Nuovi limiti del regime forfetario - Paola Rivetti (Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE) - Formazione Professionale ...

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Paola Rivetti
(Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE)

Nuovi limiti del regime forfetario

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Modifiche della L. 160/2019

Modifiche decorrenti dal 2020:
 introduzione di requisito di accesso/permanenza e causa ostativa;
 riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione
  elettronica;
 valutazione del reddito soggetto al regime per la fruibilità
  o la determinazione di agevolazioni, fiscali e non fiscali.

Abrogazione dell’imposta sostitutiva per ricavi e compensi
fino a 100.000 euro.
                                                                      2
Requisiti d’accesso

                      Fino al 31.12.2019                   Dall’1.1.2020

                 Limite, ragguagliabile ad anno,
              di 65.000 euro di ricavi e compensi,          Confermato
                      nell’anno precedente
Requisiti
d’accesso                                            Limite di 20.000 euro lordi
                               -                         per spese di lavoro,
                                                        nell’anno precedente

Irrilevanza dei beni strumentali. Dal 2020, possibilità di usufruire
del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
(imprese e professionisti).
                                                                                   3
Spese di lavoro

Rilevanti le spese per (art. 1 co. 54 lett. b) della L. 190/2014):
 lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003 - abrogato);
 lavoratori dipendenti;
 collaboratori - art. 50 co. 1 del TUIR: lett. c) per borse di studio, premi,
    sussidi per studio o addestramento professionale; lett. c-bis):
    collaborazioni coordinate e continuative (il riferimento al progetto è
    superato dopo il D.Lgs. 81/2015);
 utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
    (per i contratti ancora in atto al 25.6.2015);
 prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore e dai suoi familiari
    (art. 60 del TUIR).                                                          4
Condizioni ostative

                                                          Dall’1.1.2020
                            Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito

Residenza fiscale all’estero (salvo per residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo)

     Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

    • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali;
    • controllo di srl o associazioni in partecipazione, con attività riconducibile a quella svolta dal socio in forma individuale

   Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi riconducibili) con i quali sono in
essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (esclusa la pratica obbligatoria professionale)

              Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti 30.000 euro;
                    la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (novità dal 2020)

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Partecipazione in società di persone

La partecipazione dev’essere dismessa nell'anno precedente a quello
in cui si intende applicare il regime (circ. 9/2019, § 2.3.2).

Coloro che hanno applicato il regime nel 2019 in costanza
di partecipazione avrebbero dovuto cederla entro il 31.12 scorso,
pena l’esclusione dal regime dal 2020.

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Partecipazione in società di persone

               Fattispecie                            Configurabilità causa ostativa

                                             NO, se la società produce redditi diversi da quelli
   Partecipazioni in società semplice.          di lavoro autonomo o, di fatto, d’impresa
                                                           (circ. 9/2019, § 2.3.2)

Partecipazioni a titolo di nuda proprietà.          SI (risp. int. 125/2019 e 127/2019)
Acquisto per eredità della partecipazione     NO, se la partecipazione è ceduta entro l’anno
            in corso d’anno.                              (circ. 9/2019, § 2.3.2)
                                                            NO, ma valutazione
Trasformazione della società di persone in
                                                 della causa ostativa relativa a detenzione
         società cooperativa r.l.
                                                di partecipazioni in srl (risp. int. 124/2019)

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Partecipazione in srl

Controllo:
 diretto o indiretto in base all’art. 2359 c.c.;
 concorrono partecipazioni possedute da familiari.

Riconducibilità dell’attività della srl a quella individuale:
 stessa sezione della classificazione dei codici ATECO;
 il socio effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati
  con imposta sostitutiva alla srl, la quale, a sua volta, deduce
  dal reddito il relativo costo.
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Partecipazione in srl

La causa ostativa va accertata sulla base di quanto verificatosi nell'anno
di applicazione del regime, e non nell'anno precedente (circ. 9/2019,
§ 2.3.3).

Conseguentemente, in presenza nel 2020 di una partecipazione in srl,
è possibile aderire al regime forfetario in quanto la presenza della causa
ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l'esistenza,
comporterà la decadenza dal regime agevolato dal 2021.

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Partecipazione in srl

                  Fattispecie                              Configurabilità causa ostativa
Ragioniere commercialista (codice ATECO
69.20.12) collabora con srl (codice ATECO
                                                      NO, in quanto sezioni ATECO differenti
63.11.11) e ne assume la carica di
                                                               (risp. int. 137/2019)
amministratore; la moglie ha nella società una
partecipazione dell’80%.
Commercialista (codice ATECO 69.20.11)
collabora con srl (stesso codice) dalla quale
percepisce compensi e ne assume la carica                      SI (risp. int. 126/2019)
di amministrazione; possiede una
partecipazione al 49% nella srl.
Partecipazione di minoranza in srl con stesso
                                                  NO, verifica controllo di fatto in base ai rapporti
codice ATECO e fatturazione di prestazioni
                                                 economici tra società e socio (risp. int. 501/2019)
del socio alla srl.                                                                                     10
Attività prevalente per il datore di lavoro

Rapporti rilevanti (circ. 9/2019, § 2.3.2):
 redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);
 redditi assimilati a quelli lavoro dipendente (art. 50 del TUIR)
  quali compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative (lett. a),
  indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi (lett. b),
  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  (lett. c-bis esclusi revisori e sindaci di società), compensi per l’attività
  intramuraria (lett. e).

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Attività prevalente per il datore di lavoro

La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta
in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (circ. 9/2019, § 2.3.2).

Quindi, in presenza delle condizioni necessarie, il contribuente può
iniziare ad applicare il regime e se, a fine anno, la prevalenza dell’attività
nei confronti del datore di lavoro sarà accertata determinerà la fuoriuscita
dal regime dall’anno successivo.

                                                                                 12
Attività prevalente per il datore di lavoro

                   Fattispecie                                  Configurabilità

Lavoratore autonomo che ha percepito borsa
di studio e svolge l’attività prevalentemente        NO (risp. int. 115/2019 e 184/2019)
in favore del soggetto erogatore della stessa.

Attività autonoma svolta prevalentemente
in favore del precedente datore di lavoro-
                                                            SI (risp. int. 179/2019)
utilizzatore nell’ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro.

Attività autonoma svolta prevalentemente            NO (risp. int. 173/2019 - il contribuente
in favore del precedente datore di lavoro estero.           era residente all’estero)

                                                                                                13
Possesso di redditi di lavoro dipendente

Preclusione se, nell’anno precedente, sono percepiti redditi di lavoro
dipendente o a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR,
eccedenti 30.000 euro (art. 1 co. 57 nuova lett. d-ter) della L. 190/2014) .

La causa ostativa di nuova introduzione deve essere valutata sulla base dei
redditi percepiti nell’anno precedente l’utilizzo del regime, ossia nel 2019.

                                                                                14
Possesso di redditi di lavoro dipendente

La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
In base alla circ. 10/2016, § 2.3:
 rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute
  nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
 dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti
  redditi di pensione;
 dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso
  un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno
  precedente.
                                                                             15
Riduzione dei termini di accertamento

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica,
per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo
costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza
per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno
(art. 1 co. 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

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Fruibilità di agevolazioni anche non fiscali

Il requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, è valutato tenendo conto anche del
reddito assoggettato al regime forfetario (nuovo co. 75 dell’art. 1
della L. 190/2014 ).

                                                                          17
Adempimenti passaggio regimi

  2019       2020                                   Adempimenti
                       - Rettifica della detrazione IVA a sfavore;
                       - rinuncia all’esigibilità differita;
                       - eccedenza detraibile ultima dichiarazione IVA: rimborso o
                         compensazione;
Regime    Regime       - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati:
ordinario forfetario     formazione del reddito del 2019 per le quote residue;
                       - ricavi/compensi che hanno già concorso al reddito nel regime
                         ordinario: esclusi dal forfetario (e viceversa);
                       - sospensione degli ammortamenti;
                       - fatturazione senza IVA e ritenuta d’acconto dal 2020.
Regime di Regime                           Nessun adempimento particolare,
vantaggio forfetario                solo modifica riferimenti normativi nelle fatture
                                                                                             18
Adempimenti passaggio regimi

  2019       2020                                Adempimenti

                       - Rettifica detrazione IVA a favore;
                       - ricavi/compensi e spese con manifestazione finanziaria successiva
Regime     Regime       alla fuoriuscita: concorso al reddito nel regime ordinario;
forfetario ordinario   - ripresa ammortamenti dei beni preesistenti;
                       - adempimenti IVA, istituzione registri contabili, ritenuta d’acconto
                        dal 2020.

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