Nuovi limiti del regime forfetario - Paola Rivetti (Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE) - Formazione Professionale ...
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Paola Rivetti (Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE) Nuovi limiti del regime forfetario 1
Modifiche della L. 160/2019 Modifiche decorrenti dal 2020: introduzione di requisito di accesso/permanenza e causa ostativa; riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; valutazione del reddito soggetto al regime per la fruibilità o la determinazione di agevolazioni, fiscali e non fiscali. Abrogazione dell’imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro. 2
Requisiti d’accesso Fino al 31.12.2019 Dall’1.1.2020 Limite, ragguagliabile ad anno, di 65.000 euro di ricavi e compensi, Confermato nell’anno precedente Requisiti d’accesso Limite di 20.000 euro lordi - per spese di lavoro, nell’anno precedente Irrilevanza dei beni strumentali. Dal 2020, possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (imprese e professionisti). 3
Spese di lavoro Rilevanti le spese per (art. 1 co. 54 lett. b) della L. 190/2014): lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003 - abrogato); lavoratori dipendenti; collaboratori - art. 50 co. 1 del TUIR: lett. c) per borse di studio, premi, sussidi per studio o addestramento professionale; lett. c-bis): collaborazioni coordinate e continuative (il riferimento al progetto è superato dopo il D.Lgs. 81/2015); utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (per i contratti ancora in atto al 25.6.2015); prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore e dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). 4
Condizioni ostative Dall’1.1.2020 Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito Residenza fiscale all’estero (salvo per residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali; • controllo di srl o associazioni in partecipazione, con attività riconducibile a quella svolta dal socio in forma individuale Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi riconducibili) con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (esclusa la pratica obbligatoria professionale) Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (novità dal 2020) 5
Partecipazione in società di persone La partecipazione dev’essere dismessa nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime (circ. 9/2019, § 2.3.2). Coloro che hanno applicato il regime nel 2019 in costanza di partecipazione avrebbero dovuto cederla entro il 31.12 scorso, pena l’esclusione dal regime dal 2020. 6
Partecipazione in società di persone Fattispecie Configurabilità causa ostativa NO, se la società produce redditi diversi da quelli Partecipazioni in società semplice. di lavoro autonomo o, di fatto, d’impresa (circ. 9/2019, § 2.3.2) Partecipazioni a titolo di nuda proprietà. SI (risp. int. 125/2019 e 127/2019) Acquisto per eredità della partecipazione NO, se la partecipazione è ceduta entro l’anno in corso d’anno. (circ. 9/2019, § 2.3.2) NO, ma valutazione Trasformazione della società di persone in della causa ostativa relativa a detenzione società cooperativa r.l. di partecipazioni in srl (risp. int. 124/2019) 7
Partecipazione in srl Controllo: diretto o indiretto in base all’art. 2359 c.c.; concorrono partecipazioni possedute da familiari. Riconducibilità dell’attività della srl a quella individuale: stessa sezione della classificazione dei codici ATECO; il socio effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla srl, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo. 8
Partecipazione in srl La causa ostativa va accertata sulla base di quanto verificatosi nell'anno di applicazione del regime, e non nell'anno precedente (circ. 9/2019, § 2.3.3). Conseguentemente, in presenza nel 2020 di una partecipazione in srl, è possibile aderire al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l'esistenza, comporterà la decadenza dal regime agevolato dal 2021. 9
Partecipazione in srl Fattispecie Configurabilità causa ostativa Ragioniere commercialista (codice ATECO 69.20.12) collabora con srl (codice ATECO NO, in quanto sezioni ATECO differenti 63.11.11) e ne assume la carica di (risp. int. 137/2019) amministratore; la moglie ha nella società una partecipazione dell’80%. Commercialista (codice ATECO 69.20.11) collabora con srl (stesso codice) dalla quale percepisce compensi e ne assume la carica SI (risp. int. 126/2019) di amministrazione; possiede una partecipazione al 49% nella srl. Partecipazione di minoranza in srl con stesso NO, verifica controllo di fatto in base ai rapporti codice ATECO e fatturazione di prestazioni economici tra società e socio (risp. int. 501/2019) del socio alla srl. 10
Attività prevalente per il datore di lavoro Rapporti rilevanti (circ. 9/2019, § 2.3.2): redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR); redditi assimilati a quelli lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) quali compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative (lett. a), indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi (lett. b), redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis esclusi revisori e sindaci di società), compensi per l’attività intramuraria (lett. e). 11
Attività prevalente per il datore di lavoro La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (circ. 9/2019, § 2.3.2). Quindi, in presenza delle condizioni necessarie, il contribuente può iniziare ad applicare il regime e se, a fine anno, la prevalenza dell’attività nei confronti del datore di lavoro sarà accertata determinerà la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo. 12
Attività prevalente per il datore di lavoro Fattispecie Configurabilità Lavoratore autonomo che ha percepito borsa di studio e svolge l’attività prevalentemente NO (risp. int. 115/2019 e 184/2019) in favore del soggetto erogatore della stessa. Attività autonoma svolta prevalentemente in favore del precedente datore di lavoro- SI (risp. int. 179/2019) utilizzatore nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro. Attività autonoma svolta prevalentemente NO (risp. int. 173/2019 - il contribuente in favore del precedente datore di lavoro estero. era residente all’estero) 13
Possesso di redditi di lavoro dipendente Preclusione se, nell’anno precedente, sono percepiti redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti 30.000 euro (art. 1 co. 57 nuova lett. d-ter) della L. 190/2014) . La causa ostativa di nuova introduzione deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell’anno precedente l’utilizzo del regime, ossia nel 2019. 14
Possesso di redditi di lavoro dipendente La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato. In base alla circ. 10/2016, § 2.3: rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione; dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. 15
Riduzione dei termini di accertamento Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 16
Fruibilità di agevolazioni anche non fiscali Il requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, è valutato tenendo conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario (nuovo co. 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 ). 17
Adempimenti passaggio regimi 2019 2020 Adempimenti - Rettifica della detrazione IVA a sfavore; - rinuncia all’esigibilità differita; - eccedenza detraibile ultima dichiarazione IVA: rimborso o compensazione; Regime Regime - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati: ordinario forfetario formazione del reddito del 2019 per le quote residue; - ricavi/compensi che hanno già concorso al reddito nel regime ordinario: esclusi dal forfetario (e viceversa); - sospensione degli ammortamenti; - fatturazione senza IVA e ritenuta d’acconto dal 2020. Regime di Regime Nessun adempimento particolare, vantaggio forfetario solo modifica riferimenti normativi nelle fatture 18
Adempimenti passaggio regimi 2019 2020 Adempimenti - Rettifica detrazione IVA a favore; - ricavi/compensi e spese con manifestazione finanziaria successiva Regime Regime alla fuoriuscita: concorso al reddito nel regime ordinario; forfetario ordinario - ripresa ammortamenti dei beni preesistenti; - adempimenti IVA, istituzione registri contabili, ritenuta d’acconto dal 2020. 19
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