Diario quotidiano del 6 luglio 2016: la segnalazione dei mancati versamenti e le verifiche fiscali
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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere Diario quotidiano del 6 luglio 2016: la segnalazione dei mancati versamenti e le verifiche fiscali Pubblicato il 6 luglio 2016 1) Mancati versamenti: in sede di verifica la GdF si limiterà a sollecitare il pagamento 2) Stima dei beni sequestrati e confiscati alle mafie 3) Canone Rai: definite linee guida e termini per l’invio dei dati 4) Aiuti di Stato: ecco il nuovo Registro nazionale 5) Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali 2016 6) Diritti di proprietà industriale: soppresso il bollettino di versamento della TCGG 7) Ulteriore modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016 8) Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali 9) La crescita delle entrate tributarie deriva anche dai versamenti IVA da “split payment” 10) In scadenza anche gli acconti 2016 per i soggetti in regime forfetario Indice: 1) Mancati versamenti: in sede di verifica la GdF si limiterà a sollecitare il pagamento 2) Stima dei beni sequestrati e confiscati alle mafie 3) Canone Rai: definite linee guida e termini per l’invio dei dati 4) Aiuti di Stato: ecco il nuovo Registro nazionale 5) Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali 2016 6) Diritti di proprietà industriale: soppresso il bollettino di versamento della TCGG 7) Ulteriore modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016 8) Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali 9) La crescita delle entrate tributarie deriva anche dai versamenti IVA da “split payment” 10) In scadenza anche gli acconti 2016 per i soggetti in regime forfetario www.commercialistatelematico.com |1
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere 1) Mancati versamenti: in sede di verifica la GdF si limiterà a sollecitare il pagamento Linea soft per le verifiche fiscali? Sembra proprio così. Infatti, da una circolare del 2 luglio 2016 diramata agli uffici interni della Guardia di Finanza (il documento reca direttive operative in materia di contrabbando, accise e lavoro irregolare, alla luce del decreto sulle depenalizzazioni di cui al Dlgs n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016), emerge che per i mancati versamenti verranno prima invitati i contribuenti a mettersi in regola, dopodiché, al perdurare delle irregolarità, si procederà con i provvedimenti sanzionatori. In particolare, viene previsto un doppio binario sanzionatorio sull’omesso versamento dei contributi previdenziali trattenuti nella busta paga dei dipendenti da parte dei datori di lavoro. Se la somma non pagata è inferiore a 10 mila euro si applica una sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro. Se i contributi evasi superano i 10 mila euro, scatta la sanzione penale. In ogni caso, qualora il datore di lavoro provveda al versamento degli importi dovuti entro tre mesi dall’accertamento le sanzioni non si applicheranno. Motivo per cui la Guardia di finanza non potrà procedere alla contestazione immediata delle sanzioni economiche (per gli importi sotto i 10 mila euro) o alla trasmissione della denuncia all’autorità giudiziaria (per gli importi superiori). In tutti i casi i verbali di accertamento dovranno contenere l’invito al versamento entro i 90 giorni, con l’avvertimento che il perdurare dell’inadempimento comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge. Tra gli illeciti privati di rilevanza penale ve ne sono anche alcuni relativi al mercato dell’occupazione. Tra questi la somministrazione abusiva di lavoratori in assenza di apposita autorizzazione, l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, l’utilizzo di lavoro interinale da parte di soggetti non autorizzati. La circolare della Gdf ricorda ai reparti che, in ogni caso, tali violazioni possono tornare ad assumere rilevanza penale a certe condizioni, per esempio in caso di sfruttamento di minori. Una volta scoperti gli illeciti, i militari dovranno trasmettere il rapporto alla Direzione territoriale del lavoro competente, che procederà all’irrogazione delle sanzioni. Lettura E-mail Rimanendo nel contesto delle verifiche eseguite dalla GdF, secondo la Commissione tributaria provinciale di Trento, sentenza n. 117/1/2016, è corretta l’acquisizione, in corso di verifica, delle e-mail di contenuto commerciale inerenti il soggetto sottoposto a controllo, anche senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ciò in quanto il potere di ispezione documentale disciplinato dall’art. 52 del dpr 633/1972 (valevole anche ai fini delle imposte dirette ex art. 33 dpr 600/1972) si estende anche ai computer dell’azienda. Nel corso dei controlli, i verificatori hanno il potere, tra l’altro, di esaminare e acquisire “tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito” (art. 52, c. 4). Tale potere è anche esteso alle informazioni contenute nelle apparecchiature informatiche installate nel locali in cui è svolto l’accesso. Durante l’ispezione, pertanto, può accadere che vengano acquisiti agli atti della verifica anche i supporti informatici (per esempio, il cosiddetto hard-disk, chiavi Usb) e i dati presenti nell’hard-disk dei computer. Al riguardo, in deroga alle limitazioni in tema di sequestro www.commercialistatelematico.com |2
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere di documenti e/o scritture, i verificatori hanno la facoltà di provvedere all’elaborazione dei supporti informatici del contribuente fuori dai locali di questo qualora il soggetto sottoposto a controllo non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (art. 52, c. 9). ****** 2) Stima dei beni sequestrati e confiscati alle mafie Siglata intesa tra l’Agenzia e l’Anbsc. Firmato il 4 luglio 2016 un protocollo d’intesa dal Vice Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Gabriella Alemanno, e dal Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), Prefetto Umberto Postiglione. In base all’accordo, dietro richiesta dell’Anbsc, l’Agenzia delle Entrate si occuperà, gratuitamente, di realizzare le stime immobiliari sui beni sequestrati e confiscati, e comunicherà i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. L’intesa di oggi rinnova il protocollo siglato nel novembre 2012 e fa seguito ai precedenti accordi di collaborazione siglati dai due Enti. Si tratta, in particolare, della convenzione, stipulata nel 2012, per la consultazione delle informazioni ipotecarie e catastali attraverso la piattaforma Sister e di quella, del 2014, per i servizi di verifica del codice fiscale con restituzione dei dati anagrafici di base e di consultazione dei dati reddituali, in forma sintetica, provenienti dai diversi modelli dichiarativi. (Agenzia delle entrate, comunicato 132 del 4 luglio 2016) ****** 3) Canone Rai: definite linee guida e termini per l’invio dei dati Canone tv, ulteriore tassello. Definite linee guida e termini per l’invio dei dati da parte di Acquirente Unico S.p.a. e delle imprese elettriche. Approvate le modalità tecniche di trasmissione, da Acquirente Unico S.p.a. alle Entrate, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche. Pronte anche le istruzioni per le comunicazioni da parte delle imprese elettriche dei dettagli relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. L’ulteriore step arriva, come previsto dal decreto attuativo sul canone tv (n. 94 del 13 maggio 2016), con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia, firmati oggi. www.commercialistatelematico.com |3
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere Definito il calendario degli invii Entro il 15 di ogni mese dovranno essere trasmesse alle Entrate da parte di Acquirente Unico le informazioni sugli addebiti e gli accrediti riferiti al mese precedente. Per quest’anno, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà essere effettuata entro il secondo mese successivo a quello di emissione della fattura. Per quanto riguarda invece le comunicazioni da parte delle imprese elettriche, il termine è fissato al giorno 20 di ogni mese. Per il 2016, analogamente a quanto disposto per i flussi da parte di Acquirente Unico, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà essere effettuata entro il secondo mese successivo. Maggiori dettagli In arrivo il primo addebito pari a 70 euro “(secondo la legge di Stabilità in sede di prima applicazione nella bolletta di luglio si troverà una sorta di conguaglio del costo dell’abbonamento televisivo dei primi sette mesi, successivamente l’importo conteggiato in ogni bolletta sarà di 10 euro), ma nel caso in cui si sia presentata la autocertificazione, entro il 16 maggio 2016, si sarà esonerati dal pagamento del canone Rai, per tutto il 2016. Mentre, se ci si era dimenticati e si è presentata l’autodichiarazione entro il 30 giugno 2016, allora si sarà esonerati dal pagamento solo per il secondo semestre del 2016 (luglio-dicembre). L’importo dovuto in questo caso, secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate 29/E emanata il 21 giugno 2016, dovrà essere pari a 51,03 euro e non a 70 euro. Sentito l’Acquirente unico sulla questione, la risposta è stata che in data 4 luglio 2016 gli sono già stati passati, dall’Agenzia delle entrate, parte dei nominativi di coloro che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione entro il 30 giugno. Il censimento, spiega Acquirente unico, non è ancora completo. Molte istanze, sebbene inviate a ridosso della scadenza del 30 giugno non sono ancora state trasmesse ad Acquirente unico per i conteggi della fatturazione. La conseguenza è che sarà possibile che questi contribuenti, sebbene in regola con l’adempimento, si troveranno in bolletta attribuite le 70 euro del canone. Questo perché, Acquirente unico, non avrà i dati dei clienti in questione nei tempi utili per poterli passare alle società elettriche in tempo per l’elaborazione della prima bolletta (anche perché il 4 luglio è partita l’ultima tranche di dati da parte di Acquirente unico verso le società elettriche). In questo caso, però, si dovrà pagare l’intero importo, ma come confermato da Acquirente unico, nella seconda fattura, ciò quella di agosto-settembre, i contribuenti in questione si vedranno rimborsati i 18,97 euro che non erano dovuti, visto che avevano presentato l’autodichiarazione”. (Agenzia delle entrate, comunicato 132 del 4 luglio 2016) ****** 4) Aiuti di Stato: ecco il nuovo Registro nazionale Parte il rinnovato “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, la banca dati di cui si è dotata il MISE, in adempimento agli obblighi comunitari, che consente di espletare le verifiche necessarie al www.commercialistatelematico.com |4
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti “de minimis”. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 62871 del 1 luglio 2016, descrive le nuove modalità tecniche per la trasmissione al sistema “Registro Aiuti” delle informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese. —> Leggi tutto ****** 5) Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali 2016 Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili. Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile. Come cambiano le deduzioni forfetarie In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti). Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. www.commercialistatelematico.com |5
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere (Agenzia delle entrate, comunicato n. 135 del 5 luglio 2016) ****** 6) Diritti di proprietà industriale: soppresso il bollettino di versamento della TCGG Concessioni governative sui titoli di proprietà industriale: Soppresso il bollettino postale che serviva a versale sui conti correnti intestati all’Agenzia delle Entrate. Ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 105607 del 5 luglio 2016, dopo il passaggio al deposito telematico di marchi e brevetti e al pagamento dei diritti con “F24 elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici” Con l’occasione, rottamata anche la versione bilingue italiano-sloveno dello stesso bollettino. Una soppressione scontata – considerata la ormai piena attuazione delle disposizioni riguardanti le nuove modalità di “registrazione” dei titoli di proprietà industriale e di versamento dei relativi diritti e tasse (decreti Mise del 22 marzo 2013 e 3 ottobre 2014) – e rafforzata dall’intesa tra Agenzia e ministero dello Sviluppo economico, direzione generale per la Lotta alla contraffazione – Uibm. Come è noto, i codici tributo da utilizzare nelle deleghe di pagamento, istituti con la risoluzione 11/2015, sono: “C300” (Brevetti e disegni – Deposito, annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi) “C301” (Annualità convalida brevetto europeo) “C302” (Marchio – Primo deposito, rinnovo). ****** 7) Ulteriore modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016 Nuovo aggiornamenti: La versione 1.0.4 del 05/07/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG34U è stato sostituito il controllo bloccante “Se i Giorni di apertura nel periodo d’imposta sono compilati allora deve essere compilata almeno una tra le Tariffe dei principali servizi: Taglio capelli – Uomo, Shampoo – Uomo, Taglio capelli – Donna, Messa in piega – Donna, Taglio capelli – Bambino, Shampoo – Bambino” con il seguente: “Almeno una tra le Tariffe dei principali servizi: Taglio capelli – Uomo, Shampoo – Uomo, Taglio capelli – Donna, Messa in piega www.commercialistatelematico.com |6
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere – Donna, Taglio capelli – Bambino, Shampoo – Bambino deve essere compilata in almeno una unità locale destinata all’esercizio dell’attività (Quadro B)” per permettere il calcolo, in presenza di più unità locali, nel caso in cui, in una delle unità locali, non sia esercitata l’attività mappata dal controllo. Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con le precedenti versioni 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Le posizioni soggettive elaborate con le precedenti versioni di GERICO non devono quindi essere rielaborate con la versione 1.0.4 del software. Il prodotto software GERICO 2016 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015 (versione disponibile: 1.0.4 del 05/07/2016). Il software è aggiornato tenuto conto del Decreto ministero Economia e Finanze del 12/05/2016 – Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2015 (G.U. Serie Generale n. 113 del 16/05/2016). (Agenzia delle Entrate, comunicato del 5 luglio 2016) ****** 8) Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali L’Inps, con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, illustra il nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La circolare tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con parere del 3 maggio 2016 condivise dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero con nota del 3 maggio 2016, prot. 29/0002839/P. Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia. www.commercialistatelematico.com |7
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere *** Disabili – prorogata scadenza presentazione autocertificazione esonero lavorazioni pericolose Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota direttoriale n. 3879 del 1° luglio 2016, ha prorogato al 31 luglio 2016 il termine per l’invio dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (previsto per il 1° luglio 2016 dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016). La nota direttoriale evidenzia come la proroga sia dovuta alle segnalazioni ricevute dalle aziende che hanno evidenziato alcune criticità e che hanno portato il ministero a “dover intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo applicate dalla suddetta procedura telematica” apportando al sistema alcuni aggiornamenti. Ricordiamo i requisiti richiesti dalla norma: occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti; versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. ***** 9) La crescita delle entrate tributarie deriva anche dai versamenti IVA da “split payment” E’ aumentato il gettito del periodo gennaio-maggio 2016 nella misura del 2,7% Il Ministero delle Finanze ha pubblicato ieri (5 luglio 2016) i dati statistici delle entrate erariali gennaio-maggio 2016. Nei primi cinque mesi del 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 156.470 milioni di euro, con un incremento di +4.173 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,7%). Il gettito del periodo gennaio-maggio 2016, come già fatto per il periodo gennaio–aprile, deve essere però www.commercialistatelematico.com |8
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere neutralizzato dei risultati negativi registrati per l’imposta di bollo e il canone di abbonamento radio e TV per le seguenti ragioni. In relazione al gettito dell’imposta di bollo viene evidenziato che la flessione registrata nel mese di aprile (-1.834 milioni di euro), nella componente dell’imposta assolta in modalità virtuale, è dovuta alla possibilità di scomputare l’acconto versato l’anno precedente, dall’acconto da versare per l’anno corrente nel mese di aprile. I contribuenti autorizzati all’utilizzo del pagamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale (Poste Italiane S.p.a., imprese di assicurazioni, banche e altri enti e società finanziarie indicate dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n.87) hanno utilizzato questa nuova modalità di scomputo incidendo in tal modo sul profilo mensile dei versamenti dell’imposta stessa che, se per l’anno corrente ha registrato minori versamenti in acconto nel mese di aprile, vedrà maggiori versamenti mensili in corso d’anno(1); a conferma di tale circostanza viene segnalato che nel mese di maggio 2016 l’imposta di bollo ha registrato, rispetto allo stesso mese del 2015, una crescita di +441 milioni di euro (+108,9%) di cui 337 affluiti al capitolo 1205 dal solo codice tributo 2505 (bollo virtuale rata). Il risultato negativo del gettito del canone di abbonamento radio e TV (–1.606 milioni di euro) è stato determinato dalla nuova modalità di riscossione fissata con la Legge di stabilità per il 2016 (art.1, commi 152 e seguenti) in base alla quale, gli introiti relativi alle prime sei rate del canone stesso, si avranno successivamente al mese di luglio 2016. Il diverso profilo mensile nei versamenti dei due tributi rende non omogeneo il confronto tra i primi cinque mesi del 2016 e quelli dell’anno passato; neutralizzando gli effetti sul gettito dei versamenti dell’imposta di bollo e di quelli del canone radio e TV, l’andamento delle entrate tributarie del periodo gennaio-maggio risulta pari a +7.250 milioni di euro (+5,0%). Imposte dirette Le imposte dirette ammontano a 79.569 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +2,0%) e quelle indirette a 76.901 milioni di euro (+2.599 milioni di euro, pari a +3,5%). Negative risultano le variazioni di gettito, sia delle ritenute sugli interessi ed altri redditi da capitali sia delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, rispettivamente –1.168 milioni di euro (–26,7%) e –741 milioni di euro (–53,1%). Imposte indirette Le imposte indirette crescono di 2.599 milioni di euro (+3,5%). L’andamento dell’imposta sul valore aggiunto presenta una variazione positiva nella componente degli scambi interni di 4.294 milioni di euro (+11,9%), di cui 3.075 milioni di euro di crescita derivano dai versamenti da “split payment”. Positivo l’andamento del gettito IVA registrato nei primi cinque mesi del 2016 nei settori del Commercio (+613 milioni di euro, +6%) e dell’Industria (+245 milioni di euro, +2,5%), più contenuto nel settore dei Servizi privati (+65 milioni di euro, +0,5%). Nel settore Commercio si segnalano i seguenti risultati: Commercio degli autoveicoli +351 milioni di euro (+17,9 %), Commercio al dettaglio +164 milioni di euro (+7,2%), Commercio all’ingrosso +98 milioni di euro (+1,6%). Nel settore Industria si registra il risultato favorevole della sezione fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata, ecc. (+571 milioni di euro, +27,8%) al quale si contrappone quello delle Costruzioni (–257 milioni di euro, –19,1%). Il gettito dell’imposta di bollo registra, rispetto allo stesso periodo del 2015, una forte www.commercialistatelematico.com |9
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere diminuzione (–1.471 milioni di euro), a causa del calo registrato nel mese di aprile del versamento in acconto del bollo virtuale per l’anno 2017 (-1.834 milioni di euro) in conseguenza della nuova modalità dello scomputo dell’acconto versato l’anno precedente. ****** 10) In scadenza anche gli acconti 2016 per i soggetti in regime forfetario Per i soggetti alle prese con gli studi di settore oggi (6 luglio 2016), come è noto, è l’ultimo giorno per versare le imposte senza la maggiorazione dello 0,40%. Fruiscono di tale proroga anche coloro che sono nel regime dei minimi, e proprio a tale riguardo tale soggetti devono procedere al versamento degli acconti. Come è risaputo, la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto il cosiddetto “regime forfetario” riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Per tali soggetti il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi, o dei compensi percepiti, un apposito coefficiente di redditività differenziato in base all’attività svolta. L’aliquota é: – del 15% nella generalità dei casi; – del 5% per le nuove iniziative produttive nei primi 5 anni di attività. I contribuenti forfetari devono versate l’acconto dell’imposta agevolata nel modo seguente: – non pagano alcun acconto: qualora l’importo dovuto sia pari o inferiore a 51,65 euro; – versano l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre 2016: qualora l’importo dovuto sia superiore a 51,65 euro ma inferiore a 257,51 euro; – versano l’acconto in due rate: qualora l’importo dovuto sia superiore a 257,51 euro. In tale ultimo caso, il 40% va versato entro il 16 giugno 2016, oppure il 6 luglio per chi è soggetto agli studi di settore ed è rateizzabile, mentre il secondo acconto ammontante al 60% del totale va versato entro il 30 novembre 2016, il quale non è, invece, rateizzabile. Il pagamento dell’imposta sostitutiva va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con R.M. n. 59/2015: 1790: acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario – prima rata; 1791: acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario – seconda rata o unica rata di acconto; www.commercialistatelematico.com | 10
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere 1792: saldo imposta sostitutiva sul regime forfetario. Il contribuente potrà determinare l’acconto con il metodo storico, in base all’imposta dovuta per i redditi 2015, oppure con il metodo previsionale, in base all’imposta stimata in relazione al reddito previsto per il 2016. I contribuenti che provengono dal regime ordinario possono decidere di determinare l’acconto IRPEF con il metodo previsionale, versando con i codici tributo relativi all’imposta sostitutiva. Vincenzo D’Andò Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l www.commercialistatelematico.com | 11
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