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Ecobonus 110%

Art. 119 e 121 Dl 34/2020 Decreto Rilancio
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. (20G00052)

GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21

In vigore dal 19.5.2020.

Giacomo Manzana Elena Iori
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Art. 119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
    a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita'
immobiliari che compongono     l'edificio.   I   materiali   isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017.
    b) interventi sulle parti comuni       degli   edifici   per    la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
    c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti
gli altri interventi     di   efficientamento   energetico   di   cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa
previsti per ciascun intervento di       efficientamento   energetico
previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

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3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli
interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.
  4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 [simsa]
l'aliquota delle detrazioni
spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo
15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano
agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
  5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis,
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi
1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
  6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con         la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione
in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione

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di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
    a) dai condomini;
    b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
    c) dagli Istituti autonomi case popolari        (IACP)   comunque
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono
ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
    d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci.
  10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano
agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di
attivita' di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale.

  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in
via telematica secondo quanto disposto con        provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce        anche   le
modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121:
  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente

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articolo, i tecnici abilitati asseverano a) il rispetto dei
requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013 e b) la corrispondente congruita'
delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica
all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita'      di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione
dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive
competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58. I professionisti        incaricati   attestano,
altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.
  14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, ai soggetti che rilasciano        attestazioni   e
asseverazioni infedeli si applica      la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni
e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita'
delle attestazioni o asseverazioni comporta la        decadenza   dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente
disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformita' di cui al comma 11.
  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2
milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno
2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di
euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni
di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.

                              Art. 121

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Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul   corrispettivo
               dovuto e in credito d'imposta cedibile

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, alternativamente:
  a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta,         con
facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito
d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per
le spese relative agli interventi di:
  a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al
comma 4 dell'articolo 119;
  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 119 del presente decreto;
  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119;
  3.
   ➢ I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati
     anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
     decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate
     residue di detrazione non fruite.
   ➢ Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa
     ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
     utilizzata la detrazione.

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➢ La quota di credito      d'imposta   non utilizzata nell'anno
     non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
     essere richiesta a rimborso.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i
soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa
degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza          dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
  5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma
1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo
restando, in presenza     di   concorso   nella   violazione,   oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita'        attuative   delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

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E’ previsto l'aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi
di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di
interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da
ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione nella maggior misura del 110%                       è    applicabile   esclusivamente
alle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

AMBITO SOGGETTIVO

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del
110% va evidenziato che l'art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è
applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito
illustrati, effettuati dai seguenti soggetti:
             •    condomini;
             •    persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro
             autonomo, su unità immobiliari.
              Il comma 10 dell'art. 119 specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di
              riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici
              unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del
              110% soltanto se l'edificio è adibito ad abitazione principale;
          •     Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti
          aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che
          rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
          •     cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su
          immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
➢ Da quanto sopra deriva pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è
  applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull'immobile
  strumentale all'esercizio dell'attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.
➢ Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche "privati", risulta che la detrazione del
  110% è fruibile anche per l'unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo
  se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile
  se l'immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.

LIMIITI
Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall'art. 119
in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni / limiti e con le percentuali di
detrazione stabiliti dalle norme di riferimento "ante" DL n. 34/2020.

1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
I commi da 1 a 3 dell’art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013,
che a seconda della tipologia dell'intervento sono pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%, si
applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, con
ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi (c.d. lavori trainanti):

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1)   interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
           interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della
           superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
           ➢ La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non
              superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
              compongono l'edificio.
           ➢ I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM
              11.10.2017;
      2)   interventi sulle parti COMUNI degli edifici per la sostituzione degli impianti di
           climatizzazione invernale esistenti con:
           o impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua
              calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
              prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di
              calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione
              di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art.
              119 in esame, di seguito illustrati;
           o impianti di microcogenerazione.
              ➢ La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non
                  superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
                  compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
                  smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
      3)   interventi sugli edifici UNIFAMILIARI per la sostituzione degli impianti di
           climatizzazione invernale esistenti con:
           o impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a
              pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
              all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi
              5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati;
           o impianti di microcogenerazione.
               ➢ La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non
                    superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
                    smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

(comma 2) La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica (comma 2) di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nei rispetto dei limiti di
spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 [lavori trainanti (*)
intervento di isolamento termico (**) impianti di climatizzazione]

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:
➢ devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art.
   14;
➢ nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi
   5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo),
   il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il
   conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
   prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento,
   rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

                                                                                                     9
Art. 119, DL n. 34/2020      Esecuzione congiunta
        Tipologia intervento (*)             spese dall'1.7.2020 al
                                                   31.12.2021
Isolamento termico delle superfici                     110%
opache verticali e orizzontali che             spesa max € 60.000
interessano l'involucro dell'edificio con    per il numero delle unità
un'incidenza superiore al 25% della           immobiliari dell'edificio
superficie disperdente lorda
Interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale
esistenti con:
• impianti centralizzati per il
                                                       110%
riscaldamento / raffrescamento /
                                               spesa max € 30.000
fornitura di acqua calda sanitaria a
                                             per il numero delle unità
condensazione, conefficienza
                                              immobiliari dell'edificio
almeno pari alla classe A di prodotto
di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n.
811 ovvero a pompa di calore, ivi
inclusi gli impianti ibridi o geotermici
• impianti di microcogenerazione
Interventi sugli edifici unifamiliari per
la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
esistenti con:
                                                     110%
• impianti per il riscaldamento /
                                               spesa max € 30.000
raffrescamento / fornitura di acqua
calda sanitaria a pompa di calore, ivi
inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
• impianti di microcogenerazione

Altri interventi di efficienza                         110%               - riqualificazione
energetica di cui all'art. 14, DL n.                spesa max               energetica
63/2013                                      ordinariamente prevista
                                                  per l'intervento
Impianti solari fotovoltaici connessi        € 48.000 e comunque € - riqualificazione
alla rete elettrica su edifici e relativi    2.400 / € 1.600 per ogni    energetica o
sistemi di accumulo integrati con gli       kW di potenza nominale     - riduzione del rischio
impianti                                    dell'impianto, € 1.000 per   sismico
                                             ogni kWh di capacità di
                                            accumulo per i sistemi di
                                                accumulo integrati

Infrastrutture per la ricarica di veicoli           € 3.000           - riqualificazione
elettrici negli edifici, c.d. "colonnine (art. 16-ter, DL n. 63/2013)   energetica
di ricarica"
(*) É necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua
il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta.

                                                                                                  10
2. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il comma 4 dell'art. 119 dispone che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui
ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella
misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese
sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di:
          •    cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un'impresa di
          assicurazione;
          •    stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi
          calamitosi;
la detrazione IRPEF di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente
ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a
rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003,
n. 3274.

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI
ACCUMULO

Tale detrazione nella misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui è eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di
 - riqualificazione energetica o
 - riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4
    dell'art. 119 in esame).

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura
del 110%, sempre per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione
all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un
ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per
ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote
annuali di pari importo.
In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione
edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel
beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare
complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo
del sistema.

                                                                                                    11
La detrazione del 110%:
         •    è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-
         consumata in sito;
         •    non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di
         qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i
         fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli
         incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DELLE C.D. "COLONNINE DI RICARICA"

La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto                       sia   eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica .

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione
che l'art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in
5 quote annuali.
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere
sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

ESECUZIONE CONGIUNTA

        Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente
       Tipologia                                                           Esecuzione congiunta
                                  Spesa massima ammessa
      intervento
Interventi di                                                              - riqualificazione
riqualificazione         Limiti ordinariamente previsti per le singole       energetica
energetica               tipologie di intervento dall'art. 14, DL n.
di cui all'art. 14, DL   23/2013
n. 63/2013
Impianti solari                                                            - riqualificazione
fotovoltaici             € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per           energetica o
connessi alla rete       ogni kW di potenza nominale                       - riduzione del
elettrica su edifici     dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di              rischio sismico
e relativi sistemi di    capacità di accumulo per i sistemi di
accumulo integrati       accumulo integrati
con gli impianti
Infrastrutture per la € 3.000                                              - riqualificazione
ricarica di veicoli   (art. 16-ter, DL n. 63/2013)                           energetica
elettrici negli
edifici, c.d.
"colonnine di
ricarica"

                                                                                                    12
TIPOLOGIA DI LAVORI

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

L'art. 121, DL n. 34/2020 amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle
quali il soggetto interessato può scegliere
- la trasformazione della detrazione in credito d'imposta ovvero
- il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione
   spettante.
In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e dall'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e

                                                                                               13
terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare,
alternativamente, per la trasformazione in credito d'imposta, con eventuale successiva
cessione, ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative
agli interventi di:
           •     recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b),
           TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo /
           ristrutturazione);
           •     efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2
           dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione
           al 110%);
           •     adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-
           septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio
           sismico con detrazione del 110%);
           •     recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola
           pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, Legge n.
           160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
           •     installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett.
           h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
           •     installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-
           ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del
           110%.

La disposizione apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In
particolare si evidenzia che, in caso di:
    a) riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
        effettuato gli interventi, c.d "sconto in fattura", il fornitore recupera lo sconto
        riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva
        cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
        intermediari finanziari;
    b) trasformazione della detrazione in credito d'imposta, lo stesso può essere oggetto
        di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
        intermediari finanziari.

Inoltre, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. "sconto in fattura":
•      può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate
       residue di detrazione non fruite;
•      va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
       stata utilizzata la detrazione.
        L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno:
                 o    non può essere fruita negli anni successivi;
                 o    non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano i limiti di cui agli artt. 34, Legge n. 388/2000 e 1, comma 53, Legge n. 244/2007,
ossia € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020 ex art. 147, DL n. 34/2020), ed €
250.000 annui per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI.

➢   I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta
    in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

                                                                                                    14
➢   L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede alla verifica
    documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.
➢   Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto
    alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
    detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza
    di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo
    sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo.
➢   Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di
    quanto sopra esposto.

VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO DETRAZIONE
110%
Il comma 11 del citato art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di
opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i
quali spetta la detrazione del 110%.
Visto di conformità
Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista /
esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi
ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o
equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di
un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle
Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
Attestazione / Asseverazione
È inoltre stabilito che, ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura:
• per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 [ossia interventi di isolamento termico e di
   sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio /
   miglioramento energetico con detrazione del 110%] un tecnico abilitato deve asseverare
   il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013
   e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
   Una copia dell'asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica
   all'ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
• per gli interventi di cui al comma 4 [ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con
   detrazione del 110%] l'efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato
   della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
   statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio
   professionale.
• É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente
   congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

➢ Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:
•     la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
•     l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000
a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa

                                                                                                   15
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni /
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni /
asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di
conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all'art. 119 in esame.

                                                ***

Utilizzabilità dei precedenti crediti
Le modalità con le quali procedere alla cessione della detrazione spettante per gli interventi
sopra citati sulle parti comuni condominiali sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con
i Provvedimenti 8.6.2017 e 28.8.2017 e con riferimento agli stessi l'Agenzia:
• con le Circolari 18.5.2018, n. 11/E e 23.7.2018, n. 17/E ha fornito una serie di chiarimenti al
   fine di meglio circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame;
• con la Risoluzione 25.7.2018, n. 58/E ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in
   compensazione di tale credito ;
• con le Risposte 31.10.2018, n. 56 e 5.11.2018, n. 61 ha fornito chiarimenti per
   l'individuazione dei "soggetti terzi" possibili destinatari del credito ;
• con la Risoluzione 5.12.2018, n. 84/E ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti da
   porre in essere dal diretto interessato, dall'amministratore di condominio nonché dal
   "destinatario" del credito per perfezionare la cessione in esame. In particolare, in tale
   occasione l'Agenzia ha evidenziato che, fermo restando l'obbligo di comunicare la cessione /
   accettazione del credito all'Agenzia delle Entrate da parte dell'amministratore / condomino
   incaricato, la normativa non contiene prescrizioni relative alla forma con la quale
   la cessione va posta in essere.
  Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti, i Provvedimenti sopra citati, in base alla
  normativa vigente alla data di emanazione, fanno riferimento ai soli interventi sulle parti
  comuni condominiali e non risultano applicabili alla cessione del credito corrispondente
  alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità
  immobiliari.

LA CESSIONE DEL CREDITO CON INTERVENTI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Come sopra evidenziato, per le spese sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2019 è possibile cedere
il credito corrispondente alla detrazione spettante anche nel caso in cui la detrazione sia
relativa ad interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
Per quanto riguarda i soggetti che possono cedere la detrazione (sia capienti che incapienti,
potenziali beneficiari della detrazione) ed i possibili destinatari (fornitori, soggetti terzi purché
collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, nonché istituti di credito / intermediari
finanziari     per    i    soli    soggetti    incapienti) è   confermato        quanto      previsto
per la cessione del credito in caso di detrazione derivante da interventi sulle parti comuni
condominiali e conseguentemente sono da ritenersi validi i chiarimenti forniti nei documenti di
prassi sopra citati.

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Con il recente Provvedimento 18.4.2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità
      con le quali va comunicata la cessione delcreditoin caso di detrazione spettante per
      interventi di riqualificazione energeticariguardanti singole unità immobiliari.
In particolare il Provvedimento prevede che i soggetti che intendono cedere
il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulla
singola unità immobiliare:

"comunicano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della
spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet
dell'Agenzia delle Entrate, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di
intervento effettuato, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo
del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l'anno di sostenimento della spesa, i dati
catastali dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica, la denominazione
e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso
da parte del cessionario, nonché l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle
spese sostenute entro il 31 dicembre. I contribuenti [incapienti] … dichiarano, inoltre, che
nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi
indicate.
In alternativa … la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici
dell'Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento ….
Il predetto modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica
certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo
caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario".

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Il Provvedimento in esame prevede espressamente che "il mancato invio della
       comunicazione … rende inefficace la cessione del credito".
A seguito di tale comunicazione l'Agenzia rende visibile il credito d'imposta ceduto nel
cassetto fiscale del "destinatario" / beneficiario che, prima del relativo utilizzo, deve
provvedere all'accettazione dello stesso tramite l'apposita funzione disponibile nell'area
riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Successivamente all'accettazione, e comunque a decorrere dal 20.3 dell'anno successivo a
quello di sostenimento della spesa di riqualificazione energetica, il soggetto che ha ricevuto
(e accettato) il credito può cederlo a sua volta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate
tramite la funzione disponibile nella citata area riservata.
Il credito ricevuto e accettato:
          •      va ripartito in 10 quote annuali ;
          •      può essere utilizzato a decorrere dal 20.3 dell'anno successivo a quello di
          sostenimento della spesa di riqualificazione energetica, esclusivamente in
          compensazion eex art. 17, D.Lgs. n. 241/97,con il mod. F24, tramite i servizi
          telematici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di scarto dell'operazione.
          L'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno può essere riportata ed
          utilizzata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
          A tal fine è prevista l'istituzione di un apposito codice tributo (non va quindi
          utilizzato il codice tributo "6890" istituito per l'utilizzo del credito corrispondente alla
          detrazione per riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali).

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