale va perseguito.
         Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da
precedenti e drastiche potature e che per le proprie caratteristiche non hanno ripristinato la chioma
in maniera da garantire un nuovo equilibrio vegetativo per l’albero e incolumità per i cittadini.
           I criteri generali della potatura degli alberi sono descritti nell’All. 1, da applicare a seconda
della specie interessata e delle finalità della pot atura stessa.

                                ART. 10 - DIFESA FITOSANITARIA

         Le piante, in quanto organismi viventi, sono soggette ad ammalarsi.
         Una pianta viene definita “malata” quando ha una de viazione da quello che è il suo
normale processo di crescita.
           Gli agenti responsabili della malattie delle piante sono distinti in due grandi categorie:
agenti abiotici e biotici.
        Al primo gruppo appartengono fattori ambientali i quali, se non ottimali, alterano il normale
sviluppo delle piante. Un eccesso o una carenza di luce, di acqua, di elementi nutritivi nonché danni
meccanici, sono causa dei problemi di crescita e, in casi estremi, della morte delle piante.
        In questi casi è’ sufficiente ripristinare le normali condizioni pedoclimatiche per la soluzione
delle problematiche senza ricorrere alla difesa antiparassitaria.
          Se la causa di malattia è dovuta ad agenti biotici, dopo gli opportuni monitoraggi e
campionamenti           che accertino la presenza di parassiti, è ragionevole effettuare indagini di
laboratorio che certifichino lo stato patologico della pianta.
         Gli agenti parassitari (insetti, funghi, acari, ecc.) si combattono con specifici criteri di lotta e
con metodi diversi (lotta chimica, agronomica, biologica, fisica), con          principi attivi di sintesi o
naturali autorizzati da organismi ufficiali che garantiscono sia la salute umana che la tutela
dell’ambiente.
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                                                                                            Pec: comune.vasto@legalmail.it

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                   www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281
         La difesa fitosanitaria va fatta con prodotti specifici autorizzati sia per la specie vegetale che
per il patogeno su cui intervenire, rispettando i dosaggi e le procedure di intervento riportate in
etichetta.
         Le malattie delle piante in ambiente urbano, qualora controllate con sistemi di lotta diretta,
devono garantire in primis l’incolumità della salut e pubblica e, nello stesso tempo, devono
assicurare il controllo della malattia presente.
         Il rispetto di quanto descritto sulle etichette delle confezioni dei prodotti commerciali (specie
vegetale sulla quale l’uso del prodotto è consentito, malattia per la quale è autorizzato, dosaggio per
il trattamento) annulla eventuali rischi per la salute pubblica e rende efficace il controllo del
parassita da combattere.
         Alla popolazione, comunque, deve essere garantita l’informazione sugli interventi da
effettuare nelle aree fruibili.
         E’ fondamentale tenere in considerazione i principi di lotta guidata ed integrata nel
momento in cui vi è la necessità di effettuare un trattamento con prodotti chimici di sintesi anche se
è preferibile, ove possibile, adottare tecniche di controllo biologico che riducono a zero il rischio di
contaminazioni ambientali.
         Per le specie vegetali più rappresentative della nostra città non si è ritenuto di descrivere
patologie, prodotti e tecniche di lotta giacché legislazione e mercato dei principi attivi sono in
continua evoluzione.
         E’ chiaro che la prevenzione , vale a dire l'insieme delle azioni finalizzate a impedire o
ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, ne migliora le condizioni di vita.
        La prevenzione può e deve essere attuata mediante:
     a) la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane;
     b) la difesa delle piante dai danneggiamenti;
     c) l’adeguata preparazione dei siti di impianto;
     d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle
         stesse dal calpestio, ecc…
     e) la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

       E’ vietato l’abbattimento delle piante definite mal ate senza alcuna diagnosi.

                         ART. 11 - PROGETTAZIONE AREE VERDI

        La corretta progettazione del verde pubblico e privato, permette di ottenere la migliore
riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando i costi di impianto e di manutenzione.
        La progettazione di nuove aree a verde pubblico e la riqualificazione di aree esistenti, è
subordinata alla presentazione di un progetto da parte di tecnici abilitati che abbiano competenze
adeguate sia alla dimensione dell’area oggetto che alla complessità del programma tecnico.
        In particolare, per progetti significativi di nuove aree verdi o di riqualificazione di quelli
esistenti, deve essere assicurata la presenza di professionisti, iscritti ai relativi albi, dalle capacità
tecniche professionali nel campo forestale, naturalistico, ambientale, paesaggistico, ingegneristico,
geologico ed urbanistico.
        Il coordinamento del gruppo dovrà essere affidato a figure professionali che garantiscano
una visione completa ed organica della progettazione.
        In particolare, occorre definire l’organizzazione degli spazi, degli accessi e le piante da
porre a dimora, scelte in conformità con quanto def inito nel presente regolamento.
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   SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site:
                   www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281
         Inoltre, sia i progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni che i progetti dei comparti
soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o
autorizzazioni edilizie private, modificazioni e trasformazioni dei giardini e ai parchi privati
esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
viabilità e parcheggi con alberature nuove o esiste nti, sistemazione di aree di pertinenza di strutture
ricettive e/o commerciali,…) dovranno essere corred ati da una analisi dello stato di fatto, con
rilievo dettagliato delle piante eventualmente esistenti, e da un progetto di sistemazione del verde
redatto secondo le direttive sopracitate.
         Per gli interventi di sistemazione del verde all’interno del centro urbano (piantagioni
stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi…) e nelle zone agricole (barriere
frangivento, siepi ripariali), le specie da introdurre devono essere coerenti, sia sotto il profilo
floristico che vegetazionale, con il sito.
          Al fine di favorire la conservazione della natura e dei suoi equilibri, le specie selezionate
devono essere autoctone (Allegato n° 3) o naturaliz zate (Allegati n° 4 e n° 5) in quanto, oltre ad
integrarsi con il paesaggio, hanno un maggiore adattamento pedologico e pluviometrico, nonché
maggiore resistenza alle fitopatie.
         Nelle nuove piantagioni, tenendo in debito conto i cambiamenti climatici in corso, bisogna
evitare, ove possibile e opportuno, la monospecificità privilegiando un’associazione di specie
vegetali coerenti con la vegetazione del luogo.
         Laddove si ravveda che le specie autoctone o naturalizzate non siano adeguate all’area
specifica, deve essere inserita nel progetto una valida documentazione scientifica basata su principi
di riduzione dell’impatto ambientale, tenendo conto dei vincoli paesaggistici, dei limiti stazionali
per chioma e radici e dei sostanziali vantaggi attesi dall’utilizzo della specie alloctona.
         Inoltre, deve essere verificata, sempre mediante idonea documentazione scientifica,
l’assenza di problematiche per la salute dell’uomo collegabile all’utilizzo della specie selezionata,
nonché l’inesistenza di problematiche di diffusione incontrollata della specie.
         Le specie selezionate devono essere a basso consumo idrico, ad elevata resistenza agli stress
ambientali e alle fitopatologie e non devono avere caratteri specifici indesiderati, quali frutti
velenosi, frutti pesanti, maleodoranti o fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera e
forte tendenza a sviluppare radici superficiali.
     Per le siepi, la scelta della specie va eseguita considerando i potenziali pericoli dovuti alle
proprietà allergeniche delle stesse, alla presenza di spine o di parti tossiche.
     Considerato, poi, gli onerosi costi di manutenzione, ad eccezione dei luoghi con vincoli
paesaggistici e storici, si devono prediligere bordure arbustive in forma libera anziché siepi formali.
     I tappeti erbosi devono essere realizzati con specie erbacee adeguate alle condizioni
pedoclimatiche e all’articolazione spaziale (aree in scarpata, aree in ombra, aree ornamentali, aree
ad alta manutenzione, aree arbustive, aiuole fiorite, ecc.) del sito d’impianto.
     La scelta delle specie erbacee poliennali deve tenere conto, inoltre, della capacità di
consociazione.
     Va, inoltre, garantita la conservazione e la tutela della fauna selvatica mediante la realizzazione
di punti in cui è disponibile l’acqua, l’inserimento di strutture per favorire la
nidificazione/riproduzione, l’utilizzo di specie nettarifere, la stratificazione della vegetazione

(cespugli bassi, medi, grandi, alberi) al fine di garantire habitat differenziati, l’utilizzo in modo
equilibrato di specie decidue e sempreverdi allo scopo di creare zone di occultamento e rifugi, la
realizzazione di corridori ecologici laddove l’area verde sia interrotta da infrastrutture.
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                                                  Provincia di Chieti
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                                                                                                Pec: comune.vasto@legalmail.it

       SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site:
                       www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281

ART.       12 – AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DI STANZE MINIME DAI
           CONFINI E DAGLI EDIFICI

          Per aree di pertinenza delle alberature calcolata considerando lo sviluppo dell’apparato
   aereo e di quello radicale, si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente
   come centro il centro del fusto dell’albero, secondo la seguente articolazione:

             Classe di grandezza                                                            Raggio minimo

             piante di terza grandezza                                                              m2
             piante di seconda grandezza                                                            m4
             piante di prima grandezza                                                              m6

       Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni
   superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un’area a terreno nudo, pacciamata,
   inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di
   superficie non inferiore a:

             Classe di grandezza                                                          Superficie minima
             piante di terza grandezza                                                            m²       2
             piante di seconda grandezza                                                          m²       4
             piante di prima grandezza                                                            m²       6

        Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all’interno o parzialmente
   all’interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza
   eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.
        Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, luce,
   telefoniche, fognature, ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici
   ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.
        Su area di pertinenza delle alberature sono da evitare interventi di bitumatura, cementificazioni,
   edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e deposito di materiali inquinanti e nocivi alle piante,
   accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante,
   mentre vanno incentivati i lavori di miglioramento delle condizioni di vita delle piante, come la
   posa in opera di grigliati o protezioni.
        Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate,
   ad esclusione delle alberature stradali:

            Classe di grandezza                                                             Raggio minimo

            piante di terza grandezza                                                               m2
            piante di seconda grandezza                                                             m4
            piante di prima grandezza                                                               m6
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
                                              Provincia di Chieti
                                                                                   Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091
                                                                                            Pec: comune.vasto@legalmail.it

   SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site:
                   www.comune.vasto.ch.it Tel. 0873.309.216/288/293 – Fax 0873.309281
      Gli alberi dovranno essere posizionati ad una distanza dagli edifici tale da evitare, una volta
raggiunto il pieno sviluppo, sia il contatto con questi ultimi sia, possibilmente, condizioni di
eccessivo ombreggiamento.
      Le distanze minime dagli edifici dovranno quindi essere:
                          CLASSE DI GRANDEZZA                          DISTANZA MINIMA
                               a
                              1 grandezza                                    > m 7,00
                               a
                              2 grandezza                                    > m 5,50
                               a
                              3 grandezza                                    > m 4,00

       In caso di eccessivo ombreggiamento sugli edifici si potrà ovviare aumentando la distanza
tra una pianta e l’altra o impiegando varietà a chioma raccolta, fastigiata e/o leggera.

                                 ART. 13 – VERDE DEI PARCHEGGI

       Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale
ombreggiamento agli automezzi in sosta.
      Non esiste una tipologia obbligata dell’albero perfetto per un parcheggio.
      Tuttavia, le piante prescelte, non devono produrre resine che potrebbero danneggiare gli
autoveicoli in sosta, né produrre fiori o frutti che potrebbero imbrattare gli stessi autoveicoli.
     Tra i requisiti indispensabili, sono da considerare :
     a) chioma ampia e folta,
     b) resistenza agli agenti inquinanti
     c) assenza frutti voluminosi e pesanti
     d) assenza produzione sostanze imbrattanti (resine., fiori ..)
     e) omogeneità nel portamento
     f) radici fittonanti e/o con un angolo geotropico di 45°
     Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture
ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al
30% dell’area complessiva occupata dal parcheggio.
     Dovrà essere assicurata una superficie libera ad al bero non inferiore a quelle di seguito
riportate:

              Classe di grandezza                   Superficie libera minima               Raggio minimo
                                                                                           corrispondente

                 1a grandezza                                 m²      8,0                       m       1,60
                 2a grandezza                                 m²      3.5                       m       1,00
                 3a grandezza                                 m²      2,0                       m       0.80

   Inoltre, dovrà essere prevista una pavimentazione s u una superficie pari almeno alla superficie
libera minima sopra indicata.
   La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere
adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
                                              Provincia di Chieti
                                                                                   Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091
                                                                                            Pec: comune.vasto@legalmail.it

   SE T T ORE I V – U RB AN I ST I C A E SE RV I ZI – Se r v iz io M a n u t e nz io ne e S e r v iz i Web Site:
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                                ART. 14 – ALBERATURE STRADALI

     Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale
da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente delle pertinenze dell’asse
stradale medesimo.
     Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e
coetaneità, dovranno essere considerati elementi un itari e come tali gestiti sia dal punto di vista
progettuale che manutentivo. In relazione a ciò, fa tti salvi casi di deroga, è vietato l’abbattimento di
uno o più elementi arborei costituenti un viale.

     In funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura
eventualmente utilizzabile rispettando, comunque, la distanza minima dalle utenze sotterranee e
aeree preesistenti.
     Sono fatti salvi i posizionamenti e gli allineamenti dei viali esistenti.
     La larghezza minima libera, tale da garantire il transito di pedoni e disabili, dovrà essere non
inferiore ad 1,5 m; pertanto nei casi di larghezze pari o inferiori a questo limite non potrà esserci
alcuna pianta, salvo le alberature e i filari esistenti.
     In generale dovranno essere rispettate le seguenti norme:

    per marciapiedi di larghezza inferiore a 2,5 m.                     nessuna alberatura, solo arbusti
                                                                                       a
    per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 3 m.                    alberi di 3 grandezza
                                                                                       a
    per marciapiedi di larghezza compresa tra 3 e 4 m.                      alberi di 2 grandezza
                                                                                       a
    per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m.                           alberi di 1 grandezza

    Per ogni pianta dovrà essere garantita una superfic ie libera adeguata al suo sviluppo.
Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in
funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

              Classe di grandezza                   Superficie libera minima               Raggio minimo
                                                                                           corrispondente

                 1a grandezza                                 m²      8,0                       m.      1,60
                  a
                 2 grandezza                                  m²      3.5                       m.      1,00
                  a
                 3 grandezza                                  m²      2,0                       m.      0.80

        Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere
prevista una qualificata dotazione di verde.
      E’ necessario che il fusto delle piante messe a dimora in prossimità delle strade sia
posizionato ad opportuna distanza, in modo da evitare interferenze da parte dei rami delle piante
adulte e rendere, quindi, necessarie potature che potrebbero danneggiare la pianta stessa.
      Per le alberate stradali vanno, quindi, rispettate le seguenti distanze dal cordolo stradale:
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