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NOVEMBRE 2017 | N° 119 Cari soci, cari lettori, la data entro la quale tutte le aziende in Europa dovranno essersi adeguate al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali si avvicina e anche la nostra newsletter risente della trasversalità di questa “rivoluzione”. In questa edizione, infatti, il GDPR viene trattato approfonditamente in diverse aree tematiche e sotto diversi punti di vista: dal diritto del lavoro alla compliance fino alle ICT. Sicuramente molte aziende sono già a buon punto nella strada verso l’adeguamento ma le sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento impongono una tabella di marcia chiara e ben definita. In caso di violazioni gravi, infatti, sono previste sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale di gruppo dell’esercizio precedente. Per fare il punto della situazione, la Camera di Commercio Italo-Germanica organizza, in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” DLA Piper Italy, un business breakfast riservato alle aziende dal titolo “Siete pronti per il Regolamento Privacy Europeo? Do’s and Don’ts”. L’incontro si terrà a Milano la mattina del 12 dicembre, invitiamo tutte le imprese interessate a iscriversi sul nostro sito. Vi auguriamo buona lettura! Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi EVENTI 12.12.2017 alle aziende! Siete pronti per il Regolamento Privacy Europeo? Do’s and Don’ts (in lingua italiana) Ora: 08:00-09:30 - Registrazione e Business Breakfast dalle ore 07:30 Presso COPERNICO - CLUBHOUSE Brera, Foro Buonaparte 22, Milano In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” DLA Piper Italy INDICE Diritto societario Germania: Disciplina dei poteri di rappresentanza dell’amministratore di una GmbH (S.r.l. tedesca) .. ......................................................................... Pagina 4 Diritto fallimentare Italia: La futura procedura di allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa. ... Pagina 4 Diritto del lavoro Italia: Licenziamento legittimo del lavoratore che copia i dati aziendali. ............. Pagina 5 Germania: Controllo del lavoratore tramite un agente investigativo....................... Pagina 5 Mergers & Acquisitions Italia: Patti parasociali: validità e meritevolezza della “Russian Roulette clause”. .. Pagina 6 Restructuring Italia: La legge n. 155 del 19.10.17........................................................... Pagina 6 tassazione delle imprese Italia: Rottamazione dei ruoli: riapertura dei termini. .................................. Pagina 7 Germania: Normativa per l’introduzione di una barriera sulle licenze dal 2018. ........ Pagina 7 d.LGs 231/01 Italia: Prevenzione e sistema organizzativo alla luce del Regolamento Privacy. .. Pagina 8 Corporate Governance e Compliance Germania: Attenzione ai regali! Corruzione o solo onere (fiscale)?. ....................... Pagina 8 prezzi di trasferimento Italia: Transfer pricing: precedenza al metodo del CUP. ................................. Pagina 9 R&S Agevolazioni ed incentivi Italia: Recenti novità in materia di credito d’imposta R&S: risoluzione 122/E..... Pagina 9 2 pag i n a
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi INDICE diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore Italia: Lesione dei diritti di proprietà intellettuale: competenza territoriale (e giurisdizionale). . ...................................................................... Pagina 10 Germania: Cordova: linkare o copiare?. ....................................................... Pagina 10 diritto commerciale e degli agenti Italia: Agente “in esclusiva” e “agente monomandatario”............................. Pagina 11 Germania: Nuove disposizioni di legge nel diritto tedesco relative alla consegna di cose difettose. ................................................................................ Pagina 11 Diritto dell’energia Italia: Sentenza del Tribunale Amministrativo sulle graduatorie IDRO: GSE ricorre al Consiglio di Stato.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 12 “ICT” ed innovazione digitale Italia: Digital Single Market: al via i negoziati tra le Istituzioni europee per il nuovo EECC....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 12 FISCALITÀ INTERNAZIONALE Italia: Obbligo fattura elettronica B2B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 13 GERMANIA: Novità legislative in materia di beni economici (del patrimonio immobi- lizzato) di modesto valore..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 13 Responsabilità da prodotto e del produttore Italia: Le azioni contrattuali e le azioni da prodotto difettoso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 14 Diritto dei cartelli e della concorrenza Italia: L’AGCM sanziona le big four per un’intesa anticoncorrenziale.. . . . . . . . . . . . . . . Pagina14 Ispezioni fiscali e contenziosi tributari Italia: È necessario un PVC per ogni annualità contestata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina15 Tassazione delle persone Italia: Welfare e detassazione dei premi di produttività.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina15 Diritto dell’edilizia ed immobiliare Italia: Nuove opportunità di investimento nel settore delle cartolarizzazioni.. . . . . Pagina16 Diritto processuale ed Arbitrati Italia: Scritture contabili: quale utilizzo effettivo in giudizio?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 16 iVA e dazi Italia: Consignment stock – Nuovi obblighi IVA in Germania dal 2018.. . . . . . . . . . . Pagina 17 GERMANIA: Modifiche nel procedimento di rimborso dell’IVA in Germania. . . . . . . . . . . . . Pagina 17 Diritto dei trasporti Italia: Trasporto e logistica Italia-Germania: i rischi del distacco transnazionale. . . . Pagina 18 GERMANIA: Entrate in vigore le nuove norme sulla circolazione stradale per i veicoli con guida automatizzata. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 18 3 pag i n a
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO SOCIETARIO Germania: Disciplina dei poteri di rappresentanza dell’amministratore di una GmbH (S.r.l. tedesca) Il diritto tedesco non prevede che nel registro delle imprese vengano indicati in modo specifico i limiti ai poteri di rappresentanza dell’amministratore di una GmbH, bensì soltanto se l’amministra- tore esercita i poteri previsti dalla legge in modo disgiunto oppure in modo limitato, ossia congiun- tamente con altri amministratori o institori. La Corte d’Appello di Monaco di Baviera (sentenza del 25.07.17, 31 Wx 194/17) ha recentemente preso in esame il caso di un Ufficio del registro delle im- prese che aveva rifiutato di iscrivere una limitazione dei poteri dell’amministratore decisa mediante delibera dei soci. In particolare, nel caso concreto, l’assemblea aveva deciso che l’amministratore poteva esercitare i poteri di rappresentanza soltanto congiuntamente con un altro amministratore J. Winn oppure un institore. Il problema era dato dal fatto che la delibera non contemplava un potere di rappresentanza disgiunta nell’ipotesi in cui vi fosse un solo amministratore. La Corte di Monaco giungeva quindi alla conclusione che la delibera conteneva una disciplina inammissibile del potere di rappresentanza, perché attribuiva all’institore un potere di veto che, nell’ipotesi in cui non vi sia una pluralità di amministratori, è contrario alla legge. RA Julian Winn | julian.winn@luther-lawfirm.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica DIRITTO FALLIMENTARE Italia: La futura procedura di allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa In data 14.11.17 è entrata in vigore una legge delega, con la quale il Parlamento italiano conferisce al Governo la funzione legislativa di elaborare una riforma del diritto fallimentare. Una peculiarità di questa riforma è la previsione di una procedura di allerta volta a incentivare l’emersione anticipata di una crisi d’impresa e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Gli organi societari di controllo hanno l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società qualora sussistano gravi indizi di una crisi. Stesso dovere spetta anche ai creditori pubblici, come p.e. l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, qualora la società non adempia ai suoi obblighi finanzia- ri. In questi casi, il debitore sarà assistito da un apposito organismo, probabilmente istituito presso G. Brandstätter ciascuna Camera di Commercio, al fine di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori. L’imprenditore che abbia proposto tempestivamente l’istanza di composizione assistita della crisi potrà inoltre beneficiare di misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in ter- mini di responsabilità. Saranno invece esplicitamente escluse dalla procedura in oggetto le società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato. Avv. Gerhard Brandstätter | gerhard.brandstaetter@brandstaetter.it 4 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO DEL LAVORO Italia: Licenziamento legittimo del lavoratore che copia i dati aziendali Con sentenza n. 25147/17, la Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento del lavoratore, che copia dati aziendali su una pen drive personale senza autorizzazione del datore di lavoro, que- stione sempre più rilevante per le imprese nell’attuale contesto tecnologico. Per il giudice di legitti- mità, la condotta del lavoratore nel caso di specie è riconducibile all’ipotesi di “grave infrazione alla disciplina o alla diligenza del lavoro”, prevista dal contratto collettivo applicato (al pari del furto o del danneggiamento volontario del materiale di impresa) e, pertanto, legittima il licenziamento per giusta causa. La pronuncia si pone in un’ottica di rigorosa tutela dei dati aziendali, poiché individua in tale condotta la violazione dei doveri contrattuali e l’incidenza di per sé negativa sul vincolo S. Hein fiduciario creatosi tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. Si noti come non rilevano affatto la mancata diffusione a soggetti terzi dei dati raccolti e l’assenza di protezioni specifiche mediante password o di vincoli di riservatezza, essendo sufficiente un’intrinseca ed eventuale lesione degli interessi del datore di lavoro. Come infatti più volte affermato dalla giurisprudenza, ai sensi dell’art. 2105 c.c. “l’obbligo di fedeltà del lavoratore impone a quest’ultimo il dovere di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività” (la più recente in tal senso è Cass. n. 2239/17). Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Germania: Controllo del lavoratore tramite un agente investigativo Con sentenza del 29.06.17 (R.G. 2 AZR 597/16) la Corte federale del Lavoro tedesca (BAG) ha disposto che il presupposto per il controllo del lavoratore tramite un agente investigativo non debba sempre consistere nel sospetto di un reato da parte del lavoratore; infatti, può anche bastare il sospetto con- creto di una violazione dei doveri lavorativi da parte del lavoratore. Nel caso specifico si trattava del controllo in segreto di un lavoratore in malattia da tempo. In quel caso è stato incaricato un agente investigativo, perché si sospettava che il lavoratore effettuasse attività di concorrenza vietata. A segui- to della decisione del BAG è dunque sufficiente un tale sospetto per la sorveglianza di un lavoratore tramite un’agenzia investigativa. Il fondamento legislativo si trova nel § 32 co. 1, primo periodo, della M. Mamozai legge tedesca per la protezione dei dati personali (“Bundesdatenschutzgesetz”). RAin Maryam Mamozai, Maître en Droit | mamozai@mm-legale.de 5 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi MERGERS & ACQUISITIONS Italia: Patti parasociali: validità e meritevolezza della “Russian Roulette clause” La clausola del tipo Russian Roulette, inserita all’interno di un patto parasociale, è valida e idonea a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Lo ha recentemente affer- mato il Tribunale di Roma con sentenza del 19.10.17, n. 19708. Tale negozio legislativamente atipico consente infatti di risolvere un conflitto o una situazione di stallo (c.d. “trigger event”) attraverso la riallocazione delle partecipazioni all’interno della compagine sociale. Nello specifico, è data fa- coltà ad uno dei soci di rivolgere all’altro un’offerta di acquisto, con l’indicazione del valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. Ne consegue, per il socio oblato, una duplice possibilità: A. Borelli accettare l’offerta e vendere al prezzo così determinato ovvero acquistare le partecipazioni dell’altro socio assumendo come base di determinazione del prezzo il valore comunicatogli. La meritevolez- za del meccanismo va ravvisata nel fatto che consente di ovviare ad una incapacità decisionale dell’organo deliberativo potenzialmente idonea ad integrare una causa di scioglimento della società (ex art. 2484 co. 3 c.c.). La sentenza ha cura di precisare come nella determinazione unilaterale del prezzo non possa essere ravvisata una causa di nullità, dal momento che essa si coniuga al “rischio” di perdere la partecipazione all’affare proprio in ragione di quel prezzo. Avv. Alessandro Borelli | alessandro.borelli@roedl.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica RESTRUCTURING Italia: La legge n. 155 del 19.10.17 La legge n. 155 del 19.10.17, approvata dal Senato con delibera dell’11.10.17 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.17, recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” è frutto del lavoro della Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 28.01.15, la quale è stata incaricata di definire i principi e i criteri direttivi per la riscrittura dell’intera disciplina delle procedure di insolvenza e della crisi di impresa, in modo da armonizzare un sistema divenuto nel tempo troppo caotico a causa delle molteplici ed episodiche modifiche intervenute nel tempo sul testo originario della legge fallimentare del 1942. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare nei prossimi dodici mesi uno o più decreti M. Bascelli legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27.01.12 nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Avv. Matteo Bascelli | matteo.bascelli@cbalex.com Avv. Elena Grigò | elena.grigò@cbalex.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” E. Grigò della Camera di Commercio Italo-Germanica 6 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi TASSAZIONE DELLE IMPRESE Italia: Rottamazione dei ruoli: riapertura dei termini Il D.L. 148/17 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.17 - in corso di conversione in legge è intervenuto sul tema della rottamazione dei ruoli; il maxi-emendamento approvato dal Senato della Repubblica il 16.11.17 ha previsto importanti novità, sia con riferimento alla prece- dente rottamazione (di cui alla l. 225/16) sia con riferimento alla riapertura dei termini. Per effetto di tale riapertura potranno essere estinti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.17 al 30.09.17. Il contribuente dovrà manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro il 15.05.18, apposita Dichiarazione (Modello DA-2017); si potrà pagare in unica soluzione (a luglio 2018), ovvero a rate fino a un massimo di cinque (oltre L. Occhetta a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019). Il maxi-emendamento ha previsto delle novità anche con riferimento ai precedenti piani di rottamazione nei casi di man- cato pagamento delle rate scadute e non pagate, che potranno essere corrisposte entro il 7.12.17. Dott. Luca Occhetta | luca.occhetta@studiopirola.com Dott. Ignazio La Candia | ignazio.la.candia@studiopirola.com I. La Candia Germania: Normativa per l’introduzione di una barriera sulle licenze dal 2018 Nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), volto a combattere efficacemente le pratiche tributarie dannose, è stato introdotto il nuovo § 4j EStG (legge tedesca sull’imposta sui redditi). La ragione di tale normativa è da ricercarsi nella necessità di ridurre la possibilità di dedu- zione fiscale per le spese di licenze e per altre spese inerenti alla cessione di diritti, che il beneficiario tassa poco o per nulla sulla base di un regime preferenziale da considerarsi dannoso. La normativa è stata pensata quale misura di difesa contro i pagamenti di licenze in Paesi a regime opzionale di tas- sazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (Patent-Box). Con bassa tassazione nel Paese in cui ha luogo il pagamento della li- R. Mader cenza si intende una tassazione al di sotto del 25%. La normativa entrerà in vigore a partire dal 2018. Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 7 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi D.LGS. 231/01 Italia: Prevenzione e sistema organizzativo alla luce del Regolamento Privacy Il prossimo 25.05.18 diventerà pienamente operativo il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. Il Regolamento si pone quale scopo primario quello di uniformare il sistema di tutela in tema privacy a livello europeo, ponendo l’accento sul concetto di responsabilizzazione (c.d. ac- countability) del Titolare del trattamento (nel caso di specie la singola azienda). Con questo concetto si intende l’adozione da parte del Titolare di comportamenti tali da essere in grado di dimostrare la concreta attuazione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento. Pertanto, i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, in quanto parte integrante dell’architettura pre- venzionistica aziendale, dovranno essere aggiornati per essere conformi alla normativa europea. V. De Luca Ciò sia in termini di individuazione delle aree maggiormente a rischio sia in termini di adozione di procedure/protocolli idonei a consentire l’esonero dalla responsabilità amministrativa. Nel processo di adeguamento alla disciplina prevista dal Regolamento occorrerà tener presente che le sanzioni ap- plicabili possono arrivare sino al al 4% del fatturato mondiale annuo prodotto dall’impresa nell’anno precedente. Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it L. Vella Dott. Luciano Vella | luciano.vella@delucapartners.it CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE Germania: Attenzione ai regali! Corruzione o solo onere (fiscale)? “Piccoli omaggi mantengono l’amicizia”, dice un proverbio tedesco. Il diritto tributario tedesco ha un’idea ben concreta su quanto “piccolo” debba essere un tale omaggio: gli omaggi a partner com- merciali non vengono riconosciuti come spese aziendali che vanno a diminuire il guadagno, a meno che la passività non sia inferiore a 35 Euro. L’omaggio è fondamentalmente soggetto a tassazione IRPEF (tedesca) per il ricevente. Per evitargli questo disagio, il donatario può farsi carico dell’onere e tassare il benefit con un forfait pari al 30%. La Corte Suprema Tributaria tedesca ha stabilito, con sentenza del 30.03.17 (IV R 13/14), che anche tale passività del donatario soggiace al sopra citato divieto di detrazione; inoltre deve essere registrata singolarmente e distinta dalle ulteriori spese A. Seitz d’esercizio (compiti di cui è responsabile l’amministratore). A prescindere dal trattamento fiscale, donatario e ricevente devono prestare attenzione a profili di corruzione nei rapporti commerciali. È pur vero che donazioni di modico valore (come mance, regali di Natale o in vista del nuovo anno) non rientrano nella fattispecie di tale reato. Qui, però, non sussistono valori fissi e bisogna dunque valutare ogni singolo caso. Si potrebbe quindi aggiungere al proverbio citato in apertura: “…grandi omaggi vanno trattati con cautela”. RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. | F. Sali a.seitz@mader-stadler.de RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. | f.sali@mader-stadler.de 8 Studio partner del Network “Norme & Tributi” pag i n a della Camera di Commercio Italo-Germanica INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi PREZZI DI TRASFERIMENTO Italia: Transfer pricing: precedenza al metodo del CUP Per le verifiche fiscali condotte fino all’aprile 2017, il metodo da utilizzare prioritariamente per veri- ficare la congruità dei prezzi di trasferimento resta ancora quello del confronto del prezzo nella sua versione interna. Questo è quanto stabilito dalla CTP Milano nella sentenza depositata il 7.11.17 (n. 6248/22/17). Il caso partiva da una contestazione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società italiana con controllante tedesca per l’indebita deduzione di costi derivanti da acquisti infragruppo ritenuti non conformi al principio di libera concorrenza. I verificatori, al fine di testare i prezzi applicati al contribuente, distributore esclusivo per l’Italia, dopo aver scartato il CUP, applica- vano il TNMM, confrontando il margine netto ROS della società italiana con quello dei comparables. D. Prato Il contribuente faceva, quindi, ricorso, eccependo che i prezzi ad esso applicati derivavano da listini prezzi ufficiali della controllante applicati alle altre filiali estere e ai clienti indipendenti operanti in mercati comparabili a quello italiano. Dunque, i giudici milanesi, dopo aver sottolineato la ra- tio della norma sul transfer pricing quale norma antielusiva, hanno accettato il ricorso presentato dal contribuente, stabilendo che il combinato disposto dell’art. 110 co. 7 con l’art. 9 co. 3 del TUIR impone che il criterio da applicare prioritariamente è quello del c.d. confronto del prezzo interno “basato sui listini e le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi nel rapporto con un’impresa indipendente”. G. L. Nieddu Dott. Dirk Prato, Partner Tax | Dirk.Prato@hager-partners.it Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing & Tax Value Chain | Gianluca.Nieddu@hager-partners.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica R&S AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI Italia: Recenti novità in materia di credito d’imposta R&S: risoluzione 122/E La risoluzione 122/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del credito d’imposta R&S. Tra le principali novità si segnala quella relativa all’acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario. A questo riguardo è stato chiarito che la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato, quand’anche impiegati per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all’agevo- lazione. Per ciò che concerne le lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso, l’Agenzia precisa che i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata strumentali alla R. Villa realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso possono ritenersi “competenze tecniche” e, invece, qualora afferenti ad attività riconducibili alla ricerca e sviluppo, rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros. L’Agenzia ritiene, infine, che, nell’ambito dei contratti di sviluppo sperimentale, le attività di studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototi- po di un nuovo macchinario e il suo test, se non presentano carattere di innovazione, rientrino tra le competenze tecniche. Dr. Ranieri Villa | ravilla@sts.deloitte.it 9 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE Italia: Lesione dei diritti di proprietà intellettuale: competenza territo- riale (e giurisdizionale) In materia di violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse attraverso internet, il Tribunale di Milano, con decisione del 14 settembre u.s., ha applicato, ai fini dell’individuazione della compe- tenza territoriale, l’articolo 7.2 del Reg. CEE 1215/2012 (dettato per contro in tema di competenza giurisdizionale). La causa riguardava il commercio a mezzo internet di borse contraffatte in viola- zione dei diritti di privativa di una società con sede nel distretto del Tribunale di Milano. I resistenti, residenti all’esterno dell’ambito territoriale del giudice milanese, avevano contestato la competenza territoriale del Tribunale adito, invocando la recente sentenza della Cassazione n. 5254/17 la quale, laddove la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, identifica M. Figini il forum commissi delicti con il luogo ove ha sede l’inserzionista oppure quello dove ha sede la società che gestisce il sito web. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha rilevato che nel caso di specie si era verificata la spedizione nel distretto milanese di alcuni prodotti contraffatti. Questa circostanza fondava appunto la competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendosi ivi verificata la lesio- ne del diritto della vittima, e, quindi, il danno. Si tratta di una lettura dell’art. 7.2 del Regolamento chiaramente tesa ad evitare che, individuando la competenza nel luogo ove ha sede l’inserzionista o il provider, per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza territoriale diventi ecces- sivamente onerosa. D. Bracchi Avv. Matteo Figini | matteo.figini@agnoli-giuggioli.it Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Germania: Cordova: linkare o copiare? Un’agenzia viaggi fa pubblicità su Internet con una fotografia della città di Cordova, messa a sua disposizione dal fotografo a tale scopo. Un’alunna copia la foto utilizzandola per una ricerca sulla Spagna, che viene apprezzata dalla scuola e pubblicata, completa di foto, sul sito web dell’istituto. Il fotografo promuove azione inibitoria e risarcitoria. Trattasi di “comunicazione di opere al pub- blico” ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.05.01? Sostanzialmente sì. La CGUE, tuttavia, nel caso Svensson (C-466/12 del 13.02.14) aveva deciso che un link per un articolo già pubblicato su Internet non costituisse “comunicazio- ne al pubblico”, poiché il link non produce un nuovo pubblico per l’opera. La Corte di Cassazione K. Bott tedesca (BGH) è del parere che il caso “Cordova” sia diverso: il link indirizza l’utente ad un’opera già pubblicata in un determinato contesto, mentre qui l’opera viene inserita - e inoltre dapprima riprodotta - in un contesto proprio. Pertanto, essa ha sottoposto la questione alla CGUE, se si abbia “messa a disposizione del pubblico” ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Direttiva, qualora l’utente collochi sul proprio sito una fotografia liberamente disponibile su Internet. Il caso ha un certo rilievo ai fini pratici ed è amministrato dalla CGUE, proc. n. C-161/17 (BGH, sentenza del 23.02.17 - I ZR 267/15). 10 RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI Italia: Agente “in esclusiva” e “agente monomandatario” Nella prassi è comune la confusione tra la figura dell’agente “in esclusiva” e quella dell’agente monomandatario, anche se si tratta di concetti ben diversi. L’agente in esclusiva è colui che, ex art. 1743 c.c., ha diritto a che il preponente non si avvalga, nella zona e nel ramo di attività dell’agente stesso, dell’opera di altri agenti e che, contemporaneamente, ha l’obbligo di astenersi dall’assumere altri contratti di agenzia nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività in concorrenza con il pre- ponente. L’agente in esclusiva potrà quindi assumere altri incarichi per gli stessi prodotti in un’altra zona o per diversi prodotti nella stessa zona. La norma, peraltro, è interamente derogabile e quindi le parti potranno disciplinare in maniera diversa, per esempio prevedendo l’esclusiva a favore del F. Toffoletto solo preponente. L’agente “monomandatario” è, invece, colui che assume l’obbligazione di non ave- re altri incarichi di agenzia anche per società non in concorrenza con il preponente. La nozione di “monomandato” non esiste nella legge, ma è stata introdotta dagli AEC, che prevedono per gli agenti con tali caratteristiche condizioni di miglior favore, come termini di preavviso più lunghi a carico del preponente o un’indennità di cessazione del rapporto (FIRR) più alta nonché, dal punto di vista previdenziale, una contribuzione più elevata. Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner | sft@toffolettodeluca.it Germania: Nuove disposizioni di legge nel diritto tedesco relative alla consegna di cose difettose In data 1.01.18 nel diritto tedesco entreranno in vigore due nuove disposizioni di legge relative alla vendita di cose difettose. La prima novità riguarda l’ipotesi in cui la cosa difettosa sia stata montata in un’altra. Secondo la normativa previgente, il venditore doveva rimborsare le spese di montaggio e smontaggio solo se l’acquirente era un consumatore mentre, in caso di vendita ad un professioni- sta, il venditore era tenuto al rimborso solo se si era obbligato anche al montaggio oppure se aveva causato il vizio della cosa. Secondo il nuovo § 439 co. 3 BGB (c.c. tedesco), il venditore deve sempre rimborsare queste spese, anche quando l’acquirente è un professionista. La seconda novità riguarda il diritto di rivalsa nella catena di distribuzione: se una cosa difettosa venduta dal produttore giunge- R. Budde va al cliente finale dopo varie fasi intermedie e tale cliente finale era un consumatore, il rivenditore - che rispondeva del vizio della cosa nei confronti del cliente finale - poteva chiedere al proprio for- nitore il rimborso di tutti i pagamenti effettuati al cliente finale senza dover, ad esempio, fissare un termine per la sostituzione della cosa difettosa. Il fornitore, di regola, non poteva neppure far valere la prescrizione del diritto. Ciascun fornitore vantava questi stessi diritti nei confronti del rispettivo fornitore e così via, fino ad arrivare al produttore. Quanto sopra esposto in futuro si applicherà anche ai casi in cui il cliente finale sia un professionista (§ 445 a, b BGB). Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com 11 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO DELL’ENERGIA Italia: Sentenza del Tribunale Amministrativo sulle graduatorie IDRO: GSE ricorre al Consiglio di Stato Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha impugnato la sentenza n. 8997/17 del TAR del Lazio e, nelle more della definizione del giudizio di appello, ha sospeso il riconoscimento degli incentivi del D.M. del 23.06.16 agli impianti ammessi nella graduatoria del Registro IDRO_RG2016 (oltre agli impianti di Pubbliche Amministrazioni). Ricordiamo che, con la succitata sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso di Assoidroelettrica, portando così all’annullamento, inter alia, delle disposizioni che esclu- devano ogni incentivazione per gli impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a 5 MW, nonché delle “Procedure applicative” GSE del 15.07.16 e dell’intera graduatoria degli impianti iscritti nel Registro IDRO_RG2016 e risultati in posizione utile, pubblicata il 25.11.16. Il GSE ha precisato A. Sannicandro che, per gli impianti in precedenza beneficiari della tariffa onnicomprensiva, continuerà a essere riconosciuta l’energia prodotta e immessa in rete, che sarà remunerata al prezzo zonale orario. Per quanto riguarda invece la componente incentivante della tariffa, già riconosciuta a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, il GSE procederà al recupero integrale delle somme erogate nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza. Avv. Antonella Sannicandro | antonella.sannicandro@cbalex.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica “ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE Italia: Digital Single Market: al via i negoziati tra le Istituzioni europee per il nuovo EECC Il 3.11.17 hanno preso avvio i negoziati tra le Istituzioni europee relativi all’elaborazione di un nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (c.d. “EECC”), volto ad adeguare l’attuale normativa europea in materia digitale e TLC alle sfide poste dalle tecnologie di nuova generazione. L’ECC si pone importanti obiettivi, e principalmente: la revisione della regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni; l’aggiornamento della legislazione sul diritto d’autore; il contrasto alla diffusione di contenuti illeciti sulle piattaforme online; la definizione di standard tecnologici condi- visi a livello europeo e l’agevolazione dell’e-commerce transfrontaliero tramite l’eliminazione delle barriere nazionali. Secondo le stime di Bruxelles, il nuovo EECC consentirà un notevole incentivo C. Impalà per lo sviluppo dell’economia europea, garantendo un aumento della concorrenza attraverso regole più eque per tutti gli operatori ed assicurando maggiore tutela dei consumatori, anche attraverso un ambiente online più sicuro per tutti gli utenti. La nuova riforma si inserisce all’interno di una strategia più ampia dell’UE, che mira al completamento del mercato unico digitale entro la fine del 2018, aggiungendo un ulteriore tassello agli importanti risultati già ottenuti negli ultimi anni, quali: l’approvazione del nuovo Reg. UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali, l’elimina- zione del geoblocking, l’emanazione di nuove norme sulla Net neutrality e l’abolizione delle tariffe roaming. 12 Avv. LL.M. Carlo Impalà | carlo.impala@mralex.it pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi FISCALITÀ INTERNAZIONALE Italia: Obbligo fattura elettronica B2B Dal 1.01.19 viene introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, attualmente previsto solo per i soggetti passivi IVA che operano con la pubblica amministrazione, anche per i soggetti passivi IVA (B2B). In particolare, in base alla bozza di legge di bilancio 2018, è stato previsto l’ob- bligo di emissione della fattura elettronica in formato xml (tramite sistema d’interscambio) per le cessioni e le prestazioni di servizi tra soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle stabilite dalla norma, la fattura si intenderà non emessa. Esclusi dall’obbligo sono le operazioni transfrontaliere e i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio o forfettario. Con l’introduzione della fattura elettronica sono previsti alcuni incentivi, M. Biasin tra i quali la semplificazione/abrogazione di adempimenti IVA attualmente dovuti e la riduzione di due anni del termine di accertamento. L’obbligo della fattura elettronica viene invece anticipato al 1.07.18 per le cessioni di benzina/gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto lavori, servizio o forniture stipulato con la pubblica amministrazione. Prof. Massimo Biasin | massimo.biasin@biasin.it Germania: Novità legislative in materia di beni economici (del patrimonio immobilizzato) di modesto valore La legge contro le pratiche fiscali dannose connesse alla cessione di diritti ha modificato la disciplina vigente in materia di beni economici di modesto valore. Nello specifico, la soglia di deducibilità - relativa a beni economici di modesto valore - è stata innalzata da 410 a 800 Euro, mentre quella dei panieri è passata dai precedenti 150 agli attuali 250 Euro. Grazie alla seconda legge a favore dello sgravio - in particolare per le imprese di medie dimensioni - l’obbligo di registrazione dei beni eco- nomici di basso valore è passato dai precedenti 150 agli attuali 250 Euro. A seguito di tali modifiche ne consegue che i beni economici di basso valore, acquistati o prodotti entro il 31.12.17, possono essere registrati: immediatamente, come un acquisto, nel caso di un valore netto fino a 250 Euro; nel S. Deiters paniere, in caso di un valore netto che oscilli tra 250,01 e 1.000 Euro, secondo quanto stabilito dal § 6 IIa EStG (legge tedesca sull’imposta sul reddito), e ammortizzati al 20% per i successivi cinque anni; immediatamente, come un acquisto, nel caso di un valore netto fino a 800 Euro.Attenzione: in quest’ultima ipotesi è esclusa la possibilità di costituire un paniere, mentre è sempre possibile ricor- rere all’alternativa della “Attivazione e registrazione nella durata abituale di utilizzo”. Stephanie Deiters | Stephanie.Deiters@sonntag-partner.de 13 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE Italia: Le azioni contrattuali e le azioni da prodotto difettoso Con la recente sentenza n. 1179 emessa in data 20.10.17, il Tribunale di Arezzo ha distinto l’azione contrattuale in capo al compratore nei confronti del venditore - volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno subito per la presenza di vizi - dalla domanda di regresso formulata dal venditore nei confronti del produttore del bene. Nella fattispecie, la società venditrice convenuta aveva, infatti, chiesto, in caso di accoglimento dell’azione contrattuale esercitata dall’ac- quirente, di essere manlevata dal proprio venditore ai sensi dell’art. 131 co. 1 Codice del Consumo. Dalla CTU espletata in corso di causa era emersa l’imputabilità del vizio a difetti intrinseci del mate- riale, con conseguente responsabilità della terza chiamata per aver venduto alla società venditrice un S. Gallo bene viziato. Pertanto, ad esito del procedimento, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la società venditrice al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. in favore del compratore e, al tempo stesso, ha condannato la società produttrice del bene a tenere manlevata ex art. 131 Codice del Consumo la predetta società venditrice. Nella fattispecie, il Giudice ha, infatti, ravvisato un difetto di conformità del bene e, pertanto, ha applicato l’art. 131 Codice del Consumo, secondo cui il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità, ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile. R. Ravasio Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it Avv. Riccardo Ravasio | riccardo.ravasio@jenny.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA Italia: L’AGCM sanziona le big four per un’intesa anticoncorrenziale Il 7.11.17 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto un’ammenda pari a circa 23 milioni di Euro alle società di revisione e consulenza Deloitte, KPMG, Ernst&Young e PWC, per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE (Trat- tato sul Funzionamento dell’Unione Europea). L’intesa sarebbe stata finalizzata alla ripartizione dei lotti della gara bandita da CONSIP per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea. Secondo l’AGCM, ciascuna società di revisione avrebbe formulato delle offerte aggressive solo nei lotti ad essa “assegnati”, mentre non avrebbe presentato offerte per M. Pappalardo i lotti “assegnati” alle altre società di revisione oppure avrebbe formulato delle offerte chiaramente inidonee ad aggiudicarsi il lotto. In tal modo le imprese avrebbero pertanto annullato il reciproco confronto concorrenziale. Il provvedimento dell’AGCM può essere impugnato dinanzi al TAR Lazio nel termine di 60 giorni. Avocat e Avv. stabilito Maurizio Pappalardo, Of Counsel, BonelliErede | maurizio.pappalardo@belex.com 14 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI Italia: È NECESSARIO UN PVC PER OGNI ANNUALITÀ CONTESTATA La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24636 dello scorso 19 ottobre, ha affermato la necessità di un PVC per le contestazioni riferite ad annualità diversa da quella oggetto di verifica. Nel caso spe- cifico, il contribuente era stato oggetto di ispezione fiscale sull’anno 2006. Al termine della verifica, era stato rilasciato un PVC relativo a tale annualità. Nel successivo avviso di accertamento, invece, è stata contestata anche un’evasione di imposta relativa all’anno 2004 sulla base di una “dichiarazio- ne confessoria” del contribuente, che sarebbe stata raccolta nel corso della verifica sull’anno 2006. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente fondato sulla violazione del diritto al contraddittorio. M. Petrucci Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | marco.petrucci@pgpartners.it TASSAZIONE DELLE PERSONE Italia: Welfare e detassazione dei premi di produttività I commi da 160 a 162 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, in vigore dal 1.01.17, modificano, integrano e interpretano sia l’art. 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) sia la Legge di Stabilità 2016, nella parte relativa alla reintroduzione strutturale della parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili e alla loro possibile sostituzione mediante l’utilizzo di flexible benefits. Dal 2017 l’importo massimo dei premi che potranno beneficiare della tassazione sostitutiva dell’Irpef al 10% sale da 2.000 a 3.000 Euro e, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione di lavoro, da 2.500 a 4.000 Euro. Viene anche prevista l’estensione della platea di lavoratori subordinati beneficiari del regime di tassazione agevolata; in particola- A. Hilpold re, sono destinatari i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione del premio di risultato/partecipazione agli utili, a 80.000 Euro (nel 2016 il limite era pari a 50.000 Euro). Se i premi di risultato vengono erogati sotto forma di benefit o rimborsi spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna imposta; la novità riguarda l’esenzione da imposizione fiscale sia della contribuzione versata a fondi e casse aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana o il rischio di gravi patologie, sia i premi assicurativi per coprire le prestazioni di cui sopra. H. Hilpold Dott. Armin Hilpold | armin.hilpold@bureauplattner.com Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com 15 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE Italia: Nuove opportunità di investimento nel settore delle cartolariz- zazioni Il mercato italiano dei Non Performing Loans (NPLs) è sicuramente un mercato in costante crescita e attrattivo per gli investitori professionali italiani ed esteri, e questo grazie anche alle nuove norme del D.L. 50/17, che apporta numerose innovazioni nella disciplina della cartolarizzazione. Attraverso tale decreto il legislatore ha inteso disciplinare compiutamente le operazioni aventi ad oggetto i c.d. “crediti deteriorati” (i) vantati verso imprese che si trovino in stato di crisi e che possano intrapren- dere percorsi di risanamento attraverso gli appositi strumenti, ovvero (ii) garantiti da beni immobili (o mobili registrati). Dei due nuovi modelli di cartolarizzazione quello “immobiliare” è sicuramente di interesse anche per le specifiche norme fiscali previste per i relativi trasferimenti: l’art. 7.1 della F. Assegnati l. 130/90 riporta le medesime agevolazioni previste per le società di leasing che consentono, nella sostanza, alle società cessionarie dei beni immobili costituenti garanzia dei crediti oggetto di carto- larizzazione di cedere i predetti beni con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale (generalmente nella misura del 4% con riguardo agli immobili strumentali). Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com A. Motta Dott. Comm. Andrea Motta | andrea.motta@cbalex.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI Italia: Scritture contabili: quale utilizzo effettivo in giudizio? L’imprenditore commerciale deve tenere le scritture contabili previste dalla legge affinché rimanga traccia dell’attività dell’impresa; ciò anche a beneficio di terzi che abbiano interesse alla vita della stessa (ad es. i creditori). Tali scritture vengono spesso usate in giudizio come mezzo di prova, ma a quali condizioni possono essere prodotte contro o a favore dell’imprenditore? Ai sensi dell’art. 2709 c.c., le scritture contabili possono essere utilizzate contro l’imprenditore, anche se non sono regolarmente tenute e con la sola precisazione che devono essere valutate nella loro globalità (chi vuole trarne vantaggio non può quindi fare riferimento alla sola scrittura sfavorevole). L’utilizzo a favore dell’imprenditore è invece soggetto ex art. 2710 c.c. a requisiti più stringenti: le scritture S. Grigolli possono essere valutate dal giudice ai fini di rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ma solo tra imprenditori e sempre che si tratti di libri tenuti secondo le modalità prescritte dalla legge. Peraltro, se autenticati da notaio, gli estratti di tali strutture possono essere utilizzati dall’imprenditore anche contro non imprenditori per il rilascio di un decreto ingiuntivo. RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli | stephan.grigolli@grigollipartner.it 16 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi IVA E DAZI Italia: Consignment stock – Nuovi obblighi IVA in Germania dal 2018 In una precedente edizione della Newsletter era stato affrontato il regime impositivo dell’accordo di consignment stock, in base al quale il passaggio della proprietà è differito al momento del prelievo della merce da parte del cliente di altro Paese UE, rilevando che è opportuno verificare la legisla- zione del Paese UE di appartenenza della controparte. Infatti, la regola della sospensione d’imposta vigente in Italia non sempre è riconosciuta dal Paese UE del cliente, con conseguente obbligo per l’operatore nazionale di apertura di una posizione IVA nel Paese di destinazione al fine di rilevare l’acquisto intracomunitario. Fino al 31.12.17, la Germania richiedeva l’apertura della partita IVA da parte dei fornitori non residenti. Le Autorità fiscali tedesche hanno recepito le indicazioni contenute S. Amoroso in due decisioni della Corte di Cassazione tedesca (Bundesfinanzhof) in base alle quali, al ricorrere di determinate situazioni, dal 2018 tale operazione potrebbe dare luogo ad una cessione intracomu- nitaria (VR 31/15 del 20.10.16 e VR 1/16 del 16.11.16). Occorrerà, pertanto, analizzare ogni singolo caso al fine di valutare se le condizioni indicate nella circolare del Bundesministerium der Finanzen (Ministero Federale delle Finanze tedesco) del 10.10.2017 si siano verificate. Dott. Stefano Amoroso | stefano.amoroso@studioamoroso.it Germania: Modifiche nel procedimento di rimborso dell’IVA in Germania Con circolare del 22.09.17, il Ministero Federale delle Finanze tedesco ha chiarito quali sono le implicazioni della riforma dei §§ 60 e 61 del Regolamento attuativo sull’IVA sul procedimento di rimborso dell’IVA in Germania. La società può includere nelle sue richieste di rimborso anche importi IVA che rientrano in periodi di rimborso precedenti dell’anno in questione. La società può inoltre -in determinate circostanze- trasmettere una (sola) ulteriore domanda di rimborso per l’anno in questione per importi IVA deducibili, per i quali non è ancora stato richiesto alcun rimborso. In linea generale la domanda di rimborso deve rispondere a tutti i presupposti formali, ovverosia la società deve fornire tutte le indicazioni previste dal diritto europeo e descrivere la sua attività sulla base di M. Winkler codici armonizzati. Le fatture originali scansionate devono essere trasmesse insieme alla domanda di rimborso soltanto qualora l’importo della fattura -senza IVA- ammonti ad almeno 1.000 Euro e, in caso di fatture aventi ad oggetto carburante, ad un minimo di 250 Euro. Il limite massimo di dimensione per tutti gli allegati di una domanda di rimborso è pari a 5 MB. Steuerberater FB IntStR Matthias Winkler | mwinkler@wwkn.de M. Radke Steuerberater Marcel Radke | mradke@wwkn.de 17 pag i n a INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119 n e w s l e t t e r norme &tributi DIRITTO DEI TRASPORTI Italia: Trasporto e logistica Italia-Germania: i rischi del distacco transnazionale Il distacco transnazionale è un tema strategico anche in ambito logistico e del trasporto, anche se ancora escluso dall’accordo per la revisione della direttiva CE 71/96, sull’applicazione ai lavoratori delle medesime condizioni economiche contrattuali del Paese ospitante. Per il trasporto su gomma si ricorda l’equiparazione del distacco al cabotaggio (art. 1 D.Lgs. 136/16), ossia “il trasporto di merci su strada per conto terzi all’interno di un altro Paese membro CE”. Questa comporterebbe, in assenza di specifici riferimenti della norma, pesanti conseguenze anche per il cabotaggio. Cosa suc- cede infatti se, come per il distacco internazionale, anche per il cabotaggio gli organi di vigilanza accertassero la sua non autenticità, ovvero l’aggiramento delle leggi nazionali sulle condizioni di M. C. Bruni lavoro e sicurezza sociale? In Italia, la circolare INPS 1/17 chiarisce che, nel caso in cui il distacco non sia autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e quindi il rapporto è ricondotto in capo alla impresa distaccataria, con san- zioni amministrative e pecuniarie. Anche nel caso di prestazione transnazionale di servizi logistici, ai sensi degli artt. 29 e 35 della legge Biagi e dell’art. 83bis D.Lgs. 112/08 vi sarebbe la responsabilità solidale, attivabile da parte del lavoratore, del committente/datore di lavoro con l’appaltatore e con ogni eventuale subappaltatore per retribuzione e contributi. S. Patrisso Avv. Maria Cristina Bruni | mariacristinabruni@avvocati-sl.it Avv. Serena Patrisso | serenapatrisso@avvocati-sl.it Germania: Entrate in vigore le nuove norme sulla circolazione stradale per i veicoli con guida automatizzata Dopo che il Parlamento tedesco già a fine marzo aveva approvato la proposta di legge per la re- golamentazione dei veicoli con guida automatizzata, anche il Consiglio federale, a fine maggio, ha dato la propria approvazione. In Germania la guida autonoma o automatizzata è consentita con re- strizioni e per ora limitata a due anni. Il Codice della strada (StVG) è stato integrato dai par. 1a e 1b (https://dejure.org/gesetze/StVG/1a.html; https://dejure.org/gesetze/StVG/1b.html) che regolano la materia. Come finora previsto, deve però trovarsi alla guida dell’automobile una persona fisica vigile e con capacità percettive. In alcune situazioni e a seconda del sistema, il conducente può affidare la guida del veicolo al computer di bordo. L’Ufficio federale tedesco per la rete stradale ha definito S. Feller cinque livelli di automatizzazione delle automobili, che il VDA (l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica) ha rappresentato in un grafico consultabile al seguente link: https://www.vda.de/ de/themen/innovation-und-technik/automatisiertes-fahren/automatisiertes-fahren.html. Nulla cam- bia riguardo la responsabilità del proprietario in caso di incidenti. Le assicurazioni e i produttori di autoveicoli sostengono che il proprietario debba anche in futuro assicurarsi contro errori del con- ducente oppure difetti tecnici dell’automobile. In second’ordine l’assicuratore ed il costruttore del veicolo dovranno poi verificare se quest’ultimo sarà tenuto a pagare in caso di malfunzionamento. RAin e Avv. Sabine Feller, LL.M. (Master of Insurance Law) | 18 pag i n a feller@studiolegale-feller.it INDICE
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