La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato . Sanzioni in materia di allergeni - Predazzo, 15 gennaio 2015

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La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato . Sanzioni in materia di allergeni - Predazzo, 15 gennaio 2015
La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato .
               Sanzioni in materia di allergeni.

                    Antonio Lazzàro
    Presidente aggiunto on. della Corte di Cassazione
                   antoniolazzaro@alice.it

                  Predazzo, 15 gennaio 2015
La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato . Sanzioni in materia di allergeni - Predazzo, 15 gennaio 2015
RESPONSABILITA’

deriva da    responsus (participio passato di respondere)
               habilitas (attitudine, capacità)

                        indica perciò
             la capacità di dar conto del proprio operato
                      a chi dovesse richiederlo

Una persona è responsabile delle proprie azioni, quando
     sa quello che fa ed è, quindi, nelle condizioni di
            dar conto del proprio comportamento.

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La responsabilità civile da prodotto alimentare contaminato . Sanzioni in materia di allergeni - Predazzo, 15 gennaio 2015
Responsabilità giuridica

   In campo giuridico, la responsabilità viene qualificata sempre con
  l’aggiunta di un aggettivo; per esempio avremo:
• Responsabilità civile (contrattuale e extracontrattuale)
•                    penale
•                    contabile
•                    amministrativa
•                    disciplinare
        Il concetto che rimane costante è quello di dover rispondere di
            un fatto a causa di una particolare qualità rivestita.

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esempi

• se viene stipulato un contratto, la qualità è quella di contraente e la
  causa è il mancato rispetto del contratto;
• se viene commesso un delitto, la qualità è quella di essere
  sottoposto alla legge dello Stato e la causa è quella di aver
  commesso un fatto delittuoso;
• se si è impiegati pubblici, la qualità è l’essere dipendente dell’ente e
  la causa è il mancato rispetto dei regolamenti, degli ordini, delle
  discipline.

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Posizione di garanzia

Se si occupa un posto, si ricopre un incarico, si svolge
una funzione, la responsabilità deriva dalla posizione
di garanzia che l’ordinamento attribuisce a quel
determinato posto, incarico, funzione.

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Regolamento n. 178/2002

• All’articolo 17 del reg. 178/2020, al paragrafo 1 (obblighi degli operatori)
 si afferma:

• "Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che
 nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le
 disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte
 le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e
 verificare che tali disposizioni siano soddisfatte”.
Reg. 1169/2011 (art. 8)

• la nuova normativa europea, il Reg. 1169/2011 (art. 8), è esplicita
 nell’attribuire una responsabilità chiara –nel caso di prodotti
 alimentari provenienti da fuori Europa- ad un operatore stabilito in
 UE, che a tutti gli effetti diventa responsabile.
Art. 67-octiesdecies ((Irrinunciabilita' dei diritti))

• ((1. I diritti attribuiti al consumatore dalla
  presente sezione sono irrinunciabili.
• E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di
  privare il consumatore della protezione
  assicurata dalle disposizioni della presente
  sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo
  dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio
  dal giudice.
ART. 81-bis ((Tutela in base ad altre disposizioni

•   1. Le disposizioni del presente capo non escludono,
 ne' limitano i diritti che sono attribuiti al
 consumatore da altre norme dell'ordinamento
 giuridico.
• 2. Per quanto non previsto dal presente capo, si
 applicano le disposizioni del codice civile in tema di
 contratti.))
responsabilità
• La responsabilità implica anche la risposta dell’ordinamento
  alla violazione di una norma civile o penale, così che la
  responsabilità “civile” sussiste allorché vi sia stata la
  violazione di una norma civile e comporta il risarcimento
  del danno; mentre, la responsabilità “penale” è
  conseguente alla violazione di una norma penale ed
  importa l’applicazione di una sanzione penale.
Quale legislazione applicare?

con riferimento al diritto alimentare, occorre osservare come il legislatore
europeo abbia emanato diversi regolamenti, direttive e decisioni tese a
regolare la produzione, trasformazione e la distribuzione dei prodotti
alimentari;

      in tale ottica, si può osservare come, i principi elaborati
      dall'Unione Europea rappresentano la fonte principale del diritto
      alimentare    moderno.
Fonti europee

• Tra le diverse fonti dell'Unione europea assume una particolare
 importanza il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
 e del Consiglio il quale sancisce i principi ed i requisiti generali della
 legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
 alimentare (EFSA).
Regolamento 1169/2011

• il regolamento n. 1169-2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 25
 ottobre 2011 è relativo alla fornitura d'informazioni sugli alimenti ai
 consumatori.

• Il considerando n. 3 recita, infatti, che "Per ottenere un elevato livello di
 tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto
 all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano
 adeguatamente informati sugli alimenti che consumano".
HACCP

• il piano di autocontrollo, insieme alle altre procedure costruite
 dall'operatore, rappresentano il principale strumento per dimostrare la
 conformità del prodotto commercializzato alla legislazione alimentare.

• Si vuole diminuire il rischio per l'impresa di incorrere in processi civili e
 penali o amministrativi oppure che vengano applicate all'operatore
 medesimo misure cautelari o sanzioni accessorie
La nozione di alimento ed il campo di applicazione della legislazione
                                   alimentare.
                articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/200216

 con il termine alimento ai fini del predetto regolamento si
intende "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad
essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande,
le gomme da masticare e qualsiasi sostanza intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
preparazione o trattamento
pacchetto igiene

• Oltre al regolamento (CE) n. 178/2002 occorre ricordare anche il c.d.

• “pacchetto igiene” il primo è costituito dai regolamenti (CE) n. 852
 (sull'igiene dei prodotti alimentari), n. 853 (sull'igiene specifica degli
 alimenti di origine animale) e n. 854 (sull'organizzazione dei
 controlli ufficiali suoi prodotti di origine animale destinati al
 consumo umano) del 2004
il pacchetto F.I.A.P.” (Food Improvement Agents Package);

• . Il c.d. pacchetto F.I.A.P. composto dagli regolamenti (CE) n. 1331,
 1332, 1333 e 1334 del 2008 i quali disciplinano la produzione, la
 commercializzazione e l'utilizzo di additivi, aromi ed enzimi
 alimentari.
"responsabilità civile"

• Con "responsabilità civile" s'intende definire il rapporto
 stretto intercorrente tra il concetto di responsabilità e la
 sua diretta conseguenza sul patrimonio di un individuo,
 esprimendosi con ciò la "soggezione del patrimonio di una
 persona alla soddisfazione della pretesa altrui".
come sorge?

• La responsabilità civile, sorge dai rapporti di diritto privato
 che un esercente contrae col proprio cliente, e si
 caratterizza per un aspetto di tipo patrimonialistico-
 risarcitorio, contenendo in sé anche il concetto di
 obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
Responsabilità civile

• La responsabilità civile può avere natura contrattuale per
 "inadempimento di una obbligazione" assunta (artt. 1218
 Cod. Civ. , 1176 Cod. Civ., II comma, 2230 Cod. Civ. , 2229
 Cod. Civ.) Trova la propria necessaria giustificazione
 nell'esistenza di un rapporto qualificato tra debitore e
 creditore, di tipo obbligatorio.
responsabilità contrattuale

• Secondo i principi generali la responsabilità
 contrattuale   prevede     che   nell'adempiere
 l'obbligazione il debitore debba essere diligente
 alla stregua "del buon padre di famiglia" ,
responsabilità contrattuale

• il secondo comma specifica che nell'esercizio di un'attività
 professionale "la diligenza deve valutarsi riguardo alla natura
 dell'attività esercitata" , definendo con questo secondo comma il
 modello del "debitore qualificato", che dovrà avere a riferimento la
 condotta del così detto agente modello, dell'"homo eiusdem
 condicionis et professionis".
responsabilità extracontrattuale

• La responsabilità extracontrattuale è prevista dall’art. 2043

 Cod. Civ., ove è affermato: "qualunque fatto doloso o

 colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga

 colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Responsabilità extracontrattuale

• Responsabilità extracontrattuale quale "violazione del
 principio che vieta di ledere i diritti altrui provocando danni
 ingiusti    (art.   2043   codice     civile).   responsabilità
 extracontrattuale    (anche   detta    aquiliana),   che   non
 presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio, sia esso
 negoziale o legale, tra danneggiato e danneggiante.
concorso di responsabilità

• “La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono
 concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo
 autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva,
 appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente
 dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona
 offesa spettano di non subire pregiudizi all’onore, alla propria incolumità
 personale e alla proprietà di cui è titolare”.”
altre forme di responsabilità

• .” Il codice civile prevede, infatti, varie figure speciali di responsabilità, in
 cui il responsabile risponde anche in assenza di colpa (responsabilità
 oggettiva): la colpa è, infatti, il cardine di tutto il sistema del fatto illecito,
 anche se alcuni recenti orientamenti dottrinali propendono per sminuire
 del tutto il ruolo della colpa, lasciando spazio a teorie più nuove, quale
 quella del “rischio creato”, della “capacità economica dei soggetti”, del
 “rischio di impresa”, della “molteplicità dei criteri di imputazione”
Responsabilità per danno da prodotti difettosi

• Art. 114. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

            Responsabilità' del produttore

•1. Il produttore è responsabile del
 danno cagionato da difetti del suo
 prodotto.
Prodotto e produttore

• Art. 115 Cod. Cons. - Prodotto e produttore
• 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se
  incorporato in altro bene mobile o immobile.
• 2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
• 2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del
  prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia
  prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli
  dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
  l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
CODICE DEL CONSUMO
            art. 3 – DEFINIZIONE GENERALE PRODUTTORE

• il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o
 un suo intermediario,
• l'importatore del bene o del servizio nel
 territorio dell'Unione europea
• qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
 presenta come produttore identificando il bene o
 il servizio con il proprio nome, marchio o altro
 segno distintivo
Prodotto difettoso

• Art. 117 Cod. Cons. Prodotto difettoso
• 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
  legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
• a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
  presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
  avvertenze fornite;
• b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
  comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
  prevedere;
Prodotto difettoso

• Art. 117 Cod. Cons. (2)
• c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
• 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto
  che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo
  in commercio. (c.d. rischio di sviluppo)
• 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta
  normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
  neva.monari@avvocatiperlimpresa.it
responsabilità presunta
• La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non
 oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del
 produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto
 del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi
 dell'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 120 del cd.
 "codice del consumo") - la prova del collegamento causale non già
 tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.
• Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013
Art. 120

    Prova
• 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale
  tra difetto e danno.
  2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita'
  secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da
  responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), e' sufficiente
  dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile che il difetto
  non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in
  circolazione.
  3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto,
  il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano
  anticipate dal produttore.
Art. 125. Prescrizione

• 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
  danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno,
  del difetto e dell'identità del responsabile.
• 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a
  decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
  dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a
  giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126. Decadenza

• 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal
  giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in
  circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
• 2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il
  processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una
  procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del
  responsabile.
• 3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili
  non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 116.

• Responsabilita' del fornitore
• 1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa
 responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di
 un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro
 il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o
 della persona che gli ha fornito il prodotto.
Responsabilità del rivenditore
• In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il
  rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a
  lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver
  attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo
  stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della
  destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del
  rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza,
  controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli
  quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione.
• Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014
Colpa del danneggiato

• Art. 122 Cod. Cons. Colpa del danneggiato
• 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
  risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del
  codice civile.
• 2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato
  consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
  nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
• 3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è
  parificata alla colpa del danneggiato.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• Nel settore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana
  contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei
  consumatori, l'acquirente di un alimento, operatore professionale
  e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comperato)
  della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo -
  riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma
  dell'art. 1227 cod. civ., cui il creditore è tenuto per evitare
  l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente
  del debitore. –
• Saclà – peperoncino rosso e Sudan 1/ NEW FOODS INDUSTRY s.p.a.,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

E’ necessario attenersi al principio di precauzione e di adottare misure
proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua
destinazione, verificando, attraverso controlli di genuinità a campione,
prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella
preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• Si deve verificare che il componente acquistato risponda ai requisiti
 di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi,
 senza poter fare esclusivo affidamento sull'osservanza da parte del
 rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non adulterato né
 contraffatto, a meno che non abbia ricevuto, prima dell'impiego su
 scala industriale dell'alimento acquistato, una precisa e
 circostanziata garanzia.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• onde individuare la contaminazione di alimenti da parte di
 inquinanti non codificati, la diligenza professionale richiede di
 affiancare alle analisi mirate di routine (da svolgersi con metodiche
 accreditate) anche ulteriori analisi di controllo - ad es., attraverso la
 spettrometria di massa come rilevatore cromatografico, di uso
 ultratrentennale - volte a escludere la presenza di talora massicce,
 contaminazioni e sofisticazioni alimentari identificabili.
Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014
• La Corte del merito ha quindi accertato - con motivazione congrua,
 ed esente da mende logiche - che sussiste in capo al rivenditore
 New Foods la colpa consistita nell'avere fornito un prodotto
 alimentare contaminato da un colorante cancerogeno senza avere
 previamente sottoposto le partite di merce a procedimenti di analisi
 non ancora consacrati in un disciplinare, e tuttavia esigibili,
 nell'ambito del patrimonio di conoscenze del settore, al fine della
 verifica della sussistenza di composti estranei alla matrice.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• In questa prospettiva, si tratta di stabilire se l'acquirente dell'alimento
 adulterato, operatore professionale e produttore, mediante
 l'utilizzazione del componente acquistato, della sostanza alimentare
 finale destinata al consumo umano, abbia un onere di diligenza che
 gli imponga di effettuare, a sua volta, controlli a campione volti ad
 escludere la presenza dell'additivo adulterante nella spezia acquistata
 prima del suo impiego nel prodotto finale.
Cass. Sez. 2 sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• gli accorgimenti diretti ad elidere, in quanto possibile, le conseguenze negative
 della mancanza di qualità essenziali nelle cose consegnategli sono riconducibili
 al dovere di cooperazione che ciascun contraente è tenuto a rispettare
 nell'interesse comune per la corretta esecuzione del contratto, dall'art. 1227
 cod. civ., comma 2, sorgendo, appunto, l'onere di doverosa cooperazione della
 parte creditrice per evitare l'aggravamento del danno indotto dal
 comportamento inadempiente del debitore;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui

 all'art. 1227 cod. civ., comma 2, quelle attività che non siano

 gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti

 sacrifici;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

• proprio la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del
  produttore nei confronti del consumatore finale avrebbe dovuto
  indurre la Corte d'appello: (a) per un verso, a ritenere configurabile
  un onere di diligenza della F.lli Saclà traducentesi nel controllo di
  genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi usato su scala
  industriale, anche se da altri acquistato, senza che detta società
  potesse fare esclusivo affidamento sull'osservanza dell'obbligo del
  rivenditore di fornire un prodotto non adulterato ne' contraffatto, a
  meno che avesse ricevuto, prima dell'impiego del peperoncino, una
  precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era
  stato utilizzato;
Art. 121.

• Pluralita' di responsabili
• 1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono
 obbligate in solido al risarcimento.
 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
 determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla
 gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne
 sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
atipicità dell’illecito

 Il codice italiano ha optato per un sistema improntato al principio
dell’atipicità dell’illecito civile: non detta cioè un elenco tassativo
delle situazioni giuridiche la cui lesione possa far incorrere in
responsabilità civile extracontrattuale,
Disciplina europea e responsabilità civile

• le norme pubblicistiche sulla sicurezza alimentare possono
 influenzare la lettura delle norme civilistiche perché nelle novità
 introdotte nel contesto delle regole pubblicistiche sulla produzione
 e commercializzazione degli alimenti, vi sono state anche importanti
 innovazioni con riferimento alla normativa diretta a tutelare il
 consumatore sotto il profilo risarcitorio?
Disciplina europea e responsabilità civile

• si domanda se sussiste un collegamento tra la disciplina
 pubblicistica in tema di sicurezza alimentare diretta ad offrire
 al consumatore una tutela preventiva dei danni alla salute
 delle persone e le disposizioni che regolano i profili
 risarcitori.
Disciplina europea e responsabilità civile

si tratta di stabilire se le regole di diligenza
standardizzate nella legislazione orizzontale e verticale
(oppure le c.d. norme tecniche”, ossia le regole
emanate da organismi privati di “normalizzazione”
europei e nazionali le quali sanciscono una definizione
di “stato dell’arte nei diversi settori produttivi) possano
rilevare, ai fini di individuare la colpa dell’operatore
(art. 2043 c.c.).
Disciplina europea e responsabilità civile

• si deve indagare se – nel contesto della disciplina relativa alla
  responsabilità del produttore prevista nel Codice del
  consumo - la legislazione alimentare possa orientare
  l’interprete anche al fine di determinare quando un prodotto
  debba considerarsi sicuro (art. 114 del Codice del Consumo)
  e, quindi, se le legislazioni di settore e le normative tecniche
  costituiscano un requisito di sicurezza il cui rispetto esime
  ex se il produttore da responsabilità.
Il danno
• La nozione fondamentale attorno alla quale ruota l’intero sistema
  della responsabilità civile è quella di danno, . A questo proposito,
  occorre tuttavia distinguere:
• il danno evento , elemento costitutivo cruciale della fattispecie di
  responsabilità e dell’illecito civile come fonte di obbligazioni;
• il danno conseguenza come parametro di determinazione del
  contenuto dell’obbligazione risarcitoria gravante sul soggetto (o sui
  soggetti) al quale sia imputabile la responsabilità del danno evento.
Il danno evento

• Il danno evento è quello che l’art. 2043 definisce “danno
 ingiusto”. Trattasi della lesione di una situazione giuridica
 protetta dall’ordinamento giuridico arrecata da un soggetto
 diverso dal titolare della situazione stessa.
Danno ingiusto

si ammette possa configurarsi come danno ingiusto la lesione di
qualsiasi diritto soggettivo (e quindi anche la lesione di diritti
potestativi e di diritti relativi, segnatamente di diritti di credito), ma
anche la lesione di situazioni giuridiche non qualificabili come veri e
propri diritti soggettivi, purché tutelate dall’ordinamento (aspettative,
relazioni familiari, possesso, etc.) e addirittura, di recente, la lesione di
meri interessi legittimi.
Il danno conseguenza
• Il danno conseguenza è rappresentato dall’insieme delle
  conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito civile
  ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione
  giuridica della quale è titolare.
• 1) danni patrimoniali risarcibili sempre (2043);
• 2) danni non patrimoniali (comprensivi del danno biologico,
  del danno morale e di tutte le possibili conseguenze
  pregiudizievoli di per sé prive di una immediata rilevanza
  economica):
danno

• – danno patrimoniale (danno emergente / lucro cessante)
• – danno non patrimoniale (danno morale, biologico)
• Dir.374/85/CE - DPR 224/1988 / DLgs 172/2004 (Dir.
  2001/95/CE) / CODICE DEL CONSUMO
Eventuali danni patrimoniali ulteriori (es. danno al prodotto
difettoso, perdita capacita lavorativa, perdita di chance) o non
patrimoniali dovranno essere azionati ex art. 2043 c.c.
danno
• danno alla persona morte o lesioni personali
• previa detrazione di una franchigia
• danno ad una cosa diversa dal prodotto difettoso (cd. danni da
  rimbalzo)
• (per beni scindibili, v. 118 lett. f)
• di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
• utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo
• privato (consumatore)
Art. 123 Codice del consumo

                Danno risarcibile
• 1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
• a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
• b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa
 dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente
 destinato all'uso o consumo privato e così principalmente
 utilizzata dal danneggiato.
• 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda
 la somma di euro trecentottantasette.
Parte 2^

Allergeni e reg. 1169/11
        sanzioni
I sintomi delle allergie alimentari IgE-
mediate derivano da reazioni del sistema
immunitario nei confronti di un particolare
alimento (ad esempio latte vaccino, uova,
arachidi, crostacei, frutta secca e soia) e si
manifestano, in genere, dopo breve tempo
dall’ingestione.
Vittorio Silano: Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni presenti
negli alimenti
le intolleranze alimentari sono il risultato
di reazioni negative dell’organismo che dipendono
da difficoltà dell’organismo a digerire o
metabolizzare un alimento (ad esempio lattosio) o
da reazioni immuni non IgE-mediate (ad esempio
glutine) e possono comparire anche a distanza di
tempo dal consumo dell’alimento responsabile.
Vittorio Silano: Tutela dei consumatori dagli effetti degli
allergeni presenti negli alimenti
Per quanti sono suscettibili alle allergie o alle
intolleranze alimentari, è assolutamente fondamentale
ricevere adeguate informazioni sulla natura degli
ingredienti allergenici presenti negli alimenti, tenendo
anche conto di possibili allergeni che possano essere
presenti nel cibo come contaminanti.
Vittorio Silano: Tutela dei consumatori dagli effetti degli allergeni
presenti negli alimenti.
la conoscenza degli allergeni presenti negli alimenti indica la
sua importanza per la tutela della salute dei consumatori
Regolamento CE/1169/2011

• Contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei
  consumatori: così recita l’art. 169 del TFUE (Trattato sul
  Funzionamento dell’Unione Europea).

• E così si apre il Regolamento CE 1169/2011 al punto (1)
 entrato in vigore il 13 dicembre 2014
   Le informazioni in materia di allergeni sugli alimenti sono
    apposte in un punto evidente in modo da essere
    facilmente visibili, chiaramente leggibili ed
    eventualmente indelebili in una lingua facilmente
    comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri
    nei quali l’alimento è commercializzato. Esse non sono in
    alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre
    indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di
    interferire (art.13 e art.15);
L’identificazione degli allergeni avviene per
inclusione nell’elenco degli ingredienti che reca
un’intestazione o è preceduto da un’adeguata
indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o
la comprende. L’elenco comprende tutti gli
ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di
peso, così come registrati al momento del loro uso
nella fabbricazione dell’alimento (Art.18)
Quali sono gli allergeni?

• Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro
  Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di
  uova Pesce e prodotti a base di pesce Arachidi e prodotti a base di
  arachidi Soia e prodotti a base di soia Latte e prodotti a base di latte
  Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di
  pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti •
• Sedano e prodotti a base di sedano Senape e prodotti a base di
  senape Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
  Anidride solforosa e solfiti Lupini e prodotti a base di lupini
• Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Art.9

• In particolare e relativamente alla presenza degli Allergeni, il
  Regolamento CE 1169/2011 stabilisce all’art.9 che “qualsiasi
  ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o
  derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che
  provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella
  preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,
  anche se in forma alterata” debba obbligatoriamente essere indicato
  in etichetta. Inoltre l’art. 44 stabilisce che la fornitura delle indicazioni
  di cui all’art. 9 p.1 l.c è obbligatoria.
Responsabilità dell’operatore

• L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è
 l’operatore (o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore)
 con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il
 prodotto. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni
 sugli alimenti, sia conformemente alla normativa europea applicabile
 in materia di alimenti sia ai requisiti delle pertinenti disposizioni
 nazionali
informazioni

• Sarà cura del gestore/operatore far si che tutte queste informazioni siano
 messe a disposizione del consumatore, individuando le modalità a lui più
 consone ed in relazione alla tipologia di attivitò. Indicando ad esempio nel
 menù, per ciascuna pietanza, l’elenco degli allergeni presenti ovvero
 individuando un cartellone illustrativo a disposizione dei clienti.
• ALLEGATO II
• SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
Ministero della salute
Più in particolare, in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti
che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II del
regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti
per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante,
una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di
catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile,
deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali
informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o
ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in
vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.
Ministero della salute Nota del 6.2.2015

• Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo
  “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice
  QR etc., questi non possono essere in ogni caso
  predisposti quali unici strumenti per riportare le
  dovute informazioni, in quanto non facilmente
  accessibili a tutta la popolazione e dunque non
  sufficientemente idonei allo scopo.
Ministero dello Sviluppo Economico

• La Circolare chiarisce che resta in vigore l’articolo 18 che disciplina le
  sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, il
  quale verrà abrogato solamente in data successiva all’approvazione
  di un D.Lgs. di riforma recante il quadro sanzionatorio previsto dal
  regolamento UE del 2011. Viene fornito, quindi, un raccordo tra le
  sanzioni attualmente applicabili, anche a fronte dell’intervento
  dell’UE. Rimangono invece valide, in quanto non soggette ad
  armonizzazione, le disposizioni relative ai lotti e ai prodotti non
  preconfezionati.
Art. 18
•

•
    i).
                                 (Sanzioni)
•    1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
•   2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro
    novemilacinquecento.
•    3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
    e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro
    tremilacinquecento.
•    4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative
    pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
    competenti per territorio.
•    ((4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato
    centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.))
Ministero dello Sviluppo Economico

• Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti
  nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti
  nell’ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992,
  mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono ex
  novo

• Le disposizioni sanzionatorie previste dall’artico lo 18 del
  D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso
  contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti
  confermati.
T

                                           .
 TABELLA DI CONCORDANZA TRA LE DISPOSIZIONI DEL REG (UE) n. 1169/2011 LE CORRISPONDENTI
                            DISPOSIZIONI DEL DLGS 109/199

• Art. 18, par. 1 elenco degli ingredienti - art. 5 ingredienti c.3 :
  sanzione applicabile >> art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00.

• Art. 18, par. 2 designazione degli ingredienti – art. 5 ingrediente c.2,
  art. 4 denominazione di vendita, c. 5 bis >>> art. 18.3 da € 600,00 ad
  € 3.500,00.
SANZIONI APPLICABILI

                 D.Lgs. n. 109/1992                         Regolamento n. 1169/2011
   Articoli            Sintesi del contenuto            Articoli         Sanzione applicabile
   Art. 7          Pratiche leali di informazione          Art. 2             Art. 18.1
                                                         Finalità         da euro 3.500,00
                                                    dell'etichettatura    ad euro 18.000,00
                                                      dei prodotti
                                                        alimentari

Art. 8, par. 4           Informazioni che                  Art. 2             Art. 18.1
                   accompagnano un alimento e            Finalità         da euro 3.500,00
                   responsabilità degli operatori   dell'etichettatura    ad euro 18.000,00
                       del settore alimentare         dei prodotti
                                                        alimentari

Art. 8, par. 6     Responsabilità degli operatori       Art. 16                Art. 18.3
                    del settore alimentare nella      Vendita dei           da euro 600,00
                               catena                prodotti sfusi,       ad euro 3.500,00
                       di trasmissione delle             c. 7
                  informazioni sugli alimenti non
                      preimballati destinati al
                     consumatore finale o alle
                             collettività
Art. 8, par. 7         Indicazioni obbligatorie:           Art.14            Art. 18.2
                 a) quando l’alimento preimballato      Modalità di      da euro 1.600,00
                              è destinato            indicazione delle   ad euro 9.500,00
                      al consumatore finale, ma          menzioni
                    commercializzato in una fase      obbligatorie dei
                      precedente alla vendita al          prodotti
                  consumatore finale e quando in preconfezionati, c.
                   questa fase non vi è vendita a         da 5 a 7
                            una collettività;
                 b) quando l’alimento preimballato
                    è destinato a essere fornito a
                 collettività per esservi preparato,
                 trasformato, frazionato o tagliato

Art. 8, par.8    Responsabilità degli operatori del       Art. 17            Art. 18.3
                  settore alimentare nella catena      Prodotti non       da euro 600,00
                 di trasmissione delle informazioni     destinati al     ad euro 3.500,00
                    sugli alimenti non destinati al    consumatore
                         consumatore finale
                           o alle collettività
Art. 9, par. 1              Elenco delle                      Art. 3              Art. 18.2
                                indicazioni                  Elenco delle        da euro 1.600,00
                               obbligatorie                 indicazioni dei      ad euro 9.500,00
                                                                prodotti
                                                         preconfezionati, c. 1

Art. 10 ed Allegato       Indicazioni obbligatorie       Allegato 2, Sezione         Art. 18.3
         III               complementari per tipi        II, che richiama gli     da euro 600,00
                            o categorie specifici          artt. 4 e 5 Art. 6    ad euro 3.500,00
                                 di alimenti             Designazione degli
                                                                 aromi,
                                                              c.3-quater
   Artt. 12 e 13            Messa a disposizione,               Art. 14              Art. 18.2
                      posizionamento e presentazione         Modalità di         da euro 1.600,00
                       delle informazioni obbligatorie       indicazione         ad euro 9.500,00
                                                            delle menzioni
                                                             obbligatorie
                                                             dei prodotti
                                                         preconfezionati, c. 1
                                                                  e4
Art. 14,     Vendita a distanza. Alimenti        Art. 15            Art. 18.3
par. 1, lettera b) messi in vendita tramite        Distributori       da euro 600,00
      par. 2       distributori automatici o        automatici       ad euro 3.500,00
                      locali commerciali           diversi dagli
                         automatizzati              impianti di
                                                     spillatura

    Art. 15               Requisiti                    Art. 3            Art. 18.2
                         linguistici               Elenco delle      da euro 1.600,00
                                                    indicazioni      ad euro 9.500,00
                                                   dei prodotti
                                                 preconfezionati,
                                                        c. 2

Art. 17, parr. da     Denominazione                   Art. 4             Art. 18.3
      1a4              dell’alimento             Denominazione        da euro 600,00
                                                 di vendita, c. 1,   ad euro 3.500,00
                                                  1-bis, 1-ter, 1-
                                                     quater, 2
Art.17, par. 5       Disposizioni         Art. 4         Art. 18.3
e Allegato VI      specifiche sulla    Denominazio da euro 600,00
                   denominazione       ne di vendita ad euro 3.500,00
                 dell’alimento e sulle   c. 3 e 4
                  indicazioni che la
                   accompagnano

   Art. 18,         Elenco degli          Art. 5         Art. 18.3
    par. 1           ingredienti      Ingredienti c. da euro 600,00
                                            3        ad euro 3.500,00

   Art. 18,        Designazione           Art. 5           Art. 18.3
    par. 2        degli ingredienti   Ingredienti, c.   da euro 600,00
                                         2 Art. 4       ad euro 3.500,
                                      Denominazio
                                      ne di vendita,
                                         c. 5-bis
Art. 18, par. Prescrizioni tecniche che Art. 5 Ingredienti        Art. 18.3
    4 ed      disciplinano l’applicazione                      da euro 600,00
Allegato VII dei paragrafi afferenti                          ad euro 3.500,00
 parti A, B,        all’elenco e alla
    C, E          designazione degli
                       ingredienti
Art. 18, par.     Designazione degli           Art. 6             Art. 18.3
 4 Allegato        aromi nell’elenco       Designazione        da euro 600,00
VII, parte D       degli ingredienti      degli aromi (ad     ad euro 3.500,00
                                          esclusione del
                                            c.3-quater)

Art. 21 ed    Etichettatura di alcune          Art. 5             Art. 18.3
Allegato II    sostanze o prodotti       Ingredienti, c. 2-    da euro 600,00
              che provocano allergie       bis, 2-ter, 2-     ad euro 3.500,00
                   o intolleranze            quater e
                                            Allegato 2
                                            sezione III
Art. 22 ed     Indicazione quantitativa        Art. 8.            Art. 18.3
Allegato VIII       degli ingredienti        Ingrediente        da euro 600,00
                                           caratterizzante     ad euro 3.500,00
                                            evidenziato
Art. 23 ed             Quantità                 Art. 9.            Art. 18.3
Allegato IX             netta                  Quantità         da euro 600,00
                                                               ad euro 3.500,00
Art. 24 ed         Termine minimo               Art. 10.           Art. 18.3
Allegato X,        di conservazione        Termine minimo       da euro 600,00
 punto 1                                   di conservazione    ad euro 3.500,00

Art. 24 ed              Data di              Art. 10-bis.           Art. 18.2
Allegato X,            scadenza                 Data di        da euro 1.600,00
 punto 2                                       scadenza        ad euro 9.500,00
 Art. 25 e           Condizioni di               Art. 3.        Art. 18.2
  Art. 27       conservazione o d’uso        Elenco delle      da euro 1.600,00
                 nonché istruzioni per        indicazioni      ad euro 9.500,
                l’uso, ove obbligatorie      dei prodotti
                                           preconfezionati,
                                            c. 1, lettere i)
                                                  e l)
Art. 26, par. 2,    Indicazione del paese           Art. 2.            Art. 18.1
   lettera a)      d’origine o del luogo di        Finalità        da euro 3.500,00
                   provenienza nel caso in    dell'etichettatura   ad euro 18.000,00
                     cui la sua omissione       dei prodotti
                   possa indurre in errore       alimentari,
                        il consumatore         c. 1, lettera a)

  Art. 28 ed                Titolo                Art. 12.             Art. 18.3
 Allegato XII           alcolometrico              Titolo           da euro 600,00
                                               alcolometrico       ad euro 3.500,00

Art. 36 par. 2       Informazioni sugli             Art. 2.            Art. 18.1
                       alimenti fornite            Finalità        da euro 3.500,00
                     su base volontaria       dell'etichettatura   ad euro 18.000,00
                                                dei prodotti
                                                  alimentari
Allergia da conferenza
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