Quadro normativo in campo energetico e nuove linee guida per l'APE in Piemonte - arch. Giovanni Nuvoli Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ...

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Quadro normativo in campo energetico e nuove linee guida per l'APE in Piemonte - arch. Giovanni Nuvoli Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ...
Quadro normativo in
campo energetico e
nuove linee guida per
l’APE in Piemonte

                   arch. Giovanni Nuvoli
  Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
                       Regione Piemonte
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Dir. 2006/32/CE                 Dir. 2010/31/UE                   Dir. 2012/27/UE
                         Efficienza degli usi finali       Energy Performance               Efficienza degli usi finali
                           dell’energia e servizi        Building Directive RECAST            dell’energia e servizi
                                 energetici                                                         energetici
Dir. 2002/91/CE Energy
 Performance Building                         Dir. 2009/28/CE
        Directive                                    FER

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         D.Lgs. 192                               D.Lgs. 115                         L.90

                              D.Lgs. 311                          D.Lgs. 28                         D.Lgs.102

                                         Lr 13/2007                                                  Lr 3/2015

                                                         DGR 43-11965                              DGR 24-2360
                                                         DGR 45-11967
                                                         DGR 46-11968
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SITUAZIONE IN PIEMONTE

2007 - Recepimento regionale EPBD1
    • l.r. 28 maggio 2007 n.13
2009 - Attuazione
    • dgr del 4 agosto 43-11965, 45-11967 e 46-11968

2013 - L’approvazione della l.90/2013 cambia la clausola di cedevolezza
richiamando la necessità, per le regioni che non l’avessero ancora fatto,
di recepire a loro volta la direttiva EPBD2.

Due tipologie di problemi nel transitorio:
-si applicano due regimi normativi
-si richiede l’armonizzazione delle norme operanti
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QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3
"Disposizioni regionali in materia di semplificazione".

Capo VIII. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (Art. 39, 40, 41, 42)
Abrogazione della legge regionale 13/2007 ma continuano ad applicarsi (art. 42)
a) DGR 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
b) DGR 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
c) DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.
   ...
m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo (art. 39)
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COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?
• Direttiva 2010/31/UE, (EPBD 2)

• Decreto legislativo 192/2005, modificato dalla legge 90/2013

• DPR 74/2013 (Controllo e manutenzione degli impianti termici)

• DPR 75/2013 (Certificatori energetici)

• 3 DM 26 Giugno 2015 (Requisiti minimi, Schemi di relazione e revisione LG
  2009 APE).

• DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari)
• DGR 46-11968 (Stralcio di piano)
• DGR 24-2360 del 2/11/2015 (APE)
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COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?

DGR 45-11967 (Impianti a FER e serre solari)

• Scomputo volumetrico delle serre solari
• Regole per l’installazione di sistemi tecnici per ACS alimentati da FER
    • Fabbisogno coperto per il 60% (energia utile)
    • Deroghe
    • Obbligo anche in caso di ristrutturazione impianto termico
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COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?

DGR 46-11968 (Stralcio di piano)
  - In vigore parallelamente al DM 26/6/15 –

• Obblighi generali sulla prestazione energetica e sulle emissioni
• Schede con prescrizioni e indirizzi

• Divieto di installare un impianto autonomo in presenza di un centralizzato
• Installazione della T&C riassorbita nel dlgs 102/2014
• ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI : Gli edifici residenziali appartenenti alla classe E1 …
 con più di 50 UI, che presentano, sulla base di un attestato di certificazione energetica, un
 fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 200 kWh/m2, devono
 provvedere, entro il 31.12.2016, a realizzare interventi in grado di conseguire una riduzione
 del proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento almeno del 35%.
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COSA VIGE IN PIEMONTE OGGI?

DGR 46-11968 (Stralcio di piano)

CRITICITÀ:
• Disallineamento dei valori rispetto alle revisioni delle UNI TS11300
• Sovrapposizione con il nuovo approccio della legge 90/2014

REVISIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
     1. Calcolo del fabbisogno di Qh,nd
     2. Determinazione del etag,lim (77 + 3logPn)
     3. Verifica dell’indice di emissione di CO2 annuo per m2/m3

REVISIONE DEL PROVVEDIMENTO
A seguito della revisione del Piano sulla Qualità dell’aria
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NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO
                                 DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI

  • Novità
  1.Definizione di ristrutturazione importante di primo
   livello, di secondo livello e di riqualificazione
   energetica
 RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI                   RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI                         RIQUALIFICAZIONI
          1°livello                                     2° livello                                   ENERGETICHE

•Più del 50% dell’involucro edilizio (sup.   •Più del 25% dell’involucro edilizio (sup.     •Gli altri interventi che hanno un
disperdente)                                 disperdente)                                   impatto sulla prestazione energetica
•Ristrutturazione impianto termico                                                          dell’edificio
dell’intero edificio
Verifica di tutti i parametri come per un    Verifica del coefficiente globale di scambio   Verifica dei requisiti dei soli
nuovo edificio, tra cui:                     termico per trasmissione (H’T) determinato     componenti edilizi e sistemi tecnici
        EPgl,tot < EPgl,tot,limite           per l’intera parete, comprensiva di tutti i    oggetto di intervento
                                             componenti su cui si è intervenuti
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NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO
                     DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI

2.Metodologia di calcolo e servizi considerati
Sono utilizzate le norme UNI/TS 11300 1-4, la raccomandazione
 CTI 14/2013 e la norma UNI EN 15193 (illuminazione)
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO
                       DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI

3.Edificio di riferimento
Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti si utilizza il
 metodo dell’edificio di riferimento
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO
                       DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI

4.Nuovi requisiti cost-optimal
Valutati in base alle risultanze dell’applicazione dell’analisi
costi-benefici sottoposti alla Commissione
NUOVE METODOLOGIE E NUOVI REQUISITI MINIMI PER IL CALCOLO
                       DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI

5.Edifici a energia quasi zero (nZEB)
Sono considerati nZEB tutti gli edifici per cui sono rispettati i
requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o sottoposti a
ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti
riguardanti le FER ai sensi del dlgs 28/2011
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

Entrata in vigore in Regione Piemonte
                           VALIDITA’ DELL’APE
DGR 14-2119 del 21 /9/2015 poi 24-2360 del 2/11/2015
SICEE > SIPEE
   •   30 settembre 2015/1° ottobre 2015 (1°step)
   •   Conversione dei certificati
   •   Modalità di certificazione
          •     Utilizzo delle Linee Guida nazionali

          •     Utilizzo dei metodi di calcolo e classificazione nazionali
-
NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (3)

Quali novità nelle linee guida APE?
Scala di classificazione basata su:
• Edificio di riferimento (edificio identico a quello oggetto dell’APE ma dotato di elementi
  edilizi e impianti standard con un EP gl,nren,rif,standard,2019/2021, limite nZEB)
• Classe energetica parametrata sulla base dell’EPgl, nr (NON RINNOVABILE)
• Indici espressi in kWh/m2 anno per tutte le destinazioni d’uso
• Servizi energetici di illuminazione, ventilazione e trasporto.
D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

   1. Climatizzazione invernale

      Classe A+ ≤   0,25 EPLi (2010)
      Classe A ≤    0.50 EPLi (2010)
      Classe B ≤    0,75 EPLi (2010)
      Classe C ≤    1,00 EPLi (2010)
      Classe D ≤    1,25 EPLi (2010)
      Classe E ≤    1,75 EPLi (2010)
      Classe F ≤    2,50 EPLi (2010)
      Classe G >    2,50 EPLi (2010)
                                       EPgl
   2. ACS
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
La classe da assegnare ad un edificio si basa sul fabbisogno globale di energia
non rinnovabile per unità di superficie utile:
                                  EPgl,nr [kWh/m2]
Tale indice va confrontato con una scala il cui parametro base per la
determinazione delle classi è l’EPgl,nr delledificio di riferimento al 2019/21.
                     EPgl,nr riferimento,standard 2019/21 [kWh/m2]
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
ACE e APE

Il recepimento della EPBD2 introduce L’ATTESTATO di
   PRESTAZIONE ENERGETICA in luogo del “vecchio” ACE.

• Classe determinata in base all’energia primaria non
  rinnovabile
• Prestazione energetica in Epren e Epnren
• Indici di prestazione dell’involucro
• Energia esportata
• Informazioni su diagnosi e incentivi
• Valori di riferimento normativo (edificio di riferimento)
• Emissioni di CO2
• Raccomandazioni per il miglioramento
Fattori di conversione

La classificazione basata sull’energia primaria non rinnovabile
rischia di creare qualche confusione…

                   Condominio anni ’60
                   Fabbisogno dell’involucro: 187 kWh/m2

                   classe Ax o B (Biomasse)
                   classe C o G (Teleriscaldamento?)
                   classe F (Caldaia a metano a condensazione)
                   classe G (Caldaia a gasolio)
Fattori di conversione

Da Energia fornita a energia primaria

Fonte: Raccomandazione CTI R14
Allegazione di ACE
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

• Intero edificio vs Unità Immobiliare

   – La legge 90/2013 consente di aggregare più unità
     SOLO a determinate condizioni;
   – Definizione di edificio-impianto aggiornata;
   – Ripartizione della prestazione globale in funzione
     del fabbisogno di energia termica utile
     (riscaldamento) cfr.UNI-TS11300/5.
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

Docet?
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

 VALIDITA’ DELL’APE

DPR 74/2013
• La durata dell’APE potrebbe non essere di
  dieci anni!
  – Codice Impianto e Libretto?
  – Rapporti di controllo?
  – Mancato rispetto delle prescrizioni previste dal
    manutentore per l’efficienza dell’impianto.

  – Attribuzione al terzo responsabile.
Nuovo quadro degli obblighi
    In che momento deve essere redatto l’attestato?

    1. Alla messa in vendita o in locazione l’annuncio
       immobiliare deve contenere gli indici del
       fabbisogno dell’involucro, della prestazione
       energetica complessiva e la classe energetica.

    2. In tutti i trasferimenti di immobili, sia a titolo oneroso
       che gratuito, e nei contratti di affitto l’attestato deve
+
       essere allegato, a pena di nullità, e deve essere
       inserita una apposita clausola nel contratto.

    3. Nel caso di futura costruzione il venditore o locatario
       danno evidenza della prestazione energetica di
       progetto e consegnano l’attestato entro 15 gg dalla
       richiesta di agibilità.
Nuovo quadro degli obblighi
Nuovo quadro degli obblighi
Nuovo quadro degli obblighi

Esclusioni dall’obbligo di dotazione dell’attestato:

1. Edifici industriali e artigianali solo quando sono riscaldati per:
    • esigenze del ciclo produttivo,
    • utilizzando reflui termici non altrimenti utilizzabili.
2. Edifici rurali non residenziali se sprovvisti di impianti termici.
3. Fabbricati isolati con Su < 50 m2.
4. Edifici non classificati nel DPR 412/93 (non è prevista la
   presenza di occupanti, residenti o lavoratori) in cui non sono
   previsti sistemi tecnici di climatizzazione (autorimesse,
   cantine, depositi…)
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

Gli edifici agricoli sono assimilati agli industriali
(E.8), sono esclusi dagli obblighi di dotazione
solo se:
  – non residenziali
  – non dotati di impianti di climatizzazione.

Gli edifici industriali (E.8) sono esclusi solo se:
  – Climatizzati per esigenze di processo
  – Le attività svolte non richiedono la
    climatizzazione
Nuovo quadro degli obblighi

5. Edifici adibiti a luoghi di culto e ad attività religiose:

“Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16.
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto
   e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a
   scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza
   e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le
   attivita' commerciali o a scopo di lucro.”
Nuovo quadro degli obblighi
Ulteriore esclusione dall’obbligo(art.3 comma.1 L.90/13):

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda
e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

comma 3-bis:
“Gli edifici […] sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
[…], solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi
un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida
DPR 75/2015

• Chi certifica?
• Tecnici abilitati:

1. Titolo di studio
2. Iscrizione ad un Albo
3. Competenti per materia

              --- oppure ---

1. Titolo di studio
2. Corso di 80+ ore e esame
Dpr75/2013
D.M. 26 giugno 2015 - Nuove linee guida

• CONTROLLI

  – I dati acquisiti devono essere conservati e
    disponibili per controlli (10 anni)

  – Controlli documentali e in sito sul 2% degli APE
    depositati nell’anno solare
Grazie per l’attenzione

                                                  6 aprile 2016
Arch. Giovanni Nuvoli
settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it
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