Beneficiari di protezione internazionale che si recano nel loro paese d'origine - Sfide, politiche e pratiche in Italia

Pagina creata da Pasquale Barone
 
CONTINUA A LEGGERE
Beneficiari di protezione internazionale che si recano nel loro paese d'origine - Sfide, politiche e pratiche in Italia
Beneficiari di protezione
           internazionale che si
           recano nel loro paese
           d'origine
           Sfide, politiche e pratiche in Italia

 Studio del Punto di
   Contatto Italiano
European Migration
     Network (EMN)
SOMMARIO

1. INTRODUZIONE_____________________________________ 3
1.1. Obiettivi dello studio________________________________________3
1.2 Questioni primarie affrontate dallo studio________________________4
1.3 Definizioni ________________________________________________4

2. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E DELL'UE SULLA
    CESSAZIONE______________________________________ 6
2.1. Cessazione dello status di rifugiato ____________________________6
2.2. Cessazione della protezione sussidiaria _________________________7
2.3. Conseguenze di una decisione di cessazione _____________________7

3. OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE________________ 9
3.1. Panorama del contesto politico italiano ________________________10
3.2. Viaggi o contatti con le autorità nazionali del paese d'origine ed
     eventuale cessazione della protezione internazionale _____________10
     3.2.1. Rifugiati che contattano le autorità del paese d'origine e che si
         avvalgono nuovamente della protezione del paese di nazionalità_ 11
     3.2.2. Rifugiati che si recano nel paese d'origine o che si "ristabiliscono
         volontariamente" nel paese d'origine _______________________11
     3.2.3. Beneficiari della protezione sussidiaria che viaggiano verso e/o
         contattano le autorità del paese d'origine ___________________12

4. ADOZIONE DI UNA DECISIONE DI REVOCA DELLA
    PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMPLICAZIONI PER IL
    DIRITTO DI SOGGIORNO IN ITALIA___________________ 14
4.1. Revisione dello stato di protezione ____________________________14
4.2. Procedura di cessazione ____________________________________15
4.3. Conseguenze di una decisione di cessazione_____________________15

FONTI E LETTERATURA _______________________________ 16
1. INTRODUZIONE

        1.1 OBIETTIVI DELLO STUDIO
          I viaggi dei beneficiari di protezione interna-       loro paese d'origine o entrano in contatto con le autorità
zionale verso il loro paese d'origine o le richieste di         nazionali del loro paese d'origine, (2) informazioni sui
passaporto presso l'ambasciata del loro paese d'origine,        casi in cui lo status di ha portato, ad esempio, alla
in Italia, vengono esaminati dalle autorità competenti.         cessazione o al mancato rinnovo dello status (ai sensi
Anche se tali atti non implicano automaticamente un uso         degli articoli 45 e 46 della direttiva sulle procedure
improprio dello status di protezione internazionale, essi       d'asilo rifusa) e, in ultima analisi, al ritiro del permesso
potrebbero, in determinate circostanze, contraddire i mo-       di soggiorno.
tivi che hanno portato alla concessione della protezione,
                                                                Oltre a informare i responsabili politici e il pubblico, le in-
vale a dire il timore dell'individuo di essere perseguitato
                                                                formazioni raccolte per questo studio sosterranno anche
nel paese d'origine (o di risiedere abitualmente per gli
                                                                le attività dell'EASO – Ufficio Europeo di Sostegno per
apolidi) o il rischio reale di subire gravi pericoli.
                                                                l’asilo - per sviluppare ulteriormente il sistema europeo
Lo studio mira a tracciare una mappa, in primo luogo            in materia di asilo, in particolare per quanto concerne il
legata alle ragioni di tali viaggi, per le persone benefi-      termine della protezione internazionale. Anche l'UNHCR
ciarie di protezione internazionale in Italia. Sia il diritto   potrebbe trarre vantaggio dai risultati di questo studio
internazionale che il diritto d'asilo dell'UE prevedono         per comprendere meglio come le linee guida sulle
diversi motivi per cui lo status può venir meno in              clausole di cessazione siano applicate in termini pratici
circostanze in cui è evidente che la protezione non è più       in Italia.
necessaria né giustificata. Questi vengono definiti motivi
                                                                Ai fini di questo studio, per "beneficiari di protezione
di "cessazione". L'ottenimento di un passaporto nazionale
                                                                internazionale" si intendono le persone cui è stato
e/o i frequenti viaggi nel paese d'origine potrebbero,
                                                                concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione
in determinate circostanze, indicare che i beneficiari
                                                                sussidiaria in Italia. Le forme nazionali di protezione e gli
non hanno più bisogno di protezione internazionale. Al
                                                                status umanitari non rientrano quindi nell'ambito dello
contrario, potrebbero indicare che i beneficiari di pro-
                                                                studio. Analogamente, non sono inclusi in questo studio i
tezione internazionale sono propensi a (ri)avvalersi della
                                                                richiedenti protezione internazionale, le persone escluse
protezione del paese d'origine o intendano ristabilirvisi.
                                                                dalla protezione internazionale, le persone con protezi-
Inoltre, lo studio mira ad analizzare le possibili conseg-      one internazionale che hanno acquisito la cittadinanza
uenze di tali atti sullo status di protezione internazionale    italiana.
e sul diritto di soggiorno delle persone interessate.
                                                                Le linee guida dell'UNHCR saranno prese in considerazi-
La valutazione deve tenere conto della Convenzione
                                                                one per la mappatura e l'analisi delle informazioni dello
sui rifugiati e del diritto d'asilo dell'UE (direttiva sulla
                                                                studio, il concetto di "cessazione" si riferisce principal-
qualifica di rifugiato e direttiva sulle procedure d'asilo),
                                                                mente ai motivi di cessazione della Qualification Direc-
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della
                                                                tive EU (articoli 11, 14, 16 e 19). Inoltre, con il termine
legislazione nazionale.
                                                                "paese di origine" si intende sia il paese di nazionalità̀
Gli obiettivi principali di questo studio sono quindi (1)       dei rifugiati che il paese di precedente residenza abituale
fornire informazioni obiettive e affidabili in relazione ai     in relazione ai rifugiati apolidi.
beneficiari di protezione internazionale che si recano nel
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE
    4      SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA

               1.2 QUESTIONI PRIMARIE AFFRONTATE DALLO STUDIO
Lo Studio si propone di rispondere alle seguenti doman-                                            d'origine? Quando il viaggio di ritorno nel paese
de:                                                                                                d'origine è visto come un indicatore di un ristabili-
                                                                                                   mento nel paese?
                                                                                              n Quali informazioni sono disponibili in Italia sui casi
n Qual è la portata del fenomeno in Italia (numero di
                                                                                                in cui un viaggio nel paese di origine non ha portato
  beneficiari di protezione internazionale che tornano
                                                                                                alla cessazione della protezione internazionale? Quali
  nel loro paese d'origine o contattano le autorità nazi-
                                                                                                sono le conoscenze dell’Italia sulle ragioni per le
  onali del loro paese d'origine)?
                                                                                                quali i beneficiari di protezione si recano nel paese
n Quanti casi sono stati presi in considerazione per la                                         d'origine?
  cessazione negli ultimi 3 anni, soprattutto nel caso
                                                                                              n Il diritto di soggiorno dei beneficiari di protezione
  dei beneficiari di protezione internazionale che si re-
                                                                                                internazionale è rivalutato qualora vedano cessare il
  cano nel paese d'origine? Tra questi casi, quanti sono
                                                                                                loro status di protezione? Qual è la procedura seguita
  effettivamente cessati negli ultimi 3 anni?
                                                                                                in questo caso, -comprese le garanzie procedurali-?
n Quali sono il quadro legislativo e le politiche nazionali
                                                                                              n Lo status di protezione internazionale dei familiari
  in materia di cessazione dello status di protezione
                                                                                                è stato valutato al momento della cessazione dello
  internazionale, soprattutto nel caso in cui i beneficiari
                                                                                                status di protezione internazionale del familiare?
  di protezione internazionale si rechino nel loro paese

               1.3 DEFINIZIONI
        Le seguenti definizioni chiave sono utilizzate nel                                    Ssi intende una persona cui è stato concesso lo status di
modello comune. Le definizioni sono tratte dal Glossario                                      rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
EMN v6.0,1 salvo diversa indicazione nelle note a piè di
pagina.                                                                                       Revoca della protezione internazionale
Non esistono definizioni concordate dei concetti di "buo-                                     La decisione di un'autorità competente di revocare, far
na prassi" e "sfida politica"2. Ai fini del presente Rapporto                                 cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o
di sintesi, il termine "buone prassi" si riferisce a politiche                                lo status di protezione sussidiaria a una determinata
o misure specifiche che si sono dimostrate efficaci e                                         persona, a norma della Direttiva 2011/95/UE.
sostenibili, dimostrate da prove di valutazione e/o metodi                                    Paese di origine
di monitoraggio e valutazione che utilizzano i dati di
processo e che mostrano il potenziale di replicazione. Le                                     Paese di cittadinanza o, per gli apolidi, il precedente
buone prassi possono riguardare sia la formulazione che                                       luogo di dimora abituale3.
l'attuazione di politiche o misure che hanno portato a
risultati positivi per un periodo di tempo prolungato. Una
                                                                                              Diritto all’asilo
serie di criteri possono essere utilizzati per selezionare le                                 Diritto di una persona di chiedere asilo, garantito nel
buone pratiche, tra cui la loro rilevanza politica, l'ambito                                  rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di
di applicazione, l'evidenza basata sui loro risultati,                                        Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967,
i tempi di applicazione, l'efficacia e il potenziale per                                      relativi allo status di rifugiato, e a norma del Trattato sul
l'apprendimento e la replicazione in un contesto (nazion-                                     funzionamento dell’Unione Europea4.
ale) diverso.
                                                                                              Rifugiato
Domanda di protezione internazionale                                                          In termini generali, persona che per il giustificato timore
Richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da                                         di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità,
un cittadino di un paese terzo o da un apolide del quale                                      opinione politica o appartenenza a un determinato
si può ritenere che intenda ottenere lo status di rifugiato                                   gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza
o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita                                    e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi
esplicitamente un diverso tipo di protezione non contem-                                      della protezione di detto paese; oppure apolide che si
plato nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/95/                                    trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente
UE (Direttiva sulle qualifiche - Rifusione) e che possa                                       la dimora abituale e per le stesse ragioni succitate non
essere richiesto con domanda separata.                                                        può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
Beneficiario di protezione internazionale                                                     Nel contesto dell'Unione Europea, cittadino di un paese
                                                                                              terzo il quale, per il giustificato timore di persecuzione
                                                                                              per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione

1       Disponibile all’indirizzo http://www.emnitalyncp.it/glossario/
2       In particolare, la nozione di "buone pratiche" è stata confusa con i termini "buone pratiche", "buone pratiche" e "pratiche intelligenti" spesso utilizzati in modo
        intercambiabile. Per una panoramica delle questioni metodologiche e dei dibattiti relativi alla "ricerca delle migliori pratiche", si veda ad esempio Arnošt Veselý, "Teoria
        e metodologia della ricerca delle migliori pratiche": A Critical Review of the Current State', Central European Journal of Public Policy - Vol. 5 - No 2 - dicembre 2011.
3       Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive).
4       Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive).
1. INTRODUZIONE   5

politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale,
si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non
può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di detto paese, oppure apolide che si trova
fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può
o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al
quale non si applica l'articolo 12 della Direttiva 2011/95/
UE.
Status di rifugiato
Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un
cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugia-
to5.
Persona avente titolo a beneficiare della pro-
tezione sussidiaria
Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede
i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei
cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel paese di origine, o nel caso di un apolide
se ritornasse nel paese nel quale aveva precedente-
mente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo
di subire un grave danno come definito all'articolo 15
della Direttiva 2011/95/UE, e al quale non si applica
l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 della summenzionata
Direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto paese.
Status di protezione sussidiaria
Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un
cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria6.
Revoca della protezione internazionale
La decisione di un'autorità competente di revocare, far
cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o
lo status di protezione sussidiaria a una determinata
persona, a norma della Direttiva 2011/95/UE7.

5   Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive).
6   Article 2 of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive).
7   Article 2 (b) of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedure Directive).
2. QUADRO GIURIDICO
INTERNAZIONALE E DELL'UE
SULLA CESSAZIONE
         Sia il diritto internazionale dei rifugiati (Con-                                  nel loro paese d'origine e/o contattano i consolati o
venzione del 1951 sui rifugiati) che i diritti acquisiti                                    le ambasciate del loro paese d'origine per ottenere i
comunitari UE in materia di asilo includono motivi in                                       passaporti nazionali. Inoltre, ai fini dello studio, i concetti
base ai quali la protezione internazionale può giungere a                                   e la terminologia inclusi nella normativa UE in materia
termine. La Convenzione sui rifugiati si basa sulla tem-                                    di asilo, in particolare nella direttiva sulla qualifica di
poralità della protezione dei rifugiati e comprende quindi                                  rifusione, saranno utilizzati come punto di riferimento,
il concetto di cessazione dello status di rifugiato, mentre                                 con attinenze alla Convenzione sui rifugiati e alle linee
il concetto di cancellazione non è chiaramente definito                                     guida dell'UNHCR, ove pertinenti. La direttiva sulla qual-
nella Convenzione8. I concetti relativi alla fine della                                     ifica di rifusione è vincolante per tutti gli Stati (membri)
protezione internazionale nei regolamenti comunitari in                                     ad eccezione di Irlanda, Regno Unito e Svizzera.11La
materia di asilo coincidono solo in parte con la termin-                                    direttiva in relazione alla qualifica di rifugiato definisce
ologia utilizzata nella Convenzione sui rifugiati9; mentre                                  le condizioni alle quali un cittadino di un paese terzo o
alcuni concetti, come la cessazione, sono utilizzati in                                     un apolide cessa di essere un rifugiato (articolo 11) o un
modo coerente nella Convenzione sui rifugiati e nella                                       beneficiario di protezione sussidiaria (articolo 16). Il sup-
normativa dell'UE in materia di asilo, ciò non avviene per                                  porto nell'interpretazione di questi concetti può essere
altri motivi di cessazione della protezione internazionale,                                 trovato nel Manuale dell'UNHCR e nelle linee guida sulle
per i quali esistono definizioni e interpretazioni divergen-                                procedure e i criteri per la determinazione dello status di
ti10.                                                                                       rifugiato12. L'analisi giudiziaria sulla fine della protezione
                                                                                            internazionale della normativa UE in materia di asilo,
In base allo scopo dello studio, il concetto di cessazione
                                                                                            elaborata sotto l'egida dell'EASO, forniscono ulteriori
è il più rilevante per analizzare le conseguenze per i
                                                                                            orientamenti sull'interpretazione di questi concetti13.
beneficiari di protezione internazionale che si recano

            2.1 CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO
            Lo status di rifugiato può cessare in due casi:                                 Ai fini del presente studio, i rifugiati che contattano le
                                                                                            autorità del loro paese di nazionalità e/o ritornano nel loro
n Lo status di rifugiato non è più giustificato o necessar-
                                                                                            paese d'origine rientrano quindi nel primo tipo di cambia-
  io a seguito di cambiamenti nella situazione personale
                                                                                            mento di circostanze che derivano dal comportamento
  del rifugiato che sono stati causati da comportamenti
                                                                                            personale del cittadino di un paese terzo interessato. Più
  o azioni volontarie del rifugiato stesso14;
                                                                                            specificamente, il viaggio di ritorno nel paese d'origine
n Lo status di rifugiato non è più giustificato a seguito                                   può servire, in alcuni casi, come indicatore di un "ripristino
  di cambiamenti nel paese di origine15.                                                    volontario della protezione" o di un "ristabilimento volon-
                                                                                            tario" nel paese d'origine, come definito rispettivamente

8    Nella Convenzione sui rifugiati del 1951, la cessazione si riferisce alla cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C della Convenzione del 1951 perché
     la protezione internazionale dei rifugiati non è più necessaria o giustificata. Per cancellazione si intende la decisione di invalidare il riconoscimento dello status di
     rifugiato, quando si stabilisce successivamente che l'individuo non avrebbe mai dovuto essere riconosciuto, anche nei casi in cui avrebbe dovuto essere escluso dalla
     protezione internazionale dei rifugiati. La revoca si riferisce alla revoca dello status di rifugiato in situazioni in cui una persona che è stata correttamente riconosciuta
     come rifugiato si impegna in una condotta escludibile che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1F (a) o (c) della Convenzione del 1951 dopo il riconoscimento
     dello status di rifugiato (Manuale dell'UNHCR e linee guida sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato, dicembre 2011, http://www.unhcr.
     org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee- status-under-1951- convention.html).
9    Ad esempio, il concetto di cessazione della protezione internazionale utilizzato dall'EASO nell'analisi giudiziaria degli articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche
     (211/95/UE) comprende la cessazione, la revoca, la cessazione o il rifiuto di rinnovare la protezione e la revoca della protezione internazionale.
10   Ad esempio, il concetto di revoca nella Convenzione e di esclusione di cui all'articolo 14 della direttiva sulla qualifica di rifusione non copre circostanze simili, mentre
     la direttiva sulla qualifica di rifusione amplia i motivi di esclusione oltre a quelli inclusi nell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati (http://www.unhcr.org/4c5037f99.
     pdf).
11   La Direttiva sulle qualifiche del 2004 (Direttiva 2004/83) si applica tuttavia in Irlanda.
12   Disponibile all’indirizzo: http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html e http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
13   EASO, Ending International Protection: Articles 11, 14 16 and 19 Qualification Directive. A Judicial Analysis. December 2016, https://www.easo.europa.eu/sites/default/
     files/Ending%20International%20Protection_Articles%2011_14_16%20and%2019%20QD% 20EASO%20Judicial%20Analysis%20FINAL.pdf
14   Articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) alla d) della direttiva sulla qualifica di rifusione; queste disposizioni rispecchiano i motivi di cessazione previsti dall'articolo 1C,
     paragrafi da 1 a 4, della Convenzione sui rifugiati.
15   Articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a f), della direttiva sulla qualifica di rifusione. Tali circostanze possono essere la fine delle ostilità, il cambiamento di regime
     politico, la democratizzazione, ecc. Queste disposizioni rispecchiano i motivi di cessazione previsti dall'articolo 1C, paragrafi 5 e 6, della Convenzione sui rifugiati.
2. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E DELL'UE SULLA CESSAZIONE                                    7

dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva                          volontariamente, si è avvalso nuovamente della protezi-
sulla qualifica di rifusione16.                                                          one del paese di origine ed eventualmente ha ottenuto
                                                                                         tale protezione. Inoltre, nel valutare questo specifico
Sulla base delle linee guida dell'UNHCR e dell'EASO di cui
                                                                                         motivo di cessazione si dovrebbero considerare i motivi
sopra, per far scattare questi motivi di cessazione occorre
                                                                                         originari per la concessione della protezione internazion-
tener conto degli atti e delle considerazioni che seguono.
                                                                                         ale. Quando la protezione dei rifugiati si basa sul timore
n Il ricorso volontario alla protezione del paese di                                     di persecuzioni da parte di attori non statali contro i quali
  cittadinanza si riferisce alla protezione diplomatica da                               le autorità nazionali non sono in grado di fornire una
  parte del paese d’origine del rifugiato, il che implica                                protezione efficace, la questione del riappropriarsi volon-
  una forma di assistenza consolare. A titolo di esempio,                                tariamente della loro protezione, in particolare nel paese
  il rilascio o il rinnovo del passaporto su richiesta del                               di asilo, può avere scarsa rilevanza per quanto riguarda
  rifugiato costituisce, in assenza del contrario, l'otten-                              il continuo bisogno di protezione internazionale19.
  imento della protezione del paese di origine. I casi
  più frequenti di "riappropriazione della protezione" si
  verificano quando il rifugiato desidera tornare nel suo                                n Il reinsediamento volontario nel paese d'origine
  paese d'origine17. D'altro canto, contatti occasionali o                                 comporta il ritorno e il reinsediamento del rifugiato
  accidentali con le autorità del paese d'origine per otte-                                nel suo paese d'origine. Un periodo di soggiorno più̀
  nere, ad esempio, certificati di nascita e di matrimonio,                                lungo nel paese d'origine, la creazione di una famiglia
  non dovrebbero costituire un nuovo ricorso alla pro-                                     o l'esercizio di un'attività̀ professionale nel paese
  tezione del paese d'origine. Infatti, le situazioni in cui                               d'origine potrebbero costituire un reinsediamento. È
  i contatti contatti con le autorità del paese d'origine                                  improbabile che una visita o una semplice presenza
  sono occasionali o accidentali, o in cui è stato richiesto                               dimostri un ristabilimento volontario. Il ristabilimento
  il rilascio di documenti relativi al ricongiungimento                                    implica una certa stabilità e, in tale contesto, solo
  familiare, non sono state considerate come un ricorso                                    viaggi di ritorno ripetuti su base continuativa possono
  alla protezione del paese d'origine da parte dei giudici                                 portare alla cessazione20. Per attivare questo terreno
  nazionali18.                                                                             di arresto è necessaria anche una valutazione della
                                                                                           natura volontaria del comportamento del rifugiato. Le
                                                                                           ricerche dell'EASO sulla giurisprudenza hanno rilevato
La valutazione di questo motivo di cessazione                                              che questo terreno è stato raramente utilizzato nella
dovrebbe determinare tre punti: il rifugiato ha agito                                      pratica21.

            2.2 CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
          Il diritto d'asilo dell'UE opera una distinzione tra                           della direttiva qualifiche, relativi alla protezione non più
rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria che si ri-                             necessaria a causa di cambiamenti nel paese d'origine.
flette anche nei motivi di cessazione. Rispetto ai sei motivi                            Dalla dicitura dell'articolo non è chiaro se la protezione
elencati all'articolo 11 della direttiva sulla qualifica di                              sussidiaria non possa essere interrotta a seguito del com-
rifusione, l'articolo 16 stabilisce un solo motivo di cessazi-                           portamento personale del beneficiario (come i frequenti
one per quanto riguarda la protezione sussidiaria, ossia                                 viaggi nel paese d'origine o il contatto con le autorità del
quando le circostanze che hanno portato alla sua con-                                    paese di cittadinanza), o se il beneficiario si sia avvalso
cessione cessano di esistere o sono cambiate in misura                                   della protezione del suo paese d'origine o abbia deciso di
tale che la protezione non è più necessaria. Tali modifiche                              ristabilirsi nel paese d'origine. In pratica, la giurisprudenza
dovrebbero consolidarsi nel tempo prima che venga presa                                  nazionale suggerisce che tale comportamento porti anche
una decisione di cessazione. In pratica, ciò equivale agli                               alla cessazione della protezione sussidiaria22.
ultimi due motivi inclusi nell'articolo 11, paragrafo 1,

            2.3 CONSEGUENZE DI UNA DECISIONE DI CESSAZIONE
          I motivi di cessazione di cui sopra devono essere                              lo status di rifugiato (articolo 14) o la protezione sussid-
letti in relazione alle disposizioni aggiuntive della direttiva                          iaria (articolo 19). La direttiva sulla qualifica di rifusione
qualifiche che stabiliscono le conseguenze in caso di                                    non distingue tracessazione, revoca o rifiuto di rinnovo
applicazione dei motivi di cessazione: in tali casi, gli Stati                           della protezione internazionale per tener conto dei vari
membri devono revocare, cessare o rifiutare di rinnovare                                 concetti e termini utilizzati nelle legislazioni degli Stati

16 L'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva rifusa sulla qualifica di rifugiato prevede che "Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un
   rifugiato se cessa di essere tale: a) si è volontariamente riappropriato della protezione del paese di cui è cittadino; oppure (...) d) si è volontariamente ristabilito nel
   paese che ha lasciato o al di fuori del quale è rimasto per paura di essere perseguitato".
17 UNCHR, Handbook, 2011, paragrafo 120-121.
18 EASO, Ending International Protection, Ibid, sezione 3.1.4.
19 EASO, Ending International Protection, Ibid, section 3.1.2.
20 EASO, Ending International Protection, Ibid, section 3.4.3
21 EASO, Ending International Protection, Ibid, section 3.4.1
22 EASO, Ending International Protection, Ibidem, sezione 7.1.2, in particolare Corte amministrativa suprema (Polonia), sentenze del 23 febbraio 2016, cause riunite II OSK
   1492/14, II OSK 1561/14, II OSK 1562/14; Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), IV SA/Wa 2684/12, op. cit., fn. 233; cfr. anche H. Battjes, Diritto
   europeo in materia di asilo e diritto internazionale (Brill Nijhoff, 2006), pag. 268.
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE
  8     SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA

membri23. In effetti, a livello nazionale, i quadri legislativi                         sulla qualifica di rifusione, compreso il diritto a un ricorso
non possono stabilire una chiara distinzione tra i motivi                               effettivo.
di revoca della protezione per i rifugiati e la protezione
                                                                                        A seconda del quadro legislativo nazionale e delle proce-
sussidiaria, né distinguere tra i motivi sostanziali per porre
                                                                                        dure stabilite, il bisogno di protezione internazionale può
fine alla protezione internazionale e gli aspetti procedurali
                                                                                        essere riesaminato o riesaminato durante la procedura di
dell'adozione di una decisione di cessazione della protezi-
                                                                                        cessazione della protezione internazionale o può essere
one internazionale24.
                                                                                        fatto separatamente, in un'occasione diversa, ad esempio
                                                                                        nell'ambito di una procedura di rinnovo del permesso
Secondo la direttiva qualifiche, spetta agli Stati membri                               di soggiorno, o quando richiesto d'ufficio dalle autorità
dimostrare che la persona interessata ha cessato di                                     competenti negli Stati (membri).
essere un rifugiato (articolo 14, paragrafo 2 e articolo 19,
paragrafo 2). Le linee guida dell'UNHCR raccomandano                                    L'adozione di una decisione di revoca della protezione
che le procedure per l'applicazione di queste clausole                                  internazionale non implica necessariamente che il citta-
di cessazione, basate su atti del rifugiato, includano                                  dino di un paese terzo perda il diritto di soggiornare nel
le consuete garanzie procedurali che consentono alla                                    territorio di uno Stato (membro), poiché la decisione sul
persona interessata di contestare le prove a sostegno                                   permesso di soggiorno può essere oggetto di una proce-
della cessazione25. In questo contesto, si applicano anche                              dura separata che tiene conto delle circostanze individuali
le disposizioni della direttiva sulle procedure d'asilo                                 del cittadino di un paese terzo interessato, come la durata
(direttiva 2013/32/UE). Quest'ultima elenca un elenco di                                del soggiorno, il grado di integrazione o i legami familiari,
garanzie procedurali nel caso in cui le autorità nazionali                              in linea con le disposizioni della CEDU (articolo 8).
stiano considerando di revocare la protezione internazi-
onale in conformità con gli articoli 14 e 19 della direttiva

23 Cfr. anche su questo punto Hailbronner K. e Thym D. (eds), EU immigration and asylum law, A commentary, ed. Hart, Nomos, 2a edizione, 2016, parte D, II, articolo 14,
   [MN 1], p. 1227.
24 Si vedano, ad esempio, le relazioni dei paesi AIDA di ECRE sul contenuto della protezione internazionale, in particolare sulla cessazione e la revisione dello status di
   protezione internazionale (disponibili all'indirizzo: http://www.asylumineurope.org/reports), e l'ultima relazione pubblicamente disponibile della Commissione Europea
   sull'applicazione della Direttiva 2004/89/CE del giugno 2010, sezione 5.4 (disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
   :52010DC0314rom=EN).
25 http://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
3. OVERVIEW DEL
CONTESTO NAZIONALE
      In Italia dal 2017 è stato possibile osservare un                                   comma 1, lettera d) - status di rifugiato -, e art. 1527 -
aumento esponenziale del fenomeno.                                                        tutela sussidiaria - del Decreto Legislativo 19 novembre
                                                                                          2007, n. 251 (Direttiva qualifiche), fatta salva la valu-
Dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2018 sono stati                                       tazione del caso specifico".
segnalati alla Commissione Nazionale Asilo (COM-
MISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - CNA                                          Ogni viaggio nel paese d'origine è visto come possibile
- Commissione Nazionale Asilo, che decide la cessazione                                   indicatore. Tuttavia, i casi sono valutati su base individ-
dello status di protezione internazionale) 2133 valichi                                   uale, a seguito di un'intervista approfondita condotta
di frontiera dei titolari di protezione internazionale da e                               dalla COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO
verso il Paese di origine, da parte della polizia di fron-                                - CNA, responsabile delle procedure di cessazione e di
tiera presso gli aeroporti (principalmente Roma Fiumicino                                 revoca.
e Milano Malpensa).
                                                                                          Ogni singolo caso viene analizzato dalla COMMISSIONE
Il quadro legislativo e le politiche applicabili nei casi in                              NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - CNA che dopo un
cui i beneficiari di protezione internazionale si recano nei                              colloquio indipendente valuterà le ragioni e i motivi per
loro Paesi d'origine è il Decreto Legislativo 19 novembre                                 recarsi nel Paese di origine. In genere si valutano: agente
2007, n. 251.                                                                             di persecuzione, motivi di viaggio (ad esempio motivi
                                                                                          familiari, motivi di salute, motivi ereditari), documenti di
La direttiva europea 2011/95/UE è stata recepita                                          viaggio richiesti, durata del soggiorno nel paese d'origi-
nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 19                                   ne, luogo di soggiorno, frequenza del viaggio nel paese
novembre 2007, n. 251.                                                                    d'origine. Contro la decisione di cessazione può essere
                                                                                          presentato ricorso al giudice civile.
Art. 9 del D. Lgs. 251/2007 disciplinano i casi di ces-
sazione per il titolare dello status di rifugiato e l'art. 9                              A partire dal 4 ottobre 2018 (entrata in vigore del
del D. Lgs. 251/2007. 15 regolano i casi di cessazione                                    decreto 113/3018 convertito nella legge 1 dicembre
per il titolare della protezione sussidiaria. La cessazione                               2018, n. 132), nell'ambito della procedura di cessazione
si basa su una valutazione individuale della situazione                                   la COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO -
personale dello straniero.                                                                CNA valuta le condizioni per l'applicazione del principio
                                                                                          di non respingimento (art. 19 Legge sull'immigrazione
Il tema del presente studio è affrontato dal Decreto
                                                                                          286/1998)
Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella Legge 1
dicembre 2018, n. 132                                                                     Per quanto riguarda i casi considerati per la cessazione
                                                                                          negli ultimi 3 anni in Italia:
"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazi-
onale e di immigrazione, sicurezza pubblica (........)" che                               n nel 2016 sono cessati n. 2 titolari dello status di rifu-
stabilisce che l'eventuale ritorno nel Paese di origine                                     giato e n. 40 titolari di protezione sussidiaria, mentre
è pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo. 926,                                  sono cessati n. 8 titolari di protezione sussidiaria con

26 Art. 9. Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere un rifugiato quando:
a) si è volontariamente avvalso nuovamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'ha volontariamente riacquistata;
c) ha acquisito la cittadinanza italiana o altra cittadinanza e gode della tutela del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza;
d) si è volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non è tornato per paura di essere perseguitato;
e) non può più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di
      rifugiato;
f) se si tratta di un apolide, può tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello
      status di rifugiato;
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il mutamento delle circostanze deve avere carattere non temporaneo e tale da eliminare il fondato timore di
      persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel Paese di origine.
3. La cessazione viene dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.
27 Art. 15. Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno portato al riconoscimento sono venute meno o sono
      cambiate in misura tale che la protezione non è più necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano un carattere così significativo e non temporaneo che la persona ammessa a
      beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di gravi danni, di cui all'articolo 14, e che non vi siano gravi motivi umanitari che ne
      impediscano il ritorno nel Paese d'origine.
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE
 10     SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA

      contestuale concessione della Protezione umanitar-                                        umanitaria (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998); n. 119 titolari
      ia28 (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998)                                                          della protezione sussidiaria sono cessati mentre n. 17
                                                                                                titolari della protezione sussidiaria sono cessati con
n nel 2017 sono cessati n. 2 titolari dello status di rifu-
                                                                                                contestuale concessione della Protezione umanitaria
  giato mentre sono cessati 8 titolari dello status di ri-
                                                                                                (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998);
  fugiato con contestuale concessione della protezione
  umanitaria (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998); sono cessati                                     Se il titolare ha figli minorenni, la cessazione agisce
  n. 39 titolari della protezione sussidiaria mentre sono                                  anche sui figli. Se i bambini hanno superato i 18 anni, la
  cessati n. 17 titolari della protezione sussidiaria con                                  cessazione non ha alcun effetto su di loro. Se i membri
  contestuale concessione della protezione umanitaria                                      della famiglia sono singoli titolari di protezione, questa
  (art. 5 c.6 D.lgs 286/1998)                                                              rimane (la protezione internazionale è strettamente
n nel 2018 sono cessati n. 2 titolari dello status di rifu-                                personale). In ogni caso, i familiari non vengono convo-
  giato mentre n. 4 titolari dello status di rifugiato sono                                cati e ascoltati dalla Commissione. I casi considerati per
  cessati con contestuale concessione della Protezione                                     la revoca nell'ULTIMO ANNO sono 1682 in totale.

            3.1 PANORAMA DEL CONTESTO POLITICO ITALIANO
          Questa sezione introduttiva mira a contestual-                                        1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria
izzare lo studio fornendo una panoramica delle priorità                                         è dichiarata su base individuale quando le circostan-
politiche nazionali relative ai beneficiari di protezione                                       ze che hanno portato al riconoscimento sono venute
internazionale che si recano nel loro paese d'origine. Il                                       meno o sono cambiate in misura tale che la protezi-
tema dei beneficiari di protezione internazionale che si                                        one non è più necessaria.
recano nel loro paese d'origine in Italia è affrontato da:
n decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella                                         2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è neces-
    legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Disposizioni urgenti                                         sario che le mutate circostanze abbiano un carattere
    in materia di protezione internazionale e di immi-                                          così significativo e non temporaneo che il soggetto
    grazione, di pubblica sicurezza (........)" che stabilisce                                  ammesso a beneficiare della protezione sussidiaria
    che l'eventuale ritorno nel Paese di origine è perti-                                       non sia più esposto al rischio effettivo di danno grave
    nente ai fini dell'applicazione dell'articolo. 9, comma
                                                                                           Da settembre a dicembre 2017 sono stati monitorati
    1, lettera d) - status di rifugiato -, e l'arte. 15 - tutela
                                                                                           complessivamente 630 valichi di frontiera: 260 sono
    sussidiaria - del Decreto Legislativo 19 novembre
                                                                                           rientrati nel Paese di origine e 370 sono rientrati in Italia.
    2007, n. 251 (Direttiva qualifiche), fatta salva la
                                                                                           Dal gennaio al 31 ottobre 2018 sono stati monitorati
    valutazione del caso specifico". Decreto Legislativo 19
                                                                                           complessivamente 1503 valichi di frontiera: 358 in viag-
    novembre 2007, n. 251
                                                                                           gio verso il paese d'origine e 1145 di ritorno in Italia. In
n Art. 9. Cessazione: Uno straniero cessa di essere un                                     totale dal settembre 2017 al 31 ottobre 2018 sono stati
  rifugiato quando si è volontariamente ristabilito nel                                    monitorati complessivamente 2133 valichi di frontiera di
  paese che ha lasciato o in cui non è tornato per paura                                   titolari di protezione internazionale: 618 in viaggio verso
  di essere perseguitato                                                                   il paese d'origine e 1515 di ritorno in Italia.
n Art. 15. Cessazione della protezione sussidiaria

            3.2 VIAGGI O CONTATTI CON LE AUTORITÀ NAZIONALI
            DEL PAESE D'ORIGINE ED EVENTUALE CESSAZIONE
            DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
          Questa sezione del rapporto di sintesi fornirà                                   rifugiati (sezioni 3.3.1 e 3.3.2) e beneficiari di protezione
informazioni sui beneficiari di protezione internazionale                                  sussidiaria (sezione 3.3.3).
che contattano le autorità del loro paese d'origine o
che si recano nel loro paese d'origine e sull'eventuale                                    3.2.1 Rifugiati che contattano le
cessazione del loro status di protezione internazionale.                                   autorità del paese d'origine e che si
Le ragioni per cui viene concesso lo status di protezione
differiscono da quelle per cui è stato concesso lo status                                  avvalgono nuovamente della protezi-
di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Queste                                 one del paese di nazionalità
si riflettono nelle ragioni che potrebbero portare alla
cessazione dello status di rifugiato o di protezione sus-                                  Questa sottosezione della relazione di sintesi fornirà in-
sidiaria. Questa sezione opera quindi una distinzione tra                                  formazioni sui rifugiati che contattano le autorità ufficiali
                                                                                           del loro paese di origine, come consolati e ambasciate

28 A partire dal 4 ottobre 2018 (entrata in vigore del decreto 113/3018 convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132) non esiste più il permesso di soggiorno
   Umanitario, sostituito dal permesso di soggiorno per cinque casi di copertura: gravi condizioni di salute, calamità naturali nel Paese di origine, atti di rilevante valore
   civile, protezione sociale, vittime di violenza domestica.
3.   OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE      11

(ad esempio, visite di persona o altre forme) del loro                          3.2.2 Rifugiati che si recano nel paese
paese di nazionalità stabilito nello Stato (membro) che
ha concesso loro protezione allo scopo di richiedere il                         d'origine o che si "ristabiliscono volo-
rilascio o l'estensione del passaporto. Tali atti possono                       ntariamente" nel paese d'origine
implicare l'intenzione di avvalersi nuovamente della
protezione del paese di nazionalità - un motivo di                              Questa sottosezione fornirà informazioni sui rifugiati
cessazione disciplinato nello stesso modo dall'articolo                         che si recano nel paese d'origine e se tali atti possono
1(C) della Convenzione del 1951 sui rifugiati e dall'ar-                        equivalere alla cessazione della protezione, come il
ticolo 11(1)(a) della direttiva sulla qualifica di rifusione.                   reinsediamento volontario nel paese d'origine. Questo
Questa sezione prenderà quindi in considerazione quali                          motivo di cessazione è disciplinato dall'articolo 1C,
circostanze portano alla perdita dello status di rifugiato                      paragrafo 4, della Convenzione sui rifugiati e dall'articolo
e come vengono valutate dalle autorità nazionali, com-                          11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla qualifica
presa la giurisprudenza, se disponibile. Secondo l'UNHCR,                       di rifusione, nello stesso modo. Questa è l'unica clausola
la valutazione della possibilità di porre fine allo status                      di cessazione che tiene conto - esplicitamente - dei
di rifugiato per questi motivi dovrebbe distinguere tra                         viaggi e del ritorno di un rifugiato nel suo paese d'orig-
l'effettivo ricorso alla protezione e i contatti occasionali                    ine. Sebbene non esistano criteri precisi su quando una
e accidentali con le autorità nazionali. Nel caso in cui un                     persona possa essere considerata "ristabilita", i frequenti
rifugiato richieda e ottenga un passaporto nazionale (o il                      viaggi nel paese d'origine possono servire da indicatori30.
suo rinnovo), ciò potrebbe equivalere, in assenza di prove                      Inoltre, affinché si applichi l'articolo 11, paragrafo 1,
contrarie, ad affermare che il rifugiato intende avvalersi                      lettera d), è necessario determinare se il rifugiato ritorna
della protezione del paese d'origine29. Contattare i con-                       volontariamente nel paese di origine ai fini della residen-
solati o le ambasciate del paese d'origine per il rilascio                      za permanente31.
di altri documenti (certificati di nascita o di matrimonio)                     I rifugiati hanno diritto a ricevere un documento di viag-
non può equivalere ad avvalersi nuovamente della                                gio che può essere utilizzato per recarsi nei Paesi che lo
protezione secondo le linee guida dell'UNHCR.                                   riconoscono, ma non può essere utilizzato per recarsi nel
Se un rifugiato in Italia contatta l'Autorità del Paese di                      Paese di origine, secondo l'Art. 24 DECRETO LEGISLATIVO
origine (Ambasciata /Consolato) tale azione può diventa                         19 novembre 2007, n. 251 (art. 28 Convenzione sui
un prerequisito per l'inizio della procedura di cessazione;                     rifugiati).
per quanto concerne però la decisione finale vengono                            Art. 24. Documenti di viaggio
prese in considerazione la storia personale e altri
elementi rilevanti, valutati caso per caso.                                     Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale,
                                                                                la questura competente rilascia ai titolari dello status
Le azioni compiute da parte del rifugiato che possono                           di rifugiato un documento di viaggio con validità quin-
portare al ripristino della protezione del paese d'origine                      quennale rinnovabile secondo il modello allegato alla
sono:                                                                           Convenzione di Ginevra. 2. Quando vi sono motivi fondati
n Frequenza dei contatti con le autorità nazionali per                          che non consentono al titolare dello status di protezione
  un certo periodo di tempo                                                     sussidiaria di richiedere il passaporto alle autorità
                                                                                diplomatiche del paese di cittadinanza, l'autorità com-
n Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto                              petente della Questura rilascia il documento di viaggio
n Richiesta di documenti amministrativi ad esempio,                             allo straniero interessato. Se vi sono ragionevoli motivi
  documenti relativi al ricongiungimento familiare o                            per dubitare dell'identità del titolare della protezione
  allo stato civile, come i certificati di nascita                              sussidiaria, il documento viene rifiutato o ritirato. 3. 3. Il
                                                                                rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 è rifiutato
n Matrimonio nel paese d'origine                                                o, in caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono
L'ordinamento giuridico italiano non prevede eccezioni o                        gravi motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico
deroghe. La COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO                                che ne impediscono il rilascio.
DELL'ASILO - CNA valuta caso per caso. La maggior                               I motivi più comuni per recarsi nel paese d'origine
sfida per la Commissione Nazionale per l'Asilo (CNA),                           dichiarati dai rifugiati alle autorità italiane sono: visite
responsabile delle procedure di revoca e di cessazione,                         per motivi di famiglia (motivi di salute madre/padre/
e per le Commissioni Territoriali per la valutazione della                      moglie con problemi di salute. Visite in ospedale, as-
Protezione Internazionale, che ogni 5 anni verificano se                        sistenza, ecc.), matrimonio nel paese d'origine e ragioni
le circostanze che hanno portato al riconoscimento della                        commerciali.
protezione sussidiaria sono fallite o sono cambiate è
quella di valutare la credibilità delle dichiarazioni del ri-                   Qualora un rifugiato si rechi nel proprio paese di origine,
fugiato durante il colloquio e ottenere una documentazi-                        questo può essere considerato un indicatore del fatto
one affidabile a sostegno delle motivazioni del viaggio                         che le ragioni che portano alla protezione potrebbero
nel paese di origine. Avvalendosi per la valutazione delle                      essere cessate, ed è considerato come un possibile
Linee guida operative per le Commissioni Territoriali per                       fattore scatenante per la cessazione. Tuttavia, non c'è
la valutazione della Protezione Internazionale" nuova                           automatismo, perché l'autorità nazionale incaricata,
edizione rivista in collaborazione con l'UNHCR e pubblica-                      valuta la situazione individuale caso per caso.
ta nel luglio 2018.                                                             Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella
                                                                                legge 1dicembre 2018, n. 132 "Disposizioni urgenti in

29 Manuale UNHCR, 2011, par. 121. http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html
30 Nota dell'ExCom 1997, paragrafo 12; Analisi giudiziaria dell'EASO, pag. 29
31 Idem, p. 24
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI RECANO NEL LORO PAESE D'ORIGINE
 12     SFIDE, POLITICHE E PRATICHE IN ITALIA

materia di protezione internazionale e di immigrazione,                                   3.3.3 Beneficiari della protezione
di pubblica sicurezza (........)" che stabilisce che l'eventuale
ritorno nel Paese di origine è pertinente ai fini dell'appli-                             sussidiaria che viaggiano verso e/o
cazione dell'articolo. 932, comma 1, lettera d) - status di                               contattano le autorità del paese
rifugiato -, e art. 1533 - tutela sussidiaria - del Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Direttiva quali-                                    d'origine
fiche), fatta salva la valutazione del caso specifico".                                   Questa sottosezione raccoglierà in particolare informazi-
Le circostanze prese in considerazione per valutare la                                    oni sui beneficiari di protezione sussidiaria (o norme
cessazione sono le seguenti:                                                              equivalenti per gli Stati (membri) non vincolati dalla
                                                                                          direttiva sulla qualifica di rifusione) che si recano e/o
n Frequenza dei viaggi verso il paese d'origine                                           contattano le autorità del paese d'origine. Nella direttiva
n Durata del soggiorno nel paese di origine                                               sulla qualifica di rifusione, i motivi per la concessione e
                                                                                          la cessazione della protezione sussidiaria si discostano
n Luogo di soggiorno nel paese di origine                                                 da quelli applicabili ai rifugiati. Pertanto, questa sezione
n Motivi del viaggio nel paese d'origine                                                  esaminerà se i contatti con e/o i viaggi nei paesi di
                                                                                          origine possono portare a ritenere che il rischio di danni
Affinché il motivo di cessazione della reintegrazione sia                                 gravi e l'idoneità alla protezione sussidiaria sia cessato.
applicabile, sia il ritorno che il soggiorno devono essere                                L'analisi delle informazioni contenute in questa sotto-
stati intrapresi volontariamente. Ad esempio, se il ritorno                               sezione presterà particolare attenzione al concetto di
del rifugiato nel suo paese d'origine è il risultato di una                               protezione sussidiaria come definito nella direttiva rifusa
coercizione o se il soggiorno prolungato non è stato                                      sulla qualifica di rifugiato, vale a dire che essa è conces-
volontario (ad esempio, la reclusione), tali viaggi nel                                   sa ai cittadini di paesi terzi che non hanno i requisiti per
paese d'origine non possono equivalere alla cessazione                                    ottenere lo status di rifugiato ma per i quali sono stati
della protezione internazionale. La visita temporanea                                     dimostrati motivi sostanziali per ritenere che affron-
di un rifugiato nel suo ex paese d'origine non con un                                     terebbero un "rischio reale di subire un grave danno"
passaporto nazionale ma con un documento di viaggio                                       se fossero rimpatriati nel loro paese d'origine (articolo
rilasciato dallo Stato che ha concesso la protezione può                                  15 della direttiva rifusa sulla qualifica di rifugiato). Le
non necessariamente equivalere a un ristabilimento:                                       differenze rispetto ai cittadini di Paesi terzi cui è stato
viaggiare nel paese d'origine per visitare un vecchio                                     concesso lo status di rifugiato non si basano solo sui
genitore malato è diverso dai frequenti viaggi nel paese                                  motivi che giustificano la concessione della protezione,
d'origine allo scopo di stabilire relazioni d'affari34.                                   ma anche sull'ottenimento di un documento di viaggio.
Ogni viaggio nel paese d'origine è visto quindi come                                      Per questo studio, i beneficiari di protezione sussidiaria
possibile indicatore. Tuttavia, i casi sono valutati su                                   devono quindi utilizzare il proprio passaporto, a meno
base individuale, a seguito di un'intervista approfondita                                 che non siano impossibilitati ad ottenerne uno, nel qual
condotta dalla COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO                                       caso può essere rilasciato loro anche un documento di
DI ASILO - CNA, responsabile delle procedure di revoca                                    viaggio (articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sulla
e di cessazione. Ogni singolo caso viene analizzato                                       qualifica di rifusione).
dalla COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI
ASILO - CNA che dopo un colloquio indipendente valuterà                                   Se un beneficiario della protezione sussidiaria in Italia,
le ragioni e i motivi per recarsi nel Paese di origine. In                                contatta le autorità ufficiali del proprio paese d'origine
genere si valutano: agente di persecuzione, motivi di                                     (ad esempio consolati, ambasciate, altre rappresentan-
viaggio (ad esempio motivi familiari, motivi di salute,                                   ze ufficiali del paese d'origine), questa azione può
motivi ereditari), documenti di viaggio richiesti, durata                                 comportare la cessazione dello status di protezione
del soggiorno nel paese d'origine, luogo di soggiorno,                                    sussidiaria.Ad esempio, se il beneficiario della protezione
frequenza del viaggio nel paese d'origine. Contro la                                      sussidiaria è in possesso di un documento di viaggio
decisione di cessazione può essere presentato ricorso al                                  rilasciato dalle autorità italiane. Il documento di viaggio,
giudice civile.                                                                           secondo l'Art. 24 del D.Lgs. 251/2007 "è emanato dalle
                                                                                          autorità italiane quando sussistono fondati motivi che
                                                                                          impediscono la richiesta da parte delle autorità del

32    Art. 9. Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere un rifugiato quando:
a) si è volontariamente avvalso nuovamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'ha volontariamente riacquistata;
c) ha acquisito la cittadinanza italiana o altra cittadinanza e gode della tutela del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza;
d) si è volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non è tornato per paura di essere perseguitato;
e) non può più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di
      rifugiato;
f) se si tratta di un apolide, può tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale, perché sono scomparse le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello
      status di rifugiato;
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il mutamento delle circostanze deve avere carattere non temporaneo e tale da eliminare il fondato timore di perse-
      cuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno nel Paese di origine. 3. La cessazione viene dichiarata sulla base di una valutazione
      individuale della situazione personale dello straniero

33 Art. 15. Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno portato al riconoscimento sono venute meno o sono
     cambiate in misura tale che la protezione non è più necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano un carattere così significativo e non temporaneo che la persona ammessa a
     beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di gravi danni, di cui all'articolo 14, e che non vi siano gravi motivi umanitari che ne
     impediscano il ritorno nel Paese d'origine.
34 Manuale dell'UNHCR, par. 125 e 134.
3.   OVERVIEW DEL CONTESTO NAZIONALE     13

Paese di cittadinanza". Il contatto con le autorità del           considerazione delle differenze tra le due categorie di
paese di origine potrebbe essere un indicatore del fatto          tutela.
che le circostanze che hanno portato al riconoscimento
sono cambiate in misura tale che la protezione non è più          Nella legislazione nazionale il viaggio nel Paese di orig-
necessaria.La disposizione è presente nella legislazione          ine è, secondo il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113,
nazionale; Articolo 15 del D.Lgs. 251/2007: La cessazi-           convertito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132 "Dispo-
one dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su        sizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
base individuale quando le circostanze che hanno porta-           di immigrazione, di pubblica sicurezza (........)", notevole
to al riconoscimento sono venute meno o sono cambiate             per l'applicazione dell'articolo. 15 del Decreto Legislativo
in misura tale che la protezione non è più necessaria. La         19 novembre 2007, n. 251, come indicatore del fatto
Frequenza dei contatti con le autorità nazionali del paese        che le circostanze che hanno portato al riconoscimento
d'origine come ad esempio: richiesta di ottenimento del           sono venute meno o si sono modificate in misura tale
rilascio o rinnovo del passaporto; richiesta di documenti         che la protezione non è più necessaria.
amministrativi; matrimonio. Tutti i motivi menzionati
                                                                  Le circostanze prese in considerazione per valutare la
possono portare a valutare il caso nell'ambito di una
                                                                  cessazione della protezione sono:
procedura di cessazione, ma non esiste una cessazione
automatica. La legislazione italiana prevede che I                n Frequenza dei viaggi verso il paese d'origine
beneficiari della protezione sussidiaria abbiano il diritto
                                                                  n Durata del soggiorno nel paese di origine
di viaggiare all'interno e all'esterno del territorio italiano.
Il viaggio nel Paese di origine è, secondo il Decreto             n Luogo specifico del soggiorno nel paese di origine
Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella Legge 1
                                                                  n Motivo del viaggio nel paese d'origine
dicembre 2018, n. 132, "Disposizioni urgenti in materia
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza            Le autorità nazionali dispongono di linee guida interne
pubblica (........)", notevole per l'applicazione dell'art. 15    per orientarsi in materia di cessazione della protezione
del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251,                 sussidiaria.
come indicatore che le circostanze che hanno portato al
riconoscimento sono venute meno o si sono modificate              Nello specifico le linee guida operative per le Com-
in misura tale che la protezione non è più necessaria.            missioni Territoriali per la valutazione della Protezione
I beneficiari della protezione sussidiaria possono                Internazionale" nuova edizione rivista in collaborazione
richiedere un documento di viaggio in Italia, qualora non         con l'UNHCR e pubblicata nel luglio 2018.
possano ottenere un documento di viaggio dalle autorità
del loro paese di origine. Il documento di viaggio,               Le sfide che la Commissione Nazionale per l'Asilo (CNA),
secondo l'Art. 24 del D.Lgs. 251/2007 "è emanato dalle            responsabile delle procedure di cessazione, e le Com-
autorità italiane quando sussistono fondati motivi che            missioni Territoriali per la valutazione della Protezione
impediscono la richiesta da parte delle autorità del              Internazionale, che ogni 5 anni verificano se le circostan-
Paese di cittadinanza". Formato simile a quello rilasciato        ze che hanno portato al riconoscimento della protezione
a qui ha “lo status di rifugiato” valido per 5 anni. Se un        sussidiaria sono fallite o sono cambiate si trovano ad
beneficiario di protezione sussidiaria in Italia, si reca         affrontare sono legate alla credibilità delle dichiarazioni
nel suo paese d'origine, la sua protezione sussidiaria            del titolare di protezione sussidiaria durante il colloquio e
può cessare. Le disposizioni legislative per rifugiati e          l’ottenimento di una documentazione affidabile a sosteg-
beneficiari di protezione sussidiaria sono presenti nella         no delle motivazioni del viaggio nel paese di origine.
stessa legge D.Lgs. 251/2007, ma in articoli diversi in           .3. BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE SI
                                                                  RECANO NEL LORO PAESE DI ORIGINE
Puoi anche leggere