NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - DECRETO RISTORI D.L. 137 / 2020
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05/11/2020 DECRETO RISTORI D.L. 137 / 2020 dott. Mauro Nicola Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 1
05/11/2020 NUOVO CONTRIBUTO FONDO PERDUTO Art. 1 D.L. n. 137 del Art. 25 D.L. n. 34 del 19.05.2020 => D.L. Rilancio 28.10.2020 => D.L. Ristori È riconosciuto un • attività di impresa PREVALENTE contributo a fondo • Codici ATECO Titolari di P. IVA perduto a favore di soggetti esercenti: • Allegato 1 al 25.10.2020 Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato mese di aprile 2019 con riferimento, per la determinazione degli importi, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (riduzione di fatturato). Per le operazioni IVA occorre aver riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. La data di effettuazione dell’operazione da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che: • per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, • per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ). 2
05/11/2020 LA VERIFICA DEI RICAVI Con riguardo agli esercenti attività di impresa occorre aver riguardo ai ricavi di cui all’art. 85, lett. a) e b) del Tuir. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Non vanno considerati gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi diversi dalle predette lett. a) e b). LA VERIFICA DEL LIMITE DI RICAVI Soggetto che svolge più attività tutte ammesse al contributo Nel caso di esercizio di più attività ammesse al contributo per la determinazione della soglia dei ricavi/compensi è necessario fare riferimento alla somma dei ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto. Per la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferimento alla somma dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo. Soggetto che svolge più attività di cui alcune non ammesse al contributo Nel caso in cui si eserciti attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente un’attività esclusa dal contributo (esempio attività libero professionale per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla cassa di previdenza), si può fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti). In questo caso per determinare la soglia dei ricavi/compensi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi/compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo (con l’esclusione pertanto di quelli relativi alle attività escluse). Stessa regola per il calcolo della riduzione del fatturato. 3
05/11/2020 LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO Non necessaria la verifica della riduzione del fatturato di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019 se: inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019 FATTURATO / CORRISPETTIVI < 2/3 FATTURATO / CORRISPETTIVI APRILE 2020 APRILE 2019 Fatturato aprile 2019 2/3 fatturato aprile 2019 Fatturato aprile 2020 Spettanza contributo € 100.000 € 66.667 € 65.000 SI € 100.000 € 66.667 € 70.000 NO LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO Ai fini della determinazione degli importi si considerano: • le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade nel mese di aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile [occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio)], escluse le fatture differite emesse ad aprile relative ad operazione di marzo; • le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, aventi data di emissione aprile; • le cessioni di beni ammortizzabili; • i corrispettivi vanno considerati al netto dell’IVA, nel caso di ventilazione ovvero in regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio se difficoltoso il calcolo, l’importo può essere assunto al lordo IVA (sia per il 2019 che 2020); • per i soggetti che operano ad “aggio” (cessioni tabacchi, giornali, riviste, generi di monopolio, ecc.) si considerano gli aggi del periodo di aprile 2019 e 2020. 4
05/11/2020 LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO I chiarimenti della circolare n. 22 del 21 luglio 2020 Operazioni fuori campo IVA Vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. Pertanto, se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa. Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020 (es. stagionali) Salvo il caso di soggetti costituiti dopo il 31 dicembre 2018, il contributo non spetta in quanto non si verifica la condizione del calo di fatturato. LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO Soggetto Contributo DL 137/2020 Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c Ha beneficiato del bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al 34/2020 e NON ha restituito Decreto in esame, consente di “rendere quanto più tale beneficio rapida possibile la corresponsione del contributo”. Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini Non ha presentato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Con un Provvedimento di prossima emanazione istanza per il contributo ex saranno definiti i termini e le modalità per la art. 25, DL n. 34/2020 presentazione dell’istanza. NB Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda. 5
05/11/2020 LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PRESENTAZIONE ISTANZA soggetti che, pur avendo ricavi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”; soggetti con ricavi 2019 > € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio. SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO I soggetti ammessi al contributo => Allegato 1 Allegato 1 => Codici ATECO 6
05/11/2020 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO I soggetti ammessi al contributo => Allegato 1 Allegato 1 => Codici ATECO SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO Codice % • Ristoranti 200% ATECO Ristoro • Bar 150% 400% 200% 150% 100% Importo max € 150.000 7
05/11/2020 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERCEPITO 400% - 200% - 150% -100% EX ART. 25, DL N. 34/2020 CONTRIBUTO RICONOSCIMENTO A FONDO PERDUTO “AUTOMATICO” EX ART. 1, DL N. 137/2020 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO APERTURA P.IVA DALL’01.01.2019 Diritto in assenza calo fatturato MISURA MINIMA € 1.000 => P.F. 400% - 200% - 150% -100% € 2.000 => P.G. CONTRIBUTO RICONOSCIMENTO A FONDO PERDUTO “AUTOMATICO” EX ART. 1, DL N. 137/2020 8
05/11/2020 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA IN PRESENZA CALO FATTURATO > 2/3 L’ammontare del contributo a alla differenza tra l’ammontare del fondo perduto è determinato fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e applicando una percentuale: l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (p.i. 2019): ≤ 400.000 euro 20% compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro 15% 400% - 200% - 150% - 100% SUPERIORE 1 mln. e fino a 5 10% mln. euro CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX DL 137/2020 RICONOSCIMENTO PREVIA APPOSITA ISTANZA NATURA DEL CONTRIBUTO Il contributo NON CONCORRE : alla formazione della base imponibile delle IIDD e IRAP non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito di impresa ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto (nella misura del 4%) di cui all’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Contabilmente il contributo costituisce un contributo in conto esercizio, erogato ad integrazione di mancati ricavi a causa della crisi innescata dal Covid-19. In applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico. 9
05/11/2020 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO RICONOSCIMENTO AUTOMATICO ACCREDITO C/C CORRESPONSIONE INTESTATO ADE BENEFICIARIO PROFILO SANZIONATORIO Il contributo a fondo perduto è concesso sotto condizione risolutiva. Per attività di controllo dei dati dichiarati, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’AdE recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997: sanzione dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’art. 1, da commi da 421 a 423, della Legge finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) ossia tramite notifica di apposito atto di recupero motivato e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute procede alla riscossione coattiva. In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, il soggetto è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316-ter codice penale). 10
05/11/2020 IL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO Le disposizioni relative al contributo a fondo perduto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (flessibilità nell’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato). In sintesi, l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa. L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. IL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO Attenzione La Commissione in data 29 giugno 2020 ha adottato - C(2020) 4509 final - una terza modifica al “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato”. Nella nuova misura viene concessa la possibilità agli Stati membri di adottare forme di sostegno alle MPI anche se in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. In tal modo si risolve alla radice il problema delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 in quanto il contributo spetta a tutte le imprese in difficoltà con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo e/o totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro, ad eccezione di quelle in procedura concorsuale ovvero che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati. In tal senso risposta 2.8 della circolare n. 22/2020. 11
05/11/2020 CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI E AFFITTO D’AZIENDA CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA ESTENSIONE: LIMITI E CONDIZIONI: • Il credito a tutte le attività economiche • ANCHE ai soggetti che nel 2019 hanno COMPRESE Codici ATECO Allegato 1. avuto ricavi > € 5.000.000 • A tutti gli immobili strumentali a • Richiede che i ricavi dei mesi siano < prescindere dalla categoria catastale. almeno del 50% rispetto a quelli • Ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e corrispondenti del 2019. DICEMBRE 2020. • Ai canoni d’affitto d’azienda e canoni di concessioni. Canoni ordinari Canoni complessi PAGAMENTO CANONE ENTRO 31 DICEMBRE 2020 ??? 12
05/11/2020 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA RIENTRANO NEL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE I CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ RIENTRANTE NEI SEGUENTI CODICI ATECO 93210 - Trasporto con taxi 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 551000 - Alberghi 552010 - Villaggi turistici 552020 - Ostelli della gioventù 552030 - Rifugi di montagna 552040 - Colonie marine e montane 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA RIENTRANO NEL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE I CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ RIENTRANTE NEI SEGUENTI CODICI ATECO 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 591400 - Attività di proiezione cinematografica 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000 - Organizzazione di convegni e fiere 13
05/11/2020 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA RIENTRANO NEL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE I CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ RIENTRANTE NEI SEGUENTI CODICI ATECO 55209 - Altra formazione culturale 900101 - Attività nel campo della recitazione 900109 - Altre rappresentazioni artistiche 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 931110 - Gestione di stadi 931120 - Gestione di piscine 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 931200 - Attività di club sportivi CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA RIENTRANO NEL BENEFICIO ESCLUSIVAMENTE I CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ RIENTRANTE NEI SEGUENTI CODICI ATECO 31300 - Gestione di palestre 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 931999 - Altre attività sportive nca 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 932930 - Sale giochi e biliardi 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 960420 - Stabilimenti termali 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 14
05/11/2020 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA Art. 77, Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo D.L. n. 104/2020 all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per Canoni locazione entrambi i contratti. immobili a uso non abitativo e affitto Per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31 d’azienda dicembre 2020. CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA • Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo del fatturato ai soggetti Art. 28, che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti D.L. n. 34/2020 che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. Canoni locazione • In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al immobili a uso non locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della abitativo e affitto corrispondente parte del canone. d’azienda • Utilizzo in F24 previo pagamento del canone nel 2020 (anche anticipato nel 2019, Interpello n. 440/2020). • In dichiarazione dei redditi. • Cessione a terzi. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 15
05/11/2020 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI / AFFITTO D’AZIENDA Art. 28, • Cessione ex art. 122, D.L. n. 34/2020 e Provv. 1.7.2020, prot. D.L. n. 34/2020 250739. • Cessione totale o parziale anche ad istituti di credito e altri intermediari. • Presentazione apposita istanza telematica dal 13 luglio 2020 al 31 Canoni locazione dicembre 2020. immobili a uso non • Accettazione da parte del cessionario (sempre in forma telematica). abitativo e affitto d’azienda Indicazione nel quadro RU. Non concorre alla formazione del reddito / IRAP (sì se acquisito in conto canone di locazione al posto del canone). Tema sopravvenienze attive / passive (Interpello n. 105/2020). ALTRI PROVVEDIMENTI 16
05/11/2020 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA “PRIMA CASA” In tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. TAX CREDIT VACANZE Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07.2020 al 30.06.2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020, secondo le modalità applicative già definite. 17
05/11/2020 CANCELLAZIONE 2ª RATA IMU Non è dovuta la 2ª rata Imu concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Eu- ropea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19». PROROGA MODELLO 770 Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10.12.2020. Differimento termini collegati : invio telematico delle C.U. che non contenevano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata ; effettuazione dei ravvedimenti delle ritenute. 18
05/11/2020 ALTRI PROVVEDIMENTI 2021 A partire dalle spese sanitarie sostenute nel 2021 si aggiungono nuove informazioni da inserire nella comunicazione al STS. In particolare, si tratta delle seguenti informazioni: Tipologia di documento fiscale emesso (fattura, ricevuta, documento commerciale, etc); Aliquota Iva o la natura Iva dell’operazione; L’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati di coloro che esercitano l’opposizione sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria SENZA l’indicazione del codice fiscale dell’assistito. 19
05/11/2020 2021 La trasmissione dei dati è effettuata: a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021. I dati trasmessi oltre la scadenza vengono comunque memorizzati dal Sistema TS. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CENTRI STORICI 20
05/11/2020 Contributo a fondo perduto centri storici Contributo a fondo perduto Ristoranti e negozi esercenti autoservizi trasporto pubblico non di linea Fatturato < 2/3 giugno 2019/2020 localizzati nei centri storici Elevata presenza turistica • 15% ricavi < 400.000 euro • per i Comuni capoluogo di Provincia, in • 10% ricavi > 400.000 < 1 milione numero almeno 3 volte superiore a quello • 5% > 1 milione dei residenti negli stessi Comuni; • Min 1.000 euro DI/2.000 euro società • per i Comuni capoluogo di Città • Max 150.000 euro metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni. • Per i taxi tutti i Comuni. Zone A Contributo a fondo perduto centri storici Bari Cagliari Catania Como Bologna Firenze Rimini Siena Pisa Roma Verona Milano Bolzano Lucca Torino Palermo Genova Napoli Venezia La Spezia Ravenna Bergamo Matera Padova Agrigento Siracusa Urbino Ragusa Verbania 21
05/11/2020 Contributo a fondo perduto centri storici Al nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020. Pertanto, in sintesi: • il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP; • al fine di richiedere tale contributo è necessario presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito Provvedimento; • trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori. C.M. n. 13/E/2020 C.M. n. 22/E/2020 QUADRO RS 22
05/11/2020 ISA 2020 Calcolo degli acconti 2020 - Due rate al 50 per cento per i soggetti ISA Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sui redditi sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento. (art. 58, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157). ISA 2020 Calcolo degli acconti 2020 - Due rate al 50 per cento per i soggetti ISA In caso di partecipazione in soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), barrare la casella posta a lato della presente sezione. 23
05/11/2020 ISA 2020 Calcolo degli acconti 2020 - Due rate al 50 per cento per i soggetti ISA La casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al citato comma 3, partecipi a società, associazioni e imprese (ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. RS 140 codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari; codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari 24
05/11/2020 Grazie per l’attenzione prestata 25
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