Oggetto dell'imposta Info IVA 04 - Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

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Oggetto dell'imposta Info IVA 04 - Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web
Gennaio 2010   |   www.estv.admin.ch

Info IVA 04

                   Oggetto dell’imposta

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                                       Dipartimento federale delle finanze DFF
                                       Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte
nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate
equivalenti.

Abbreviazioni

                  eb ni
AFC        Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD        Amministrazione federale delle dogane

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art.       articolo

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CC         Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)

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CHF        Franchi svizzeri
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CO         Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero
           (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
cpv.       capoverso
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DFF        Dipartimento federale delle finanze
IVA        Imposta sul valore aggiunto
LD         Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
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lett.      lettera
LIVA       Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
           (RS 641.20)
n.         numero
     da S

N.IVA      Numero di registro dei contribuenti IVA
OD         Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OIVA       Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
           (RS 641.201)
RS         Raccolta sistematica del diritto federale

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
  Novembre 2010
Oggetto dell’imposta

   Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

   Basi legali: articoli 18–23 LIVA e 26–44 OIVA.

   La presente info IVA dà informazioni sulle prestazioni (forniture e prestazioni
   di servizi) che soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio
   svizzero. La presente info non contiene invece spiegazioni inerenti all’imposta
   dovuta in relazione all’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero

             eb ni
   da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’ac-
   quisto), né inerenti all’imposta sull’importazione di beni (imposta sull’impor-
   tazione). A tale proposito si rimanda all’info IVA “Imposta sull’acquisto”

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   nonché ai decreti e alle pubblicazioni di diritto doganale dell’AFD, in partico-

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   lare alla pubblicazione 52.01 “Imposta sull’importazione di beni”.

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   Valevole con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2010 della legge federale del
   12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).
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   Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere consi-
   derate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA.
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                         Info IVA 04

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Oggetto dell’imposta

Indice delle materie

1         Introduzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       9

2         Rapporto di prestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              9
2.1       Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
2.2       Prestazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10
2.2.1     Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

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2.2.2     Casi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11
2.3       Controprestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           11
2.3.1     Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

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2.3.2     Cessione di crediti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12

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2.3.3     Mandato d’incasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           12

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2.4       Territorio svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       13
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2.5       Contribuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        13
2.6       Stretta correlazione tra prestazione e controprestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            13
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3         Non controprestazioni – delimitazione rispetto al rapporto di prestazione . . . . . .                                     14
3.1       Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
3.2       Sussidi ovvero casi speciali di sussidi (art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA; art. 29 OIVA)  . .                                14
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3.3       Doni (art. 18 cpv. 2 lett. d LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             15
3.4       Conferimenti alle imprese come i mutui senza interessi, i contributi
          di risanamento e le rinunce a crediti (art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA)  . . . . . . . . . . . . . .                          15
3.5       Dividendi e altre quote di utili (art. 18 cpv. 2 lett. f LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     16
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3.6       Pagamenti compensativi dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . .                            16
3.7       Importi versati per il deposito (art. 18 cpv. 2 lett. h LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       16
3.8       Risarcimento dei danni, riparazione morale e simili (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA) . . . .                                 17
3.8.1     Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17
3.8.2     Casi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20
3.8.2.1   Pena di recesso (art. 158 cpv. 3 CO), concessione del diritto di recesso . . . . . . . . .                                20
3.8.2.2   Pena convenzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            21
3.8.2.3   Spese di esecuzione e fallimento, spese ripetibili, spese di diffida
          e interessi di mora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22
3.8.2.4   Indennizzi erogati in base a contratti di assicurazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        22
3.9       Attività svolte a titolo dipendente (art. 18 cpv. 2 lett. j LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . .                         23
3.10      Rimborsi, contributi e aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni che vengono
          direttamente trasportati o inviati verso l’estero (art. 18 cpv. 2 lett. k LIVA)  . . . . . .                              23
3.11      Emolumenti, contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane
          (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         23
3.12      Trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni  . . . .                                      24

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4       Pluralità di prestazioni (art. 19 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                24
4.1     Principio del trattamento singolo di prestazioni indipendenti (art. 19 cpv. 1 LIVA) .                                      24
4.2     Prestazioni collegate o combinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  25
4.2.1   Insiemi e combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA; art. 32–33 OIVA) . . . . .                                     25
4.2.2   Prestazione complessiva (art. 19 cpv. 3 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      29
4.2.3   Prestazioni principali e accessorie (art. 19 cpv. 4 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        29
4.2.4   Arnesi speciali (art. 31 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               30

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5       Attribuzione delle prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               31
5.1     Principio (art. 20 cpv. 1 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             31
5.2     Rappresentanza diretta (art. 20 cpv. 2 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      32

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5.2.1   Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    32

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5.2.2   Aste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33

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5.3     Rappresentanza indiretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               34
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6       Prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      35
6.1     Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
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6.2     Trasporto di beni (art. 21 cpv. 2 n. 1 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   37
6.3     Cure ospedaliere e cure mediche in ospedali (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA)  . . . . . . . . .                                  37
6.4     Cure mediche di persone appartenenti alle professioni mediche e sanitarie
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        (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA; art. 34–35 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    38
6.5     Prestazioni di cura (art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   39
6.6     Fornitura di organi e sangue umani (art. 21 cpv. 2 n. 5 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . .                              39
6.7     Prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano professioni
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        mediche e sanitarie (art. 21 cpv. 2 n. 6 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     39
6.8     Trasporto di persone malate, ferite o disabili (art. 21 cpv. 2 n. 7 LIVA) . . . . . . . . . .                              40
6.9     Prestazioni eseguite da istituzioni e organizzazioni attive nell’ambito sociale
        e della cura (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                40
6.10    Assistenza all’infanzia e alla gioventù (art. 21 cpv. 2 n. 9 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . .                           41
6.11    Promovimento della cultura e della formazione dei giovani
        (art. 21 cpv. 2 n. 10 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            41
6.12    Educazione e formazione (art. 21 cpv. 2 n. 11 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           42
6.13    Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo
        (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            42
6.14    Prestazioni di istituzioni senza scopo lucrativo contro pagamento
        di contributi stabiliti in conformità degli statuti (art. 21 cpv. 2 n. 13 LIVA) . . . . . . .                              43
6.15    Prestazioni di servizi culturali (art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA; art. 36 cpv. 1 OIVA) . . . . .                                46
6.16    Manifestazioni sportive (art. 21 cpv. 2 n. 15 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        46
6.17    Prestazioni di servizi culturali e forniture di opere d’arte da parte degli autori
        (art. 21 cpv. 2 n. 16 LIVA; art. 36 cpv. 2 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     47
6.18    Manifestazioni per scopi di pubblica utilità (art. 21 cpv. 2 n. 17 LIVA) . . . . . . . . . .                               48
6.19    Operazioni di assicurazione e riassicurazione (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA) . . . . . . . .                                  49
6.20    Mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . .                             49

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Oggetto dell’imposta

6.21      Prestazioni in ambito fondiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               50
6.21.1    Diritti reali su fondi e prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari
          di proprietà per piani (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    51
6.21.2    Locazione e affitto di fondi (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       52
6.22      Fornitura di francobolli e di altri valori di bollo ufficiali (art. 21 cpv. 2 n. 22 LIVA)  .                              53
6.23      Scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro
          (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           53
6.24      Fornitura di beni mobili usati (art. 21 cpv. 2 n. 24 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        54

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6.25      Prestazioni di casse di compensazione (art. 21 cpv. 2 n. 25 LIVA) . . . . . . . . . . . . .                               55
6.26      Produzione naturale (art. 21 cpv. 2 n. 26 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      55
6.27      Prestazioni volte a promuovere l’immagine (art. 21 cpv. 2 n. 27 LIVA)  . . . . . . . . .                                  56

                l w io
6.28      Prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica

            te lic a
          (art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA; art. 38 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 57

              su az
6.29      Funzioni d’arbitrato (art. 21 cpv. 2 n. 29 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    57
        sa bb uit
7         Opzione (art. 22 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           58
7.1       Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58
      ba pu tit
7.2       Presupposti e caratteristiche dell’opzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   58
7.3       Aliquote d’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            59
7.4       Sgravio fiscale successivo e consumo proprio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       59
         lle os

8         Prestazioni esenti dall’imposta (art. 23 LIVA; art. 40–44 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . .                             60
8.1       Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
8.2       Esportazione di beni verso l’estero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                60
      da S

8.2.1     Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
8.2.2     Particolarità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     61
8.2.2.1   Aeromobili (art. 23 cpv. 2 n. 8 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                61
8.2.2.2   Macchinari e apparecchiature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                62
8.2.2.3   Veicoli a motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        62
8.2.2.4   Trasferimento di beni verso l’estero, da sé o tramite terzi, non in relazione
          con una fornitura (art. 23 cpv. 2 n. 4 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   63
8.3       Fornitura di beni rimasti sotto vigilanza doganale (art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA) . . . . . .                                 63
8.4       Prestazioni di trasporto (art. 23 cpv. 2 n. 5–7 LIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      64
8.5       Esenzione dall’imposta per forniture di beni privati sul territorio svizzero
          in vista dell’esportazione nel traffico turistico (art. 23 cpv. 5 LIVA;
          Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni
          sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico
          [RS 641.202.2]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         64
8.6       Prestazioni di servizi d’intermediazione (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA)  . . . . . . . . . . . . .                            66
8.7       Prestazioni di servizi effettuate da agenzie di viaggio e organizzatori
          di manifestazioni (art. 23 cpv. 2 n. 10 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   66
8.8       Trasporto transfrontaliero di persone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  67
8.8.1     Trasporto aereo (art. 41 OIVA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               67

                      7
Info IVA 04

8.8.2    Trasporto ferroviario (art. 42 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           67
8.8.3    Trasporto in autobus (art. 43 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            68
8.9      Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali
         (art. 143–150 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      68
8.10     Monete d’oro e oro fino (art. 44 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               68
8.10.1   Prestazioni esenti dall’imposta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         68
8.10.2   Prestazioni imponibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     69
8.10.3   Conto metalli preziosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       69

                eb ni
8.10.4   Conto industria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70
8.10.5   Dichiarazione relativa alle forniture di monete d’oro
         e oro fino nel rendiconto IVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         70

             l w io
         te lic a
           su az
     sa bb uit
   ba pu tit
      lle os
   da S

                    8
Oggetto dell’imposta

1        Introduzione

         Che cosa si intende per oggetto dell’imposta? Si tratta dell’oggetto
         dell’imposizione, ossia l’elemento di collegamento effettivo della nascita del
         debito fiscale. La domanda relativa all’oggetto dell’imposta è la seguente:
         Che cosa è imponibile? Nel caso dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul
         territorio svizzero, illustrata nella presente pubblicazione, sono oggetto
         dell’imposta tutte le prestazioni (forniture e prestazioni di servizi) effettuate

                   eb ni
         sul territorio svizzero dietro controprestazione (cosiddetto rapporto di
         prestazione; F cifra 2), purché le prestazioni non siano escluse
         dall’imposta (art. 21 LIVA; F cifra 6).

                l w io
            te lic a
         Una prestazione considerata come effettuata all’estero in base ai principi

              su az
         dell’IVA (F info IVA “Luogo della prestazione”) non soggiace all’imposta sulle
        sa bb uit
         prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Se tale prestazione è o no imponi-
         bile all’estero, dipende dall’ordinamento tributario estero e non è sottoposto
         pertanto alla valutazione dell’AFC. Se in base ai principi dell’IVA sussiste una
      ba pu tit
         prestazione eseguita sul territorio svizzero e la stessa presenta una
         relazione con l’estero (p. es. fornitura a un destinatario con sede all’estero,
         trasporto o spedizione di beni verso l’estero), la prestazione è esente
         lle os

         dall’imposta secondo i presupposti dell’articolo 23 LIVA (F cifra 8).

         Se un imprenditore (chi svolge un’attività indipendente, professionale o
         commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate
      da S

         aventi carattere di stabilità; art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA) riceve fondi da privati o
         dai poteri pubblici senza che l’imprenditore esegua in cambio una presta-
         zione, tale fattispecie non è imponibile. Tali fondi sono definiti non contro-
         prestazioni, che non soggiacciono all’imposta, ma in certi casi (p. es. nel
         caso di sussidi) possono comportare una riduzione della deduzione dell’im-
         posta precedente (art. 18 cpv. 2 e art. 33 cpv. 2 LIVA; F cifra 3).

2        Rapporto di prestazione
2.1      Principio

         Soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le
         prestazioni eseguite sul territorio svizzero dai contribuenti dietro contropre-
         stazione purché non siano escluse dall’imposta (art. 21 LIVA; F cifra 6)
         (art. 18 cpv. 1 LIVA).

         9
Info IVA 04

        Il rapporto di prestazione imponibile quindi sussiste se:

        l    una prestazione non è esclusa dall’imposta (F cifra 2.2),
        l    è eseguita dietro controprestazione (F cifra 2.3),
        l    sul territorio svizzero (F cifra 2.4),
        l    da un contribuente (F cifra 2.5) e
        l    tra prestazione e controprestazione sussiste una stretta correlazione
             economica (F cifra 2.6).

                eb ni
        Se una prestazione in conformità dell’articolo 23 LIVA è esente
        dall’imposta, su tale prestazione non è dovuta alcuna imposta sulle presta-

             l w io
        zioni eseguite sul territorio svizzero (F cifra 8).

         te lic a
        Le prestazioni gratuite non soggiacciono all’imposta, salvo che il destina-

           su az
     sa bb uit
        tario della prestazione sia una persona strettamente vincolata
        (art. 3 lett. h LIVA). In questo caso il calcolo dell’imposta si basa sull’arti-
        colo 24 capoverso 2 LIVA (art. 26 OIVA; F info IVA “Base di calcolo e aliquote
   ba pu tit
        d’imposta”). Occorre inoltre osservare che in caso di prestazioni gratuite deve
        essere all’occorrenza effettuata la correzione della deduzione dell’imposta
        precedente (consumo proprio; art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA e art. 69–71 OIVA;
      lle os

        F info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione
        dell’imposta precedente”). Per le prestazioni al personale (a titolo oneroso o
        gratuito) occorre osservare le spiegazioni contenute nell’info IVA “Quote
        private”.
   da S

        Qualora vengano trasferiti fondi senza che sia eseguita una prestazione non
        sussiste alcun rapporto di prestazione. Tali fondi (non controprestazioni)
        non soggiacciono quindi all’imposta (art. 18 cpv. 2 LIVA; F cifra 3).

2.2     Prestazione
2.2.1   Principio

        Ai sensi della LIVA per prestazione si intende la concessione a terzi di un
        valore economico destinato al consumo nell’aspettativa di una contropresta-
        zione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su
        ordine di un’autorità (art. 3 lett. c LIVA).

        Con il concetto di valore economico destinato al consumo si intende tutto ciò
        che in qualche modo serve al soddisfacimento di un’esigenza o di una
        richiesta. Valori economici destinati al consumo sono beni (forniture,
        art. 3 lett. d LIVA) e prestazioni di servizi (art. 3 lett. e LIVA). Non sono desti-
        nati al consumo secondo la normativa in materia di IVA ad esempio il terreno
        e il denaro (capitali).

        10
Oggetto dell’imposta

2.2.2   Casi speciali

        Se un bene viene trasferito a titolo di garanzia o nell’ambito di una costitu-
        zione in pegno, dal profilo dell’IVA non sussiste una fornitura, perché il
        potere di disporre economicamente non è trasferito al destinatario (art. 3
        lett. d n. 1 LIVA). Vi è fornitura solo se viene eventualmente fatto valere il
        diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in
        pegno (art. 2 cpv. 2 OIVA).

                eb ni
        Nel caso delle cosiddette operazioni di sale and lease back, il contribuente
        vende a un terzo (p. es. istituto finanziario; sale) beni acquistati per il proprio

             l w io
        fabbisogno o da lui stesso prodotti con lo scopo di finanziare l’impresa e al

         te lic a
        contempo stipula un contratto di leasing per questi beni (lease back). L’isti-

           su az
        tuto finanziario è il fornitore del leasing, mentre il contribuente è l’utilizzatore
     sa bb uit
        del leasing. Nel contratto si pattuisce che la proprietà del bene verrà riceduta
        (sale back) al contribuente (utilizzatore del leasing) decorsa la durata irrevo-
        cabile del leasing.
   ba pu tit

        Dal punto di vista dell’IVA, per tale procedura non si tratta di una pluralità di
        forniture (vendita [sale], concessione in uso [lease back]) e riacquisto [sale
      lle os

        back], bensì di una procedura unitaria e più precisamente di una prestazione
        di servizi di finanziamento esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a
        LIVA; art. 2 cpv. 3 OIVA), per la cui imposizione non si può optare
        (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA).
   da S

2.3     Controprestazione
2.3.1   Principio

        La controprestazione è il valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in
        sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione (art. 3 lett. f LIVA).

        La controprestazione non presuppone soltanto che vi sia l’imponibilità,
        costituisce anche la base di calcolo dell’IVA (art. 24 LIVA; F info IVA “Base di
        calcolo e aliquote d’imposta”).

        Riguardo alla delimitazione rispetto agli altri valori patrimoniali o flussi di
        mezzi finanziari, che non sono controprestazioni e perciò non soggiacciono
        all’IVA, F cifra 3.

        11
Info IVA 04

2.3.2   Cessione di crediti

        La cessione di crediti (cessione; art. 164–174 CO) a un terzo (cessionario;
        p. es. banca, istituto finanziario o impresa di factoring) presuppone quanto
        segue:

        l    il prestatore (cedente) cede il credito per scritto tramite una cessione
             singola o globale;

                eb ni
        l    il terzo (cessionario) corrisponde al cedente, indipendentemente dal
             ricevimento del pagamento, una controprestazione di cessione;
        l    il cessionario non rende conto al cedente di ogni singolo pagamento del

             l w io
             debitore (destinatario della prestazione), ossia riscuote la contropresta-

         te lic a
             zione per proprio conto.

           su az
     sa bb uit
        Poste queste premesse, la cessione del credito dal punto di vista dell’IVA non
        ha effetti sul rapporto di prestazione tra il cedente (prestatore) e il debitore
        (destinatario della prestazione). Questo significa che il cedente non deve
   ba pu tit
        imporre solo l’importo pagato dal cessionario per l’acquisto del credito, bensì
        tutta la controprestazione che il debitore deve corrispondere secondo gli
        accordi contrattuali. Il cessionario esegue, per quanto riguarda il credito
      lle os

        ceduto, una prestazione esclusa dall’imposta nell’ambito delle operazioni nel
        settore del mercato monetario e dei capitali (operazioni con crediti pecuniari
        di cui all’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA; F cifra 6.20).
   da S

2.3.3   Mandato d’incasso

        Qualora il prestatore (creditore) incarichi un terzo (p. es. una banca o un
        ufficio d’incasso) di incassare il proprio credito nei confronti del destinatario
        della prestazione (debitore) e il terzo debba rendere conto al prestatore di
        ogni singolo pagamento del debitore (ossia il terzo effettua l’incasso per
        conto del prestatore [senza il rischio delcredere]), sussiste una mera presta-
        zione d’incasso.

        Date queste premesse, il terzo deve imporre solo la controprestazione per la
        prestazione d’incasso, il prestatore invece deve imporre l’importo totale che il
        terzo riceve dal debitore e che trasmette al prestatore (inclusi eventuali sup-
        plementi per pagamenti parziali, interessi contrattuali e valori di computo).

        12
Oggetto dell’imposta

2.4      Territorio svizzero

         Solo le prestazioni eseguite sul territorio svizzero soggiacciono all’imposta
         sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Per territorio svizzero si
         intende il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo
         l’articolo 3 capoverso 2 LD (art. 3 lett. a LIVA). Le enclavi doganali estere sono
         i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazio-
         nali o del diritto consuetudinario internazionale (il Comune tedesco di

                   eb ni
         Büsingen, il Principato del Liechtenstein e il settore svizzero dell’EuroAero-
         porto di Basilea-Mulhouse-Friburgo). Le valli grigionesi di Samnaun e Sam-
         puoir sono considerate territorio svizzero solo per quanto riguarda le presta-

                l w io
         zioni di servizi, mentre sono considerate estero per quanto riguarda le forni-

            te lic a
         ture (art. 4 LIVA; art. 1 cpv. 1 OD). Un regolamento speciale è applicabile

              su az
         all’enclave italiana di Campione d’Italia.
        sa bb uit
         F Per ulteriori informazioni in merito vedi��������������������������������
                                                     l’info IVA “Luogo della presta-
           zione”.
      ba pu tit

2.5      Contribuente
         lle os

         Solo le prestazioni eseguite da contribuenti soggiacciono all’imposta sulle
         prestazioni eseguite sul territorio svizzero (F info IVA “Assoggettamento”).

         L’imposta sull’importazione di beni (art. 50–64 LIVA) e l’imposta sull’acquisto
      da S

         di prestazioni dall’estero (art. 45–49 LIVA; F info IVA “Imposta sull’acquisto”)
         devono essere versate anche dai non contribuenti ove sussistano i presupposti
         di legge.

2.6      Stretta correlazione tra prestazione e controprestazione

         La controprestazione è impiegata per ottenere in cambio una prestazione
         (art. 3 lett. f LIVA), rispettivamente la prestazione è effettuata dietro contro-
         prestazione (art. 18 cpv. 1 LIVA). In altre parole, la controprestazione è in
         connessione causale con la prestazione e viceversa. Occorre che vi sia una
         stretta correlazione sotto il profilo economico tra la prestazione e la contro-
         prestazione, ciò che di norma è il caso nelle prestazioni contrattuali. Ma
         anche in assenza di rapporto contrattuale sussiste la correlazione se, dal
         punto di vista economico, la controprestazione è impiegata per ottenere in
         cambio una prestazione.

         13
Info IVA 04

3        Non controprestazioni – delimitazione rispetto al rapporto
         di prestazione
3.1      Principio

         I mezzi finanziari e i valori patrimoniali che il donatore non impiega per
         ottenere in cambio una prestazione ai fini dell’IVA non sono considerati
         controprestazioni per il beneficiario dei mezzi finanziari e dei valori patrimo-
         niali. L’elencazione di tali flussi di mezzi finanziari contenuta nella legge

                   eb ni
         (art. 18 cpv. 2 LIVA) ha solo carattere esemplificativo e perciò non è esaustiva.

         Occorre osservare che il contribuente deve ridurre proporzionalmente la

                l w io
         deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capo-

            te lic a
         verso 2 lettere a–c LIVA (art. 33 cpv. 2 LIVA). Per maggiori informazioni sul

              su az
         tema della deduzione dell’imposta precedente in relazione alle non contro-
        sa bb uit
         prestazioni, F info IVA “Sussidi e doni” nonché “Deduzione dell’imposta
         precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.
      ba pu tit
3.2      Sussidi ovvero casi speciali di sussidi
         (art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA; art. 29 OIVA)
         lle os

         I sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico non sono considerati contro-
         prestazioni, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un
         accordo di programma.
      da S

         F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA “Sussidi e doni”.

         Non costituiscono controprestazione neppure i fondi provenienti da tasse
         turistiche (p. es. tasse di soggiorno, sullo sport, di promovimento economico,
         su commerci) versati a uffici turistici e società di sviluppo turistico, se

         l    l’ufficio turistico, la società di sviluppo turistico o l’organizzazione turistica
              è incaricato di impiegare le tasse per legge; e
         l    le tasse ricevute vengono utilizzate per lo scopo previsto dalla legge.

         Inoltre, non sono considerati controprestazione i contributi versati dai fondi
         cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico
         o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende
         fornitrici d’acqua.

         14
Oggetto dell’imposta

3.3      Doni (art. 18 cpv. 2 lett. d LIVA)

         I doni non sono controprestazioni poiché il donatore non si aspetta o non
         riceve alcuna prestazione dal beneficiario. Il dono è considerato tale secondo
         l’articolo 3 lettera i LIVA se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

         l    la liberalità avviene volontariamente (nessun obbligo di legge, nessuna
              base legale);

                   eb ni
         l    la liberalità avviene con lo scopo di arricchire il beneficiario;
         l    il donatore non si aspetta alcuna prestazione ai sensi dell’IVA.

                l w io
         F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA “Sussidi e doni”.

3.4
            te lic a
         Conferimenti alle imprese come i mutui senza interessi, i contributi

              su az
        sa bb uit
         di risanamento e le rinunce a crediti (art. 18 cpv. 2 lett. e LIVA)

         I conferimenti alle imprese non costituiscono controprestazione se il confe-
      ba pu tit
         rente non riceve alcuna prestazione dall’impresa.

         Esempi
         lle os

         Conferimenti di capitale (conferimenti in imprese individuali, società semplici,
         società di persone, società di capitali e cooperative da parte dei loro titolari o
         soci); aggi, elargizioni, rinunce a crediti in relazione a mutui; rinunce a crediti
         su mutui nei confronti di società sovraindebitate; rinunce a interessi e ridu-
      da S

         zioni di interessi su mutui concessi; speciali condizioni di interessi in relazione
         a rapporti con i clienti; concessione di mutui nell’ambito di una riorganizza-
         zione del rapporto con i clienti; concessione di diritti di costruzione senza o
         con interessi di costruzione ridotti.

         I contributi di terzi, che non partecipano all’impresa, non sono conferimenti.
         In tal caso si tratta di doni (nel caso di liberalità di privati) oppure di sussidi o
         altri contributi di diritto pubblico (in caso di liberalità di collettività pubbliche).

         F Se i fondi sono versati da una collettività pubblica che partecipa all’im-
           presa si rimanda all’info IVA “Sussidi e doni” nonché all’info IVA concer-
           nente il settore “Collettività pubbliche”.

         15
Info IVA 04

3.5      Dividendi e altre quote di utili (art. 18 cpv. 2 lett. f LIVA)

         I dividendi e altre quote di utili (p. es. di società di persone) non sono contro-
         prestazioni. Non sono versati per ottenere in cambio una prestazione.

3.6      Pagamenti compensativi dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA)

         I pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca

                   eb ni
         da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni
         legali o contrattuali non sono controprestazioni perché alla loro base non vi è
         alcun rapporto di prestazione.

                l w io
            te lic a
         I pagamenti compensativi dei costi mirano a consentire un migliore accesso al

              su az
         mercato agli offerenti svizzeri di una determinata prestazione oppure a
        sa bb uit
         favorire o a premiare un determinato comportamento. Tali pagamenti si
         riscontrano soprattutto nei settori agricolo ed elettrico (p. es. fondi compen-
         sativi dei costi basati sulla legge sull’approvvigionamento elettrico).
      ba pu tit

3.7      Importi versati per il deposito (art. 18 cpv. 2 lett. h LIVA)
         lle os

         Gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi (d’andirivieni)
         non sono controprestazioni poiché non sono versati in cambio di una presta-
         zione. Non soggiacciono all’imposta, purché
      da S

         l    l’importo versato venga indicato separatamente in fattura (p. es. posi-
              zione separata importo versato per il deposito sul documento rilasciato
              per la fornitura della merce); e
         l    l’importo versato per il deposito venga rimborsato con la restituzione
              degli imballaggi.

         Ai fini dell’IVA è irrilevante che l’importo versato venga conteggiato alla
         restituzione oppure solo periodicamente in base ad un controllo degli imbal-
         laggi.

         Gli imballaggi sono confezioni come per esempio bottiglie, casse, contenitori
         palox e bombole del gas.

         Le tasse di smaltimento anticipate versate dagli importatori e dai fabbri-
         canti alle organizzazioni private ai sensi dell’articolo 32abis della legge federale
         del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) costituiscono la
         controprestazione delle prestazioni delle organizzazioni in relazione allo
         smaltimento dei rifiuti (art. 27 OIVA).

         16
Oggetto dell’imposta

3.8      Risarcimento dei danni, riparazione morale e simili
         (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA)
3.8.1    Principio

         Con risarcimento dei danni si intende la compensazione di un danno, il
         ripristino delle condizioni economiche precedenti l’evento dannoso. La
         riparazione morale è la compensazione di un danno immateriale (indennità
         per torto morale). In seguito si parlerà solo di risarcimento dei danni, poiché,

                   eb ni
         ai fini dell’IVA, non c’è differenza tra la riparazione morale e il risarcimento dei
         danni. Ciò che viene illustrato per il risarcimento dei danni vale di conse-
         guenza anche per la riparazione morale.

                l w io
            te lic a
         Un risarcimento del danno può verificarsi sia in ambito contrattuale sia in

              su az
         ambito extracontrattuale, in particolare in caso di:
        sa bb uit
         l    violazioni contrattuali (p. es. inadempienza o adempimento non con-
              forme di una prestazione pattuita, mora del debitore, ritardata accetta-
      ba pu tit
              zione del creditore);
         l    atti illeciti (responsabilità per colpa, responsabilità causale, responsabilità
              oggettiva).
         lle os

         Gli importi versati a titolo di risarcimento del danno non soggiacciono all’IVA
         (e non hanno per il destinatario contribuente neppure effetti sulla deduzione
         dell’imposta precedente), perché non sussiste alcun rapporto di prestazione.
      da S

         L’autore del danno non paga per ottenere una prestazione, bensì perché ha
         cagionato alla parte lesa un danno senza o contro la sua volontà. Il danno
         costituisce una diminuzione del patrimonio (diminuzione dell’attivo o
         aumento del passivo). La parte lesa ha diritto per contratto (p. es.
         art. 97 segg. CO) o per legge (p. es. art. 41 segg. CO) al risarcimento del
         danno senza essere tenuta a sua volta a eseguire una prestazione.

         Nel caso di un adempimento non conforme di un contratto (p. es. fornitura
         di una macchina difettosa), lo sconto concesso (p. es. art. 205 CO) non
         costituisce un risarcimento del danno, bensì una diminuzione della contro-
         prestazione (F info IVA “Base di calcolo e aliquote d’imposta”). Per contro,
         vi è risarcimento del danno se in seguito all’adempimento non conforme il
         destinatario della prestazione subisce un danno (p. es. perdita di produzione
         come conseguenza di una macchina difettosa oppure di lavori di ristruttura-
         zione) e il prestatore è tenuto a risarcire tale danno.

         La forma del risarcimento del danno non è rilevante. Esso può avvenire sia
         sotto forma pecuniaria sia sotto forma di prestazioni in natura (p. es. ripara-

         17
Info IVA 04

   zione di un bene danneggiato da parte dell’autore del danno). Non è nem-
   meno rilevante se il risarcimento del danno è attribuito in giudizio o è fissato
   nell’ambito di un accordo extragiudiziale.

   Non effettua alcun risarcimento del danno, bensì una controprestazione
   imponibile, chi non compensa un danno bensì paga per ottenere in cambio
   una prestazione. In tale caso si è in presenza di un rapporto di prestazione,
   a condizione che tra la prestazione e la controprestazione sussista una corre-

             eb ni
   lazione diretta. È questo per esempio il caso in cui qualcuno paga un altro
   (controprestazione) affinché quest’ultimo ometta un atto o tolleri un atto o
   una situazione (prestazione). L’omissione oppure la tolleranza di un atto o di

          l w io
   una situazione è una prestazione ai sensi dell’IVA.

      te lic a
        su az
   Nel caso dello scioglimento consensuale di un contratto dietro pagamento di
  sa bb uit
   un “indennizzo” occorre verificare se vi è prestazione dietro contropresta-
   zione oppure risarcimento forfetario dei danni patrimoniali subiti o presup-
   posti. L’assenso allo scioglimento del contratto è la concessione di un valore
ba pu tit
   economico destinato al consumo ai sensi dell’articolo 3 lettera c LIVA e
   pertanto una prestazione ai sensi dell’IVA (rinuncia retribuita al ricevimento o
   allo svolgimento di una prestazione contrattuale; F cifra 3.8.2.1 “Pena di
   lle os

   recesso”). Sussiste pertanto un rapporto di prestazione.

   Il pagamento per un “danno” che qualcuno si fa causare volontariamente
   vale anche controprestazione imponibile (anche se si tratta di un evento che
da S

   di principio costituisce responsabilità). Perciò se qualcuno tollera o accetta
   un’azione in sé dannosa (in particolare violazione del contratto) in anticipo
   dietro pagamento di un determinato importo vi è un rapporto di prestazione.
   Se invece l’evento dannoso o l’atto dannoso è già passato e non è quindi più
   possibile un accordo con l’“autore del danno“, nel senso precedentemente
   espresso, vi è risarcimento del danno (F cifra 3.8.2.2 “Pena convenzionale”).

   Esempio 1
   Il locatario di un’automobile deve pagare al locatore, al termine della loca-
   zione, un indennizzo per un danno causato al rivestimento del sedile. Il
   locatario deve l’indennizzo perché ha violato l’obbligo di diligenza a lui
   imposto per contratto. Non vi è rapporto di prestazione. Si tratta di risarci-
   mento del danno che il locatore contribuente non deve imporre. La contro-
   prestazione di locazione è invece imponibile all’aliquota normale.

   18
Oggetto dell’imposta

   Esempio 2
   Passando da un negozio di articoli sportivi, A scivola su una lastra di ghiaccio
   che si è formata d’inverno per l’acqua gocciolata dal tetto. Richiamando la
   responsabilità del proprietario secondo l’articolo 58 CO il tribunale compe-
   tente gli riconosce il risarcimento del danno a carico del titolare del negozio o
   proprietario dell’opera. Si tratta di risarcimento del danno ai sensi dell’IVA.

   Esempio 3

             eb ni
   B è titolare di un salone di parrucchiere. Con i suoi dipendenti ha pattuito un
   divieto di concorrenza. Per cinque anni a partire dalla cessazione del rapporto
   di lavoro i dipendenti non possono aprire un proprio salone nel raggio di

          l w io
   10 chilometri. Alle dimissioni, la parrucchiera A comunica a B che aprirà un

      te lic a
   proprio salone in una località che dista 8 chilometri. B si dichiara d’accordo
   dietro versamento di 10 000 franchi. B deve imporre I 10 000 franchi come

        su az
  sa bb uit
   controprestazione imponibile all’aliquota normale. Tale caso andrebbe giudi-
   cato diversamente se le parti avessero pattuito una pena convenzionale nel
   caso di violazione del divieto di concorrenza (F cifra 3.8.2.2).
ba pu tit

   Esempio 4
   Il locatario di un immobile o di parte di esso, dietro versamento da parte del
   lle os

   locatore di un importo pattuito, si dichiara disposto a lasciare l’oggetto locato
   prima del periodo di preavviso pattuito nel contratto. In questo caso non si
   tratta di risarcimento del danno perché il consenso allo scioglimento antici-
   pato del contratto rappresenta una prestazione ai sensi dell’IVA. Dal punto di
da S

   vista del locatore (destinatario della prestazione) lo scioglimento anticipato
   del contratto di locazione è un valore economico destinato al consumo. Il
   locatario contribuente (prestatore) deve imporre l’importo ricevuto a tale
   scopo.

   Esempio 5
   Il proprietario fa ristrutturare il proprio immobile. Nell’immobile si trova un
   ristorante che il proprietario ha dato in affitto. Durante i lavori di ristruttura-
   zione il ristorante deve temporaneamente sospendere l’esercizio. La cifra
   d’affari persa gli viene rimborsata dal proprietario dell’immobile. In questo
   caso si tratta di risarcimento del danno.

   19
Info IVA 04

3.8.2     Casi speciali
3.8.2.1   Pena di recesso (art. 158 cpv. 3 CO), concessione del diritto di recesso

          La pattuizione di una pena di recesso consente ad entrambe le parti di rece-
          dere dal contratto in modo arbitrario mediante pagamento di un determinato
          importo senza che sia stata effettuata una prestazione. Qualora una parte
          receda dal contratto in modo unilaterale, contro la volontà dell’altra parte, e
          presti l’indennizzo pattuito all’altra parte si tratta di risarcimento del danno.

                eb ni
          Sussiste invece un rapporto di prestazione imponibile quando il contratto non
          prevede alcun diritto di recesso e una parte si dichiara successivamente

             l w io
          disposta ad esonerare l’altra parte dagli obblighi contrattuali (prestazione)

         te lic a
          dietro compenso di quanto effettuato fino a quel momento (contropresta-

           su az
          zione; in caso di contratto d’appalto, dal punto di vista dell’imprenditore,
     sa bb uit
          p. es. il materiale già utilizzato e il lavoro già eseguito).

          Esempio 1
   ba pu tit
          Un contribuente ha ordinato una macchina presso un’impresa commerciale.
          Poiché recede dal contratto, egli deve pagare all’impresa commerciale la pena
          di recesso pattuita. L’impresa commerciale non deve imporre questo inden-
      lle os

          nizzo in quanto si tratta di risarcimento del danno.

          Esempio 2
          Le somme forfetarie e le spese di storno previste nelle condizioni generali di
   da S

          contratto che un cliente deve corrispondere a un’agenzia di viaggi per l’an-
          nullamento di un viaggio tutto compreso prenotato, non sono considerate
          controprestazioni per una prestazione dell’agenzia di viaggi. Si tratta di un
          indennizzo di annullamento, non imponibile (pagamento “no show”) e,
          pertanto, di un risarcimento del danno.

          Esempio 3
          Un fondo è stato acquistato con obbligo di prestazioni d’architettura senza
          pattuizione di una pena di recesso. Dietro versamento di un determinato
          importo l’architetto rinuncia successivamente al diritto di eseguire il progetto.
          L’indennizzo è imponibile all’aliquota normale.

          20
Oggetto dell’imposta

3.8.2.2   Pena convenzionale

          La pena convenzionale (detta anche pena contrattuale) è la prestazione
          (pecuniaria) che il debitore (prestatore) promette al creditore (destinatario
          della prestazione) per l’inadempimento o l’imperfetto adempimento della
          prestazione (obbligazione principale; art. 160 cpv. 1 CO). Scopo della pena
          convenzionale è garantire l’adempimento (corretto) dell’obbligo principale e
          l’indennità del creditore. Anche se non presuppone alcun danno

                eb ni
          (art. 161 cpv. 1 CO), la pena convenzionale viene equiparata al risarcimento
          del danno, purché il pagamento della pena convenzionale avvenga in luogo
          dell’adempimento della prestazione contrattuale ovvero in luogo del risarci-

             l w io
          mento del danno dovuto per l’inadempimento (art. 160 cpv. 1 CO).

         te lic a
           su az
          Qualora il prestatore si svincoli invece con il pagamento della pena convenzio-
     sa bb uit
          nale dall’adempimento doveroso della prestazione contrattuale, vi è (come
          per lo sconto in seguito all’adempimento non conforme) diminuzione della
          controprestazione.
   ba pu tit

          Qualora debba essere corrisposta una pena convenzionale (penalità) a causa
          del superamento dei termini contrattuali, anche l’importo pagato dal presta-
      lle os

          tore al destinatario della prestazione costituisce una diminuzione della
          controprestazione. Non vi è invece diminuzione della controprestazione,
          bensì risarcimento del danno, se il prestatore deve risarcire il danno occorso a
          causa del ritardo della prestazione (p. es. perdita di produzione).
   da S

          N        Una diminuzione della controprestazione comporta per il prestatore
                   una riduzione dell’imposta dovuta sulla cifra d’affari, per il
                   destinatario della prestazione una correzione della deduzione
                   dell’imposta precedente (art. 41 LIVA).

          Esempio 1
          Una fiduciaria accerta che un suo ex impiegato ha violato il divieto di concor-
          renza impostogli, diventando libero professionista e aprendo un proprio
          ufficio fiduciario nelle vicinanze. La fiduciaria chiede il versamento della pena
          convenzionale pattuita a suo tempo. Dato che la pena convenzionale avviene
          in luogo dell’adempimento della prestazione prevista dal contratto (non
          concorrenza), ovvero in luogo del risarcimento del danno per l’inadempi-
          mento, il pagamento della pena convenzionale costituisce un risarcimento del
          danno.

          21
Info IVA 04

          Esempio 2
          Un fabbricante di macchine garantisce al committente, mediante la pena
          convenzionale, la fornitura tempestiva dell’impianto ordinato nonché il suo
          funzionamento. Alla data stabilita, tuttavia, l’impianto non è ancora opera-
          tivo e potrà essere utilizzato solo dopo un intervento da parte del costruttore
          con diversi giorni di ritardo. Come da accordi, il fabbricante di macchine paga
          al committente una pena convenzionale. Il fabbricante di macchine potrà
          detrarre la pena convenzionale (inosservanza del termine di adempimento) a

                eb ni
          titolo di diminuzione della controprestazione che doveva originariamente
          imporre. Il committente dell’impianto, a sua volta, deve correggere la dedu-
          zione dell’imposta precedente conformemente all’importo della pena con-

             l w io
          venzionale.

3.8.2.3
         te lic a
          Spese di esecuzione e fallimento, spese ripetibili, spese di diffida e

           su az
     sa bb uit
          interessi di mora

          Il rimborso delle spese per i pagamenti incassati per via giudiziaria è sempre
   ba pu tit
          considerato un risarcimento del danno.

          Costituiscono pure un risarcimento del danno le spese ripetibili stabilite
      lle os

          dalle istanze giudiziarie, dovute dalla parte soccombente alla parte che ha
          vinto la causa.

          Le spese di diffida che il contribuente riscuote da debitori morosi, nonché
   da S

          gli interessi stabiliti da contratto fanno parte della controprestazione per la
          prestazione eseguita e costituiscono in tal modo la base di calcolo per l’IVA.
          Gli interessi di mora (art. 104 CO), invece, costituiscono risarcimento del
          danno che spetta al prestatore per il ritardato adempimento.

3.8.2.4   Indennizzi erogati in base a contratti di assicurazione

          Gli indennizzi erogati da un assicuratore a un assicurato in seguito al verifi-
          carsi di un danno (assicurato) non vanno imposti dall’assicurato.

          Per contro, il contribuente (assicurato), che in caso di sinistro cede alla compa-
          gnia di assicurazione il proprio credito esigibile contro terzi (debitore) deri-
          vante da prestazioni imponibili, deve imporre all’aliquota corrispondente
          l’importo complessivo dovuto dal debitore dell’assicurato in base all’accordo
          contrattuale.

          Se, nel corso della liquidazione del danno, l’assicurato (danneggiato) cede
          all’assicuratore il bene danneggiato e quest’ultimo, nell’accordo d’inden-
          nizzo, attribuisce per tale bene un valore residuo all’assicurato (per lo più

          22
Oggetto dell’imposta

         valore del rottame), l’assicurato deve imporre tale importo, dato che si tratta
         di una controprestazione per una fornitura imponibile.

         La prestazione assicurativa non ha carattere di risarcimento del danno bensì di
         controprestazione se la merce si deteriora dopo il trapasso di utili e rischi al
         destinatario della prestazione e il fornitore successivamente riceve la sua
         controprestazione non dal destinatario della prestazione bensì dall’assicura-
         tore dello stesso. La prestazione assicurativa (assicurazione del rischio del

                   eb ni
         destinatario della prestazione) sostituisce qui il prezzo di vendita dovuto.

         F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA concernente il settore

                l w io
           “Assicurazioni“.

3.9
            te lic a
         Attività svolte a titolo dipendente (art. 18 cpv. 2 lett. j LIVA)

              su az
        sa bb uit
         Non sono controprestazione le indennità per attività svolte a titolo dipen-
         dente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un
      ba pu tit
         consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo. Dall’arti-
         colo 10 capoverso 1 LIVA risulta che le attività svolte a titolo dipendente senza
         diritto alla deduzione dell’imposta precedente non soggiacciono all’IVA.
         lle os

         Qualora l’indennità non sia versata al prestatore dipendente stesso, bensì al
         suo datore di lavoro, si considera controprestazione per una prestazione
         imponibile.
      da S

3.10     Rimborsi, contributi e aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni
         che vengono direttamente trasportati o inviati verso l’estero
         (art. 18 cpv. 2 lett. k LIVA)

         Non si tratta di controprestazione nel caso dei rimborsi, dei contributi e degli
         aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni che vengono direttamente
         trasportati o inviati verso l’estero e che in conformità all’articolo 23 capo-
         verso 2 numero 1 LIVA sono esenti da imposta.

3.11     Emolumenti, contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane
         (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA)

         Gli emolumenti, i contributi o gli altri pagamenti ricevuti per attività sovrane
         non sono controprestazioni ai sensi dell’IVA.

         Per attività sovrana si intende l’attività di una collettività pubblica che non è di
         natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concor-
         renza con l’attività di offerenti privati (art. 3 lett. g LIVA). Dato che solo l’atti-
         vità imprenditoriale soggiace all’IVA (per quanto riguarda le prestazioni

         23
Info IVA 04

         imprenditoriali del potere pubblico si veda l’art. 14 OIVA), le prestazioni
         sovrane non sono imponibili e non danno diritto alla deduzione dell’imposta
         precedente.

         F Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA concernente il settore
           “Collettività pubbliche”.

3.12     Trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati

                   eb ni
         controprestazioni

         La trasmissione di mezzi finanziari che non sono controprestazioni (cosiddette

                l w io
         non controprestazioni) secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIVA (p. es. nell’am-

            te lic a
         bito della cooperazione in materia di formazione e ricerca), non soggiace

              su az
         all’IVA (art. 30 cpv. 1 OIVA). La riduzione della deduzione dell’imposta prece-
        sa bb uit
         dente di cui all’articolo 33 capoverso 2 LIVA (con il ricevimento di fondi di cui
         all’art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA) è operata presso l’ultimo destinatario del
         versamento (art. 30 cpv. 2 OIVA).
      ba pu tit

         F Informazioni dettagliate in merito si possono trovare nell’info IVA “Sus-
           sidi e doni”.
         lle os

4        Pluralità di prestazioni (art. 19 LIVA)
4.1      Principio del trattamento singolo di prestazioni indipendenti
      da S

         (art. 19 cpv. 1 LIVA)

         Di norma le prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolar-
         mente ai fini dell’IVA.

         Esempio
         L’acquisto di una rosa dal fiorista è una singola prestazione imponibile. Se
         oltre alla rosa viene acquistato anche un biglietto d’auguri, il consumatore
         riceve più prestazioni singole (la rosa e il biglietto). Sebbene la vendita sia
         contemporanea, si tratta di due operazioni di vendita indipendenti. La vendita
         della rosa soggiace all’aliquota ridotta e la vendita del biglietto d’auguri all’ali-
         quota normale. Le circostanze vanno giudicate diversamente se il fiorista offre
         la rosa e il biglietto d’auguri come combinazione ad un prezzo forfetario
         (F cifra 4.2.1).

         24
Oggetto dell’imposta

4.2      Prestazioni collegate o combinate

         Qualora vengano tra loro collegate o combinate diverse prestazioni, occorre
         chiedersi se queste prestazioni possono essere trattate unitariamente dal
         punto di vista fiscale. La questione è rilevante quando le diverse prestazioni
         soggiacciono a diverse aliquote d’imposta oppure quando prestazioni escluse
         dall’imposta vengono combinate o collegate con prestazioni imponibili.

                   eb ni
4.2.1    Insiemi e combinazioni di prestazioni
         (art. 19 cpv. 2 LIVA; art. 32–33 OIVA)

                l w io
         Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre sono riunite in un insieme

            te lic a
         (combinazione di diversi beni) o offerte quale combinazione di prestazioni

              su az
         (combinazione di beni e prestazioni di servizi oppure di diverse prestazioni di
        sa bb uit
         servizi), ai fini dell’IVA esse possono essere trattate in modo unitario in base
         alla prestazione preponderante se
      ba pu tit
             l’insieme o la combinazione di prestazioni sono effettuati in cambio di una
              controprestazione complessiva (prezzo forfetario o prezzo totale) e
             il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 %
         lle os

              della controprestazione complessiva (regola del 70/30 % o regola combi-
              natoria).

                  Se sui cartellini dei prezzi, in offerte, contratti o altri documenti la
      da S

                   controprestazione delle singole prestazioni è resa nota al destinatario
                   della prestazione, in base ai criteri dell’IVA non sussiste una
                   controprestazione complessiva e la regola del 70/30 % non può
                   essere applicata.

         La ripartizione commisurata al valore sulle diverse prestazioni indipendenti va
         comprovata con idonee annotazioni.

         Il trattamento unitario in base alla prestazione preponderante significa che

             l’aliquota d’imposta determinante per la prestazione preponderante deve
              essere applicata a tutte le prestazioni dell’insieme o della combinazione di
              prestazioni;
             se la prestazione preponderante è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2
              LIVA), l’esclusione d’imposta vale per l’intero insieme o combinazione di
              prestazioni.

         25
Info IVA 04

   La regola del 70/30 % è applicabile anche quando più prestazioni dello
   stesso genere dal punto di vista dell’IVA (più prestazioni escluse dall’im-
   posta o più prestazioni imponibili alla stessa aliquota d’imposta) sommate
   raggiungono almeno il 70 % in valore della controprestazione complessiva.

   Qualora, in seguito all’applicazione della regola del 70/30 %, tutte le presta-
   zioni combinate risultino escluse dall’imposta, non sussiste alcun diritto alla
   deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

             eb ni
   Se nessuna prestazione o più prestazioni non raggiungono almeno il 70 %, il
   trattamento unitario non è possibile e le singole prestazioni vanno con-

          l w io
   teggiate con l’AFC singolarmente e di principio fatturate separatamente

      te lic a
   all’aliquota d’imposta applicabile. Una fatturazione forfetaria (contropresta-

        su az
   zione complessiva) è invece possibile se si osservano i seguenti punti:
  sa bb uit
       la fattura non contiene riferimenti all’IVA;
       il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente
ba pu tit
        (= base di calcolo dell’imposta) è determinabile in base a idonee
        annotazioni.
   lle os

   Anche se la fatturazione forfetaria è ammessa, rispettando queste condizioni,
   le singole prestazioni indipendenti vanno conteggiate con l’AFC singolar-
   mente. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte alle aliquote
   d’imposta applicabili (all’aliquota nomale, speciale o ridotta), per contro, le
da S

   prestazioni escluse dall’imposta così come le prestazioni effettuate all’estero o
   esenti dall’imposta non vanno imposte. Va osservato che non sussiste alcun
   diritto alla deduzione dell’imposta precedente su costi sostenuti per
   realizzare prestazioni escluse dall’imposta (art. 29 cpv. 1 LIVA).

   In caso di applicazione della regola del 70/30 % va in particolare osservato
   quanto segue:

            La regola del 70/30 % è applicabile anche in caso di combinazione di
             una prestazione di servizi culturale esclusa dall’imposta ai sensi
             dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA e di una prestazione
             imponibile (p. es. prestazione della ristorazione o prestazione di
             trasporto).

            La regola del 70/30 % è applicabile anche in caso di combinazione di
             prestazioni nell’ambito della formazione ai sensi dell’articolo 21
             capoverso 2 numero 11 LIVA con prestazioni di vitto e alloggio.

   26
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