Il contesto internazionale - I lavori dell'OCSE Il pacchetto fiscale digitale UE - ODCEC Roma
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Il contesto internazionale I lavori dell’OCSE Il pacchetto fiscale digitale UE La tassazione dell’economia digitalizzata Luca Romanelli - Componente Commissione Fiscalità Internazionale Roma, 23 novembre 2018
I lavori dell’OCSE • Luglio 2013: Progetto BEPS (“Base erosion profit shifting”) • volto a favorire l’adozione di standard internazionali e modalità di approccio comuni per contrastare condotte elusive poste in essere dai contribuenti al fine di consentire lo spostamento della base imponibile e/o favorire lo spostamento degli utili societari in Stati con livello di tassazione nullo o ridotto • consiste in 15 “azioni” che identificano i principali settori di intervento necessari per contrastare l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti • scopo principale del Progetto è quello di assicurare che i redditi siano assoggettati a tassazione nel luogo in cui le attività sono poste in essere e si crea valore • Ottobre 2015: pubblicazione del Final Report dell’ Action 1 - Addressing the tax Challenges of the Digital Economy, svolto attraverso il contributo di una Task Force on the Digital Economy (TFDE), con l’obiettivo di individuare possibili opzioni per risolvere le criticità fiscali sollevate dalla digital economy • Marzo 2018: pubblicazione del rapporto Tax challenges arisign from digitalisation – Interim report del TFDE, che riguarda le posizione di 110 Paesi che fanno parte del quadro d’azione del progetto BEPS e dal quale emerge una complessità sempre maggiore degli effetti fiscali dell’economia digitale ed una posizione assai divergente fra i vari Paesi • Entro il 2020: Previsione di un rapporto finale 06/12/2018 ODCEC Roma 23.11.2018 2
BEPS Report on Action 1 • Le imprese dell’economia digitale realizzano redditi significativi che gli Stati con difficoltà riescono a tassare, dato che esercitano la propria attività e realizzano profitti in Stati esteri senza integrare una stabile organizzazione. Elementi rilevanti in tal senso: Mobility: la mobilità relativa ai beni immateriali, agli utenti e alla localizzazione delle funzioni operative dell’impresa Reliance on data: uso massivo dei dati concernenti gli utilizzatori dei servizi Network effects: interazione e sinergia tra gli utenti che utilizzano un medesimo servizio, che favorisce in modo esponenziale la diffusione anche di altri utenti Multi-sided business models: piattaforme che svolgono attività di intermediazione tra gruppi di soggetti dello stesso mercato, in cui il comportamento di un gruppo di soggetti influenza la posizione dell’altro gruppo, in termini di esternalità positive o negative • Ai fini delle imposte dirette la digital economy pone questioni in termini di: Nexus: individuazione dell’elemento di collegamento con un certo territorio Data: dati rilevanti per la determinazione del valore generatosi in un dato mercato Characterisation: qualificazione dei pagamenti relativi alla fruizione dei nuovi prodotti digitali 06/12/2018 Titolo documento 3
BEPS Report on Action 1 - soluzioni proposte 1. “New nexus based on the concept of significant economic presence”: introduzione nei vari ordinamenti di un criterio di collegamento territoriale per il quale solo il manifestarsi di una presenza economica significativa dell’impresa estera in un determinato Stato crea una connessione tale da rendere imponibili i profitti generati. Fattori determinanti per la presenza: Revenue based factor: ricavi ottenuti in un determinato Paese (da transazioni digitali con i clienti attraverso una piattaforma digitale) Digital Factors: account locale creato in un Paese; piattaforma digitale locale; opzioni di pagamento elettronico in valuta locale; User-based factors: numero di utenti attivi mensili, numero contratti conclusi con utenti locali, contenuti e dati raccolti dagli utenti e dai clienti 2. Withholding tax on digital transactions: ritenuta a titolo d’imposta sulle transazioni digitali che comportano l’acquisto di beni o servizi dall’estero 3. Equalization levy: accisa sulle transazioni digitali effettuate da una società estera oppure sui dati da essa raccolti dagli users residenti 06/12/2018 Titolo documento 4
BEPS Report on Action 1 - Conclusioni • L’economia digitale non rappresenta un settore a sé stante ma permea tutta l’economica e non è quindi possibile individuare regole di tassazione ad hoc diverse da quelle applicabili ai business tradizionali • Non sono necessarie specifiche soluzioni in quanto le misure esistenti, così come rafforzate dalle azioni BEPS, sono in grado di produrre i loro effetti anche nel campo della digital economy, fra le quali: Le modifiche alla lista delle eccezioni relativa alla S.O. attraverso l’introduzione di una “anti-fragmentation rule” Le modifiche alla definizione di S.O. personale in relazione agli agenti commissionari che concludono contratti di “routine” a nome proprio e non per conto dell’impresa estera Modifiche al regime CFC • I singoli Stati possono adottare misure ad hoc come ulteriori protezioni (nessuna delle quali è raccomandata espressamente) e comunque devono garantire il rispetto dei trattati contro le doppie imposizioni e/o essere conformi alle libertà fondamentali UE • Si prende atto della necessità di svolgere ulteriore lavoro sul tema prevedendo un nuovo rapporto del TFDE entro il 2020Proposte alternative (che possono essere applicate anche congiuntamente) 06/12/2018 Titolo documento 5
Le iniziative dell’ Unione Europea • Giugno 2017: Joint political statement firmato da Italia, Francia, Germania e Spagna in cui si chiede alla Commissione UE di esplorare soluzioni per introdurre un equalization tax sul turnover generato in Europa dagli operatoti digitali • Settembre 2017: Ecofin informale a Tallin, in cui altri 6 Paesi (Grecia, Austria, Bulgaria, Portogallo, Slovenia e Romania) si aggiungono al JPS studio del Parlamento UE “EU Tax Revenue Loss from Google and Facebook”, stima in 5 miliardi di Euro la perdita di gettito europeo riferito ai soli Google e Facebook attribuibile a inefficienti regole di tassazione sulla CIT Comunicazione Commissione UE su “Fair and efficient Tax System in the EU for the Digital single Market” in cui si denuncia l’inadeguatezza del sistema di tassazione in relazione all’economia digitale e la necessità di riforma con riferimento alle regole su: Stabile organizzazione Transfer pricing ed attribuzione di profitti in presenza di tecnologie digitali • Dicembre 2017: riunione Ecofin a Bruxelles dove viene conferito alla Commissione Ue di elaborare un “approccio” comune entro la primavera 2018 06/12/2018 Titolo documento 6
Le iniziative dell’ Unione Europea • 21 Marzo 2018: pacchetto di proposte pubblicato dalla Commissione UE Stabile organizzazione: Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2018) 146 final - E’ giunto i momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale Proposta di Direttiva del Consiglio COM (2018) 147: intervento di tipo strutturale (c.d. comprehensive solution) introduzione del concetto di “Presenza Digitale Significativa” ai fini dell’ individuazione e tassazione della stabile organizzazione di imprese non residenti che forniscono servizi digitali Proposta di Direttiva del Consiglio COM (2018) 148: Intervento di tipo congiunturale o transitorio (c.d. targeted solution) Introduzione di una imposta sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali Raccomandazione agli Stati Membri COM (2018) 1650: inclusione della soluzione strutturale nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni con eventuale assistenza in fase di negoziazione da parte della Commissione UE • Approccio comune delle proposte di Direttiva: il valore dei servizi digitali è creato dagli utenti che partecipano ad una attività digitale (navigano, utilizzano siti web, social network e applicazioni) l’economia digitale dipende da attività immateriali, costituite dai dati degli utenti e da metodi avanzati di raccolta e trattamento dei dati 06/12/2018 Titolo documento 7
Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM 2018) 146 • L’economia digitale sta trasformando il modo di svolgere l’attività imprenditoriale, nella quale gli utenti dei servizi digitali partecipano (consapevolmente o meno) al processo di creazione del valore (fornendo dati, condividendo conoscenze e contenuti, etc.) • La necessità di tassare gli utili nel luogo di creazione del valore è un principio riconosciuto al livello internazionale, tuttavia le attuali norme fiscali internazionali sono “obsolete” in quanto: si basano sulla presenza fisica e non tengono conto di modelli d’impresa in cui le società possono fornire servizi digitali senza esservi fisicamente presenti non tengono conto della nuove modalità di creazione degli utili e del valore nel mondo digitale stentano a cogliere il valore creato attraverso beni immateriali (brevetti, algoritmi) che possono essere facilmente trasferiti in giurisdizioni a imposizione fiscale bassa o nulla non riconoscono il ruolo svolto dagli utenti nella creazione del valore per le imprese digitali determinano inevitabilmente un disallineamento tra il luogo in cui viene creato il valore e quello in cui sono versate le imposte • E’ necessaria una soluzione al livello internazionale da adottare in modo tempestivo al livello europeo per arginare le crescenti iniziative unilaterali dei singoli Stati membri che rischiano di frammentare il mercato comune e creare barriere ed incertezze 06/12/2018 Titolo documento 8
Proposta Direttiva COM (2018) 147 –comprehensive solution • Oggetto (Art. 1) - Scopo della Direttiva: ampliare il concetto di Stabile organizzazione ai fini dell’imposta sulle società allo scopo di includere una presenza digitale significativa attraverso la quale è esercitata in tutto o in parte l’attività; stabilire i principi per l’attribuzione degli utili ad una presenza digitale significativa • Campo di applicazione (art. 2) - tutte le società soggette ad imposta: residenti in un al Stato UE residenti in Stato extra-UE con il quale non è in vigore DTT residenti in Stato extra-UE con il quale non è in vigore DTT che prevede regole simili a quelle previste dalla Direttiva 06/12/2018 Titolo documento 9
Proposta Direttiva COM (2018) 147 –comprehensive solution • Definizione di servizi digitali cui è applicabile la Direttiva (art. 3) : Servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica , la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e richiede un intervento umano minimo, impossibili da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione (definizione di cui all’art. 7 regolamento UE 282/2011 - IVA), tra i quali: a. Fornitura di prodotti digitali in generale, compreso il software e i loro aggiornamenti e modifiche b. Servizi che veicolano o supportano la presenza di un soggetto su una rete elettronica, quali un sito ed una pagina web c. Servizi automaticamente generati da un pc tramite internet o rete elettronica, quali un sito o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario d. La concessione a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online e. Le offerte forfetarie di servizi internet (internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato Esclusione: servizi di vendita di beni e servizi attraverso internet o una rete elettronica. In relazione alla vendita di automobili: sì l’accesso (dietro compenso) ad un mercato digitale per l’acquisto o la vendita di autovetture; no la vendita di un’automobile attraverso il sito internet; servizi di tele-radio diffusione, telecomunicazione (allegato III proposta Direttiva) 06/12/2018 Titolo documento 10
Proposta Direttiva COM (2018) 147 –comprehensive solution • Presenza digitale significativa (art. 4) – “PDS”: Ai fini dell’imposta sulle società, si considera che sussista una stabile organizzazione se esiste una presenza digitale significativa attraverso la quale è esercitata in tutto o in parte, un’attività. Sussiste una presenza digitale significativa se, nel periodo d’imposta, un’impresa fornisce “servizi digitali” in uno Stato membro ed è soddisfatta (al livello aggregato) una delle seguenti condizioni: l’impresa consegue ricavi superiori a 7 ML di Euro per la fornitura di tali servizi prestati a utenti situati nello Stato membro Il numero di utenti di uno o più servizi digitali situati nello Stato Membro è superiore a 100.000 Il numero di contratti commerciali di fornitura di servizi digitali conclusi da parte di utenti situati nello Stato membro è superiore a 3.000 Utente è considerato “situato” in uno Stato membro in un periodo d’imposta se: • nel caso di una persona fisica, utilizza un dispositivo in tale Stato • nel caso di una società , è residente ai fini dell’imposta sui redditi (o dispone di una S.O.) in tale Stato Il luogo in cui è utilizzato un dispositivo è determinato dall’indirizzo di protocollo internet del dispositivo o altro metodo di geo-localizzazione Le soglie quantitative dovrebbero rispecchiare l’importanza della presenza digitale per diversi tipi di modelli di impresa e tenere conto dei diversi gradi di contributo alla creazione del valore [considerando (6) della Proposta] 06/12/2018 Titolo documento 11
Proposta Direttiva COM (2018) 147 –comprehensive solution • Utili attribuibili alla presenza digitale significativa (art. 5): Tassati “unicamente” nello Stato membro in cui opera la PDS (tassazione esclusiva) Applicazione “AOA” OCSE (separate entity approach), in base al quale la gli utili attribuibili sono quelli che la PDS avrebbe realizzato se fosse stata un impresa separata e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto proprie funzioni/assets/rischi Analisi funzionale volta a identificare le funzioni svolte, gli assets utilizzati e i rischi assunti dalla PDS attraverso un interfaccia digitale. Funzioni economicamente rilevanti (c.d. funzioni generalmente routinarie): a) Raccolta, archiviazione, il trattamento, l’analisi, la diffusione e la vendita di dati al livello di utente; b) Raccolta, archiviazione, il trattamento e visualizzazione dei contenuti generati dagli utenti c) Vendita di spazi pubblicitari on-line d) Messa a disposizione sul mercato digitale di contenuti creati da terzi e) Fornitura di qualsiasi altro servizio digitale non elencato Occorre tenere conto anche delle attività di sviluppo, potenziamento, mantenimento, protezione e lo sfruttamento delle attività immateriali dell’impresa Profit split (fattori di ripartizione: spese R&S e commercializzazione, numero utenti, dati raccolti) 06/12/2018 Titolo documento 12
Proposta Direttiva COM (2018) 148 –targeted solution • Istituzione di un’imposta sui servizi digitali (“ISD”) applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali Imposta indiretta sui servizi digitali caratterizzati dalla creazione di valore da parte degli utenti, ovvero per i quali la partecipazione degli utenti costituisce un contributo fondamentale Colpisce servizi forniti a distanza, senza che il fornitore sia fisicamente stabilito nella giurisdizione degli utenti e dove è creato il valore Individua un nuovo criterio territoriale: la presenza degli utilizzatori Assoggetta a tassazione i ricavi ottenuti dalla monetizzazione del contributo degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sè • Soggetti passivi (Art. 4) - Società che nel periodo d’imposta: Conseguono ricavi imponibili a livello mondiale superiori a 750 ML di EURO Conseguono ricavi imponibili nell’UE superiori a 50 ML di Euro Se la società appartiene ad un gruppo consolidato assumono rilievo i ricavi complessivi del gruppo • Ricavi imponibili (Art. 3) – relativi a: a) Servizi consistenti nella collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia b) Servizi di “intermediazione”, i.e. di messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale per interagire con altri utenti , eventualmente agevolando cessioni di beni e prestazioni di servizi (c.d. peer to peer) c) Trasmissione di dati raccolti dagli utenti (user data) e generati dalle attività da costoro effettuate sulle interfacce digitali • Sono esclusi i servizi in cui l’interazione è secondaria rispetto al contenuto digitale ed è minore il contributo degli utenti: e-commerce servizi di comunicazione (watsap) o pagamento, in cui gli utenti sono già in contatto a prescindere dall’interfaccia fornitura di contenuti digitali attraverso un’interfaccia digitale (programmi, giochi, musica, video, etc.) 06/12/2018 Titolo documento 13
Proposta Direttiva COM (2018) 148 –targeted solution • Territorialità dell’imposta (Art. 5): I ricavi vengono assoggettati ad imposizione nello Stato membro in cui si trovano gli utenti, a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano contribuito finanziariamente a generare tali ricavi Regole di allocazione dei ricavi: • Servizi di pubblicità: in proporzione al numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è apparso su un dispositivo in uno Stato membro nel periodo d’imposta • Servizi di intermediazione: in proporzione al numero di utenti che che concludono una transazione direttamente oppure che hanno aperto un account tramite un dispositivo localizzato in un Paese membro • Servizi di trasmissione di user data: in proporzione al numero di utenti che hanno generato i dati trasmessi nel periodo utilizzando un determinato dispositivo Ai fini della territorialità: • Non rilevano: Il luogo in cui è effettuo il pagamento dei servizi Il luogo in cui si svolgono le operazioni tra gli utenti in caso di operazioni peer to peer Lo Stato di residenza dell’utente • Rileva lo Stato in cui l’utente utilizza un dispositivo determinato dal protocollo IP o da altro metodo di geo- localizzazione 06/12/2018 Titolo documento 14
Proposta Direttiva COM 2018/148 –targeted solution • Aliquota e base imponibile: 3% sui ricavi qualificati lordi, al netto dell’IVA (e di altre imposte analoghe) • Deducibilità per le imprese UE: l’imposta è deducibile dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società • Pagamento e riscossione: Sono responsabili del pagamento i soggetti passivi che forniscono i servizi digitali Previsione di specifici obblighi di identificazione, dichiarazione e versamento dell’imposta nello Stato membro in cui sono prodotti ricavi imponibili Nel caso di gruppo è possibile designare un soggetto per tutta la compliance dell’ISD Previsione di uno sportello unico (one stop shop) in un solo Stato che trasmetterà info agli altri Stati 06/12/2018 Titolo documento 15
Considerazioni sulle proposte • Il pacchetto di proposte UE nasce come risposta “urgente”: alla pressochè “nulla” tassazione cui sono assoggettati i giganti del WEB (c.d. Over the top) all’azione lenta e senza risposte concrete e/o condivise dell’OCSE in merito alle problematiche relative tassazione dell’economia digitale ed alla ripartizione della potestà impositiva tra i vari Stati, e che ritiene sufficiente un semplice “restyling” delle attuali regole di tassazione internazionale consigliati nel BEPS alla riforma fiscale USA del dicembre 2017, che ha introdotto - fra l’altro - l’istituto del General Intangibles Low Tax income (GILTI), che prevede la tassazione negli USA degli extra-profitti realizzati da un gruppo multinazionale in eccedenza rispetto alla remunerazione delle attività routinarie delle società estere (anche definito come una “Super CFC” da Assonime nella Risposta n. 6/2018) • Alimenta il contrasto “ideologico” - già sottolineato da Assonime nella Circolare n. 19/2018 - fra chi ritiene: che la ricchezza derivi principalmente dal contributo degli intangibles e debba essere tassata nel paese di residenza della Società capogruppo per la parte che eccede la modesta remunerazione della attività routinarie delle varie consociate estere (posizione USA), e chi ritiene che la ricchezza debba essere tassata nel Paese della fonte (posizione UE), in quanto deriva per lo più: • dalle consociate che contribuiscono alla catena del valore attraverso le attività di sviluppo degli intangibles • dai dati forniti dagli utenti che interagiscono in tutto il mondo 06/12/2018 Titolo documento 16
Posizione di Assonime sulle proposte (Risposta n. 6/2018) • Proposta su imposta sui servizi digitali: Attribuisce potestà impositiva al Paese in cui si genera effettivamente ricchezza valorizza i fattori che effettivamente contribuiscono a generare ricchezza delle imprese digitali Preleva direttamente l’imposta in capo alle imprese che conseguono i ricavi colpisce il vero driver della catena del valore attraverso l’applicazione del 3% sui ricavi lordi di servizi digitali relativi: all’interazione reciproca tra gli utenti (ed i dati da essi generati) al contenuto digitale apportato dall’impresa degli intangibles Criticità: necessaria armonizzazione in relazione ai vari adempimenti legati all’imposta e la dotazione di un sistema di individuazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale • Proposta sulla presenza digitale significativa: Attribuisce potestà impositiva al Paese in cui si genera effettivamente ricchezza Attribuisce rilevanza: alla creazione del valore da parte degli utenti ad attività generalmente “routinarie” in altri modelli di business (raccolta e trattamento dati, vendita spazi pubblicitari e simili) ad attività di valorizzazione degli intangibles (DEMPE) Criticità: necessaria rinegoziazione dei vari trattati con i Pesi extra UE e rischio di tempi ”biblici” 06/12/2018 Titolo documento 17
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