"Nanomateriali e le problematiche nella filiera cosmetica" - Dania Della Giovanna Federchimica
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"Nanomateriali e le problematiche nella filiera cosmetica" Dania Della Giovanna Federchimica Milano, 8 giugno 2016
Contenuti della presentazione - Cosa sono i nanomateriali – differenti definizioni - Cosa richiede il Regolamento 1223/2009 per l’utilizzo di Nanomateriali nei prodotti cosmetici - La “nanonotifica” - L’etichettatura dei Cosmetici contenenti Nanomateriali - Registri per i Nanomateriali
Definizioni di Nanomateriale CAPO I (Regolamento Cosmetici 1223/2009) AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 2 Definizioni k) «nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.
Definizione Commissione – 18 ottobre 2011 (Raccomandazione 2011/696/EU) "Nanomaterial" means a natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50 % or more of the particles in the number size distribution, one or more external dimensions is in the size range 1 nm - 100 nm.
Confronto tra le definizioni Definizione EU Cosmetica Cosmetica (in discussione) Riferimento Raccomandazione Regolamento EC No - legislativo 2011/696/EU 1223/2009 Terminologia Nanomateriale Nanomateriale Nanomateriale Naturale / Naturale Insolubile o Insolubile o fabbricato derivato biopersistente e Biopersistente e fabbricato fabbricato fabbricato intenzionalmente Stato Particelle (libero, aggregato e agglomerate) Distribuzione 50 % della distribuzione Inserimento di un valore dimensionale numerica cut-off della distribuzione dimensionale numerica una o più dimensioni una o più dimensioni una o più dimensioni esterne esterne o una esterne o una struttura struttura interna interna Dimensioni 1-100 nm 1-100 nm 1-100 nm Eccezioni Fullereni, fiocchi di grafene e Fullereni, fiocchi di grafene i nanotubi di carbonio a e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più parete singola con una o più dimensioni esterne < di 1 dimensioni esterne < di 1 nm nm
Confronto tra le definizioni Informazioni sugli alimenti ai Biocidi Materiali a contatto consumatori e novel food con alimenti Riferimento Regolamento 2015/2283 Regolamento EC No Regolamento EC No legislativo 528/2012 10/2011 Terminologia Nanomateriale ingegnerizzato Nanomateriale Sostanze in nanoforma Naturale / Prodotto intenzionalmente Naturale Nessuna definizione fabbricato fabbricato attiva o non attiva Stato Materiale Particelle (libero, strutture agglomerati o aggregati aggregato e agglomerate) Distribuzione 50 % della distribuzione dimensionale numerica una o più dimensioni o che è composto di una o più dimensioni parti funzionali distinte, interne o in esterne superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica (connesse all’elevata superficie specifica, a specifiche proprietà chimico-fisiche) Dimensioni
Linea Guida EFfCI "Practical Recommendation for Particle Size Assessment" - Suggerisce alcuni metodi di analisi per valutare la distribuzione dimensionale delle particelle (non esistono standard) - Indicazioni sulla definizione (solubilità, biopersistenza,…) - Fornisce un albero decisionale per capire se la sostanza considerata è nano
Albero decisionale Il materiale in questione è un Nanomateriale: solubile? biopersistente? intenzionalmente prodotto? TEM (Transmission Electron Microscopy) DLS / CLS (Dynamic Light Scattering) / (Centrifugal Liquid Separation) distribuzione dimensionale decisione
Regolamento 1223/2009 - Punti chiave per i nanomateriali – Art. 13 dichiarazione dell’uso di nanomateriali (notifica di prodotto al CPNP) – Art. 16 nanonotifica (con la precisazione che le sostanze che devono essere inserite nelle liste degli allegati IV, V e VI non sono mai soggette a nanonotifica) – Art. 16 prevede la pubblicazione di un Catalogo dei nanomateriali nei cosmetici – Art. 19 “nano” etichettatura – Valutazione di sicurezza per i nanomateriali
Le linee guida di Cosmetics Europe “nano guidance package” - Part I Riferimento Richiesta Applicabile a: Regolatorio Articolo 13 Dichiarazione dell’uso di Tutti i prodotti contenenti nanomateriali nella procedura nanomateriali generale di notifica (CPNP) Articolo 16 Nano-notifica di prodotti Prodotti contenenti contenenti nanomateriali sei nanomateriali non elencati mesi prima di immetterli sul negli Allegati IV, V o VI e non mercato. elencati come nano-forme in Allegato III Articolo 19 Nano etichettatura Tutti i prodotti contenenti nanomateriali
Le linee guida di Cosmetics Europe “nano guidance package” - part II - Interpretazione della definizione del termine “nanomateriale” secondo il regolamento 1223/2009 - coesistenza a livello europeo di definizioni diverse di nanomateriale: ne esiste una multi-settoriale, ed una specifica per i prodotti cosmetici ed i loro ingredienti - Per le aziende cosmetiche che devono decidere se un ingrediente è o non è un nanomateriale, la definizione di riferimento è quella del regolamento cosmetici 1223/2009
Nanonotifica - I prodotti contenenti nanomateriali devono essere notificati dalla PR 6 mesi prima della loro immissione sul mercato (in aggiunta alla procedura generale di notifica) - La notifica è indirizzata alla Commissione e deve includere specifiche e informazioni di sicurezza sul nanomateriale - In caso di preoccupazioni sulla sicurezza da parte della Commissione esame da parte di SCCS ed eventuale regolamentazione del nanomateriale
Informazioni da notificare (Articolo 16,3 (a)-(f)) a) Identificazione: nome chimico (IUPAC), nome non- proprietario, numeri CAS, numero EINECS o ELINCS b) Specifiche: dimensione delle particelle, proprietà chimiche e fisiche c) Quantità: stima del tonnellaggio annualmente immesso sul mercato d) Profilo tossicologico e) Dati sulla sicurezza: relativi alla categoria del prodotto e all’uso f) Condizioni di esposizione
Come eseguire la Nanonotifica http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm
Tabella delle decisioni per i Nano-prodotti INIZIO: il prodotto contiene un nanomateriale come La nanoforma è specificamente Obblighi definito nell’art. 2 del Regolamento 1223/2009 coperta dalla voce in allegato ? SI dello scenario 1 NO SI SI NO Nessun obbligo L’ingrediente è un colorante, L’ingrediente è elencato nel conservante o filtro UV ? SI relativo allegato ? L’uso di tale ingrediente riguardo ai non è consentito. Deve requisiti previsti essere presentato al dal Regolamento SCCS un dossier per NO NO inserirlo nell’allegato in modo che la voce relativa copra la L’uso di tale ingrediente non è nanoforma. Una volta L’ingrediente è elencato incluso nell’allegato, NO consentito. Deve essere nell’Allegato III ? segue gli obblighi dello presentato al SCCS un dossier per inserirlo nell’allegato in scenario 1 modo che la voce relativa copra Obblighi dello SI la nanoforma. Una volta incluso scenario 2 nell’allegato, segue gli obblighi dello scenario 1 La nanoforma è prevista nella voce dell’Allegato III ? Obblighi dello SI Obblighi dello scenario 1 NO scenario 2
Tabella delle decisioni per i Nano-prodotti Obblighi dello Scenario 1 Dichiarare nella notifica generale del CPNP la presenza del nanomateriale nel prodotto cosmetico. Indicare in etichetta la presenza del nanomateriale con il suffisso “(nano)” dopo l’INCI name nella lista degli ingredienti. Obblighi dello Scenario 2 Dichiarare nella notifica generale del CPNP la presenza del nanomateriale nel prodotto cosmetico. Presentare una nanonotifica secondo l’Articolo 16 per il prodotto, sei mesi prima di immettere il prodotto sul mercato. Indicare in etichetta la presenza del nanomateriale con il suffisso “(nano)” dopo l’INCI name nella lista degli ingredienti.
Etichettatura CAPO VI INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Regolamento 1223/2009 – Articolo 19 – comma 1 • g)….Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
Registri dei nanomateriali presenti sul mercato • Background: • Mancanza di disposizioni specifiche per i nanomateriali • Il REACH non richiede informazioni specifiche per i nanomateriali • Questionari volontari sono già stati proposti, senza esito positivo • Attività nazionali (F, B, DK, N) possono portare a disomogeneità • Forte richiesta di trasparenza e informazioni per i consumatori • Regolare la pubblicità ingannevole Avviare un database armonizzato sui nanomateriali
Registro in Francia • Entrato in vigore il 1 Gennaio 2013 • Registrazione obbligatoria annuale • Definizione della Commissione europea • Nanomateriali registrati se prodotti, distribuiti e importati in quantità superiori a 100g • Dichiarazioni effettuate entro il primo maggio dell’anno successivo alla produzione/importazione e distribuzione del nanomateriale con dati del dichiarante e le caratteristiche chimico-fisiche della sostanza
Registro in Francia – risultati • Report pubblicato a dicembre 2015 • Dati riferiti alle dichiarazioni presentate tra 1/1/2015 e 31/5/2015 (3° anno di esercizio) • 2387 dichiaranti (933 nel 2013) hanno presentato più di 14500 dichiarazioni (oltre 3400 nel 2013) • 1518 entità legali francesi hanno presentato almeno 1 dichiarazione (670 nel 2013): -6% importatori -1% produttori -82% distributori -11% altri attori • N° medio di dichiarazioni per dichiarante: circa 9 • 300.000 tonnellate di sostanze prodotte e 115.000 tonnellate di sostanze importate in Francia • Distinti numeri CAS: 263 (243 nel 2013)
Registro in Belgio • Decreto approvato il 7 febbraio 2014 – Registro operativo dal 1 gennaio 2016 • Soglia: 100g/anno • Coinvolge produttori, distributori e importatori che devono registrare i loro prodotti in forma nano attraverso il portale on line • Per le sostanze e le miscele è prevista una dichiarazione • Registrazione: - Sostanze devono essere registrate prima dell'immissione sul mercato - Per le miscele sul mercato 1 gennaio 2017 - Registrazione semplificata per prodotti utilizzati in RS • Il registrante riceverà un numero di registrazione che dovrà essere comunicato alla persona responsabile dell’immissione sul mercato • Aggiornamento annuale (entro 31/3) • Esenzioni: biocidi, medicinali a uso umano e veterinario, alimenti, pigmenti (se immessi sul mercato in una miscela, articolo o oggetto complesso)
Registro in Danimarca • Per miscele e articoli contenenti nanomateriali (destinati alla vendita al pubblico), dove il nanomateriale possa essere rilasciato in normali condizioni di utilizzo o Se il materiale non rilasciato sia classificato come CMR o se possa essere rilasciata dal nanomateriale qualche sostanza pericolosa per l’ambiente • Destinatari: produttori e importatori • Definizione di nanomateriale: Commissione europea • Scadenza annuale 30 agosto • Esenzioni tra cui: Food Contact Materials, Cosmetici, Fitofarmaci, Rifiuti…
Registro in Norvegia • Registro delle sostanze pericolose prodotte, importate o immesse sul mercato >100 kg/anno (no limiti specifici per nanomateriali) • Presente una casella "nano" da spuntare se il prodotto chimico contiene nanomateriali
Tavola riassuntiva Francia Belgio Danimarca Norvegia Ambito di - Definizione - Definizione europea - Definizione europea - Ampia e non definita applicazione Europea - Dichiarazione per le - Dichiarazione di prodotti - Strutture che hanno una / - Dichiarare solo sostanze e miscele contenenti nanomateriali: dimensione tra 1 e 100 Definizione “intentionally 1. miscele e articoli con nm. manufactured rilascio intenzionali dei NM - Lo scopo è ottenere NM” (comprese 2. prodotti proprietà diverse da miscele e articoli intenzionalmente alla quelle che il compost con rilascio nanoscala chimico di norma intenzionale di 3. che hanno specifiche possiede, per esempio NM) proprietà a causa della un cambiamento del loro dimensione punto di fusione e della resistenza Esenzioni - Nessuna - Per la registrazione: - Prodotti che rientrano nel - Non specificato - I prodotti per la alcuni pigmenti e le campo di applicazione di R&S hanno un sostanze già regolate normative specifiche format di da normative specifiche (food, alimentazione dichiarazione (biocidi, medical animale, prodotti semplificato devices, alimentare, farmaceutici, medical etc.) devices, cosmetici, agrofarmaci e rifiuti) - Alcuni prodotti specifici come ad esempio: prodotti in cui il materiale non è stato prodotto consapevolamente in nanoforma; prodotti in cui il nanomateriale è in una matrice stabile… Tempistica - Obbligatorio - Obbligatorio - Obbligatorio - Obbligatoria per - Dichiarazione - 1 Gennaio 2016 per le - Scadenza annuale 30 sostanze pericolose entro il 1 Maggio sostanze agosto di ogni anno per i - 1 Gennaio 2017 per le prodotti dell’anno miscele precedente
EU Web platform • Prima proposta a dicembre 2013 • Predisposta da JRC • http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_databases/web-platform-on- nanomaterials • Basata principalmente su link a informazioni disponibili • Strumento per un’ampia parte di soggetti, incluso il pubblico • Aggiornata e ampliata continuamente
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