Cari soCi, Cari lettori, AHK Italien

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NOVEMBRE 2017 | N° 119

Cari soci, cari lettori,
la data entro la quale tutte le aziende in Europa dovranno essersi adeguate al Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali si avvicina e anche la nostra newsletter risente della trasversalità
di questa “rivoluzione”. In questa edizione, infatti, il GDPR viene trattato approfonditamente in diverse
aree tematiche e sotto diversi punti di vista: dal diritto del lavoro alla compliance fino alle ICT.
Sicuramente molte aziende sono già a buon punto nella strada verso l’adeguamento ma le sanzioni
pecuniarie previste dal Regolamento impongono una tabella di marcia chiara e ben definita. In caso di
violazioni gravi, infatti, sono previste sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale di gruppo dell’esercizio
precedente.
Per fare il punto della situazione, la Camera di Commercio Italo-Germanica organizza, in collaborazione
con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” DLA Piper Italy, un business breakfast riservato alle
aziende dal titolo “Siete pronti per il Regolamento Privacy Europeo? Do’s and Don’ts”. L’incontro si terrà
a Milano la mattina del 12 dicembre, invitiamo tutte le imprese interessate a iscriversi sul nostro sito.
Vi auguriamo buona lettura!
Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”
NOVEMBRE 2017 | N° 119

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                                                                                                                      norme
                                                                                                                        &tributi
EVENTI

                          12.12.2017

                                              alle aziende!
                          Siete pronti per il Regolamento Privacy Europeo? Do’s and Don’ts
                          (in lingua italiana)
                          Ora: 08:00-09:30 - Registrazione e Business Breakfast dalle ore 07:30
                          Presso COPERNICO - CLUBHOUSE Brera, Foro Buonaparte 22, Milano
                          In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi”
                          DLA Piper Italy

INDICE

               Diritto societario
Germania: Disciplina dei poteri di rappresentanza dell’amministratore di una GmbH
               (S.r.l. tedesca) .. ......................................................................... Pagina   4
             Diritto fallimentare
     Italia: La futura procedura di allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa. ... Pagina 4

           Diritto del lavoro
   Italia: Licenziamento legittimo del lavoratore che copia i dati aziendali. ............. Pagina 5
Germania: Controllo del lavoratore tramite un agente investigativo....................... Pagina 5

             Mergers & Acquisitions
     Italia: Patti parasociali: validità e meritevolezza della “Russian Roulette clause”. .. Pagina 6
             Restructuring
     Italia: La legge n. 155 del 19.10.17........................................................... Pagina 6

           tassazione delle imprese
   Italia: Rottamazione dei ruoli: riapertura dei termini. .................................. Pagina 7
Germania: Normativa per l’introduzione di una barriera sulle licenze dal 2018. ........ Pagina 7

               d.LGs 231/01
     Italia: Prevenzione e sistema organizzativo alla luce del Regolamento Privacy. .. Pagina 8
               Corporate Governance e Compliance
Germania: Attenzione ai regali! Corruzione o solo onere (fiscale)?. ....................... Pagina 8

             prezzi di trasferimento
     Italia: Transfer pricing: precedenza al metodo del CUP. ................................. Pagina 9

             R&S Agevolazioni ed incentivi
     Italia: Recenti novità in materia di credito d’imposta R&S: risoluzione 122/E..... Pagina 9

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                                                                                                                                                                                 norme
                                                                                                                                                                                   &tributi
INDICE
                diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore
        Italia: Lesione dei diritti di proprietà intellettuale: competenza territoriale (e
                        giurisdizionale). . ...................................................................... Pagina 10
Germania: Cordova: linkare o copiare?. ....................................................... Pagina 10

           diritto commerciale e degli agenti
   Italia: Agente “in esclusiva” e “agente monomandatario”............................. Pagina 11
Germania: Nuove disposizioni di legge nel diritto tedesco relative alla consegna di cose
                        difettose. ................................................................................ Pagina 11

                Diritto dell’energia
        Italia: Sentenza del Tribunale Amministrativo sulle graduatorie IDRO: GSE
                        ricorre al Consiglio di Stato.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 12

                “ICT” ed innovazione digitale
        Italia: Digital Single Market: al via i negoziati tra le Istituzioni europee per il
                        nuovo EECC....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 12

           FISCALITÀ INTERNAZIONALE
   Italia: Obbligo fattura elettronica B2B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 13
GERMANIA: Novità legislative in materia di beni economici (del patrimonio immobi-
                        lizzato) di modesto valore..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 13

                Responsabilità da prodotto e del produttore
        Italia: Le azioni contrattuali e le azioni da prodotto difettoso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 14

                Diritto dei cartelli e della concorrenza
        Italia: L’AGCM sanziona le big four per un’intesa anticoncorrenziale.. . . . . . . . . . . . . . . Pagina14
                Ispezioni fiscali e contenziosi tributari
        Italia: È necessario un PVC per ogni annualità contestata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina15

                Tassazione delle persone
        Italia: Welfare e detassazione dei premi di produttività.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina15

                Diritto dell’edilizia ed immobiliare
        Italia: Nuove opportunità di investimento nel settore delle cartolarizzazioni.. . . . . Pagina16
                Diritto processuale ed Arbitrati
        Italia: Scritture contabili: quale utilizzo effettivo in giudizio?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 16
           iVA e dazi
   Italia: Consignment stock – Nuovi obblighi IVA in Germania dal 2018.. . . . . . . . . . . Pagina 17
GERMANIA: Modifiche nel procedimento di rimborso dell’IVA in Germania. . . . . . . . . . . . . Pagina 17
           Diritto dei trasporti
   Italia: Trasporto e logistica Italia-Germania: i rischi del distacco transnazionale. . . . Pagina 18
GERMANIA: Entrate in vigore le nuove norme sulla circolazione stradale per i veicoli
                        con guida automatizzata. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 18

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                                                                                                                      norme
                                                                                                                        &tributi
         DIRITTO SOCIETARIO

         Germania: Disciplina dei poteri di rappresentanza dell’amministratore di
                   una GmbH (S.r.l. tedesca)

         Il diritto tedesco non prevede che nel registro delle imprese vengano indicati in modo specifico i
         limiti ai poteri di rappresentanza dell’amministratore di una GmbH, bensì soltanto se l’amministra-
         tore esercita i poteri previsti dalla legge in modo disgiunto oppure in modo limitato, ossia congiun-
         tamente con altri amministratori o institori. La Corte d’Appello di Monaco di Baviera (sentenza del
         25.07.17, 31 Wx 194/17) ha recentemente preso in esame il caso di un Ufficio del registro delle im-
         prese che aveva rifiutato di iscrivere una limitazione dei poteri dell’amministratore decisa mediante
         delibera dei soci. In particolare, nel caso concreto, l’assemblea aveva deciso che l’amministratore
         poteva esercitare i poteri di rappresentanza soltanto congiuntamente con un altro amministratore             J. Winn
         oppure un institore. Il problema era dato dal fatto che la delibera non contemplava un potere di
         rappresentanza disgiunta nell’ipotesi in cui vi fosse un solo amministratore. La Corte di Monaco
         giungeva quindi alla conclusione che la delibera conteneva una disciplina inammissibile del potere
         di rappresentanza, perché attribuiva all’institore un potere di veto che, nell’ipotesi in cui non vi sia
         una pluralità di amministratori, è contrario alla legge.

                                              RA Julian Winn | julian.winn@luther-lawfirm.com
                                              Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                              della Camera di Commercio Italo-Germanica

         DIRITTO FALLIMENTARE

         Italia: La futura procedura di allerta e di composizione assistita della
                 crisi d’impresa

         In data 14.11.17 è entrata in vigore una legge delega, con la quale il Parlamento italiano conferisce
         al Governo la funzione legislativa di elaborare una riforma del diritto fallimentare. Una peculiarità di
         questa riforma è la previsione di una procedura di allerta volta a incentivare l’emersione anticipata
         di una crisi d’impresa e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Gli organi
         societari di controllo hanno l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della
         società qualora sussistano gravi indizi di una crisi. Stesso dovere spetta anche ai creditori pubblici,
         come p.e. l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, qualora la società non adempia ai suoi obblighi finanzia-
         ri. In questi casi, il debitore sarà assistito da un apposito organismo, probabilmente istituito presso      G. Brandstätter
         ciascuna Camera di Commercio, al fine di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il
         debitore e i creditori. L’imprenditore che abbia proposto tempestivamente l’istanza di composizione
         assistita della crisi potrà inoltre beneficiare di misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in ter-
         mini di responsabilità. Saranno invece esplicitamente escluse dalla procedura in oggetto le società
         quotate in borsa o in altro mercato regolamentato.

                                                             Avv. Gerhard Brandstätter |
                                                             gerhard.brandstaetter@brandstaetter.it

                                                                                                                                 4
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INDICE
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                                                                                                                       norme
                                                                                                                         &tributi
         DIRITTO DEL LAVORO

         Italia: Licenziamento legittimo del lavoratore che copia i dati aziendali

         Con sentenza n. 25147/17, la Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento del lavoratore,
         che copia dati aziendali su una pen drive personale senza autorizzazione del datore di lavoro, que-
         stione sempre più rilevante per le imprese nell’attuale contesto tecnologico. Per il giudice di legitti-
         mità, la condotta del lavoratore nel caso di specie è riconducibile all’ipotesi di “grave infrazione alla
         disciplina o alla diligenza del lavoro”, prevista dal contratto collettivo applicato (al pari del furto o
         del danneggiamento volontario del materiale di impresa) e, pertanto, legittima il licenziamento per
         giusta causa. La pronuncia si pone in un’ottica di rigorosa tutela dei dati aziendali, poiché individua
         in tale condotta la violazione dei doveri contrattuali e l’incidenza di per sé negativa sul vincolo           S. Hein
         fiduciario creatosi tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. Si noti come non rilevano affatto la
         mancata diffusione a soggetti terzi dei dati raccolti e l’assenza di protezioni specifiche mediante
         password o di vincoli di riservatezza, essendo sufficiente un’intrinseca ed eventuale lesione degli
         interessi del datore di lavoro. Come infatti più volte affermato dalla giurisprudenza, ai sensi dell’art.
         2105 c.c. “l’obbligo di fedeltà del lavoratore impone a quest’ultimo il dovere di astenersi da attività
         contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene
         non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività” (la più recente in tal senso
         è Cass. n. 2239/17).

                                               Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it
                                               Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                               della Camera di Commercio Italo-Germanica

         Germania: Controllo del lavoratore tramite un agente investigativo

         Con sentenza del 29.06.17 (R.G. 2 AZR 597/16) la Corte federale del Lavoro tedesca (BAG) ha disposto
         che il presupposto per il controllo del lavoratore tramite un agente investigativo non debba sempre
         consistere nel sospetto di un reato da parte del lavoratore; infatti, può anche bastare il sospetto con-
         creto di una violazione dei doveri lavorativi da parte del lavoratore. Nel caso specifico si trattava del
         controllo in segreto di un lavoratore in malattia da tempo. In quel caso è stato incaricato un agente
         investigativo, perché si sospettava che il lavoratore effettuasse attività di concorrenza vietata. A segui-
         to della decisione del BAG è dunque sufficiente un tale sospetto per la sorveglianza di un lavoratore
         tramite un’agenzia investigativa. Il fondamento legislativo si trova nel § 32 co. 1, primo periodo, della     M. Mamozai
         legge tedesca per la protezione dei dati personali (“Bundesdatenschutzgesetz”).

                                                  RAin Maryam Mamozai, Maître en Droit |
                                                  mamozai@mm-legale.de

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NOVEMBRE 2017 | N° 119

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                                                                                                                          norme
                                                                                                                            &tributi
         MERGERS & ACQUISITIONS

         Italia: Patti parasociali: validità e meritevolezza della “Russian Roulette
                 clause”

         La clausola del tipo Russian Roulette, inserita all’interno di un patto parasociale, è valida e idonea a
         realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Lo ha recentemente affer-
         mato il Tribunale di Roma con sentenza del 19.10.17, n. 19708. Tale negozio legislativamente atipico
         consente infatti di risolvere un conflitto o una situazione di stallo (c.d. “trigger event”) attraverso
         la riallocazione delle partecipazioni all’interno della compagine sociale. Nello specifico, è data fa-
         coltà ad uno dei soci di rivolgere all’altro un’offerta di acquisto, con l’indicazione del valore che
         attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente,
         il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. Ne consegue, per il socio oblato, una duplice possibilità:          A. Borelli
         accettare l’offerta e vendere al prezzo così determinato ovvero acquistare le partecipazioni dell’altro
         socio assumendo come base di determinazione del prezzo il valore comunicatogli. La meritevolez-
         za del meccanismo va ravvisata nel fatto che consente di ovviare ad una incapacità decisionale
         dell’organo deliberativo potenzialmente idonea ad integrare una causa di scioglimento della società
         (ex art. 2484 co. 3 c.c.). La sentenza ha cura di precisare come nella determinazione unilaterale del
         prezzo non possa essere ravvisata una causa di nullità, dal momento che essa si coniuga al “rischio”
         di perdere la partecipazione all’affare proprio in ragione di quel prezzo.

                                                            Avv. Alessandro Borelli | alessandro.borelli@roedl.it
                                                            Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                            della Camera di Commercio Italo-Germanica

         RESTRUCTURING

         Italia: La legge n. 155 del 19.10.17

         La legge n. 155 del 19.10.17, approvata dal Senato con delibera dell’11.10.17 e pubblicata nella
         Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.17, recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle
         discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” è frutto del lavoro della Commissione Rordorf,
         istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 28.01.15, la quale è stata incaricata di definire i
         principi e i criteri direttivi per la riscrittura dell’intera disciplina delle procedure di insolvenza e della
         crisi di impresa, in modo da armonizzare un sistema divenuto nel tempo troppo caotico a causa delle
         molteplici ed episodiche modifiche intervenute nel tempo sul testo originario della legge fallimentare
         del 1942. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare nei prossimi dodici mesi uno o più decreti               M. Bascelli
         legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e della
         disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27.01.12
         nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

                                     Avv. Matteo Bascelli | matteo.bascelli@cbalex.com
                                     Avv. Elena Grigò | elena.grigò@cbalex.com
                                     Studio partner del Network “Norme & Tributi”                                         E. Grigò
                                     della Camera di Commercio Italo-Germanica

                                                                                                                                        6
                                                                                                                                       pag i n a

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                                                                                                                          norme
                                                                                                                            &tributi
         TASSAZIONE DELLE IMPRESE

         Italia: Rottamazione dei ruoli: riapertura dei termini

         Il D.L. 148/17 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.17 - in corso di conversione
         in legge è intervenuto sul tema della rottamazione dei ruoli; il maxi-emendamento approvato dal
         Senato della Repubblica il 16.11.17 ha previsto importanti novità, sia con riferimento alla prece-
         dente rottamazione (di cui alla l. 225/16) sia con riferimento alla riapertura dei termini. Per effetto
         di tale riapertura potranno essere estinti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.17 al
         30.09.17. Il contribuente dovrà manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando
         all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro il 15.05.18, apposita Dichiarazione (Modello DA-2017);
         si potrà pagare in unica soluzione (a luglio 2018), ovvero a rate fino a un massimo di cinque (oltre             L. Occhetta
         a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019). Il maxi-emendamento
         ha previsto delle novità anche con riferimento ai precedenti piani di rottamazione nei casi di man-
         cato pagamento delle rate scadute e non pagate, che potranno essere corrisposte entro il 7.12.17.

                                   Dott. Luca Occhetta | luca.occhetta@studiopirola.com
                                   Dott. Ignazio La Candia | ignazio.la.candia@studiopirola.com                           I. La Candia

         Germania: Normativa per l’introduzione di una barriera sulle licenze
                   dal 2018

         Nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), volto a combattere efficacemente
         le pratiche tributarie dannose, è stato introdotto il nuovo § 4j EStG (legge tedesca sull’imposta sui
         redditi). La ragione di tale normativa è da ricercarsi nella necessità di ridurre la possibilità di dedu-
         zione fiscale per le spese di licenze e per altre spese inerenti alla cessione di diritti, che il beneficiario
         tassa poco o per nulla sulla base di un regime preferenziale da considerarsi dannoso. La normativa è
         stata pensata quale misura di difesa contro i pagamenti di licenze in Paesi a regime opzionale di tas-
         sazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo o dalla concessione in uso di alcune tipologie di
         beni immateriali (Patent-Box). Con bassa tassazione nel Paese in cui ha luogo il pagamento della li-             R. Mader
         cenza si intende una tassazione al di sotto del 25%. La normativa entrerà in vigore a partire dal 2018.

                                                                   Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
                                                                   Steuerberater, Fachberater für Internationales
                                                                   Steuerrecht |
                                                                   R.Mader@mader-stadler.de
                                                                   Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                                   della Camera di Commercio Italo-Germanica

                                                                                                                                        7
                                                                                                                                     pag i n a

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                                                                                                                    norme
                                                                                                                      &tributi
         D.LGS. 231/01

         Italia: Prevenzione e sistema organizzativo alla luce del Regolamento
                 Privacy

         Il prossimo 25.05.18 diventerà pienamente operativo il Regolamento Europeo sulla protezione dei
         dati personali. Il Regolamento si pone quale scopo primario quello di uniformare il sistema di tutela
         in tema privacy a livello europeo, ponendo l’accento sul concetto di responsabilizzazione (c.d. ac-
         countability) del Titolare del trattamento (nel caso di specie la singola azienda). Con questo concetto
         si intende l’adozione da parte del Titolare di comportamenti tali da essere in grado di dimostrare
         la concreta attuazione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento. Pertanto,
         i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, in quanto parte integrante dell’architettura pre-
         venzionistica aziendale, dovranno essere aggiornati per essere conformi alla normativa europea.            V. De Luca
         Ciò sia in termini di individuazione delle aree maggiormente a rischio sia in termini di adozione di
         procedure/protocolli idonei a consentire l’esonero dalla responsabilità amministrativa. Nel processo
         di adeguamento alla disciplina prevista dal Regolamento occorrerà tener presente che le sanzioni ap-
         plicabili possono arrivare sino al al 4% del fatturato mondiale annuo prodotto dall’impresa nell’anno
         precedente.

                                                                Avv. Vittorio De Luca |
                                                                vittorio.deluca@delucapartners.it                   L. Vella
                                                                Dott. Luciano Vella |
                                                                luciano.vella@delucapartners.it

         CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE

         Germania: Attenzione ai regali! Corruzione o solo onere (fiscale)?

         “Piccoli omaggi mantengono l’amicizia”, dice un proverbio tedesco. Il diritto tributario tedesco ha
         un’idea ben concreta su quanto “piccolo” debba essere un tale omaggio: gli omaggi a partner com-
         merciali non vengono riconosciuti come spese aziendali che vanno a diminuire il guadagno, a meno
         che la passività non sia inferiore a 35 Euro. L’omaggio è fondamentalmente soggetto a tassazione
         IRPEF (tedesca) per il ricevente. Per evitargli questo disagio, il donatario può farsi carico dell’onere
         e tassare il benefit con un forfait pari al 30%. La Corte Suprema Tributaria tedesca ha stabilito, con
         sentenza del 30.03.17 (IV R 13/14), che anche tale passività del donatario soggiace al sopra citato
         divieto di detrazione; inoltre deve essere registrata singolarmente e distinta dalle ulteriori spese       A. Seitz
         d’esercizio (compiti di cui è responsabile l’amministratore). A prescindere dal trattamento fiscale,
         donatario e ricevente devono prestare attenzione a profili di corruzione nei rapporti commerciali. È
         pur vero che donazioni di modico valore (come mance, regali di Natale o in vista del nuovo anno)
         non rientrano nella fattispecie di tale reato. Qui, però, non sussistono valori fissi e bisogna dunque
         valutare ogni singolo caso. Si potrebbe quindi aggiungere al proverbio citato in apertura: “…grandi
         omaggi vanno trattati con cautela”.

                                                                RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
                                                                                                                    F. Sali
                                                                a.seitz@mader-stadler.de
                                                                RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |
                                                                f.sali@mader-stadler.de

                                                                                                                                 8
                                                                Studio partner del Network “Norme & Tributi”                   pag i n a
                                                                della Camera di Commercio Italo-Germanica

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                                                                                                                       n e w s l e t t e r
                                                                                                                       norme
                                                                                                                         &tributi
         PREZZI DI TRASFERIMENTO

         Italia: Transfer pricing: precedenza al metodo del CUP

         Per le verifiche fiscali condotte fino all’aprile 2017, il metodo da utilizzare prioritariamente per veri-
         ficare la congruità dei prezzi di trasferimento resta ancora quello del confronto del prezzo nella sua
         versione interna. Questo è quanto stabilito dalla CTP Milano nella sentenza depositata il 7.11.17 (n.
         6248/22/17). Il caso partiva da una contestazione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di
         una società italiana con controllante tedesca per l’indebita deduzione di costi derivanti da acquisti
         infragruppo ritenuti non conformi al principio di libera concorrenza. I verificatori, al fine di testare i
         prezzi applicati al contribuente, distributore esclusivo per l’Italia, dopo aver scartato il CUP, applica-
         vano il TNMM, confrontando il margine netto ROS della società italiana con quello dei comparables.            D. Prato
         Il contribuente faceva, quindi, ricorso, eccependo che i prezzi ad esso applicati derivavano da listini
         prezzi ufficiali della controllante applicati alle altre filiali estere e ai clienti indipendenti operanti
         in mercati comparabili a quello italiano. Dunque, i giudici milanesi, dopo aver sottolineato la ra-
         tio della norma sul transfer pricing quale norma antielusiva, hanno accettato il ricorso presentato
         dal contribuente, stabilendo che il combinato disposto dell’art. 110 co. 7 con l’art. 9 co. 3 del TUIR
         impone che il criterio da applicare prioritariamente è quello del c.d. confronto del prezzo interno
         “basato sui listini e le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi nel rapporto con un’impresa
         indipendente”.
                                                                                                                       G. L. Nieddu
                                                   Dott. Dirk Prato, Partner Tax | Dirk.Prato@hager-partners.it
                                                   Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing &
                                                   Tax Value Chain | Gianluca.Nieddu@hager-partners.it
                                                   Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                   della Camera di Commercio Italo-Germanica

         R&S AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI

         Italia: Recenti novità in materia di credito d’imposta R&S: risoluzione 122/E

         La risoluzione 122/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di
         applicazione del credito d’imposta R&S. Tra le principali novità si segnala quella relativa all’acquisto
         di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario. A questo riguardo è stato chiarito
         che la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato,
         quand’anche impiegati per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all’agevo-
         lazione. Per ciò che concerne le lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente
         in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso, l’Agenzia precisa che i
         costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata strumentali alla          R. Villa
         realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso possono ritenersi “competenze tecniche” e,
         invece, qualora afferenti ad attività riconducibili alla ricerca e sviluppo, rientrano tra i contratti di
         ricerca extra-muros. L’Agenzia ritiene, infine, che, nell’ambito dei contratti di sviluppo sperimentale,
         le attività di studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototi-
         po di un nuovo macchinario e il suo test, se non presentano carattere di innovazione, rientrino tra
         le competenze tecniche.

                                                         Dr. Ranieri Villa | ravilla@sts.deloitte.it

                                                                                                                                   9
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NOVEMBRE 2017 | N° 119

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                                                                                                                       norme
                                                                                                                         &tributi
         DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

         Italia: Lesione dei diritti di proprietà intellettuale: competenza territo-
                 riale (e giurisdizionale)

         In materia di violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse attraverso internet, il Tribunale
         di Milano, con decisione del 14 settembre u.s., ha applicato, ai fini dell’individuazione della compe-
         tenza territoriale, l’articolo 7.2 del Reg. CEE 1215/2012 (dettato per contro in tema di competenza
         giurisdizionale). La causa riguardava il commercio a mezzo internet di borse contraffatte in viola-
         zione dei diritti di privativa di una società con sede nel distretto del Tribunale di Milano. I resistenti,
         residenti all’esterno dell’ambito territoriale del giudice milanese, avevano contestato la competenza
         territoriale del Tribunale adito, invocando la recente sentenza della Cassazione n. 5254/17 la quale,
         laddove la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, identifica          M. Figini
         il forum commissi delicti con il luogo ove ha sede l’inserzionista oppure quello dove ha sede la
         società che gestisce il sito web. Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha rilevato che nel caso di specie si
         era verificata la spedizione nel distretto milanese di alcuni prodotti contraffatti. Questa circostanza
         fondava appunto la competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendosi ivi verificata la lesio-
         ne del diritto della vittima, e, quindi, il danno. Si tratta di una lettura dell’art. 7.2 del Regolamento
         chiaramente tesa ad evitare che, individuando la competenza nel luogo ove ha sede l’inserzionista
         o il provider, per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza territoriale diventi ecces-
         sivamente onerosa.                                                                                            D. Bracchi

                                                  Avv. Matteo Figini | matteo.figini@agnoli-giuggioli.it
                                                  Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
                                                  Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                  della Camera di Commercio Italo-Germanica

         Germania: Cordova: linkare o copiare?

         Un’agenzia viaggi fa pubblicità su Internet con una fotografia della città di Cordova, messa a sua
         disposizione dal fotografo a tale scopo. Un’alunna copia la foto utilizzandola per una ricerca sulla
         Spagna, che viene apprezzata dalla scuola e pubblicata, completa di foto, sul sito web dell’istituto.
         Il fotografo promuove azione inibitoria e risarcitoria. Trattasi di “comunicazione di opere al pub-
         blico” ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
         del 22.05.01? Sostanzialmente sì. La CGUE, tuttavia, nel caso Svensson (C-466/12 del 13.02.14)
         aveva deciso che un link per un articolo già pubblicato su Internet non costituisse “comunicazio-
         ne al pubblico”, poiché il link non produce un nuovo pubblico per l’opera. La Corte di Cassazione             K. Bott
         tedesca (BGH) è del parere che il caso “Cordova” sia diverso: il link indirizza l’utente ad un’opera
         già pubblicata in un determinato contesto, mentre qui l’opera viene inserita - e inoltre dapprima
         riprodotta - in un contesto proprio. Pertanto, essa ha sottoposto la questione alla CGUE, se si abbia
         “messa a disposizione del pubblico” ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Direttiva, qualora l’utente collochi
         sul proprio sito una fotografia liberamente disponibile su Internet. Il caso ha un certo rilievo ai fini
         pratici ed è amministrato dalla CGUE, proc. n. C-161/17 (BGH, sentenza del 23.02.17 - I ZR 267/15).

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                                                             RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com                                pag i n a

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                                                                                                                     norme
                                                                                                                       &tributi
         DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

         Italia: Agente “in esclusiva” e “agente monomandatario”

         Nella prassi è comune la confusione tra la figura dell’agente “in esclusiva” e quella dell’agente
         monomandatario, anche se si tratta di concetti ben diversi. L’agente in esclusiva è colui che, ex art.
         1743 c.c., ha diritto a che il preponente non si avvalga, nella zona e nel ramo di attività dell’agente
         stesso, dell’opera di altri agenti e che, contemporaneamente, ha l’obbligo di astenersi dall’assumere
         altri contratti di agenzia nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività in concorrenza con il pre-
         ponente. L’agente in esclusiva potrà quindi assumere altri incarichi per gli stessi prodotti in un’altra
         zona o per diversi prodotti nella stessa zona. La norma, peraltro, è interamente derogabile e quindi
         le parti potranno disciplinare in maniera diversa, per esempio prevedendo l’esclusiva a favore del          F. Toffoletto
         solo preponente. L’agente “monomandatario” è, invece, colui che assume l’obbligazione di non ave-
         re altri incarichi di agenzia anche per società non in concorrenza con il preponente. La nozione di
         “monomandato” non esiste nella legge, ma è stata introdotta dagli AEC, che prevedono per gli agenti
         con tali caratteristiche condizioni di miglior favore, come termini di preavviso più lunghi a carico
         del preponente o un’indennità di cessazione del rapporto (FIRR) più alta nonché, dal punto di vista
         previdenziale, una contribuzione più elevata.

                                                                     Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
                                                                     sft@toffolettodeluca.it

         Germania: Nuove disposizioni di legge nel diritto tedesco relative alla
                   consegna di cose difettose

         In data 1.01.18 nel diritto tedesco entreranno in vigore due nuove disposizioni di legge relative alla
         vendita di cose difettose. La prima novità riguarda l’ipotesi in cui la cosa difettosa sia stata montata
         in un’altra. Secondo la normativa previgente, il venditore doveva rimborsare le spese di montaggio
         e smontaggio solo se l’acquirente era un consumatore mentre, in caso di vendita ad un professioni-
         sta, il venditore era tenuto al rimborso solo se si era obbligato anche al montaggio oppure se aveva
         causato il vizio della cosa. Secondo il nuovo § 439 co. 3 BGB (c.c. tedesco), il venditore deve sempre
         rimborsare queste spese, anche quando l’acquirente è un professionista. La seconda novità riguarda
         il diritto di rivalsa nella catena di distribuzione: se una cosa difettosa venduta dal produttore giunge-   R. Budde
         va al cliente finale dopo varie fasi intermedie e tale cliente finale era un consumatore, il rivenditore
         - che rispondeva del vizio della cosa nei confronti del cliente finale - poteva chiedere al proprio for-
         nitore il rimborso di tutti i pagamenti effettuati al cliente finale senza dover, ad esempio, fissare un
         termine per la sostituzione della cosa difettosa. Il fornitore, di regola, non poteva neppure far valere
         la prescrizione del diritto. Ciascun fornitore vantava questi stessi diritti nei confronti del rispettivo
         fornitore e così via, fino ad arrivare al produttore. Quanto sopra esposto in futuro si applicherà anche
         ai casi in cui il cliente finale sia un professionista (§ 445 a, b BGB).

                                             Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

                                                                                                                                11
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                                                                                                                    norme
                                                                                                                      &tributi
         DIRITTO DELL’ENERGIA

         Italia: Sentenza del Tribunale Amministrativo sulle graduatorie IDRO:
                 GSE ricorre al Consiglio di Stato

         Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha impugnato la sentenza n. 8997/17 del TAR del Lazio e, nelle
         more della definizione del giudizio di appello, ha sospeso il riconoscimento degli incentivi del D.M.
         del 23.06.16 agli impianti ammessi nella graduatoria del Registro IDRO_RG2016 (oltre agli impianti
         di Pubbliche Amministrazioni). Ricordiamo che, con la succitata sentenza, il TAR aveva accolto il
         ricorso di Assoidroelettrica, portando così all’annullamento, inter alia, delle disposizioni che esclu-
         devano ogni incentivazione per gli impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a 5 MW,
         nonché delle “Procedure applicative” GSE del 15.07.16 e dell’intera graduatoria degli impianti iscritti
         nel Registro IDRO_RG2016 e risultati in posizione utile, pubblicata il 25.11.16. Il GSE ha precisato       A. Sannicandro
         che, per gli impianti in precedenza beneficiari della tariffa onnicomprensiva, continuerà a essere
         riconosciuta l’energia prodotta e immessa in rete, che sarà remunerata al prezzo zonale orario. Per
         quanto riguarda invece la componente incentivante della tariffa, già riconosciuta a partire dalla data
         di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, il GSE procederà al recupero integrale delle somme
         erogate nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza.

                                  Avv. Antonella Sannicandro | antonella.sannicandro@cbalex.com
                                  Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                  della Camera di Commercio Italo-Germanica

         “ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE

         Italia: Digital Single Market: al via i negoziati tra le Istituzioni europee
                 per il nuovo EECC

         Il 3.11.17 hanno preso avvio i negoziati tra le Istituzioni europee relativi all’elaborazione di un
         nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (c.d. “EECC”), volto ad adeguare l’attuale
         normativa europea in materia digitale e TLC alle sfide poste dalle tecnologie di nuova generazione.
         L’ECC si pone importanti obiettivi, e principalmente: la revisione della regolamentazione europea in
         materia di telecomunicazioni; l’aggiornamento della legislazione sul diritto d’autore; il contrasto alla
         diffusione di contenuti illeciti sulle piattaforme online; la definizione di standard tecnologici condi-
         visi a livello europeo e l’agevolazione dell’e-commerce transfrontaliero tramite l’eliminazione delle
         barriere nazionali. Secondo le stime di Bruxelles, il nuovo EECC consentirà un notevole incentivo          C. Impalà
         per lo sviluppo dell’economia europea, garantendo un aumento della concorrenza attraverso regole
         più eque per tutti gli operatori ed assicurando maggiore tutela dei consumatori, anche attraverso
         un ambiente online più sicuro per tutti gli utenti. La nuova riforma si inserisce all’interno di una
         strategia più ampia dell’UE, che mira al completamento del mercato unico digitale entro la fine del
         2018, aggiungendo un ulteriore tassello agli importanti risultati già ottenuti negli ultimi anni, quali:
         l’approvazione del nuovo Reg. UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali, l’elimina-
         zione del geoblocking, l’emanazione di nuove norme sulla Net neutrality e l’abolizione delle tariffe
         roaming.

                                                                                                                            12
                                         Avv. LL.M. Carlo Impalà | carlo.impala@mralex.it                                       pag i n a

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                                                                                                                       norme
                                                                                                                         &tributi
         FISCALITÀ INTERNAZIONALE

         Italia: Obbligo fattura elettronica B2B 

         Dal 1.01.19 viene introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, attualmente previsto
         solo per i soggetti passivi IVA che operano con la pubblica amministrazione, anche per i soggetti
         passivi IVA (B2B). In particolare, in base alla bozza di legge di bilancio 2018, è stato previsto l’ob-
         bligo di emissione della fattura elettronica in formato xml (tramite sistema d’interscambio) per le
         cessioni e le prestazioni di servizi tra soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia. In caso di emissione
         della fattura con modalità diverse da quelle stabilite dalla norma, la fattura si intenderà non emessa.
         Esclusi dall’obbligo sono le operazioni transfrontaliere e i soggetti passivi che rientrano nel regime
         di vantaggio o forfettario. Con l’introduzione della fattura elettronica sono previsti alcuni incentivi,      M. Biasin
         tra i quali la semplificazione/abrogazione di adempimenti IVA attualmente dovuti e la riduzione di
         due anni del termine di accertamento. L’obbligo della fattura elettronica viene invece anticipato al
         1.07.18 per le cessioni di benzina/gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori e
         per prestazioni rese da soggetti subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto lavori, servizio
         o forniture stipulato con la pubblica amministrazione.

                                                      Prof. Massimo Biasin | massimo.biasin@biasin.it

         Germania: Novità legislative in materia di beni economici (del patrimonio
                   immobilizzato) di modesto valore

         La legge contro le pratiche fiscali dannose connesse alla cessione di diritti ha modificato la disciplina
         vigente in materia di beni economici di modesto valore. Nello specifico, la soglia di deducibilità -
         relativa a beni economici di modesto valore - è stata innalzata da 410 a 800 Euro, mentre quella dei
         panieri è passata dai precedenti 150 agli attuali 250 Euro. Grazie alla seconda legge a favore dello
         sgravio - in particolare per le imprese di medie dimensioni - l’obbligo di registrazione dei beni eco-
         nomici di basso valore è passato dai precedenti 150 agli attuali 250 Euro. A seguito di tali modifiche
         ne consegue che i beni economici di basso valore, acquistati o prodotti entro il 31.12.17, possono
         essere registrati: immediatamente, come un acquisto, nel caso di un valore netto fino a 250 Euro; nel         S. Deiters
         paniere, in caso di un valore netto che oscilli tra 250,01 e 1.000 Euro, secondo quanto stabilito dal
         § 6 IIa EStG (legge tedesca sull’imposta sul reddito), e ammortizzati al 20% per i successivi cinque
         anni; immediatamente, come un acquisto, nel caso di un valore netto fino a 800 Euro.Attenzione: in
         quest’ultima ipotesi è esclusa la possibilità di costituire un paniere, mentre è sempre possibile ricor-
         rere all’alternativa della “Attivazione e registrazione nella durata abituale di utilizzo”.

                                                    Stephanie Deiters | Stephanie.Deiters@sonntag-partner.de

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NOVEMBRE 2017 | N° 119

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                                                                                                                     norme
                                                                                                                       &tributi
         RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

         Italia: Le azioni contrattuali e le azioni da prodotto difettoso

         Con la recente sentenza n. 1179 emessa in data 20.10.17, il Tribunale di Arezzo ha distinto l’azione
         contrattuale in capo al compratore nei confronti del venditore - volta ad ottenere la risoluzione del
         contratto ed il risarcimento del danno subito per la presenza di vizi - dalla domanda di regresso
         formulata dal venditore nei confronti del produttore del bene. Nella fattispecie, la società venditrice
         convenuta aveva, infatti, chiesto, in caso di accoglimento dell’azione contrattuale esercitata dall’ac-
         quirente, di essere manlevata dal proprio venditore ai sensi dell’art. 131 co. 1 Codice del Consumo.
         Dalla CTU espletata in corso di causa era emersa l’imputabilità del vizio a difetti intrinseci del mate-
         riale, con conseguente responsabilità della terza chiamata per aver venduto alla società venditrice un      S. Gallo
         bene viziato. Pertanto, ad esito del procedimento, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la risoluzione
         del contratto e condannato la società venditrice al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. in favore
         del compratore e, al tempo stesso, ha condannato la società produttrice del bene a tenere manlevata
         ex art. 131 Codice del Consumo la predetta società venditrice. Nella fattispecie, il Giudice ha, infatti,
         ravvisato un difetto di conformità del bene e, pertanto, ha applicato l’art. 131 Codice del Consumo,
         secondo cui il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
         difetto di conformità, ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile.
                                                                                                                     R. Ravasio

                                                       Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it
                                                       Avv. Riccardo Ravasio | riccardo.ravasio@jenny.it
                                                       Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                       della Camera di Commercio Italo-Germanica

         DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

         Italia: L’AGCM sanziona le big four per un’intesa anticoncorrenziale

         Il 7.11.17 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto un’ammenda pari a
         circa 23 milioni di Euro alle società di revisione e consulenza Deloitte, KPMG, Ernst&Young e PWC,
         per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE (Trat-
         tato sul Funzionamento dell’Unione Europea). L’intesa sarebbe stata finalizzata alla ripartizione dei
         lotti della gara bandita da CONSIP per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica alle Pubbliche
         Amministrazioni per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi
         cofinanziati dall’Unione Europea. Secondo l’AGCM, ciascuna società di revisione avrebbe formulato
         delle offerte aggressive solo nei lotti ad essa “assegnati”, mentre non avrebbe presentato offerte per      M. Pappalardo
         i lotti “assegnati” alle altre società di revisione oppure avrebbe formulato delle offerte chiaramente
         inidonee ad aggiudicarsi il lotto. In tal modo le imprese avrebbero pertanto annullato il reciproco
         confronto concorrenziale. Il provvedimento dell’AGCM può essere impugnato dinanzi al TAR Lazio
         nel termine di 60 giorni.

                                                 Avocat e Avv. stabilito Maurizio Pappalardo,
                                                 Of Counsel, BonelliErede |
                                                 maurizio.pappalardo@belex.com

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                                                                                                                      norme
                                                                                                                        &tributi
         ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

         Italia: È NECESSARIO UN PVC PER OGNI ANNUALITÀ CONTESTATA

         La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24636 dello scorso 19 ottobre, ha affermato la necessità di
         un PVC per le contestazioni riferite ad annualità diversa da quella oggetto di verifica. Nel caso spe-
         cifico, il contribuente era stato oggetto di ispezione fiscale sull’anno 2006. Al termine della verifica,
         era stato rilasciato un PVC relativo a tale annualità. Nel successivo avviso di accertamento, invece, è
         stata contestata anche un’evasione di imposta relativa all’anno 2004 sulla base di una “dichiarazio-
         ne confessoria” del contribuente, che sarebbe stata raccolta nel corso della verifica sull’anno 2006.
         La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente fondato sulla violazione del diritto al
         contraddittorio.                                                                                             M. Petrucci

                                                    Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
                                                    marco.petrucci@pgpartners.it

         TASSAZIONE DELLE PERSONE

         Italia: Welfare e detassazione dei premi di produttività

         I commi da 160 a 162 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, in vigore dal 1.01.17, modificano,
         integrano e interpretano sia l’art. 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) sia la
         Legge di Stabilità 2016, nella parte relativa alla reintroduzione strutturale della parziale detassazione
         dei premi di risultato/partecipazione agli utili e alla loro possibile sostituzione mediante l’utilizzo di
         flexible benefits. Dal 2017 l’importo massimo dei premi che potranno beneficiare della tassazione
         sostitutiva dell’Irpef al 10% sale da 2.000 a 3.000 Euro e, nel caso di coinvolgimento paritetico dei
         lavoratori nell’organizzazione di lavoro, da 2.500 a 4.000 Euro. Viene anche prevista l’estensione
         della platea di lavoratori subordinati beneficiari del regime di tassazione agevolata; in particola-         A. Hilpold
         re, sono destinatari i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore,
         nell’anno precedente quello di percezione del premio di risultato/partecipazione agli utili, a 80.000
         Euro (nel 2016 il limite era pari a 50.000 Euro). Se i premi di risultato vengono erogati sotto forma di
         benefit o rimborsi spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna imposta;
         la novità riguarda l’esenzione da imposizione fiscale sia della contribuzione versata a fondi e casse
         aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana o il
         rischio di gravi patologie, sia i premi assicurativi per coprire le prestazioni di cui sopra.

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                                                   Dott. Armin Hilpold | armin.hilpold@bureauplattner.com
                                                   Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com

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                                                                                                                      norme
                                                                                                                        &tributi
         DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

         Italia: Nuove opportunità di investimento nel settore delle cartolariz-
                 zazioni

         Il mercato italiano dei Non Performing Loans (NPLs) è sicuramente un mercato in costante crescita
         e attrattivo per gli investitori professionali italiani ed esteri, e questo grazie anche alle nuove norme
         del D.L. 50/17, che apporta numerose innovazioni nella disciplina della cartolarizzazione. Attraverso
         tale decreto il legislatore ha inteso disciplinare compiutamente le operazioni aventi ad oggetto i c.d.
         “crediti deteriorati” (i) vantati verso imprese che si trovino in stato di crisi e che possano intrapren-
         dere percorsi di risanamento attraverso gli appositi strumenti, ovvero (ii) garantiti da beni immobili
         (o mobili registrati). Dei due nuovi modelli di cartolarizzazione quello “immobiliare” è sicuramente
         di interesse anche per le specifiche norme fiscali previste per i relativi trasferimenti: l’art. 7.1 della   F. Assegnati
         l. 130/90 riporta le medesime agevolazioni previste per le società di leasing che consentono, nella
         sostanza, alle società cessionarie dei beni immobili costituenti garanzia dei crediti oggetto di carto-
         larizzazione di cedere i predetti beni con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
         in misura fissa anziché proporzionale (generalmente nella misura del 4% con riguardo agli immobili
         strumentali).

                                   Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com                   A. Motta
                                   Dott. Comm. Andrea Motta | andrea.motta@cbalex.com
                                   Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                   della Camera di Commercio Italo-Germanica

         DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

         Italia: Scritture contabili: quale utilizzo effettivo in giudizio?

         L’imprenditore commerciale deve tenere le scritture contabili previste dalla legge affinché rimanga
         traccia dell’attività dell’impresa; ciò anche a beneficio di terzi che abbiano interesse alla vita della
         stessa (ad es. i creditori). Tali scritture vengono spesso usate in giudizio come mezzo di prova, ma
         a quali condizioni possono essere prodotte contro o a favore dell’imprenditore? Ai sensi dell’art.
         2709 c.c., le scritture contabili possono essere utilizzate contro l’imprenditore, anche se non sono
         regolarmente tenute e con la sola precisazione che devono essere valutate nella loro globalità (chi
         vuole trarne vantaggio non può quindi fare riferimento alla sola scrittura sfavorevole). L’utilizzo
         a favore dell’imprenditore è invece soggetto ex art. 2710 c.c. a requisiti più stringenti: le scritture      S. Grigolli
         possono essere valutate dal giudice ai fini di rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ma solo tra
         imprenditori e sempre che si tratti di libri tenuti secondo le modalità prescritte dalla legge. Peraltro,
         se autenticati da notaio, gli estratti di tali strutture possono essere utilizzati dall’imprenditore anche
         contro non imprenditori per il rilascio di un decreto ingiuntivo.     

                                                               RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
                                                               stephan.grigolli@grigollipartner.it

                                                                                                                                 16
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                                                                                                                     norme
                                                                                                                       &tributi
         IVA E DAZI

         Italia: Consignment stock – Nuovi obblighi IVA in Germania dal 2018

         In una precedente edizione della Newsletter era stato affrontato il regime impositivo dell’accordo di
         consignment stock, in base al quale il passaggio della proprietà è differito al momento del prelievo
         della merce da parte del cliente di altro Paese UE, rilevando che è opportuno verificare la legisla-
         zione del Paese UE di appartenenza della controparte. Infatti, la regola della sospensione d’imposta
         vigente in Italia non sempre è riconosciuta dal Paese UE del cliente, con conseguente obbligo per
         l’operatore nazionale di apertura di una posizione IVA nel Paese di destinazione al fine di rilevare
         l’acquisto intracomunitario. Fino al 31.12.17, la Germania richiedeva l’apertura della partita IVA da
         parte dei fornitori non residenti. Le Autorità fiscali tedesche hanno recepito le indicazioni contenute     S. Amoroso
         in due decisioni della Corte di Cassazione tedesca (Bundesfinanzhof) in base alle quali, al ricorrere
         di determinate situazioni, dal 2018 tale operazione potrebbe dare luogo ad una cessione intracomu-
         nitaria (VR 31/15 del 20.10.16 e VR 1/16 del 16.11.16). Occorrerà, pertanto, analizzare ogni singolo
         caso al fine di valutare se le condizioni indicate nella circolare del Bundesministerium der Finanzen
         (Ministero Federale delle Finanze tedesco) del 10.10.2017 si siano verificate.

                                                                    Dott. Stefano Amoroso |
                                                                    stefano.amoroso@studioamoroso.it

         Germania: Modifiche nel procedimento di rimborso dell’IVA in Germania

         Con circolare del 22.09.17, il Ministero Federale delle Finanze tedesco ha chiarito quali sono le
         implicazioni della riforma dei §§ 60 e 61 del Regolamento attuativo sull’IVA sul procedimento di
         rimborso dell’IVA in Germania. La società può includere nelle sue richieste di rimborso anche importi
         IVA che rientrano in periodi di rimborso precedenti dell’anno in questione. La società può inoltre
         -in determinate circostanze- trasmettere una (sola) ulteriore domanda di rimborso per l’anno in
         questione per importi IVA deducibili, per i quali non è ancora stato richiesto alcun rimborso. In linea
         generale la domanda di rimborso deve rispondere a tutti i presupposti formali, ovverosia la società
         deve fornire tutte le indicazioni previste dal diritto europeo e descrivere la sua attività sulla base di   M. Winkler
         codici armonizzati. Le fatture originali scansionate devono essere trasmesse insieme alla domanda
         di rimborso soltanto qualora l’importo della fattura -senza IVA- ammonti ad almeno 1.000 Euro
         e, in caso di fatture aventi ad oggetto carburante, ad un minimo di 250 Euro. Il limite massimo di
         dimensione per tutti gli allegati di una domanda di rimborso è pari a 5 MB.

                                             Steuerberater FB IntStR Matthias Winkler | mwinkler@wwkn.de
                                                                                                                     M. Radke
                                             Steuerberater Marcel Radke | mradke@wwkn.de

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INDICE
NOVEMBRE 2017 | N° 119

                                                                                                                            n e w s l e t t e r
                                                                                                                            norme
                                                                                                                              &tributi
         DIRITTO DEI TRASPORTI

         Italia: Trasporto e logistica Italia-Germania: i rischi del distacco
                 transnazionale

         Il distacco transnazionale è un tema strategico anche in ambito logistico e del trasporto, anche se
         ancora escluso dall’accordo per la revisione della direttiva CE 71/96, sull’applicazione ai lavoratori
         delle medesime condizioni economiche contrattuali del Paese ospitante. Per il trasporto su gomma
         si ricorda l’equiparazione del distacco al cabotaggio (art. 1 D.Lgs. 136/16), ossia “il trasporto di
         merci su strada per conto terzi all’interno di un altro Paese membro CE”. Questa comporterebbe, in
         assenza di specifici riferimenti della norma, pesanti conseguenze anche per il cabotaggio. Cosa suc-
         cede infatti se, come per il distacco internazionale, anche per il cabotaggio gli organi di vigilanza
         accertassero la sua non autenticità, ovvero l’aggiramento delle leggi nazionali sulle condizioni di                M. C. Bruni
         lavoro e sicurezza sociale? In Italia, la circolare INPS 1/17 chiarisce che, nel caso in cui il distacco
         non sia autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha
         utilizzato la prestazione e quindi il rapporto è ricondotto in capo alla impresa distaccataria, con san-
         zioni amministrative e pecuniarie. Anche nel caso di prestazione transnazionale di servizi logistici,
         ai sensi degli artt. 29 e 35 della legge Biagi e dell’art. 83bis D.Lgs. 112/08 vi sarebbe la responsabilità
         solidale, attivabile da parte del lavoratore, del committente/datore di lavoro con l’appaltatore e con
         ogni eventuale subappaltatore per retribuzione e contributi.

                                                                                                                            S. Patrisso
                                                       Avv. Maria Cristina Bruni | mariacristinabruni@avvocati-sl.it     
                                                       Avv. Serena Patrisso | serenapatrisso@avvocati-sl.it

         Germania: Entrate in vigore le nuove norme sulla circolazione stradale
                   per i veicoli con guida automatizzata

         Dopo che il Parlamento tedesco già a fine marzo aveva approvato la proposta di legge per la re-
         golamentazione dei veicoli con guida automatizzata, anche il Consiglio federale, a fine maggio, ha
         dato la propria approvazione. In Germania la guida autonoma o automatizzata è consentita con re-
         strizioni e per ora limitata a due anni. Il Codice della strada (StVG) è stato integrato dai par. 1a e 1b
         (https://dejure.org/gesetze/StVG/1a.html; https://dejure.org/gesetze/StVG/1b.html) che regolano la
         materia. Come finora previsto, deve però trovarsi alla guida dell’automobile una persona fisica vigile
         e con capacità percettive. In alcune situazioni e a seconda del sistema, il conducente può affidare
         la guida del veicolo al computer di bordo. L’Ufficio federale tedesco per la rete stradale ha definito             S. Feller
         cinque livelli di automatizzazione delle automobili, che il VDA (l’Associazione tedesca dell’industria
         automobilistica) ha rappresentato in un grafico consultabile al seguente link: https://www.vda.de/
         de/themen/innovation-und-technik/automatisiertes-fahren/automatisiertes-fahren.html. Nulla cam-
         bia riguardo la responsabilità del proprietario in caso di incidenti. Le assicurazioni e i produttori di
         autoveicoli sostengono che il proprietario debba anche in futuro assicurarsi contro errori del con-
         ducente oppure difetti tecnici dell’automobile. In second’ordine l’assicuratore ed il costruttore del
         veicolo dovranno poi verificare se quest’ultimo sarà tenuto a pagare in caso di malfunzionamento.

                                                        RAin e Avv. Sabine Feller,
                                                        LL.M. (Master of Insurance Law) |

                                                                                                                                        18
                                                                                                                                        pag i n a
                                                        feller@studiolegale-feller.it

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