LE NOVITÀ DELLA LEGGE FALLIMENTARE A SEGUITO DEL DECRETO GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
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LE NOVITÀ DELLA LEGGE FALLIMENTARE A SEGUITO DEL DECRETO SVILUPPO GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ [luglio 2012] *** Il Decreto Legge n. 83/2012 c.d. “Crescita e sviluppo” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012 ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario numero 129 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012. La pubblicazione non ha comportato rilevanti modifiche, soprattutto, per quanto attiene all’art. 33, rubricato “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale”, contenuto nel capo III “Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali”. Tale disposizione si inserisce nella serie di interventi sull’impianto originario della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) a distanza di quasi due anni dalle disposizioni introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122; con l’art. 33 del Decreto, oltre alla modifica di preesistenti articoli della legge fallimentare, ne vengono inseriti altri cinque nuovi (artt. 169 – bis, 182 – quinquies, 182 –sexies, 186 –bis e 236 – bis L.F.) Il 26 giugno u.s. è stato poi presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del Decreto: come noto, infatti, i Decreti Legge entrano in vigore immediatamente ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, pena la decadenza retroattiva degli effetti prodotti. E’ stato quindi avviato un ciclo di “audizioni informali” che hanno tra l’altro coinvolto il Ministero dello Sviluppo Economico e le parti sociali. Lunedì 9 luglio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Il Decreto è stato convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. 11 agosto 2012, n. 187, suppl. ord. N. 171). Per quanto attiene all’entrata in vigore delle disposizioni del Decreto quelle contenute nell’art. 33, a differenza di tutte le altre, sono soggette a una previsione “temporale” ad hoc. Il comma 3 dell’art. 33 del Decreto, infatti, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 30° giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione, nonché ai piani di cui al comma 1, lett a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine. Si tratta di una scelta peculiare che, come hanno osservato i primi commentatori, è dovuta alla presenza in decreto di una nuova norma penale relativa al professionista-attestatore (di cui si dirà in seguito). 1. Gli obiettivi della riforma. □ Eliminazione dei gravi disincentivi al tempestivo accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento da parte delle imprese in crisi (quali (i) l’insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione che poteva essere esposto a azioni esecutive individuali ex art. 182-bis, comma 6 e (ii) le problematiche emerse con le prime forme di “nuova finanza” ex art. 182-quater); e dall’altra parte, l’introduzione di misure atte a garantire due tra gli incentivi più importanti nell’ambito delle ristrutturazioni vale a dire la garanzia della stabilità degli atti compiuti dall’imprenditore e la previsione di una disciplina peculiare per chi ha creduto nell’impresa in questa fase delicata mediante concessione di risorse finanziarie. RIPRODUZIONE RISERVATA
□ Principale conseguenza è, dunque, il favor verso un’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore. In linea con i principi ispiratori della riforma complessiva del diritto fallimentare, le nuove norme tendono a favorire una denuncia tempestiva della propria situazione di crisi, piuttosto che l’assoggettamento a misure di controllo esterno che la rilevino. □ Favorire la continuità aziendale (concetto di natura aziendale che fa breccia nel diritto fallimentare: v. art. 2423-bis c.c.; IAS 1; Principio di revisione n. 570; Documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559). La continuità aziendale non viene concepita come un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio. □ Coordinamento tra le regole del diritto fallimentare (ad esempio, vi è coordinamento tra art. 168 L.F. riguardante gli effetti della presentazione del ricorso per concordato e l’art. 184 L.F. sugli effetti del concordato: ora è prevista infatti la pubblicazione ex officio della domanda per concordato e da quel momento si segna lo spartiacque tra creditori concorsuali e non). □ Facilitare il coordinamento tra regole del diritto societario e quelle del diritto fallimentare: in ragione della interferenza sempre maggiore tra le due discipline; prevalenza della legge speciale sul diritto societario “comune”. 2. Le misure adottate dal Decreto. 2.1 IL C.D. CONCORDATO “ANTICIPATO” (ART. 161 L.F.) L’anticipazione degli effetti positivi del concordato viene raggiunta accordando una “protezione anticipata” all’imprenditore rispetto a possibili aggressioni, dal punto di vista delle azioni esecutive, promosse dai suoi creditori. In questo senso, vanno i nuovi commi dell’art. 161 L.F. che consentono all’imprenditore – sulla falsariga del chapter 11 del Bankruptcy Code americano – la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre, contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell’articolo 161 L.F., salvo che per il deposito dei bilanci della società relativi agli ultimi tre esercizi. Al momento del deposito del ricorso, sarà il giudice ad assegnare al debitore un termine, compreso tra sessanta e cento venti giorni eventualmente prorogabile di altri sessanta in presenza di “giustificati motivi”, per integrare il ricorso. In alternativa, e con conservazione degli effetti prodotti dal ricorso sino all’omologa, è possibile depositare domanda ex art. 182-bis, comma 1° L.F.. Tale disposizione potrebbe essere strumentalizzata dal debitore al fine di ottenere una maggiore protezione a proprio esclusivo vantaggio: di conseguenza, è verosimile aspettarsi che i Tribunali nella determinazione del termine per l’integrazione e dell’eventuale proroga adottino criteri molto prudenziali, valutando, per ciascun caso di specie, l’esigenza connesse alla predisposizione e presentazione del piano e la necessità di garanzia dei creditori della procedura. A partire dal deposito l’imprenditore è libero di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli “urgenti” di straordinaria amministrazione. Inoltre i crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore in questo periodo sono prededucibili. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l’imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell’attività produttiva. Pur RIPRODUZIONE RISERVATA 2
riconoscendo che la nuova disposizione potrà sortire effetti positivi certamente si pongono alcuni dubbi interpretativi con particolare riguardo al contenuto dell’atto introduttivo e al potere di valutazione del giudice di fronte alla valutazione della “mera domanda”. Infatti ci si può domandare: se l’imprenditore non presenta la proposta, né il piano, né la restante documentazione, cosa presenta? Si tratta semplicemente di una domanda di successiva integrazione? Se così fosse, quali parametri avrà il giudice per fissare, a sua discrezione il termine entro il quale la documentazione andrà presentata? Certamente l’imprenditore dovrà indicare se sussistono quei “giustificati motivi” a sostegno di una ulteriore proroga. Quanto ai poteri del giudice, sul punto, nonostante le nuove disposizioni non siano ancora entrate in vigore, si è già espresso il Tribunale di Monza, in data 20 giugno 2012. In occasione della fase di istruttoria prefallimentare le parti hanno più volte chiesto il differimento del termine di udienza per la pendenza delle trattative che avrebbe dovuto condurre al deposito dell’istanza di desistenza. Il Tribunale ha dichiarato fallita la società per mancato raggiungimento di un accordo con i creditori, in presenza di tutti gli altri presupposti richiesti per la fallibilità, precisando – a fronte del fatto che una delle parti aveva invocato il contenuto del nuovo Decreto al fine di riservarsi di integrare la documentazione necessaria per proporre una domanda di concordato - che “la nuova norma inserita dall’art. 33 DL 15 giugno 2012, contenente misure urgenti per la crescita, che consente all’imprenditore di depositare il solo ricorso riservandosi d’integrarlo con la proposta, il piano e la documentazione, quando venga proposta nel corso di un procedimento prefallimentare, non solo non preclude, ma “comporta la necessità di un vaglio da parte del tribunale delle esigenze di tutela della massa dei creditori al fine di operare un bilanciamento degli interessi riconducibili all’autonomia negoziale con quelli pubblicistici peculiari della procedura fallimentare”. 2.2 NUOVA MODULAZIONE DELLA FIGURA DEL PROFESSIONISTA (ARTT. 67, COMMA 3, LETT. D) E 236-BIS L.F.) La figura del professionista attestatore si innova sotto tre profili, vale a dire, rispettivamente, quello: (1) dell’indipendenza, in quanto si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell’’articolo 67 L.F. prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest’ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all’operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori); (2) delle competenze, in quanto egli non si limita più solo ad attestare i piani di risanamento o gli accordi di ristrutturazione ma nuovi documenti, nell’ottica di “attestarne la funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori: così accade per la “finanza interinale”, per il pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di ammissione al concordato con continuità per il pagamento di beni e servizi; la prosecuzione dei contratti di natura pubblica se l’attestatore conferma “la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento”; e, ancora, la partecipazione a “procedure di assegnazione di contratti pubblici” se la società presenta in gara una relazione di un professionista che attesti la ragionevole capacità di adempimento (3) della rilevanza penale della sua condotta, con l’introduzione del reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L.F.), applicabile in caso di esposizione di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti. Se poi l’attestatore abbia da RIPRODUZIONE RISERVATA 3
ciò tratto un ingiusto profitto per sé o altri si ricade nell’aggravante con aumento della pena base di 5 anni e multa da Euro 50.000 a Euro 100.000. Le conseguenze di questa norma potrebbero registrarsi sotto il profilo della durata delle procedura – andando così in parziale contro-tendenza – rispetto ai principi ispiratori del Decreto volti a velocizzarlo in considerazione dell’esigenza che gli attestatori avranno di verificare i dati che vanno ad esaminare ad esempio svolgendo una adeguata due diligence. 2.3 ESENZIONE DA REVOCATORIA (ART. 67, COMMA 3, LETT. D), L.F.) Si integra la lettera e) del terzo comma dell’articolo 67 L.F., prevedendo espressamente il non assoggettamento all’azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell’ammissione alla procedura. La norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell’articolo 161 L.F. (punto 4 della lettera b) dell’articolato), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso. Lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l’impresa in crisi. 2.4 CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 169 – BIS L.F.) Si tratta di un intervento teso a razionalizzare i costi dell’impresa in crisi tramite una nuova disciplina finora assente nell’ambito del concordato. Previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso oppure può chiedere la sospensione della loro esecuzione sino a 60 giorni qualora ciò facilita la risoluzione della crisi. Per il terzo contraente del debitore in crisi vi è il riconoscimento del diritto a un indennizzo la cui misura è parametrata - in conformità alle scelte già adottate nella vigente disciplina inglese e francese - al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento è preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto. 2.5 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART. 182-BIS L.F.) La protezione dell’imprenditore viene raggiunta anche tramite una modifica della disciplina degli accordi di ristrutturazione. In particolare viene ridotto lo spazio originariamente lasciato all’autonomia privata, prevedendo: (1) l’obbligo dell'integrale (anziché del regolare) pagamento dei creditori estranei, nonché, (2) sempre con riferimento a tali creditori, una moratoria legale di 120 giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico; (3) simmetricamente, mediante la scelta adottata nel sesto comma dell'arti. 161 L.F., si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis L.F., non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma anche, di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi. 2.6 FINANZA INTERINALE (182-QUINQUIES L.F.) E’ una nuova forma di nuova finanza che si affianca a quelle già previste dall’art. 182- quater L.F., differenziandosene in modo sostanziale. RIPRODUZIONE RISERVATA 4
Le principali caratteristiche di questa “finanza interinale” sono le seguenti: (1) non è “soggettivamente” limitata, nel senso che le banche non sono gli unici soggetti che possono erogarla.Ci si potrebbe chiedere se vi sarà lo spazio per nuovi operatori del “debt restructuring”, ossia di soggetti specializzati, direi anche soggetti ad un regime di vigilanza piuttosto stringente, che siano in grado di finanziare l’impresa sul lato debito oltre che con interventi in capitale di rischio. Si potrebbe, quindi, aprire una nuova stagione di operazioni in ragione di questa opportunità. Tra l’altro se si legge l’art. 32 del Decreto, quello riguardante i nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, si rileva come le società non emittenti, diversi dalle banche o dalle micro-imprese (Raccomandazione 2003/361/CE) possano emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a determinate condizioni, anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile e con previsioni fiscalmente efficienti. Ci si chiede: se questa sia nuova finanza e in che modo si possano quindi combinare le previsioni dell’art. 33 con quelle dell’art. 32. (2) non è circoscritta dal punto di vista temporale, nel senso che si può trattare di finanziamenti, anche individuati per tipologia, che non siano ancora oggetto di negoziazione; (3) può essere garantita da pegno e ipoteca; e (4) è certamente prededucibile, senza dover attendere l’omologa. Si incentiva quindi un mercato della finanza interinale secondo un modello ispirato ai “first day orders” del Bankruptcy Code statunitense. Per ottenere questi effetti il debitore che abbia depositato una domanda ex artt. 161, primo o sesto comma L.F. (quindi anche con concordato “anticipato”, e 182-bis, primo o sesto comma L.F.) ha la facoltà di richiedere subito al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d) L.F., che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni. I finanziamenti e i pagamenti possono in ogni caso essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali. In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare. 2.7 PERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ IN CRISI (ART. 182-SEXIES L.F.) Si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla non operatività, in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, commi primo e sesto, L.F.. Al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione. RIPRODUZIONE RISERVATA 5
2.8 CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186 BIS L.F.) Con la lettera h) dell’articolo 33 del Decreto si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si tratta di una prassi già presente e già adottata in determinate situazioni. In proposito, la nuova norma – art. 186-bis L.F. – prevede quale presupposto applicativo che il piano contempli la prosecuzione dell’attività di impresa, la cessione di azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società. Pertanto, è il contenuto del piano a determinare l’applicazione della norma che si integra – nei limiti della compatibilità – con le disposizioni generali previste dall’art. 160 L.F.: dovrebbe quindi ritenerssssi che anche in questo caso si possano richiedere gli effetti anticipati del concordato previsti dalla norma vista poco fa. La norma si riferisce anche al contenuto del piano. Vi è un contenuto necessario, nel senso che esso deve contenere l’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, nonché delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura. Quanto al contenuto eventuale, invece, si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino a un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione salvo che si preveda la liquidazione di beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. E’ previsto inoltre l’intervento dell’attestatore a conferma della funzionalità della prosecuzione dell’impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori. L’ultima parte della norma è poi dedicata ai rapporti contrattuali pendenti. C’è la volontà da parte del legislatore di chiarire che il regime generale – quello previsto dall’art. 72 L.F. – non è applicabile per analogia come sostenuto da alcuni in passato. Facendo salva la norma dettata in generale per la sorte dei contratti, si prevede che per il solo effetto dell’apertura della procedura essi non si risolvono. L'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) L.F. attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla proprie capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario. Chiara Langè RIPRODUZIONE RISERVATA 6
TABELLA DI RAFFRONTO DELLA LEGGE FALLIMENTARE (R.D. 16 MARZO 1942, N. 267) COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 134/2012 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 83/2012 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 67, comma 3 Art. 67, comma 3 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) Non sono soggetti all'azione revocatoria: Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse beni del debitore purché posti in essere in su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio debitoria dell'impresa e ad assicurare il della sua situazione finanziaria e la cui riequilibrio della sua situazione finanziaria; ragionevolezza sia attestata da un professionista un professionista indipendente designato dal iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia debitore, iscritto nel registro dei revisori legali i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai ed in possesso dei requisiti previsti sensi dell’art. 2501-bios, quarto comma, del dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la codice civile; veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro RIPRODUZIONE RISERVATA 7
che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182- dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo bis; 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni lavoro effettuate da dipendenti ed altri di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi eseguiti alla scadenza per ottenere la strumentali all'accesso alle procedure concorsuali prestazione di servizi strumentali all'accesso di amministrazione controllata e di concordato alle procedure concorsuali di preventivo. amministrazione controllata e di concordato preventivo. Art. 69 – bis Art. 69 – bis (Decadenza dall’azione) (Decadenza dall’azione e computo dei termini) 1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente 1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. 2. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, RIPRODUZIONE RISERVATA 8
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Art. 72, comma 8 Art. 72, comma 8 (Rapporti pendenti) (Rapporti pendenti) 8. Le disposizioni di cui al primo comma non si 8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado. affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente. Art. 161 Art. 161 (Domanda di concordato) (Domanda di concordato) 1. La domanda per l’ammissione alla procedura di 1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. RIPRODUZIONE RISERVATA 9
3. Il piano e la documentazione di cui ai commi 3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei relazione di un professionista, designato dal requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), debitore, in possesso dei requisiti di cui che attesti la veridicità dei dati aziendali e la all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la fattibilità del piano medesimo. veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 4. Per la società la domanda deve essere 4. Per la società la domanda deve essere approvata approvata e sottoscritta a norma dell’ articolo 152. e sottoscritta a norma dell'articolo 152. 5. La domanda di concordato è comunicata al 5. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero. pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. (4) 6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. RIPRODUZIONE RISERVATA 10
8. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 10. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Art. 168 Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso) (Effetti della presentazione del ricorso) 1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino 1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel al momento in cui il decreto di omologazione del registro delle imprese e fino al momento in cui concordato preventivo diventa definitivo, i il decreto di omologazione del concordato creditori per titolo o causa anteriore al decreto preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo non possono, sotto pena di nullità, iniziare o o causa anteriore [...] non possono, sotto pena di proseguire azioni esecutive sul patrimonio del nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e debitore. cautelari sul patrimonio del debitore. 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. decadenze non si verificano. 3. I creditori non possono acquistare diritti di 3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle RIPRODUZIONE RISERVATA 11
imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Art. 169-bis (Contratti in corso di esecuzione) 1. Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. 2. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. 3. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma. Art. 178 Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato) (Adesioni alla proposta di concordato) 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei dei creditori con l'indicazione nominativa dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. 2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice 2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. delegato, dal commissario e dal cancelliere. 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non RIPRODUZIONE RISERVATA 12
oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. assenti. 4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per 4. I creditori che non hanno esercitato il voto lettera o per telefax o per posta elettronica nei possono far pervenire il proprio dissenso per venti giorni successivi alla chiusura del verbale, telegramma o per lettera o per telefax o per sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo posta elettronica nei venti giorni successivi e sono considerate ai fini del computo della alla chiusura del verbale. In mancanza, si maggioranza dei crediti. ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. Art. 179 Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) (Mancata approvazione del concordato) 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve immediatamente al tribunale, che deve provvedere provvedere a norma dell'art. 162, secondo a norma dell'art. 162, secondo comma. comma. 2. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. Art. 180, comma 4 Art. 180, comma 4 (Giudizio di omologazione) (Giudizio di omologazione) 4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale 4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata proposta, il tribunale può omologare il formazione delle classi, i creditori concordato qualora ritenga che il credito possa dissenzienti che rappresentano il venti per risultare soddisfatto dal concordato in misura non cento dei crediti ammessi al voto, contestano inferiore rispetto alle alternative concretamente la convenienza della proposta, il tribunale può praticabili. omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato RIPRODUZIONE RISERVATA 13
in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Art. 182-bis Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti) (Accordi di ristrutturazione dei debiti) 1. L’imprenditore (2) in stato di crisi può 1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, domandare, depositando la documentazione di depositando la documentazione di cui all'articolo cui all'articolo 161, l’omologazione di un accordo 161, l'omologazione di un accordo di di ristrutturazione dei debiti stipulato con i ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori creditori rappresentanti almeno il sessanta per rappresentanti almeno il sessanta per cento dei cento dei crediti, unitamente ad una relazione crediti, unitamente ad una relazione redatta da un redatta da un professionista in possesso dei professionista, designato dal debitore, in requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare comma, lettera d) sulla veridicità dei dati riferimento alla sua idoneità ad assicurare il aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con regolare pagamento dei creditori estranei. particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. 2. L'accordo è pubblicato nel registro delle 2. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. pubblicazione. 3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta 3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, Si applica l'art. 168 secondo comma. né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma. 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. di consiglio con decreto motivato. 5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte 5. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. pubblicazione nel registro delle imprese. RIPRODUZIONE RISERVATA 14
6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni 6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere proposta di accordo corredata da una a), b), c) e d), e una proposta di accordo dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, autocertificazione, attestante che sulla proposta avente valore di autocertificazione, attestante che sono in corso trattative con i creditori che sulla proposta sono in corso trattative con i rappresentano almeno il sessanta per cento dei creditori che rappresentano almeno il sessanta per crediti e da una dichiarazione del professionista cento dei crediti e da una dichiarazione del avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo professionista avente i requisiti di cui all'articolo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della se accettata, ad assicurare il regolare pagamento proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale dei creditori con i quali non sono in corso pagamento dei creditori con i quali non sono in trattative o che hanno comunque negato la corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. dalla pubblicazione. 7. Il tribunale, verificata la completezza della 7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito deposito dell'accordo di ristrutturazione e della dell'accordo di ristrutturazione e della relazione relazione redatta dal professionista a nonna del redatta dal professionista a norma del primo primo comma. Il decreto del precedente periodo comma. Il decreto del precedente periodo e' RIPRODUZIONE RISERVATA 15
e' reclamabile a norma del quinto comma in reclamabile a norma del quinto comma in quanto quanto applicabile. applicabile. 8. A seguito del deposito dell'accordo di 8. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. Art. 182-quater Art. 182-quater (Disposizioni in tema di prededucibilità dei (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) accordi di ristrutturazione dei debiti) 1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi 1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari forma effettuati [...] in esecuzione di un finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli concordato preventivo di cui agli articoli 160 e 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti sono prededucibili ai sensi e per gli effetti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti dell'articolo 111. omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 2. Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli 2. Sono parificati ai crediti di cui al primo effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da comma i crediti derivanti da finanziamenti finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al erogati in funzione della presentazione della precedente comma in funzione della domanda di ammissione alla procedura di presentazione della domanda di ammissione alla concordato preventivo o della domanda di procedura di concordato preventivo o della omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei domanda di omologazione dell'accordo di debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o ristrutturazione e purché la prededuzione sia dall'accordo di ristrutturazione e purche' la espressamente disposta nel provvedimento con prededuzione sia espressamente disposta nel cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione provvedimento con cui il tribunale accoglie la al concordato preventivo ovvero l'accordo sia domanda di ammissione al concordato preventivo omologato. (2) ovvero l'accordo sia omologato. 3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies 3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del del codice civile, il primo comma si applica anche codice civile, il primo e il secondo comma si ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a applicano anche ai finanziamenti effettuati concorrenza dell'ottanta per cento del loro dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per ammontare. cento del loro ammontare. Si applicano i RIPRODUZIONE RISERVATA 16
commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. [comma abrogato] 4. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti 4. Con riferimento ai crediti indicati al secondo al professionista incaricato di predispone la comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, dal voto e dal computo delle maggioranze per 182-bis, primo comma, purche' cio' sia l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo espressamente disposto nel provvedimento con 177 e dal computo della percentuale dei crediti cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma. al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. 5. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma. Art. 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti) 1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. RIPRODUZIONE RISERVATA 17
2. L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non ancora oggetto di trattative. 3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 4. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. 5. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67. RIPRODUZIONE RISERVATA 18
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