COMUNE DI MONTORFANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

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COMUNE DI MONTORFANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
COMUNE DI MONTORFANO

       REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

    CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 40/2013 - Modificato con deliberazioni C.C. n. 28 del
            30/11/2015 , C.C. n. 47 del 29/11/2016 e C.C. n. 22 del 29/03/2017

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INDICE
Articolo 1 -    OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Articolo 2 -    FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Articolo 3 -    MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE
Articolo 4 -    MATRIMONIO SU DELEGA
Articolo 5 -    MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO
Articolo 6 -    FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE
Articolo 7 -    RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE
Articolo 8 -    LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
Articolo 9 -    ORARIO DELLA CELEBRAZIONE
Articolo 10 -   TARIFFE
Articolo 11 -   ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 12 -   ALLESTIMENTO DELLA SALA
Articolo 13 -   DANNI E RESPONSABILITA’
Articolo 14 -   DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 -   ENTRATA IN VIGORE

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ARTICOLO 1
             OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato
   delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolato dalle disposizioni del
   Codice Civile, dagli articoli 84 e seguenti.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente garantita ai cittadini, così come
   previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

                                       ARTICOLO 2
            FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello
   Stato Civile agli assessori, ai consiglieri comunali, ai cittadini che abbiano i requisiti per
   l’elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

                                       ARTICOLO 3
         MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o un solo di essi siano cittadini stranieri, dovranno
   dimostrare all’Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di
   comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana,
   dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al
   reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile prima della celebrazione
   del matrimonio, esibendo documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria
   disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

                                        ARTICOLO 4
                            MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso in cui il matrimonio avvenga per delega da parte di Ufficiale di Stato Civile di altro
   Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione,
   indicando la data e l’ora scelta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montorfano con
   anticipo di almeno 30 giorni.

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2. Il matrimonio sarà celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega conferita da altro Comune, i nubendi dovranno produrre, al
   momento della presentazione della richiesta, la seguente documentazione:
   - Delega dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono avvenute le pubblicazioni di
       matrimonio
   - Fotocopia dei propri documenti di identità in corso di validità;
   - Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni in corso di validità;
   - Indicazione del regime patrimoniale prescelto.

                                       ARTICOLO 5
     MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO

1. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio da cittadino/a italiano/a avente i
   requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall’articolo 1,
   comma 3, del D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica
   fornita dall’Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona
   celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
   sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 o mediante dichiarazione scritta rilasciata dinnanzi
   all’Ufficiale dello Stato Civile.
3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le
   necessarie verifiche, disporrà se delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la
   celebrazione dell’evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere una
   dichiarazione di accettazione.

                                       ARTICOLO 6
         FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere
   presenti oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa), anche
   parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 30 giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare
   presso l’Ufficiale dello Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni o dell’interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime
   patrimoniale, gli sposi dovranno comunicare la variazione entro quarantotto ore dal giorno del
   matrimonio.

                                       ARTICOLO 7
                     RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

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1. La celebrazione del matrimonio civile dovrà essere richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile
   compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco,
   secondo il modello predisposto dall’Ufficio predetto, da inoltrarsi almeno 45 giorni prima della
   data prescelta per la celebrazione del matrimonio.
2. L’istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l’ora del matrimonio e la scelta del
   regime patrimoniale.
3. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco ed ai nubendi verrà successivamente trasmessa
   una comunicazione scritta di conferma della prenotazione.
4. La celebrazione del matrimonio dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come
   previsto dall’articolo 50 e seguenti del D.P.R. n.396 del 03/11/2000. Qualora queste non
   avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e
   la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.

                                       ARTICOLO 8
                        LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente in via ordinaria:
   a) nella sala del Consiglio, ubicata al piano terra del Palazzo Municipale di Montorfano, sito in
       Piazza Roma n.18, o nel Parco della Villa sede degli uffici comunali.
   b) in uno degli Uffici Comunali del Palazzo Municipale, qualora il numero complessivo delle
       persone presenti lo consenta.
   c) altri locali idonei di proprietà comunale e/o in concessione, deputati, con atto della Giunta
       Comunale, ad Ufficio Distaccato di Stato Civile con carattere di continuità.
2. La celebrazione fuori della Casa Comunale potrà avvenire solo nei casi previsti dall’articolo 110
   del Codice Civile (celebrazione in caso di impedimento fisico).
3. I luoghi di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la celebrazione delle unioni civili su
   richiesta delle parti interessate. Trovano applicazione le altre disposizioni del presente
   regolamento in quanto compatibili.

                                       ARTICOLO 9
                       ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili potranno essere celebrati nei seguenti orari, previa disponibilità dell’Ufficiale
   dello Stato Civile:
   - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
   - il sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00;
2. La celebrazione richiesta in orari diversi e comunque non oltre le ore 17.30 è subordinata alla
   disponibilità degli operatori e della struttura dell’Amministrazione Comunale.
3. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate:
   - tutte le domeniche;
   - tutti i giorni festivi, non coincidenti con la domenica;
   - nei pomeriggi prefestivi dei giorni festivi o domenicali.

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4. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 27 dicembre, Festa del Santo Patrono San
   Giovanni Evangelista ed in occasione delle consultazioni elettorali.
5. Con riferimento alla celebrazione dei matrimoni nei siti di cui all’art. 8, comma 1, lettera c),
   gli orari di servizio e relative tariffe saranno determinati con specifico atto della Giunta
   Comunale.

                                       ARTICOLO 10
                                          TARIFFE

1. Per la celebrazione del matrimonio verrà versato al Comune un rimborso spese forfettario come
   quantificato nell’allegato “A” del presente regolamento che ne forma parte integrante e
   sostanziale, che tiene conto:
   - Il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
   - Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo della sala, spese
       gestionali, riscaldamento, energia elettrica e pulizia della sala).
2. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni di cui al precedente articolo 9, potranno essere
   adeguate con deliberazione della Giunta Comunale oppure aggiornate agli indici Istat con
   determinazione dirigenziale.
3. La tariffa dovrà essere versata a mezzo bollettino di conto corrente postale e la ricevuta di
   pagamento dovrà essere presentata 10 giorni lavorativi prima della data della cerimonia,
   all’Ufficiale dello Stato Civile.

                                       ARTICOLO 11
                      ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione del matrimonio è l’Ufficio
   di Stato Civile.
2. La visita della sala consiliare e dell’ufficio Comunale, destinate alla celebrazione dei matrimoni
   civili, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti negli orari di apertura al pubblico
   dell’Ufficio di Stato Civile, previo appuntamento.

                                       ARTICOLO 12
                          ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, arricchire la sala consiliare, l’ingresso ed il parco
   esterno con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere
   tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. È assolutamente vietato gettare riso, coriandoli o altro all’interno delle strutture comunali.

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3. È vietato l’uso di apparecchiature microfoniche, di filodiffusione e riproduzione sonora o video
   di proprietà comunali di cui è dotata la sala consiliare.
4. È possibile l’utilizzo di apparecchiature sonore e musicali a condizione che non creino disturbo
   all’attività istituzionale.
5. Nel caso in cui la sala consiliare debba essere visionata preventivamente da parte di incaricati per
   l’allestimento di decorazioni floreali e/o accompagnamenti musicali gli stessi dovranno
   preventivamente prendere accordi con l’Ufficio di Stato Civile.
6. La sala consiliare sarà aperta trenta minuti prima dell’inizio della cerimonia e chiuderà trenta
   minuti dopo la fine della cerimonia stessa, onde consentire il posizionamento ed il recupero di
   suppellettili e/o decorazioni floreali.

                                      ARTICOLO 13
                           DANNI E RESPONSABILITA’

1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare
   del danno sostenuto, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto
   richiedente.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle
   parti richiedenti.

                                      ARTICOLO 14
                                DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
   - il Codice Civile;
   - il D.P.R. 03/11/2000 n.396;
   - il D.P.R. 18/08/2000 n.267;
   - lo Statuto Comunale.

                                      ARTICOLO 15
                                ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della
   deliberazione di approvazione.

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