COMUNE DI MONTORFANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
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COMUNE DI MONTORFANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Approvato con deliberazione di C.C. n. 40/2013 - Modificato con deliberazioni C.C. n. 28 del 30/11/2015 , C.C. n. 47 del 29/11/2016 e C.C. n. 22 del 29/03/2017 1
INDICE Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO Articolo 2 - FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Articolo 3 - MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE Articolo 4 - MATRIMONIO SU DELEGA Articolo 5 - MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO Articolo 6 - FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE Articolo 7 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE Articolo 8 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE Articolo 9 - ORARIO DELLA CELEBRAZIONE Articolo 10 - TARIFFE Articolo 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Articolo 12 - ALLESTIMENTO DELLA SALA Articolo 13 - DANNI E RESPONSABILITA’ Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE 2
ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolato dalle disposizioni del Codice Civile, dagli articoli 84 e seguenti. 2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionalmente garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). ARTICOLO 2 FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile agli assessori, ai consiglieri comunali, ai cittadini che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. ARTICOLO 3 MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE 1. Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o un solo di essi siano cittadini stranieri, dovranno dimostrare all’Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. 2. L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta. ARTICOLO 4 MATRIMONIO SU DELEGA 1. Nel caso in cui il matrimonio avvenga per delega da parte di Ufficiale di Stato Civile di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l’ora scelta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montorfano con anticipo di almeno 30 giorni. 3
2. Il matrimonio sarà celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. 3. Per il matrimonio celebrato su delega conferita da altro Comune, i nubendi dovranno produrre, al momento della presentazione della richiesta, la seguente documentazione: - Delega dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono avvenute le pubblicazioni di matrimonio - Fotocopia dei propri documenti di identità in corso di validità; - Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni in corso di validità; - Indicazione del regime patrimoniale prescelto. ARTICOLO 5 MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINO DELEGATO 1. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio da cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall’Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni. 2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 o mediante dichiarazione scritta rilasciata dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. 3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, disporrà se delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la celebrazione dell’evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere una dichiarazione di accettazione. ARTICOLO 6 FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE 1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità. 2. Almeno 30 giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare presso l’Ufficiale dello Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni. 3. In caso di variazione dei testimoni o dell’interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi dovranno comunicare la variazione entro quarantotto ore dal giorno del matrimonio. ARTICOLO 7 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE 4
1. La celebrazione del matrimonio civile dovrà essere richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo il modello predisposto dall’Ufficio predetto, da inoltrarsi almeno 45 giorni prima della data prescelta per la celebrazione del matrimonio. 2. L’istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l’ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale. 3. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco ed ai nubendi verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione. 4. La celebrazione del matrimonio dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall’articolo 50 e seguenti del D.P.R. n.396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente. ARTICOLO 8 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente in via ordinaria: a) nella sala del Consiglio, ubicata al piano terra del Palazzo Municipale di Montorfano, sito in Piazza Roma n.18, o nel Parco della Villa sede degli uffici comunali. b) in uno degli Uffici Comunali del Palazzo Municipale, qualora il numero complessivo delle persone presenti lo consenta. c) altri locali idonei di proprietà comunale e/o in concessione, deputati, con atto della Giunta Comunale, ad Ufficio Distaccato di Stato Civile con carattere di continuità. 2. La celebrazione fuori della Casa Comunale potrà avvenire solo nei casi previsti dall’articolo 110 del Codice Civile (celebrazione in caso di impedimento fisico). 3. I luoghi di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la celebrazione delle unioni civili su richiesta delle parti interessate. Trovano applicazione le altre disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili. ARTICOLO 9 ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 1. I matrimoni civili potranno essere celebrati nei seguenti orari, previa disponibilità dell’Ufficiale dello Stato Civile: - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - il sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00; 2. La celebrazione richiesta in orari diversi e comunque non oltre le ore 17.30 è subordinata alla disponibilità degli operatori e della struttura dell’Amministrazione Comunale. 3. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: - tutte le domeniche; - tutti i giorni festivi, non coincidenti con la domenica; - nei pomeriggi prefestivi dei giorni festivi o domenicali. 5
4. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 27 dicembre, Festa del Santo Patrono San Giovanni Evangelista ed in occasione delle consultazioni elettorali. 5. Con riferimento alla celebrazione dei matrimoni nei siti di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), gli orari di servizio e relative tariffe saranno determinati con specifico atto della Giunta Comunale. ARTICOLO 10 TARIFFE 1. Per la celebrazione del matrimonio verrà versato al Comune un rimborso spese forfettario come quantificato nell’allegato “A” del presente regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale, che tiene conto: - Il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; - Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (utilizzo della sala, spese gestionali, riscaldamento, energia elettrica e pulizia della sala). 2. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni di cui al precedente articolo 9, potranno essere adeguate con deliberazione della Giunta Comunale oppure aggiornate agli indici Istat con determinazione dirigenziale. 3. La tariffa dovrà essere versata a mezzo bollettino di conto corrente postale e la ricevuta di pagamento dovrà essere presentata 10 giorni lavorativi prima della data della cerimonia, all’Ufficiale dello Stato Civile. ARTICOLO 11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. L’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione del matrimonio è l’Ufficio di Stato Civile. 2. La visita della sala consiliare e dell’ufficio Comunale, destinate alla celebrazione dei matrimoni civili, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile, previo appuntamento. ARTICOLO 12 ALLESTIMENTO DELLA SALA 1. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, arricchire la sala consiliare, l’ingresso ed il parco esterno con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. 2. È assolutamente vietato gettare riso, coriandoli o altro all’interno delle strutture comunali. 6
3. È vietato l’uso di apparecchiature microfoniche, di filodiffusione e riproduzione sonora o video di proprietà comunali di cui è dotata la sala consiliare. 4. È possibile l’utilizzo di apparecchiature sonore e musicali a condizione che non creino disturbo all’attività istituzionale. 5. Nel caso in cui la sala consiliare debba essere visionata preventivamente da parte di incaricati per l’allestimento di decorazioni floreali e/o accompagnamenti musicali gli stessi dovranno preventivamente prendere accordi con l’Ufficio di Stato Civile. 6. La sala consiliare sarà aperta trenta minuti prima dell’inizio della cerimonia e chiuderà trenta minuti dopo la fine della cerimonia stessa, onde consentire il posizionamento ed il recupero di suppellettili e/o decorazioni floreali. ARTICOLO 13 DANNI E RESPONSABILITA’ 1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare del danno sostenuto, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente. 2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti. ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: - il Codice Civile; - il D.P.R. 03/11/2000 n.396; - il D.P.R. 18/08/2000 n.267; - lo Statuto Comunale. ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 7
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