REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE (ACCONCIATORE UOMO), PARRUCCHIERE UOMO/ DONNA, ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE (ACCONCIATORE UOMO), PARRUCCHIERE UOMO/ DONNA, ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING
INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' Art. 3 FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' Art. 4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art 5 COMMISSIONE COMUNALE Art. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 7 DISTANZE MINIME Art. 8 DEROGHE ALLE DISTANZE Art. 9 SUBINGRESSI Art. 10 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE Art. 11 OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI Art. 12 VIGILANZA E SANZIONI Art. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi della Legge 14.02.1963 n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142 e della Legge 04.01.1990 n.1 le attività di barbiere (acconciatore uomo), parrucchiere per uomo/donna, estetista, tatuaggi e piercing, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito. L’attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate esclusivamente su persona di sesso maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. La terminologia di barbiere equivale a quella di acconciatore maschile. L’attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. La terminologia di parrucchiere per uomo e donna equivale a quella di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex. Sono escluse dalle terminologie sopra citate le categorie di attività di trapianto ed impiantologia . L’attività di estetista si riferisce a tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti; essa può essere svolta, mediante tecniche manuali, con l’impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente. Non rientrano nelle attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda o di costume. L’attività nei Centri di Abbronzatura si riferisce ai trattamenti di abbronzatura mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone; si definiscono esclusivi, se nei locali viene svolta solo la citata attività, si definiscono non esclusivi, se posti all’interno di un esercizio di Estetista. Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali quali manicure e pedicure.
Le attività previste nel presente articolo qualora vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati ed altri esercizi similari – con esclusione delle lampade abbronzanti - devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni di cui al presente regolamento, compreso il rispetto delle distanze di cui all’art.7. Alle imprese esercenti l’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, non si applicano le disposizioni relative al D.L.vo 31.03.1998 n.114. Al fine di garantire la massima igiene nelle suddette attività, il personale di lavoro e di assistenza, compresi il titolare o il legale rappresentante e i relativi collaboratori che eventualmente lo coadiuvassero nell’esercizio della sua professione ( anche se solo come soci titolari ) devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi annualmente. Esso deve essere custodito dal titolare dell’esercizio stesso, ed esibito a richiesta dell’autorità sanitaria. La inosservanza delle suddette disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.12. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente della pelle ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, mediante aghi, allo scopo di formare disegni o figure indelebili. Per piercing s’intende l’inserimento cruento di anelli e metalli in varie zone del corpo. Non rientra nel concetto di piercing l’inserimento con strumenti monouso di orecchini nelle orecchie anche se detta attività è, comunque, soggetta alle misure igieniche previste dalla normativa vigente. Per l’esercizio delle attività di tatuatore e di piercing occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive denuncia preventiva di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 in deroga alle norme previste per le attività ricomprese nel presente regolamento. ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ Le attività disciplinate dal presente regolamento vengono esercitate in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche previste a tutela della salute pubblica e delle prescrizioni di cui agli allegati A ( Barbieri, Parrucchieri uomo/donna, Estetista) B ( Tatuaggi e Piercing ) C ( Centri di Abbronzatura ). Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l’accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell’edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale; qualora l’attività venga svolta presso il domicilio
dell’esercente, questi fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla vigente normativa, dovrà produrre una dichiarazione di consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio, da parte delle autorità competenti; quando l’attività si svolge ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno, adiacente al portone d’ingresso principale e visibile dalla pubblica via . Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista non possono essere svolte in forma ambulante ad esclusione dei casi in cui le prestazioni avvengano presso luoghi di degenza e cura, caserme, carceri ed altri esercizi similari; parimenti, è consentita la prestazione a domicilio del cliente, nei casi di grave o totale impedimento fisico dell’utente . Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, è vietato esercitare l’attività di estetista, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi, senza la prescritta autorizzazione; negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare l’attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, anche se svolta a titolo dimostrativo, senza la prescritta autorizzazione. I Parrucchieri possono avvalersi, nell’esercizio della loro attività, di collaboratori familiari o di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della Legge 4.01.1990 n. 1. Gli esercenti le attività oggetto del presente regolamento sono obbligati al rispetto del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese di Acconciatura ed Estetica. E’ consentito l’esercizio di barbiere, parrucchiere uomo /donna ed estetista,previo rilascio dell’autorizzazione, presso palestre, alberghi, hotel ed altri esercizi similari, profumerie, podologi, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti. In occasione di manifestazioni e fiere le attività in argomento possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle norme igienico–sanitarie vigenti. ART. 3 FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria.
Un imprenditore individuale non può essere titolare di più autorizzazioni per l’esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per l’esercizio congiunto di attività di diverso tipo all’interno dello stesso esercizio, se in possesso della relativa qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti. Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Nel caso di società, è possibile l’esercizio congiunto di più attività mediante rilascio di un’unica autorizzazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività. ART. 4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Per esercitare le attività di cui al presente regolamento occorre munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente comunale competente. La stessa è subordinata alla verifica della conformità dei locali alle norme igienico sanitarie ed al rispetto delle distanze fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti nella stessa zona di cui ai successivi artt. 7 e 8. Comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione verrà trasmessa all’albo delle imprese o al registro delle ditte, per le imprese non artigiane, al fine dell’iscrizione ai medesimi. Nessuna attività, salvo quella di tatuatore e piercing, può essere avviata senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione; per il rilascio della stessa deve essere presentata istanza in carta legale allo Sportello Unico per le Attività Produttive, da parte del titolare della ditta individuale o, comunque, dal legale rappresentante, su moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale . Nella domanda il richiedente deve indicare: - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita I.V.A.; per le imprese societarie diverse da quelle previste dall’art.3 della legge 443/85oltre ai dati inerenti alla società, dovranno essere indicati quelli della persona cui è affidata la direzione dell’azienda; - ubicazione dei locali o del locale ove l’attività verrà svolta e loro caratteristiche; - nel caso previsto al 2° comma dell’art. 2, dichiarazione di consenso ai controlli.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) attestato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato: in caso di Ditta individuale: al titolare; “ “ “ Impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. 443/85: ad almeno uno dei soci a condizione che la maggioranza degli stessi lavori nell’Impresa; “ “ “ Società in Accomandita Semplice: ad i soci accomandatari; “ “ “ S.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall’unico socio; “ “ “ Impresa diversa da quelle di cui alla L. 443/85, o non ascrivibile all’albo delle Imprese artigiane: al Direttore Tecnico. 2) planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva; 3) atto costitutivo della società ( qualora di società si tratti ); 4) atto di cessione d’azienda ( in caso di subingresso) regolarmente registrato, in originale o in copia autenticata. Qualora si tratti di istanza di trasferimento di esercizio già esistente dovrà essere prodotta l’autorizzazione in originale e la planimetria dei nuovi locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva. Per l’apertura di centri di abbronzatura in forma esclusiva il titolare della ditta o, nel caso di società, il legale rappresentante,deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita istanza in bollo; il richiedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà comprovare la disponibilità di un locale ove attivare l’esercizio, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia edilizio–urbanistica ed igienico–sanitaria. Alla domanda dovrà essere allegato l’attestato di qualifica professionale di estetista di cui all’art.3 della Legge 4.01.1990 n. 1 rilasciato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Per le imprese artigiane aventi i requisiti di cui alla Legge n.443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare della ditta individuale o dalla maggioranza dei soci operanti nell’impresa; per le altre ditte non aventi i requisiti di cui alla Legge n.443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dal soggetto che assume la direzione dell’azienda. Per le attività di tatuaggio e piercing, nella denuncia di cui all’ultimo comma dell’art.1, l’istante deve dichiarare l’idoneità dei locali alle norme igienico – sanitarie, la loro conformità urbanistico–edilizia ( allegando pianta planimetrica scala 1:100 ) e l’utilizzo di impianti e attrezzature in regola con le disposizioni di cui alla Legge n.46/90; l’attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia.
ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE Le autorizzazioni per le attività di barbiere ( Acc.uomo ), parrucchiere uomo/donna ed estetista sono rilasciate sentita la Commissione Comunale di cui all’art. 2 bis della Legge n.161/63 e successive modifiche. La medesima è presieduta dal Dirigente responsabile SUAP ed è nominata dallo stesso, nella composizione prevista dal citato articolo di legge; le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale del Settore Attività Economiche. Detta Commissione dura in carica cinque anni ed è, altresì, chiamata ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti in merito alla predisposizione del regolamento e alle sue eventuali modifiche. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti ad essa assegnati. ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Le domande pervenute per il rilascio delle varie autorizzazioni (nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni) sono istruite dagli uffici comunali in ordine cronologico di arrivo . Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Dirigente responsabile è subordinato al parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale circa il possesso dei requisiti igienico-sanitari. Entro sei mesi dalla data della notifica dell’accoglimento della domanda, il richiedente dovrà rendere i locali rispondenti ai requisiti igienico– sanitari; decorso inutilmente detto termine l’istanza verrà archiviata; al richiedente può essere concessa una proroga non superiore a mesi sei in aggiunta al suddetto termine, per comprovati motivi da documentare contestualmente alla richiesta. ART. 7 DISTANZE MINIME Il rilascio delle autorizzazioni per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è subordinato al rispetto delle distanze minime previste dal presente articolo, tra esercizi della stessa tipologia. La misurazione delle distanze intercorrenti fra due esercizi dello stesso tipo deve essere effettuata tra i punti più vicini degli ingressi
principali per il pubblico, seguendo il percorso pedonale più breve e con attraversamento della strada ad angolo retto. Qualora la distanza minima debba essere verificata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare all’interno di un edificio, la distanza verrà misurata dai punti più vicini dell’ingresso principale dell’edificio. Le distanze minime nel territorio comunale, vengono fissate tenendo conto dei seguenti parametri: a) superficie residenziale del territorio comunale = S b) popolazione residente e fluttuante nella zona del comune = P c) rapporto ottimale popolazione /addetti = Q ed, in applicazione della seguente formula numerica: D (distanza minima) = √ S x Q P Come si evince dagli allegati al presente regolamento esse risultano essere : - ml. 194 per i barbieri; - ml. 194 per i parrucchieri uomo/donna; - ml. 187 per le estetiste. In caso di significative modifiche, nel corso degli anni, dei dati posti a base del suddetto calcolo che comportino un aumento o una diminuzione delle distanze minime pari ad almeno il 5%, la Giunta Comunale con proprio atto provvederà alla rideterminazione dei limiti anzidetti. Le autorizzazioni relative ad attività che si svolgono presso convivenze (case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani) non sono subordinate al rispetto delle distanze minime a condizione che i servizi vengano utilizzati solo dai frequentatori di tali strutture ed il locale non abbia accesso dalla pubblica via. Esse non sono trasferibili e non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione per ciascun tipo di attività. Chi chiede l’autorizzazione dovrà preventivamente ottenere l’assenso del legale rappresentante della convivenza. ART. 8 DEROGHE ALLE DISTANZE E TRASFERIMENTI DELL’ESERCIZIO Eventuali trasferimenti di autorizzazioni sono ammessi in deroga alle distanze minime e, comunque, entro e non oltre 1000 metri dall’esercizio esistente, a condizione che il titolare abbia svolto l’attività per almeno tre anni continuativi nei locali da cui intende trasferirsi. Nel caso di sfratto esecutivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, escluso quello per morosità, il trasferimento è consentito anche oltre il limite dei 1000 metri. Il trasferimento in locali ubicati nello stesso immobile viene effettuato con la sola comunicazione al Sindaco.
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione che non consentano la prosecuzione dell’attività, il Dirigente responsabile del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, può consentire il trasferimento temporaneo dell’esercizio, in qualunque parte del territorio, ed in deroga alle previste distanze, per un periodo non superiore a un anno. ART. 9 SUBINGRESSI Nel caso di subingresso per cessione di azienda, è ammesso il proseguimento senza interruzione dell’attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività stessa e sia in possesso della qualificazione professionale prescritta. Non è ammesso il subingresso nelle attività esercitate presso l’abitazione del titolare. Qualora non vengano apportate modifiche ai locali ed alle attrezzature, non sono da considerarsi subingressi ma prosecuzione della medesima attività le ipotesi di: a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società se uno dei soci permanga quale titolare dell’autorizzazione comunale; b) trasformazione da ditta individuale in società, conferimento in società, affitto d’azienda, modifica ragione sociale, modifica della natura giuridica della società, qualora permanga il titolare o almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale; c) sostituzione di estetista o di Direttore d’azienda ramo estetica, qualora l’estetista che subentra dichiari che i locali e le attrezzature igieniche rimangono i medesimi già in uso al precedente estetista . Le suddette variazioni sono sottoposte alla valutazione dei requisiti igienico– sanitari dei locali. Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso di idonea qualificazione professionale che intendano proseguire l’attività, devono presentare regolare domanda di subingresso al Comune. Essi possono, peraltro, ottenere l’intestazione dell’autorizzazione, per un periodo di cinque anni dalla data del decesso, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l’attività viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l’autorizzazione decade di diritto.
ART. 10 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE Il Dirigente responsabile del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni, per comprovati motivi di necessità può, su richiesta dell’interessato, concedere la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a mesi dodici; durante tale periodo l’autorizzazione deve essere depositata presso il Comune. E’ prevista decadenza dell’autorizzazione per il proseguimento dell’attività nelle seguenti ipotesi: - per morte del titolare, salvo quanto previsto dall’art.9; - per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi necessari; - per mancata attivazione dell’esercizio entro i 120 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione; - per sospensione non autorizzata dell’attività per 120 giorni consecutivi, salvo quanto previsto dal 1° comma. L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi: - per sopravvenuta carenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali; - per reiterate interruzioni dell’attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti; - per esercizio abusivo di altre professioni all’interno del locale; - per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamentari che abbiano già determinato un provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio. - per cancellazione dall’albo delle imprese artigiane ovvero dal Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di decadenza o revoca, il titolare è tenuto a riconsegnare l’autorizzazione al Settore competente. ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI
Gli esercenti le attività di barbiere ( Acconciatore uomo), parrucchiere uomo/donna ed estetista debbono osservare l’orario di apertura e chiusura ed i giorni di riposo stabiliti dalle autorità comunali competenti. I titolari delle attività hanno l’obbligo di esporre nel locale in modo visibile al pubblico: - l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività e la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali; - l’esposizione in modo, ben visibile al pubblico, di cartelli indicanti l’orario di lavoro ed i giorni di chiusura, all’interno ed all’esterno dell’esercizio. ART. 12 VIGILANZA E SANZIONI Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento gli agenti di Polizia Municipale e le altre autorità competenti, possono accedere in tutti i locali ( anche se presso il domicilio dell’esercente ) ove si svolgono le attività di cui all’art.1. Nei confronti di chi esercita l’attività di estetista senza i requisiti professionali si applica una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00. Se l’attività di estetista è esercitata senza l’autorizzazione comunale si applica una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento diverse da quelle di cui al precedente comma si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e con la procedura di cui alla Legge n.689/81. Detta sanzione verrà applicata anche in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni della ASL e quando, a seguito di ispezione, gli strumenti di lavoro e le attrezzature utilizzate per la sterilizzazione degli stessi non saranno trovati in perfette condizioni igieniche. Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente competente ordina l’immediata cessazione della stessa; in caso di mancata ottemperanza, dispone l’esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell’interessato, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Dirigente responsabile del settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, su richiesta della ASL per gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e in tutti i casi di recidiva, può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio da un minimo di sette
giorni fino a un massimo di novanta giorni, in rapporto alla gravità della violazione accertata. Sono fatte salve le sanzioni previste da altre leggi e regolamenti. ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI I titolari delle autorizzazioni in essere alla data della entrata in vigore del presente regolamento, per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista - che abbiano ottenuto la qualifica Unisex o uomo/donna - possono chiedere, entro dodici mesi, il rilascio dell’autorizzazione per detta qualifica in deroga al rispetto delle distanze minime previo adeguamento, se necessario, dei locali e delle attrezzature alle norme igienico–sanitarie vigenti. I titolari dei Centri di abbronzatura esclusivi devono conformarsi a quanto previsto dal presente regolamento entro e non oltre il termine perentorio di dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso, inoltrando apposita istanza e allegando idonea documentazione. Coloro che già svolgono attività di Tatuaggio e piercing devono presentare, entro e non oltre il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione prevista dall’ultimo comma dell’ art.4. E’ abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetista,tatuaggio e piercing, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 18.12.2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le leggi e i regolamenti generali in vigore e, in particolare, le disposizioni contenute nella Legge del 14 febbraio 1963 n.161 e successive modifiche.
ALLEGATO A SPECIFICAZIONE RAPPORTO OTTIMALE POPOLAZIONE ED ADDETTI BARBIERI Il rapporto ottimale tra addetto e popolazione residente nel Comune di Pescara non può essere inferiore a 1 addetto ogni 264 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi: - ogni addetto non può fare più di 12 servizi al giorno; - la frequenza media dell’uomo è di circa 10 volte l’anno. Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (12) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare, comprese le pause di attesa: 12 X 22 = 264 N° SERVIZI MENSILI POSSIBILI PER ADDETTO Su una popolazione totale compresa di popolazione residente e fluttuante di 166140 abitanti, i maschi sono circa il 49 % cioè 81408; -valutiamo in una percentuale del 5% sulla popolazione maschile i bambini nei primi anni di vita e gli anziani in età avanzata che non ricorrono al servizio (detta percentuale è molto più bassa di quella delle donne in quanto nel maschile anche il bambino piccolo o l’anziano non può fare a meno di tagliarsi i capelli mentre nelle donne questa esigenza non esiste) oltre ad un’ulteriore percentuale del 25% costituita da giovani che si rivolgono esclusivamente ai parrucchieri uomo-donna (5+25=30%) - per ricavare la frequenza maschile occorre moltiplicare la popolazione maschile potenziale cliente per il numero delle frequenze medie annuali e dividere il prodotto per il numero dei mesi in un anno : quindi 81408 X 30% = 24422 (non usufruiscono del servizio) 81408 - 24422 = 56986 (potenziali clienti maschi) 56986 X 10 (frequenza media all’anno) ____________________________ = 47.488 n° servizi mensili occorrenti 12 mesi annui Occorre ora calcolare in base ai servizi mensili occorrenti e al numero dei servizi mensili possibili per ogni addetto il numero degli addetti occorrenti per rendere il servizio 47488 : 264 (servizi mensili possibili da parte di un addetto) = 179,87=180 (addetti occorrenti) Il rapporto popolazione e numero di addetti è quindi il seguente: 56986 (potenziale clientela) ______ = 316,58 = 317 (rapporto ottimale popolazione/addetti) 180 (addetti occorrenti) La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato alla In cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari) S " la superficie della zona residenziale (in mq.) P " la popolazione residente Q " il rapporto ottimale popolazione addetti D =√ SXQ P D=√ 19665448 X 317 =√ 6233947016 = √ 37522,2524136 = 193,70 = 194 166140 166140 ALLEGATO B SPECIFICAZIONE RAPPORTO OTTIMALE POPOLAZIONE ED ADDETTI PARRUCCHIERI UOMO- DONNA:
Il rapporto ottimale tra addetto e popolazione residente in Pescara non può essere inferiore a 1 addetto ogni 158 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi: - ogni addetto non può fare più di 12 servizi al giorno; - la frequenza media è di una volta 10 volte l’anno. Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (12) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare comprese le pause di attesa: 12 X 22 = 264 N° SERVIZI POSSIBILI IN UN MESE Su una popolazione totale compresa di popolazione residente e fluttuante di 166140 abitanti le donne sono circa il 51 % cioè 84732; - valutiamo in una percentuale del 5 % le bambine e gli anziani che non ricorrono al servizio. - Al totale ottenuto dobbiamo però aggiungere la percentuale del 25% di giovani di sesso maschile che si rivolgono ai parrucchieri uomo-donna - per ricavare la frequenza mensile occorre moltiplicare la popolazione potenziale cliente per il n° delle frequenze annuali medie (20) e dividere per i mesi dell’anno (12): quindi 84732 X 5 % = 4236,6 = 4237 (non usufruiscono del servizio) 84732 - 4237 = 80495 (potenziali clienti donna) 166140 (pop. Totale) – 84732 (donne) = 81408 (uomini) 81408 X 25% = 20352 (potenziale clientela maschile) 80495 + 20352 = 100.847 (potenziale clientela parrucchiere uomo-donna) 100.847 X 10 (frequenza media all’anno) ____________________________ = 84.039,16 = 84039 n° servizi mensili occorrenti 12 mesi annui Occorre ora calcolare in base ai servizi mensili occorrenti e al numero dei servizi mensili possibili per ogni addetto il numero degli addetti occorrenti per rendere il servizio 84039 : 264 (servizi mensili possibili da parte di un addetto) = 318,32=318 (addetti occorrenti) Il rapporto popolazione e numero di addetti è quindi il seguente: 100847 (potenziale clientela) ______ = 317,12 = 317 (rapporto ottimale popolazione/addetti) 318 (addetti occorrenti) La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato Alla In cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari) S " la superficie della zona residenziale (in mq.) P " la popolazione residente Q " il rapporto ottimale popolazione addetti D=√ SXQ P D = √ 19665448 X 317= √ 6233947016 = √ 37.522,2524136 = 193,70 = 194 166140 166140 ALLEGATO C SPECIFICAZIONE RAPPORTO OTTIMALE POPOLAZIONE ED ADDETTI ESTETISTI: Il rapporto tra addetto e popolazione residente nel Comune di Pescara non può essere inferiore a 1 addetto ogni 198 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi: - ogni addetto non può fare più di 9 servizi al giorno; - la frequenza media della popolazione è di circa 8 volte all’anno.
Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (9) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare comprese le pause di attesa: 9 X 22 = 198 N° SERVIZI POSSIBILI IN UN MESE Su una popolazione totale compresa di popolazione residente e fluttuante di 166140 abitanti le donne sono circa il 51 % cioè 84731; - valutiamo in una percentuale del 15 % le bambine e gli anziani che non ricorrono al servizio. - su questo totale valutiamo che il 70% si serve dell’estetista - per ricavare la frequenza mensile occorre moltiplicare la popolazione potenziale cliente per il n° delle frequenze annuali medie e dividere per i mesi dell’anno (12): quindi 84731 X 15% = 12709,65 = 12710 (non usufruiscono del servizio) 84731 – 12710 = 72021 72021 X 70% = 50414,7 = 50415 (potenziali clienti) 50415 X 8 (frequenza media all’anno) ________________________________ = 33610 n° servizi mensili occorrenti 12 mesi annui Occorre ora calcolare in base ai servizi mensili occorrenti e al numero dei servizi mensili possibili per ogni addetto il numero degli addetti occorrenti per rendere il servizio 33610 : 198 (servizi mensili possibili da parte di un addetto) = 169,74 =170 (addetti occorrenti) Il rapporto popolazione e numero di addetti è quindi il seguente: 50415 (potenziale clientela) ______ = 296,55 = 297 (rapporto ottimale popolazione/addetti) 170 (addetti occorrenti) La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato alla In cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari) S " la superficie della zona residenziale (in mq.) P " la popolazione residente Q " il rapporto ottimale popolazione addetti D=√ SXQ P D = √ 19665448 X 297 =√ 5840638056 = √ 35.154,9178764 = 187,49 = 187 166140 166140
Puoi anche leggere