REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI
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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 1- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E’ istituito il servizio comunale di protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, l’ambiente, gli insediamenti e i beni dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del servizio. ART. 2- TIPOLOGIA DI EVENTI Ai fini dell’attività di protezione civile, gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo cui si può far fronte con interventi attuabili in via ordinaria dalle strutture del servizio comunale di protezione civile; b) eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione richiedono l’intervento ordinario e coordinato di più enti o amministrazioni competenti; c) calamità naturali, catastrofi, o altri eventi, che per intensità ed estensione vanno fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. ART. 3- ATTIVITA’ E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE Sono attività di protezione civile: a) la PREVISIONE, che consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause degli eventi che comportano rischio; nell’identificazione dei rischi e nell’individuazione delle zone del territorio soggette a tali rischi; b) la PREVENZIONE, che consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni a causa degli eventi di cui all’art. 2; c) il SOCCORSO, che consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alla popolazione colpita dagli eventi di cui all’art. 2; d) il SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA, che consiste nell’attuazione, anche coordinata, degli interventi necessari ed indifferibili, volti a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. ART. 4- COMPETENZE Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede al Prefetto l’intervento di altre forze e strutture. Per svolgere i compiti attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento in materia di protezione civile, il Sindaco si avvale di un organo tecnico denominato Commissione 1
comunale di protezione civile, o di una struttura operativa denominata Ufficio comunale di protezione civile. Si avvale, inoltre, della collaborazione delle associazioni di volontariato e dei cittadini. ART. 5- COMMISSIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMPOSIZIONE, COMPETENZE, FUNZIONAMENTO La Commissione comunale di protezione civile è nominata dal Sindaco ed è così composta: • Sindaco, che la presiede; • Segretario comunale; • Responsabile dell’ufficio tecnico comunale; • Responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile; • Responsabile dell’ufficio di polizia municipale; • Assistente sociale; • Un rappresentante delle associazioni di volontariato presenti o operanti nel territorio comunale designato dalle stesse; • Responsabile del Gruppo Meccanizzato del Corpo Forestale dello Stato di Volpago del Montello; • Rappresentante della stazione dei Vigili del Fuoco di Montebelluna, designato dal Comando; • Rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’Ulss n. 8, designato dall’Ulss. Il Sindaco può integrare la Commissione con tecnici esperti in specifiche materie aventi attinenza con l’attività di protezione civile. Ciascun membro della Commissione all’atto della nomina designa una persona, competente in materia, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La Commissione ha funzione propositiva e consultiva nelle materie, iniziative ed attività di protezione civile (compresa la salvaguardia dell’ambiente). In particolare essa: assiste il Sindaco al verificarsi di una emergenza nell’ambito del territorio comunale; promuove il costante aggiornamento del piano comunale di protezione civile, nonché tutte le attività finalizzate a renderlo noto alla popolazione e agli enti ed organizzazioni coinvolti nella sua attuazione; esamina e valuta i dati forniti dalle istituzioni e dagli organi preposti alla vigilanza degli eventi previsti dal presente regolamento; promuove attività di formazione e di addestramento del personale da impiegarsi in attività di protezione civile; promuove iniziative volte a divulgare informazioni sul concetto di protezione civile e sulle relative attività e finalità, nonché sulle modalità di prevenzione dei rischi e sui comportamenti da tenere nell’eventualità che essi si verifichino; suggerisce interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi individuati nel piano di protezione civile comunale; esprime parere sulle attività da affidare alle associazioni di volontariato; esprime parere consultivo sui piani urbanistici generali e sulle iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi mediante avviso scritto da recapitare almeno tre giorni prima. In caso di emergenza si prescinde da qualsiasi formalità e termine per la convocazione. Il Sindaco è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti. 2
La commissione si intende validamente riunita con la presenza di almeno la metà dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune incaricato dal Sindaco. Nelle situazioni di necessità ed urgenza, la Commissione si intende validamente riunita con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. ART. 6-UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMPETENZE Presso l’ufficio tecnico comunale ha sede l’ufficio comunale di protezione civile, quale struttura operativa. Il responsabile dell’ufficio è nominato dal Sindaco. L’ufficio comunale di protezione civile provvede a: a) dare attuazione alle direttive impartite dal Sindaco, o da organi superiori, in materia di protezione civile; b) raccogliere i dati e le notizie utili ai fini dell’attività di protezione civile in generale, informandone il Sindaco; c) predisporre l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile; d) organizzare l’attività di simulazione, di formazione, di soccorso; e) divulgare tra la popolazione le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza; f) promuovere l’acquisto di mezzi e di attrezzature necessari per l’attività di protezione civile, provvedendo a custodirli e a mantenerli in stato di efficienza; g) coordinare l’attività del personale impiegato in attività di protezione civile al verificarsi dell’emergenza e fino a quando cessa; h) eseguire sopralluoghi sui luoghi colpiti dagli eventi di cui all’art. 2, redigendo brevi ma esaurienti rapporti sull’entità dei danni subiti; i) raccogliere i dati e le notizie provenienti dalle zone interessate dall’evento, curandone la trasmissione agli organi competenti. ART. 7- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Le associazioni di volontariato di protezione civile, definite all’art. 1 del d.p.r. n. 613/21.9.1994 e aventi sede od operanti nel territorio comunale, che desiderano essere impiegate in attività di protezione civile ne fanno richiesta scritta al Sindaco. Nella domanda devono precisare: • l’elenco dei volontari aderenti; • la specializzazione della organizzazione, la specializzazione individuale, il grado di responsabilità; • la dotazione di mezzi e di attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie; • la capacità ed i tempi di mobilitazione; • la iscrizione nei registri di volontariato di cui all’art. 6 della legge n. 266/11.8.1991. Il Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, previo parere favorevole vincolante della Commissione comunale di protezione civile sulla idoneità della associazione dal punto di vista della affidabilità e capacità operativa, decide sulla iscrizione dell’associazione nell’apposito elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile da allegarsi al piano comunale di protezione civile. 3
Il piano specifica i compiti assegnati alle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco, tenuti presenti i rischi da affrontare, la natura e la tipologia delle attività svolte dalle associazioni stesse. Le associazioni di volontariato iscritte nell’elenco,su richiesta del Sindaco,al verificarsi di una emergenza sono tenute a prestare collaborazione. Sono tenute altresì a partecipare alla attività di formazione e di prevenzione organizzata dall’Amministrazione comunale. Ad esse è garantita la copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della legge n. 266/11.8.1991 fino a cancellazione dall’elenco, che può avvenire anche su richiesta delle stese associazioni e spettano inoltre i benefici e i rimborsi di cui agli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 613/21.9.1994, nell’ambito della disponibilità di bilancio e delle attività autorizzate dal Sindaco. Il Sindaco dispone la cancellazione dall’elenco delle associazioni di volontariato che contravvengano alle finalità per cui sono state costituite, o che dimostrino incompetenza, irresponsabilità, inaffidabilità. I volontari membri delle associazioni di volontariato devono portare, durante le attività di protezione civile, in modo ben visibile, un distintivo di riconoscimento munito di fotografia formato tessera e con indicato il nome ed il cognome e l’associazione di appartenenza. Durante tali attività, essi sono considerati a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio. ART. 8- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE Al fine di ottenere i migliori risultati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso previste dal presente regolamento, il Sindaco, tramite l’ufficio comunale di protezione civile, organizza corsi di formazione ed addestramento del personale da impiegarsi nelle suddette attività, compresi i volontari delle associazioni di protezione civile. A titolo esemplificativo i corsi riguarderanno: • interventi di pronto soccorso alla persona; • tecniche di contenimento e spegnimento degli incendi boschivi; • tecniche di evacuazione degli edifici; • antinfortunistica; • attrezzature e mezzi di soccorso; • addestramento; • tecniche di coordinamento e comunicazione. I corsi saranno tenuti da personale qualificato: a tal fine si chiederà la collaborazione dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, del Corpo Forestale dello Stato. ART. 9- SEGNALAZIONE-ALLERTAMENTO-ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA Al verificarsi di un evento di cui all’art. 2, il Sindaco attiva immediatamente la sala operativa dell’ufficio comunale di protezione civile e, se del caso, informa immediatamente il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale o si mette a loro disposizione. Nel contempo, il Sindaco allerta il personale individuato nel piano comunale di protezione civile-che ha l’obbligo della reperibilità- e le associazioni di volontariato di protezione civile. Il responsabile dell’ ufficio comunale di protezione civile provvede a convocare il suddetto personale e ne stabilisce gli eventuali turni di presenza. Se necessario provvede ad informare con mezzi più idonei la popolazione del rischio. 4
Il responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile annota in un apposito “diario” tutte le disposizioni date e tutte le operazioni effettuate a partire dal momento della dichiarazione dello stato di allerta. Il responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile coordina, sotto la direzione del Sindaco, gli interventi e vigila sulla loro attuazione. Inoltre, cura le comunicazioni tra la sala operativa e gli organi competenti e la popolazione. Chiunque abbia notizia dell’insorgere di eventi comportanti rischio per la popolazione o per il territorio del Comune ne dà immediato avviso al Sindaco, o all’ufficio comunale di protezione civile, o all’ufficio di polizia municipale, che provvedono immediatamente ad avvisare il Sindaco. In caso di assenza, impedimento, irreperibilità del Sindaco e del Vicesindaco, assume provvisoriamente la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso e di assistenza il responsabile dell’ ufficio di protezione civile. L’ufficio comunale di protezione civile, entro 6 mesi dalla esecutività del presente regolamento, predispone, sentita la Commissione comunale di protezione civile che esprime parere vincolante, un manuale operativo ad uso dei soggetti tenuti ad intervenire al verificarsi di una emergenza in ambito del territorio comunale. Predispone altresì un manuale di comportamento ad uso della cittadinanza colpita da un evento di cui all’art. 2. ART.10- ATTIVITA’ EDUCATIVA ALLA PROTEZIONE CIVILE Il Sindaco, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, promuove le iniziative tendenti a sensibilizzare la popolazione scolastica locale sulle problematiche e sulla attività di protezione civile. Si attiva inoltre affinché presso ogni istituto scolastico locale venga individuato un incaricato di protezione civile, che impartisca agli occupanti l’edificio le più immediate istruzioni necessarie al verificarsi di una situazione di emergenza (evacuazione, protezione, etc.). ART.11- PROGRAMMAZIONE Il sindaco avvalendosi della collaborazione della Commissione comunale di protezione civile, dell’ufficio comunale di protezione civile e delle associazioni di volontariato, presenta annualmente al Consiglio comunale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, il programma delle attività, delle iniziative, degli acquisti finalizzati alla protezione civile, con la relativa previsione di spesa. ART.12- RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia. 5
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