MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 - HP CDS

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
    GESTIONE E CONTROLLO
            AI SENSI
   DEL DECRETO LEGISLATIVO
      8 GIUGNO 2001, N.231

         Hewlett-Packard
Customer Delivery Services Italia S.r.l.

                     18 aprile 2017

          Il presente documento è di proprietà di
  Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l.
Sommario:
1            HEWLETT-PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES ITALIA S.R.L.: LA STORIA. ................. 3
2     IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE
PRIVE DI PERSONALITA’ GIURIDICA ............................................................................................................ 5
  2.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche ................................................................ 5
  2.2 Delitti tentati .......................................................................................................................................... 7
  2.3 Vicende modificative dell’ente .............................................................................................................. 7
  2.4 Reati commessi all’estero .................................................................................................................... 9
3            LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL’ENTE ................................................. 11
    3.1      Le sanzioni in generale ...................................................................................................................... 11
4            LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA .......................................... 14
    4.1      I modelli di organizzazione e gestione in generale e l’Organismo di Vigilanza .................................. 14
    4.2      Le Linee Guida di Confindustria ......................................................................................................... 14
5         IL PRESENTE MODELLO ................................................................................................................. 16
    5.1 Le ragioni che hanno indotto HP-CDS ITALIA ad adottare un Modello e a nominare l’Organismo di
    Vigilanza ...................................................................................................................................................... 16
    5.2 Le finalità del Modello ......................................................................................................................... 16
6            LA METODOLOGIA SEGUITA NELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE ... 17
7            CONTROLLI A PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO ................................................................. 19
    7.1      Controlli generali ................................................................................................................................ 19
    7.2      Controlli specifici ................................................................................................................................ 19
8         L’ORGANISMO DI VIGILANZA .......................................................................................................... 20
    8.1 Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza .................................................................................... 20
      8.1.1 Autonomia e indipendenza .......................................................................................................... 20
      8.1.2 Professionalità ............................................................................................................................. 20
      8.1.3 Continuità d’azione ...................................................................................................................... 20
    8.2 L’individuazione dell’Organismo di Vigilanza ..................................................................................... 20
    8.3 Funzione, compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza ...................................................................... 21
    8.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza .................................................... 22
      8.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi ................................................. 22
      8.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali ............................................................................... 22
      8.4.3 Obblighi di informazione propri dell’Organismo di Vigilanza ....................................................... 23
      8.4.4 Norme sulla condotta negli affari (“Codice etico”) ....................................................................... 23
9       SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI DEL MODELLO .................................................................................................................... 25
  9.1 Principi generali .................................................................................................................................. 25
  9.2 Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti .................................................................................................. 26
    9.2.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale ................................................................... 26
    9.2.2 Dirigenti ....................................................................................................................................... 27
  9.3 Misure nei confronti degli Amministratori ........................................................................................... 28
  9.4 Misure nei confronti dei Terzi ............................................................................................................. 28
10           APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO ............................................... 29
11           DESTINATARI DEL MODELLO ......................................................................................................... 30
12           COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE ............. 31
  12.1       Premessa ........................................................................................................................................... 31
  12.2       Comunicazione del modello e del codice etico .................................................................................. 31
  12.3       Diffusione del Modello ........................................................................................................................ 31
  12.4       Corsi di formazione ............................................................................................................................ 32
13           ADOZIONE DEL MODELLO .............................................................................................................. 33
14           GLOSSARIO ...................................................................................................................................... 34

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Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia s.r.l.
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 CDS ITALIA S.r.l. – 18 APRILE 2017

1 HEWLETT-PACKARD CUSTOMER                                           DELIVERY SERVICES
  ITALIA S.R.L.: LA STORIA.

HP CDS Italia S.r.l è una società facente parte del gruppo Hewlett-Packard.
La società fu costituita nel 2001 a Padova con la denominazione di Dreams Opportunity
Business S.r.l. Acquisita da Hewlett-Packard Italiana S.r.l. nel 2002, modifica la propria
denominazione sociale in Hewlett-Packard Distributed Computing Services S.r.l (in breve
HP DCS S.r.l.). Nel 2003 Hewlett-Packard Italiana S.r.l, a seguito di un accordo strategico
di outsourcing con Telecom Italia, le attribuisce una missione operativa. Con efficacia dal
16 Aprile 2003, Telecom Italia sottoscrive con HP DCS S.r.l. un contratto quinquennale per
la prestazione di servizi in outsourcing di informatica in ambiente distribuito e cede alla
società, la cui denominazione sociale era stata nel frattempo modificata in Hewlett-
Packard Distributed Computing Services S.r.l. (in breve HP DCS S.r.l.), il ramo di azienda
costituito da 582 dipendenti
La compagine sociale era costituita da due società francesi del gruppo HP (95% delle
quote sociali di proprietà di Hewlett-Packard Holding France e 5% delle quote sociali di
proprietà di Technologie et Partecipations).
L’oggetto sociale è la fornitura di servizi informatici su tutto il territorio nazionale.
Le attività in cui si sostanzia l’offerta di servizi di HP DCS sono:
    • servizi di assistenza informatica telefonica (“Call Management”);
    • servizi di assistenza, manutenzione ed installazione su tutto il territorio nazionale;
    • servizi di logistica integrata & Asset Management, ivi compresi approvvigionamento
        e/o presa in carico di apparecchiature approvvigionate diversamente,
        immatricolazione, collaudi di accettazione, stoccaggio, staging (incluso collaudo)
        spedizione e consegna apparati.

HP-DCS è presente in tutto il territorio nazionale con sedi e personale residente in circa
venti tra le maggiori città italiane.
La sede legale è a Roma in via Tiburtina Valeria Km. 13,700 – 00131 Roma che
costituisce anche la sede più grande.
In data 23 dicembre 2005 il Consiglio di Amministrazione di HP-DCS ha adottato un
Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2001 in
materia di Responsabilità Amministrativa delle Imprese e ha nominato l’Organismo di
Vigilanza.
Il Modello Organizzativo era diretto a prevenire i Reati contro la Pubblica Amministrazione.
Il Codice Etico adottato dalla società è rappresentato dal documento “Norme sulla
condotta negli affari del Gruppo HP” integrato con un addendum specificatamente
dedicato alla responsabilità amministrativa degli enti come prevista dalla legge italiana.
La società ha negli anni acquisito altri rami di azienda da Fiat, Fastweb, Kone e HP
Italiana che ne hanno consolidato la funzione di “fabbrica di HP” per la prestazione di
servizi assistenza informatica su tutto il territorio nazionale.
In data 6 ottobre 2006 la società ha deliberato ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
l’assoggettamento alla direzione e al coordinamento di Hewlett Packard International Sarl,
con sede in Svizzera.

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Con la progressiva estensione dei reati presupposto, a marzo 2009 venne adottato un
nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo diretto a prevenire la maggior parte
dei reati presupposto previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, ivi compresi i reati di
omicidio colposo o lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza del lavoro.
Il Codice Etico adottato dalla Società continuò ad essere costituito dal documento “Norme
sulla condotta negli affari del Gruppo HP” integrato con un addendum specificatamente
dedicato alla responsabilità amministrativa degli enti.
Dal 15 maggio 2009 Hewlett-Packard Italiana è titolare del 100% delle quote sociali di HP
CDS Italia.
Dal 1^ novembre 2010 la società ha modificato la propria denominazione sociale in
Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l. (in breve HP-CDS Italia S.r.l.)
divenendo parte di HP CDS EMEA, una divisione del Gruppo HP presente in 10 paesi
dell’Europa con circa 5000 dipendenti dedicata alla prestazione di servizi di field support
consistenti in:
    • workstation management and technical support;
    • application support;
    • break and fix services;
    • staging and asset management;
    • servizi data center e prossimità;
    • office disaster recovery services.

In data 22 dicembre 2016, con effetto dall’1 gennaio 2017, la Società ha ceduto un ramo di
azienda a Enterprise Services Field Delivery Italia S.r.l.; tale ramo è relativo all’esercizio
dell’attività costituita dall’insieme dei beni e rapporti giuridici impiegati da HP-CDS Italia
S.r.l. per lo svolgimento dell’attività di “Enterprise Services”, inclusa la parte del personale
ricompreso nelle “Global Functions”, che opera e svolge le proprie funzioni anche a
supporto dell’attività di enterprise services.

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2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN
  MATERIA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE
  PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA’ E DELLE
  ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA’ GIURIDICA
2.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (All. n.1), che, in attuazione della Legge
Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” (d’ora innanzi, per brevità, il “D.Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”), si
inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la
normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune
Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la
Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della
Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla
corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).
Il D.Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa
(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche
(d’ora innanzi, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della
persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che ha lo scopo
di coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato
è stato compiuto. Tale nuova responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati
tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231/01 e dalla L. 146/06.
L’articolo 4 del Decreto precisa inoltre che in alcuni casi ed alle condizioni previsti dagli
articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti
che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle
persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali
Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.
I punti chiave del D.Lgs. n. 231/01 riguardano:
        a) l’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a
            vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare,
            possono essere:
             1)     persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza,
                    amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa
                    dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di
                    fatto, la gestione ed il controllo: d’ora innanzi, per brevità, “Soggetti
                    Apicali”);
             2)     persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti
                    Apicali (d’ora innanzi, per brevità, “Soggetti Sottoposti”).
             3)     A tal proposito, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti dottrinali
                    formatisi sull’argomento non parrebbe necessario che i Soggetti
                    Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato,

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                       dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro
                       che, pur non essendo  dell’ente, abbiano con esso un
                       rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte
                       dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai
                       partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere,
                       ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”1.
           b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:
               1)      reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, artt. 24 e 25
                       D.Lgs. 231/01;
               2)      reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo,
                       introdotti dall’articolo 6 della Legge n. 406/2001, che ha inserito nel
                       D.Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-bis,
               3)      reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs. n. 61/2002,
                       che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-ter,
               4)      delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
                       introdotti nella disciplina dalla Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs.
                       n. 231/01 l’articolo 25-quater;
               5)      delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di
                       tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella
                       disciplina con legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01
                       l’articolo 25-quinquies;
               6)      reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
                       previsti dalla Legge 18 aprile 2005, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01
                       l’articolo 25-sexies;
               7)      delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24 bis D.Lgs. 231/01
                       introdotto dalla L. 48/2008);
               8)      delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (
                       art 25 quater 1);
               9)      la Legge n. 146 del 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11
                       aprile 2006 ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua
                       pubblicazione, ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di
                       commissione di reati transnazionali2,
               10)     l’art.13 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione
                       della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del
                       sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
                       e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che
                       ne reca misure di esecuzione” ha esteso la responsabilità amministrativa
                       dell’ente (art. 25 octies) anche nelle ipotesi di commissione dei reati di:

1
 Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle
società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss..
2
  Tale Legge, che ratifica e da esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha specificatamente definito all’art. 3, che ai fini della nuova disposizione legislativa si
considera “reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonché: a)sia commesso in più di uno Stato; b)ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti
sostanziali in un altro Stato”. Tale disposizione normativa influisce in maniera considerevole sulla responsabilità degli enti, essendo questa esplicitamente
prevista nei casi indicati dall’art. 10.

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                          •    Ricettazione (art. 648 c.p.);
                          •    Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
                          •    Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter
                               c.p.);
                11)       l’art. 300 del D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto un nuovo articolo
                          25-septies in relazione alla responsabilità amministrativa dell’ente nel
                          caso di delitti commessi esclusivamente con violazione delle norme
                          antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro:
                          • Omicidio colposo (art. 589 co. 2 c.p.);
                          • Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.).
                12)       delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01, introdotto dalla
                          L. 15 luglio 2009, n. 94);
                13)       delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis 1, introdotto dall’art.
                          15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99);
                14)       l’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l’art. 25-
                          novies, delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
                15)       il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
                          dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” è stato previsto quale reato
                          presupposto per la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 dall’art. 4 L. 3 agosto
                          2009, n. 116 e rubricato all’art. 25 decies;
                16)       i reati ambientali (art. 25 undecies, previsto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio
                          2011);
                17)       l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 –
                          duodecies, introdotto dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs 16 luglio 2012, n.
                          109);
                18)       istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter co. s-bis), introdotta dal
                          D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

2.2 Delitti tentati
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del
D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-duodecies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni
interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei
casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione
dell’evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso,
in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che
assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d.
“recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.

2.3 Vicende modificative dell’ente
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in
relazione alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione
e la cessione d’azienda.

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Secondo l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dell’obbligazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove
la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità
giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute.
Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e
degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere
chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla
comminazione all’ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame, inoltre, rende
manifesto l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma non
solo rispetto a quella dell’autore del reato, (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D.Lgs.
231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.
Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle
vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e
cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:
• da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere
    agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente;
• dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma che “Il criterio di massima al riguardo
seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai
principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario,
mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività
nel cui ambito è stato commesso il reato”.
In caso di trasformazione, l’art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura
di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare
l’estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per
i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei
reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs.
231/2001). L’ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle
società partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)3 e, facendo proprie le
attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di
cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.
L’art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa
rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha
avuto effetto.
Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del
patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in
parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

3
 Art. 2504-bis c.c.: “Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.” Il
D.Lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell’art. 2504-bis: “Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti
e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”

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Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione
ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il
ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.
L’art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione,
concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni
straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in
particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria,
secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in
ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile,
e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della
scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o
della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in
sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la
commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno
e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.
L’art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte
nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso al fine di configurare la
reiterazione, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’ente
risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente
commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una
disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione
dell’art. 2560 c.c.4; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato
commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria
comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:
    • è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
    • la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle
        sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per
        illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.
Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al
cedente.

2.4 Reati commessi all’estero
Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in
relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all’estero. La
Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di
sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare
facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001)
su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:
    • il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato
         all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;

4
 Art. 2560 c.c.: “Debiti relativi all’azienda ceduta – L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se
non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda , se
essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

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      •      l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
      •      l’ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 231/01 e della L. 146/06
             e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.5;
      •      che nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il
             fatto.

5
  Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti
reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in
monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni
internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all’estero - Il cittadino o lo straniero, che
commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a
richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti
della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato
delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del cittadino all’estero - Il cittadino, che, fuori
dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita
una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della
persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero
o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all’estero – Lo straniero, che, fuori dei casi
indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o
la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del
Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di
uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si
tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l’estradizione di lui non sia stata
conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

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3 LE SANZIONI                             PREVISTE         NEL     DECRETO   A     CARICO
  DELL’ENTE
3.1 Le sanzioni in generale
Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/01 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono le seguenti:
      (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
      (b) Sanzioni interdittive;
      (c) Confisca;
      (d) Pubblicazione della sentenza.
(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del
Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento
risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione,
attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di
apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del
fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso
non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:
    - della gravità del fatto;
    - del grado di responsabilità dell’Ente;
    - dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire
        la commissione di ulteriori illeciti.
Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi
predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota [da un minimo
di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37] “sulla base delle condizioni economiche
e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11,
comma 2°, D.Lgs. n. 231/01).
Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di
accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà
avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In
taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le
dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di
calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le
informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.
L’articolo 12, D.Lgs. n. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria
viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione
della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

                                                                                             11
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              Riduzione                                                  Presupposti
                                               •     L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente
            1/2
                                                     interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato
(e non può comunque essere                           un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
     superiore a Euro                                oppure
        103.291,37)
                                               •     Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
                                                   [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
                                                                         primo grado]

                                               •  L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha
                                                  eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
             da 1/3 a 1/2                         reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato
                                                  in tal senso;
                                               oppure
                                               • È stato attuato e reso operativo un modello
                                                  organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
                                                  quello verificatosi.
                                                   [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
                                                                         primo grado]

                                               •     L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha
                                                     eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
             da 1/2 a 2/3                            reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato
                                                     in tal senso;
                                               e
                                               • È stato attuato e reso operativo un modello
                                                 organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
                                                 quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano solo in
relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno di tale testo
normativo:
    - interdizione dall’esercizio dell’attività;
    - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
       commissione dell’illecito;
    - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli
       eventualmente già concessi;
    - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle
condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 231/01, ossia:

                                                                                                           12
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     -  “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso
        da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione
        quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata
        da gravi carenze organizzative”; ovvero
    - “in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da
        reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro
        precedente).
In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive, quando il reato è
stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un
vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in
essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più
precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
    - “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
        pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;
    - “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato
        mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati
        della specie di quello verificatosi”;
    - “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.
Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della
misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in
precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto
dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14,
D.Lgs. n. 231/01).
Il Legislatore ha poi precisato che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle
altre sanzioni interdittive.
(c) Ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. n. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità
economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il
reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che
può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
(d) La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per
intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente
ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è
eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

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4 LE  CONDOTTE                                      ESIMENTI     LA         RESPONSABILITA’
  AMMINISTRATIVA
4.1 I modelli di organizzazione e gestione in generale e l’Organismo di
    Vigilanza
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla
responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio
dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’articolo 6 del Decreto
prevede l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
    fatto, un modello “di organizzazione e di gestione” che sia idoneo “a prevenire reati
    della specie di quello verificatosi” (d’ora innanzi, per brevità, il “Modello”);
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne
    l’aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente (d’ora innanzi,
    per brevità, l’ “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il
    Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 del Decreto prevede l’esonero della
responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della
commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
Con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede, inoltre, che esso debba
rispondere alle seguenti esigenze:
    1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
    2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
        delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
    3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
        commissione di tali reati;
    4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
    5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto
        delle misure indicate nel Modello.

4.2 Le Linee Guida di Confindustria
Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possono essere
adottati, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di
categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i
Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a
prevenire i reati.
In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le Linee Guida per la costruzione dei
modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, che sono state
successivamente aggiornate in data 14 febbraio 2008 (di seguito “Linee Guida”). Il 31

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marzo 2008, la seconda versione delle Linee Guida è stata espressamente approvata dal
Ministero della Giustizia che, sentiti i Ministeri concertanti, le ha giudicate “idonee al
raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001”.
Successivamente, nel mese di marzo 2014, è stata approvata l’ultima versione delle
menzionate Linee Guida.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l’elaborazione del Modello può essere
schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:
       − individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori
          aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
       − predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso
          l’adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato
          di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione
          del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire
          una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in
          un buon sistema di controllo interno.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria
sono:
               − codice etico;
               − sistema organizzativo;
               − procedure manuali ed informatiche;
               − poteri autorizzativi e di firma;
               − sistemi di controllo e gestione;
               − comunicazioni al personale e sua formazione.
          Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:
               − verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
               − separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi
                  di un processo);
               − documentazione dei controlli;
               − introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle
                  norme e delle procedure previste dal modello;
               − individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
                      § autonomia ed indipendenza,
                      § professionalità,
                      § continuità di azione.
       − obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate
          come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base
          strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per
          segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni
          disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti).

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5 IL PRESENTE MODELLO
5.1 Le ragioni che hanno indotto HP-CDS ITALIA ad adottare un Modello e a
    nominare l’Organismo di Vigilanza
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello e le Norme sulla Condotta
negli Affari, unitamente alle relative appendici, possano costituire un valido strumento di
sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla
stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano,
nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il
rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/01.
Inoltre, in linea con le prescrizioni del Decreto, HP-CDS ITALIA ha affidato all’organismo
individuato al successivo capitolo 8 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del Modello, curandone altresì l’aggiornamento.
La società ha adottato per la prima volta il Modello nell’anno 2005. La seconda versione
del Modello, aggiornata alle modifiche organizzative e normative intervenute, è stata
approvata il 31 marzo 2009.
L’ultima versione del Modello, prima della presente, è stata deliberata dal Cda in data 27
gennaio 2014.

5.2 Le finalità del Modello
Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell’individuazione delle aree di possibile
rischio nell’attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano
commessi i reati, si propone come finalità quelle di:
       − predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del
          rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
       − rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di HP-CDS ITALIA, ed in
          particolare quelli impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter
          incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito
          passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri
          confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
       − informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle
          prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite
          sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
       − confermare che HP-CDS ITALIA non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi
          tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali
          comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in
          condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata
          l’attività imprenditoriale della Società.

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6 LA METODOLOGIA SEGUITA NELLA COSTRUZIONE DEL
  MODELLO E LA SUA ADOZIONE
L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello,
l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati
espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi
aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili”.
Scopo dell’attività, in fase iniziale, è stato, appunto, l’identificazione degli ambiti aziendali
oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività nel cui
ambito possono astrattamente configurarsi le fattispecie di reato previste dal Decreto.
Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente
documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, volta a dare un
quadro d’insieme delle attività svolte e dell’organizzazione societaria al momento dell’avvio
del Progetto e ad identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento.
La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa, da un punto di vista sia
tecnico-organizzativo sia legale, ha permesso l’individuazione dei processi/attività sensibili
e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.
Analiticamente si riportano le seguenti attività svolte:
    • raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad
        esempio: bilanci, organigrammi, principali procedure organizzative, procure...);
    • analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business
        della Società;
    • analisi storica (“case history”) di eventuali casi già emersi nel passato relativi a
        precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti
        che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2001;
    • rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
    • individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001;
    • individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili
        identificati;
    • accertamento delle singole attività a rischio ai fini del D. Lgs 231/2001, nell’ambito
        delle diverse aree aziendali effettuato tramite interviste con l’Amministratore
        Delegato ed i Responsabili delle funzioni aziendali.

A seguito delle suddette attività sono stati individuati processi e attività sensibili (All. n. 2)
nelle seguenti aree:

               •    FORNITORI
               •    ADEMPIMENTI SOCIETARI E CICLO ATTIVO
               •    HUMAN RESOURCES
               •    DELIVERY
               •    GLOBAL REAL ESTATE
               •    HEALTH & SAFETY

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