PAESI DI ORIGINE SICURI - IL DECRETO 4 ottobre 2019 Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto ...

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PAESI DI
ORIGINE
[SICURI]
IL DECRETO 4 ottobre 2019
Individuazione dei Paesi
di origine sicuri, ai sensi
dell’articolo 2-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.
25. (19A06239)
PAESI DI                                                           I cittadini dei seguenti paesi,
                                                        in cui si presume sia garantita la tutela dei diritti
ORIGINE                                                 umani, non hanno bisogno di chiedere protezione
[SICURI]                                                              internazionale in Italia.

 I    l 7 ottobre 2019 è stato pubblicato in
      Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero
      degli Affari esteri e della cooperazione
 internazionale, di concerto con il Ministero
 dell’Interno e il Ministero della Giustizia,
 contenente la cosiddetta “lista dei Paesi di
 origine sicuri”1: un elenco di 13 Paesi2 nei
 quali si presume sia garantita la tutela dei diritti
 umani e i cui cittadini, quindi, non avrebbero                      Albania      Algeria       Marocco          Tunisia
 bisogno di chiedere protezione internazionale
 in Italia.

                                                          Bosnia          Capo              Ghana            Kosovo        Macedonia
                                                        Erzegovina        Verde                                             del Nord

 1   https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_
 generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
 dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-07&atto.
 codiceRedazionale=19A06239&elenco30giorni=true

 2   Albania, Algeria, Marocco, Tunisia, Bosnia                  Montenegro       Senegal           Serbia        Ucraina
 Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia
 del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia e Ucraina.
Il Ministro degli Affari esteri Luigi di Maio
ha commentato con toni entusiastici
                                                          Più del 50%                       Molte zone nei
questa soluzione, affermando che la lista
                                                          dei paesi della lista             paesi della lista
consentirebbe di velocizzare le tempistiche
                                                          non hanno accordi                 presentano situazioni
dei rimpatri, riducendo «da due anni a quattro
                                                          con l’Italia                      socio-politiche
mesi» la permanenza in Italia dei cittadini                                                 tutt’altro che sicure
provenienti dai Paesi individuati come sicuri.

È bene fin da subito precisare che in realtà
il decreto non agisce in alcun modo sulle
                                                                    Albania       Implementazione di accordi EU
procedure di espulsione, come sostenuto
erroneamente dal Ministro Di Maio, ma                               Algeria       Accordi di polizia

unicamente sul procedimento di esame
della domanda di asilo3.
                                                                   Marocco        Accordo

                                                                    Tunisia       Accordo quadro
Il miglioramento nella gestione delle espulsioni
richiederebbe, infatti, il rafforzamento e                Bosnia Erzegovina       NESSUN ACCORDO

l’aumento degli accordi bilaterali con i Paesi
di provenienza, senza i quali è praticamente
                                                                Capo Verde        NESSUN ACCORDO

impossibile allontanare uno straniero. Al                            Ghana        Memorandum d’intesa

momento, per di più, non risulta che l’Italia
abbia sottoscritto accordi con tutti i Paesi
                                                                     Kosovo       NESSUN ACCORDO

presenti nella lista4.                                   Macedonia del Nord       NESSUN ACCORDO

3   La procedura di esame della domanda di
                                                               Montenegro         NESSUN ACCORDO

protezione è disciplinata dal decreto legislativo
25/2008, consultabile su: https://www.normattiva.it/               Senegal        Memorandum d’intesa
atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzet-
ta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&query-
String=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dri-
                                                                     Serbia       NESSUN ACCORDO

cerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProv-
vedimento%3D25%26testo%3D%26annoProvvedimento%-                     Ucraina       NESSUN ACCORDO
3D2008%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

4   http://www.terrelibere.org/la-mappa-degli-accordi-
migranti/
Questo significa, in altre parole, che non tutte le persone la cui domanda di protezione verrà rigettata
sulla base della presunta sicurezza di tali Paesi potranno essere rimpatriate in tempi certi e rapidi.

Tutto questo si concretizza nel rischio di incrementare ancora di più il numero degli irregolari,
generando un effetto simile a quello prodotto da alcune disposizioni del primo decreto legge                                         Domanda di
Sicurezza che prevedeva già, è bene ricordarlo, la possibilità di redigere un elenco di Paesi di                                     protezione
origine sicuri.

Ma quali saranno gli effetti di questa lista?

Prima di rispondere a questo interrogativo occorre fare un po’ di chiarezza.

La direttiva europea 2013/325, che disciplina la procedura per il riconoscimento della protezione                          Probabile diniego della domanda
internazionale, consente - ma non impone - ai singoli Stati membri di redigere un elenco dei Paesi                         di protezione per provenienza da
di origine sicuri da comunicare alla Commissione Europea6. La stessa Commissione ha redatto                                      paese ritenuto sicuro
una propria lista che non vincola in alcun modo i singoli Stati membri.

Secondo la direttiva, la domanda presentata da un cittadino originario di uno di questi Paesi può
essere giudicata manifestamente infondata qualora non vengano addotti elementi che dimostrino
l’insicurezza del Paese di origine o la condizione di particolare pericolo gravante sul singolo                               impossibilità di rimpatrio per
individuo che richiede protezione7. In ogni caso, tuttavia, la domanda deve essere esaminata e                                   mancanza di accordi
deve essere garantita anche la possibilità di sostenere un colloquio personale8.

5   La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, o anche “direttiva procedure”, stabilisce alcune
regole comuni a tutti gli Stati membri per l’esame dalla domanda di protezione internazionale. Consultabile su: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex%3A32013L0032                                                                       Irregolarità del
6   https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-                 soggiorno
information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_en.pdf

7   Art. 32, c. 2, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5).

8   Art. 31, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5).
A ogni richiedente, infatti, è riconosciuto il diritto al colloquio, che può essere omesso soltanto
in caso di domande inammissibili, quando cioè gli sia già stata riconosciuta la protezione in un
altro Stato UE o non UE; oppure quando abbia la possibilità di presentare domanda in un altro
stato extra UE rispettoso delle principali disposizioni sui diritti umani e sul diritto d’asilo; o ancora
quando la domanda sia stata reiterata senza aggiungere nuovi elementi a sostegno. Tuttavia,
                                                                                                                 Le domande di asilo possono
anche in questi casi si può riconoscere al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio al
                                                                                                               essere esaminate direttamente
fine di verificare l’ammissibilità della domanda e di esporre in maniera compiuta la propria storia9.
                                                                                                               ai valichi di frontiera omettendo
                                                                                                               il colloquio con la Commissione
Prima di passare a illustrare le procedure che si applicheranno nei confronti dei cittadini dei paesi                      territoriale?
considerati sicuri, bisogna fare un breve accenno alle procedure di frontiera, che riconoscono
la possibilità di esaminare le domande direttamente ai valichi di frontiera, accorciando
le tempistiche ma offrendo minori garanzie. Sebbene fossero già autorizzate dalle direttive
europee in materia di immigrazione approvate nell’ultimo decennio, l’Italia, al contrario di altri Stati
membri, non aveva ancora adottato tali misure.

Secondo la normativa europea, è lecito utilizzare la procedura di frontiera nel caso di domande
presentate ai valichi che possono essere dichiarate inammissibili o infondate: di conseguenza
si può applicare anche ai cittadini dei paesi considerati sicuri10.

Le zone di frontiera, individuate con decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019, sono:
Trieste, Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; Caltanissetta, Ragusa,
Siracusa, Catania, Messina; Trapani, Agrigento; Cagliari, Sud Sardegna. Il decreto ha istituito anche
due nuove sezioni delle Commissioni territoriali, a Matera e a Ragusa, per valutare le domande
presentate ai valichi11.

9   Art. 33 e art. 34, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5).

10   Art. 31, c. 8 e art. 43, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5).

11   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/07/19A05525/sg
In sintesi, le nuove procedure basate sull’elenco dei Paesi di origine
sicuri e sull’introduzione della possibilità di presentazione della domanda
presso uno dei valichi di frontiera si articolano in questo modo:
                                                                                                Domanda          Domanda
                                                                                               presentata       presentata
Domanda presentata alla frontiera: A) Il cittadino di un paese di origine
                                                                                              alla frontiera   in questura
sicuro adduce gravi motivi à audizione entro 7 giorni e decisione entro
2 giorni12; B) Il cittadino di un paese di origine sicuro NON adduce gravi
motivi à decisione entro 5 giorni13;

                                                                                  Paese di      audizione        audizione
                                                                                   origine    entro 7 giorni   entro 14 giorni
Domanda presentata in Questura: A) cittadino di un paese di origine                 sicuro
                                                                                                decisione        decisione
sicuro adduce gravi motivi à audizione entro 14 giorni e decisione entro           Adduce     entro 2 giorni   entro 4 giorni
4 giorni14; B) Il cittadino di un paese di origine sicuro NON adduce gravi     gravi motivi
motivi à decisione entro 5 giorni15.

Come si può notare, nel caso in cui il cittadino di un Paese considerato
sicuro non adduca gravi motivi per evidenziare l’insicurezza del proprio
                                                                                  Paese di
paese o il pericolo di subire persecuzioni o torture, la norma non
                                                                                   origine      decisione         decisione
menziona l’audizione ma esclusivamente la decisione sulla domanda.                  sicuro    entro 5 giorni    entro 5 giorni
                                                                              NON adduce
Sembra quindi che il richiedente in questo caso corra il serio rischio         gravi motivi
di non sostenere il colloquio personale, cioè il momento fondamentale
nell’esame di una richiesta di protezione.

12   Art. 28-bis, c. 1-ter, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).

13   Art. 28-bis, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).

14   Art. 28-bis, c. 2, lett. a, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).

15   Art. 28-bis, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).
A questo punto, bisogna domandarsi quando il richiedente possa addurre                                             Zone d’ombra del
i gravi motivi ed evitare l’omissione dell’audizione e la dichiarazione di         Procedura ordinaria              nuovo decreto
infondatezza. La risposta più plausibile è che lo possa fare al momento
della verbalizzazione della domanda, compilando un apposito modulo
(modello C3) presso la Questura competente16. Se così fosse, non                          Richiedente               Il richiedente proveniente
                                                                                                 asilo              da un paese sicuro
sarebbe comunque garantito un esame corretto della domanda, poiché                                                  viene informato sulla
la valutazione dei gravi motivi sembrerebbe demandata al personale                                                  procedura accelerata a
della Questura e non all’unica autorità con il compito di esaminare le            Manifestazione della              cui verrà sottoposto?
                                                                                    volontà di chiedere
domanda di asilo: la Commissione territoriale17.                               protezione e fissazione
                                                                                dell’appuntamento per
La norma italiana appare in evidente contrasto con la direttiva europea,       la verbalizzazione della             Nel decreto non viene
                                                                                              domanda               specificato quando il
che deroga l’audizione personale solo nei casi di domanda reiterata                                                 richiedente può addurre i
e che comunque assicura almeno un colloquio preliminare nei casi di                                                 gravi motivi a sostegno
domande potenzialmente inammissibili (ad esempio: richiedente già                                                   della domanda
                                                                                      Verbalizzazione
beneficiario di protezione in altro Stato) e un esame completo nel caso                della domanda
di domande potenzialmente infondate. Non è esclusa quindi l’ipotesi di
                                                                                                                    Nel decreto non viene
un vaglio della Corte Costituzionale su questo specifico punto.                                                     specificato chi valuta i
                                                                                                                    gravi motivi dichiarati
Il richiedente la cui domanda di protezione viene dichiarata infondata ha la                                        nella domanda
                                                                                        Trasferimento
possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale competente. Tuttavia,            del dossier alla
                                                                                                                    La Commissione può
in questo caso i termini sono dimezzati a 15 giorni e la presentazione                  commissione
                                                                                                                    adottare una decisione
del ricorso non sospende l’efficacia della decisione negativa18. Da qui                                             negativa solo sulla
la necessità per l’avvocato di chiedere immediatamente la sospensione                                               base della presunzione
                                                                                                                    di sicurezza nel paese
dell’efficacia della decisione, poiché, in caso contrario, il richiedente             La commissione                di origine?
correrebbe il rischio di essere rimpatriato nel Paese di origine anche              riceve a colloquio
                                                                                           il cittadino
nelle more del processo.

16   Art. 26, c. 2, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).
                                                                                                      Decisione
17   Art. 3, c. 1, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).
                                                                                                        della
18   Art. 35-bis, c. 2, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).                                         commissione
In termini pratici, il richiedente non tempestivamente informato delle              il numero dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia, che
possibili azioni legali da intraprendere potrebbe non avere tempo per               si ritroveranno con un diniego alla protezione soltanto sulla base del
presentare un ricorso. Considerando il rilevante numero di richieste                proprio Paese di origine e non come esito di un esame approfondito
di protezione internazionale presentate dai cittadini di alcuni dei                 della propria situazione personale.
paesi richiamati dalla lista, ci si troverebbe di fronte a un aumento
esponenziale di procedure accelerate e di persone impossibilitate a far             Appare chiaro l’intento di procedere nel solco di una sostanziale
valere i propri diritti.                                                            continuità con il precedente esecutivo, continuando a limitare
                                                                                    drasticamente il diritto di chiedere asilo e di ottenere un adeguato
Alcuni importanti rilievi posso essere avanzati anche nei confronti                 esame della domanda.
delle modalità con cui la lista è stata redatta: basti pensare per esempio
che, nonostante il decreto preveda la possibilità di limitare la presunzione        Sembra quindi che tale strumento sia funzionale unicamente ad
di sicurezza ad alcune aree dei Paesi in lista, l’Ucraina viene considerato         alimentare la propaganda e la confusione su un tema così delicato
come Paese di origine sicuro nella sua interezza, pur essendo ormai noto            come quello migratorio, ma totalmente inefficace nel mettere ordine
come la regione del Donbass si trovi da anni al centro di un sanguinoso             in un contesto che si vuole continuare a dipingere con i toni foschi
conflitto, con focolai accesi anche in altre zone del Paese.                        dell’emergenza. Emergenza che, è d’obbligo ribadire, non è suffragata
                                                                                    dalla realtà dei fatti.
Infine è bene puntualizzare che, stando al decreto legge Sicurezza, la lista
dei Paesi di origine sicuri viene adottata con decreto interministeriale.
Si tratta di un atto amministrativo che il giudice intervenuto sul ricorso
può eventualmente non prendere in considerazione, in quanto non ha
valore di Legge, come evidenziato nel parere del Consiglio superiore
della Magistratura nel procedimento di conversione in Legge del decreto
legge Sicurezza19.

Si può dunque riaffermare, con ogni evidenza, come la stesura della
lista dei Paesi di origine sicuri non comporti alcun impatto rilevante nelle
esecuzioni delle espulsioni. Rischia soltanto, al contrario, di incrementare

19   https://www.csm.it/documents/21768/92150/
parere+decreto+sicurezza+%28delibera+21+novembre+2018%29/b80ecce0-0d61-e4b4-183c-
9e20b48aac55a
PAESI DI
ORIGINE
[SICURI]
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