ALLEGATO "A" - Comune di ...

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CITTA' DI TRAPANI
           Provincia di Trapani
           Medaglia d'Oro al Valor Civile
           3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio
           Servizio: URBANISTICA

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      AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017
          ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE
                (artt.7, 8 e 9 della L.R. 10 agosto 2016, n°16)
        approvato con delibera commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n°99/2017

                                     PARAMETRI E CRITERI APPLICATIVI

Redattore: arch. Antonino Alestra, responsabile Ufficio Urbanistica

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Ambiti di applicazione.
            La legge 28/01/1977, n°10 (cd. Bucalossi), sulle norme per l’edificabilità dei suoli è fondamentale per il principio
secondo cui ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata al rilascio di una concessione edilizia
(ora permesso di costruire). L’art. 3 della citata legge n°10/77 ha introdotto il principio innovatore che chi costruisce deve
partecipare all’urbanizzazione del territorio, alla difesa antinquinamento (o ecologica) ed al costo di ripristino o restauro
dell’ambiente eventualmente alterato.
         Il contributo di urbanizzazione viene qualificato come corrispettivo di diritto pubblico, il cui fondamento è
individuato nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, facendoli
gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla loro presenza. Fatto costitutivo dell’obbligazione di pagamento è
il rilascio di un titolo abilitativo che determini un aumento del carico urbanistico, cioè una variazione degli standard
urbanistici ed è a tale momento che occorre avere riguardo per la determinazione dell’entità del contributo.
         Il permesso di costruire è oneroso, salvo casi particolari di esonero o riduzione, e comporta, per chi ne chiede il
rilascio, il pagamento con determinate modalità di un contributo commisurato sia all’incidenza delle spese di
urbanizzazione primaria e secondaria e sia all’entità del costo di costruzione. Per gli interventi non residenziali, la quota
di costruzione è sostituita da un contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento
dei rifiuti nonché delle opere di risistemazione dei luoghi le cui caratteristiche siano state alterate dall’intervento.
            Il D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 (Testo Unico Edilizia) ha abrogato la Legge n°10/77 ed ha apportato delle
innovazioni alla materia modificando, fra l’altro, la denominazione dell’atto: da concessione edilizia a permesso di
costruire, mantenendone però l’onerosità.
            L’art. 16 del T.U. Edilizia, recepito con modifiche dall’art.7 della L.R. 10 agosto 2016, n°16, stabilisce che il
rilascio del permesso di costruire è a carattere oneroso, comporta la corresponsione del contributo di costruzione che è
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, salvo i casi di gratuità di cui
all’art. 17 del T.U. per l’Edilizia, recepito e modificato dall’art.8 della L.R. n°16/2016, che costituiscono l’eccezione.
            In generale, il contributo di costruzione è dovuto per tutti gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi
volumi o la trasformazione, mediante ristrutturazione o variazione d’uso, di quelli esistenti che incidono in maniera
sostanziale sull’edificato.
            L’art.9 della L.R. n°16/2016, nel recepire e modificare l'art.19 del DPR n°380/2001, ha disposto che il permesso
di costruire in relazione al tipo di insediamento produttivo comporta la corresponsione di un contributo la cui incidenza è
stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'articolo 7 della L.R.
n°16/2016 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva:
       ▪ per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
            prestazione di servizi il contributo è pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione;
       ▪ per le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi
            il contributo è pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10 per cento
            del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività.

In Sicilia si è stabilito che qualora la destinazione d'uso delle opere sopra indicate, nonché di quelle da realizzarsi nelle
zone agricole previste dall'articolo 8 della L.R. n°16/2016, venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
     ▪ L’art.22 del T.U. Edilizia recepito e modificato dall’art.10 della L.R. n°16/2016, in alternativa al permesso di
           costruire, ha introdotto la procedura della denuncia di inizio attività (DIA) e della segnalazione certificata di
           inizio attività (SCIA) e consente di effettuare interventi edili previa relazione asseverata del tecnico libero
           professionista, non modificando l’impostazione dell’onerosità che è quantificata in relazione alla tipologia
           dell’intervento e non alla procedura da seguire.
           L’art.10 comma 4 della L.R. n°16/2016, ha stabilito che alcuni tipi di interventi possono essere realizzati, in
alternativa al permesso di costruire, mediante denuncia di inizio attività quali: la ristrutturazione edilizia, la nuova
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costruzione o la ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi, le opere di recupero volumetrico ai fini
abitativi, le opere per la realizzazione della parte di intervento non ultimato nel tempo stabilito nel permesso di costruire.
           Gli interventi di recupero volumetrico di cui al comma 4, lettera d), art.10 L.R. n°16/2016 sono soggetti al
contributo di costruzione, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova
costruzione; la realizzazione delle opere è, altresì, subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per
cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale
che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (art.5 punto 6 L.R.
n°16/2016).
           Recentemente, il D.Lgs 25 novembre 2016, n°222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione ed ha definito i regimi amministrativi
applicabili a determinate attività e procedimenti.
           Il permesso di costruire, la DIA e la SCIA comportano, fatti salvi i casi di riduzione ed esonero stabiliti dall’art.8
della L.R. n°16/2016, la corresponsione di un contributo di costruzione, secondo i parametri stabiliti dal Comune.
           I casi elencati appunto al citato art.8 della L.R. n°16/2016 rappresentano la norma di riferimento per invocare la
riduzione o l’esonero del contributo di costruzione e a titolo esemplificativo si riportano i principali casi:
     ▪ edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti - il contributo afferente al permesso di
           costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a
           mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
           sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del DPR n°380/2001; inoltre, gli oneri di urbanizzazione di
           cui all'articolo 7 della L.R. n°16/2016 sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla
           base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del
           31 maggio 1977, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'ultimo periodo del comma 6 dell’art.8 L.R. n°16/2016
           che così recita: “Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di
           ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione
           d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare
           prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
           urbanizzazione” (comma 1);
     ▪ il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
           residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore (comma 2);
     ▪ Il contributo di costruzione non è dovuto (comma 3):
            a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
                 del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile o
                 dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
                 2004, n°99 e successive modifiche ed integrazioni;
            b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici
                 unifamiliari;
            c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
                 istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
                 attuazione di strumenti urbanistici;
            d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
                 calamità;
            e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
                 conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
                 dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.
     ▪ Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della Regione nonché per gli interventi di manutenzione
           straordinaria, che sono definiti dall’art.3 comma 1 lettera b) del DPR n°380/2001 recepito dall’art.1 L.R.
           n°16/2016 come: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
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         edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
         volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli
         interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
         accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
         superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria
         complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso” , qualora comportanti aumento del carico
         urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché
         ne derivi un aumento della superficie calpestabile (comma 4);
    ▪    per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
         costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni
         nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior
         valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in
         vigore della L.R. n°16/2016, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione (comma
         5).
    ▪    Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno
         delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ( comma 6 – 1°
         periodo).
    ▪    Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che
         non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il
         concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e
         canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
         (comma 6 - 2° periodo).
    ▪    Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati
         destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e
         popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle
         cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti
         dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle
         che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi
         le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della Legge 5 agosto 1978, n.457 (comma 7);
    ▪    I comuni hanno la facoltà di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri
         concessori al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico,
         riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre
         forme ritenute innovative per la qualità architettonica (comma 10).

         Il glossario allegato al PRG definisce il contributo di concessione: “È la somma da versare al Comune per
ottenere il rilascio dell’atto di Concessione ad edificare. È stato istituito dall’art. 3 della legge sui ruoli e si compone di
una quota commisurata alla incidenza delle spese di urbanizzazione.”
            Il contributo di costruzione, che deriva dalla normativa statale e regionale è composto da una quota
commisurata all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e da un’altra quota commisurata al costo
di costruzione ed è dovuto per tutti gli interventi che sono soggetti al permesso di costruire, SCIA e DIA.
A titolo esemplificativo si elencano gli interventi assoggettati a contributo di costruzione (art.5 L.R. n°16/2016):
      ▪ nuove costruzioni;
      ▪ ristrutturazione urbanistica;
      ▪ ristrutturazione edilizia;
      ▪ le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio come
            definite dal comma 5 comma 1 lettera d) L.R. n°16/2016.
      ▪ ampliamenti e sopraelevazioni;
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    ▪    restauro e risanamento conservativo;
    ▪    manutenzione straordinaria qualora comportante aumento del carico urbanistico; in tale caso il contributo di
         costruzione è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della
         superficie calpestabile;
    ▪    cambi di destinazioni d’uso con aumento del carico urbanistico e conseguente aumento di standards;

        È cambio destinazione uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria
funzionale, tra le cinque seguenti previste dall’art. 23 ter del TU Edilizia recepito in Sicilia con L.R. n°16/2016:
1) residenziale;
2) turistico-ricettiva;
3) produttiva e direzionale;
4) commerciale;
5) rurale.

         I Comuni possono dettagliare le tipologie delle destinazioni uso degli immobili all’interno della stessa categoria
funzionale (es. prevedendo gli usi di studi professionali, ambulatori, palestre, artigianato, ecc.) ma non possono
modificare le “categorie funzionali” che devono essere solo quelle (cinque) stabilite dalle legge.
         Il comma 2 dell’art.23 ter citato indica il criterio per l’attribuzione della destinazione d’uso: “La destinazione d’uso
di un fabbricato o di unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile”.
         Il comma 3 dell’art.23 ter citato così dispone: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al
presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito”.
         Dunque il cambio destinazione uso urbanisticamente rilevante è solo quello che comporta il passaggio tra l’una e
l’altra delle cinque categorie funzionalmente autonome indicate dalla legge, indipendentemente dalla realizzazione o
meno di opere.
         In tal modo è assicurata tutela alla zonizzazione e controllo sull’adeguatezza degli standard in relazione
all’incidenza dei diversi usi.
         Secondo l’art.7 comma 5 della L.R. n°16/2016, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali;
e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del
     costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n°380/2001, anziché quelli
     di nuova costruzione;
f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con
     cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura
     non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto
     forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico
     centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento,
     cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
     Sono fatte salve le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali.
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           Secondo l’art.7 comma 13 della L.R. n°16/2016, nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati
per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50
per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda
una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.
           L’art.16 del regolamento edilizio vigente in relazione agli oneri contributivi per il rilascio del permesso di
costruire ed ai pagamenti ed esoneri ha stabilito quanto segue:
“1. La Concessione Edilizia comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinato dal Comune in conformità alle tabelle parametriche regionali, approvate con decreto
dell’Assessore per lo sviluppo economico il 31/10/1977 e successive modifiche e aggiornamenti, nonché al costo di
costruzione, determinato dal decreto dell’Assessore Regionale allo sviluppo economico l’11/11/1977 e successive
modifiche e aggiornamenti. 2. La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione può essere
rateizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie
finanziarie anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione. 3. Il
contributo commisurato al costo di costruzione non può essere corrisposto oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori. 4.
Il concessionario deve prestare le garanzie finanziarie di cui al comma precedente. Nessun concorso del contributo di
cui al precedente 2º comma è dovuto nei casi previsti dalla lettera b) del 1º comma dell’art. 9 della Legge 28/01/1977,
n°10, e dell’ultimo comma dell’art. 27 della Legge 05/08/1978, n° 457. 5. Nei casi previsti dall’art. 5 della Legge
28/01/1977, n°10 i contributi sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati dai Comuni sulla base delle tabelle
parametriche approvate dall’Assessore Regionale per lo sviluppo economico con Decreto del 31/05/1977. 6. Nessun
contributo è dovuto da coloro che chiedono Concessione Edilizia per fabbricati destinati a residenza stabile per uso
proprio, quando questi hanno caratteristiche dell’edilizia economica popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di
altri immobili. Appartengono a questa categoria le cooperative edilizie che abbiano i requisiti per accedere ai
finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata. 7. Gli
insediamenti artigianali all’interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all’interno delle aree e
dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. 8. Sono altresì esenti dal pagamento
degli oneri contributivi tutte le opere ricadenti nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, anche se
non elencate nel presente Regolamento. 9. Per le Concessioni Edilizie onerose deve essere allegata alla domanda un
prospetto dimostrativo con il conteggio dei volumi e delle superfici, ai fini della determinazione della quota di contributo
per le opere di urbanizzazione e la quota di contributo relativa al costo di costruzione. 10. Qualora il richiedente intenda
obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione, la domanda deve essere presentata
insieme alla domanda di Concessione Edilizia, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di
esecuzione e delle relative garanzie.”
           Alcune norme contenute nell’art.16 del regolamento edilizio comunale sono state superate dall’approvazione
della L.R. n°16/2016, che è norma di rango superiore.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
           Con il termine opere di urbanizzazione si indica l’insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione
di territorio idonea all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
           Secondo il tipo e la funzione delle diverse attrezzature, le opere di urbanizzazione si suddividono in primarie,
secondarie.
L’articolo 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG ha dato la definizione di:
      ▪ opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art.4 della Legge n°847/1964: le strade, gli slarghi, le piazze, gli
           spazi di manovra, sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione dell’energia elettrica e
           del gas, la pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato e le opere ed i servizi indicati all’art. 56 del D.P.R.
           10/09/1990, n°285, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26bis, comma 1, della Legge 28/02/1990, n°38;
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CITTA' DI TRAPANI
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            Medaglia d'Oro al Valor Civile
            3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio
            Servizio: URBANISTICA

     ▪    opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 44 della Legge n° 865/1971,: asili nido e scuole materne,
          scuole d’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti
          sportivi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere, ivi comprese le
          opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento ed al riciclaggio o distruzione dei rifiuti urbani solidi
          e liquidi per conto degli enti territoriali;
     ▪    opere di urbanizzazione indotta, costituenti gli allacciamenti ai pubblici servizi, sono i condotti di fognatura, di
          adduzione idrica e del gas, le linee elettriche e telefoniche, le infrastrutture viarie e di collegamento con la città
          e le zone già urbanizzate.

           Le definizioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono state superate dalle recenti fonti normative
quali il TU Edilizia e la L.R. n°16/2016.
           Le opere di urbanizzazione primaria comprendono tutte le attrezzature a rete, o infrastrutture, necessarie per
assicurare ad un’area edificabile l’idoneità insediativa in senso tecnico, cioè tutte quelle attrezzature che rendono
possibile l’uso degli edifici. Esse includono, infatti, le strade residenziali, comprese le aree di sosta e di parcheggio, le
fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, i piccoli spazi di
verde attrezzato al servizio delle abitazioni. Tali opere rappresentano la premessa indispensabile all’edificabilità dell’area
ed alla possibilità che essa ospiti insediamenti abitativi o produttivi.
           Nell’attività edilizia relativa alla nuova edificazione, il rilascio del permesso di costruire è infatti sempre
subordinato «alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune della
realizzazione delle stesse, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso» (art. 12 comma 2 del TU Edilizia).
           Le opere di urbanizzazione secondaria includono tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono
l’insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione. Troviamo quindi in questa categoria gli asili nido
e le scuole materne, le scuole dell’obbligo, i mercati di quartiere, le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi, gli
impianti sportivi, le attrezzature per attività ricreative, culturali, sociali, sanitarie ed amministrative, nonché le aree verdi
di quartiere.
           La definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ha subito nel corso del tempo diverse
integrazioni. La prima legge che le descrive risale al 1964 (legge 847/1964) quando, per l’attuazione dei Piani di zona, si
rese necessaria la loro definizione. All’art. 4 di tale legge viene specificato che le opere di urbanizzazione primaria
comprendono le strade residenziali ed i relativi spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di
distribuzione dell’energia elettrica e del gas, l’illuminazione pubblica e gli spazi di verde attrezzato al servizio delle
abitazioni, mentre quelle di urbanizzazione secondaria includono gli asili nido e le scuole materne, i mercati di quartiere,
le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali, le attrezzature
culturali e quelle sanitarie.
           Successivamente, la legge n.865/1971, riguardante gli interventi di edilizia residenziale pubblica, ha ampliato il
campo delle opere di urbanizzazione secondaria, includendovi anche le aree verdi di quartiere, prima escluse.
           Nel 1988, la Legge finanziaria n.67/1988, in materia di opere pubbliche nell’ambito degli interventi in favore del
territorio, ha ulteriormente ampliato il campo delle opere di urbanizzazione secondaria, includendo tra le attrezzature
scolastiche anche le strutture ed i complessi per l’istruzione superiore all’obbligo.
           Più recentemente, infine, l’art.7 L.R. n.16/2016, che ha recepito il TU edilizia, nella definizione dei contributi per
il rilascio del permesso di costruire, inserisce tra gli interventi di urbanizzazione primaria anche i cavedi multi-servizi ed i
cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione, mentre include tra gli interventi di urbanizzazione secondaria, le
opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani (speciali, pericolosi, solidi e
liquidi) ed alla bonifica di aree inquinate.
           Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla luce delle diverse integrazioni di legge, comprendono
quindi rispettivamente: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato servizio delle abitazioni, cavedi multi-
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servizi e cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione (urbanizzazione primaria); asili nido e scuole materne,
scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore
all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per i servizi religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, comprese le opere e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani ed alla bonifica di aree inquinate (urbanizzazione
secondaria).

Monetizzazione aree per parcheggi pertinenziali.
           Il Consiglio Comunale con delibera n°153 del 4/11/2010 ha emanato le "Direttive e indirizzi di programmazione
urbanistica – commerciale nelle more della redazione del piano urbanistico commerciale" e, nel contempo, ha stabilito i
criteri per la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio, nei casi di comprovati e documentati motivi di
impossibilità al reperimento del parcheggio privato pertinenziale delle medie strutture di vendita, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 16, comma 8° dell'allegato del D.P.R.S. 11 luglio 2000.”
           Con la stessa delibera n°153/2010 è stato quantificato in € 200,00/mq. il corrispettivo di monetizzazione per il
parcheggio di pertinenza delle attività commerciali (medie strutture di vendita) che l’imprenditore è tenuto a pagare al
Comune.
           Il corrispettivo di monetizzazione così come sopra stabilito deve essere aggiornato con cadenza annuale
mediante apposito atto amministrativo, sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertate dall’ISTAT e pubblicate sulla G.U.R.S., e calcolate dalla data di entrata in vigore della
delibera di C.C. n°153/2010 a quella di determinazione dei relativi corrispettivi.
           Con delibera di G.M. n°86 del 31/07/2014, è stata aggiornata l'importo per la monetizzazione dei parcheggi fino
al mese di giugno 2014 per l’importo di €/mq 213,90, in esecuzione al citato atto consiliare n°153/2010.
           I calcoli delle rivalutazioni monetarie del corrispettivo di monetizzazione secondo gli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall’ISTAT fino al mese di Dicembre 2016 rileva un incremento dell’1.07%,
pertanto, per l’anno 2017 il costo unitario da applicare per la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali è pari ad €/mq
214,00.

Aree per viabilità e standard.
          Nell’ambito della lottizzazione convenzionata prevista dall’art.14 della L.R. n°71/1978 vanno reperite le sole
aree per le opere di urbanizzazione primaria, qualora quelle per le urbanizzazioni secondarie siano già individuate nel
P.R.G.. Ai progetti di lottizzazione convenzionata va allegata la proposta di Convenzione che deve prevedere:
a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dalle Norme
   Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui
   alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e la cessione gratuita delle stesse al
   Comune;
c) il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree per le urbanizzazioni secondarie,
   computata con i criteri previsti dalle leggi vigenti, in rapporto agli abitanti da insediare. Nel caso in cui le aree per le
   urbanizzazioni secondarie previste dal P.R.G. ricadano all’interno della Lottizzazione, la cessione gratuita delle stesse
   va computata in rapporto agli abitanti da insediare. Il Comune in questo caso può convenire, in luogo della cessione
   eventualmente parziale delle aree, che es-se vengano cedute integralmente a scomputo o conguaglio degli oneri;
d) la corresponsione al Comune, all’atto del rilascio della Concessione Edilizia per i fabbricati da realizzare, del
   contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 5 della Legge 28/01/1977, n° 10 e s.m.i.. Tale
   contributo corrisponde all’aliquota determinata dal Comune ai sensi dell’art. 41 della L.R. 27/12/1978, n° 71 e s.m.i.,
   limitatamente alla quota parte afferente alle opere di urbanizzazione secondaria previste nelle tabelle parametriche di
   cui al Decreto dell’Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico del 31/05/1977 e successivi aggiornamenti;
e) la corresponsione del contributo sul costo di costruzione, se dovuto, ai sensi della tabella di cui al Decreto dello
   Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico dell’11/11/1977 e successivi aggiorna-menti;
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f) i termini, non superiori a 10 anni, per la cessione delle aree e delle relative opere di cui ai punti precedenti;
g) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione;

           L’art.15 della L.R. n°71/1978, ha disposto che la convenzione edilizia per i piani di lottizzazione che riguardano
complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, quali i complessi turistico-alberghieri, i campeggi e gli
altri eventuali insediamenti le cui opere di urbanizzazione sono destinate ad essere utilizzate solamente dai residenti
all'interno della lottizzazione, non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ricadenti all’interno del complesso.
           In tali casi il lottizzante deve eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria, nonché i
servizi e gli impianti necessari all’insediamento autonomo proposto.
           Le opere suddette come le relative aree, non vanno cedute al Comune e va, invece, corrisposto il contributo sul
costo di costruzione.
           Ai sensi dell’art.4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1991, n°15: ”La concessione edilizia per costruzioni da
realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al
costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni
in base alle tabelle parametriche, di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio
1977.”
           Il successivo comma 3, art.4 della stessa legge regionale ha stabilito che a scomputo totale o parziale di quanto
dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
           L’art.7 comma 2 della L.R. n°16/2016 ha stabilito che a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di
oneri di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art.1 comma 2 lettera e) del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. che così recita: “lavori pubblici
da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in
via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di
convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con
l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste
dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza”, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
           L’art.7 comma 3 della L.R. n°16/2016 ha disposto che nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti, comunque, denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale,
l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'art.1 comma 3 del
D.Lgs n.50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso
di costruire e non trova applicazione il D.Lgs n°50/2016.
           In materia di monetizzazione di aree la Regione è intervenuta, ancora una volta, con l’art.18 comma 2 L.R.
n°16/2016 stabilendo il principio che, nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di
qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni
convenzionate con previsioni plano-volumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di
interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con
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incremento di volume all'interno dell'area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto all'area occupata in
precedenza che aumenti la originaria distanza tra gli edifici antistanti, e per gli interventi di sostituzione edilizia con
demolizione e ricostruzione con incremento di volume, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle
dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento.
           Altra novità introdotta in Sicilia è il permesso di costruire convenzionato, già previsto dalla normativa nazionale
con l'articolo 28-bis del DPR n°380/2001. L’art.20 della L.R. n°16/2016 consente il rilascio del permesso di costruire
convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione edilizia per i lotti interclusi e nelle
aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui
all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n°71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e
qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione
secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione.
           In tali casi è sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle
opere di urbanizzazione primaria non realizzate. Le suddette somme si iscrivono in apposita voce di bilancio e possono
essere utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il miglioramento delle opere di urbanizzazione
già presenti nell'ambito del rilasciando permesso di costruire. La valutazione delle aree è calcolata sulla base del valore
di mercato ed il valore delle opere di urbanizzazione è determinato da un dettagliato computo metrico estimativo con
l'utilizzo del prezzario regionale.
           In buona sostanza, la normativa introdotta dal legislatore siciliano, consente il pagamento di un contributo sulle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei casi di interventi edilizi diretti, in assenza di piano attuativo, che
incidono in aumento sulla dotazione di standard urbanistici; tale contributo rappresenta il corrispettivo in denaro
commisurato alla superficie di aree per viabilità e standards che sarebbe stato obbligatorio cedere nel caso in cui lo
stesso intervento fosse stato preceduto da un piano attuativo. E’ quindi, un tipo di contributo che tende ad equiparare
economicamente interventi dello stesso tipo, sia che essi vengano attuati direttamente, sia che vengano assoggettati a
piano attuativo. Questo contributo è finalizzato all’approntamento delle aree destinate al soddisfacimento degli standard
previsti dal P.R.G. vigente.

Adeguamento del contributo di costruzione.
           In merito all'esatta applicazione delle tabelle parametriche, l’ARTA, con circolare 31 maggio 1977 (GURS 18
giugno 1977, n. 26), impartiva specifiche direttive a cui doversi riferire per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione,
mentre per l'aggiornamento del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n.537/93, questo avviene
"in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
           In particolare con detta circolare, veniva evidenziato che la normativa a cui il legislatore regionale faceva
riferimento, anche nelle diverse norme sostitutive, è sempre l'art. 5 della legge n.10/77 - "Determinazione degli oneri di
urbanizzazione", che dispone che "l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria... è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche" ; dette tabelle furono approvate dalla Regione
con D.A. del 31 maggio 1977 per gli insediamenti residenziali e con D.A. n. 67 del 10 marzo 1980 per gli insediamenti
artigianali, industriali e turistici.
           In seguito, con circolare n°1 del 18 aprile 1990, la Regione Sicilia richiamava i comuni all'obbligo di
adeguamento degli oneri di urbanizzazione e chiedeva di inviare ogni anno all’Assessorato Regionale copia degli atti
deliberativi riguardanti il medesimo adempimento, evidenziando in particolare il danno erariale discendente
dall'inottemperanza a detta norma, stante che i proventi erano destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, oltreché al risanamento dei complessi edilizi nei centri storici ed all'acquisizione delle aree da
espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione.
           Con circolare n°6 del 15 giugno 1993, in ordine alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi
unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, la Regione Sicilia ribadiva la necessità di procedere
annualmente ad una attenta analisi dei prezzi aggiornati (costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, riguardanti la
realizzazione di opere pubbliche), tenendo conto delle situazioni geomorfologiche ed altimetriche dei suoli da
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urbanizzare, delle vigenti prescrizioni speciali in materia di edilizia sismica e di tutti quegli altri fattori specifici che
concorrono alla formazione dei prezzi, utilizzando il prezzario generale per le opere pubbliche, aggiornato
periodicamente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
           La competenza sugli adempimenti comunali relativi all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione veniva ripresa dalla Regione Sicilia con l'art. 17, comma 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, che richiama
espressamente l'art. 5 della legge n. 10/77 e l'art. 7 della Legge n.537/1993 (quest'ultime trasfuse nell'art.16 del DPR
n.380/2001, recepito in Sicilia dall'art.7 L.R. n°16/2016) il cui testo è il seguente: "… L'adeguamento degli oneri di
urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della
medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è determinato dai comuni entro il 30
ottobre di ogni anno. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dall'1 gennaio dell'anno
successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni
edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri"..
           L’ARTA, con propria circolare n°4/2003/DRU del 28 ottobre 2003, confermava quanto già rappresentato in
ordine alla destinazione vincolata di dette risorse che devono essere spese dai bilanci comunali per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltreché al risanamento dei complessi edilizi nei centri storici ed
all'acquisizione delle aree da espropriare, ai sensi dell’art.12 della legge n.10/1977 e ss.mm.ii., rammentando che il
mancato sostenimento degli stessi comporta l'accantonamento a specifico fondo a destinazione vincolata, utilizzabile
anche in esercizi successivi, restando comunque esclusa ogni altra diversa destinazione.
           L'attività amministrativa di determinazione dei suddetti oneri rientra nella competenza del consiglio comunale, ai
sensi dell'art.42 del D.Lgs n.267/2000, in quanto è basata su un giudizio caratterizzato dalla discrezionalità, dovendosi
fare applicazione in parte di parametri indicati a livello normativo regionale, in parte di dati ricavabili da una ricognizione
di costi concreti nel territorio nel quale si provvede, in funzione di valutazioni finalizzate ad individuare elementi da
determinarsi mediante stime di carattere presuntivo e probabilistico.
           In particolare, i contributi di urbanizzazione vanno determinati in relazione all’entità e qualità delle relative opere
necessarie ad una urbanizzazione coerente con la zona in cui viene richiesta la concessione edilizia e, pertanto, in
relazione ai prevedibili costi delle opere secondo parametri tutt'altro che oggettivi ed univoci, in quanto determinati da
variabili quali la localizzazione territoriale, l'andamento demografico, l'accessibilità, le dotazioni di urbanizzazioni
esistenti.
           Di conseguenza, con delibera di Consiglio Comunale deve provvedersi, entro il termine del 30 ottobre di ogni
anno, all'adeguamento del contributo di costruzione da applicarsi dall'1 gennaio dell'anno successivo, la cui decorrenza
di validità deve essere espressamente specificata nella relativa determinazione, ai fini del rilascio dei permessi di
costruire e per la presentazione dei provvedimenti abilitativi che a qualsiasi titolo sono onerosi.
           Poiché la norma prevede che i permessi di costruire sono rilasciati con salvezza del conguaglio degli oneri
stessi, di tale circostanza deve farsene menzione, sia nell'atto deliberativo, sia nel titolo abilitativo edilizio.
           Con Circolare ARTA n°6/DRU del 30/12/2015 (GURS 15/01/2016, n.3), sono state impartire ulteriori
precisazioni in ordine alla competenza del Consiglio Comunale sui provvedimenti di adeguamento degli oneri
concessori.
           Sulle competenza dei Comuni interviene ancora una volta la Regione Sicilia, che con l’art.8 comma 9 della L.R.
n°16/2016 ha stabilito che per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori resta fermo quanto previsto
dall'articolo 7 della legge n°537/1993.
           L’art.7 comma 7 della L.R. n°16/2016, ha disposto che, nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte dell'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente e fino alla definizione delle tabelle stesse, i
comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri sopra citati, fermo
restando le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali. Il successivo
comma 8 dell’art.7 citato ha stabilito che ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'art.7 comma 1 della n°537/1993 e ss.mm.ii.
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          In ordine alla destinazione vincolata delle risorse interviene l’art.23 della L.R. n°16/2016 secondo il quale i
proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni sono vincolati, nella misura non inferiore al
30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi
edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali,
dei piani di zona, modificando l’orientamento del passato.
                   CALCOLO DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - ANNO 2017

      COSTO UNITARIO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI STABILITO CON DELIBERA DI C.C. N°42 DEL 10/03/2011
                       DESCRIZIONE                                   PARAMETRI                          COSTO ANNO 2011
     Attrezzature scolastiche:                                        6,19 mc/ab                           €/mc. 234,00
     Attrezzature d'interesse comune:                                 3,56 mc/ab                           €/mc. 406,00
     Verde di quartiere:                                              4,00 mq/ab                            €/mq.64,00
     Rete stradale:                                                  10,00 mq/ab                            €/mq.164,00
     Parcheggi:                                                       2,50 mq/ab                            €/mq.200,00
     Rete fognaria:                                                   0,50 ml/ab                            €/ml. 311,00
     Rete idrica:                                              0,25 contatore acqua/ab               €2.274,00 /contatore acqua
     Rete elettrica:                                                   1 Kw/ab                              €179,00/Kw.
     Pubblica illuminazione:                                           0,104 n°                        € 3.604,00/punto luce
Il contributo degli oneri d'urbanizzazione per ogni metro cubo di costruzione era pari a € 6.567,63.
          In applicazione delle percentuali riportate nella tabella parametrica approvata con D.A. 31 Maggio 1977, n°90, il
valore dell'incidenza globale delle opere d'urbanizzazione per ogni abitante da insediare è di 100 metri cubi di
costruzione. Il Comune di Trapani risulta compreso fra quelli della classe H/I (comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti e capoluoghi di provincia). Per l’aggiornamento del calcolo dei costi unitari delle attrezzature e dei
servizi si è proceduto in relazione ai riscontri ed ai prevedili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale (comma 8 art.7 L.R. n°16/2016).
         Con nota n°13413 del 9/02/2017 il Dirigente del 6° settore – LL.PP. ha inviato il costo unitario delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati con il prezzario unico regionale - anno 2013:
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA                          QUANTITÀ                 COSTO UNITARIO                     TOTALI
              E SECONDARIA                                                           AGGIORNATO
Attrezzature scolastiche:                              6,19 mc/ab                      €/mc.241,90                                € 1.497,36
Attrezzature d'interesse comune:                       3,56 mc/ab                      €/mc.340,00                                € 1.210,40
Verde di quartiere:                                    4,00 mq/ab                      €/mq.67,26                                 € 269,04
Rete stradale:                                        10,00 mq/ab                      €/mq.113,69                                € 1.136,90
Parcheggi:                                             2,50 mq/ab                     €/mq.100,00                                  € 250,00
Rete fognaria:                                         0,50 ml/ab                      €/ml. 288,81                                € 144,40
Rete idrica:                                    0,25 contatore acqua/ab        € 1.994,64/contatore acqua                          € 498,66
Rete elettrica:                                          1 Kw/ab                      € 188,13/Kw                                  € 188,13
Pubblica illuminazione:                                 0,104 n°                  € 3.631,00/punto luce                            € 377,62
                                                                                                  SOMMANO                         € 5.572,51
Il contributo degli oneri d'urbanizzazione per ogni metro cubo di costruzione è pari a:
€ 5.572,51:100 mc/abit.= €/mc 55,72

A) Insediamenti residenziali in z.t.o. “A, B, C” (con esclusione dei piani di lottizzazione)
          Ai sensi dell'art.41 comma 1 lettera d) L.R. 27 Dicembre 1978, n°71, così come sostituito dall'art.13, L.R.18
aprile 1981, n°70 (comuni con popolazione tra i 50.000 e i 100.000), l’incidenza degli oneri di urbanizzazione non deve
essere inferiore al 27,50 percento:
€/mc 55,72 x 27,50%= €/mc 15,35
          Il contributo di € 15,35 è riferito ai metri cubi di nuove costruzioni da realizzarsi nelle zone omogenee A, B e C
dello strumento urbanistico vigente e sono esclusi gli interventi all’interno dei P. di L..
          Per le zone omogenee “A” e “B” nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e
sopraelevazione degli edifici esistenti alla data del 31/05/1977, si applica la riduzione del 50% al costo calcolato
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