Osservatorio Normativo Financial Services - Sintesi e riferimenti delle principali novità normative - Accenture

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Osservatorio Normativo Financial Services - Sintesi e riferimenti delle principali novità normative - Accenture
Osservatorio Normativo
Financial Services
Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.49
1 Maggio – 30 Giugno 2018
Accenture Finance & Risk

Indice

1      BANKING ___________________________________________________________________ 3
    1.1       Vigilanza Prudenziale e Banking Union _______________________________________ 3
    1.2       Conduct of Business ______________________________________________________ 5
    1.3       Financial Crime ___________________________________________________________ 7
    1.4       Accounting and taxes______________________________________________________ 7
2      CAPITAL MARKETS __________________________________________________________ 10
3      INSURANCE ________________________________________________________________ 11

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         1          BANKING

1.1     Vigilanza Prudenziale e Banking Union

Nuove Linee guida per la stima dell’LGD
Fonte: EBA
Data: 22 maggio 2018

Breve descrizione
Nell’ambito dell’attività di armonizzazione dell’approccio IRB (Internal ratings-based) per il calcolo del
capitale regolamentare, l’Eruoepan Banking authority (EBA) ha pubblicato un documento di
consultazione contenente le linee guida per la quantificazione della Loss Given Default (LGD) in
caso di recessione economica. Tale documento va a complemento delle già pubblicate linee guida
EBA su a PD e LGD (cfr. EBA/GL/2017/16).
La proposta rivede i requisiti del 2017, secondo cui una recessione è definita in base alla relazione
esistente tra perdite realizzate e fattori macro-economici. I nuovi criteri stabiliscono come parametri
di identificativi di una recessione esclusivamente durata, natura e severity, indipendentemente
da come vengano influenzate le perdite realizzate sulle esposizioni.
Al fine di consentire l’inclusione nei modelli di LGD della componente relativa alle perdite attese,
l’EBA ha distinto due casistiche:

      1. L'impatto di una recessione economica è stato osservato ed è coperto dai dati sulle
         perdite che l'entità ha raccolto per il tipo di esposizioni considerate. Tali dati saranno utilizzati
         per il calcolo dell’LGD;
      2. L'impatto della recessione non è stato osservato e non si hanno dati sulle perdite. In
         questo caso, le istituzioni finanziarie procederanno al calcolo dell’LGD secondo una delle
         seguenti strategie:
             o Utilizzo dell’estrapolazione o dell’approccio haircut;
             o Approccio libero con il vincolo di applicazione di fattori di contingency.

La fase di raccolta dei commenti al documento si è conclusa il 22 giugno. La pubblicazione delle linee
guida è prevista per agosto 2018.

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2220392/Consultation+paper+on+guidelines+for+downt
urn+LGD+estimation+%28EBA+CP+2018+08%29.pdf

Own Funds – Modifiche alle partecipazioni in imprese non finanziarie
Fonte: Banca d’Italia
Data: 28 maggio 2018

Breve descrizione
Si è conclusa, in data 28 maggio 2018, la fase di consultazione relativa alle modifiche alla
Circolare n. 285/2013 (“Disposizioni di vigilanza per le banche”) volte a recepire l’atto di indirizzo (UE)
2017/697, emanato dalla BCE il 4 aprile 2017.
Il contesto normativo attuale prevede che, qualora gli enti detengano partecipazioni qualificate in
società non finanziarie per importi superiori ai limiti del 15% o del 60% del capitale ammissibile,
è riconosciuta alle Autorità competenti la facoltà di scegliere tra:

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    •    Applicare una ponderazione del 1.250% al maggiore importo tra i) quello che eccede il
         limite del 15% nella singola partecipazione o ii) quello che eccede il 60% del totale delle
         partecipazioni;
    •    Vietare di detenere partecipazioni eccedenti rispetto ai suddetti limiti (quest’ultima
         attualmente adottata dalla Banca d’Italia).

A seguito della raccomandazione della BCE alle autorità nazionali di chiedere anche agli enti meno
significativi l’applicazione del fattore di ponderazione, la Banca d’Italia ha quindi proposto di
sopprimere l’attuale divieto previsto dalla 285, introducendo succitato regime di ponderazione.
In virtù di questo nuovo orientamento:

    •    Gli enti con livelli patrimoniali superiori ai minimi richiesti dall’Autorità di vigilanza a valle dello
         SREP potranno incrementare le partecipazioni al di fuori del settore finanziario;
    •    Gli enti meno significativi vedranno ampliate le possibilità di investire una porzione del loro
         patrimonio nell’acquisto di tale tipologia di partecipazione qualificata in imprese non finanziarie.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/recepimento-indirizzo-2017-
697/Documento_per_la_consultazione.pdf

PSD2 – Opinion e Linee Guida
Fonte: EBA
Data: 13 giugno 2018

Breve descrizione
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato un’opinion e messo in consultazione un
documento di Linee Guida al fine di chiarire una serie di problematiche identificate dagli operatori di
mercato in relazione alle RTS sull’autenticazione forte del cliente (strong customer authentication,
SCA) e sulla comunicazione comune e sicura (common and secure communication, CSC) che
entreranno in vigore dal 14 settembre 2019.
Il parere si concentra sull’attuazione delle RTS, mentre il documento di consultazione propone
un metodo coerente e pragmatico in riferimento alle quattro condizioni da soddisfare per
beneficiare di un’esenzione dall’applicazione dei succitati protocolli di sicurezza.
Al fine di supportare gli operatori di mercato nell’attuazione uniforme e trasparente delle RTS,
l’EBA estenderà il suo strumento relativo al codice unico delle Q&A anche alla revisione della
PSD2.
Data la natura transfrontaliera dei pagamenti, l’EBA e le autorità competenti hanno un interesse
comune nel supportare gli obiettivi della PSD2 di contribuire alla creazione di un unico mercato dei
pagamenti nell’UE, assicurandosi che tali problemi siano affrontati in maniera coerente e che il periodo
di attuazione proceda in modo uniforme e trasparente.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/Opinion+on+the+implementation+of+the+RTS
+on+SCA+and+CSC+%28EBA-2018-Op-04%29.pdf

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2250578/CP+on+draft+Guidelines+on+the+conditions+
to+be+met+to+benefit+from+an+exemption+from+contingency+measures+under+Article+33%286%2
9%20of+Regulation+%28EU%29%202018389+%28RTS+on+SCA+%26+CSC%29%20%28EBA-CP-
2018-09%29.pdf

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Cartolarizzazioni – Consultazione su RTS
Fonte: EBA
Data: 19 giugno 2018

Breve descrizione
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato in consultazione il documento contenente gli
standard tecnici per facilitare le istituzioni finanziarie nel calcolo del KIRB (ovvero l’8% degli RWA
dei sottostanti, calcolati come se questi ultimi non fossero stati cartolarizzati, più l’ammontare delle
perdite attese associate a tali esposizioni) in conformità all’art. 255 del Regolamento (UE) 575/2013 sui
requisiti prudenziali per le istituzioni finanziarie e le imprese di investimento. Nella fattispecie vengono
analizzati tre ambiti principali:

      •    Policy e modelli interni in materia di credito per il calcolo del KIRB per le cartolarizzazioni;
      •    Utilizzo di diversi fattori di rischio in relazione al portafoglio di esposizioni sottostanti e,
           qualora non siano disponibili dati sufficientemente accurati od affidabili su tale portafoglio, di
           dati indiretti per stimare PD e LGD;
      •    Requisiti di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle politiche dei venditori di
           crediti commerciali o di altri tipi di cedenti.

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2256128/Consultation+Paper+on+RTS+on+the+calculati
on+of+Kirb+in+accordance+with+the+purchased+receivables+approach+%28EBA-CP-2018-
10%29.pdf

1.2       Conduct of Business

Market Abuse Regulation
Fonte: Consiglio dei Ministri
Data: 16 maggio 2018

Breve descrizione
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di adeguamento della
disciplina relativa al Market Abuse al regolamento (UE) n. 596/2014, finalizzato all’istituzione di un
quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni
illecite delle stesse e manipolazione del mercato.
Tra le principali novità introdotte dalla normativa si evidenziano:

      •    l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi
           multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati
           delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di
           riferimento (benchmark);
      •    la nozione di “informazione privilegiata” e l’obbligo di comunicazione al pubblico delle
           stesse da parte degli emittenti;
      •    il mantenimento dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate,
           per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l’obbligo di
           notifica all’emittente e all’autorità competente delle operazioni effettuate da persone che
           esercitano funzioni di amministrazione.

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    Il decreto designa la Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta
    applicazione del regolamento, ed al contempo stabilisce:

    •    le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità, tra cui il potere
         sanzionatorio;
    •    le sanzioni amministrative e le altre misure da adottare in caso di violazione delle disposizioni
         regolamentari;
    •    la necessità di creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di
         violazioni effettive o potenziali del regolamento;
    •    le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

http://www.infoparlamento.it/tematiche/CdM/il-consiglio-dei-ministri-si-riunito-oggi-mercoled-16-
maggio-2018-alle-ore-1114-a-palazzo-chigi-sotto-la-presidenza-del-presidente-paolo-gentiloni-seg

GDPR – Parere del Garante Privacy
Fonte: Garante delle Privacy
Data: 22 maggio 2018

Breve descrizione
Il Garante della Privacy ha fornito parere favorevole al D.Lgs. di modifica del Codice Privacy in ottica
di adeguamento al GPDR ed ha formulato alcune proposte di modifica ed integrazione di seguito
elencate.

     •    Dati di traffico telefonico e telematico. Proposta l’eliminazione, dallo schema di decreto,
          della norma che permette l’allungamento del termine di conservazione dei dati relativi al traffico
          telefonico e telematico poiché incompatibile con il principio di proporzionalità, così come
          enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
     •    Piattaforma digitale nazionale dati. Segnalate gravi criticità legate alla realizzazione di una
          rilevante concentrazione di dati presso un unico soggetto (il Commissario straordinario per
          l'attuazione dell'Agenda digitale). Proposta la previsione di una disposizione volta a modificare
          l’art. 50 ter del Codice dell’Amministrazione Digitale;
     •    Trattamenti in ambito pubblico. Proposta la modifica della disposizione dello schema di
          decreto che richiede siano individuate "misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato";
     •    Trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute. Lo schema di decreto
          stabilisce che tali dati possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni
          elencate dalla disposizione stessa ed in conformità alle misure disposte dal Garante. Ritenuto
          opportuno che vengano specificate le misure che potranno essere adottate dal Garante;
     •    Trattamento di dati biometrici per finalità di sicurezza. Il Regolamento limita in modo
          rilevante la possibilità dell'impiego di tecniche biometriche nel contesto lavorativo e
          potenzialmente non consente l’utilizzo sistemi biometrici per finalità di autenticazione
          informatica. Proposto l’inserimento di una specifica che legittimi le tecniche di riconoscimento
          biometrico per specifiche finalità di sicurezza.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9163359

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1.3       Financial Crime

Anticorruzione – Consultazione su Linee Guida rating d’impresa
Fonte: ANAC
Data: 14 maggio 2018

Breve descrizione
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha emesso in consultazione il documento contenente
le Linee Guida relative alla determinazione del rating di impresa. Le sezioni del documento
riportano indicazioni operative circa le modalità di funzionamento del sistema del rating di impresa e
risultano vincolanti per le finalità complessive delle Linee Guida stesse. In particolare il rating di impresa
è basato su:

      •    requisiti relativi alla valutazione della performance dell’esecutore, con un punteggio
           massimo pari a 100;
      •    requisiti di carattere generale, che impattano sulla valutazione complessiva dell’operatore
           economico non necessariamente esecutore del contratto, con un punteggio massimo pari a 40.

In base al codice dei contratti pubblici, che disciplina l’operatività dell’ANAC (cfr. art. 80, comma 3),
all’interno delle Linee guida deve essere istituito un sistema amministrativo di penalità e premialità
per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari
di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e
servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.
Le osservazioni e le proposte operative dovranno pervenire entro il 29 giugno 2018.

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita
/ConsultazioniOnline/Documento%20di%20consultazione.pdf

Antiriciclaggio – Pubblicazione V Direttiva
Fonte: Parlamento Europeo
Data: 19 giugno 2018

Breve descrizione
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la direttiva (UE) 2018/843 (cd.
V Direttiva) a modifica della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva) relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e delle direttive 2009/138/CE
e 2013/36/UE. Tra le principali modifiche alla IV Direttiva si evidenziano:

      •    l’identificazione dei beneficiari effettivi delle società fiduciarie/trust operanti in UE al fine di
           contrastare il fenomeno delle società fantasma;
      •    l’implementazione di controlli più rigorosi su valute virtuali e carte prepagate;
      •    il rafforzamento dei sistemi di protezione degli informatori (whistleblowing);
      •    la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria dei paesi;
      •    il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischi.

Inoltre, si rilevano ulteriori azioni che estendono quanto già promosso dal regolatore nella IV
direttiva quali:

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      •    la riduzione della soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate da € 250,00 a
           €150,00;
      •    l’individuazione di criteri più severi per la valutazione dell’esposizione di Paesi Terzi al
           fenomeno del riciclaggio e relative sanzioni;
      •    protezione degli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto
           all’anonimato;

La direttiva è entrata in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea. Gli Stati membri hanno 18 mesi per trascrivere le nuove norme nelle rispettive legislazioni
nazionali, portando la scadenza dell’allineamento dei paesi UE alla data del 10 gennaio 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0843

1.4       Accounting and taxes

IFRS 17 – Criteri di implementazione del nuovo framework
FONTE: IASB
DATA: 11 maggio 2018
Breve Descrizione

Il 2 maggio 2018 si è svolto un incontro del Transition Resource Group con l’obiettivo di agevolare
l’implementazione e la transizione verso il nuovo principio IFRS 17 Insurance contracts.
Di seguito i principali temi trattati.

      •    Confermata la possibilità di combinare una serie di contratti come singolo contratto anche
           applicando un giudizio soggettivo sui criteri che determinano la combinazione;
      •    Confermata la possibilità per l’ente che emette il contratto di considerare anche risk-
           adjustments per rischi non finanziari che presentano benefici solo a livello consolidato;
      •    Accettata la possibilità per l’ente di determinare un nuovo prezzo del contratto, a valle del
           ricalcolo del rischio, anche in caso di stipula già avvenuta;
      •    Prevista, nei contratti di re-assicurazione, la facoltà dell’entità di rielaborare la copertura
           residua in modo prospettivo definendo un nuovo prezzo per la parte residuale del contratto
           (i cashflows attesi possono considerare eventuali azioni di repricing);
      •    Sottoposta all’attenzione dello IASB, la possibilità che possano esistere diverse modalità di
           unità di copertura tutte in linea con i principi definiti dagli IFRS 17.

https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2018/may/trg-for-ifrs-17/trg-for-ifrs17-meeting-
summary.pdf?la=en&hash=DC72786E4DD9C1FE2199347FAE26359E67478332

IAS 32 – Classificazione degli strumenti finanziari con caratteristiche miste
FONTE: IASB
DATA: 28 giugno 2018

Breve Descrizione
In risposta alla crescente necessità del mercato di chiarezza circa i criteri di contabilizzazione di
strumenti finanziari con caratteristiche miste, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha
pubblicato un documento di discussione con lo scopo di definire i principi per la classificazione degli

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strumenti finanziari come passività finanziarie (financial liabilities) o come strumenti di capitale
(equity instruments).
Uno strumento finanziario dovrebbe essere classificato come passività finanziaria se i suoi termini
contrattuali contengono, in capo all’emittente l’obbligo a:

    •    trasferire liquidità e/o altri strumenti finanziari in un momento specifico piuttosto che in fase
         di liquidazione (c.d. componente tempo);
    •    trasferire un ammontare indipendente dal patrimonio economico complessivo a
         disposizione, (c.d. componente quantità/ volume).

L’analisi della componente tempo permette di valutare la capacità dell’ente di adempiere alle proprie
obbligazioni alla scadenza e stimare la necessità di liquidità in momenti specifici, la componente
quantità/ volume, invece, consente di analizzare la solvibilità e rendimenti di bilancio.
Secondo lo IABS, l’approccio “per componenti” dovrebbe continuare a valere per gli strumenti
finanziari caratterizzati sai da una componente di capitale proprio che da una di passività
finanziaria.
Lo IASB propone inoltre di rafforzare i criteri di disclosure sulla componente quantità/volume tramite
l’introduzione di informazioni addizionali che dovranno presentare i costi e i ricavi associati alle passività
che dipendono dalla effettiva disponibilità di sufficienti risorse economiche da parte dell’ente emittente.
La raccolta di eventuali commenti è prevista fino al 7 gennaio 2019.

https://www.ifrs.org/-/media/project/fice/discussion-paper/published-documents/dp-fice-june-
2018.pdf?la=en&hash=4148DC6B0E7BE156AC94633B458D38C0B63F9EFC

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        2         CAPITAL MARKETS

Valutazione del rischio di liquidità delle CCPs
Fonte: ESMA
Data: 22 giugno 2018

Breve descrizione
L’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato, in data 22 giugno, un’opinion che
stabilisce le modalità con cui le Controparti centrali (Central Counterparties, CCPs) dovrebbero
considerare il rischio di liquidità nei loro modelli interni di rischio, ai sensi dell’art. 44 del
Regolamento (UE) n. 648/2012 (cd. EMIR).
In base al parere dell’ESMA, al fine di condure una corretta valutazione del rischio di liquidità, le CCPs
dovrebbero:

    •    tenere conto delle relazioni in essere con le controparti dirette verso le quali hanno
         esposizioni significative;
    •    svolgere test finalizzati a valutare il rischio l’inadempienza delle controparti dirette in tutte
         le loro capacità, includendo nella valutazione stessa le due principali controparti dirette con cui
         hanno rapporti in essere;
    •    predisporre scenari di stress test verso tutte le entità verso cui la CCP ha esposizioni

Nel documento predisposto dall’ESMA si forniscono esempi di scenari stress test che potrebbero
essere considerati rilevanti per le CCPs al fine di rispettare l'articolo 54 dei Regulatory Technical
Standards (RTS).

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-
1149_opinion_on_ccp_liquidity_risk_assessment.pdf

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        3         INSURANCE

Distribuzione assicurativa
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Data: 28 giugno 2018

Breve descrizione
Il D. Lgs. n.68/2018 recepisce la Direttiva UE 2016/97/IDD (Insurance Distribution Directive) e modifica
il codice delle assicurazioni private introducendo il concetto di distribuzione assicurativa in luogo di
intermediazione. Le principali novità fanno riferimento a:

    •   perimetro: ampliata la platea dei destinatari della normativa (inclusi anche i soggetti di
        riassicurazione);
     • governo del prodotto: introdotte tutele per i clienti fin dalla progettazione della soluzione
        assicurativa. Le compagnie assicurative dovranno verificare che ogni prodotto sia in linea con
        l’interesse del cliente e monitorarne la congruità per tutta la durata del contratto;
     • revisione delle regole di condotta specie nella fase precontrattuale: viene introdotto il
        concetto di equità che si affianca ai principi di onestà, professionalità, correttezza e trasparenza;
        inoltre prima della conclusione di un contratto la compagnia di assicurazione dovrà acquisire
        ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del cliente al fine di valutare
        l’adeguatezza del contratto offerto e delineare il profilo del cliente stesso.
     • semplificazione e standardizzazione delle informazioni ai clienti: l’informativa dovrà essere
        resa in modo chiaro, completa e trasparente; le informazioni dovranno riguardare il prodotto, le
        remunerazioni previste nonché lo status del distributore;
     • coordinamento tra autorità di controllo nazionali ed internazionali.
A tal proposito, l’IVASS, recependo quanto riportato dal D. Lgs, ha emanato due documenti in
consultazione (il n. 5 e 6 entrambi dell’8 giugno 2018) rispettivamente recanti lo schema di Regolamento
unitario con le disposizioni in materia di assicurazione/riassicurazione e le nuove disposizioni in materia
di informativa e realizzazione dei prodotti assicurativi

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/16/18G00095/sg

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2018/05-
pc/Documento_consultazione_5_18.pdf

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2018/06-
pc/Documento_consultazione_6_2018.pdf

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REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO

Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli (coordinatore), Marco D. Caiazzo, Roberto X.
Silva, Manuela Belmonte, Alberto Trova, Enrico Malleni, Gabriele Morvillo, Diego Tremolizzo,
Andrea Maria Toniolo, Andrea Cilio, Fabio Facchin, Marianna Todaro, Giuliana Caivano,
Pamela V. Calcagnile, Flavia Desideri
La presente newsletter ha il solo scopo di segnalare le novità normative e regolamentari più rilevanti nell’ambito
del settore dei servizi finanziari. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo
considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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