Diario quotidiano del 6 luglio 2016: la segnalazione dei mancati versamenti e le verifiche fiscali

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Diario quotidiano del 6 luglio 2016: la segnalazione dei mancati versamenti e le verifiche fiscali
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Diario quotidiano del 6 luglio 2016: la segnalazione dei mancati
versamenti e le verifiche fiscali

Pubblicato il 6 luglio 2016

1) Mancati versamenti: in sede di verifica la GdF si limiterà a sollecitare il pagamento
2) Stima dei beni sequestrati e confiscati alle mafie
3) Canone Rai: definite linee guida e termini per l’invio dei dati
4) Aiuti di Stato: ecco il nuovo Registro nazionale
5) Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali 2016
6) Diritti di proprietà industriale: soppresso il bollettino di versamento della TCGG
7) Ulteriore modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016
8) Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
9) La crescita delle entrate tributarie deriva anche dai versamenti IVA da “split
payment”
10) In scadenza anche gli acconti 2016 per i soggetti in regime forfetario

                                           Indice:
1) Mancati versamenti: in sede di verifica la GdF si limiterà a sollecitare il pagamento
2) Stima dei beni sequestrati e confiscati alle mafie
3) Canone Rai: definite linee guida e termini per l’invio dei dati
4) Aiuti di Stato: ecco il nuovo Registro nazionale
5) Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali 2016
6) Diritti di proprietà industriale: soppresso il bollettino di versamento della TCGG
7) Ulteriore modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016
8) Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali
9) La crescita delle entrate tributarie deriva anche dai versamenti IVA da “split
payment”
10) In scadenza anche gli acconti 2016 per i soggetti in regime forfetario

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1) Mancati versamenti: in sede di verifica la GdF si limiterà a sollecitare il pagamento

Linea soft per le verifiche fiscali? Sembra proprio così. Infatti, da una circolare del 2 luglio
2016 diramata agli uffici interni della Guardia di Finanza (il documento reca direttive
operative in materia di contrabbando, accise e lavoro irregolare, alla luce del decreto sulle
depenalizzazioni di cui al Dlgs n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016), emerge che per i
mancati versamenti verranno prima invitati i contribuenti a mettersi in regola, dopodiché, al
perdurare delle irregolarità, si procederà con i provvedimenti sanzionatori.

In particolare, viene previsto un doppio binario sanzionatorio sull’omesso versamento dei
contributi previdenziali trattenuti nella busta paga dei dipendenti da parte dei datori di lavoro.
Se la somma non pagata è inferiore a 10 mila euro si applica una sanzione amministrativa da 10
mila a 50 mila euro. Se i contributi evasi superano i 10 mila euro, scatta la sanzione penale. In
ogni caso, qualora il datore di lavoro provveda al versamento degli importi dovuti entro tre mesi
dall’accertamento le sanzioni non si applicheranno. Motivo per cui la Guardia di finanza non
potrà procedere alla contestazione immediata delle sanzioni economiche (per gli importi sotto i
10 mila euro) o alla trasmissione della denuncia all’autorità giudiziaria (per gli importi superiori).

In tutti i casi i verbali di accertamento dovranno contenere l’invito al versamento entro i 90
giorni, con l’avvertimento che il perdurare dell’inadempimento comporterà l’applicazione delle
sanzioni di legge.

Tra gli illeciti privati di rilevanza penale ve ne sono anche alcuni relativi al mercato
dell’occupazione. Tra questi la somministrazione abusiva di lavoratori in assenza di apposita
autorizzazione, l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del
personale, l’utilizzo di lavoro interinale da parte di soggetti non autorizzati. La circolare della Gdf
ricorda ai reparti che, in ogni caso, tali violazioni possono tornare ad assumere rilevanza penale
a certe condizioni, per esempio in caso di sfruttamento di minori. Una volta scoperti gli illeciti, i
militari dovranno trasmettere il rapporto alla Direzione territoriale del lavoro competente, che
procederà all’irrogazione delle sanzioni.

Lettura E-mail

Rimanendo nel contesto delle verifiche eseguite dalla GdF, secondo la Commissione
tributaria provinciale di Trento, sentenza n. 117/1/2016, è corretta l’acquisizione, in corso
di verifica, delle e-mail di contenuto commerciale inerenti il soggetto sottoposto a controllo,
anche senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ciò in quanto il potere di ispezione
documentale disciplinato dall’art. 52 del dpr 633/1972 (valevole anche ai fini delle imposte
dirette ex art. 33 dpr 600/1972) si estende anche ai computer dell’azienda. Nel corso dei
controlli, i verificatori hanno il potere, tra l’altro, di esaminare e acquisire “tutti i libri, registri,
documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che
si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito” (art. 52, c. 4). Tale potere è anche esteso
alle informazioni contenute nelle apparecchiature informatiche installate nel locali in cui è svolto
l’accesso. Durante l’ispezione, pertanto, può accadere che vengano acquisiti agli atti della
verifica anche i supporti informatici (per esempio, il cosiddetto hard-disk, chiavi Usb) e i dati
presenti nell’hard-disk dei computer. Al riguardo, in deroga alle limitazioni in tema di sequestro

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di documenti e/o scritture, i verificatori hanno la facoltà di provvedere all’elaborazione dei
supporti informatici del contribuente fuori dai locali di questo qualora il soggetto sottoposto a
controllo non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (art. 52, c. 9).

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2) Stima dei beni sequestrati e confiscati alle mafie

Siglata intesa tra l’Agenzia e l’Anbsc. Firmato il 4 luglio 2016 un protocollo d’intesa dal Vice
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Gabriella Alemanno, e dal Direttore dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata (Anbsc), Prefetto Umberto Postiglione.

In base all’accordo, dietro richiesta dell’Anbsc, l’Agenzia delle Entrate si occuperà,
gratuitamente, di realizzare le stime immobiliari sui beni sequestrati e confiscati, e comunicherà
i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

L’intesa di oggi rinnova il protocollo siglato nel novembre 2012 e fa seguito ai precedenti
accordi di collaborazione siglati dai due Enti. Si tratta, in particolare, della convenzione, stipulata
nel 2012, per la consultazione delle informazioni ipotecarie e catastali attraverso la piattaforma
Sister e di quella, del 2014, per i servizi di verifica del codice fiscale con restituzione dei dati
anagrafici di base e di consultazione dei dati reddituali, in forma sintetica, provenienti dai diversi
modelli dichiarativi.

(Agenzia delle entrate, comunicato 132 del 4 luglio 2016)

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3) Canone Rai: definite linee guida e termini per l’invio dei dati

Canone tv, ulteriore tassello. Definite linee guida e termini per l’invio dei dati da parte di
Acquirente Unico S.p.a. e delle imprese elettriche.

Approvate le modalità tecniche di trasmissione, da Acquirente Unico S.p.a. alle Entrate, dei dati
di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese
elettriche. Pronte anche le istruzioni per le comunicazioni da parte delle imprese elettriche dei
dettagli relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
L’ulteriore step arriva, come previsto dal decreto attuativo sul canone tv (n. 94 del 13 maggio
2016), con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia, firmati oggi.

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Definito il calendario degli invii

Entro il 15 di ogni mese dovranno essere trasmesse alle Entrate da parte di Acquirente Unico le
informazioni sugli addebiti e gli accrediti riferiti al mese precedente. Per quest’anno, la
trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà essere effettuata entro il secondo
mese successivo a quello di emissione della fattura. Per quanto riguarda invece le
comunicazioni da parte delle imprese elettriche, il termine è fissato al giorno 20 di ogni mese.
Per il 2016, analogamente a quanto disposto per i flussi da parte di Acquirente Unico, la
trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà essere effettuata entro il secondo
mese successivo.

Maggiori dettagli

In arrivo il primo addebito pari a 70 euro “(secondo la legge di Stabilità in sede di prima
applicazione nella bolletta di luglio si troverà una sorta di conguaglio del costo
dell’abbonamento televisivo dei primi sette mesi, successivamente l’importo conteggiato in ogni
bolletta sarà di 10 euro), ma nel caso in cui si sia presentata la autocertificazione, entro il 16
maggio 2016, si sarà esonerati dal pagamento del canone Rai, per tutto il 2016. Mentre, se ci si
era dimenticati e si è presentata l’autodichiarazione entro il 30 giugno 2016, allora si sarà
esonerati dal pagamento solo per il secondo semestre del 2016 (luglio-dicembre). L’importo
dovuto in questo caso, secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate 29/E emanata il 21 giugno
2016, dovrà essere pari a 51,03 euro e non a 70 euro. Sentito l’Acquirente unico sulla questione,
la risposta è stata che in data 4 luglio 2016 gli sono già stati passati, dall’Agenzia delle entrate,
parte dei nominativi di coloro che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione entro il
30 giugno. Il censimento, spiega Acquirente unico, non è ancora completo. Molte istanze,
sebbene inviate a ridosso della scadenza del 30 giugno non sono ancora state trasmesse ad
Acquirente unico per i conteggi della fatturazione. La conseguenza è che sarà possibile che
questi contribuenti, sebbene in regola con l’adempimento, si troveranno in bolletta attribuite le
70 euro del canone. Questo perché, Acquirente unico, non avrà i dati dei clienti in questione nei
tempi utili per poterli passare alle società elettriche in tempo per l’elaborazione della prima
bolletta (anche perché il 4 luglio è partita l’ultima tranche di dati da parte di Acquirente unico
verso le società elettriche). In questo caso, però, si dovrà pagare l’intero importo, ma come
confermato da Acquirente unico, nella seconda fattura, ciò quella di agosto-settembre, i
contribuenti in questione si vedranno rimborsati i 18,97 euro che non erano dovuti, visto che
avevano presentato l’autodichiarazione”.

(Agenzia delle entrate, comunicato 132 del 4 luglio 2016)

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4) Aiuti di Stato: ecco il nuovo Registro nazionale

Parte il rinnovato “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, la banca dati di cui si è dotata il MISE,
in adempimento agli obblighi comunitari, che consente di espletare le verifiche necessarie al

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rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la
concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti “de minimis”. Il Ministero dello Sviluppo
Economico con la circolare n. 62871 del 1 luglio 2016, descrive le nuove modalità tecniche
per la trasmissione al sistema “Registro Aiuti” delle informazioni relative agli aiuti concessi alle
imprese. —> Leggi tutto

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5) Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali 2016

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal
Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a
seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura
unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in
cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece,
invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i
contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile.

Come cambiano le deduzioni forfetarie

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha
sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di
spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo
d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo
pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La
deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando
nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle
istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i
trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni
confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016
fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme
versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per
la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a
trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche
quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

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(Agenzia delle entrate, comunicato n. 135 del 5 luglio 2016)

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6) Diritti di proprietà industriale: soppresso il bollettino di versamento della TCGG

Concessioni governative sui titoli di proprietà industriale: Soppresso il bollettino postale che
serviva a versale sui conti correnti intestati all’Agenzia delle Entrate.

Ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 105607 del 5 luglio 2016,
dopo il passaggio al deposito telematico di marchi e brevetti e al pagamento dei diritti con “F24
elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici” Con l’occasione, rottamata anche la versione
bilingue italiano-sloveno dello stesso bollettino.

Una soppressione scontata – considerata la ormai piena attuazione delle disposizioni riguardanti
le nuove modalità di “registrazione” dei titoli di proprietà industriale e di versamento dei relativi
diritti e tasse (decreti Mise del 22 marzo 2013 e 3 ottobre 2014) – e rafforzata dall’intesa tra
Agenzia e ministero dello Sviluppo economico, direzione generale per la Lotta alla contraffazione
– Uibm.

Come è noto, i codici tributo da utilizzare nelle deleghe di pagamento, istituti con la risoluzione
11/2015, sono:

“C300” (Brevetti e disegni – Deposito, annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi)

“C301” (Annualità convalida brevetto europeo)

“C302” (Marchio – Primo deposito, rinnovo).

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7) Ulteriore modifica al software di compilazione Studi di settore – Gerico 2016

Nuovo aggiornamenti: La versione 1.0.4 del 05/07/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto
alla versione precedente:

per lo studio WG34U è stato sostituito il controllo bloccante “Se i Giorni di apertura nel periodo
d’imposta sono compilati allora deve essere compilata almeno una tra le Tariffe dei principali
servizi: Taglio capelli – Uomo, Shampoo – Uomo, Taglio capelli – Donna, Messa in piega – Donna,
Taglio capelli – Bambino, Shampoo – Bambino” con il seguente: “Almeno una tra le Tariffe dei
principali servizi: Taglio capelli – Uomo, Shampoo – Uomo, Taglio capelli – Donna, Messa in piega

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– Donna, Taglio capelli – Bambino, Shampoo – Bambino deve essere compilata in almeno una
unità locale destinata all’esercizio dell’attività (Quadro B)” per permettere il calcolo, in presenza
di più unità locali, nel caso in cui, in una delle unità locali, non sia esercitata l’attività mappata
dal controllo.

Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e
di normalità elaborati con le precedenti versioni 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Le posizioni
soggettive elaborate con le precedenti versioni di GERICO non devono quindi essere rielaborate
con la versione 1.0.4 del software.

Il prodotto software GERICO 2016 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della
normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204
studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015 (versione disponibile: 1.0.4 del
05/07/2016).

Il software è aggiornato tenuto conto del Decreto ministero Economia e Finanze del 12/05/2016
– Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di
imposta 2015 (G.U. Serie Generale n. 113 del 16/05/2016).

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 5 luglio 2016)

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8) Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali

L’Inps, con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, illustra il nuovo quadro normativo, già
oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, a seguito dell’intervento di parziale
depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’articolo
2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638.

La circolare tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale
– Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con parere del 3 maggio 2016 condivise dall’Ufficio
legislativo del medesimo Dicastero con nota del 3 maggio 2016, prot. 29/0002839/P.

Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione
compiuta dal datore di lavoro:

la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli
omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi
inferiori a tale soglia.

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Disabili – prorogata scadenza presentazione autocertificazione esonero lavorazioni
pericolose

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota direttoriale n. 3879 del 1°
luglio 2016, ha prorogato al 31 luglio 2016 il termine per l’invio
dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni
che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per
mille (previsto per il 1° luglio 2016 dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale 10
marzo 2016).

La nota direttoriale evidenzia come la proroga sia dovuta alle segnalazioni ricevute dalle
aziende che hanno evidenziato alcune criticità e che hanno portato il ministero a “dover
intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo applicate dalla suddetta procedura telematica”
apportando al sistema alcuni aggiornamenti.

Ricordiamo i requisiti richiesti dalla norma:

occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio
Inail pari o superiore al 60 per mille;

autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti;

versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi
dell’esonero.

*****

9) La crescita delle entrate tributarie deriva anche dai versamenti IVA da “split
payment”

E’ aumentato il gettito del periodo gennaio-maggio 2016 nella misura del 2,7%

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato ieri (5 luglio 2016) i dati statistici delle entrate
erariali gennaio-maggio 2016.

Nei primi cinque mesi del 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della
competenza giuridica ammontano a 156.470 milioni di euro, con un incremento di +4.173
milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,7%). Il gettito del periodo
gennaio-maggio 2016, come già fatto per il periodo gennaio–aprile, deve essere però

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neutralizzato dei risultati negativi registrati per l’imposta di bollo e il canone di abbonamento
radio e TV per le seguenti ragioni.

In relazione al gettito dell’imposta di bollo viene evidenziato che la flessione registrata nel mese
di aprile (-1.834 milioni di euro), nella componente dell’imposta assolta in modalità virtuale, è
dovuta alla possibilità di scomputare l’acconto versato l’anno precedente, dall’acconto da
versare per l’anno corrente nel mese di aprile. I contribuenti autorizzati all’utilizzo del
pagamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale (Poste Italiane S.p.a., imprese di
assicurazioni, banche e altri enti e società finanziarie indicate dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n.87)
hanno utilizzato questa nuova modalità di scomputo incidendo in tal modo sul profilo mensile
dei versamenti dell’imposta stessa che, se per l’anno corrente ha registrato minori versamenti
in acconto nel mese di aprile, vedrà maggiori versamenti mensili in corso d’anno(1); a conferma
di tale circostanza viene segnalato che nel mese di maggio 2016 l’imposta di bollo ha registrato,
rispetto allo stesso mese del 2015, una crescita di +441 milioni di euro (+108,9%) di cui 337
affluiti al capitolo 1205 dal solo codice tributo 2505 (bollo virtuale rata). Il risultato negativo del
gettito del canone di abbonamento radio e TV (–1.606 milioni di euro) è stato determinato dalla
nuova modalità di riscossione fissata con la Legge di stabilità per il 2016 (art.1, commi 152 e
seguenti) in base alla quale, gli introiti relativi alle prime sei rate del canone stesso, si avranno
successivamente al mese di luglio 2016. Il diverso profilo mensile nei versamenti dei due tributi
rende non omogeneo il confronto tra i primi cinque mesi del 2016 e quelli dell’anno passato;
neutralizzando gli effetti sul gettito dei versamenti dell’imposta di bollo e di quelli del canone
radio e TV, l’andamento delle entrate tributarie del periodo gennaio-maggio risulta pari a
+7.250 milioni di euro (+5,0%).

Imposte dirette

Le imposte dirette ammontano a 79.569 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +2,0%) e
quelle indirette a 76.901 milioni di euro (+2.599 milioni di euro, pari a +3,5%).

Negative risultano le variazioni di gettito, sia delle ritenute sugli interessi ed altri redditi da
capitali sia delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, rispettivamente
–1.168 milioni di euro (–26,7%) e –741 milioni di euro (–53,1%).

Imposte indirette

Le imposte indirette crescono di 2.599 milioni di euro (+3,5%). L’andamento dell’imposta sul
valore aggiunto presenta una variazione positiva nella componente degli scambi interni di 4.294
milioni di euro (+11,9%), di cui 3.075 milioni di euro di crescita derivano dai versamenti da
“split payment”. Positivo l’andamento del gettito IVA registrato nei primi cinque mesi del 2016
nei settori del Commercio (+613 milioni di euro, +6%) e dell’Industria (+245 milioni di euro,
+2,5%), più contenuto nel settore dei Servizi privati (+65 milioni di euro, +0,5%). Nel settore
Commercio si segnalano i seguenti risultati: Commercio degli autoveicoli +351 milioni di euro
(+17,9 %), Commercio al dettaglio +164 milioni di euro (+7,2%), Commercio all’ingrosso +98
milioni di euro (+1,6%). Nel settore Industria si registra il risultato favorevole della sezione
fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata, ecc. (+571 milioni di euro, +27,8%) al
quale si contrappone quello delle Costruzioni (–257 milioni di euro, –19,1%).

Il gettito dell’imposta di bollo registra, rispetto allo stesso periodo del 2015, una forte

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diminuzione (–1.471 milioni di euro), a causa del calo registrato nel mese di aprile del
versamento in acconto del bollo virtuale per l’anno 2017 (-1.834 milioni di euro) in conseguenza
della nuova modalità dello scomputo dell’acconto versato l’anno precedente.

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10) In scadenza anche gli acconti 2016 per i soggetti in regime forfetario

Per i soggetti alle prese con gli studi di settore oggi (6 luglio 2016), come è noto, è l’ultimo
giorno per versare le imposte senza la maggiorazione dello 0,40%.

Fruiscono di tale proroga anche coloro che sono nel regime dei minimi, e proprio a tale riguardo
tale soggetti devono procedere al versamento degli acconti.

Come è risaputo, la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto il cosiddetto
“regime forfetario” riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo
che rispettano determinati requisiti. Per tali soggetti il reddito imponibile è determinato
applicando all’ammontare dei ricavi, o dei compensi percepiti, un apposito coefficiente di
redditività differenziato in base all’attività svolta.

L’aliquota é:

– del 15% nella generalità dei casi;

– del 5% per le nuove iniziative produttive nei primi 5 anni di attività.

I contribuenti forfetari devono versate l’acconto dell’imposta agevolata nel modo seguente:

– non pagano alcun acconto: qualora l’importo dovuto sia pari o inferiore a 51,65 euro;

– versano l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre 2016: qualora l’importo dovuto sia
superiore a 51,65 euro ma inferiore a 257,51 euro;

– versano l’acconto in due rate: qualora l’importo dovuto sia superiore a 257,51 euro. In tale
ultimo caso, il 40% va versato entro il 16 giugno 2016, oppure il 6 luglio per chi è soggetto agli
studi di settore ed è rateizzabile, mentre il secondo acconto ammontante al 60% del totale va
versato entro il 30 novembre 2016, il quale non è, invece, rateizzabile.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con R.M.
n. 59/2015:

1790: acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario – prima rata;

1791: acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario – seconda rata o unica rata di acconto;

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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

1792: saldo imposta sostitutiva sul regime forfetario.

Il contribuente potrà determinare l’acconto con il metodo storico, in base all’imposta dovuta per
i redditi 2015, oppure con il metodo previsionale, in base all’imposta stimata in relazione al
reddito previsto per il 2016.

I contribuenti che provengono dal regime ordinario possono decidere di determinare l’acconto
IRPEF con il metodo previsionale, versando con i codici tributo relativi all’imposta sostitutiva.

Vincenzo D’Andò

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