Ecobonus 110% - manzana.it
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Ecobonus 110% Art. 119 e 121 Dl 34/2020 Decreto Rilancio Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. (20G00052) GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 In vigore dal 19.5.2020. Giacomo Manzana Elena Iori
Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. 2
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 [simsa] l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione 3
di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1. 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita' di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente 4
articolo, i tecnici abilitati asseverano a) il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e b) la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11. 16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Art. 121 5
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; 3. ➢ I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. ➢ Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. 6
➢ La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. 7
E’ previsto l'aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali. La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021. AMBITO SOGGETTIVO Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l'art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, effettuati dai seguenti soggetti: • condomini; • persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari. Il comma 10 dell'art. 119 specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l'edificio è adibito ad abitazione principale; • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. ➢ Da quanto sopra deriva pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull'immobile strumentale all'esercizio dell'attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio. ➢ Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche "privati", risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l'unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l'immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare. LIMIITI Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall'art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni / limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dalle norme di riferimento "ante" DL n. 34/2020. 1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I commi da 1 a 3 dell’art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall'art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell'intervento sono pari al 50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi (c.d. lavori trainanti): 8
1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. ➢ La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. ➢ I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017; 2) interventi sulle parti COMUNI degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: o impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati; o impianti di microcogenerazione. ➢ La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 3) interventi sugli edifici UNIFAMILIARI per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: o impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 in esame, di seguito illustrati; o impianti di microcogenerazione. ➢ La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. (comma 2) La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (comma 2) di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 [lavori trainanti (*) intervento di isolamento termico (**) impianti di climatizzazione] Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati: ➢ devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14; ➢ nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata. 9
Art. 119, DL n. 34/2020 Esecuzione congiunta Tipologia intervento (*) spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021 Isolamento termico delle superfici 110% opache verticali e orizzontali che spesa max € 60.000 interessano l'involucro dell'edificio con per il numero delle unità un'incidenza superiore al 25% della immobiliari dell'edificio superficie disperdente lorda Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: • impianti centralizzati per il 110% riscaldamento / raffrescamento / spesa max € 30.000 fornitura di acqua calda sanitaria a per il numero delle unità condensazione, conefficienza immobiliari dell'edificio almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici • impianti di microcogenerazione Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: 110% • impianti per il riscaldamento / spesa max € 30.000 raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, • impianti di microcogenerazione Altri interventi di efficienza 110% - riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. spesa max energetica 63/2013 ordinariamente prevista per l'intervento Impianti solari fotovoltaici connessi € 48.000 e comunque € - riqualificazione alla rete elettrica su edifici e relativi 2.400 / € 1.600 per ogni energetica o sistemi di accumulo integrati con gli kW di potenza nominale - riduzione del rischio impianti dell'impianto, € 1.000 per sismico ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati Infrastrutture per la ricarica di veicoli € 3.000 - riqualificazione elettrici negli edifici, c.d. "colonnine (art. 16-ter, DL n. 63/2013) energetica di ricarica" (*) É necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 10
2. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO Il comma 4 dell'art. 119 dispone che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021. Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative Nel caso in cui, oltre all'esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di: • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un'impresa di assicurazione; • stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi; la detrazione IRPEF di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%. Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003, n. 3274. CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO Tale detrazione nella misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di - riqualificazione energetica o - riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell'art. 119 in esame). I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. 11
La detrazione del 110%: • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto- consumata in sito; • non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014. CONTESTUALE INSTALLAZIONE DELLE C.D. "COLONNINE DI RICARICA" La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica . Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l'art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali. Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021. ESECUZIONE CONGIUNTA Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente Tipologia Esecuzione congiunta Spesa massima ammessa intervento Interventi di - riqualificazione riqualificazione Limiti ordinariamente previsti per le singole energetica energetica tipologie di intervento dall'art. 14, DL n. di cui all'art. 14, DL 23/2013 n. 63/2013 Impianti solari - riqualificazione fotovoltaici € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per energetica o connessi alla rete ogni kW di potenza nominale - riduzione del elettrica su edifici dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di rischio sismico e relativi sistemi di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati accumulo integrati con gli impianti Infrastrutture per la € 3.000 - riqualificazione ricarica di veicoli (art. 16-ter, DL n. 63/2013) energetica elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica" 12
TIPOLOGIA DI LAVORI TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA L'art. 121, DL n. 34/2020 amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere - la trasformazione della detrazione in credito d'imposta ovvero - il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante. In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e 13
terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d'imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. "sconto in fattura" per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di: • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione); • efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%); • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1- septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%); • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate"; • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16- ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%. La disposizione apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di: a) riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d "sconto in fattura", il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; b) trasformazione della detrazione in credito d'imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Inoltre, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. "sconto in fattura": • può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite; • va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. L'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno: o non può essere fruita negli anni successivi; o non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui agli artt. 34, Legge n. 388/2000 e 1, comma 53, Legge n. 244/2007, ossia € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020 ex art. 147, DL n. 34/2020), ed € 250.000 annui per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI. ➢ I fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto. 14
➢ L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame. ➢ Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo. ➢ Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto. VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO DETRAZIONE 110% Il comma 11 del citato art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%. Visto di conformità Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF). I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento. Attestazione / Asseverazione È inoltre stabilito che, ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura: • per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 [ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%] un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM; • per gli interventi di cui al comma 4 [ossia gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%] l'efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. • É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. ➢ Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta: • la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione); • l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato; in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa. Stipula polizza assicurativa 15
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000. Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all'art. 119 in esame. *** Utilizzabilità dei precedenti crediti Le modalità con le quali procedere alla cessione della detrazione spettante per gli interventi sopra citati sulle parti comuni condominiali sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con i Provvedimenti 8.6.2017 e 28.8.2017 e con riferimento agli stessi l'Agenzia: • con le Circolari 18.5.2018, n. 11/E e 23.7.2018, n. 17/E ha fornito una serie di chiarimenti al fine di meglio circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame; • con la Risoluzione 25.7.2018, n. 58/E ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione di tale credito ; • con le Risposte 31.10.2018, n. 56 e 5.11.2018, n. 61 ha fornito chiarimenti per l'individuazione dei "soggetti terzi" possibili destinatari del credito ; • con la Risoluzione 5.12.2018, n. 84/E ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere dal diretto interessato, dall'amministratore di condominio nonché dal "destinatario" del credito per perfezionare la cessione in esame. In particolare, in tale occasione l'Agenzia ha evidenziato che, fermo restando l'obbligo di comunicare la cessione / accettazione del credito all'Agenzia delle Entrate da parte dell'amministratore / condomino incaricato, la normativa non contiene prescrizioni relative alla forma con la quale la cessione va posta in essere. Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti, i Provvedimenti sopra citati, in base alla normativa vigente alla data di emanazione, fanno riferimento ai soli interventi sulle parti comuni condominiali e non risultano applicabili alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari. LA CESSIONE DEL CREDITO CON INTERVENTI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI Come sopra evidenziato, per le spese sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2019 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche nel caso in cui la detrazione sia relativa ad interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Per quanto riguarda i soggetti che possono cedere la detrazione (sia capienti che incapienti, potenziali beneficiari della detrazione) ed i possibili destinatari (fornitori, soggetti terzi purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, nonché istituti di credito / intermediari finanziari per i soli soggetti incapienti) è confermato quanto previsto per la cessione del credito in caso di detrazione derivante da interventi sulle parti comuni condominiali e conseguentemente sono da ritenersi validi i chiarimenti forniti nei documenti di prassi sopra citati. 16
Con il recente Provvedimento 18.4.2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali va comunicata la cessione delcreditoin caso di detrazione spettante per interventi di riqualificazione energeticariguardanti singole unità immobiliari. In particolare il Provvedimento prevede che i soggetti che intendono cedere il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulla singola unità immobiliare: "comunicano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuato, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. I contribuenti [incapienti] … dichiarano, inoltre, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate. In alternativa … la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento …. Il predetto modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario". 17
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Il Provvedimento in esame prevede espressamente che "il mancato invio della comunicazione … rende inefficace la cessione del credito". A seguito di tale comunicazione l'Agenzia rende visibile il credito d'imposta ceduto nel cassetto fiscale del "destinatario" / beneficiario che, prima del relativo utilizzo, deve provvedere all'accettazione dello stesso tramite l'apposita funzione disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente all'accettazione, e comunque a decorrere dal 20.3 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa di riqualificazione energetica, il soggetto che ha ricevuto (e accettato) il credito può cederlo a sua volta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite la funzione disponibile nella citata area riservata. Il credito ricevuto e accettato: • va ripartito in 10 quote annuali ; • può essere utilizzato a decorrere dal 20.3 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa di riqualificazione energetica, esclusivamente in compensazion eex art. 17, D.Lgs. n. 241/97,con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di scarto dell'operazione. L'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno può essere riportata ed utilizzata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso. A tal fine è prevista l'istituzione di un apposito codice tributo (non va quindi utilizzato il codice tributo "6890" istituito per l'utilizzo del credito corrispondente alla detrazione per riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali). 20
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