La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato . Sanzioni in materia di allergeni - Predazzo, 15 gennaio 2015
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La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato . Sanzioni in materia di allergeni. Antonio Lazzàro Presidente aggiunto on. della Corte di Cassazione antoniolazzaro@alice.it Predazzo, 15 gennaio 2015
RESPONSABILITA’ deriva da responsus (participio passato di respondere) habilitas (attitudine, capacità) indica perciò la capacità di dar conto del proprio operato a chi dovesse richiederlo Una persona è responsabile delle proprie azioni, quando sa quello che fa ed è, quindi, nelle condizioni di dar conto del proprio comportamento. 2
Responsabilità giuridica In campo giuridico, la responsabilità viene qualificata sempre con l’aggiunta di un aggettivo; per esempio avremo: • Responsabilità civile (contrattuale e extracontrattuale) • penale • contabile • amministrativa • disciplinare Il concetto che rimane costante è quello di dover rispondere di un fatto a causa di una particolare qualità rivestita. 3
esempi • se viene stipulato un contratto, la qualità è quella di contraente e la causa è il mancato rispetto del contratto; • se viene commesso un delitto, la qualità è quella di essere sottoposto alla legge dello Stato e la causa è quella di aver commesso un fatto delittuoso; • se si è impiegati pubblici, la qualità è l’essere dipendente dell’ente e la causa è il mancato rispetto dei regolamenti, degli ordini, delle discipline. 4
Posizione di garanzia Se si occupa un posto, si ricopre un incarico, si svolge una funzione, la responsabilità deriva dalla posizione di garanzia che l’ordinamento attribuisce a quel determinato posto, incarico, funzione. 5
Regolamento n. 178/2002 • All’articolo 17 del reg. 178/2020, al paragrafo 1 (obblighi degli operatori) si afferma: • "Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte”.
Reg. 1169/2011 (art. 8) • la nuova normativa europea, il Reg. 1169/2011 (art. 8), è esplicita nell’attribuire una responsabilità chiara –nel caso di prodotti alimentari provenienti da fuori Europa- ad un operatore stabilito in UE, che a tutti gli effetti diventa responsabile.
Art. 67-octiesdecies ((Irrinunciabilita' dei diritti)) • ((1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. • E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
ART. 81-bis ((Tutela in base ad altre disposizioni • 1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. • 2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.))
responsabilità • La responsabilità implica anche la risposta dell’ordinamento alla violazione di una norma civile o penale, così che la responsabilità “civile” sussiste allorché vi sia stata la violazione di una norma civile e comporta il risarcimento del danno; mentre, la responsabilità “penale” è conseguente alla violazione di una norma penale ed importa l’applicazione di una sanzione penale.
Quale legislazione applicare? con riferimento al diritto alimentare, occorre osservare come il legislatore europeo abbia emanato diversi regolamenti, direttive e decisioni tese a regolare la produzione, trasformazione e la distribuzione dei prodotti alimentari; in tale ottica, si può osservare come, i principi elaborati dall'Unione Europea rappresentano la fonte principale del diritto alimentare moderno.
Fonti europee • Tra le diverse fonti dell'Unione europea assume una particolare importanza il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio il quale sancisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Regolamento 1169/2011 • il regolamento n. 1169-2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 è relativo alla fornitura d'informazioni sugli alimenti ai consumatori. • Il considerando n. 3 recita, infatti, che "Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano".
HACCP • il piano di autocontrollo, insieme alle altre procedure costruite dall'operatore, rappresentano il principale strumento per dimostrare la conformità del prodotto commercializzato alla legislazione alimentare. • Si vuole diminuire il rischio per l'impresa di incorrere in processi civili e penali o amministrativi oppure che vengano applicate all'operatore medesimo misure cautelari o sanzioni accessorie
La nozione di alimento ed il campo di applicazione della legislazione alimentare. articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/200216 con il termine alimento ai fini del predetto regolamento si intende "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento
pacchetto igiene • Oltre al regolamento (CE) n. 178/2002 occorre ricordare anche il c.d. • “pacchetto igiene” il primo è costituito dai regolamenti (CE) n. 852 (sull'igiene dei prodotti alimentari), n. 853 (sull'igiene specifica degli alimenti di origine animale) e n. 854 (sull'organizzazione dei controlli ufficiali suoi prodotti di origine animale destinati al consumo umano) del 2004
il pacchetto F.I.A.P.” (Food Improvement Agents Package); • . Il c.d. pacchetto F.I.A.P. composto dagli regolamenti (CE) n. 1331, 1332, 1333 e 1334 del 2008 i quali disciplinano la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di additivi, aromi ed enzimi alimentari.
"responsabilità civile" • Con "responsabilità civile" s'intende definire il rapporto stretto intercorrente tra il concetto di responsabilità e la sua diretta conseguenza sul patrimonio di un individuo, esprimendosi con ciò la "soggezione del patrimonio di una persona alla soddisfazione della pretesa altrui".
come sorge? • La responsabilità civile, sorge dai rapporti di diritto privato che un esercente contrae col proprio cliente, e si caratterizza per un aspetto di tipo patrimonialistico- risarcitorio, contenendo in sé anche il concetto di obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
Responsabilità civile • La responsabilità civile può avere natura contrattuale per "inadempimento di una obbligazione" assunta (artt. 1218 Cod. Civ. , 1176 Cod. Civ., II comma, 2230 Cod. Civ. , 2229 Cod. Civ.) Trova la propria necessaria giustificazione nell'esistenza di un rapporto qualificato tra debitore e creditore, di tipo obbligatorio.
responsabilità contrattuale • Secondo i principi generali la responsabilità contrattuale prevede che nell'adempiere l'obbligazione il debitore debba essere diligente alla stregua "del buon padre di famiglia" ,
responsabilità contrattuale • il secondo comma specifica che nell'esercizio di un'attività professionale "la diligenza deve valutarsi riguardo alla natura dell'attività esercitata" , definendo con questo secondo comma il modello del "debitore qualificato", che dovrà avere a riferimento la condotta del così detto agente modello, dell'"homo eiusdem condicionis et professionis".
responsabilità extracontrattuale • La responsabilità extracontrattuale è prevista dall’art. 2043 Cod. Civ., ove è affermato: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Responsabilità extracontrattuale • Responsabilità extracontrattuale quale "violazione del principio che vieta di ledere i diritti altrui provocando danni ingiusti (art. 2043 codice civile). responsabilità extracontrattuale (anche detta aquiliana), che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio, sia esso negoziale o legale, tra danneggiato e danneggiante.
concorso di responsabilità • “La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all’onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare”.”
altre forme di responsabilità • .” Il codice civile prevede, infatti, varie figure speciali di responsabilità, in cui il responsabile risponde anche in assenza di colpa (responsabilità oggettiva): la colpa è, infatti, il cardine di tutto il sistema del fatto illecito, anche se alcuni recenti orientamenti dottrinali propendono per sminuire del tutto il ruolo della colpa, lasciando spazio a teorie più nuove, quale quella del “rischio creato”, della “capacità economica dei soggetti”, del “rischio di impresa”, della “molteplicità dei criteri di imputazione”
Responsabilità per danno da prodotti difettosi • Art. 114. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Responsabilità' del produttore •1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Prodotto e produttore • Art. 115 Cod. Cons. - Prodotto e produttore • 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. • 2. Si considera prodotto anche l'elettricità. • 2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
CODICE DEL CONSUMO art. 3 – DEFINIZIONE GENERALE PRODUTTORE • il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, • l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea • qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo
Prodotto difettoso • Art. 117 Cod. Cons. Prodotto difettoso • 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: • a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; • b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
Prodotto difettoso • Art. 117 Cod. Cons. (2) • c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. • 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. (c.d. rischio di sviluppo) • 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it
responsabilità presunta • La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 120 del cd. "codice del consumo") - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno. • Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013
Art. 120 Prova • 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione. 3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Art. 125. Prescrizione • 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. • 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126. Decadenza • 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. • 2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. • 3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 116. • Responsabilita' del fornitore • 1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Responsabilità del rivenditore • In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione. • Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014
Colpa del danneggiato • Art. 122 Cod. Cons. Colpa del danneggiato • 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile. • 2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. • 3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • Nel settore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, l'acquirente di un alimento, operatore professionale e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comperato) della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo - riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., cui il creditore è tenuto per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore. – • Saclà – peperoncino rosso e Sudan 1/ NEW FOODS INDUSTRY s.p.a.,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 E’ necessario attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione, verificando, attraverso controlli di genuinità a campione, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • Si deve verificare che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, senza poter fare esclusivo affidamento sull'osservanza da parte del rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che non abbia ricevuto, prima dell'impiego su scala industriale dell'alimento acquistato, una precisa e circostanziata garanzia.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • onde individuare la contaminazione di alimenti da parte di inquinanti non codificati, la diligenza professionale richiede di affiancare alle analisi mirate di routine (da svolgersi con metodiche accreditate) anche ulteriori analisi di controllo - ad es., attraverso la spettrometria di massa come rilevatore cromatografico, di uso ultratrentennale - volte a escludere la presenza di talora massicce, contaminazioni e sofisticazioni alimentari identificabili.
Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • La Corte del merito ha quindi accertato - con motivazione congrua, ed esente da mende logiche - che sussiste in capo al rivenditore New Foods la colpa consistita nell'avere fornito un prodotto alimentare contaminato da un colorante cancerogeno senza avere previamente sottoposto le partite di merce a procedimenti di analisi non ancora consacrati in un disciplinare, e tuttavia esigibili, nell'ambito del patrimonio di conoscenze del settore, al fine della verifica della sussistenza di composti estranei alla matrice.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • In questa prospettiva, si tratta di stabilire se l'acquirente dell'alimento adulterato, operatore professionale e produttore, mediante l'utilizzazione del componente acquistato, della sostanza alimentare finale destinata al consumo umano, abbia un onere di diligenza che gli imponga di effettuare, a sua volta, controlli a campione volti ad escludere la presenza dell'additivo adulterante nella spezia acquistata prima del suo impiego nel prodotto finale.
Cass. Sez. 2 sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • gli accorgimenti diretti ad elidere, in quanto possibile, le conseguenze negative della mancanza di qualità essenziali nelle cose consegnategli sono riconducibili al dovere di cooperazione che ciascun contraente è tenuto a rispettare nell'interesse comune per la corretta esecuzione del contratto, dall'art. 1227 cod. civ., comma 2, sorgendo, appunto, l'onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227 cod. civ., comma 2, quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014 • proprio la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del produttore nei confronti del consumatore finale avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello: (a) per un verso, a ritenere configurabile un onere di diligenza della F.lli Saclà traducentesi nel controllo di genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi usato su scala industriale, anche se da altri acquistato, senza che detta società potesse fare esclusivo affidamento sull'osservanza dell'obbligo del rivenditore di fornire un prodotto non adulterato ne' contraffatto, a meno che avesse ricevuto, prima dell'impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era stato utilizzato;
Art. 121. • Pluralita' di responsabili • 1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
atipicità dell’illecito Il codice italiano ha optato per un sistema improntato al principio dell’atipicità dell’illecito civile: non detta cioè un elenco tassativo delle situazioni giuridiche la cui lesione possa far incorrere in responsabilità civile extracontrattuale,
Disciplina europea e responsabilità civile • le norme pubblicistiche sulla sicurezza alimentare possono influenzare la lettura delle norme civilistiche perché nelle novità introdotte nel contesto delle regole pubblicistiche sulla produzione e commercializzazione degli alimenti, vi sono state anche importanti innovazioni con riferimento alla normativa diretta a tutelare il consumatore sotto il profilo risarcitorio?
Disciplina europea e responsabilità civile • si domanda se sussiste un collegamento tra la disciplina pubblicistica in tema di sicurezza alimentare diretta ad offrire al consumatore una tutela preventiva dei danni alla salute delle persone e le disposizioni che regolano i profili risarcitori.
Disciplina europea e responsabilità civile si tratta di stabilire se le regole di diligenza standardizzate nella legislazione orizzontale e verticale (oppure le c.d. norme tecniche”, ossia le regole emanate da organismi privati di “normalizzazione” europei e nazionali le quali sanciscono una definizione di “stato dell’arte nei diversi settori produttivi) possano rilevare, ai fini di individuare la colpa dell’operatore (art. 2043 c.c.).
Disciplina europea e responsabilità civile • si deve indagare se – nel contesto della disciplina relativa alla responsabilità del produttore prevista nel Codice del consumo - la legislazione alimentare possa orientare l’interprete anche al fine di determinare quando un prodotto debba considerarsi sicuro (art. 114 del Codice del Consumo) e, quindi, se le legislazioni di settore e le normative tecniche costituiscano un requisito di sicurezza il cui rispetto esime ex se il produttore da responsabilità.
Il danno • La nozione fondamentale attorno alla quale ruota l’intero sistema della responsabilità civile è quella di danno, . A questo proposito, occorre tuttavia distinguere: • il danno evento , elemento costitutivo cruciale della fattispecie di responsabilità e dell’illecito civile come fonte di obbligazioni; • il danno conseguenza come parametro di determinazione del contenuto dell’obbligazione risarcitoria gravante sul soggetto (o sui soggetti) al quale sia imputabile la responsabilità del danno evento.
Il danno evento • Il danno evento è quello che l’art. 2043 definisce “danno ingiusto”. Trattasi della lesione di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento giuridico arrecata da un soggetto diverso dal titolare della situazione stessa.
Danno ingiusto si ammette possa configurarsi come danno ingiusto la lesione di qualsiasi diritto soggettivo (e quindi anche la lesione di diritti potestativi e di diritti relativi, segnatamente di diritti di credito), ma anche la lesione di situazioni giuridiche non qualificabili come veri e propri diritti soggettivi, purché tutelate dall’ordinamento (aspettative, relazioni familiari, possesso, etc.) e addirittura, di recente, la lesione di meri interessi legittimi.
Il danno conseguenza • Il danno conseguenza è rappresentato dall’insieme delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito civile ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare. • 1) danni patrimoniali risarcibili sempre (2043); • 2) danni non patrimoniali (comprensivi del danno biologico, del danno morale e di tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli di per sé prive di una immediata rilevanza economica):
danno • – danno patrimoniale (danno emergente / lucro cessante) • – danno non patrimoniale (danno morale, biologico) • Dir.374/85/CE - DPR 224/1988 / DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE) / CODICE DEL CONSUMO Eventuali danni patrimoniali ulteriori (es. danno al prodotto difettoso, perdita capacita lavorativa, perdita di chance) o non patrimoniali dovranno essere azionati ex art. 2043 c.c.
danno • danno alla persona morte o lesioni personali • previa detrazione di una franchigia • danno ad una cosa diversa dal prodotto difettoso (cd. danni da rimbalzo) • (per beni scindibili, v. 118 lett. f) • di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato • utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo • privato (consumatore)
Art. 123 Codice del consumo Danno risarcibile • 1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: • a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; • b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. • 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Parte 2^ Allergeni e reg. 1169/11 sanzioni
I sintomi delle allergie alimentari IgE- mediate derivano da reazioni del sistema immunitario nei confronti di un particolare alimento (ad esempio latte vaccino, uova, arachidi, crostacei, frutta secca e soia) e si manifestano, in genere, dopo breve tempo dall’ingestione. Vittorio Silano: Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni presenti negli alimenti
le intolleranze alimentari sono il risultato di reazioni negative dell’organismo che dipendono da difficoltà dell’organismo a digerire o metabolizzare un alimento (ad esempio lattosio) o da reazioni immuni non IgE-mediate (ad esempio glutine) e possono comparire anche a distanza di tempo dal consumo dell’alimento responsabile. Vittorio Silano: Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni presenti negli alimenti
Per quanti sono suscettibili alle allergie o alle intolleranze alimentari, è assolutamente fondamentale ricevere adeguate informazioni sulla natura degli ingredienti allergenici presenti negli alimenti, tenendo anche conto di possibili allergeni che possano essere presenti nel cibo come contaminanti. Vittorio Silano: Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni presenti negli alimenti.
la conoscenza degli allergeni presenti negli alimenti indica la sua importanza per la tutela della salute dei consumatori
Regolamento CE/1169/2011 • Contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori: così recita l’art. 169 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). • E così si apre il Regolamento CE 1169/2011 al punto (1) entrato in vigore il 13 dicembre 2014
Le informazioni in materia di allergeni sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire (art.13 e art.15);
L’identificazione degli allergeni avviene per inclusione nell’elenco degli ingredienti che reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento (Art.18)
Quali sono gli allergeni? • Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di uova Pesce e prodotti a base di pesce Arachidi e prodotti a base di arachidi Soia e prodotti a base di soia Latte e prodotti a base di latte Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti • • Sedano e prodotti a base di sedano Senape e prodotti a base di senape Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo Anidride solforosa e solfiti Lupini e prodotti a base di lupini • Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Art.9 • In particolare e relativamente alla presenza degli Allergeni, il Regolamento CE 1169/2011 stabilisce all’art.9 che “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata” debba obbligatoriamente essere indicato in etichetta. Inoltre l’art. 44 stabilisce che la fornitura delle indicazioni di cui all’art. 9 p.1 l.c è obbligatoria.
Responsabilità dell’operatore • L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore (o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, sia conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti sia ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali
informazioni • Sarà cura del gestore/operatore far si che tutte queste informazioni siano messe a disposizione del consumatore, individuando le modalità a lui più consone ed in relazione alla tipologia di attivitò. Indicando ad esempio nel menù, per ciascuna pietanza, l’elenco degli allergeni presenti ovvero individuando un cartellone illustrativo a disposizione dei clienti. • ALLEGATO II • SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
Ministero della salute Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.
Ministero della salute Nota del 6.2.2015 • Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo.
Ministero dello Sviluppo Economico • La Circolare chiarisce che resta in vigore l’articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, il quale verrà abrogato solamente in data successiva all’approvazione di un D.Lgs. di riforma recante il quadro sanzionatorio previsto dal regolamento UE del 2011. Viene fornito, quindi, un raccordo tra le sanzioni attualmente applicabili, anche a fronte dell’intervento dell’UE. Rimangono invece valide, in quanto non soggette ad armonizzazione, le disposizioni relative ai lotti e ai prodotti non preconfezionati.
Art. 18 • • i). (Sanzioni) • 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. • 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. • 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento. • 4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio. • ((4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.))
Ministero dello Sviluppo Economico • Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell’ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono ex novo • Le disposizioni sanzionatorie previste dall’artico lo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati.
T . TABELLA DI CONCORDANZA TRA LE DISPOSIZIONI DEL REG (UE) n. 1169/2011 LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL DLGS 109/199 • Art. 18, par. 1 elenco degli ingredienti - art. 5 ingredienti c.3 : sanzione applicabile >> art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00. • Art. 18, par. 2 designazione degli ingredienti – art. 5 ingrediente c.2, art. 4 denominazione di vendita, c. 5 bis >>> art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00.
SANZIONI APPLICABILI D.Lgs. n. 109/1992 Regolamento n. 1169/2011 Articoli Sintesi del contenuto Articoli Sanzione applicabile Art. 7 Pratiche leali di informazione Art. 2 Art. 18.1 Finalità da euro 3.500,00 dell'etichettatura ad euro 18.000,00 dei prodotti alimentari Art. 8, par. 4 Informazioni che Art. 2 Art. 18.1 accompagnano un alimento e Finalità da euro 3.500,00 responsabilità degli operatori dell'etichettatura ad euro 18.000,00 del settore alimentare dei prodotti alimentari Art. 8, par. 6 Responsabilità degli operatori Art. 16 Art. 18.3 del settore alimentare nella Vendita dei da euro 600,00 catena prodotti sfusi, ad euro 3.500,00 di trasmissione delle c. 7 informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività
Art. 8, par. 7 Indicazioni obbligatorie: Art.14 Art. 18.2 a) quando l’alimento preimballato Modalità di da euro 1.600,00 è destinato indicazione delle ad euro 9.500,00 al consumatore finale, ma menzioni commercializzato in una fase obbligatorie dei precedente alla vendita al prodotti consumatore finale e quando in preconfezionati, c. questa fase non vi è vendita a da 5 a 7 una collettività; b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato Art. 8, par.8 Responsabilità degli operatori del Art. 17 Art. 18.3 settore alimentare nella catena Prodotti non da euro 600,00 di trasmissione delle informazioni destinati al ad euro 3.500,00 sugli alimenti non destinati al consumatore consumatore finale o alle collettività
Art. 9, par. 1 Elenco delle Art. 3 Art. 18.2 indicazioni Elenco delle da euro 1.600,00 obbligatorie indicazioni dei ad euro 9.500,00 prodotti preconfezionati, c. 1 Art. 10 ed Allegato Indicazioni obbligatorie Allegato 2, Sezione Art. 18.3 III complementari per tipi II, che richiama gli da euro 600,00 o categorie specifici artt. 4 e 5 Art. 6 ad euro 3.500,00 di alimenti Designazione degli aromi, c.3-quater Artt. 12 e 13 Messa a disposizione, Art. 14 Art. 18.2 posizionamento e presentazione Modalità di da euro 1.600,00 delle informazioni obbligatorie indicazione ad euro 9.500,00 delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1 e4
Art. 14, Vendita a distanza. Alimenti Art. 15 Art. 18.3 par. 1, lettera b) messi in vendita tramite Distributori da euro 600,00 par. 2 distributori automatici o automatici ad euro 3.500,00 locali commerciali diversi dagli automatizzati impianti di spillatura Art. 15 Requisiti Art. 3 Art. 18.2 linguistici Elenco delle da euro 1.600,00 indicazioni ad euro 9.500,00 dei prodotti preconfezionati, c. 2 Art. 17, parr. da Denominazione Art. 4 Art. 18.3 1a4 dell’alimento Denominazione da euro 600,00 di vendita, c. 1, ad euro 3.500,00 1-bis, 1-ter, 1- quater, 2
Art.17, par. 5 Disposizioni Art. 4 Art. 18.3 e Allegato VI specifiche sulla Denominazio da euro 600,00 denominazione ne di vendita ad euro 3.500,00 dell’alimento e sulle c. 3 e 4 indicazioni che la accompagnano Art. 18, Elenco degli Art. 5 Art. 18.3 par. 1 ingredienti Ingredienti c. da euro 600,00 3 ad euro 3.500,00 Art. 18, Designazione Art. 5 Art. 18.3 par. 2 degli ingredienti Ingredienti, c. da euro 600,00 2 Art. 4 ad euro 3.500, Denominazio ne di vendita, c. 5-bis
Art. 18, par. Prescrizioni tecniche che Art. 5 Ingredienti Art. 18.3 4 ed disciplinano l’applicazione da euro 600,00 Allegato VII dei paragrafi afferenti ad euro 3.500,00 parti A, B, all’elenco e alla C, E designazione degli ingredienti Art. 18, par. Designazione degli Art. 6 Art. 18.3 4 Allegato aromi nell’elenco Designazione da euro 600,00 VII, parte D degli ingredienti degli aromi (ad ad euro 3.500,00 esclusione del c.3-quater) Art. 21 ed Etichettatura di alcune Art. 5 Art. 18.3 Allegato II sostanze o prodotti Ingredienti, c. 2- da euro 600,00 che provocano allergie bis, 2-ter, 2- ad euro 3.500,00 o intolleranze quater e Allegato 2 sezione III
Art. 22 ed Indicazione quantitativa Art. 8. Art. 18.3 Allegato VIII degli ingredienti Ingrediente da euro 600,00 caratterizzante ad euro 3.500,00 evidenziato Art. 23 ed Quantità Art. 9. Art. 18.3 Allegato IX netta Quantità da euro 600,00 ad euro 3.500,00 Art. 24 ed Termine minimo Art. 10. Art. 18.3 Allegato X, di conservazione Termine minimo da euro 600,00 punto 1 di conservazione ad euro 3.500,00 Art. 24 ed Data di Art. 10-bis. Art. 18.2 Allegato X, scadenza Data di da euro 1.600,00 punto 2 scadenza ad euro 9.500,00 Art. 25 e Condizioni di Art. 3. Art. 18.2 Art. 27 conservazione o d’uso Elenco delle da euro 1.600,00 nonché istruzioni per indicazioni ad euro 9.500, l’uso, ove obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1, lettere i) e l)
Art. 26, par. 2, Indicazione del paese Art. 2. Art. 18.1 lettera a) d’origine o del luogo di Finalità da euro 3.500,00 provenienza nel caso in dell'etichettatura ad euro 18.000,00 cui la sua omissione dei prodotti possa indurre in errore alimentari, il consumatore c. 1, lettera a) Art. 28 ed Titolo Art. 12. Art. 18.3 Allegato XII alcolometrico Titolo da euro 600,00 alcolometrico ad euro 3.500,00 Art. 36 par. 2 Informazioni sugli Art. 2. Art. 18.1 alimenti fornite Finalità da euro 3.500,00 su base volontaria dell'etichettatura ad euro 18.000,00 dei prodotti alimentari
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