PAESI DI ORIGINE SICURI - IL DECRETO 4 ottobre 2019 Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto ...
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PAESI DI ORIGINE [SICURI] IL DECRETO 4 ottobre 2019 Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (19A06239)
PAESI DI I cittadini dei seguenti paesi, in cui si presume sia garantita la tutela dei diritti ORIGINE umani, non hanno bisogno di chiedere protezione [SICURI] internazionale in Italia. I l 7 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, contenente la cosiddetta “lista dei Paesi di origine sicuri”1: un elenco di 13 Paesi2 nei quali si presume sia garantita la tutela dei diritti umani e i cui cittadini, quindi, non avrebbero Albania Algeria Marocco Tunisia bisogno di chiedere protezione internazionale in Italia. Bosnia Capo Ghana Kosovo Macedonia Erzegovina Verde del Nord 1 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_ generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto. dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-07&atto. codiceRedazionale=19A06239&elenco30giorni=true 2 Albania, Algeria, Marocco, Tunisia, Bosnia Montenegro Senegal Serbia Ucraina Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia e Ucraina.
Il Ministro degli Affari esteri Luigi di Maio ha commentato con toni entusiastici Più del 50% Molte zone nei questa soluzione, affermando che la lista dei paesi della lista paesi della lista consentirebbe di velocizzare le tempistiche non hanno accordi presentano situazioni dei rimpatri, riducendo «da due anni a quattro con l’Italia socio-politiche mesi» la permanenza in Italia dei cittadini tutt’altro che sicure provenienti dai Paesi individuati come sicuri. È bene fin da subito precisare che in realtà il decreto non agisce in alcun modo sulle Albania Implementazione di accordi EU procedure di espulsione, come sostenuto erroneamente dal Ministro Di Maio, ma Algeria Accordi di polizia unicamente sul procedimento di esame della domanda di asilo3. Marocco Accordo Tunisia Accordo quadro Il miglioramento nella gestione delle espulsioni richiederebbe, infatti, il rafforzamento e Bosnia Erzegovina NESSUN ACCORDO l’aumento degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, senza i quali è praticamente Capo Verde NESSUN ACCORDO impossibile allontanare uno straniero. Al Ghana Memorandum d’intesa momento, per di più, non risulta che l’Italia abbia sottoscritto accordi con tutti i Paesi Kosovo NESSUN ACCORDO presenti nella lista4. Macedonia del Nord NESSUN ACCORDO 3 La procedura di esame della domanda di Montenegro NESSUN ACCORDO protezione è disciplinata dal decreto legislativo 25/2008, consultabile su: https://www.normattiva.it/ Senegal Memorandum d’intesa atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzet- ta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&query- String=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dri- Serbia NESSUN ACCORDO cerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProv- vedimento%3D25%26testo%3D%26annoProvvedimento%- Ucraina NESSUN ACCORDO 3D2008%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1 4 http://www.terrelibere.org/la-mappa-degli-accordi- migranti/
Questo significa, in altre parole, che non tutte le persone la cui domanda di protezione verrà rigettata sulla base della presunta sicurezza di tali Paesi potranno essere rimpatriate in tempi certi e rapidi. Tutto questo si concretizza nel rischio di incrementare ancora di più il numero degli irregolari, generando un effetto simile a quello prodotto da alcune disposizioni del primo decreto legge Domanda di Sicurezza che prevedeva già, è bene ricordarlo, la possibilità di redigere un elenco di Paesi di protezione origine sicuri. Ma quali saranno gli effetti di questa lista? Prima di rispondere a questo interrogativo occorre fare un po’ di chiarezza. La direttiva europea 2013/325, che disciplina la procedura per il riconoscimento della protezione Probabile diniego della domanda internazionale, consente - ma non impone - ai singoli Stati membri di redigere un elenco dei Paesi di protezione per provenienza da di origine sicuri da comunicare alla Commissione Europea6. La stessa Commissione ha redatto paese ritenuto sicuro una propria lista che non vincola in alcun modo i singoli Stati membri. Secondo la direttiva, la domanda presentata da un cittadino originario di uno di questi Paesi può essere giudicata manifestamente infondata qualora non vengano addotti elementi che dimostrino l’insicurezza del Paese di origine o la condizione di particolare pericolo gravante sul singolo impossibilità di rimpatrio per individuo che richiede protezione7. In ogni caso, tuttavia, la domanda deve essere esaminata e mancanza di accordi deve essere garantita anche la possibilità di sostenere un colloquio personale8. 5 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, o anche “direttiva procedure”, stabilisce alcune regole comuni a tutti gli Stati membri per l’esame dalla domanda di protezione internazionale. Consultabile su: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex%3A32013L0032 Irregolarità del 6 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background- soggiorno information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_en.pdf 7 Art. 32, c. 2, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5). 8 Art. 31, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5).
A ogni richiedente, infatti, è riconosciuto il diritto al colloquio, che può essere omesso soltanto in caso di domande inammissibili, quando cioè gli sia già stata riconosciuta la protezione in un altro Stato UE o non UE; oppure quando abbia la possibilità di presentare domanda in un altro stato extra UE rispettoso delle principali disposizioni sui diritti umani e sul diritto d’asilo; o ancora quando la domanda sia stata reiterata senza aggiungere nuovi elementi a sostegno. Tuttavia, Le domande di asilo possono anche in questi casi si può riconoscere al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio al essere esaminate direttamente fine di verificare l’ammissibilità della domanda e di esporre in maniera compiuta la propria storia9. ai valichi di frontiera omettendo il colloquio con la Commissione Prima di passare a illustrare le procedure che si applicheranno nei confronti dei cittadini dei paesi territoriale? considerati sicuri, bisogna fare un breve accenno alle procedure di frontiera, che riconoscono la possibilità di esaminare le domande direttamente ai valichi di frontiera, accorciando le tempistiche ma offrendo minori garanzie. Sebbene fossero già autorizzate dalle direttive europee in materia di immigrazione approvate nell’ultimo decennio, l’Italia, al contrario di altri Stati membri, non aveva ancora adottato tali misure. Secondo la normativa europea, è lecito utilizzare la procedura di frontiera nel caso di domande presentate ai valichi che possono essere dichiarate inammissibili o infondate: di conseguenza si può applicare anche ai cittadini dei paesi considerati sicuri10. Le zone di frontiera, individuate con decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019, sono: Trieste, Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; Trapani, Agrigento; Cagliari, Sud Sardegna. Il decreto ha istituito anche due nuove sezioni delle Commissioni territoriali, a Matera e a Ragusa, per valutare le domande presentate ai valichi11. 9 Art. 33 e art. 34, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5). 10 Art. 31, c. 8 e art. 43, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32 (vedi link a nota 5). 11 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/07/19A05525/sg
In sintesi, le nuove procedure basate sull’elenco dei Paesi di origine sicuri e sull’introduzione della possibilità di presentazione della domanda presso uno dei valichi di frontiera si articolano in questo modo: Domanda Domanda presentata presentata Domanda presentata alla frontiera: A) Il cittadino di un paese di origine alla frontiera in questura sicuro adduce gravi motivi à audizione entro 7 giorni e decisione entro 2 giorni12; B) Il cittadino di un paese di origine sicuro NON adduce gravi motivi à decisione entro 5 giorni13; Paese di audizione audizione origine entro 7 giorni entro 14 giorni Domanda presentata in Questura: A) cittadino di un paese di origine sicuro decisione decisione sicuro adduce gravi motivi à audizione entro 14 giorni e decisione entro Adduce entro 2 giorni entro 4 giorni 4 giorni14; B) Il cittadino di un paese di origine sicuro NON adduce gravi gravi motivi motivi à decisione entro 5 giorni15. Come si può notare, nel caso in cui il cittadino di un Paese considerato sicuro non adduca gravi motivi per evidenziare l’insicurezza del proprio Paese di paese o il pericolo di subire persecuzioni o torture, la norma non origine decisione decisione menziona l’audizione ma esclusivamente la decisione sulla domanda. sicuro entro 5 giorni entro 5 giorni NON adduce Sembra quindi che il richiedente in questo caso corra il serio rischio gravi motivi di non sostenere il colloquio personale, cioè il momento fondamentale nell’esame di una richiesta di protezione. 12 Art. 28-bis, c. 1-ter, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3). 13 Art. 28-bis, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3). 14 Art. 28-bis, c. 2, lett. a, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3). 15 Art. 28-bis, c. 1-bis, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3).
A questo punto, bisogna domandarsi quando il richiedente possa addurre Zone d’ombra del i gravi motivi ed evitare l’omissione dell’audizione e la dichiarazione di Procedura ordinaria nuovo decreto infondatezza. La risposta più plausibile è che lo possa fare al momento della verbalizzazione della domanda, compilando un apposito modulo (modello C3) presso la Questura competente16. Se così fosse, non Richiedente Il richiedente proveniente asilo da un paese sicuro sarebbe comunque garantito un esame corretto della domanda, poiché viene informato sulla la valutazione dei gravi motivi sembrerebbe demandata al personale procedura accelerata a della Questura e non all’unica autorità con il compito di esaminare le Manifestazione della cui verrà sottoposto? volontà di chiedere domanda di asilo: la Commissione territoriale17. protezione e fissazione dell’appuntamento per La norma italiana appare in evidente contrasto con la direttiva europea, la verbalizzazione della Nel decreto non viene domanda specificato quando il che deroga l’audizione personale solo nei casi di domanda reiterata richiedente può addurre i e che comunque assicura almeno un colloquio preliminare nei casi di gravi motivi a sostegno domande potenzialmente inammissibili (ad esempio: richiedente già della domanda Verbalizzazione beneficiario di protezione in altro Stato) e un esame completo nel caso della domanda di domande potenzialmente infondate. Non è esclusa quindi l’ipotesi di Nel decreto non viene un vaglio della Corte Costituzionale su questo specifico punto. specificato chi valuta i gravi motivi dichiarati Il richiedente la cui domanda di protezione viene dichiarata infondata ha la nella domanda Trasferimento possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale competente. Tuttavia, del dossier alla La Commissione può in questo caso i termini sono dimezzati a 15 giorni e la presentazione commissione adottare una decisione del ricorso non sospende l’efficacia della decisione negativa18. Da qui negativa solo sulla la necessità per l’avvocato di chiedere immediatamente la sospensione base della presunzione di sicurezza nel paese dell’efficacia della decisione, poiché, in caso contrario, il richiedente La commissione di origine? correrebbe il rischio di essere rimpatriato nel Paese di origine anche riceve a colloquio il cittadino nelle more del processo. 16 Art. 26, c. 2, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3). Decisione 17 Art. 3, c. 1, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3). della 18 Art. 35-bis, c. 2, d.lgs. 25/2008 (vedi link a nota 3). commissione
In termini pratici, il richiedente non tempestivamente informato delle il numero dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia, che possibili azioni legali da intraprendere potrebbe non avere tempo per si ritroveranno con un diniego alla protezione soltanto sulla base del presentare un ricorso. Considerando il rilevante numero di richieste proprio Paese di origine e non come esito di un esame approfondito di protezione internazionale presentate dai cittadini di alcuni dei della propria situazione personale. paesi richiamati dalla lista, ci si troverebbe di fronte a un aumento esponenziale di procedure accelerate e di persone impossibilitate a far Appare chiaro l’intento di procedere nel solco di una sostanziale valere i propri diritti. continuità con il precedente esecutivo, continuando a limitare drasticamente il diritto di chiedere asilo e di ottenere un adeguato Alcuni importanti rilievi posso essere avanzati anche nei confronti esame della domanda. delle modalità con cui la lista è stata redatta: basti pensare per esempio che, nonostante il decreto preveda la possibilità di limitare la presunzione Sembra quindi che tale strumento sia funzionale unicamente ad di sicurezza ad alcune aree dei Paesi in lista, l’Ucraina viene considerato alimentare la propaganda e la confusione su un tema così delicato come Paese di origine sicuro nella sua interezza, pur essendo ormai noto come quello migratorio, ma totalmente inefficace nel mettere ordine come la regione del Donbass si trovi da anni al centro di un sanguinoso in un contesto che si vuole continuare a dipingere con i toni foschi conflitto, con focolai accesi anche in altre zone del Paese. dell’emergenza. Emergenza che, è d’obbligo ribadire, non è suffragata dalla realtà dei fatti. Infine è bene puntualizzare che, stando al decreto legge Sicurezza, la lista dei Paesi di origine sicuri viene adottata con decreto interministeriale. Si tratta di un atto amministrativo che il giudice intervenuto sul ricorso può eventualmente non prendere in considerazione, in quanto non ha valore di Legge, come evidenziato nel parere del Consiglio superiore della Magistratura nel procedimento di conversione in Legge del decreto legge Sicurezza19. Si può dunque riaffermare, con ogni evidenza, come la stesura della lista dei Paesi di origine sicuri non comporti alcun impatto rilevante nelle esecuzioni delle espulsioni. Rischia soltanto, al contrario, di incrementare 19 https://www.csm.it/documents/21768/92150/ parere+decreto+sicurezza+%28delibera+21+novembre+2018%29/b80ecce0-0d61-e4b4-183c- 9e20b48aac55a
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