Proposte di integrazione/modifica del report trasmesso in data 7 luglio 2021 (Audit 1-10 marzo 2021)

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Competent Authority comments on the draft report received 10 September 2021

  Proposte di integrazione/modifica del report trasmesso in
        data 7 luglio 2021 (Audit 1-10 marzo 2021)
Di seguito si riportano le osservazioni al report. Per ciascuna osservazione è riportato anche il
testo del corrispondente punto del report nel quale sono evidenziate in grassetto le parti oggetto
di proposta di modifica o di nota di chiarimento.
La modifica o la nota di chiarimento sono riportate in corsivo.

Abbreviazioni e definizioni utilizzate nella presente relazione
….

 SNPA            Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente

NOTA: L’acronimo SNPA sta per:
 SNPA            Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente

4.2. PROFILO E STATISTICHE DEL PAESE
….
La regione Emilia-Romagna è situata nell'Italia centro-settentrionale ed è costituita da 10
province che a partire dal Mare Adriatico attraversano quasi tutta la larghezza della penisola.
NOTA: Le province dell’Emilia-Romagna sono 9
……

2. 2. Il MIPAAF è il principale punto di contatto con la Commissione e con gli altri Stati Membri
nel contesto della direttiva sull'utilizzo sostenibile, in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2017/625. I tre ministeri sopra elencati sono assistiti da una serie di altre
autorità a livello nazionale pertinenti per l'ambito dell'audit, tra cui:
   il CREA (https://www.crea.gov.it/home), sotto la supervisione del MIPAAF, è responsabile
della ricerca nel settore agroalimentare e anche del riesame del primo piano d'azione
nazionale;
NOTA:
Il Mipaaf è punto di contatto per la Commissione relativamente all’implementazione della
normativa sull’uso sostenibile Direttiva 2009/128/CE). Per quanto riguarda invece i controlli
(articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625), il d.lgs 27/2021 individua il
Ministero della Salute quale autorità competente per i controlli ufficiali anche sull’uso
sostenibile (art. 2 comma 1 lettera f) ed inoltre quale autorità unica per coordinare la
collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai
controlli ufficiali.
Si precisa che il CREA “non è responsabile” del riesame del primo piano d'azione nazionale
ma svolge un ruolo di supporto al Consiglio Tecnico Scientifico e alle Autorità competenti
centrali, analizzando le 20 relazioni inviate dalle Regioni e Province autonome. Sono le
Autorità centrali ad essere responsabili del riesame e delle valutazioni del primo piano
d’azione.

3. Le autorità competenti delle 19 Regioni e delle due Province autonome sono responsabili
dell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e dell'esecuzione dei controlli ufficiali di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 nelle rispettive Regioni. Sia nel
Lazio che in Emilia-Romagna, le autorità provinciali competenti in materia di agricoltura,
salute e ambiente sono responsabili dell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e
dell'esecuzione dei controlli ufficiali.
NOTA: si precisa che le Regioni e Province autonome sono le autorità competenti in materia
di agricoltura, salute e ambiente e, quindi, sono responsabili dell'attuazione della direttiva
sull'utilizzo sostenibile e dell'esecuzione dei controlli ufficiali. Le stesse Regioni e Province
autonome si avvalgono delle proprie articolazioni amministrative a livello periferico.

4. Il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) è un
organismo interistituzionale responsabile di coordinare, monitorare e valutare i progressi
previsti dal piano d'azione nazionale istituito con decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150. Esso
comprende 23 membri, quattro per ciascuno dei tre ministeri principali, uno rispettivamente per
il ministero dell'Istruzione e il ministero dello Sviluppo economico e nove per le regioni e le
province autonome.
NOTA: si precisa che il CTS ha il compito di supportare le Amministrazioni competenti nel
coordinare, monitorare e valutare i progressi previsti dal piano d'azione nazionale. La
responsabilità rimane, pertanto, in capo alle Amministrazioni competenti.

5. Garantire che siano adottate misure adeguate per proteggere l'ambiente acquatico e
l'acqua potabile dall'impatto dei pesticidi, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, della
SUD.
NOTA: Per quanto concerne la qualità delle acque destinate al consumo umano, i risultati di
monitoraggi sistematici capillarmente condotti nel territorio nazionale dimostrano la
complessiva efficienza dei servizi idropotabili per quanto riguarda la buona qualità delle acque
erogate agli utenti finali. I risultati dei controlli eseguiti nell’ultimo triennio di riferimento,
2017-2019, in base ai dati trasmessi dalle Regioni che li hanno forniti al Ministero della salute
(Autorità sanitaria competente e punto di contatto della Commissione per le acque potabili)
non hanno evidenziato non conformità relativamente alla presenza di antiparassitari.
Si rende noto che sono in corso i lavori di recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, alla cui
stesura l'Italia ha fattivamente contribuito, che abroga la normativa vigente dal 13 gennaio
2023.

6. Inoltre è in vigore una normativa per l'attuazione dei requisiti nazionali e del piano
d'azione nazionale a livello regionale sia in Emilia-Romagna che nel Lazio, così come in tutte
le Regioni e province autonome.
NOTA: Si propone di modificare il testo del punto 6 con il seguente: “Inoltre sono state
adottate disposizioni per l'attuazione dei requisiti nazionali e del piano d'azione nazionale a
livello regionale sia in Emilia-Romagna che nel Lazio, così come in tutte le Regioni e Province
autonome”.

7. L'analisi del primo piano d'azione nazionale condotta dal CTS (sintetizzata al punto 16) ha
concluso che nel piano d'azione nazionale riveduto dovrebbe essere individuato un
ministero responsabile per l'attuazione del piano e che occorre individuare le competenze
dei singoli ministeri su ciascun argomento. Ha inoltre concluso che occorre migliorare la
comunicazione e la condivisione delle informazioni tra il CTS e le Regioni, così come il
coordinamento tra le autorità competenti in materia di agricoltura, ambiente e salute a livello
regionale.
NOTA: Si precisa che nel nuovo PAN non è prevista l’individuazione di un ministero
responsabile per l’attuazione del PAN. Il tema è disciplinato dal d.lgs. 150/2012 che ha
individuato tre Ministeri (Agricoltura, Ambiente e Salute) responsabili per l’attuazione del
PAN, ciascuno per le proprie competenze. La sintesi organizzativa è stata realizzata attraverso
il Consiglio Tecnico Scientifico in cui sono rappresentati i tre Ministeri competenti e le Regioni
e Province autonome; la presidenza e la segreteria del Consiglio sono affidate al Mipaaf.

8. Il MIPAAF ha evidenziato una significativa carenza di coordinamento a livello regionale, che
incide direttamente sulla qualità delle relazioni che le regioni sono tenute a fornire al
MIPAAF e di conseguenza sul quadro dell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile in
Italia. Tali relazioni costituiscono la base per l'aggiornamento degli indicatori nazionali di
cui al punto 73. Nel 2016 molte Regioni hanno presentato relazioni distinte delle autorità
competenti in materia di agricoltura, ambiente e salute nell'ambito delle relazioni triennali delle
Regioni alle autorità competenti centrali (punto 13). Nel 2020 20 Regioni hanno presentato
un'unica relazione, il che ha rappresentato un notevole passo avanti, ma le relazioni erano spesso
incomplete in quanto alcune autorità regionali non hanno fornito le informazioni necessarie. Ciò
non è in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, che richiede un
coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti.
NOTE:
Nello specifico, le relazioni che le Regioni sono tenute a fornire alle Amministrazioni centrali
in merito all’attuazione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi sono la fonte di due
indicatori nazionali previsti dal Decreto Interministeriale del 15 luglio 2015 ovvero:
      Controllo funzionale, manutenzione e taratura delle macchine
      Rilascio del certificato di abilitazione e di aggiornamento per consulenti, distributori
         ed utilizzatori professionali.

Le relazioni regionali forniscono le informazioni per popolare solo alcuni indicatori, così come
viene dettagliatamente riportato al successivo punto 82.

In merito alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 si
precisa che, con il sopracitato decreto legislativo n 27 del 2 febbraio 2021, il Ministero della
salute, le Regioni, le Provincie autonome, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono state designate Autorità competenti a pianificare, programmare,
eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali concernenti, tra l’altro, l’uso
sostenibile dei pesticidi, ad eccezione delle attrezzature per l'applicazione, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del regolamento (CE)2017/625. Il suddetto decreto legislativo è in vigore dal
26/03/2021, quindi da una data successiva a quella dell’invio delle relazioni da parte delle
Regioni.

13. Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articolo 6, prevede che le Regioni e le
province autonome trasmettano al MIPAAF una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui
progressi realizzati nell'attuazione delle misure previste dal piano d'azione nazionale entro il 31
dicembre 2016 e, successivamente, ogni tre anni. Tutte le Regioni e province autonome hanno
presentato le relazioni entro il 31 dicembre 2016 e 20 entro la fine del 2020. Il MIPAAF
trasmette tali relazioni a tutte le autorità competenti centrali pertinenti. Il MIPAAF ha
evidenziato che le carenze di coordinamento a livello regionale incidono direttamente sulla
qualità di queste relazioni e di conseguenza sul quadro dell'attuazione della direttiva sull'utilizzo
sostenibile in Italia.
NOTA: Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articolo 6, prevede che le Regioni e le
Province autonome trasmettano la relazione ai tre Ministeri competenti (Ministeri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute) e non solo al Mipaaf.

14. Il CREA sta attualmente analizzando e sintetizzando tali relazioni regionali (pervenute
nel corso del 2020). Le autorità competenti centrali hanno dichiarato che tale analisi
costituirà il primo riesame formale del piano d'azione nazionale, come previsto dall'articolo
4, paragrafo 2, della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Hanno inoltre dichiarato che non esiste
un termine chiaro per la stesura definitiva della relazione, e ciò dopo più di sette anni
dall'adozione del primo piano d'azione nazionale. Il ritardo nel concludere il riesame del piano
d'azione nazionale non è in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sull'utilizzo
sostenibile, che prevede che il piano sia riesaminato almeno ogni cinque anni. Le autorità
competenti centrali hanno però spiegato di ritenere che il riesame del piano d'azione nazionale
sia un processo in corso. A tal fine, un gruppo di lavoro del CTS ha condotto una prima analisi
del piano nel 2017. Tale analisi non è stata comunicata alla Commissione, nonostante le
lettere della Commissione del 2018 e del 2019 volte a ottenere informazioni sul riesame del
piano d'azione nazionale.
NOTA: Come si è avuto modo di precisare durante l’audit non è stato prodotto un documento
formale di riesame del Piano (se si esclude il documento intermedio di sintesi delle criticità
prodotto dal Consiglio Tecnico Scientifico nel 2017 e citato di seguito al punto d) ritenendo
che tale documento potesse essere lo stesso Piano revisionato. Ciò nondimeno il Consiglio
Tecnico Scientifico ha svolto un monitoraggio continuo dell’impatto sanitario, sociale,
economico e ambientale delle misure previste nel Piano vigente, attraverso il costante
confronto sia con le Regioni e le Province autonome, che sono le autorità competenti per
l’attuazione delle misure e sono rappresentate all’interno dello stesso Consiglio, sia con gli
stakeholder. Le relazioni regionali rappresentano solo una delle fonti di informazione del CTS
che, per redigere la bozza del nuovo Piano, si è infatti avvalso di diversi altri documenti come
di seguito precisato.
A tale proposito si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla direttiva n 128/2009, gli Stati
membri non sono tenuti alla redazione e presentazione di una relazione periodica sui progressi
realizzati nell’attuazione dei Piani nazionali eventualmente corredata da proposte di modifica.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riesaminare periodicamente
(almeno ogni 5 anni) il Piano d’azione nazionale e a comunicare tempestivamente alla
Commissione le modifiche sostanziali apportate al suddetto Piano.
Di seguito sono elencati i documenti presi in considerazione dal CTS per la redazione della
bozza del nuovo Piano:
   a) Relazioni periodiche regionali sopra citate, che sono state esaminate in dettaglio
      attraverso più riunioni che hanno visto la partecipazione dei rappresentati delle
      amministrazioni centrali e delle Regioni, con il coordinamento dal Mipaaf.
   b) Esito della visita conoscitiva da parte della Commissione europea svoltasi in Italia a
      maggio 2017;
   c) Documento di analisi redatto dal CTS nel 2017 (messo a disposizione degli auditors)
      sulle principali criticità emerse dalle relazioni regionali già acquisite e dalla visita
      conoscitiva di cui sopra, tenendo conto anche di quanto segnalato dagli stakeholder o
      dalle stesse Regioni;
   d) Proposte di modifica presentate al CTS dalle stesse Regioni o pervenute alle
      Amministrazioni centrali dai principali stakeholder e portate all’attenzione del CTS.
      La partecipazione degli stokeholder è stata sollecitata dallo stesso CTS anche
      attraverso apposite richieste inoltrate dal Mipaaf;
   e) Analisi degli indicatori nazionali edizione 2019 (previsti dal Decreto Interministeriale
      del 15 luglio 2015).

16. L'analisi del CTS ha evidenziato una serie di miglioramenti che dovrebbero essere inclusi nel
prossimo piano, tra cui:
    1. individuare un ministero responsabile per l'attuazione del piano d'azione nazionale;
    2. aggiornare la composizione del CTS, rafforzare le relazioni con alcune autorità
        competenti, ad esempio con l'ISPRA nel caso del monitoraggio delle acque, e migliorare
        la comunicazione e la condivisione delle informazioni con le Regioni;
    3. migliorare il coordinamento tra i ministeri dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della
        Salute a livello regionale;
    4. includere obiettivi quantificabili;
    5. chiarire i requisiti in materia di formazione e di certificazione per gli utilizzatori
        professionali, in quanto attualmente le Regioni hanno interpretazioni diverse dei
        requisiti;
    6. istituire un sistema informatico unico nazionale per i certificati di formazione;
    7. chiarire gli obblighi degli utilizzatori professionali non agricoli;
    8. chiarire i requisiti per la vendita online dei prodotti fitosanitari;
    9. migliorare il sistema di controlli per garantire che siano in uso solo attrezzature per
        l'applicazione di pesticidi certificate, istituendo un registro unico di tali attrezzature e
        chiarendo lo status degli atomizzatori a cannone (un tipo di attrezzatura per l'applicazione
        di pesticidi);
    10. aumentare il coinvolgimento degli enti locali nell'elaborazione del piano d'azione
        nazionale e fornire maggiori informazioni per aiutarli ad adempiere alle loro
        responsabilità;
    11. chiarire i requisiti specifici nelle serre, nei vivai, nelle zone frequentate dal pubblico da
        gruppi vulnerabili e nelle zone pubbliche, ad esempio campi da golf e campi da calcio;
    12. aumentare il coinvolgimento delle autorità responsabili dei siti Natura 2000
        nell'elaborazione del piano d'azione nazionale;
    13. armonizzare e coordinare maggiormente i controlli tra le Regioni e le autorità competenti;
    14. definire le risorse finanziarie necessarie per attuare il piano d'azione nazionale.
NOTA:
  1. L’esigenza non è quella di individuare un Ministero responsabile ma prevedere che le
     Regioni definiscano una struttura organizzata per i temi dell’uso sostenibile in maniera
tale da individuare un punto di contatto unico per i rapporti con le Amministrazioni
       centrali. Quanto a queste ultime si ribadisce che la sintesi organizzativa è stata
       realizzata attraverso il Consiglio Tecnico Scientifico in cui sono rappresentati i tre
       Ministeri competenti e le Regioni. La presidenza e la segreteria del Consiglio sono
       affidate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
   3. E’ più corretto far riferimento alla necessità di migliorare il rapporto tra gli assessorati
       dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Salute a livello regionale;
   5. In realtà l’esigenza non è “chiarire i requisiti in materia di formazione e di
       certificazione per gli utilizzatori professionali” ma aumentare il livello di omogeneità
       delle procedure connesse al tema del rilascio e rinnovo delle abilitazioni (Utilizzatore
       professionale, distributore e consulente). Con il decreto legislativo 150/20121 e
       successivamente con il PAN 2014 sono stati già individuati i requisiti formativi minimi
       (sia in termini di durata minima dei corsi di formazione che nei contenuti) che le
       Regioni sono tenute ad assicurare ai fini del rilascio delle tre diverse tipologie di
       abilitazione sopra. Con il nuovo PAN si intende aumentare il livello di armonizzazione
       dei sistemi e delle procedure organizzative in materia di formazione adottati dalle
       diverse Regioni che hanno a tale riguardo competenza esclusiva (come peraltro
       chiaramente rappresentato ai punti 23 e 24 del report).
   10. il coinvolgimento degli enti locali dovrà essere assicurato anche e soprattutto nella fase
       di attuazione del nuovo PAN. Da questo punto di vista dovranno aumentare gli sforzi
       da parte delle Amministrazioni centrali, del CTS e delle stesse Regioni e Province
       autonome affinché gli Enti locali siano adeguatamente informati delle misure inserite
       nel nuovo PAN e delle iniziative da assumere per attuare tutte le misure atte a tutelare
       la salute dei cittadini con particolare riferimento alla popolazione potenzialmente
       esposta al rischio derivante dall’uso dei prodotti fitosanitari.
   12. il coinvolgimento delle autorità responsabili dei siti Natura 2000 dovrà essere
       assicurato anche e soprattutto nella fase di attuazione del nuovo PAN. Da questo punto
       di vista dovranno aumentare gli sforzi da parte delle Amministrazioni centrali, del CTS
       e delle stesse Regioni e Province autonome affinchè gli Enti gestori delle aree Natura
       2000 siano adeguatamente informati delle misure inserite nel nuovo PAN e delle
       iniziative da assumere per favorire la sostenibilità dell’uso dei prodotti fitosanitari
       all’interno di tali aree, a tutela della biodiversità.

18. In una lettera inviata alla Commissione nel marzo 2019, le autorità competenti centrali hanno
delineato una "tabella di marcia" per la pubblicazione di un piano d'azione nazionale riveduto.
Questa "tabella di marcia" prevedeva una serie di iniziative, tra cui una consultazione pubblica
dal 15 aprile al 15 giugno 2019, con l'entrata in vigore del nuovo piano entro novembre 2019. Le
autorità competenti hanno spiegato che la consultazione pubblica si è svolta da aprile a
luglio 2019 e che sono pervenute circa 23 000 osservazioni da parte di 1 200 entità. Le autorità
competenti auspicano che il Piano d'azione nazionale riveduto entri in vigore a metà del 2021,
ma avvertono che si tratta di un dossier molto delicato e che sono possibili ulteriori ritardi nel
raggiungimento di un accordo politico.
NOTA: Si precisa che la consultazione pubblica si è svolta dal 31 luglio al 15 ottobre 2019.

20. Il ritardo di 14 mesi nell'adozione del primo piano d'azione nazionale e il ritardo di 2 anni nel
suo successivo riesame evidenziano poca sollecitudine da parte delle autorità competenti
centrali, con un conseguente ritardo nella realizzazione di un uso sostenibile dei pesticidi.
NOTA: Il ritardo accumulato sia nell’adozione del primo Piamo che nel suo riesame è
ascrivibile non ad una sottovalutazione della problematica dell’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e ad una scarsa sollecitudine da parte delle Amministrazioni Centrali ma alle
difficoltà di raggiungere una sintesi delle esigenze, spesso contrapposte, espresse dai diversi
soggetti istituzionali convolti con pari livello di responsabilità.

21. L'assenza nel piano di obiettivi quantificabili e di indicatori per monitorare le sostanze
attive che destano particolare preoccupazione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva sull'utilizzo sostenibile, impedisce di misurare il successo nella realizzazione di un
uso sostenibile dei pesticidi.
NOTA: Si fa presente che l’assenza di obiettivi quantitativi non impedisce e non ha impedito
di valutare “il successo nella realizzazione di un uso sostenibile dei pesticidi”. In primo luogo
si evidenzia che gli indicatori individuati dall’Italia hanno consentito di misurare i progressi
ottenuti. L’aumento della superficie condotta con il metodo dell’agricoltura biologica e della
produzione integrata (SQNPI), l’attuazione delle misure quali la formazione, il divieto
dell’irrorazione aerea, la corretta manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari
(obbligatoria per tutte le aziende che accedono ai pagamenti PAC) sono solo alcuni esempi di
come sia stato possibile valutare l’esito delle azioni messe in campo dalle istituzioni nazionali
e regionali nell’ambito della SUD.

25. I risultati dei controlli mostrano che, a livello nazionale, il 97 % dei distributori/venditori
e il 95 % degli utilizzatori professionali sono stati formati e certificati come richiesto. Queste
cifre sono corroborate da quelle presentate dalle autorità competenti dell'Emilia-Romagna e del
Lazio.
NOTA: Si confermano i dati a cui si fa riferimento per le Regioni Emilia-Romagna e Lazio. A
livello nazionale, tuttavia, la percentuale di utilizzatori professionali regolarmente formati e
muniti di certificato di abilitazione all’acquisito e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari risente di
situazioni non omogenee a livello delle singole Regioni e Province autonome.
Dalla completa analisi delle relazioni regionali trasmesse con riferimento a tale data il numero
di utilizzatori professionali formati risulta pari a circa 480.000.

41.      La    sezione     "Geoportale"     del      portale  dell'ISPRA     sui   pesticidi
(http://geoportale.isprambiente.it/) offre un'eccellente panoramica geografica del quadro
generale della qualità delle acque superficiali e sotterranee in Italia ed è molto utile per
individuare prontamente le aree problematiche.
NOTA:       Durante    l’audit    è    stato    presentato        in     particolare   il   portale
www.pesticidi.isprambiente.it in cui sono riportati i risultati e le informazioni sul monitoraggio
delle diverse Regioni/Province Autonome.

48. Nel periodo 2015-2018 sono stati rilevati casi di sostanze attive e di metaboliti dei prodotti
fitosanitari che superavano i limiti regolamentari in oltre il 20 % dei siti delle acque superficiali,
mentre il numero di siti delle acque sotterranee che superavano i limiti regolamentari è
leggermente diminuito, passando dall'8 % nel 2015 al 5 % nel 2018. Tali livelli di superamento
dimostrano che non sono state adottate misure appropriate sufficienti, come previsto
dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva sull'utilizzo sostenibile.
NOTA: Come sottolineato durante l’Audit, si ribadisce che nella valutazione dei dati di
monitoraggio bisogna tenere conto delle caratteristiche di persistenza di alcune sostanze e
soprattutto del movimento molto lento delle acque sotterranee, in particolare, delle falde
profonde. Tale caratteristica implica un ritardo temporale nel rilevamento della risposta alle
misure adottate che in alcuni casi è stato anche di 10 anni.

54. Il programma di analisi delle acque superficiali evidenzia livelli elevati di contaminazione
delle acque, con circa il 21 % dei siti che supera i limiti regolamentari, principalmente a causa di
prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, il che dimostra che le autorità competenti centrali
non hanno adottato misure sufficienti per proteggere l'ambiente acquatico e l'acqua potabile.
NOTA: In merito alle conclusioni relative alla tutela delle acque potabili si forniscono i
seguenti chiarimenti.
Come riferito in corso di audit, la qualità delle acque destinate al consumo umano è
disciplinata dal Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 di “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano”. L’AC sanitaria centrale è il Ministero
della salute; la sorveglianza e il monitoraggio delle caratteristiche igienico-sanitarie delle
acque destinate al consumo umano, nei vari segmenti della filiera idropotabile (captazione,
potabilizzazione e distribuzione), sono attuate dai gestori idrici e dalle Regioni/Autorità
sanitarie territorialmente competenti, attraverso l’integrazione di una serie di misure che
partono dalla protezione della qualità delle risorse idriche captate, passano per l’efficacia e
sicurezza dei sistemi di trattamento (volti a garantire la mitigazione da rischi potenzialmente
associati all’acqua d’origine o alla distribuzione) e terminano con la garanzia igienica degli
impianti di distribuzione fino al rubinetto di utilizzo per i consumatori finali.
I risultati di monitoraggi sistematici capillarmente condotti nel territorio dimostrano la
complessiva efficienza dei servizi idropotabili per quanto riguarda la buona qualità delle acque
fornite ai consumatori.
Secondo l’orientamento europeo (allegato 1, parte b, nota 6 della citata direttiva) la
rendicontazione triennale alla CE degli antiparassitari, tra cui i prodotti fitosanitari, è
necessaria solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in una
determinata fornitura d'acqua.
Ai fini del controllo / monitoraggio degli antiparassitari, sia quelli rendicontati alla CE che
non, il Ministero della salute e le Regioni fanno riferimento alle valutazioni ed ai controlli
ambientali effettuati dalle competenti Autorità per le acque superficiali e sotterranee da
destinare al consumo umano, in conformità della pertinente normativa in materia ambientale
(D.Lgs 152/2006 e s.m.i).
La scelta delle sostanze da controllare viene fatta dall’ASL territorialmente competente
tenendo in considerazione:
-      le linee guida ISPRA:
 https://sinacloud.isprambiente.it/portal/sharing/rest/content/items/bd5234ffd4664c23b16462b4
                                           0cfdb227/data;
- i risultati della “classificazione” e del “monitoraggio” effettuati dalle competenti autorità
ambientali soprattutto per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
-     i risultati della valutazione dello “stato di qualità” dei corpi idrici.
Si evidenzia che la direttiva 98/83/CE, nelle premesse, contempla la possibilità per le imprese
erogatrici, o enti gestori, di rispettare le norme di qualità dell'acqua potabile anche applicando
opportune misure di trattamento delle acque stesse prima dell'erogazione.
Per quanto attiene ai risultati dei controlli in Italia, effettuati nei “punti di rispetto della
conformità” in cui le acque sono rese disponibili per il consumo umano, in base ai dati relativi
agli antiparassitari resi disponibili al Ministero della salute da parte delle Regioni che li hanno
forniti nel triennio 2017-2019, non sono state rilevate non conformità relative alla presenza di
antiparassitari.
A tale riguardo si richiamano infine le “Linee Guida per il reporting sulla Direttiva delle
Acque Potabili (del Settembre 2014)” con le quali la Commissione Europea individua la
lista di antiparassitari oggetto di rendicontazione da parte degli SM con cadenza triennale.
Tale lista è oggetto di revisione periodica sulla base di precedenti relazioni degli SM alla CE
nonché su deroghe e non conformità degli stessi.
Sulla base di quanto sopra si ritiene che le Autorità competenti centrali abbiano adottato
misure adeguate per proteggere l'acqua potabile.

55. Anche il programma di analisi delle acque sotterranee evidenzia livelli elevati di
contaminazione delle acque, con circa il 5 % dei siti che supera i limiti regolamentari a
causa di un'ampia gamma di sostanze attive approvate attualmente e in precedenza.
NOTA: oltre alla nota precedente si segnala che il rilevamento nelle acque di sostanze non più
autorizzate da tempo (come, ad esempio, il caso dell’Atrazina) è legato alla intrinseca
persistenza ambientale, per cui l’interruzione dell’uso non si traduce in una rapida
eliminazione dall’ambiente acquatico.

60. L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 14
della direttiva sull'utilizzo sostenibile, prevede che gli utilizzatori professionali attuino i principi
generali in materia di difesa integrata di cui all'allegato III della direttiva sull'utilizzo sostenibile.
L'Italia non dispone attualmente di un sistema controllo per verificare se tutti gli utilizzatori
professionali di prodotti fitosanitari attuino tutti i principi generali della difesa integrata, in
violazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625. Le autorità competenti centrali non
hanno adottato misure per contrastare i risultati negativi della missione del 2017 in questo settore
e questo aspetto non è affrontato nel progetto del nuovo piano d'azione nazionale.
NOTA: In generale, si ritiene opportuno richiamare quanto già fatto presente durante l’audit
circa le difficoltà oggettive che si riscontrano nell’attuazione dei controlli di gran parte dei
principi della difesa integrata. Il tema è noto ed è stato più volte dibattuto tra la Commissione
e gli Stati membri anche durante le riunioni del SUD WG.
In tal senso è auspicabile una revisione di tali principi e la definizione dei controlli a livello
EU in maniera tale che gli Stati membri abbiano a disposizione modalità di controllo definite
e condivise. In tal senso la revisione della SUD potrà essere l’occasione per approfondire e
risolvere la questione IPM.
I controlli su taluni principi dell’IPM sono svolti nell’ambito delle attività che l’organismo
pagatore (AGEA) effettua sul 5% delle aziende che accedono ai pagamenti PAC, così come
illustrato durante l’audit. Essi riguardano sia la condizionalità (insieme di impegni che
l’azienda deve rispettare per accedere al premio PAC) sia le misure agro ambientali.
Si evidenzia, inoltre, che una considerevole percentuale della superficie agricola utilizzata
(SAU) in Italia è condotta con metodi produttivi a basso impieghi di prodotti fitosanitari che
garantiscono il pieno rispetto dei principi di cui all’allegato III della direttiva. Ci si riferisce
all’agricoltura biologica (15% SAU) e alla produzione integrata (7% SAU circa) disciplinata
dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011 che istituisce il Sistema Nazionale Produzione Integrata
(SQNPI).
Entrambi i sistemi produttivi sono oggetto di controllo da parte di enti terzi che rilasciano
anche la relativa certificazione di conformità. Gran parte della superficie condotta con il
metodo della produzione integrata accede anche ai contributi del PSR (misura 10) e, pertanto,
è anche oggetto di controlli da parte dell’organismo pagatore AGEA.
Si segnala che nel nuovo PAN saranno individuate le modalità di coordinamento tra le
Amministrazioni centrali e regionali, finalizzato a disciplinare l’attività di controllo, sulla base
di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021.
Tali attività di controllo comprenderanno anche l’applicazione dei principi della difesa
integrata, ove possibile, nei termini di quanto segnalato in precedenza.

61. Nell'ambito del secondo pilastro della PAC, ogni regione dispone di un PSR e i coltivatori
possono adottare tecniche di produzione integrata nell'ambito di varie misure e ricevere in cambio
pagamenti supplementari. Alcuni regimi contengono limitazioni specifiche in relazione a taluni
prodotti fitosanitari, mentre altri promuovono altri tipi di prodotti come quelli "a basso rischio"
o "non chimici" o altri interventi diversi dai prodotti fitosanitari. Le autorità competenti non
dispongono di dati sulla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari ottenuta mediante
misure di produzione integrata.
NOTA: Si precisa che ciascuna Regione e Provincia autonoma che attiva misure specifiche
nel PSR è tenuta a svolgere valutazioni a consuntivo rispetto alle attività poste in essere.
Si riporta ad esempio quanto emerso dalle attività di analisi svolte dalla Regione Emilia-
Romagna. Per tale Regione, considerando i carichi di fitofarmaci ponderati (Cp) per la loro
tossicità cronica, l’analisi ha evidenziato l’effetto delle azioni previste dal PSR rilevando che
con l’applicazione della produzione integrata si è raggiunta una riduzione delle quantità
impiegate dei fitofarmaci del 29% e dei loro rilasci in falda del 6,2%; si sono osservati inoltre
riduzioni molto marcate (comprese fra il -51 e il -90%) dei prodotti a maggiore tossicità verso
l’uomo con la applicazione delle tecniche di produzione biologica e integrata nel loro insieme.
Tali risultati sono desunti dai seguenti documenti scaricabili dal sito WEB RER, ai seguenti
link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/doc/organismi-e-
strumenti/monitoraggio-e-valutazione/valutazione-ex-post
 https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/doc/pubblicazioni/aggiornamento-della-
valutazione-intermedia-al-2014

63. In Emilia-Romagna le misure durano in genere cinque anni, ma in alcuni casi è possibile
aderirvi di anno in anno. Gli aiuti diretti alle aziende agricole a produzione integrata
comprendono gli incentivi all'uso di prodotti fitosanitari biologici e "organismi utili", il sostegno
ai contoterzisti nel settore ortofrutticolo, la ricerca, la formazione e la diffusione di
informazioni, l'assistenza tecnica e i servizi di consulenza diretta con bollettini, sistemi web,
modelli di previsione. ……
NOTA: Non si tratta di contoterzisti ma di organizzazioni di produttori. Infatti il sostegno
diretto a superficie per l’applicazione della produzione integrata non viene concesso ai
contoterzisti, ma alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli sulla base di quanto previsto
dai Regolamenti sulla organizzazione comune di mercato (OCM) ortofrutticola e, quindi,
attraverso i Programmi operativi finanziati al 50% dal FEAGA. Le norme tecniche da
rispettare e gli aiuti per ettaro sono gli stessi previsti dalla Misura 10 del PSR.

64. Le norme di base utilizzate nei sistemi di produzione integrata in Emilia-Romagna sono simili
a quelle applicate in altre Regioni e province autonome e si basano sulle sinergie tra diverse
tecniche di produzione nell'ambito di un approccio olistico. Queste comprendono una
fertilizzazione equilibrata, l'applicazione di misure di protezione delle colture solo se
giustificato (soglie, modelli previsionali ecc.) e al momento opportuno (modelli, bollettini
ecc.), la scelta di soluzioni fitosanitarie con il minor impatto sull'uomo e sull'ambiente
(priorità ai prodotti biologici) e il controllo e la regolamentazione delle attrezzature per
l'applicazione di pesticidi.
NOTA: Tra le tecniche di produzione integrata va inserita anche la rotazione colturale

71. L'assenza di un sistema di controlli sugli utilizzatori professionali per determinare la
conformità ai principi generali della difesa integrata indebolisce notevolmente la capacità
dell'Italia di ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari chimici.
NOTA: I controlli sull’applicazione di taluni principi della difesa integrata sono svolti
nell’ambito delle attività che l’organismo pagatore (AGEA) effettua sul 5% delle aziende che
accedono ai pagamenti nell’ambito della PAC. Essi riguardano sia la condizionalità (insieme
di impegni che l’azienda deve rispettare per accedere al premio PAC) sia le misure agro
ambientali.
L’aumento considerevole delle superfici condotte con metodi produttivi a basso impiego di
prodotti fitosanitari, come l’agricoltura biologica (come riconosciuto dalla COM nel
successivo punto 72 del report) e la produzione integrata dimostrano che l’Italia ha una
notevole capacità di ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari chimici.
Si ricorda che la produzione integrata è praticata su una superficie di 800.000 ettari circa e si
basa sul rispetto di disciplinari di produzione che contengono impegni obbligatori di carattere
agronomico e di divieto o di uso limitato di taluni prodotti fitosanitari.
La produzione ottenuta con tale metodo è regolata dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e può
essere anche certificata nell’ambito del SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione
Integrata).
Si ricorda inoltre che le Regioni e Province autonome mettono gratuitamente a disposizione
di tutte le aziende agricole le informazioni che riguardano le previsioni meteorologiche e di
sviluppo delle patologie a carico delle colture. Tali informazioni, contenute in appositi
“bollettini fitosanitari” che vengono pubblicati periodicamente, consentono agli utilizzatori
professionali di intervenire con attività di difesa delle colture solo quando è strettamente
necessario e giustificato sia dalle condizioni climatiche che dal grado di infestazione del
patogeno.

75. Il MS è responsabile del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2. L'Istituto nazionale
di statistica è responsabile del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 e della
pubblicazione annuale degli indicatori di rischio armonizzati aggiornati.
NOTA: L’ISTAT non è responsabile della pubblicazione annuale degli indicatori di rischio
armonizzati aggiornati. In base alla normativa vigente (Decreto Interministeriale del 15 luglio
2015) per l’elaborazione dei dati, l’aggiornamento e diffusione degli indicatori, i tre Ministeri
competenti si avvalgono del supporto tecnico dell’ISPRA, che opera in collaborazione con
l’ISTAT, l’ISS e il CREA. Tali indicatori sono pubblicati a cura dell’ISPRA nel sito
https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/.

76. I risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 per il 2018 mostrano una diminuzione del
9 % rispetto al periodo di riferimento 2011-2013, in confronto a un calo del 17 % nell'UE.
Durante questo periodo, le vendite di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive più
pericolose (candidate alla sostituzione) sono diminuite dell'11 %, aumentando invece del 9 % per
l'UE, e le vendite di pesticidi a basso rischio sono aumentate di oltre l'800 % rispetto a un aumento
del 220 % nell'UE. Le vendite di sostanze non approvate sono rimaste stabili, rispetto a una
riduzione del 50 % per l'UE. Per l'Italia sarà difficile conseguire gli obiettivi ambiziosi
stabiliti dalla Commissione nella strategia "Dal produttore al consumatore", ossia una
riduzione del 50 % dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e una riduzione
del 50 % dell'uso di sostanze attive più pericolose entro il 2030.
NOTA: In base ai dati preliminari del 2019 non pubblici (vedi lettera “Subject: Publication of
progress towards achieving the pesticide reduction targets under the Farm to Fork Strategy –
ref ARES (2021)2903090 del 30 aprile 2021” inviata da Grange, SANTE.F3 DOS/ra alla
dott.ssa Aloi) possiamo affermare che l’Italia è allineata agli obiettivi della strategia "Dal
produttore al consumatore" di ridurre, entro il 2030 rispetto al baseline ( valore medio 2015-
2017), del 50% l’uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici e del 50% anche quelli più
pericolosi (candidati alla sostituzione)"
Il PAN in fase di approvazione prevede una serie di azioni e di impegni in linea con i principi
della strategia Farm to Fork. A titolo di esempio si citano alcuni degli obiettivi quantitativi che
prevedono sia un aumento consistente delle superfici condotte con metodi produttivi a basso
impatto di prodotti fitosanitari (tra cui un aumento del 60% della superficie biologica e del
30% della produzione integrata certificata - SQNPI) sia la riduzione delle vendite di talune
categorie di sostanze attive particolarmente pericolose (candidate alla sostituzione, pericolose
e pericolose prioritarie). Inoltre, l’intero impianto del PAN è orientato a generare opportune
sinergie con la futura PAC. Ciò in quanto gli indicatori di rischio armonizzati saranno
utilizzati per valutare sia i risultati conseguiti con l’attuazione della normativa sull’uso
sostenibile che quelli della stessa PAC.

79. Il MS ha riconosciuto che prima del 2016 vi era stata una comunicazione ampiamente
incompleta delle autorizzazioni di emergenza, il che non è in linea con l'articolo 53, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ad esempio, nel 2013 e nel 2014 il MS ha concesso
rispettivamente 61 e 78 autorizzazioni di emergenza, ma ne ha comunicate alla Commissione
solo 3 e 16.
NOTA: In merito a quanto sopra si forniscono i seguenti chiarimenti.
Come rappresentato in corso dell’Audit, prima di luglio 2016 la comunicazione delle
autorizzazioni di emergenza avveniva tramite notifica allo SCoPAFF- Phytopharmaceutical
Section.
Tale sistema non consentiva di immettere informazioni nell’apposito folder negli ultimi 10
giorni prima di una riunione dello SCoPAFF. Tenuto anche conto della cadenza bimestrale
di tali riunioni ciò non consentiva di aggiornare adeguatamente la situazione.
Le notifiche immesse nel sistema nel periodo 2011-giugno 2016 riportavano l’uso
d’emergenza di sostanza attiva con riferimento solo al prodotto principale autorizzato e non a
tutti i prodotti fitosanitari autorizzati per lo stesso specifico uso d’emergenza.
Un siffatto approccio era scaturito:
- dalla considerazione che, relativamente alle situazioni di emergenza, l’attenzione è stata
sempre ragionevolmente rivolta soprattutto all’utilizzo di sostanze attive non autorizzate, come
peraltro conferma il tipo di indicatori approvati con la Direttiva 2019/782;
- dal fatto che in Italia la richiesta di uso di emergenza è presentata dagli operatori agricoli,
non dalle aziende produttrici di prodotti fitosanitari. Gli operatori agricoli segnalano la
necessità di poter disporre di una sostanza attiva per una specifica situazione di emergenza
fitosanitaria; il Ministero della Salute (Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni
di emergenza di prodotti fitosanitari) svolte le necessarie verifiche in merito all’emergenza
segnalata, con il supporto del Ministero delle politiche agricole e del Servizio fitosanitario
nazionale, informa tutti i produttori di prodotti fitosanitari potenzialmente interessati ad
un’autorizzazione d’emergenza. Ne consegue che per l’uso d’emergenza di una certa sostanza
attiva, relativamente ad un dato impiego, possono essere autorizzati più prodotti fitosanitari di
aziende produttrici diverse.
Come già riferito in corso di audit e correttamente riportato nel report, a partire dal 2012 tutti
i decreti di autorizzazione secondo art. 53, vengono pubblicati sul portale del Ministero della
salute, oltre che comunicati all'impresa interessata. I dati del prodotto e l’etichetta autorizzata
sono inoltre pubblicati sulla banca dati dei prodotti fitosanitari accessibile agli utenti
interessati attraverso il suddetto portale.
Per le suddette ragioni, confrontando il numero di decreti pubblicati sul sito del Ministero
della salute (uno per prodotto autorizzato) col numero di notifiche effettuate nel folder dello
SCoPAFF (una per ogni sostanza attiva di cui veniva approvato lo stesso uso di emergenza
per più prodotti di differenti produttori) risulta un apparente difetto di comunicazione delle
autorizzazioni d’emergenza rilasciate nel periodo sopraindicato.
Con l’avvento del sistema PPPAMS, incentrato sul singolo prodotto fitosanitario per cui è
richiesta un’autorizzazione d’emergenza, questa dicotomia si è risolta e l’apparente carenza
di comunicazione eliminata, come risulta dai dati.
Il Ministero della salute dal 2016 provvede, infatti, all’aggiornamento costante del sistema
PPPAMS con inserimento di tutti i dati e delle informazioni richieste dal sistema relativamente
alle autorizzazioni di emergenza rilasciate e a quelle respinte (dagli inizi del 2021 le
informazioni sono rese come previsto dalla corrente revisione della pertinente linea guida).
Dal 2016 dunque, in virtù del nuovo sistema di comunicazione, i dati pubblicati sul PPPAMS
relativamente agli usi di emergenza autorizzati in Italia risultano pienamente coerenti ed
allineati con quanto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

82. L'ISPRA pubblica informazioni sui progressi degli indicatori nazionali all'indirizzo
https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/2019/list. Gli indicatori sono aggiornati in gran
parte sulla base dei dati forniti nelle relazioni triennali delle Regioni di cui al punto 13. In
totale, il sito web fornisce aggiornamenti su 13 dei 15 indicatori. Gli indicatori relativi alle fasce
tampone e alle intossicazioni sono in corso di elaborazione.
Le carenze nelle relazioni descritte al punto 8 limitano la completezza dei dati. L'ISPRA ha
dichiarato che gli indicatori sono aggiornati man mano che si rendono disponibili i dati;
attualmente i dati più recenti si riferiscono al 2014 (due indicatori), al 2016 (quattro indicatori),
al 2017 (tre indicatori) e al 2018 (quattro indicatori).
NOTA: L’ISPRA pubblica gli indicatori nazionali (e indicatori di rischio
armonizzati introdotti dalla Direttiva (UE) 2019/782) nel sito https://indicatori-pan-
fitosanitari.isprambiente.it/. L’edizione 2019 degli indicatori nazionali è riportata nel link
https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/2019/list.
Inoltre, le relazioni che le Regioni e Province autonome sono tenute a fornire alle
Amministrazioni centrali in merito all’attuazione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei
pesticidi sono la fonte due indicatori nazionali previsti dal Decreto Interministeriale del 15
luglio 2015 ovvero:
     Controllo funzionale, manutenzione e taratura delle macchine
     Rilascio del certificato di abilitazione e di aggiornamento per consulenti, distributori
        ed utilizzatori professionali
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