Beneficiari di protezione internazionale che si recano nel loro paese d'origine - Sfide, politiche e pratiche in Italia
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Beneficiari di protezione internazionale che si recano nel loro paese d'origine Sfide, politiche e pratiche in Italia Studio del Punto di Contatto Italiano European Migration Network (EMN)
SOMMARIO 1. INTRODUZIONE_____________________________________ 3 1.1. Obiettivi dello studio________________________________________3 1.2 Questioni primarie affrontate dallo studio________________________4 1.3 Definizioni ________________________________________________4 2. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E DELL'UE SULLA CESSAZIONE______________________________________ 6 2.1. Cessazione dello status di rifugiato ____________________________6 2.2. Cessazione della protezione sussidiaria _________________________7 2.3. Conseguenze di una decisione di cessazione _____________________7 3. OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE________________ 9 3.1. Panorama del contesto politico italiano ________________________10 3.2. Viaggi o contatti con le autorità nazionali del paese d'origine ed eventuale cessazione della protezione internazionale _____________10 3.2.1. Rifugiati che contattano le autorità del paese d'origine e che si avvalgono nuovamente della protezione del paese di nazionalità_ 11 3.2.2. Rifugiati che si recano nel paese d'origine o che si "ristabiliscono volontariamente" nel paese d'origine _______________________11 3.2.3. Beneficiari della protezione sussidiaria che viaggiano verso e/o contattano le autorità del paese d'origine ___________________12 4. ADOZIONE DI UNA DECISIONE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMPLICAZIONI PER IL DIRITTO DI SOGGIORNO IN ITALIA___________________ 14 4.1. Revisione dello stato di protezione ____________________________14 4.2. Procedura di cessazione ____________________________________15 4.3. Conseguenze di una decisione di cessazione_____________________15 FONTI E LETTERATURA _______________________________ 16
1. INTRODUZIONE 1.1 OBIETTIVI DELLO STUDIO I viaggi dei beneficiari di protezione interna- loro paese d'origine o entrano in contatto con le autorità zionale verso il loro paese d'origine o le richieste di nazionali del loro paese d'origine, (2) informazioni sui passaporto presso l'ambasciata del loro paese d'origine, casi in cui lo status di ha portato, ad esempio, alla in Italia, vengono esaminati dalle autorità competenti. cessazione o al mancato rinnovo dello status (ai sensi Anche se tali atti non implicano automaticamente un uso degli articoli 45 e 46 della direttiva sulle procedure improprio dello status di protezione internazionale, essi d'asilo rifusa) e, in ultima analisi, al ritiro del permesso potrebbero, in determinate circostanze, contraddire i mo- di soggiorno. tivi che hanno portato alla concessione della protezione, Oltre a informare i responsabili politici e il pubblico, le in- vale a dire il timore dell'individuo di essere perseguitato formazioni raccolte per questo studio sosterranno anche nel paese d'origine (o di risiedere abitualmente per gli le attività dell'EASO – Ufficio Europeo di Sostegno per apolidi) o il rischio reale di subire gravi pericoli. l’asilo - per sviluppare ulteriormente il sistema europeo Lo studio mira a tracciare una mappa, in primo luogo in materia di asilo, in particolare per quanto concerne il legata alle ragioni di tali viaggi, per le persone benefi- termine della protezione internazionale. Anche l'UNHCR ciarie di protezione internazionale in Italia. Sia il diritto potrebbe trarre vantaggio dai risultati di questo studio internazionale che il diritto d'asilo dell'UE prevedono per comprendere meglio come le linee guida sulle diversi motivi per cui lo status può venir meno in clausole di cessazione siano applicate in termini pratici circostanze in cui è evidente che la protezione non è più in Italia. necessaria né giustificata. Questi vengono definiti motivi Ai fini di questo studio, per "beneficiari di protezione di "cessazione". L'ottenimento di un passaporto nazionale internazionale" si intendono le persone cui è stato e/o i frequenti viaggi nel paese d'origine potrebbero, concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione in determinate circostanze, indicare che i beneficiari sussidiaria in Italia. Le forme nazionali di protezione e gli non hanno più bisogno di protezione internazionale. Al status umanitari non rientrano quindi nell'ambito dello contrario, potrebbero indicare che i beneficiari di pro- studio. Analogamente, non sono inclusi in questo studio i tezione internazionale sono propensi a (ri)avvalersi della richiedenti protezione internazionale, le persone escluse protezione del paese d'origine o intendano ristabilirvisi. dalla protezione internazionale, le persone con protezi- Inoltre, lo studio mira ad analizzare le possibili conseg- one internazionale che hanno acquisito la cittadinanza uenze di tali atti sullo status di protezione internazionale italiana. e sul diritto di soggiorno delle persone interessate. Le linee guida dell'UNHCR saranno prese in considerazi- La valutazione deve tenere conto della Convenzione one per la mappatura e l'analisi delle informazioni dello sui rifugiati e del diritto d'asilo dell'UE (direttiva sulla studio, il concetto di "cessazione" si riferisce principal- qualifica di rifugiato e direttiva sulle procedure d'asilo), mente ai motivi di cessazione della Qualification Direc- della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della tive EU (articoli 11, 14, 16 e 19). Inoltre, con il termine legislazione nazionale. "paese di origine" si intende sia il paese di nazionalità̀ Gli obiettivi principali di questo studio sono quindi (1) dei rifugiati che il paese di precedente residenza abituale fornire informazioni obiettive e affidabili in relazione ai in relazione ai rifugiati apolidi. beneficiari di protezione internazionale che si recano nel
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE 4 SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA 1.2 QUESTIONI PRIMARIE AFFRONTATE DALLO STUDIO Lo Studio si propone di rispondere alle seguenti doman- d'origine? Quando il viaggio di ritorno nel paese de: d'origine è visto come un indicatore di un ristabili- mento nel paese? n Quali informazioni sono disponibili in Italia sui casi n Qual è la portata del fenomeno in Italia (numero di in cui un viaggio nel paese di origine non ha portato beneficiari di protezione internazionale che tornano alla cessazione della protezione internazionale? Quali nel loro paese d'origine o contattano le autorità nazi- sono le conoscenze dell’Italia sulle ragioni per le onali del loro paese d'origine)? quali i beneficiari di protezione si recano nel paese n Quanti casi sono stati presi in considerazione per la d'origine? cessazione negli ultimi 3 anni, soprattutto nel caso n Il diritto di soggiorno dei beneficiari di protezione dei beneficiari di protezione internazionale che si re- internazionale è rivalutato qualora vedano cessare il cano nel paese d'origine? Tra questi casi, quanti sono loro status di protezione? Qual è la procedura seguita effettivamente cessati negli ultimi 3 anni? in questo caso, -comprese le garanzie procedurali-? n Quali sono il quadro legislativo e le politiche nazionali n Lo status di protezione internazionale dei familiari in materia di cessazione dello status di protezione è stato valutato al momento della cessazione dello internazionale, soprattutto nel caso in cui i beneficiari status di protezione internazionale del familiare? di protezione internazionale si rechino nel loro paese 1.3 DEFINIZIONI Le seguenti definizioni chiave sono utilizzate nel Ssi intende una persona cui è stato concesso lo status di modello comune. Le definizioni sono tratte dal Glossario rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. EMN v6.0,1 salvo diversa indicazione nelle note a piè di pagina. Revoca della protezione internazionale Non esistono definizioni concordate dei concetti di "buo- La decisione di un'autorità competente di revocare, far na prassi" e "sfida politica"2. Ai fini del presente Rapporto cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di sintesi, il termine "buone prassi" si riferisce a politiche lo status di protezione sussidiaria a una determinata o misure specifiche che si sono dimostrate efficaci e persona, a norma della Direttiva 2011/95/UE. sostenibili, dimostrate da prove di valutazione e/o metodi Paese di origine di monitoraggio e valutazione che utilizzano i dati di processo e che mostrano il potenziale di replicazione. Le Paese di cittadinanza o, per gli apolidi, il precedente buone prassi possono riguardare sia la formulazione che luogo di dimora abituale3. l'attuazione di politiche o misure che hanno portato a risultati positivi per un periodo di tempo prolungato. Una Diritto all’asilo serie di criteri possono essere utilizzati per selezionare le Diritto di una persona di chiedere asilo, garantito nel buone pratiche, tra cui la loro rilevanza politica, l'ambito rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di di applicazione, l'evidenza basata sui loro risultati, Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967, i tempi di applicazione, l'efficacia e il potenziale per relativi allo status di rifugiato, e a norma del Trattato sul l'apprendimento e la replicazione in un contesto (nazion- funzionamento dell’Unione Europea4. ale) diverso. Rifugiato Domanda di protezione internazionale In termini generali, persona che per il giustificato timore Richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, un cittadino di un paese terzo o da un apolide del quale opinione politica o appartenenza a un determinato si può ritenere che intenda ottenere lo status di rifugiato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi esplicitamente un diverso tipo di protezione non contem- della protezione di detto paese; oppure apolide che si plato nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/95/ trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente UE (Direttiva sulle qualifiche - Rifusione) e che possa la dimora abituale e per le stesse ragioni succitate non essere richiesto con domanda separata. può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno. Beneficiario di protezione internazionale Nel contesto dell'Unione Europea, cittadino di un paese terzo il quale, per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione 1 Disponibile all’indirizzo http://www.emnitalyncp.it/glossario/ 2 In particolare, la nozione di "buone pratiche" è stata confusa con i termini "buone pratiche", "buone pratiche" e "pratiche intelligenti" spesso utilizzati in modo intercambiabile. Per una panoramica delle questioni metodologiche e dei dibattiti relativi alla "ricerca delle migliori pratiche", si veda ad esempio Arnošt Veselý, "Teoria e metodologia della ricerca delle migliori pratiche": A Critical Review of the Current State', Central European Journal of Public Policy - Vol. 5 - No 2 - dicembre 2011. 3 Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive). 4 Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive).
1. INTRODUZIONE 5 politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 della Direttiva 2011/95/ UE. Status di rifugiato Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugia- to5. Persona avente titolo a beneficiare della pro- tezione sussidiaria Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di un apolide se ritornasse nel paese nel quale aveva precedente- mente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 della Direttiva 2011/95/UE, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 della summenzionata Direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. Status di protezione sussidiaria Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria6. Revoca della protezione internazionale La decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della Direttiva 2011/95/UE7. 5 Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive). 6 Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive). 7 Article 2 (b) of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedure Directive).
2. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E DELL'UE SULLA CESSAZIONE Sia il diritto internazionale dei rifugiati (Con- nel loro paese d'origine e/o contattano i consolati o venzione del 1951 sui rifugiati) che i diritti acquisiti le ambasciate del loro paese d'origine per ottenere i comunitari UE in materia di asilo includono motivi in passaporti nazionali. Inoltre, ai fini dello studio, i concetti base ai quali la protezione internazionale può giungere a e la terminologia inclusi nella normativa UE in materia termine. La Convenzione sui rifugiati si basa sulla tem- di asilo, in particolare nella direttiva sulla qualifica di poralità della protezione dei rifugiati e comprende quindi rifusione, saranno utilizzati come punto di riferimento, il concetto di cessazione dello status di rifugiato, mentre con attinenze alla Convenzione sui rifugiati e alle linee il concetto di cancellazione non è chiaramente definito guida dell'UNHCR, ove pertinenti. La direttiva sulla qual- nella Convenzione8. I concetti relativi alla fine della ifica di rifusione è vincolante per tutti gli Stati (membri) protezione internazionale nei regolamenti comunitari in ad eccezione di Irlanda, Regno Unito e Svizzera.11La materia di asilo coincidono solo in parte con la termin- direttiva in relazione alla qualifica di rifugiato definisce ologia utilizzata nella Convenzione sui rifugiati9; mentre le condizioni alle quali un cittadino di un paese terzo o alcuni concetti, come la cessazione, sono utilizzati in un apolide cessa di essere un rifugiato (articolo 11) o un modo coerente nella Convenzione sui rifugiati e nella beneficiario di protezione sussidiaria (articolo 16). Il sup- normativa dell'UE in materia di asilo, ciò non avviene per porto nell'interpretazione di questi concetti può essere altri motivi di cessazione della protezione internazionale, trovato nel Manuale dell'UNHCR e nelle linee guida sulle per i quali esistono definizioni e interpretazioni divergen- procedure e i criteri per la determinazione dello status di ti10. rifugiato12. L'analisi giudiziaria sulla fine della protezione internazionale della normativa UE in materia di asilo, In base allo scopo dello studio, il concetto di cessazione elaborata sotto l'egida dell'EASO, forniscono ulteriori è il più rilevante per analizzare le conseguenze per i orientamenti sull'interpretazione di questi concetti13. beneficiari di protezione internazionale che si recano 2.1 CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO Lo status di rifugiato può cessare in due casi: Ai fini del presente studio, i rifugiati che contattano le autorità del loro paese di nazionalità e/o ritornano nel loro n Lo status di rifugiato non è più giustificato o necessar- paese d'origine rientrano quindi nel primo tipo di cambia- io a seguito di cambiamenti nella situazione personale mento di circostanze che derivano dal comportamento del rifugiato che sono stati causati da comportamenti personale del cittadino di un paese terzo interessato. Più o azioni volontarie del rifugiato stesso14; specificamente, il viaggio di ritorno nel paese d'origine n Lo status di rifugiato non è più giustificato a seguito può servire, in alcuni casi, come indicatore di un "ripristino di cambiamenti nel paese di origine15. volontario della protezione" o di un "ristabilimento volon- tario" nel paese d'origine, come definito rispettivamente 8 Nella Convenzione sui rifugiati del 1951, la cessazione si riferisce alla cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C della Convenzione del 1951 perché la protezione internazionale dei rifugiati non è più necessaria o giustificata. Per cancellazione si intende la decisione di invalidare il riconoscimento dello status di rifugiato, quando si stabilisce successivamente che l'individuo non avrebbe mai dovuto essere riconosciuto, anche nei casi in cui avrebbe dovuto essere escluso dalla protezione internazionale dei rifugiati. La revoca si riferisce alla revoca dello status di rifugiato in situazioni in cui una persona che è stata correttamente riconosciuta come rifugiato si impegna in una condotta escludibile che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1F (a) o (c) della Convenzione del 1951 dopo il riconoscimento dello status di rifugiato (Manuale dell'UNHCR e linee guida sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato, dicembre 2011, http://www.unhcr. org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee- status-under-1951- convention.html). 9 Ad esempio, il concetto di cessazione della protezione internazionale utilizzato dall'EASO nell'analisi giudiziaria degli articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (211/95/UE) comprende la cessazione, la revoca, la cessazione o il rifiuto di rinnovare la protezione e la revoca della protezione internazionale. 10 Ad esempio, il concetto di revoca nella Convenzione e di esclusione di cui all'articolo 14 della direttiva sulla qualifica di rifusione non copre circostanze simili, mentre la direttiva sulla qualifica di rifusione amplia i motivi di esclusione oltre a quelli inclusi nell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati (http://www.unhcr.org/4c5037f99. pdf). 11 La Direttiva sulle qualifiche del 2004 (Direttiva 2004/83) si applica tuttavia in Irlanda. 12 Disponibile all’indirizzo: http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html e http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html 13 EASO, Ending International Protection: Articles 11, 14 16 and 19 Qualification Directive. A Judicial Analysis. December 2016, https://www.easo.europa.eu/sites/default/ files/Ending%20International%20Protection_Articles%2011_14_16%20and%2019%20QD% 20EASO%20Judicial%20Analysis%20FINAL.pdf 14 Articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) alla d) della direttiva sulla qualifica di rifusione; queste disposizioni rispecchiano i motivi di cessazione previsti dall'articolo 1C, paragrafi da 1 a 4, della Convenzione sui rifugiati. 15 Articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a f), della direttiva sulla qualifica di rifusione. Tali circostanze possono essere la fine delle ostilità, il cambiamento di regime politico, la democratizzazione, ecc. Queste disposizioni rispecchiano i motivi di cessazione previsti dall'articolo 1C, paragrafi 5 e 6, della Convenzione sui rifugiati.
2. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E DELL'UE SULLA CESSAZIONE 7 dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva volontariamente, si è avvalso nuovamente della protezi- sulla qualifica di rifusione16. one del paese di origine ed eventualmente ha ottenuto tale protezione. Inoltre, nel valutare questo specifico Sulla base delle linee guida dell'UNHCR e dell'EASO di cui motivo di cessazione si dovrebbero considerare i motivi sopra, per far scattare questi motivi di cessazione occorre originari per la concessione della protezione internazion- tener conto degli atti e delle considerazioni che seguono. ale. Quando la protezione dei rifugiati si basa sul timore n Il ricorso volontario alla protezione del paese di di persecuzioni da parte di attori non statali contro i quali cittadinanza si riferisce alla protezione diplomatica da le autorità nazionali non sono in grado di fornire una parte del paese d’origine del rifugiato, il che implica protezione efficace, la questione del riappropriarsi volon- una forma di assistenza consolare. A titolo di esempio, tariamente della loro protezione, in particolare nel paese il rilascio o il rinnovo del passaporto su richiesta del di asilo, può avere scarsa rilevanza per quanto riguarda rifugiato costituisce, in assenza del contrario, l'otten- il continuo bisogno di protezione internazionale19. imento della protezione del paese di origine. I casi più frequenti di "riappropriazione della protezione" si verificano quando il rifugiato desidera tornare nel suo n Il reinsediamento volontario nel paese d'origine paese d'origine17. D'altro canto, contatti occasionali o comporta il ritorno e il reinsediamento del rifugiato accidentali con le autorità del paese d'origine per otte- nel suo paese d'origine. Un periodo di soggiorno più̀ nere, ad esempio, certificati di nascita e di matrimonio, lungo nel paese d'origine, la creazione di una famiglia non dovrebbero costituire un nuovo ricorso alla pro- o l'esercizio di un'attività̀ professionale nel paese tezione del paese d'origine. Infatti, le situazioni in cui d'origine potrebbero costituire un reinsediamento. È i contatti contatti con le autorità del paese d'origine improbabile che una visita o una semplice presenza sono occasionali o accidentali, o in cui è stato richiesto dimostri un ristabilimento volontario. Il ristabilimento il rilascio di documenti relativi al ricongiungimento implica una certa stabilità e, in tale contesto, solo familiare, non sono state considerate come un ricorso viaggi di ritorno ripetuti su base continuativa possono alla protezione del paese d'origine da parte dei giudici portare alla cessazione20. Per attivare questo terreno nazionali18. di arresto è necessaria anche una valutazione della natura volontaria del comportamento del rifugiato. Le ricerche dell'EASO sulla giurisprudenza hanno rilevato La valutazione di questo motivo di cessazione che questo terreno è stato raramente utilizzato nella dovrebbe determinare tre punti: il rifugiato ha agito pratica21. 2.2 CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA Il diritto d'asilo dell'UE opera una distinzione tra della direttiva qualifiche, relativi alla protezione non più rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria che si ri- necessaria a causa di cambiamenti nel paese d'origine. flette anche nei motivi di cessazione. Rispetto ai sei motivi Dalla dicitura dell'articolo non è chiaro se la protezione elencati all'articolo 11 della direttiva sulla qualifica di sussidiaria non possa essere interrotta a seguito del com- rifusione, l'articolo 16 stabilisce un solo motivo di cessazi- portamento personale del beneficiario (come i frequenti one per quanto riguarda la protezione sussidiaria, ossia viaggi nel paese d'origine o il contatto con le autorità del quando le circostanze che hanno portato alla sua con- paese di cittadinanza), o se il beneficiario si sia avvalso cessione cessano di esistere o sono cambiate in misura della protezione del suo paese d'origine o abbia deciso di tale che la protezione non è più necessaria. Tali modifiche ristabilirsi nel paese d'origine. In pratica, la giurisprudenza dovrebbero consolidarsi nel tempo prima che venga presa nazionale suggerisce che tale comportamento porti anche una decisione di cessazione. In pratica, ciò equivale agli alla cessazione della protezione sussidiaria22. ultimi due motivi inclusi nell'articolo 11, paragrafo 1, 2.3 CONSEGUENZE DI UNA DECISIONE DI CESSAZIONE I motivi di cessazione di cui sopra devono essere lo status di rifugiato (articolo 14) o la protezione sussid- letti in relazione alle disposizioni aggiuntive della direttiva iaria (articolo 19). La direttiva sulla qualifica di rifusione qualifiche che stabiliscono le conseguenze in caso di non distingue tracessazione, revoca o rifiuto di rinnovo applicazione dei motivi di cessazione: in tali casi, gli Stati della protezione internazionale per tener conto dei vari membri devono revocare, cessare o rifiutare di rinnovare concetti e termini utilizzati nelle legislazioni degli Stati 16 L'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva rifusa sulla qualifica di rifugiato prevede che "Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato se cessa di essere tale: a) si è volontariamente riappropriato della protezione del paese di cui è cittadino; oppure (...) d) si è volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o al di fuori del quale è rimasto per paura di essere perseguitato". 17 UNCHR, Handbook, 2011, paragrafo 120-121. 18 EASO, Ending International Protection, Ibid, sezione 3.1.4. 19 EASO, Ending International Protection, Ibid, section 3.1.2. 20 EASO, Ending International Protection, Ibid, section 3.4.3 21 EASO, Ending International Protection, Ibid, section 3.4.1 22 EASO, Ending International Protection, Ibidem, sezione 7.1.2, in particolare Corte amministrativa suprema (Polonia), sentenze del 23 febbraio 2016, cause riunite II OSK 1492/14, II OSK 1561/14, II OSK 1562/14; Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), IV SA/Wa 2684/12, op. cit., fn. 233; cfr. anche H. Battjes, Diritto europeo in materia di asilo e diritto internazionale (Brill Nijhoff, 2006), pag. 268.
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE 8 SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA membri23. In effetti, a livello nazionale, i quadri legislativi sulla qualifica di rifusione, compreso il diritto a un ricorso non possono stabilire una chiara distinzione tra i motivi effettivo. di revoca della protezione per i rifugiati e la protezione A seconda del quadro legislativo nazionale e delle proce- sussidiaria, né distinguere tra i motivi sostanziali per porre dure stabilite, il bisogno di protezione internazionale può fine alla protezione internazionale e gli aspetti procedurali essere riesaminato o riesaminato durante la procedura di dell'adozione di una decisione di cessazione della protezi- cessazione della protezione internazionale o può essere one internazionale24. fatto separatamente, in un'occasione diversa, ad esempio nell'ambito di una procedura di rinnovo del permesso Secondo la direttiva qualifiche, spetta agli Stati membri di soggiorno, o quando richiesto d'ufficio dalle autorità dimostrare che la persona interessata ha cessato di competenti negli Stati (membri). essere un rifugiato (articolo 14, paragrafo 2 e articolo 19, paragrafo 2). Le linee guida dell'UNHCR raccomandano L'adozione di una decisione di revoca della protezione che le procedure per l'applicazione di queste clausole internazionale non implica necessariamente che il citta- di cessazione, basate su atti del rifugiato, includano dino di un paese terzo perda il diritto di soggiornare nel le consuete garanzie procedurali che consentono alla territorio di uno Stato (membro), poiché la decisione sul persona interessata di contestare le prove a sostegno permesso di soggiorno può essere oggetto di una proce- della cessazione25. In questo contesto, si applicano anche dura separata che tiene conto delle circostanze individuali le disposizioni della direttiva sulle procedure d'asilo del cittadino di un paese terzo interessato, come la durata (direttiva 2013/32/UE). Quest'ultima elenca un elenco di del soggiorno, il grado di integrazione o i legami familiari, garanzie procedurali nel caso in cui le autorità nazionali in linea con le disposizioni della CEDU (articolo 8). stiano considerando di revocare la protezione internazi- onale in conformità con gli articoli 14 e 19 della direttiva 23 Cfr. anche su questo punto Hailbronner K. e Thym D. (eds), EU immigration and asylum law, A commentary, ed. Hart, Nomos, 2a edizione, 2016, parte D, II, articolo 14, [MN 1], p. 1227. 24 Si vedano, ad esempio, le relazioni dei paesi AIDA di ECRE sul contenuto della protezione internazionale, in particolare sulla cessazione e la revisione dello status di protezione internazionale (disponibili all'indirizzo: http://www.asylumineurope.org/reports), e l'ultima relazione pubblicamente disponibile della Commissione Europea sull'applicazione della Direttiva 2004/89/CE del giugno 2010, sezione 5.4 (disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX- :52010DC0314rom=EN). 25 http://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
3. OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE In Italia dal 2017 è stato possibile osservare un comma 1, lettera d) - status di rifugiato -, e art. 1527 - aumento esponenziale del fenomeno. tutela sussidiaria - del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Direttiva qualifiche), fatta salva la valu- Dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2018 sono stati tazione del caso specifico". segnalati alla Commissione Nazionale Asilo (COM- MISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - CNA Ogni viaggio nel paese d'origine è visto come possibile - Commissione Nazionale Asilo, che decide la cessazione indicatore. Tuttavia, i casi sono valutati su base individ- dello status di protezione internazionale) 2133 valichi uale, a seguito di un'intervista approfondita condotta di frontiera dei titolari di protezione internazionale da e dalla COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO verso il Paese di origine, da parte della polizia di fron- - CNA, responsabile delle procedure di cessazione e di tiera presso gli aeroporti (principalmente Roma Fiumicino revoca. e Milano Malpensa). Ogni singolo caso viene analizzato dalla COMMISSIONE Il quadro legislativo e le politiche applicabili nei casi in NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - CNA che dopo un cui i beneficiari di protezione internazionale si recano nei colloquio indipendente valuterà le ragioni e i motivi per loro Paesi d'origine è il Decreto Legislativo 19 novembre recarsi nel Paese di origine. In genere si valutano: agente 2007, n. 251. di persecuzione, motivi di viaggio (ad esempio motivi familiari, motivi di salute, motivi ereditari), documenti di La direttiva europea 2011/95/UE è stata recepita viaggio richiesti, durata del soggiorno nel paese d'origi- nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 19 ne, luogo di soggiorno, frequenza del viaggio nel paese novembre 2007, n. 251. d'origine. Contro la decisione di cessazione può essere presentato ricorso al giudice civile. Art. 9 del D. Lgs. 251/2007 disciplinano i casi di ces- sazione per il titolare dello status di rifugiato e l'art. 9 A partire dal 4 ottobre 2018 (entrata in vigore del del D. Lgs. 251/2007. 15 regolano i casi di cessazione decreto 113/3018 convertito nella legge 1 dicembre per il titolare della protezione sussidiaria. La cessazione 2018, n. 132), nell'ambito della procedura di cessazione si basa su una valutazione individuale della situazione la COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - personale dello straniero. CNA valuta le condizioni per l'applicazione del principio di non respingimento (art. 19 Legge sull'immigrazione Il tema del presente studio è affrontato dal Decreto 286/1998) Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132 Per quanto riguarda i casi considerati per la cessazione negli ultimi 3 anni in Italia: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazi- onale e di immigrazione, sicurezza pubblica (........)" che n nel 2016 sono cessati n. 2 titolari dello status di rifu- stabilisce che l'eventuale ritorno nel Paese di origine giato e n. 40 titolari di protezione sussidiaria, mentre è pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo. 926, sono cessati n. 8 titolari di protezione sussidiaria con 26 Art. 9. Cessazione 1. Uno straniero cessa di essere un rifugiato quando: a) si è volontariamente avvalso nuovamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; b) avendo perso la cittadinanza, l'ha volontariamente riacquistata; c) ha acquisito la cittadinanza italiana o altra cittadinanza e gode della tutela del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; d) si è volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non è tornato per paura di essere perseguitato; e) non può più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; f) se si tratta di un apolide, può tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; 2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il mutamento delle circostanze deve avere carattere non temporaneo e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel Paese di origine. 3. La cessazione viene dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero. 27 Art. 15. Cessazione 1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno portato al riconoscimento sono venute meno o sono cambiate in misura tale che la protezione non è più necessaria. 2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano un carattere così significativo e non temporaneo che la persona ammessa a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di gravi danni, di cui all'articolo 14, e che non vi siano gravi motivi umanitari che ne impediscano il ritorno nel Paese d'origine.
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE 10 SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA contestuale concessione della Protezione umanitar- umanitaria (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998); n. 119 titolari ia28 (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998) della protezione sussidiaria sono cessati mentre n. 17 titolari della protezione sussidiaria sono cessati con n nel 2017 sono cessati n. 2 titolari dello status di rifu- contestuale concessione della Protezione umanitaria giato mentre sono cessati 8 titolari dello status di ri- (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998); fugiato con contestuale concessione della protezione umanitaria (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998); sono cessati Se il titolare ha figli minorenni, la cessazione agisce n. 39 titolari della protezione sussidiaria mentre sono anche sui figli. Se i bambini hanno superato i 18 anni, la cessati n. 17 titolari della protezione sussidiaria con cessazione non ha alcun effetto su di loro. Se i membri contestuale concessione della protezione umanitaria della famiglia sono singoli titolari di protezione, questa (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998) rimane (la protezione internazionale è strettamente n nel 2018 sono cessati n. 2 titolari dello status di rifu- personale). In ogni caso, i familiari non vengono convo- giato mentre n. 4 titolari dello status di rifugiato sono cati e ascoltati dalla Commissione. I casi considerati per cessati con contestuale concessione della Protezione la revoca nell'ULTIMO ANNO sono 1682 in totale. 3.1 PANORAMA DEL CONTESTO POLITICO ITALIANO Questa sezione introduttiva mira a contestual- 1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria izzare lo studio fornendo una panoramica delle priorità è dichiarata su base individuale quando le circostan- politiche nazionali relative ai beneficiari di protezione ze che hanno portato al riconoscimento sono venute internazionale che si recano nel loro paese d'origine. Il meno o sono cambiate in misura tale che la protezi- tema dei beneficiari di protezione internazionale che si one non è più necessaria. recano nel loro paese d'origine in Italia è affrontato da: n decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella 2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è neces- legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Disposizioni urgenti sario che le mutate circostanze abbiano un carattere in materia di protezione internazionale e di immi- così significativo e non temporaneo che il soggetto grazione, di pubblica sicurezza (........)" che stabilisce ammesso a beneficiare della protezione sussidiaria che l'eventuale ritorno nel Paese di origine è perti- non sia più esposto al rischio effettivo di danno grave nente ai fini dell'applicazione dell'articolo. 9, comma Da settembre a dicembre 2017 sono stati monitorati 1, lettera d) - status di rifugiato -, e l'arte. 15 - tutela complessivamente 630 valichi di frontiera: 260 sono sussidiaria - del Decreto Legislativo 19 novembre rientrati nel Paese di origine e 370 sono rientrati in Italia. 2007, n. 251 (Direttiva qualifiche), fatta salva la Dal gennaio al 31 ottobre 2018 sono stati monitorati valutazione del caso specifico". Decreto Legislativo 19 complessivamente 1503 valichi di frontiera: 358 in viag- novembre 2007, n. 251 gio verso il paese d'origine e 1145 di ritorno in Italia. In n Art. 9. Cessazione: Uno straniero cessa di essere un totale dal settembre 2017 al 31 ottobre 2018 sono stati rifugiato quando si è volontariamente ristabilito nel monitorati complessivamente 2133 valichi di frontiera di paese che ha lasciato o in cui non è tornato per paura titolari di protezione internazionale: 618 in viaggio verso di essere perseguitato il paese d'origine e 1515 di ritorno in Italia. n Art. 15. Cessazione della protezione sussidiaria 3.2 VIAGGI O CONTATTI CON LE AUTORITÀ NAZIONALI DEL PAESE D'ORIGINE ED EVENTUALE CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Questa sezione del rapporto di sintesi fornirà rifugiati (sezioni 3.3.1 e 3.3.2) e beneficiari di protezione informazioni sui beneficiari di protezione internazionale sussidiaria (sezione 3.3.3). che contattano le autorità del loro paese d'origine o che si recano nel loro paese d'origine e sull'eventuale 3.2.1 Rifugiati che contattano le cessazione del loro status di protezione internazionale. autorità del paese d'origine e che si Le ragioni per cui viene concesso lo status di protezione differiscono da quelle per cui è stato concesso lo status avvalgono nuovamente della protezi- di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Queste one del paese di nazionalità si riflettono nelle ragioni che potrebbero portare alla cessazione dello status di rifugiato o di protezione sus- Questa sottosezione della relazione di sintesi fornirà in- sidiaria. Questa sezione opera quindi una distinzione tra formazioni sui rifugiati che contattano le autorità ufficiali del loro paese di origine, come consolati e ambasciate 28 A partire dal 4 ottobre 2018 (entrata in vigore del decreto 113/3018 convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132) non esiste più il permesso di soggiorno Umanitario, sostituito dal permesso di soggiorno per cinque casi di copertura: gravi condizioni di salute, calamità naturali nel Paese di origine, atti di rilevante valore civile, protezione sociale, vittime di violenza domestica.
3. OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE 11 (ad esempio, visite di persona o altre forme) del loro 3.2.2 Rifugiati che si recano nel paese paese di nazionalità stabilito nello Stato (membro) che ha concesso loro protezione allo scopo di richiedere il d'origine o che si "ristabiliscono volo- rilascio o l'estensione del passaporto. Tali atti possono ntariamente" nel paese d'origine implicare l'intenzione di avvalersi nuovamente della protezione del paese di nazionalità - un motivo di Questa sottosezione fornirà informazioni sui rifugiati cessazione disciplinato nello stesso modo dall'articolo che si recano nel paese d'origine e se tali atti possono 1(C) della Convenzione del 1951 sui rifugiati e dall'ar- equivalere alla cessazione della protezione, come il ticolo 11(1)(a) della direttiva sulla qualifica di rifusione. reinsediamento volontario nel paese d'origine. Questo Questa sezione prenderà quindi in considerazione quali motivo di cessazione è disciplinato dall'articolo 1C, circostanze portano alla perdita dello status di rifugiato paragrafo 4, della Convenzione sui rifugiati e dall'articolo e come vengono valutate dalle autorità nazionali, com- 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla qualifica presa la giurisprudenza, se disponibile. Secondo l'UNHCR, di rifusione, nello stesso modo. Questa è l'unica clausola la valutazione della possibilità di porre fine allo status di cessazione che tiene conto - esplicitamente - dei di rifugiato per questi motivi dovrebbe distinguere tra viaggi e del ritorno di un rifugiato nel suo paese d'orig- l'effettivo ricorso alla protezione e i contatti occasionali ine. Sebbene non esistano criteri precisi su quando una e accidentali con le autorità nazionali. Nel caso in cui un persona possa essere considerata "ristabilita", i frequenti rifugiato richieda e ottenga un passaporto nazionale (o il viaggi nel paese d'origine possono servire da indicatori30. suo rinnovo), ciò potrebbe equivalere, in assenza di prove Inoltre, affinché si applichi l'articolo 11, paragrafo 1, contrarie, ad affermare che il rifugiato intende avvalersi lettera d), è necessario determinare se il rifugiato ritorna della protezione del paese d'origine29. Contattare i con- volontariamente nel paese di origine ai fini della residen- solati o le ambasciate del paese d'origine per il rilascio za permanente31. di altri documenti (certificati di nascita o di matrimonio) I rifugiati hanno diritto a ricevere un documento di viag- non può equivalere ad avvalersi nuovamente della gio che può essere utilizzato per recarsi nei Paesi che lo protezione secondo le linee guida dell'UNHCR. riconoscono, ma non può essere utilizzato per recarsi nel Se un rifugiato in Italia contatta l'Autorità del Paese di Paese di origine, secondo l'Art. 24 DECRETO LEGISLATIVO origine (Ambasciata /Consolato) tale azione può diventa 19 novembre 2007, n. 251 (art. 28 Convenzione sui un prerequisito per l'inizio della procedura di cessazione; rifugiati). per quanto concerne però la decisione finale vengono Art. 24. Documenti di viaggio prese in considerazione la storia personale e altri elementi rilevanti, valutati caso per caso. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la questura competente rilascia ai titolari dello status Le azioni compiute da parte del rifugiato che possono di rifugiato un documento di viaggio con validità quin- portare al ripristino della protezione del paese d'origine quennale rinnovabile secondo il modello allegato alla sono: Convenzione di Ginevra. 2. Quando vi sono motivi fondati n Frequenza dei contatti con le autorità nazionali per che non consentono al titolare dello status di protezione un certo periodo di tempo sussidiaria di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza, l'autorità com- n Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto petente della Questura rilascia il documento di viaggio n Richiesta di documenti amministrativi ad esempio, allo straniero interessato. Se vi sono ragionevoli motivi documenti relativi al ricongiungimento familiare o per dubitare dell'identità del titolare della protezione allo stato civile, come i certificati di nascita sussidiaria, il documento viene rifiutato o ritirato. 3. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 è rifiutato n Matrimonio nel paese d'origine o, in caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono L'ordinamento giuridico italiano non prevede eccezioni o gravi motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico deroghe. La COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO che ne impediscono il rilascio. DELL'ASILO - CNA valuta caso per caso. La maggior I motivi più comuni per recarsi nel paese d'origine sfida per la Commissione Nazionale per l'Asilo (CNA), dichiarati dai rifugiati alle autorità italiane sono: visite responsabile delle procedure di revoca e di cessazione, per motivi di famiglia (motivi di salute madre/padre/ e per le Commissioni Territoriali per la valutazione della moglie con problemi di salute. Visite in ospedale, as- Protezione Internazionale, che ogni 5 anni verificano se sistenza, ecc.), matrimonio nel paese d'origine e ragioni le circostanze che hanno portato al riconoscimento della commerciali. protezione sussidiaria sono fallite o sono cambiate è quella di valutare la credibilità delle dichiarazioni del ri- Qualora un rifugiato si rechi nel proprio paese di origine, fugiato durante il colloquio e ottenere una documentazi- questo può essere considerato un indicatore del fatto one affidabile a sostegno delle motivazioni del viaggio che le ragioni che portano alla protezione potrebbero nel paese di origine. Avvalendosi per la valutazione delle essere cessate, ed è considerato come un possibile Linee guida operative per le Commissioni Territoriali per fattore scatenante per la cessazione. Tuttavia, non c'è la valutazione della Protezione Internazionale" nuova automatismo, perché l'autorità nazionale incaricata, edizione rivista in collaborazione con l'UNHCR e pubblica- valuta la situazione individuale caso per caso. ta nel luglio 2018. Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1dicembre 2018, n. 132 "Disposizioni urgenti in 29 Manuale UNHCR, 2011, par. 121. http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html 30 Nota dell'ExCom 1997, paragrafo 12; Analisi giudiziaria dell'EASO, pag. 29 31 Idem, p. 24
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE 12 SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA materia di protezione internazionale e di immigrazione, 3.3.3 Beneficiari della protezione di pubblica sicurezza (........)" che stabilisce che l'eventuale ritorno nel Paese di origine è pertinente ai fini dell'appli- sussidiaria che viaggiano verso e/o cazione dell'articolo. 932, comma 1, lettera d) - status di contattano le autorità del paese rifugiato -, e art. 1533 - tutela sussidiaria - del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Direttiva quali- d'origine fiche), fatta salva la valutazione del caso specifico". Questa sottosezione raccoglierà in particolare informazi- Le circostanze prese in considerazione per valutare la oni sui beneficiari di protezione sussidiaria (o norme cessazione sono le seguenti: equivalenti per gli Stati (membri) non vincolati dalla direttiva sulla qualifica di rifusione) che si recano e/o n Frequenza dei viaggi verso il paese d'origine contattano le autorità del paese d'origine. Nella direttiva n Durata del soggiorno nel paese di origine sulla qualifica di rifusione, i motivi per la concessione e la cessazione della protezione sussidiaria si discostano n Luogo di soggiorno nel paese di origine da quelli applicabili ai rifugiati. Pertanto, questa sezione n Motivi del viaggio nel paese d'origine esaminerà se i contatti con e/o i viaggi nei paesi di origine possono portare a ritenere che il rischio di danni Affinché il motivo di cessazione della reintegrazione sia gravi e l'idoneità alla protezione sussidiaria sia cessato. applicabile, sia il ritorno che il soggiorno devono essere L'analisi delle informazioni contenute in questa sotto- stati intrapresi volontariamente. Ad esempio, se il ritorno sezione presterà particolare attenzione al concetto di del rifugiato nel suo paese d'origine è il risultato di una protezione sussidiaria come definito nella direttiva rifusa coercizione o se il soggiorno prolungato non è stato sulla qualifica di rifugiato, vale a dire che essa è conces- volontario (ad esempio, la reclusione), tali viaggi nel sa ai cittadini di paesi terzi che non hanno i requisiti per paese d'origine non possono equivalere alla cessazione ottenere lo status di rifugiato ma per i quali sono stati della protezione internazionale. La visita temporanea dimostrati motivi sostanziali per ritenere che affron- di un rifugiato nel suo ex paese d'origine non con un terebbero un "rischio reale di subire un grave danno" passaporto nazionale ma con un documento di viaggio se fossero rimpatriati nel loro paese d'origine (articolo rilasciato dallo Stato che ha concesso la protezione può 15 della direttiva rifusa sulla qualifica di rifugiato). Le non necessariamente equivalere a un ristabilimento: differenze rispetto ai cittadini di Paesi terzi cui è stato viaggiare nel paese d'origine per visitare un vecchio concesso lo status di rifugiato non si basano solo sui genitore malato è diverso dai frequenti viaggi nel paese motivi che giustificano la concessione della protezione, d'origine allo scopo di stabilire relazioni d'affari34. ma anche sull'ottenimento di un documento di viaggio. Ogni viaggio nel paese d'origine è visto quindi come Per questo studio, i beneficiari di protezione sussidiaria possibile indicatore. Tuttavia, i casi sono valutati su devono quindi utilizzare il proprio passaporto, a meno base individuale, a seguito di un'intervista approfondita che non siano impossibilitati ad ottenerne uno, nel qual condotta dalla COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO caso può essere rilasciato loro anche un documento di DI ASILO - CNA, responsabile delle procedure di revoca viaggio (articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sulla e di cessazione. Ogni singolo caso viene analizzato qualifica di rifusione). dalla COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - CNA che dopo un colloquio indipendente valuterà Se un beneficiario della protezione sussidiaria in Italia, le ragioni e i motivi per recarsi nel Paese di origine. In contatta le autorità ufficiali del proprio paese d'origine genere si valutano: agente di persecuzione, motivi di (ad esempio consolati, ambasciate, altre rappresentan- viaggio (ad esempio motivi familiari, motivi di salute, ze ufficiali del paese d'origine), questa azione può motivi ereditari), documenti di viaggio richiesti, durata comportare la cessazione dello status di protezione del soggiorno nel paese d'origine, luogo di soggiorno, sussidiaria.Ad esempio, se il beneficiario della protezione frequenza del viaggio nel paese d'origine. Contro la sussidiaria è in possesso di un documento di viaggio decisione di cessazione può essere presentato ricorso al rilasciato dalle autorità italiane. Il documento di viaggio, giudice civile. secondo l'Art. 24 del D.Lgs. 251/2007 "è emanato dalle autorità italiane quando sussistono fondati motivi che impediscono la richiesta da parte delle autorità del 32 Art. 9. Cessazione 1. Uno straniero cessa di essere un rifugiato quando: a) si è volontariamente avvalso nuovamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; b) avendo perso la cittadinanza, l'ha volontariamente riacquistata; c) ha acquisito la cittadinanza italiana o altra cittadinanza e gode della tutela del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; d) si è volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non è tornato per paura di essere perseguitato; e) non può più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; f) se si tratta di un apolide, può tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; 2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il mutamento delle circostanze deve avere carattere non temporaneo e tale da eliminare il fondato timore di perse- cuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel Paese di origine. 3. La cessazione viene dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero 33 Art. 15. Cessazione 1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno portato al riconoscimento sono venute meno o sono cambiate in misura tale che la protezione non è più necessaria. 2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano un carattere così significativo e non temporaneo che la persona ammessa a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di gravi danni, di cui all'articolo 14, e che non vi siano gravi motivi umanitari che ne impediscano il ritorno nel Paese d'origine. 34 Manuale dell'UNHCR, par. 125 e 134.
3. OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE 13 Paese di cittadinanza". Il contatto con le autorità del considerazione delle differenze tra le due categorie di paese di origine potrebbe essere un indicatore del fatto tutela. che le circostanze che hanno portato al riconoscimento sono cambiate in misura tale che la protezione non è più Nella legislazione nazionale il viaggio nel Paese di orig- necessaria.La disposizione è presente nella legislazione ine è, secondo il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, nazionale; Articolo 15 del D.Lgs. 251/2007: La cessazi- convertito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Dispo- one dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su sizioni urgenti in materia di protezione internazionale e base individuale quando le circostanze che hanno porta- di immigrazione, di pubblica sicurezza (........)", notevole to al riconoscimento sono venute meno o sono cambiate per l'applicazione dell'articolo. 15 del Decreto Legislativo in misura tale che la protezione non è più necessaria. La 19 novembre 2007, n. 251, come indicatore del fatto Frequenza dei contatti con le autorità nazionali del paese che le circostanze che hanno portato al riconoscimento d'origine come ad esempio: richiesta di ottenimento del sono venute meno o si sono modificate in misura tale rilascio o rinnovo del passaporto; richiesta di documenti che la protezione non è più necessaria. amministrativi; matrimonio. Tutti i motivi menzionati Le circostanze prese in considerazione per valutare la possono portare a valutare il caso nell'ambito di una cessazione della protezione sono: procedura di cessazione, ma non esiste una cessazione automatica. La legislazione italiana prevede che I n Frequenza dei viaggi verso il paese d'origine beneficiari della protezione sussidiaria abbiano il diritto n Durata del soggiorno nel paese di origine di viaggiare all'interno e all'esterno del territorio italiano. Il viaggio nel Paese di origine è, secondo il Decreto n Luogo specifico del soggiorno nel paese di origine Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella Legge 1 n Motivo del viaggio nel paese d'origine dicembre 2018, n. 132, "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza Le autorità nazionali dispongono di linee guida interne pubblica (........)", notevole per l'applicazione dell'art. 15 per orientarsi in materia di cessazione della protezione del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sussidiaria. come indicatore che le circostanze che hanno portato al riconoscimento sono venute meno o si sono modificate Nello specifico le linee guida operative per le Com- in misura tale che la protezione non è più necessaria. missioni Territoriali per la valutazione della Protezione I beneficiari della protezione sussidiaria possono Internazionale" nuova edizione rivista in collaborazione richiedere un documento di viaggio in Italia, qualora non con l'UNHCR e pubblicata nel luglio 2018. possano ottenere un documento di viaggio dalle autorità del loro paese di origine. Il documento di viaggio, Le sfide che la Commissione Nazionale per l'Asilo (CNA), secondo l'Art. 24 del D.Lgs. 251/2007 "è emanato dalle responsabile delle procedure di cessazione, e le Com- autorità italiane quando sussistono fondati motivi che missioni Territoriali per la valutazione della Protezione impediscono la richiesta da parte delle autorità del Internazionale, che ogni 5 anni verificano se le circostan- Paese di cittadinanza". Formato simile a quello rilasciato ze che hanno portato al riconoscimento della protezione a qui ha “lo status di rifugiato” valido per 5 anni. Se un sussidiaria sono fallite o sono cambiate si trovano ad beneficiario di protezione sussidiaria in Italia, si reca affrontare sono legate alla credibilità delle dichiarazioni nel suo paese d'origine, la sua protezione sussidiaria del titolare di protezione sussidiaria durante il colloquio e può cessare. Le disposizioni legislative per rifugiati e l’ottenimento di una documentazione affidabile a sosteg- beneficiari di protezione sussidiaria sono presenti nella no delle motivazioni del viaggio nel paese di origine. stessa legge D.Lgs. 251/2007, ma in articoli diversi in .3. BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE DI ORIGINE
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