REGIONE CALABRIA ASSESSORATO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE

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REGIONE CALABRIA
                        ASSESSORATO TUTELA DELLA SALUTE
                              E POLITICHE SANITARIE

         ATTO DI INDIRIZZO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
                        PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI AZIENDALI
                            (ART. 7, COMMA 2, L.R. 11/2004)

PREMESSA

II presente atto di indirizzo è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale
11/2004; le disposizioni in esso contenute costituiscono principi, criteri ed indirizzi per l'adozione
da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell'atto aziendale previsto dall'articolo 3 del d.lgs
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, d.lgs. 502/1992).

Il d.lgs 229/1999 ha dato impulso al processo di aziendalizzazione delle organizzazioni sanitarie
pubbliche, prevedendo, in particolare, la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende con
personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale (art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
vigente). Tale indicazione è stata recepita dal legislatore regionale, da ultimo con l’art. 7, comma
1, della legge regionale 11/2004, prevedendo che le finalità istituzionali del servizio sanitario
regionale siano realizzate mediante aziende dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia
gestionale: ciascuna azienda è chiamata a disciplinare la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento mediante un atto aziendale di diritto privato (art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 502/1992;
art. 7, comma 2, l.r. 11/2004). L’art. 2, comma 2-sexies, lett. b), d.lgs. 502/1992 prevede altresì
che la regione disciplini i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale e - consentendo
l’utilizzazione di strumenti non legislativi - attua una parziale delegificazione nella regolazione del
sistema sanitario.

La posizione di autonomia - garantita dal decreto di riordino ed accentuata dalla legge regionale -
comporta che ogni azienda del servizio sanitario debba definire la propria struttura organizzativa e
le proprie modalità di funzionamento, secondo le indicazioni ed entro i limiti derivanti dalle norme
di legge (statale e regionale), dal piano regionale per la salute e dagli indirizzi diramati dalla Giunta
Regionale.
In particolare, le aziende, nel delineare la propria organizzazione, dovranno individuare ciascuna
struttura operativa avuto riguardo alle tipologie di attività e/o prestazioni da erogare secondo il
principio di appropriatezza, ai relativi volumi, alle modalità di erogazione ed al personale
necessario per garantire l’attività programmata. All’uopo, l’organizzazione proposta e le risorse
impegnate dovranno essere coerenti con la quota del fondo sanitario regionale assegnata a
ciascuna azienda per i diversi livelli e sottolivelli assistenziali, rilevata per centri di costo.

Al fine di evitare che l'atto aziendale divenga elemento di rigidità istituzionale, il suo contenuto
dovrà essere limitato alla disciplina generale, rinviando la specifica regolamentazione delle singole
materie a regolamenti attuativi. L’atto aziendale disciplinerà in particolare:
 - l’organizzazione ed il funzionamento dell’azienda (art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992; art. 7,
     comma 2, l.r. 11/2004);
 - l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-
     professionale, soggette a rendicontazione analitica (art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992);
 - l’individuazione della disciplina per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di valore
     inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria (art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 502/1992);
 - l’articolazione delle aziende sanitarie in distretti, che garantiscano una popolazione minima di
     60.000 abitanti, fatte salve particolari esigenze correlate alle caratteristiche geomorfologiche
     del territorio o alla bassa densità della popolazione (art. 2, comma 2-sexies, lett. c, d.lgs.
     502/1992; art. 11, comma 3, legge regionale 11/2004);
 - l’organizzazione dipartimentale delle unità operative (artt. 4, comma 1-bis, lett. a, e 17 d.lgs.
     502/1992);
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- l’attribuzione dei compiti al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di
      presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, comprese, per i
      dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per
      l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale (art. 15-bis
      d.lgs. 502/1992);
    - l’individuazione di criteri e modalità per l’affidamento della direzione delle strutture e degli
      uffici, nel rispetto delle modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale,
      compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e
      delle strutture stabiliti nell'atto aziendale, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio
      tecnico (artt. 15-bis, comma 2, e 15-ter d.lgs. n. 502/1992).

 Dovranno altresì essere indicati nell’atto aziendale:
-  sede legale (ai sensi delle leggi regionali 3/1992 e 26/1994), logo, scopo e missione
   dell’azienda;
- ambiti territoriali distrettuali, per le aziende sanitarie;
- poteri, compiti e funzioni, secondo il principio del decentramento;
- obiettivi strategici di medio/lungo periodo;
- dotazione patrimoniale.

La disciplina delle singole materie rimarrà affidata a:
   - regolamento generale per l’organizzazione ed il funzionamento e dotazione organica, da
       sottoporre a controllo preventivo della Giunta Regionale (art. 13, comma 1, legge regionale
       11/2004);
   - regolamento di contabilità ed economato;
   - regolamento dell’attività contrattuale;
   - regolamento dell’attività libero-professionale;
   - regolamento per la protezione dei dati personali;
   - regolamento per la tenuta dei registri inventariali dei beni mobili ed immobili;
   - regolamento del processo di budget e piano dei centri di costo.

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER L’ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

L'atto aziendale dovrà essere adottato recependo i principi e criteri indicati dalla vigente normativa
statale e regionale ed osservando gli indirizzi specifici di organizzazione e funzionamento delineati
nel presente atto.
Il quadro generale per la redazione dell’atto aziendale è il seguente.

A) Recepimento di alcuni principi essenziali, quali:
• il rispetto dei diritti e la salvaguardia delle esigenze degli utenti dei servizi;
• la valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nelle aziende, nonché delle risorse
tecniche e patrimoniali.

B) Individuazione delle strutture organizzative secondo i seguenti criteri:
- flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze dell'utenza ad alle modificazioni dei sistemi di
produzione ed erogazione dei servizi;
- rispetto dell’unitarietà dell'azienda;
- articolazione delle strutture organizzative in relazione ai livelli minimi di attività da svolgere o del
finanziamento assegnato al sottolivello di assistenza all’interno del quale è collocata la struttura;
- dimensionamento delle dotazioni organiche delle strutture organizzative in base alla rilevazione
dell'attività svolta e degli eventuali programmi di sviluppo dell'attività medesima indicata nei piani
attuativi e nei programmi annuali di attività;
- ordinamento funzionale delle strutture organizzative dell'azienda in forma dipartimentale;
- attribuzione di autonomia tecnico-funzionale alle strutture organizzative per le attività
infermieristiche, tecnico-sanitarie, di riabilitazione e della prevenzione.

C) Individuazione dei livelli di responsabilità, secondo i seguenti criteri:
- rapporto tra responsabilità - e correlata autonomia - dei diversi livelli organizzativi e
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perseguimento degli obiettivi, nel rispetto delle risorse assegnate;
- distinzione, nell'organizzazione delle strutture, tra funzioni di governo complessivo
(programmazione, indirizzo, controllo e valutazione), e funzioni tecnico-professionali (erogazione di
prestazioni e/o attività).

D) Raccordo tra funzioni, quali:
- integrazione tra le funzioni sanitarie e quelle sociosanitarie e socio-assistenziali con il
coinvolgimento delle autonomie locali.

Fondamenta del disegno organizzativo

1) Struttura organizzativa snella, limitata a tre soli e ben delineati livelli di direzione:
 - direzione generale (o strategica);
- macrostrutture aziendali, alle quali compete la gestione complessiva dell’area e l’integrazione
delle competenze: dipartimenti, per le aziende ospedaliere; distretti, presidio unico d’azienda,
dipartimento prevenzione, DSM, per le aziende territoriali;
- unità operative, alle quali compete l’organizzazione e gestione delle attività e prestazioni da
erogare agli utenti.
2) Decentramento mediante ampia delega delle funzioni attraverso la definizione di specifiche
responsabilità della dirigenza negli ambiti di specifica competenza;
3) Orientamento ai bisogni dell'utenza e condivisione della missione dell’azienda.

Il principio di separazione tra funzioni di direzione e di governo complessivo e funzioni di direzione
e gestione delle macrostrutture ha come vincoli:
- l'unitarietà dell'intervento aziendale in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza da
garantire agli utenti in quantità, qualità e accessibilità omogenee;
- l'assimilazione del modello di gestione dei presidi ospedalieri unici delle aziende sanitarie a
quello delle aziende ospedaliere;
- la generalizzazione della gestione per budget, quale strumento di unificazione del ciclo
programmazione-controllo-riprogrammazione, affidando alla direzione generale le decisioni relative
all'assegnazione delle risorse alle macrostrutture aziendali ed alle unità operative in relazione ai
livelli assistenziali, nonché alla verifica, valutazione e controllo delle attività e prestazioni erogate in
relazione alle risorse assegnate.

L'organizzazione dell'azienda nelle macrostrutture fondamentali richiede altresì una puntuale
definizione degli ambiti di competenza e responsabilità e dei correlati ruoli organizzativi, nonché
dei rapporti tra i diversi ambiti e livelli di responsabilità.
Le macrostrutture sono sedi di allocazione complessiva ed integrata di risorse e centri di
responsabilità e costo soggetti a rendicontazione analitica, dei quali il dirigente risponde in termini
di risultati di gestione complessivi (rapporto risorse/obiettivi). Esse devono garantire l'equilibrio tra
esigenze di coordinamento su base aziendale fra attività omogenee ed esigenze di integrazione su
base interaziendale, territoriale e sub-aziendale; garante di tale equilibrio è il vertice strategico
aziendale, che dovrà individuarne le modalità attuative, anche con il coinvolgimento tecnico delle
strutture di staff e di supporto.
Le unità operative sono sede di allocazione di risorse e centri di responsabilità e costo soggetti a
rendicontazione analitica, dei quali il dirigente risponde in termini di risultati (rapporto
risorse/obiettivi).

CONTENUTI DELL'ATTO AZIENDALE

L'atto aziendale è finalizzato a definire:
 1.- la missione ed il ruolo delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
 2.- la partecipazione dei cittadini;
 3.- la distribuzione dei poteri di gestione tra direzione generale e dirigenza;
 4.- le modalità di sviluppo del governo delle aziende;
 5.- la struttura organizzativa in funzione del servizio da assicurare;
 6.- il sistema di attribuzione delle responsabilità;
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7.- i principi per la regolamentazione delle forniture di beni e servizi.

1.- MISSIONE E RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE

L'atto aziendale costituisce espressione peculiare della potestà auto-organizzatoria delle aziende
del servizio sanitario regionale, a rilevanza non solo interna.
Le scelte che i direttori generali dovranno operare attraverso l'atto aziendale devono tenere conto
della missione e del ruolo delle aziende, per il perseguimento degli obiettivi di salute programmati.

In particolare, troveranno attuazione i seguenti principi:
  - apertura al confronto con gli enti locali e con le istanze sociali;
  - valutazione dei bisogni sanitari della popolazione e del territorio di pertinenza, anche attraverso
    la partecipazione dei cittadini;
  - sistematica sinergia ed integrazione tra le diverse aziende sanitarie e tra le aziende sanitarie e
    le aziende ospedaliere (in particolare di quelle che insistono nel medesimo territorio), con la
    finalità di creare un sistema a rete, provinciale e regionale;
  - integrazione con gli erogatori privati che operano nel proprio ambito territoriale.

1.1.- Apertura al confronto con gli enti locali e le istanze sociali

Gli strumenti idonei per rispondere alle esigenze di confronto con gli enti locali e le istanze sociali
nelle decisioni aziendali sono prevalentemente di tipo programmatorio: infatti, il confronto con le
istanze sociali avviene principalmente in sede di formulazione del piano attuativo locale (PAL) e
dei programmi delle attività territoriali/distrettuali (PAT).

L’atto aziendale dovrà prevedere:
- la partecipazione degli enti locali alla programmazione delle attività secondo le modalità previste
  dall’art. 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992 e dall’art. 6 della legge regionale 11/2004;
- le forme di integrazione con i comuni del territorio in ordine alle attività socio-sanitarie delle
  aziende sanitarie;
- nell'ambito degli strumenti del governo complessivo delle aziende, momenti di confronto con gli
  enti e le associazioni esponenziali delle istanze sociali, mediante conferenze di servizio a livello
  aziendale e distrettuale;
- tra i compiti degli organismi di supporto della direzione generale nel governo dell'azienda, l'analisi
  periodica e sistematica delle istanze sociali, raccolte direttamente o attraverso gli strumenti di
  partecipazione.

1.2.- Valutazione dei bisogni sanitari

Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti a livello nazionale e regionale, le
aziende sanitarie ed ospedaliere individuano - in sede di redazione dei piani attuativi e dei
programmi annuali di attività - le azioni prioritarie in relazione alla realtà territoriale e alla
epidemiologia di riferimento, definendone anche in maniera integrata le modalità operative.
Ciò presuppone che le aziende sanitarie, a monte della funzione di produzione ed erogazione dei
servizi, si facciano carico dello sviluppo della funzione di tutela - garanzia dei livelli assistenziali in
relazione al finanziamento -, indipendentemente dal fatto che la risposta ai bisogni individuati
venga fornita da strutture a gestione diretta o da erogatori esterni, pubblici e privati.

A tal fine, l’atto aziendale dovrà prevedere:
• nell'ambito dello staff della direzione generale delle aziende sanitarie, un apposito ufficio di
  analisi epidemiologiche con il compito di supportare - in collegamento costante con i medici di
  medicina generale ed i pediatri di libera scelta - l'azione di programmazione locale e del quale si
  avvalgono anche le aziende ospedaliere;
• la partecipazione del collegio di direzione alla valutazione periodica e sistematica delle analisi
  epidemiologiche e la verifica del grado di perseguimento dei LEA;
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• lo sviluppo degli uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare il ruolo attivo da parte
  dei cittadini.

1.3.- Sinergia tra le aziende

Costituisce specifico obiettivo del servizio sanitario regionale lo sviluppo di una sistematica
sinergia tra le aziende sanitarie e quelle ospedaliere e l’integrazione nelle attività e/o prestazioni
da queste erogate; a tal fine, il Dipartimento regionale Tutela della Salute assicurerà il
coordinamento delle aziende, anche per materie ed ambiti specifici.

La sinergia tra le aziende dovrà trovare espressione attraverso la redazione coordinata dei piani
attuativi - che, in base all’analisi del fabbisogno, prevedano programmi annuali di attività integrati
avuto riguardo alle prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale,
consentendo la continuità assistenziale -, nonché attraverso:
- lo sviluppo di collaborazioni interaziendali, che prevedano anche la partecipazione di personale
   operante nelle aziende interessate;
- l’istituzione di strutture organizzative comuni e, in particolare, di dipartimenti interaziendali,
   mediante aggregazione di strutture complesse delle aziende interessate, specie se operanti nel
   medesimo territorio e quando utilizzano attrezzature tecnologiche che comportano costi elevati
   di acquisto e gestione;
- la delega ad altra azienda, anche per periodi limitati, dell’erogazione di prestazioni o dello
   svolgimento di attività assistenziali o sanitarie;
- l’esercizio in comune, anche per periodi limitati, di funzioni amministrative - comprese
   l’acquisizione di beni o servizi -, legali e tecniche (art. 7, comma 3, legge regionale 11/2004)
   che non è conveniente sviluppare autonomamente, sia per problemi funzionali (mancanza di
   specifiche professionalità, o dimensione delle attività che non giustifica l'acquisizione di tali
   professionalità), che economici (diseconomie di scala). In particolare, le aziende tenderanno ad
   uniformare i sistemi di copertura assicurativa della responsabilità civile per colpa professionale;
- il coordinamento tra gli uffici legali - e, sulle questioni di maggiore rilevanza, di questi con
   l’Avvocatura regionale -, per lo scambio di informazioni e la creazione di una rete di
   conoscenze, finalizzate all’efficace gestione delle questioni legali e del contenzioso comune alle
   diverse aziende della regione.

In particolare, le aziende sanitarie ed ospedaliere assumono come obiettivo strategico prioritario
della loro azione, da esplicitare nell’atto aziendale, una reale integrazione tra cure primarie e cure
ospedaliere, con la definizione di rapporti tra ospedale e territorio - in seno alle aziende sanitarie e
tra aziende sanitarie ed ospedaliere - che prevedano il coinvolgimento costante e permanente dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

1.4.- Integrazione degli erogatori esterni

L'attuazione di tale principio avviene mediante gli strumenti della programmazione locale e gli
accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.
L’esigenza di integrazione dei professionisti e degli erogatori che operano nell’ambito territoriale
delle aziende sanitarie troverà espressione nell’atto aziendale attraverso la definizione di regole di
funzionamento e di strumenti di coordinamento, che prevedano:
- i servizi che possono essere erogati dai soggetti accreditati e con i quali l'azienda intrattiene
  rapporti contrattuali;
- il possibile apporto degli erogatori esterni alle attività istituzionali dell'azienda nel contesto di un
  progressivo accrescimento delle potenzialità delle strutture aziendali nell’erogazione dei servizi.

2.- LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Le aziende del servizio sanitario regionale orientano la programmazione e le strategie
organizzative e gestionali alla valorizzazione della centralità del cittadino/utente - inteso non solo
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come destinatario naturale delle prestazioni, ma come interlocutore privilegiato, movente ispiratore
e stessa “ragione d’essere” della loro presenza istituzionale -, al quale garantiscono l’ascolto, la
proposta, il controllo anche ai fini di sostegno, modifica o integrazione delle attività erogate.
Alla tutela effettiva dei diritti del cittadino è in particolare dedicata l’attuazione della carta dei
servizi, con particolare riferimento alle funzioni di informazione, accoglienza, tutela, partecipazione
e rispetto degli indicatori e degli standard di qualità prestabiliti, anche attraverso misurazioni della
qualità percepita da utilizzare come strumento di valutazione e miglioramento delle unità operative.
Le aziende devono considerare fattore vincente la costruzione di percorsi privilegiati di
coinvolgimento dei cittadini/beneficiari dei servizi, con l'obiettivo di raccogliere contributi significativi
per la loro qualificazione; viene così valorizzato il principio della centralità del cittadino quale
titolare del progetto di salute, sia come singolo che come membro di contesti sociali specifici, nella
definizione delle prestazioni e dei percorsi di fruizione dell'assistenza sanitaria.
Elementi centrali di tale impegno delle aziende dovranno essere :
- l'ascolto, sia attraverso forme istituzionalizzate dirette (URP), che attraverso i rappresentanti delle
istituzioni locali e delle associazioni;
- l'informazione tempestiva e corretta sulle scelte adottate;
- la promozione di stili di vita nuovi e più adeguati attraverso la formazione e l'educazione alla
salute.
Ai pazienti ed ai loro familiari va assicurata l’effettiva fruizione dei diritti già sanciti dalle norme
vigenti, quali l'informazione, prima, durante e dopo le attività sanitarie, il consenso informato, ecc.

Per il raggiungimento di queste finalità, le aziende svilupperanno le potenzialità di alcuni istituti di
partecipazione quali:
• la carta dei servizi, espressione formale di un patto sulla qualità dei servizi offerti, che sia
condiviso e definito nel tempo, contenente impegni e forme concrete di verifica e valutazione, con
l’attribuzione di un ruolo centrale ai cittadini;
• i comitati consultivi, nei quali avviene il confronto permanente con le forme associative dei
cittadini/utenti, sia in sede di rilevazione dei bisogni di salute delle popolazioni che riguardo alle
scelte finalizzate a soddisfare tali bisogni. Le aziende sanitarie riconoscono soprattutto a livello
distrettuale la partecipazione delle associazioni ai processi decisionali;
• l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che rappresenta il punto di incontro immediato con i cittadini.
L’URP deve garantire una informazione semplice, tempestiva, corretta e unitaria su tutte le
prestazioni e/o attività e per tutto il territorio aziendale e regionale, anche al fine di contrastare il
fenomeno della migrazione sanitaria; attraverso i reclami e i suggerimenti, deve costituire
strumento di ascolto fondamentale per lo sviluppo ed il miglioramento continuo dei servizi agli
utenti.

3.- DISTRIBUZIONE DEI POTERI DI GESTIONE TRA DIREZIONE GENERALE E DIRIGENZA

L'atto aziendale dovrà tener conto che la responsabilità del governo complessivo aziendale in capo
ai direttori generali non contraddice il principio della condivisione di tale responsabilità da parte dei
direttori sanitario e amministrativo aziendale e quello della responsabilizzazione di tutti i dirigenti.
Ciò non vuol dire abbandonare il principio delle responsabilità individuali a favore di quelle
collegiali - o, peggio, indistinte -, ma affermare che il perseguimento della missione aziendale
richiede la cooperazione di tutti i dirigenti nell'attuazione delle scelte aziendali.
L'atto aziendale dovrà valorizzare due principi:
- la partecipazione dei dirigenti al governo complessivo dell'azienda, attraverso gli organismi
  collegiali previsti ai vari livelli organizzativi;
- la responsabilità dei dirigenti rispetto al perseguimento degli obiettivi e della missione aziendale,
  in base al livello degli incarichi conferiti.

3.1.- Funzioni del direttore generale

L'atto aziendale deve definire le funzioni del direttore generale in relazione alla responsabilità che
gli attribuisce l'art. 3, comma 1-quater, del d.lgs. 502/1992 e l’art. 14, comma 1 della legge
regionale n. 11/2004: gestione complessiva dell'azienda (da intendersi nel senso di governo
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complessivo, come sopra delineato) e nomina dei responsabili delle strutture operative
dell'azienda.
La responsabilità del governo complessivo dell'azienda attiene all'adozione degli atti di alta
amministrazione ed all'esercizio della funzione generale di programmazione, indirizzo e controllo.
Conseguentemente alla definizione dei poteri del direttore generale nei termini sopra indicati, l'atto
aziendale deve prevedere in termini generali i poteri dei direttori sanitario e amministrativo e dei
singoli dirigenti, rinviando la specificazione puntuale di tali poteri ad atti successivi.

3.2.- Funzioni del direttore sanitario

Le funzioni del direttore sanitario aziendale sono definite dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge
regionale 11/2004. L’atto aziendale affida al direttore sanitario la funzione ispettiva interna in
ordine alle materie di propria competenza, da esercitarsi, anche in maniera integrata con il
direttore amministrativo aziendale, secondo le modalità individuate dall’atto aziendale; al direttore
sanitario delle aziende sanitarie è altresì affidato il coordinamento e l’omogeneità delle attività
distrettuali di acquisto e controllo sulle prestazioni.
L'atto aziendale può attribuire ulteriori funzioni e compiti al direttore sanitario - nel rispetto del
principio di non esercizio di attività gestionali, organizzative e produttive previsto dal piano
regionale per la salute - ed in particolare:
• il coordinamento tra le direzioni delle strutture della linea intermedia, al fine di perseguire
  efficacemente i livelli assistenziali e razionalizzare l'utilizzo comune delle risorse;
• lo sviluppo di programmi di miglioramento della qualità e delle procedure di accreditamento
  istituzionale delle proprie strutture, con il supporto delle competenze già acquisite in azienda o in
  altre aziende della regione e dell’unità di staff alla quale è assegnata la specifica funzione;
• nelle aziende sanitarie, il coordinamento aziendale per l'integrazione socio-sanitaria, con
  particolare riferimento alla definizione degli obiettivi di salute, alla garanzia della globalità
  dell'offerta, al governo delle politiche per l'integrazione socio-sanitaria, al coordinamento dei
  processi di integrazione delle funzioni nell'area dei minori, disabili, materno-infantile, anziani e
  salute mentale.

3.3.- Funzioni del direttore amministrativo

Le funzioni del direttore amministrativo sono definite dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale
11/2004; nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie nelle quali non sia istituito il
dipartimento amministrativo (v. oltre, punto 5.2.4), il direttore amministrativo coordina i servizi di
supporto amministrativo e le funzioni amministrative della linea intermedia. L’atto aziendale affida
al direttore amministrativo la funzione ispettiva interna in ordine alle materie di propria
competenza, da esercitarsi, anche in maniera integrata con il direttore sanitario aziendale,
secondo le modalità individuate dall’atto aziendale; restano comunque salve le funzioni ispettive
attribuite dalle vigenti disposizioni al collegio sindacale ed al nucleo di valutazione strategico.
L'atto aziendale può attribuire ulteriori funzioni e compiti al direttore amministrativo nel rispetto del
principio di non esercizio di attività gestionali, organizzative e produttive previsto dal piano
regionale per la salute.

3.4.- Funzioni dei dirigenti

L'atto aziendale deve prevedere in termini generali funzioni e poteri attribuiti ai singoli dirigenti,
rinviando la loro puntuale definizione ad atti successivi.

4.- PRINCIPI E CRITERI PER IL GOVERNO AZIENDALE

I principi che devono essere posti alla base della regolamentazione del governo aziendale sono:
• il coordinamento delle due missioni, di tutela (assicurazione dei livelli assistenziali in relazione al
  finanziamento) e di produzione/erogazione (gestione dell’azienda in ottica di equilibrio
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economico- finanziario);
• il collegamento tra le due dimensioni del governo aziendale, clinica ed economica.

4.1.- Le due missioni delle aziende

Il coordinamento delle due missioni delle aziende - tutela e produzione/erogazione di servizi
sanitari - comporta che:
• i LEA, erogati direttamente o da altri soggetti, pubblici o privati, rispondano a requisiti di qualità e
  appropriatezza e siano assicurati con il rispetto del vincolo di bilancio;
• la produzione ed erogazione dei servizi sia complessivamente compatibile con le risorse
  disponibili.
Nell'atto aziendale occorre che il coordinamento delle due missioni sia attribuito in primo luogo alla
responsabilità della direzione aziendale, ma veda un ruolo attivo del collegio di direzione.

4.2.- Governo clinico ed economico

Il collegamento tra le due dimensioni del governo aziendale, clinica ed economica, comporta che
le due responsabilità non siano ripartite e contrapposte, ma rese congruenti; l’atto aziendale dovrà
perseguire l'obiettivo di integrare le culture sanitaria e amministrativa, nel quadro di una comune
cultura aziendale. Il "garante" della congruenza delle due missioni è il direttore generale, al quale è
attribuita la responsabilità complessiva dell’azienda.

Il governo clinico – inteso come il governo delle attività necessarie per garantire il perseguimento
dei LEA – dovrà coinvolgere tutte le professionalità mediche e sanitarie.
Il governo clinico attiene:
- all'appropriatezza, clinica e organizzativa, ed alla qualità - tecnico-professionale e percepita dal
   paziente - delle prestazioni erogate dall'azienda e dagli erogatori esterni accreditati;
- alla possibilità di accesso alle prestazioni in modo equo ed omogeneo, nonché alla continuità
   assistenziale nel percorso del paziente. Esso coinvolge le responsabilità professionali (tecniche)
   e gestionali (manageriali) dei dirigenti delle strutture sanitarie ed i servizi di supporto.

Il governo economico deve garantire:
• l'equilibrio tra il costi e ricavi, tra le risorse assegnate direttamente e quelle acquisibili attraverso
  la produttività aziendale ed i livelli assistenziali garantiti, direttamente o tramite altri soggetti
  erogatori;
• l'equilibrio tra le risorse ed i costi di produzione nell’erogazione dei servizi.
Il governo economico, pertanto, deve essere inserito nel più generale processo di
programmazione e controllo, in stretto collegamento con il governo clinico, e sviluppato sia a livello
globale (aziendale), che a livello di linea intermedia (dipartimenti; distretti; presidi) e delle unità
operative autonome.
Di conseguenza, relativamente al governo economico, l'atto aziendale dovrà prevedere il principio
di gestione per budget come strumento di gestione dell'azienda e di responsabilizzazione dei
dirigenti.

4.3.- Il governo aziendale

Il governo aziendale è composto da:
   • direzione aziendale;
   • collegio di direzione;
   • consiglio dei sanitari;

4.3.1.- La direzione aziendale

L'atto aziendale dovrà:
• rafforzare il carattere collegiale della direzione aziendale, ovvero la partecipazione dei direttori
                                                    8
sanitario e amministrativo, alle funzioni di direzione strategica;
• ribadire che la responsabilità del direttore generale attiene al governo complessivo dell’azienda;
• prevedere che i direttori sanitario e amministrativo, nell'ambito del governo complessivo
  aziendale, siano specificamente preposti al governo assistenziale e a quello economico-
  amministrativo;
• sviluppare le attività di verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive della
  direzione generale, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo (valutazione e controllo
  strategico), secondo le indicazioni del d.lgs. 286/1999.

4.3.2.- Il collegio di direzione

L'introduzione del collegio di direzione nelle aziende del servizio sanitario persegue l'obiettivo di
coinvolgere la dirigenza professionale nella funzione di governo.
Il collegio di direzione svolge le funzioni previste dall'art. 17 d.lgs. 502/1992; la partecipazione del
collegio alla programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie riguarda sia il
perseguimento dei LEA che l'attività di garanzia/erogazione delle attività sanitarie. L’atto aziendale
potrà individuare ulteriori attività di proposta e/o consultive svolte dal collegio di direzione.
Il collegio di direzione delle aziende sanitarie - presieduto dal direttore generale, con facoltà di
delega al direttore sanitario o amministrativo - è composto:
- dai direttori sanitario e amministrativo aziendali;
- dai direttori dei distretti;
- dai direttori dei dipartimenti;
- dal direttore del presidio ospedaliero unico;
- dai dirigenti del servizio di assistenza infermieristica e tecnico e, ove istituito, del servizio sociale
  professionale.
In relazione alla materia in trattazione, possono essere chiamati a partecipare alle sedute del
collegio di direzione i direttori/responsabili delle unità di staff e di supporto.
Il collegio di direzione delle aziende ospedaliere - presieduto dal direttore generale, con facoltà di
delega al direttore sanitario o amministrativo - è composto:
- dai direttori sanitario e amministrativo aziendali;
- dai direttori dei dipartimenti;
- dal direttore sanitario di presidio;
- dal dirigente del servizio di assistenza infermieristica e tecnico.
In relazione alla materia in trattazione, possono essere chiamati a partecipare alle sedute del
collegio di direzione i direttori/responsabili delle unità di staff e di supporto.

4.3.3.- Il consiglio dei sanitari

II consiglio dei sanitari svolge le funzioni di consulenza tecnico-sanitaria previste dall’art. 3, comma
12, del d.lgs. 502/1992, nella composizione definita dall’art. 8 della legge regionale 2/1996.
Fino all'approvazione della nuova disciplina delle modalità organizzative e di funzionamento del
consiglio dei sanitari, nonché dell’elettorato e dello svolgimento delle elezioni, restano
temporaneamente in vigore le disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2811 e
2812 del 7.5.1996; il consiglio dei sanitari dovrà essere eletto entro novanta giorni
dall’approvazione dell’atto aziendale.

5.- PRINCIPI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1- Principi organizzativi

L'atto aziendale deve definire la struttura organizzativa in modo da valorizzare lo specifico ruolo
delle diverse componenti che partecipano all’attività dell’azienda.
In tale ottica, il disegno organizzativo fondamentale è il seguente:

       - Direzione generale
       - Staff direzionale
                                                    9
- Servizi di supporto
       - Direzione intermedia
       - Unità operative

5.1.1.- La direzione generale

La direzione generale costituisce il vertice strategico ed ha responsabilità globale delle attività
aziendali: è composta dal direttore generale e dai direttori sanitario ed amministrativo. Nell’ambito
degli obiettivi assegnati dalla programmazione regionale, deve assicurare che l’azienda assolva
alla sua specifica missione e che risponda alle esigenze dei portatori di interesse (enti locali,
associazioni, ecc.), e comunque del titolare del potere di programmazione e controllo sull’azienda
stessa (regione), improntando le proprie azioni al carattere della collegialità.
La direzione generale assolve a tre funzioni fondamentali:
• supervisione diretta: alloca le risorse, autorizza le decisioni più importanti, risolve i conflitti,
  definisce l’organizzazione e la dota del personale necessario, motiva, controlla e ricompensa i
  dipendenti;
• gestione delle condizioni di confine: informa i portatori di interesse e i soggetti esterni di maggior
  influenza sulle attività dell’azienda; negozia accordi e svolge compiti di rappresentanza;
• sviluppo della strategia dell’azienda: formula la strategia interpretando l’ambiente con
  l’assunzione di decisioni coerenti con le condizioni e caratteristiche dell’organizzazione.

5.1.2.- Lo staff direzionale

Comprende le unità operative responsabili delle funzioni di analisi, tempistica e metodologia,
progettazione, pianificazione e controllo.
Le unità di staff affiancano la direzione generale, offrendole specifici strumenti per il governo
dell’azienda, senza intervenire nella gestione e nei processi, direttamente o indirettamente,
correlati alla erogazione delle attività e delle prestazioni sanitarie e/o assistenziali.

5.1.3.- I servizi di supporto

Sono costituiti da unità operative, amministrative e sanitarie, che svolgono attività di supporto alla
direzione generale, intervenendo nella gestione e nei processi indirettamente correlati con le
attività o le prestazioni sanitarie e/o assistenziali, facilitandone ed assistendone il funzionamento.
Le unità di supporto svolgono funzioni e realizzano servizi specifici; possono essere presenti a
diversi livelli della gerarchia, in relazione ai destinatari dei loro servizi.
Sono classificate tra i servizi di supporto anche la centrale operativa SUEM-118 e le postazioni di
emergenza territoriale.

5.1.4.- La direzione intermedia

Comprende quelle strutture organizzative che collegano il vertice strategico con le unità operative,
esercitando un ruolo di coordinamento, indirizzo e programmazione nelle rispettive aree; i direttori
della linea intermedia intervengono nel flusso delle decisioni sia in senso ascendente che in senso
discendente.
La direzione intermedia ha, altresì, il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla programmazione aziendale per l’area di competenza, di gestire le risorse umane, di tradurre
le finalità generali in obiettivi specifici, di garantire la supervisione del funzionamento dell’area, la
raccolta e trasmissione delle informazioni, il coordinamento complessivo e l’introduzione di
innovazioni.

5.1.5.- Le unità operative

Le unità operative sono direttamente titolari di specifiche funzioni collegate all’erogazione di
prestazioni, prodotti e servizi. Le uu.oo. sono costituite dall’insieme del personale in possesso dei
requisiti professionali necessari per lo svolgimento di specifiche funzioni e sono dotate di
autonomia tecnico-professionale; il livello di autonomia gestionale è individuato dalle regole di
funzionamento dell’articolazione organizzativa in cui le uu.oo. sono collocate.
                                                   10
Il criterio guida da utilizzare nel processo di identificazione delle unità operative è quello della
significatività delle attività, nel senso della valenza strategica, della rilevanza delle risorse gestite
(anche in termini di personale), di adeguate tipologie e volumi di attività.
Per quanto possibile, ogni funzione, o gruppo di funzioni, sarà considerata di esclusiva
competenza di una unità operativa, complessa o semplice.
Il presente atto definisce le soglie operative massime per l’individuazione delle unità operative,
fermo restando che - in relazione alle professionalità disponibili, all’entità e rilevanza delle attività
svolte ed alle esigenze di contenimento dei costi e razionalizzazione dell’impiego delle risorse -
l’atto aziendale potrà prevedere l’accorpamento di più funzioni operative in unica struttura,
sanitaria o amministrativa.

5.1.5.1.- Unità operative complesse e semplici.

Ai sensi all'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992, l'atto aziendale deve individuare le strutture
operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica; rientrano in tale previsione le strutture complesse e semplici, anche sub-articolazione di
struttura complessa.
La definizione dell’assetto organizzativo e la classificazione delle strutture in complesse o semplici,
anche ove siano sub-articolazioni, dovrà tenere conto:
- dei criteri per l’articolazione della struttura organizzativa previsti nel precedente punto 5.1.5;
- della complessità e rilevanza delle attività e/o delle prestazioni, anche alla luce della
   dimensione di ciascuna azienda;
- delle ipotesi di sviluppo o contrazione delle attività/prestazioni - avuto riguardo ai bisogni della
   popolazione residente rilevabili dalle evidenze epidemiologiche - e della possibilità di prevedere
   strutture, o anche solo funzioni, interaziendali.
In particolare - al fine di evitare che la gestione dell’unità operativa risulti inefficace riguardo alla
quantità e qualità delle funzioni da espletare ed alle correlate responsabilità, nonché inefficiente
sotto il profilo gestionale (incidendo negativamente sul complessivo equilibrio economico-
finanziario dell’azienda) -, in sede di individuazione e classificazione di ciascuna struttura, le
aziende dovranno dimostrare che i volumi di attività e/o prestazioni erogati secondo il principio di
appropriatezza assicurano l’economicità della gestione, in termini di rapporto costi/ricavi o attività,
anche complessivo della macro-struttura di riferimento.
Le scelte operate nell’atto aziendale condizioneranno i piani attuativi, nei quali i posti letto
ospedalieri saranno ripartiti tra le unità operative per interi moduli e, solo in casi eccezionali, per
mezzi moduli, tenuto conto della tipologia del presidio nel quale sono svolte le attività assistenziali
(art. 8, comma 5, legge regionale 11/2004).

5.2.- La macro-struttura

La macrostruttura organizzativa dell’azienda - alla quale compete la gestione complessiva e
l’integrazione delle competenze - si articola in:

• Direzione generale
• Staff direzionale
• Servizi di supporto alla direzione generale
• Direzione intermedia

5.2.1.- Direzione generale

La direzione generale è costituita dal direttore generale, dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo. Si avvale del collegio di direzione.
E’ posto alle dirette dipendenze del direttore generale il nucleo aziendale di valutazione strategica,
che svolge funzioni di supporto alla verifica dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive della direzione generale ed alla valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati ai
dirigenti.

5.2.2.- Staff direzionale
                                                   11
Le funzioni delle unità organizzative di staff e delle relative articolazioni facenti capo alla direzione
generale sono, per propria natura, di carattere multidisciplinare ed a tale caratteristica deve essere
improntata la loro composizione.
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 5.1.5, in funzione di staff alla direzione
generale, l’atto aziendale prevederà unità operative in relazione alle funzioni di programmazione,
controllo e regolazione del governo aziendale, tendenti ad accorpare attività omogenee, nei limiti
delle soglie operative massime di seguito stabilite. La classificazione delle strutture di staff avrà
riguardo a ciascuna specifica realtà locale e rispetterà comunque le indicazioni generali di cui al
precedente punto 5.1.5.1.

Soglie operative delle unità di staff

                Funzione operativa                        Struttura organizzativa           Soglia
                                                                                           massima
Miglioramento della qualità delle attività e delle Comunicazione, formazione            Una a livello
prestazioni erogate o garantite - Processi di e qualità                                 aziendale
accreditamento
Formazione e aggiornamento professionale
Ufficio relazioni con il pubblico - Carta dei servizi -
Trasparenza amministrativa ed accesso ai
documenti
Rilevazione dei bisogni di salute della popolazione Epidemiologia e statistica Una a livello
assistita - Indagini epidemiologiche - Mappe di sanitaria                      aziendale (1)
rischio - Statistiche sanitarie - Flussi informativi
sanitari
Controllo di gestione (contabilità direzionale, Programmazione e Controllo Una a livello
budget, reporting, analisi degli scostamenti) -                            aziendale
Rilevazione dei dati ed allestimento delle serie
storiche - Sistema premiante - Supporto alla
programmazione

(1) Nelle aziende sanitarie, della quale si avvalgono anche le aziende ospedaliere.

5.2.3.- Servizi di supporto alla direzione generale

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 5.1.5, i servizi di supporto sanitario si
articolano in unità operative tendenti ad accorpare attività omogenee nei limiti delle soglie
operative massime di seguito stabilite. La classificazione delle strutture di supporto sanitario avrà
riguardo a ciascuna specifica realtà locale e rispetterà comunque le indicazioni di cui al precedente
punto 5.1.5.1.

Soglie operative dei servizi di supporto sanitario:

            Funzione operativa                  Struttura organizzativa               Soglia
                                                                                     massima
Istruttoria accordi e contratti, controlli e Accordi e contratti            Una a livello aziendale (1)
remunerazioni per prestazioni di ricovero
ospedaliero
Sorveglianza sanitaria e di sicurezza Protezione e prevenzione Una a livello aziendale
dello stato di salute e dell’idoneità alle aziendale           o interaziendale (2)
specifiche mansioni del personale
dipendente
Ripristino delle condizioni di sicurezza

                                                   12
Gestione assistenza farmaceutica          Assistenza farmaceutica            Una a livello aziendale (3)
convenzionata
Concorso al governo complessivo della Servizio infermieristico               Una a livello aziendale (4)
funzione infermieristica e tecnica      - e tecnico
Miglioramento della qualità assistenziale
- Programmi di sviluppo delle risorse
umane
Concorso al governo complessivo della Servizio sociale                       Una a livello aziendale,
funzione tecnica di competenza - professionale                               ove istituito (2)
Miglioramento della qualità assistenziale
- Programmi di sviluppo delle risorse
umane

Ricezione delle richieste di soccorso, Centrale operativa SUEM- Una a livello aziendale,
loro valutazione e coordinamento degli 118                      ove già esistente (5)
interventi nell’ambito territoriale di
riferimento
Gestione postazioni       di   emergenza Emergenza territoriale              Una a livello aziendale,
territoriale                                                                 ove già esistente (6)

(1) Nelle aziende sanitarie di Paola, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria, in relazione
alla quantità e rilevanza degli erogatori presenti. Nelle altre aziende sanitarie la funzione sarà
attribuita alla direzione del presidio ospedaliero unico coadiuvata dagli uffici di staff, con il
coordinamento del direttore sanitario aziendale.
(2) Al fine di favorire economie di scala, la funzione potrà essere svolta in maniera integrata con
altre aziende del servizio sanitario regionale (v. retro, punto 1.3).
(3) Nelle aziende sanitarie.
(4) Avuto riguardo al volume delle attività e/o prestazioni erogate, alla complessità organizzativa
ed all’entità del personale in servizio, l’atto aziendale potrà istituire separatamente il servizio
dell’assistenza infermieristica ed ostetrica ed il servizio tecnico-sanitario; quest’ultimo potrà essere
articolato, secondo i medesimi criteri, nelle aree previste dalla legge 251/2000, a ciascuna delle
quali potrà essere preposto un referente.
 (5) Nelle aziende sanitarie di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
Nelle more del riordino dell’emergenza-urgenza su base regionale le aziende confermeranno
l’attuale classificazione organizzativa.
(6) Nelle aziende sanitarie. Nelle more del riordino dell’emergenza-urgenza su base regionale le
aziende confermeranno l’attuale classificazione organizzativa.

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 5.1.5, i servizi di supporto amministrativo si
articolano in unità operative tendenti ad accorpare attività omogenee nei limiti delle soglie
operative massime di seguito stabilite. La classificazione delle strutture di supporto amministrativo
avrà riguardo alla specifica realtà locale e rispetterà comunque le indicazioni di cui al precedente
punto 5.1.5.1.

Soglie operative dei servizi di supporto amministrativo.

              Funzione operativa                       Struttura organizzativa              Soglia
                                                                                          massima
Acquisti di beni e servizi - Gestione magazzini Acquisizione beni e servizi            Una a livello
- Attività economali                                                                   aziendale (1)
Affari generali – Atti e segreteria - Privacy     Affari generali e legali             Una a livello
Affari legali ed assicurazioni                                                         aziendale

                                                  13
Gestione giuridica ed            economica       del Gestione risorse umane                  Una a livello
personale dipendente                                                                         aziendale
Selezione e reclutamento
Gestione attività tecniche, patrimonio e servizi Attività tecniche e patrimonio              Una a livello
logistici                                                                                    aziendale
Sistema informatico, infrastrutture di rete e
servizi di supporto all’impianto (esclusi server
e personal computer) – Applicativi di
piattaforma (e-mail; office; internet)

Gestione economico-finanziaria e politiche di Gestione economico-finanziaria Una a livello
bilancio                                                                     aziendale
Gestione giuridica ed economica                  del Gestione personale                      Una a livello
personale medico convenzionato                       convenzionato                           aziendale (2)

(1) Considerato che sono in corso di elaborazione studi di fattibilità per l’organizzazione e gestione
centralizzata della funzione acquisto-stoccaggio-distribuzione di beni e servizi, gli atti aziendali
dovranno espressamente prevedere che le uu.oo. Acquisizione beni e servizi, a seguito
dell'adozione di tali misure organizzative, potranno essere soppresse o comunque modificate.
(2) Nelle aziende sanitarie, che garantiranno il raccordo amministrativo in sede periferica,
assicurando presso i distretti le attività amministrative necessarie ad evitare che gli assistiti ed il
personale medico convenzionato siano costretti a recarsi presso la struttura aziendale centrale.

5.2.4.- Direzione intermedia delle aziende sanitarie

La linea intermedia delle aziende sanitarie collega il vertice strategico alle unità operative,
esercitando un ruolo di coordinamento, di integrazione, di indirizzo e programmazione delle
rispettive aree. E’ costituita da:

   • Distretti socio-sanitari
   • Dipartimento prevenzione
   • Dipartimento di salute mentale
   • Presidio ospedaliero aziendale
   • Dipartimento amministrativo, che può essere istituito avuto riguardo alla complessità
   organizzativa dell’azienda, alla rilevanza delle funzioni amministrative, al numero delle unità
   operative ed all’entità del personale dirigenziale in servizio afferente all’area.
   • altri dipartimenti previsti da disposizioni nazionali o regionali, organizzati dall’atto aziendale.

In relazione alla distribuzione territoriale dei servizi ed al fine di garantire il funzionamento della
linea intermedia l'atto aziendale prevederà l'assegnazione di personale amministrativo per il
necessario supporto all’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ed alla unitarietà
dei processi e delle procedure amministrative.

5.2.4.1.- I distretti socio-sanitari

I distretti rappresentano le strutture organizzative di produzione/erogazione delle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie, mediante le quali vengono assicurate le prestazioni previste nel livello
di assistenza distrettuale in modo unitario, integrato ed omogeneo sul territorio di competenza,
tenuto conto degli indirizzi di programmazione regionale e degli obiettivi stabiliti dal direttore
generale negli atti di programmazione aziendale.
I distretti sono articolati in strutture organizzative - poli sanitari distrettuali - il cui ambito territoriale,
individuato in relazione alle caratteristiche demografiche, epidemiologiche, sociali e
geomorfologiche del territorio assistito, è definito contestualmente all’atto aziendale. In relazione
alle esigenze di tutela della salute del territorio ed avuto riguardo ai costi di erogazione dei servizi,
presso i poli sanitari sono assicurate le attività distrettuali.

                                                       14
Strutturazione organizzativo-gestionale del livello distrettuale.

L’organizzazione distrettuale si caratterizza per l’attribuzione di responsabilità su aree complessive
e finali di domanda, bisogni o attività, più che per singole funzioni tecnico-specialistiche. Compete,
pertanto, al distretto la razionalizzazione delle risorse ed il miglioramento della funzionalità
assistenziale con particolare riferimento alla progettazione di percorsi, sia sul territorio che tra
territorio ed ospedale, al fine di offrire all’utente una risposta completa ed integrata (sociale e
sanitaria, nonché per specialità sanitarie), che sia comunque unitaria nei processi di accesso, di
fruizione e nel disegno diagnostico-assistenziale.
L’unitarietà dell’intervento assistenziale e delle attività distrettuali, unitamente all’impiego integrato
e coordinato delle risorse, individuano il distretto come centro di responsabilità e di costo e il suo
direttore quale responsabile della gestione complessiva, al quale rispondono centri di
responsabilità e di costo costituiti da ciascuna unità operativa distrettuale.
Il distretto svolge le funzioni previste dal piano regionale per la salute. Deve comunque garantire:
??l’individuazione e la promozione di modelli operativi flessibili, interdisciplinari e orientati allo
   svolgimento delle attività per progetti e/o per problemi;
??la valorizzazione del ruolo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ed il raccordo
   tra le loro attività e quelle delle altre strutture sanitarie e sociali, allo scopo di garantire la
   continuità di trattamento ai singoli utenti, la razionalizzazione dell'accesso alle strutture
   ospedaliere e la responsabilizzazione nei riguardi della spesa;
??l’organizzazione della risposta sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale di base, integrando le
   proprie competenze con quelle degli enti locali, al fine di garantire la massima efficacia e globalità
   dell'intervento;
??l’attività istruttoria relativa alla stipula degli accordi contrattuali per le prestazioni relative al proprio
   livello assistenziale. Il coordinamento e l’omogeneità delle attività distrettuali di acquisto e
   controllo sono affidati al direttore sanitario aziendale;
??la funzione di filtro della domanda impropria di ricoveri;
??la valutazione multiprofessionale dei bisogni assistenziali complessi e la predisposizione di
   programmi assistenziali;
??il servizio di assistenza psicologica nelle sue varie articolazioni, del quale si avvalgono anche le
   strutture del presidio ospedaliero unico e le aziende ospedaliere.

Il direttore del distretto è titolare della funzione di integrazione socio-sanitaria.

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 5.1.5, il distretto si articola in unità operative
tendenti ad accorpare attività omogenee nei limiti delle soglie operative massime di seguito
stabilite. La classificazione delle unità operative avrà riguardo alla specifica realtà locale e
rispetterà comunque le indicazioni di cui al precedente punto 5.1.5.1; avuto riguardo alla specifica
realtà locale, qualora le rilevazioni epidemiologiche, le attività svolte e le disponibilità finanziarie
non giustifichino l’attivazione di tutte le strutture che seguono, le relative funzioni operative sono
svolte da personale di altre unità operative distrettuali o del presidio ospedaliero unico.

Soglie operative dei distretti socio-sanitari

                   Funzione operativa                          Struttura organizzativa           Soglia
                                                                                                massima
Assistenza    primaria,     continuità      assistenziale, Cure primarie                    Una a livello
medicina dei servizi, attività territoriali programmate                                     distrettuale
(ADI e ADP) - Patologie da HIV e in fase terminale –
Hospice (in equipe multidisciplinare)
Assistenza    specialistica   ambulatoriale      e    di Assistenza specialistica Una a livello
diagnostica strumentale e di laboratorio in regime ambulatoriale                  distrettuale
ambulatoriale
Controlli e remunerazione prestazioni specialistica
ambulatoriale degli erogatori privati accreditati (*)

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