Partnership o licenza? Quali strumenti utilizzare per internazionalizzare un brand. L'E-commerce come mezzo di internazionalizzazione - Sistema ...
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Partnership o licenza? Quali
strumenti utilizzare per
internazionalizzare un brand.
L’E-commerce come mezzo
di internazionalizzazione
Convegno «La Moda Italiana all’Estero»
11 Marzo 2015
Avv. Silvia Mondini
Studio Legale Mondini Rusconi
© Studio Legale Mondini RusconiIntroduzione
Per «internazionalizzazione» si intende
l’espansione dell’impresa al di fuori del
proprio mercato nazionale. Si tratta di una
grande opportunità per potenziare la capacità
economica delle imprese italiane del settore
fashion&retail e della relativa filiera per
sfruttare l’eccellenza della moda italiana nel
mondo.
© Studio Legale Mondini RusconiIntroduzione
Portare un'azienda all'estero richiede una preliminare valutazione di aspetti
economici e giuridici di primaria importanza.
Individuazione dei fattori che permettono ad un’azienda del settore
fashion&retail di avere strategie di produzione e vendita di successo per non
disperdere l’immagine di eccellenza del prodotto e del brand e le
potenzialità dell’azienda stessa sul mercato.
ed in particolare
Individuazione delle fasi di produzione delocalizzabili
Elaborazione di un piano strategico di espansione
Valutazione del Brand quale autonomo asset aziendale e del livello di
protezione dello stesso
© Studio Legale Mondini RusconiIntroduzione: le imprese fashion&retail
Per internazionalizzare la propria impresa le aziende del
settore moda possono:
Portare all’estero parte della produzione
Diffondere e promuovere il proprio brand all’estero tramite
strumenti giuridici di Brand Extension per ampliare il mercato
© Studio Legale Mondini RusconiIntroduzione: le imprese fashion&retail
Nell’ipotesi di delocalizzazione di una o più fasi della
produzione gli elementi da valutare hanno natura prettamente
economica con risvolti giuridici importanti:
Convenienza economica
Qualità del prodotto
Rispetto dei tempi di produzione e consegna (logistica)
Possibilità di avvalersi della qualifica «Made in Italy» con
importanti ricadute sul valore percepito dei prodotti finiti
Rischio di perdita di valore del brand legato alla scarsa tutela
del lavoro nei paesi di produzione o alla non eticità o
sostenibilità dei processi di produzione
Rischio di danno reputazionale
© Studio Legale Mondini RusconiIntroduzione: le imprese fashion&retail
Preliminari rispetto alla decisione di espandere la distribuzione di
prodotti all’estero sono le seguenti valutazioni:
Individuazione dei mercati di interesse al fine di svolgere le
verifiche preliminari sul quadro giuridico del/dei paese/i target: in
alcuni paesi vi sono norme di carattere protezionistico che limitano
la costituzione di società da parte di investitori stranieri o anche
solo l’acquisto di partecipazioni di minoranza
Decisione sulle modalità di distribuzione nei paesi target:
- Distribuzione tradizionale
- Distribuzione tramite e-commerce
Verifica del livello di tutela della proprietà intellettuale (marchi e
design registrati) e della proteggibilità degli stessi ove non ancora
registrati nel paese target
© Studio Legale Mondini RusconiDistribuzione tradizionale (off line)
Nel caso in cui si opti per la presenza fisica sul mercato target, le
possibilità sono molte. Preliminare la decisione se:
Costituire una propria società di diritto estero
Oppure
Coinvolgere un partner locale tramite
La costituzione di una società con soci estranei alla casa madre (Joint
Venture societaria)
o
La conclusione di accordi di collaborazione:
Joint Venture contrattuale
Franchising
Distribuzione
Agenzia
© Studio Legale Mondini RusconiDistribuzione tradizionale (off line)
costituzione di una società di diritto estero:
Verifica dei requisiti di costituzione sulla base della disciplina
applicabile nel paese target con particolare riferimento agli
investimenti stranieri
Garanzia dei diritti di reciprocità per gli organi di management
interno
© Studio Legale Mondini RusconiLimitazioni previste per gli investitori Garanzia dei diritti di
stranieri per costituire una società nel reciprocità per gli organi di
paese target management interno
CINA Possibilità di istituire società a responsabilità limitata Persone fisiche che non hanno
interamente posseduta da investitori stranieri (Wholly cittadinanza cinese possono rivestire la
Foreign Owned Enterprise) carica di amministratori di società
Autorizzazione da parte del Ministero del Commercio interamente possedute da investitori
Prevede una procedura burocratica macchinosa e lenta stranieri. Le società possono essere
anche governate da organi di
management rappresentati da persone
che non hanno cittadinanza cinese
INDIA La partecipazione societaria straniera è regolata da una Persone fisiche che non hanno
legge particolare che vieta agli investitori stranieri cittadinanza indiana possono essere
l’accesso ad alcuni settori economici nominate amministratori.
Possibilità di istituire una società controllata (subsidiary)
interamente posseduta da investitori stranieri purchè non
rientri nei settori riservati (esclusi quindi i retail multimarca)
Per le società retail multimarca è previsto il limite del 51%
per l’investimento straniero
Domanda al Registro delle Società
EMIRATI ARABI Non è possibile costituire società interamente possedute L’investitore italiano può nominare per le
da investitori stranieri ma necessità di socio locale società a responsabilità limitata
Limite del 49% per la quota di partecipazione societaria amministratori di cittadinanza non
per l’investitore straniero emiratina (questo non è possibile per le
Tali limiti non operano in alcune «free zones» che società per azioni)
comportano però problemi di tipo doganale
sull’esportazione dei prodotti verso le altre zone degli Obbligatorietà di national agent per
Emirati Arabi l’apertura di uffici di rappresentanza e
succursali
© Studio Legale Mondini RusconiCostituzione di una propria società
Vantaggi:
Controllo della gestione societaria e presenza
diretta nel mercato
Possibilità di espandere la propria capacità
economica attraverso l’apertura di flagship stores
interamente posseduti nel paese target
Svantaggi:
Costi ed investimenti di una certa rilevanza legati a
tutti gli adempimenti necessari per l’apertura di una
nuova struttura
Difficoltà di carattere amministrativo ed ostacoli
burocratici nel paese target
© Studio Legale Mondini RusconiJoint Venture: societaria o contrattuale
Societaria: comporta la costituzione di un nuovo soggetto
giuridico ad hoc per realizzare una collaborazione.
Verifiche preliminari:
Eventuali limiti al socio straniero di ricoprire determinate cariche
sociali (reciprocità)
Settori esclusi e ammessi per gli investitori stranieri
Limiti alle partecipazioni che un investitore straniero può detenere
nella joint venture societaria
Contrattuale: comporta la stipula di uno o più contratti
collegati che regolano ruoli, compiti e responsabilità di
ciascuno. Generalmente questo tipo di joint venture si
appoggia ad un’entità societaria già esistente nel paese
target riferibile al partner locale
© Studio Legale Mondini RusconiLimiti al socio straniero Limiti alle partecipazioni che un investitore
di ricoprire determinate straniero può detenere nella joint venture
cariche sociali in società
a capitale misto straniero
e locale
CINA Non esistono ostacoli Il partner straniero deve detenere una quota pari o superiore
all’assunzione di cariche sociali al 25% mentre non è prevista una quota minima per il
partner locale
Statuto e contratto devono essere interamente regolati dal
diritto cinese
Tutte le joint venture sono soggette a previa autorizzazione
da parte del Ministero del Commercio
INDIA Non esistono ostacoli Società operante nel settore retail come monomarca
all’assunzione di cariche sociali • Se l’investimento straniero non supera il 49% del capitale
sociale la procedura di autorizzazione è automatica, per
investimento superiore è necessaria autorizzazione
governativa,
• è preferibile che il 30% dei prodotti venduti venga realizzato
in loco, ove possibile tramite fornitori indiani di piccole
dimensioni
• Disponibilità del marchio anche mediante accordi di licenza e
fornitura del prodotto e lista prodotti commercializzati
EMIRATI ARABI Non esistono ostacoli 49% della partecipazione agli utili societari (*possibilità di
all’assunzione di cariche sociali eludere tale limitazione attraverso la stipula di accordi tra le
parti)
© Studio Legale Mondini RusconiJoint Venture: clausole di «Way Out»
I rischi connessi alla scelta della Joint Venture quale forma
giuridica derivano principalmente dalla presenza in società di
un partner (solitamente locale) estraneo all’azienda.
A tutela del patrimonio aziendale (inteso per tale sia il marchio
sia l’investimento economico) occorre adottare fin dalla
costituzione della società o dalla stipula del contratto idonee
cautele:
Patti parasociali, protezione della minoranza in caso di decisioni strategiche
Opzioni di way out dalla società : clausole di put, call etc.. , messa in liquidazione
in conseguenza di situazioni di stallo, possibilità di audit
Clausole che disciplinano nello specifico la sorte del prodotto alla chiusura del
rapporto, la titolarità del marchio e dei design, gestione di eventuali flagship stores,
chiusura contratti di distribuzione con terzi etc…
© Studio Legale Mondini RusconiFranchising
In alternativa agli strumenti societari, la costituzione di
una rete di Franchisee rappresenta uno strumento
contrattuale particolarmente idoneo per ampliare la rete
di vendita senza la necessità di costituire società o
comunque detenere partecipazioni pur mantenendo un
forte controllo.
La stipula di contratti di Franchising presuppone
l’esistenza di un modello di business caratterizzato da
elementi essenziali e distintivi tra cui :
Know-how
Brand
Pilot franchisee/Flagship Store
Manuale operativo
Immagine del punto vendita (Trade Dress)
© Studio Legale Mondini RusconiFranchising
Vantaggi:
Riduzione del rischio d’impresa del Franchisor in quanto molti costi
gravano sugli affiliati
Mantenimento dell’immagine del brand grazie a clausole contrattuali
stringenti
Svantaggi:
Lunga durata del rapporto contrattuale
Rischio giuridico legato all’identificazione del franchisee con il
franchisor da parte di terzi
Rischio di svilimento del Brand in caso di inadempimento del
franchisee
Oneri connessi alla creazione del manuale in fase di creazione della
rete di Franchising
Condivisione del proprio know-how
© Studio Legale Mondini RusconiFranchising
Anche nel caso in cui si opti per il franchising,
dovranno essere effettuate le seguenti verifiche:
Norme di applicazione necessaria per il
franchising nel paese target
Requisiti di durata minima del contratto
Clausole tipiche
Rischio di riqualificazione del rapporto nel caso
in cui non esista nel paese target il relativo
modello contrattuale
© Studio Legale Mondini RusconiAltre modalità di distribuzione
La distribuzione del prodotto fashion&retail al di
fuori dell’Italia e dell’Unione Europea può essere in
ogni caso realizzata attraverso la conclusione di
accordi di:
Distribuzione mediante la stipula di contratti con distributori
locali multibrand
Esclusiva
Non esclusiva
Agenzia mediante la costituzione di una rete di agenti locali
nel paese target
© Studio Legale Mondini RusconiDistribuzione e agenzia
Distribuzione Agenzia
Rapporto con un solo soggetto Rapporto di lavoro para-
che opera come distributore nel subordinato (necessaria verifica
paese target della normativa applicabile nel
Scarso controllo del mercato paese target)
Interlocutore unico Rapporto diretto con i punti
Rischio di dare una percezione vendita con maggiori possibilità
/posizionamento del brand di controllo e posizionamento
differente o inadeguato Gestione più complessa della
Se il rapporto non è esclusivo è logistica rispetto alla
facilmente risolvibile (salvo distribuzione
verifica della normativa Costi elevati in chiusura del
applicabile nel paese target) rapporto
Necessità di affrontare fin
dall’inizio problematiche di sell off
© Studio Legale Mondini RusconiDistribuzione on line
Una modalità per internazionalizzare la propria azienda alternativa
alla presenza fisica in punti vendita tradizionali dei propri prodotti nel
mercato target è rappresentata dall’offerta dei prodotti tramite siti
destinati ed accessibili dai consumatori del paese interessato.
La distribuzione tramite E-Commerce può essere realizzata offrendo
i prodotti:
su portale multibrand di proprietà di terzi
tramite sito web aziendale
© Studio Legale Mondini RusconiE-Commerce
Nel caso in cui si opti per l’apertura di un sito di
proprietà esclusiva, l’imprenditore deve capire se:
Garantire ai consumatori stranieri l’accessibilità ad
un unico sito
Ad esempio rendendolo disponibile in più lingue,
inclusa la lingua del paese target *NB. Anche in questo
caso bisognerà valutare se tale pratica non violi
eventuali accordi di distribuzione esclusiva
Aprire un sito dedicato per il mercato target (es.
un sito per il mercato americano, uno per la Cina,
uno per i paesi Arabi)
© Studio Legale Mondini RusconiE-Commerce
Per poter distribuire all’estero tramite il proprio sito, è necessario
verificare ed uniformarsi alle disposizioni normative del mercato
target che sono di essenziale importanza dal punto di vista
operativo:
Tutela dei consumatori Informazioni e documenti da rendere
Trattamento dei dati personali disponibili sul proprio sito:
Condizioni e termini contrattuali di vendita on
Sistemi di pagamento
line
Questioni doganali Informativa sulla privacy e trattamento dei dati
Cambio valuta personali
Metodo di spedizione e condizioni di reso
Informazioni sulla sicurezza dei pagamenti
Oneri doganali applicabili a seconda del paese
di spedizione
Valore di cambio valuta
Contatti e informazioni sull’azienda
© Studio Legale Mondini RusconiE-commerce: portale multibrand
La scelta alternativa del portale multibrand di terzi,
può essere ascritta a differenti tipologie contrattuali:
dalla distribuzione assimilabile a quella tradizionale
alla mera messa a disposizione di spazi sul Web con
prestazione di servizi:
Normalmente non è necessario approntare le informazioni e documenti,
né prevedere il servizio di logistica (sia che si tratti di distribuzione che di
prestazione di servizi)
In ogni caso deve essere valutata l’opportunità di affiancamento del
proprio brand con quelli distribuiti dal medesimo portale ed il rischio di
svilimento del brand derivante dall’accostamento ad altri marchi o dal livello
dei servizi prestati dal Portale
© Studio Legale Mondini RusconiConclusioni
Dai brevi accenni fatti emerge chiaramente la necessità di
contemperare il modello aziendale con la specificità dei
paesi scelti per l’espansione del proprio Business.
La protezione dell’immagine e del brand dell’impresa,
trattandosi di prodotti di eccellenza sia per i marchi che li
contraddistinguono sia per la qualità degli stessi deve essere
considerato quale criterio predominante.
© Studio Legale Mondini RusconiGRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Per ulteriori informazioni:
Avv. Silvia Mondini
Email: silvia.mondini@mondinirusconi.it
Studio Legale Mondini Rusconi
www.mondinirusconi.it
Milano
Via Visconti di Modrone, 2
Phone: +39.02.777 35 1
Fax: +39.02.777 35 333
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