Auto ok Assicurazione Infortuni del conducente e dei trasportati
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Tutela Persona Per la famiglia Auto ok Assicurazione Infortuni del conducente e dei trasportati Il presente Fascicolo Informativo contenente: • Nota informativa e Glossario • Condizioni Generali di assicurazione • Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1° novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all’indirizzo www.nationalesuisse.it, “area clienti” e seguendo le istruzioni ivi riportate.
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Auto ok pag. 2 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all’albo delle imprese di assicura- zione con il numero 1.00038. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) Patrimonio netto L’ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 19,5 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7,5 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L’indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest’ultimo calcolato in funzio- ne dei premi incassati o dell’onere dei sinistri), è pari a 1,71. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni La polizza offre la copertura completa contro le conseguenze economiche degli infortuni subiti in conse- guenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione stradale. Come meglio specificato nell’articolo “Forme di copertura e somme assicurate”, il Contraente può scegliere tra le seguenti forme di copertura: Copertura Forma A: l’assicurazione è prestata con somme assicurate e massimali validi per tutti gli occupanti dell’auto- vettura identificata in polizza mediante la relativa targa, somme che vengono ripartite in parti uguali tra di essi (siano essi rimasti infortunati o meno) al momento del sinistro; Copertura Forma B: l’assicurazione è prevista con massimali e somme assicurate distinti per il conducente e per ciascun trasportato del veicolo identificato in polizza mediante la relativa targa; Copertura Forma C: l’assicurazione vale a favore del contraente quale conducente del tipo di veicolo indicato in polizza. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 3 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA Le prestazioni garantite dal contratto sono le seguenti: Indennizzo in caso di invalidità permanente (obbligatoria) In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la So- cietà corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidi- tà permanente accertato facendo riferimento alle percentuali indicate nella tabella delle Condizioni Generali di Assicurazione (così come specificato nell’articolo “Caso di invalidità permanente”). L’indennizzo (pari alla somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta), è liquidato in funzione dell’importo della somma assicurata, del grado di invalidità permanente accer- tato e dell’eventuale franchigia (articolo Calcolo dell’indennizzo per invalidità permanente”). ESEMPIO n. 1 (senza franchigia) Somma assicurata: € 120.000 Grado d’invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a € 100.000 7% 7% da € 100.000 a € 200.000 7% 2% Somma liquidata: € 100.000 x 7% + € (120.000 - 100.000) x 2%= € 7.000 + € 400 = € 7.400 ESEMPIO n. 2 (franchigia 3% – operante solo se espressamente richiamata la relativa condizione particolare) Somma assicurata: € 120.000 Grado d’invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a € 100.000 7% 4% da € 100.000 a € 200.000 7% 2% Somma liquidata: € 100.000 x 4% + € (120.000 - 100.000) x 2%= € 4.000 + € 400 = € 4.400 Indennizzo in caso di morte (obbligatoria) Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la somma assicu- rata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, così come specificato all’articolo “Caso di morte”). Indennità giornaliera per il caso di ricovero e convalescenza (facoltativa) Come precisato all’articolo “Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza”, la Società: in caso di infortunio corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera e per la durata massima di 120 giorni per infortunio; in caso di convalescenza successiva a ricovero corrisponde un’indennità di importo pari al 50% di quella per il ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per infortunio e per periodo assicurativo. Indennità giornaliera per il caso di immobilizzazione (facoltativa) La Società liquida un’indennità giornaliera se all’Assicurato sia stato applicato un mezzo di conten- zione, con il limite massimo di 60 giorni per evento e per periodo assicurativo. Rimborso spese di cura (facoltativa) La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell’articolo “Rimborso spese di cura” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcune spese tra cui quelle relative a: medicinali, trattamenti fisiote- rapici, cure termali, trasferimenti dell’infortunato, acquisto o noleggio di carrozzelle, la Società rim- borsa una percentuale del massimale assicurato per le quali si rimanda al sopra indicato articolo. Rimborso spese adeguamento abitazione (facoltativa) In caso di infortunio, indennizzabile a termine di polizza, che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 66%, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese so- stenute per adeguare l’abitazione domicilio dell’Assicurato, così come precisate nell’articolo “Rim- borso spese adeguamento abitazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione al- l’articolo “Rischi esclusi”. Si perde inoltre il diritto all’indennizzo se, al momento del sinistro, risultano trasportate sul veicolo persone in numero superiore a quello stabilito dalla relativa Carta di Circolazione. Nel caso in cui sia stata scelta la forma di copertura A, si segnala che la Società non corrisponde per ogni singolo infortunato un indennizzo superiore a euro 200.000 per il caso di morte o per il caso di inva- lidità permanente, a euro 100 al giorno per il caso di ricovero ed a euro 50 al giorno per il caso di immo- bilizzazione, a euro 12.000 a titolo di rimborso delle spese di cura ed a euro 25.000 a titolo di rimborso delle spese di adeguamento dell’abitazione per grave invalidità. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 4 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'ar- ticolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per il caso di rimbor- so di spese sostenute dall’Assicurato stesso in conseguenza dell’infortunio subito. 4. Durata e rinnovo del contratto La polizza è di durata annuale (non sono ammesse polizze con durate inferiori a dodici mesi) e prevede il tacito rinnovo a scadenza; pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2° comma, del Codice Civile. Qualora il Contraente decida di non aderire alla proposta di rinnovo relativa alla eventuale polizza di re- sponsabilità civile della circolazione (r.c. auto) stipulata contestualmente alla presente polizza, nella quale pure riveste la figura di Contraente, e – comunque – in caso di annullamento della polizza r.c.auto di cui sopra, lo stesso Contraente ha facoltà di interrompere il rapporto contrattuale senza alcun preavviso e senza alcuna formalità. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest’ultima almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza del contratto mediante lettera raccomandata, così come espressamente in- dicato all’articolo “Durata e proroga dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all’atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa i propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come espressamente indi- cato agli articoli “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Anticipata risoluzione della assicu- razione” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni d’inassicurabilità del Contraente/Assicurato ovvero del conducente del veicolo identificato in polizza, che si esplicano nella presenza di diabete in terapia con insulina, sieropositività al virus HIV, alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato stesso. Il manifestarsi nel predetto sogget- to di una o più di tali affezioni o malattie nel corso della assicurazione costituisce per la Società aggra- vamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Co- dice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda all’articolo “Aggravamento del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. Eventuali variazioni nella professione in corso di contratto non rilevano ai fini dell’assicurazione. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest’ultima, secondo le modalità indicate al re- lativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Con riferimento alla forma di copertura C, qualora il veicolo guidato al momento dell’infortunio rappre- senti un rischio maggiore rispetto a quello in base al quale è stata stipulata la polizza, l’indennizzo viene corrisposto nella misura riportata nella tabella di cui all’articolo “Infortuni alla guida di veicolo diverso da quello dichiarato” delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rimanda integralmente. 7. Premi L’assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a inden- nizzare l’Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l’Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pa- gare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l’oggetto della prestazione del Con- traente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 5 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di ap- palto pubblico di servizi in base al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at- tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il con- tratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicura- zione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all’atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricor- renza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Intermediario; assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all’Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall’addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. AVVERTENZA L’Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell’autonomia riconosciutagli dalla Società. 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricor- renza annuale della data di decorrenza in base all’andamento dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Conte- stualmente all’aumento delle somme assicurate e dei massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, delle somme assicurate e dei massimali, a se- guito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle sopra indicate entità, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all’ade- guamento delle stesse, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: 100.000,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: 100.000 x (159 150) = 106.000,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x (159 150) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo “Indicizzazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Le polizze non prevedono il recesso in caso di sinistro. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto; detto giorno coincide con il momento in cui l’Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall’infortunio, come risultante dall’ultimo certificato medico di stabilizzazione. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 6 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non infe- riore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'Assicurato – se persona diversa dal Contraente – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni so- pra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infor- tuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta). In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell’assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all’indirizzo www.nationalesuisse.it, le even- tuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normati- ve intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo pre- sentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo È onere dell’Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certifica- to medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici: una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Premesso che l’insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all’articolo “Denuncia del sinistro - obblighi dell’Assicurato e del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione. L’onere delle spese per accertare il sinistro sono a carico dell’Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l’Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all’indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 7 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società all’indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - corre- dando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsa- bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricor- rere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo al- l’IVASS. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. 16. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità del- lo stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all’Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l’esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l’insussistenza del diritto all’indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell’Assicurato. AVVERTENZA In relazione a eventuali controversie tra le Parti inerenti l’operatività delle prestazioni previste nel contrat- to permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie In base all'art. 60 della legge di delegazione 18 giugno 2009, n. 69 e ai successivi orientamenti interpreta- tivi (sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272) in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, è prevista la facoltà di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, ferma re- stando la possibilità di adire all’Autorità giudiziaria per l’instaurazione della causa civile. In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l’esponente potrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel marzo 2015, data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 8 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrat- tuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all’assicurazione Infortuni Definizioni generali “Anno” (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno so- lare bisestile); ”Assicurato”: la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; “Assicurazione”: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; “Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione; “Disdetta”: comunicazione che il Contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un ter- mine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell’assicurazione; “Mese” (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio; “Periodo di assicurazione”: nel caso in cui la polizza preveda una durata annuale o pluriennale, s'in- tende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza an- nua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui la polizza sia stipulata per una durata inferiore all'anno coin- cide con quest'ultima; “Polizza”: il documento che prova l'assicurazione; “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l’assicurazione; “Società”: l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. Definizioni relative all’assicurazione Infortuni “Abuso di psicofarmaci”: l’assunzione di farmaci contenenti sostanze psicoattive, con modalità o posologie diverse da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche; “Beneficiario”: gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società corri- sponde la somma assicurata per il caso morte; “Ebbrezza”: la condizione, conseguente all’assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro; “Franchigia”: la parte dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato; “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; “Infortunio”: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obietti- vamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente ovvero comportino un ricovero o il pagamento di spese di cura; “Intervento chirurgico”: l’atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti o in alternativa mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S’intende equiparata a intervento chirur- gico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; “Invalidità permanente”: perdita definitiva, a seguito d’infortunio, in misura totale o parziale, della ca- pacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; “Istituto di cura”: l’ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l’istituto universitario, regolarmen- te autorizzati, in base ai requisiti di legge dalle competenti autorità, all’erogazione di prestazioni sanita- rie e ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, lungodegenza e riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; “Massimale”: il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; Fascicolo Informativo Auto ok pag. 9 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
NOTA INFORMATIVA “Mezzi di contenzione”: apparecchi ortopedici, inamovibili per prescrizione medica, costituiti da fa- sce gessate o altri mezzi comunque immobilizzanti, fissi e rigidi, applicati in Istituti di cura o comun- que da medici, atti a favorire il processo di guarigione di fratture ossee, lesioni e/o distorsioni capsulo legamentose causate da infortunio. S’intendono esclusi i fissatori esterni e i mezzi di osteosintesi; “Ricovero”: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 10 di 10 Mod. A830 - Ediz. 03/2015
Condizioni Generali di Assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A830; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza - modello A831 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza; l’Allegato - modello A106 - valido per l’eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assi- curazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l’assicurazione in generale ......................................................................... pag. 3 Norme che regolano l’assicurazione infortuni Oggetto e delimitazione del rischio ........................................................................................ pag. 5 Prestazioni ............................................................................................................................. pag. 6 Norme che regolano i sinistri ....................................................................................................... pag.12 Fascicolo Informativo Auto ok pag. 2 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenniz- zo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relati- vo diritto di recesso. Art. 6 - Anticipata risoluzione dell’assicurazione Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per le ipotesi previste dagli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 4 (Aggravamento del rischio) delle presenti Norme e 17 (Persone non assicu- rabili) delle “Norme che regolano l'assicurazione Infortuni“, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Art. 7 - Durata e proroga dell'assicurazione L’assicurazione scade alle ore 24.00 (ventiquattro) dell’ultimo giorno della durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 - Altre assicurazioni Ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile, l'Assicurato o il Contraente devono comunicare alla Società l'esi- stenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio e per lo stesso veicolo indicato in polizza sul modello A821. Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente: alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali; alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito, di conti correnti bancari o de- rivanti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. Art. 9 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti nel corso del contratto, devono essere fatte con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all’Intermediario al quale è asse- gnata la polizza. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 3 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 10 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art. 11 - Rinvio alle norme di legge L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art. 12 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se indicato in polizza il numero indice) Le somme assicurate e i massimali riportati in polizza e il relativo premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispon- dente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analoga- mente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengono a superare del 50% (cinquanta per cento) gli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 4 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art. 13 - Rischio assicurato L’assicurazione, secondo la scelta espressa sul modello A831, vale esclusivamente per gli infortuni che: il “legittimo conducente” e le persone trasportate - forme “A” e “B”, di cui all’art. 19 (Somme assicu- rate) delle presenti Norme - subiscano in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazio- ne occorso al veicolo indicato sul modello A831; il Contraente (forma “C”) subisca in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione in qualità di conducente. L’assicurazione è valida dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo del veicolo e si considera conclusa nel momento in cui ne è disceso. Per il conducente l’assicurazione vale anche per gli infortuni che egli subisca a terra durante: le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, in caso di fermo forzato del veicolo dovuto a gua- sto durante la circolazione, strettamente necessarie per la ripresa della marcia di quest’ultimo; la segnalazione ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti di una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo dovuto a guasto. L’assicurazione è altresì operante per gli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione causato: a) da stato di malore o di incoscienza, purché non determinati da abuso di psicofarmaci, abuso di alco- lici oppure dall’uso di allucinogeni o di stupefacenti; b) da atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Sempreché verificatisi a seguito di incidente di circolazione, sono considerati infortuni anche: c) l’annegamento, l’assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive o l’avvelenamento acuto da inge- stione, inalazione o da assorbimento di sostanze tossiche; f) l’asfissia non di origine morbosa; g) la folgorazione. Art. 14 - Infortuni causati da colpa grave A parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile, l’assicurazione è operante per gli infortuni causati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. Art. 15 - Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, l’assicurazione è operante, nei limiti indicati dall’art.13 (Rischio assicurato) delle presenti Norme, per gli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione causato da: 1. tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato in modo volontario; 2. guerra o insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l’Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o la in- surrezione. Art. 16 - Rischi esclusi Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: a) dalla partecipazione a competizioni non di regolarità pura ed alle relative prove; b) dalla guida di veicoli se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; c) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; d) da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci e dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; e) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; f) da interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; g) da guerra, insurrezioni, salvo quanto previsto dall’art. 15 (Infortuni derivanti da tumulti popolari, guerra e insurrezione) delle presenti Norme; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di par- ticelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x). Sono comunque esclusi gli infarti, da qualsiasi causa determinati, nonché gli avvelenamenti e le infezioni, salvo quanto previsto dall’art. 13 (Rischio assicurato) lettera e) delle presenti Norme. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 5 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 17 - Persone non assicurate Premesso che non sono assicurabili le persone affette da: diabete in terapia con insulina; sieropositività al virus HIV, alcolismo, tossicodipendenza; sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie; l’assicurazione non è operante per gli occupanti del veicolo che al momento del sinistro fossero affetti da una o più di tali affezioni o malattie, indipendentemente dalla concreta valutazione del loro stato di salute. Art. 18 - Delimitazione del rischio (operante esclusivamente per la forme di copertura “A” e “B”) Se al momento del sinistro sul veicolo indicato sul modello A831 risultino trasportate un numero di per- sone superiore a quello stabilito dalla Carta di Circolazione, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo. Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose, l’assicurazione è valida esclusivamente per i traspor- tati nella cabina di guida. Art. 19 - Forme di copertura e somme assicurate (secondo la scelta risultante nel modello A831) Copertura Forma “A” Le somme assicurate, nonché le indennità giornaliere e i massimali, costituiscono gli importi complessi- vamente assicurati per il conducente e per i trasportati sul veicolo indicato sul modello A831 da dividersi proporzionalmente tra gli occupanti del veicolo al momento del sinistro, siano essi rimasti infortunati o meno, escludendo comunque le persone non assicurate in base all’art.17 (Persone non assicurate) delle presenti Norme. In nessun caso la Società corrisponde per ogni singolo infortunato un indennizzo supe- riore a euro 200.000 (duecentomila) per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 100 (cento) al giorno per il caso di ricovero e a euro 50 (cinquanta) al giorno per il caso di immobilizzazione, a euro 12.000 (dodicimila) a titolo di rimborso delle spese di cura ed a euro 25.000 (venticinquemila) a tito- lo di rimborso delle spese di adeguamento dell’abitazione per grave invalidità. Copertura Forma “B” Le somme assicurate, nonché i massimali e le indennità giornaliere, rappresentano gli importi assicurati per il conducente e per ogni persona trasportata sul veicolo indicato sul modello A831. In nessun caso la Società corrisponde un indennizzo superiore a euro 1.000.000 (un milione) per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 500 (cinquecento) a titolo di indennità giornaliera per ricovero e a euro 250 (duecentocinquanta) a titolo di indennità giornaliera per immobilizzazione nel caso di più per- sone infortunate a seguito del medesimo sinistro. Copertura Forma “C” Le somme assicurate, nonché i massimali e le indennità giornaliere, rappresentano gli importi assicurati per il Contraente nella sua qualità di conducente. PRESTAZIONI Art. 20 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono inden- nizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpi- to una persona fisicamente integra e sana. Art. 21 - Caso di morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata: agli eredi dell’Assicurato in parti uguali (forme “A” e “B”); ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali (forma “C”). L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del mede- simo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per l’invalidità permanente. Morte presunta Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in appli- cazione dell’art.60, comma 3) del Codice Civile, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presun- ta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Bene- ficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la somma assicura- ta per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia dell’Assicurato per la restituzione della somma corrisposta. Fascicolo Informativo Auto ok pag. 6 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 22 - Caso di invalidità permanente Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente dell’Assicurato, verificatasi anche successi- vamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo, calcolato in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella di seguito riportata, sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base ai criteri di seguito indicati. destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi di: scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15% polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell’alluce 2,5% Anchilosi: dell’anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12° dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei 2% movimenti del capo e del collo Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Fascicolo Informativo Auto ok pag. 7 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica: di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa; A. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percen- tuali di cui alla Tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. B. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella , si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 1. nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, ovvero di menomazioni non elencate nella Tabella, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla fun- zionalità perduta; 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; 3. nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori indicati nella Ta- bella ed ai criteri sopra richiamati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendente- mente dalla sua professione. C. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percen- tuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al mas- simo il valore del 100% (cento per cento). D. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di in- validità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. Art. 23 - Calcolo dell’indennizzo per invalidità permanente La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente viene effettuata per ciascun singolo infortunato, con le seguenti modalità: 1. sulla parte di somma assicurata non eccedente euro 100.000 (centomila), secondo la scelta risultante dal modello A831: a) senza franchigia l’indennizzo per invalidità permanente è corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia; b) con franchigia 3% assorbibile non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 3% (tre per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale per- centuale ma inferiore o uguale al 10% (dieci per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d’invalidità permanente accertato 4 5 6 7 8 9 10 % d’indennizzo sulla somma assicurata 1 2 4 5 6 8 9 se invece l’invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 10% (dieci per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto in misura pari alla invalidità accertata; 2. sull’eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro 100.000 (centomila) ed euro 200.000 (duecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado accer- tato pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato supe- riore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l’invalidità permanente risulta di grado accertato Fascicolo Informativo Auto ok pag. 8 di 13 Mod. A830 - ediz. 03/2015
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