Sistema bancario, traffico dei pagamenti - Aggiornamenti dell'edizione 2019 - giugno 2020 - Banking Today

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Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Aggiornamenti dell’edizione 2019 – giugno 2020
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Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Aggiornamenti dell‘edizione 2019 – giugno 2020

Grafica di copertina e composizione: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Stampa: Edubook AG, Merenschwand
Redazione ed elaborazione didattica: Fabian Kirchhofer
Catalogo: aggiornamento
Edizione: 1a edizione 2020
Pubblicazione: N2060
Lingua: IT
Codice: CYP

Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti del presente sussidio costituiscono una creazione
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Copyright © 2020, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                                       Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

                         Correzioni e integrazioni (giugno 2020)
                         Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con-
                         tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali
                         siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.

                         Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata
                         di BankingToday.

                         Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione
                         2019 possono disporre delle informazioni più attuali:
                         •       Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito
                                 www.bankingtoday.ch entro l’inizio di giugno.
                         •       In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico
                                 in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

                         Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni
                         contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così
                         facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra
                         preparazione.

Paragrafo                    La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

Capitolo 1 e 2               Non sono note correzioni

3.2 Segreto bancario         L’art. 47 LBCR è stato ampliato con l’aggiunta «di una persona di cui all’articolo 1b»:
                             a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo,
                             impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all’articolo 1b, o di mem-
                             bro di un organo o impiegato di una società di audit;

Capitolo 4                   Non sono note correzioni

Paragrafo                    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

Capitolo 1                   Alcune parti del capitolo 1 sono state spostate nel capitolo 2. Pertanto sono stati stralciati i seguenti
                             obiettivi relativi al capitolo 1:
                             •    spiegare il significato del termine compliance.
                             •    illustrare come l’attività delle banche sia disciplinata da norme di autoregolamentazione (pri-
                                  vata).
                             •    enunciare in modo sintetico i compiti della FINMA.

1.2 Diritto in materia       Questo capitolo è stato ampiamente rielaborato e integrato nel nuovo capitolo 2.1.2 relativo alle
di vigilanza bancaria        leggi che disciplinano il mercato finanziario svizzero.

1.3 Ordinanze,               Questo capitolo è stato sostanzialmente rivisto e integrato nel nuovo capitolo 2.5 Ordinanze e auto-
regole deontologi-           regolamentazione
che e direttive

1.4 Accordi fiscali          In seguito alla riorganizzazione del testo, il vecchio capitolo 1.4 è diventato il capitolo 1.2.
internazionali

1.5 Ulteriori ambiti         In seguito alla riorganizzazione del testo, il vecchio capitolo 1.5 è diventato il capitolo 1.3.
giuridici stretta-
mente correlati
all’attività bancaria

                         BankingToday                                                                                                    3
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
    Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

     Paragrafo               La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

     1.6 Le autorità pre-    Questo capitolo costituisce ora il capitolo 2.6 «Le autorità preposte alla vigilanza». È stato modifi-
     poste alla vigilanza    cato il seguente:
                             Nel vecchio capitolo 1.6.1 e nel nuovo capitolo 2.6.1 è stato stralciato l’elenco delle leggi sul cui
                             rispetto vigila la FINMA.

     1.7 Compliance          Questo capitolo è stato spostato e ora è il capitolo 2.7.

     1.8 L’Ombudsman         Questo capitolo è stato sostanzialmente rivisto e integrato nel nuovo capitolo 2.8 «Organi di media-
     delle banche            zione e ombudsman delle banche svizzere».
     svizzere

     Esercizio 1             Questo esercizio è stato rielaborato e ora è l’esercizio 5 del capitolo 2.

     Esercizio 2 –           Questo esercizio è stato rielaborato e ora è l’esercizio 6.
     nuovo esercizio 1

     Esercizio 3             Questo esercizio ora è l‘esercizio 1.

     Esercizio 4 –           Questo esercizio ora è l‘esercizio 2.
     nuovo esercizio 2

     Nuovo Capitolo 2        La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) hanno portato a un
     Diritto dei mercati     ampliamento della regolamentazione giuridica del mercato finanziario svizzero e a una rielabora-
     finanziari e            zione di leggi già in vigore. Il nuovo capitolo 2, incentrato sulle disposizioni che disciplinano il mer-
     compliance              cato finanziario e sulla compliance, descrive questo cambiamento come segue:
                             Obiettivi: dopo lo studio di questo capitolo sarete in grado di…
                             •    elencare gli atti normativi che formano il diritto svizzero dei mercati finanziari.
                             •    spiegare le caratteristiche principali della legge sugli istituti finanziari e di quella sui servizi
                                  finanziari.
                             •    descrivere in sintesi i compiti della FINMA.
                             •    spiegare cosa s’intende per «compliance».
                             Concetti chiave: Associazione svizzera dei banchieri, autoregolamentazione, autorizzazioni a
                             cascata, codice deontologico, compliance, FINMA, livello di protezione, LIsFi, LSerFi, opting-in,
                             opting-out, organo di mediazione, regole di condotta, servizio finanziario, società di servizi finan-
                             ziari, strumento finanziario
                             L’attività delle banche è disciplinata da una molteplicità di leggi, ordinanze e direttive. Alcune di
                             queste sono destinate specificatamente alle banche. Il diritto dei mercati finanziari e le direttive, le
                             ordinanze e il codice deontologico regolamentano l’attività degli istituti finanziari in generale e delle
                             banche nello specifico.
                             Fig. 8 Norme che disciplinano l’attività delle banche

                                                                    Diritto privato
                                                                 (soprattutto CC e CO)
                                                                     al capitolo 1

                                       Altri ambiti
                                 giuridici attinenti alle                                              Diritto
                                    attività bancarie                                            dei mercati finanziari
                                      al capitolo 1
                                                                      Banche

                                          Convenzioni fiscali
                                                                                              Ordinanze e
                                            internazionali
                                                                                         autoregolamentazione
                                             al capitolo 1

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                          Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.1 Il diritto dei mercati finanziari in Svizzera
             Dall’1.1.2020 è entrata in vigore in Svizzera una riforma delle norme relative ai mercati finanziari.
             Gli atti normativi fondamentali della nuova regolamentazione sono la Legge sugli istituti finan-
             ziari (LIsFi) e la Legge sui servizi finanziari (LSerFi).

             2.1.1 Finalità del diritto dei mercati finanziari in Svizzera
             L’obiettivo comune alla LIsFi e alla LSerFi è la protezione dei clienti e la creazione di una base
             giuridica per gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari e offrono strumenti finanziari.
             Tramite queste leggi la Svizzera si propone inoltre di avvicinarsi alle direttive europee.

             2.1.2 Le leggi del diritto svizzero dei mercati finanziari
             Accanto alle disposizioni fondamentali della LIsFi e della LSerFi che valgono praticamente per qual-
             siasi tipo di istituto, esistono anche altre leggi importanti per i mercati finanziari menzionate nella
             figura sottostante:
             Fig. 9 Diritto svizzero dei mercati finanziari

                                                 Legge sugli istituti finanziari
                                                           (LIsFi)

                                                  Legge sui servizi finanziari
                                                          (LSerFi)

                                Legge sul riciclaggio                     Legge sull’infrastruttura
                                     di denaro                                  finanziaria
                                       (LRD)                                       (LInFi)

                                    Legge sulla                            Legge sulla vigilanza
                                  Banca nazionale                          dei mercati finanziari
                                      (LBN)                                     (LFINMA)

                                               Legge                                             Legge sulle
               Legge sulle banche        sugli investimenti        Diritto assicurativo
                                                                                            obbligazioni fondiarie
                    (LBCR)              collettivi di capitale          (LSA/LCA)
                                                                                                    (LOF)
                                               (LICol)

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
    Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

     Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                           Fig. 10 Gli atti normativi principali del diritto dei mercati finanziari

                            Legge sugli istituti     Denominazione: Legge federale sugli istituti finanziari
                            finanziari (LIsFi)       Scopo: creare regole di autorizzazione uniformi per l’attività degli istituti finanziari
                                                     Contenuto: regole di autorizzazione uniformi per l’attività degli istituti finanziari con imposizione
                                                     dell’obbligo di autorizzazione e indicazione delle condizioni di autorizzazione, nonché regole speci-
                                                     fiche per l’attività dei singoli istituti finanziari

                            Legge sui servizi        Denominazione: Legge federale sui servizi finanziari
                            finanziari               Scopo: proteggere i clienti delle società di servizi finanziari. Creare regole uniformi per la fornitura
                            (LSerFi)                 di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari.
                                                     Contenuto: classificazione della clientela, formazione necessaria dei consulenti alla clientela,
                                                     regole di condotta dei fornitori di servizi finanziari, registro dei consulenti, prospetto per valori
                                                     mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, regolamentazione della pubblicità e
                                                     della responsabilità, pubblicazione di documenti, organi di mediazione

                            Legge sul riciclaggio    Denominazione: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
                            di denaro (LRD)          del terrorismo
                                                     Scopo: contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, disciplinare gli obblighi
                                                     di diligenza in materia di operazioni finanziarie
                                                     Contenuto: cfr. modulo «Riciclaggio di denaro»

                            Legge sulla Banca        Denominazione: Legge federale sulla Banca nazionale svizzera
                            nazionale (LBN)          Scopo: creare la base giuridica per la BNS e regolamentarne l’organizzazione, i compiti e i poteri
                                                     Contenuto: compiti e organizzazione dell’istituto di emissione, indipendenza, obbligo di rendi-
                                                     conto, operazioni e compiti di sorveglianza

                            Legge sull’infrastrut-   Denominazione: Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento
                            tura finanziaria         sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
                            (LInFi)                  Scopo: garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità
                                                     del sistema finanziario, la protezione dei partecipanti al mercato finanziario (come le borse), nonché
                                                     la parità di trattamento degli investitori
                                                     Contenuto: condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario
                                                     (borse, sistemi di negoziazione, controparti centrali, sistemi di pagamento, ecc.), procedure di
                                                     autorizzazione, regole per la negoziazione di valori mobiliari e derivati valide per tutti i partecipanti
                                                     al mercato (norme di comportamento)

                            Legge sulla vigilanza    Denominazione: Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
                            dei mercati finanziari   Scopo: creare la base giuridica per la FINMA, stabilire l’organizzazione e gli strumenti di vigilanza
                            (LFINMA)                 della FINMA per la sorveglianza del mercato finanziario
                                                     Contenuto: organizzazione della FINMA, strumenti di vigilanza, collaborazione con altre autorità
                                                     nazionali ed estere, disposizioni penali

                            Legge sulle banche       Denominazione: Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
                            (LBCR)                   Scopi: (1) proteggere i clienti delle banche, (2) garantire un sistema bancario funzionante (prote-
                                                     zione del sistema)
                                                     Contenuto: condizioni per l’autorizzazione a esercitare l’attività bancaria, requisiti per le banche di
                                                     rilevanza sistemica, norme per la vigilanza e la verifica, misure in caso di rischio d’insolvenza a
                                                     garanzia dei depositi, come misure di protezione per determinati averi dei clienti in caso di falli-
                                                     mento della banca (per i dettagli cfr. cap. 3), norme per la gestione degli averi non rivendicati

                            Legge sugli investi-     Denominazione: Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
                            menti collettivi di      Scopo: proteggere gli investitori con investimenti collettivi di capitale (come i fondi d’investi-
                            capitale (LICol)         mento) e garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi
                                                     di capitale
                                                     Contenuto: la LICol disciplina l’organizzazione e l’amministrazione degli investimenti collettivi di
                                                     capitale e reca alcune disposizioni relative ai diritti degli investitori. Questa legge riguarda le banche
                                                     nella loro qualità di depositarie del patrimonio oppure di gestore patrimoniale degli investimenti
                                                     collettivi di capitale (cfr. modulo «Investimenti 2»).

                            Diritto assicurativo     Denominazione: Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) e Legge
                            (LSA/LCA)                federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
                                                     Scopo: proteggere gli assicurati dal rischio d’insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli
                                                     abusi (LSA); vigilare sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi (LCA)
                                                     Contenuto LSA: requisiti per l’autorizzazione, direttive finanziarie e organizzative, in particolare
                                                     disposizioni per determinati tipi di assicurazione, vigilanza, misure di sicurezza, liquidazione e falli-
                                                     mento
                                                     Contenuto LCA: disposizioni generali (obblighi di informazione, polizza, premio, diritto alla pre-
                                                     stazione assicurativa) e disposizioni speciali per le assicurazioni danni e le assicurazioni di per-
                                                     sone

                            Legge sulle obbliga-     Denominazione: Legge sulle obbligazioni fondiarie
                            zioni fondiarie (LOF)    Scopo: disciplinare le modalità di emissione delle obbligazioni fondiarie
                                                     Contenuto: esistono soltanto due centrali abilitate a emettere le obbligazioni fondiarie. Le obbli-
                                                     gazioni fondiarie sono un tipo particolare di obbligazioni di prestito. Le banche sono nel contempo
                                                     membri delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e loro clienti, poiché da esse ricevono i
                                                     mutui. Per questo motivo la legge contiene anche alcune disposizioni volte a garantire tali crediti
                                                     (cfr. modulo «Investimenti 2»).

6                         BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                                      Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.2 Legge sugli istituti finanziari LIsFi
             La Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) è entrata in vigore in data 1.1.2020. La legge stabilisce
             condizioni uniformi per le attività degli istituti finanziari. La LIsFi stabilisce le condizioni di autoriz-
             zazione e i requisiti per l’attività degli istituti finanziari. La definizione di regole uniformi di autoriz-
             zazione nella LIsFI contribuisce a garantire la funzionalità del mercato finanziario.

             2.2.1 Denominazione degli istituti e autorizzazione all’esercizio dell’attività
             La LIsFi individua e disciplina i seguenti tipi di istituti finanziari:
             •     società d’intermediazione mobiliare
             •     direzioni dei fondi
             •     gestori di patrimoni collettivi
             •     trustee
             •     gestore patrimoniali
             Una società può operare con una delle denominazioni menzionate sopra soltanto se è provvista di
             un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA. La LIsFi prevede un sistema di autorizzazioni a
             cascata. I livelli di autorizzazione più bassi sono quelli dei gestori patrimoniali e dei trustee che
             sono sorvegliati da un organismo di vigilanza riconosciuto (OV).
             In genere il livello superiore comprende anche tutti i livelli sottostanti. Il livello più alto è costituito
             dalle società d’intermediazione mobiliare. Con un’autorizzazione di questo livello si possono eser-
             citare anche le attività di gestore di patrimoni collettivi o di trustee. Sono tuttavia escluse determi-
             nate attività, come l’attività di direzione dei fondi o di trustee che devono essere autorizzate sepa-
             ratamente, anche se è già disponibile un’autorizzazione di livello superiore.
             Fig. 11 Panoramica delle caratteristiche fondamentali degli istituti LIsFi

              Definizione giuridica             Attività principale              Attività secondarie                Capitale proprio minimo e
              dell’istituto finanziario                                          ammesse                            massimo

              Per gestore patrimoniale          Gestione di portafogli indivi-   Consulenza d’investimento,         •   Capitale minimo:
              s’intende chiunque, a nome        duali                            analisi di portafoglio, offerta        CHF 100 000 (in con-
              e per conto di un cliente, può                                     di strumenti finanziari                tanti)
              disporre, su mandato e a                                                                              •   Capitale proprio: 1/4 dei
              titolo professionale, dei                                                                                 costi fissi dell’ultimo
              valori patrimoniali affidatigli                                                                           conto annuale, fino a
              da clienti.                                                                                               massimo CHF 10 mln.

              Per trustee s’intende chiun-      Gestione del portafoglio col-    Consulenza d’investimento,         •   Capitale minimo:
              que gestisce un patrimonio        lettivo, garanzia di conserva-   analisi di portafoglio, offerta        CHF 100 000 (in con-
              (portafoglio collettivo) che      zione del valore e utilizzo      di strumenti finanziari                tanti)
              detiene in qualità di proprie-    conformemente alla destina-                                         •   Capitale proprio: 1/4 dei
              tario e di cui dispone            zione                                                                   costi fissi dell’ultimo
              nell’interesse di un benefi-                                                                              conto annuale, fino a
              ciario o per un fine determi-                                                                             massimo CHF 10 mln.
              nato.

              Per gestore di patrimoni          Attività di gestione del por-    Esercizio dell’attività del        1/4 dei costi fissi e 0.01% del
              collettivi s’intende chiun-       tafoglio e                       fondo per                          patrimonio collettivo gestito
              que gestisce a titolo profes-     del rischio per il patrimonio    investimenti collettivi di         o un’assicurazione di
              sionale valori patrimoniali, a    affidatogli                      capitale esteri, esecuzione        responsabilità civile profes-
              nome e per conto di investi-                                       delle attività amministrative      sionale
              menti collettivi di capitale o                                     collegate                          • min. CHF 200 000
              istituti di previdenza.                                                                               • max. CHF 20 mln.

              Per direzione del fondo           Esercizio dell’attività del      Rappresentanza di investi-         Tassi scaglionati decrescenti
              s’intende chiunque gestisce       fondo, ad es. direzione e        menti collettivi di capitale       in blocchi di 50 milioni
              autonomamente fondi di            gestione del fondo e del         esteri, partecipazioni a           (CHF), dall’1% allo 0.125%
              investimento in nome pro-         patrimonio investito, offerta    società attive principalmente      degli investimenti collettivi
              prio e per conto degli investi-   ed emissione di quote del        negli investimenti collettivi di   gestiti
              tori.                             fondo, determinazione del        capitale, gestione di conti di     Per alcuni servizi è necessa-
                                                prezzo di emissione e di         quote, custodia e gestione         ria una copertura ulteriore.
                                                riscatto, come pure delle        tecnica di investimenti col-       • min. CHF 1 mln.
                                                distribuzioni degli utili        lettivi di capitale                • max. CHF 20 mln.
              Per società di intermedia-        Tenuta di conti titoli per i     Accettazione a titolo profes-      1/4 dei costi fissi o secondo
              zione mobiliare s’intende         clienti, custodia di valori      sionale di depositi del pub-       le direttive sui fondi propri
              chiunque a titolo professio-      mobiliari, offerta pubblica a    blico nell’ambito della tenuta     delle banche, nel caso in cui
              nale negozia valori mobiliari     titolo professionale di valori   di conti titoli per conto di       siano tenuti conti dei clienti
              in nome proprio per conto di      mobiliari e derivati sul mer-    clienti                            • min. CHF 1.5 mln.
              clienti oppure per conto pro-     cato primario                                                       • max. CHF 20 mln.
              prio e a breve scadenza,
              soddisfacendo anche altre
              condizioni.

            BankingToday                                                                                                                              7
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
    Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

     Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                           2.2.2 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
                           Per ottenere l’autorizzazione è indispensabile adottare regole idonee alla conduzione dell’impresa,
                           definite anche Corporate Governance. È richiesta un’adeguata gestione del rischio tramite cui
                           identificare, misurare, controllare e monitorare i rischi. Rientra nella gestione del rischio la condu-
                           zione di controlli interni efficaci che garantiscono l’ottemperanza alle norme giuridiche e interne
                           all’azienda (compliance). Un istituto finanziario deve affiliarsi inoltre a un organo di mediazione.
                           La LIsFi sancisce le regole di conduzione della società. Il consiglio di amministrazione e la dire-
                           zione devono garantire un’attività irreprensibile, godere di una buona reputazione e disporre delle
                           qualifiche professionali necessarie. In linea di principio devono essere nominati almeno due diret-
                           tori qualificati.
                           Le condizioni per l’autorizzazione si estendono anche alle persone che detengono partecipa-
                           zioni nell’impresa. Alle disposizioni deve ottemperare chi possiede una partecipazione qualifi-
                           cata, ossia detiene in forma diretta o indiretta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero
                           è altrimenti in grado di influenzare in maniera determinante l’attività dell’impresa. I titolari di parte-
                           cipazioni qualificate devono quindi godere di una buona reputazione e astenersi dall’esercitare un
                           influsso dannoso sull’attività d’impresa.

                           2.3 Legge sui servizi finanziari LSerFi
                           La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) introduce diverse norme di condotta, in parte nuove e in
                           parte già codificate, che le società di servizi finanziari devono adottare nei rapporti con la clientela.
                           Tali norme sono volte a proteggere gli investitori e a creare condizioni uniformi per i fornitori di ser-
                           vizi finanziari. La LSerFi rafforza in tal modo la reputazione e la competitività della piazza finanziaria
                           svizzera. La legge ha permesso di superare la precedente normativa, talvolta lacunosa e incoerente,
                           relativa a regole di comportamento e prodotti. In molti ambiti è stato previsto un periodo transitorio
                           di due anni che fornisce agli istituti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi. La LSerFi
                           traspone le direttive internazionali e segnatamente il MiFID II adattandolo alla realtà svizzera.

                           2.3.1 Termini fondamentali impiegati nella LSerFi
                           Sottostanno alla LSerFi, a prescindere dalla loro forma giuridica:
                           •   I fornitori di servizi finanziari che dispensano a titolo professionale servizi finanziari in
                               Svizzera. S’intende svolta a titolo professionale un’attività economica indipendente diretta al
                               conseguimento di un guadagno durevole.
                           •   I consulenti alla clientela dispensano servizi finanziari in nome proprio o di fornitori di servizi
                               finanziari. I consulenti alla clientela devono conoscere opportunamente le norme di compor-
                               tamento sancite nella LSerFi, disporre delle conoscenze necessarie alla propria attività ed
                               eventualmente iscriversi al registro dei consulenti.
                           •   I produttori di strumenti finanziari creano o modificano strumenti finanziari e il loro profilo
                               di rischio oppure offrono strumenti finanziari per l’acquisto.
                           Sono strumenti finanziari ai sensi della LSerFi i titoli di partecipazione, i titoli di credito, le quote
                           in investimenti collettivi di capitale, gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati; per mag-
                           giori informazioni si rimanda al modulo «Investimenti 1», capitolo 1.1.2.
                           Rientrano nei servizi finanziari i seguenti servizi dispensati da un istituto finanziario per i propri
                           clienti:
                           •   acquisto o alienazione di strumenti finanziari
                           •   accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari
                           •   gestione patrimoniale
                           •   consulenza di investimento
                           •   concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                           Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.3.2 Classificazione dei clienti
             Gli investitori hanno situazioni patrimoniali diverse, come pure gradi diversi di competenza ed espe-
             rienza nella gestione di servizi finanziari. In considerazione di ciò, i clienti necessitano di livelli di
             protezione diversi. La LSerFi ne tiene conto e stabilisce come vanno ripartiti i clienti in varie cate-
             gorie o segmenti. La classificazione dei clienti è operata in base al grado di professionalità del
             cliente. I clienti più professionali richiedono una minore protezione. In base all’assegnazione del
             cliente all’uno o all’altro segmento variano le norme di comportamento che il fornitore di servizi
             finanziari deve adottare nei suoi confronti.
             La LSerFi distingue tra tre segmenti di clientela. I segmenti sono qui rappresentati in ordine cre-
             scente di professionalità e in ordine decrescente di protezione:
             Fig. 12 Segmenti di clientela

              Segmento clientela                                   Livello di protezione   Professionalità

              Clienti istituzionali sono ad esempio gli isti-      Basso                   Elevata
              tuti finanziari ai sensi della LBCR, LIsFi e LICol
              oppure le società di assicurazione secondo
              LSA e le banche centrali

              Clienti professionali sono ad esempio le isti-       Medio                   Media
              tuzioni con una
              tesoreria professionale o le grandi imprese

              Clienti privati sono tutti i clienti che non rien-   Elevato                 Bassa
              trano nelle categorie dei clienti professionali o
              istituzionali.

             Per tesoreria professionale s’intende la gestione continuativa delle risorse finanziarie da parte di
             una persona qualificata e con esperienza in ambito finanziario.
             Sono considerate grandi imprese le imprese che oltrepassano due dei valori seguenti:
             •   somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
             •   cifra d’affari di 40 milioni di franchi,
             •   capitale proprio di 2 milioni di franchi.

            BankingToday                                                                                                  9
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                            2.3.3 Opting-out e opting-in
                            I clienti hanno la possibilità di cambiare il segmento di clientela tramite una dichiarazione esplicita
                            che permette loro di incrementare o ridurre il livello di protezione. I clienti possono cambiare cate-
                            goria a condizione che dispongano dell’esperienza o delle conoscenze necessarie e abbiano
                            un’adeguata capacità finanziaria. Il cambio tramite dichiarazione è definito opting e comprende sia
                            l’opting-out che l’opting-in. La scelta viene effettuata in base al livello di protezione auspicato. Se
                            un cliente desidera assumere rischi maggiori ed essere meno protetto, sceglie l’opting-out. Egli
                            passa dunque da un segmento di clientela con una protezione maggiore a un segmento meno pro-
                            tetto. L’opting-out permette ai clienti di accedere a prodotti ritenuti generalmente non idonei per
                            loro, perché associati a rischi troppo elevati. Un cliente che desidera una protezione maggiore può
                            invece scegliere l’opting-in e farsi includere nella categoria di protezione superiore.
                            Opting-out: da cliente privato a cliente professionale
                            Questa possibilità è disponibile solo per i clienti privati facoltosi con un patrimonio di almeno
                            CHF 500 000.–. Tali clienti devono dichiarare di voler essere considerati clienti professionali. Così
                            facendo rinunciano per loro espressa volontà al livello massimo di protezione riconosciuto ai clienti
                            privati. Per esercitare l’opting-out devono altresì dichiarare in modo attendibile di possedere le
                            conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti, acquisite in virtù della loro for-
                            mazione, esperienza professionale o esperienza nel settore finanziario.
                            I clienti con un patrimonio di almeno CHF 2 000 000.– possono esercitare l’opting-out anche senza
                            comprovare la propria formazione ed esperienza professionale.
                            Opting-out: da cliente professionale a cliente istituzionale
                            I clienti professionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti istituzionali. Così facendo
                            rinunciano al livello di protezione intermedio dell’investitore professionale a favore del livello di pro-
                            tezione minimo dell’investitore istituzionale.
                            Opting-in: da cliente professionale a cliente privato
                            Esistono clienti professionali come ad esempio istituti dotati di una tesoreria professionale, istituti
                            di previdenza o grandi imprese che preferiscono essere classificati come clienti privati.
                            Opting-in: da cliente istituzionale a cliente professionale
                            I clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti professionali. Questi clienti
                            non possono però «scendere di due gradini» e farsi classificare come clienti privati.
                            La dichiarazione di opting-out oppure opting-in deve essere resa in forma scritta o in un’altra forma
                            che ne consenta la prova per testo. Prima di fornire un servizio, le società di servizi finanziari infor-
                            mano i clienti professionali o istituzionali della possibilità di un opting-in, ossia della possibilità di
                            scegliere un livello di protezione superiore.

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                        Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.3.4 Norme di comportamento e garanzie
             La LSerFi impartisce delle norme di comportamento ai fornitori di servizi finanziari e ai loro con-
             sulenti, la cui osservanza è un prerequisito per la fornitura di servizi finanziari. Le norme di compor-
             tamento variano in funzione del segmento di clientela e del livello di protezione. Le norme di com-
             portamento della LSerFi comprendono:
             •    Obblighi di informazione affinché i clienti siano informati prima di stipulare un contratto in
                  merito al fornitore di servizi finanziari e al servizio proposto.
             •    Verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza al fine di accertare che il servizio finanzia-
                  rio sia appropriato e adeguato per il cliente in base alle sue conoscenze ed esperienze e alla
                  sua situazione finanziaria.
             •    Obblighi di documentazione e rendiconto affinché siano documentate le informazioni re-
                  lative alla fornitura dei servizi finanziari che il cliente ha il diritto di richiedere.
             •    Obblighi di trasparenza e diligenza volti a garantire che tutti i clienti ricevano un trattamen-
                  to paritario e ottengano il migliore risultato possibile dal proprio fornitore di servizi finanziari.
             Le norme di comportamento sono illustrate nel dettaglio nel capitolo 5.4 del modulo «Consulenza
             d’investimento e gestione patrimoniale».
             I fornitori di servizi finanziari garantiscono l’adempimento delle norme LSerFi emanando delle
             regole interne e verificando la loro corretta applicazione. Il fornitore di servizi finanziari emana
             opportune istruzioni per i collaboratori che spiegano la modalità di esecuzione dei mandati dei
             clienti e verifica la loro attuazione almeno una volta all’anno.
             I fornitori di servizi finanziari selezionano con attenzione i propri collaboratori che devono disporre
             delle necessarie competenze, conoscenze ed esperienza e ricevere la necessaria formazione in
             merito alle norme di comportamento e alla materia specifica. I medesimi requisiti valgono per terzi
             coinvolti che devono possedere le eventuali autorizzazioni necessarie ed essere istruiti e sorvegliati
             dal fornitore di servizi finanziari.

             2.3.5 Prospetto per valori mobiliari e foglio informativo di base
             In Svizzera l’emissione di titoli, chiamati anche valori mobiliari, deve essere accompagnata da un
             prospetto. La LSerFi definisce i requisiti di tale prospetto di emissione. Esistono alcune deroghe
             all’obbligo di pubblicazione del prospetto per determinati tipi di offerta o alcuni valori mobiliari.
             Prima della pubblicazione, il prospetto deve essere presentato a un controllore riconosciuto dalla
             FINMA che ne verifica la completezza e la chiarezza.
             Per gli strumenti finanziari offerti alla clientela privata il fornitore di servizi finanziari deve mettere a
             disposizione anche un foglio informativo di base. Tale foglio deve fornire in un linguaggio facil-
             mente comprensibile tutte le informazioni necessarie al cliente per decidere in maniera ragionata
             sull’investimento ed effettuare un raffronto tra strumenti finanziari diversi.
             Per maggiori informazioni sul prospetto e sul foglio informativo di base di si rimanda al capitolo
             2.5.3 del modulo «Investment banking».

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                            2.4 LSerFi e MiFID II a confronto
                            La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) è un dispositivo legislativo completo
                            che mira a proteggere i consumatori o investitori e a fornire regole più precise per le negoziazioni
                            sui mercati finanziari. La MiFiD si applica dal gennaio 2008 a clienti e società finanziarie, definite
                            anche società di intermediazione mobiliare, che operano nell’UE o servono in maniera attiva o pas-
                            siva clienti UE. La MiFID II è l’evoluzione della MiFID I, entrata in vigore nel 2004 e recepita entro
                            la fine del 2007 dagli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).
                            La Legge sui servizi finanziari LSerFi consente di attuare in Svizzera le disposizioni della MiFID II. I
                            due dispositivi presentano dei punti in comune ma anche alcune differenze. Nella figura sotto-
                            stante si presenta un raffronto su alcuni punti essenziali dei due testi di legge.
                            Fig. 13 LSerFi e MiFID II a confronto

                             Ambito                              MiFID II                                           LSerFi

                             Attività di consulenza d’investi-   È equiparata all’attività delle imprese            Non sussiste un obbligo di autorizzazione
                             mento pura                          d’investimento ed è quindi soggetta                prudenziale, perché i clienti prendono le
                                                                 all’obbligo di autorizzazione sotto tutti i        decisioni di investimento in autonomia.
                                                                 punti di vista.

                             Condizioni per l’opting-out di      Requisito patrimoniale minimo, numero              A partire da un patrimonio di oltre
                             clienti privati facoltosi           minimo di transazioni di volume considere-         CHF 2 mln. non occorre documentare
                                                                 vole o almeno un anno di esperienza pro-           l’esperienza professionale. I requisiti docu-
                                                                 fessionale nel settore finanziario. Nel con-       mentali sono più facili da soddisfare, per-
                                                                 creto significa che bisogna procurarsi ad          ché è sufficiente una dichiarazione scritta
                                                                 es. un CV o attestati di lavoro.                   attendibile.

                             Retrocessioni                       Le retrocessioni sono vietate e il cliente non     Le retrocessioni sono ammesse se il cliente
                                                                 ha la possibilità di rinunciare alla loro resti-   viene informato in anticipo di questa inden-
                                                                 tuzione dopo essere stato opportunamente           nità e vi rinuncia. Se il suo ammontare non
                                                                 informato.                                         può essere quantificato a priori, devono
                                                                                                                    essere fornite informazioni sui parametri di
                                                                                                                    calcolo e un intervallo di riferimento. Gli
                                                                                                                    importi effettivamente incassati devono
                                                                                                                    essere resi noti su richiesta.

                             I clienti privati hanno accesso a   La normativa europea non contempla che i           Nel messaggio del Consiglio federale si
                             una gamma limitata di prodotti      clienti privati possano acquistare strumenti       precisa che la LSerFi non vieta l’acquisto di
                                                                 finanziari complessi anche se desiderano           strumenti finanziari anche complessi senza
                                                                 farlo.                                             consulenza da parte dei clienti privati se
                                                                                                                    questi ne fanno esplicita richiesta sponta-
                                                                                                                    neamente, a condizione che siano stati
                                                                                                                    informati correttamente sul loro stato e
                                                                                                                    sulla responsabilità personale che si assu-
                                                                                                                    mono.

                             Trasparenza dei costi               Informazioni dettagliate prima e dopo la           Requisiti meno stringenti.
                                                                 transazione.

                             Consulenza indipendente e non       L’indipendenza dichiarata deve essere              Aspetto non rilevante nella LSerFi.
                             indipendente                        effettiva.

12                         BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                        Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.5 Ordinanze e autoregolamentazione
             Le leggi creano la cornice giuridica in cui operano le banche. Tuttavia in molti casi occorrono delle
             disposizioni più precise per dare attuazione agli articoli di legge. Queste norme più dettagliate sono
             in genere sancite da una ordinanza. Le ordinanze sono emanate dal Consiglio federale e talvolta
             dalla FINMA quando trattano argomenti finanziari. In aggiunta a leggi e ordinanze, in alcuni settori
             esiste anche un margine per l’autoregolamentazione. Si tratta di direttive elaborate sulla scorta
             dell’esperienza maturata da banche e autorità di vigilanza, volte a disciplinare alcuni aspetti
             dell’attività operativa che non sono regolamentati da leggi e ordinanze:
             •   Le ordinanze traducono in genere in termini concreti uno o più articoli di legge. La figura pre-
                 senta una selezione delle ordinanze più importanti che rientrano nell’ambito regolamentare
                 della FINMA. La FINMA informa gli istituti sottoposti a vigilanza in merito alle novità che li ri-
                 guardano tramite circolari. La FINMA utilizza lo strumento delle circolari per fare chiarezza
                 sull’applicazione delle leggi relative ai mercati finanziari nell’ambito della prassi di vigilanza. Le
                 circolari servono esclusivamente a interpretare le norme di diritto nella prassi e non costitui-
                 scono a loro volta uno strumento legislativo. Le circolari FINMA sono per questo definite stru-
                 menti di «soft law».
             •   L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) elabora insieme ai propri associati degli strumenti
                 di autoregolamentazione che assumono la forma di direttive, orientamenti, raccomandazio-
                 ni o convenzioni. Se le norme di autoregolamentazione rientrano nell’ambito di competenza
                 della FINMA, l’autorità di vigilanza deve approvarle e può anche riconoscerle come standard
                 minimo per l’intero settore.
             Fig. 14 Leggi, ordinanze e autoregolamentazione per la vigilanza bancaria

                                         Leggi in materia di vigilanza bancaria
                                         1. Legge sugli istituti finanziari (LIsFi)
                                         2. Legge sui servizi finanziari (LSerFi)
                                         3. Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
                                         4. Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi)
                                         5. Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)
                                         6. Legge sulle banche (LBCR)
                                         7. Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol)
                                         8. Diritto assicurativo (LSA e LCA)
                                         9. Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF)

                  Ordinanze relative alla vigilanza             Autoregolamentazione
                  bancaria (selezione)                          1. Convenzione relativa all’obbligo
                  1. Ordinanza sulle banche (OBCR)                 di diligenza delle banche (CDB)
                  2. Ordinanza FINMA sulle banche estere        2. Convenzione delle banche e dei
                     (OBE-FINMA)                                   commercianti di valori mobiliari svizzeri
                                                                   in materia di garanzia dei depositi
                  3. Ordinanza FINMA sul
                     fallimento bancario (OFB-FINMA)            3. Direttive relative alla gestione degli averi
                                                                   senza notizie (conti, depositi, cassette
                  4. Ordinanza sugli investimenti collettivi       di sicurezza) presso le banche svizzere
                     di capitale (OICol)
                                                                4. Direttive concernenti l'informazione degli
                  5. Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio             investitori in materia di prodotti strutturati
                     di denaro (ORD-FINMA 1)
                                                                5. Direttive concernenti il mandato
                  6. Ordinanza sui fondi propri (OFoP)             di gestione patrimoniale
                  7. Ordinanza FINMA sui conti                  6. Regole di condotta per commercianti
                     (OAPC-FINMA)                                  di valori mobiliari
                                                                7. Direttive per garantire l’indipendenza
                                                                   dell’analisi finanziaria
                                                                8. Direttive per la verifica, la valutazione
                                                                   e il trattamento di crediti garantiti
                                                                   da pegno immobiliare

            BankingToday                                                                                                  13
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                            2.6 Le autorità preposte alla vigilanza

                            Per garantire che le banche ottemperino alle disposizioni normative, è necessaria una vigi-
                            lanza che è affidata a diverse istituzioni

                            2.6.1 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
                            L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è stata costituita come ente sta-
                            tale preposto alla sorveglianza del mercato finanziario elvetico a far data dal 1o gennaio 2009. Oltre
                            alle banche, sono sottoposti al suo controllo altri intermediari finanziari quali gli assicuratori e i com-
                            mercianti di valori mobiliari (broker).
                            Nella FINMA sono confluite la Commissione federale delle banche (CFB), l’Ufficio federale delle
                            assicurazioni private (UFAP) e l’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC).
                            La FINMA deve verificare che il settore finanziario si attenga alle disposizioni sancite nelle leggi
                            menzionate alla figura . Ciascuna di tali leggi attribuisce specifici compiti di sorveglianza alla
                            FINMA. Ad esempio la Legge sulle banche delega alla FINMA il rilascio della licenza d’esercizio
                            delle banche, l’obbligo di vigilare sulla liquidità e sui fondi propri delle banche, nonché il risana-
                            mento o la liquidazione degli istituti di credito (cfr. cap. 3.5, S. 41).
                            Società di audit
                            La revisione interna e le società di audit esterne, al cui controllo un’azienda è soggetta in virtù delle
                            norme del Codice delle obbligazioni e della Legge sulle banche, coadiuvano la FINMA nell’attività
                            di controllo delle banche.

                            2.6.2 Associazione svizzera dei banchieri (ASB) – SwissBanking
                            L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) è nota anche con il nome di «SwissBanking». In veste
                            di organizzazione di categoria, essa emana diverse direttive e convenzioni destinate ai propri asso-
                            ciati. Questa attività è definita anche autoregolamentazione (o autodisciplina), dal momento che il
                            settore bancario emana le proprie norme in modo autonomo. La FINMA approva queste norme e
                            le riconosce come standard minimo per lo svolgimento di un’attività bancaria irreprensibile. I revi-
                            sori delle banche vigilano sull’adempimento di queste norme e riferiscono alla FINMA.

                            2.6.3 Il Comitato di Basilea
                            Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato costituito alla fine del 1974 dai governatori
                            delle banche centrali dei Paesi aderenti al G10.
                            Attualmente il Comitato è composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigi-
                            lanza bancaria di 28 Paesi. Anche la Svizzera è membro del Comitato ed è rappresentata dalla
                            FINMA e dalla Banca nazionale svizzera.
                            Tra le mansioni principali del Comitato di Basilea rientrano:
                            •   il rafforzamento della sicurezza e dell’affidabilità del sistema finanziario internazionale
                            •   la definizione di standard minimi e direttive internazionali per la vigilanza bancaria
                            •   la diffusione e la promozione di pratiche esemplari per il settore bancario e la vigilanza e
                                di procedure comuni.
                            Il migliore esempio di attività svolta dal Comitato consiste nelle disposizioni sui fondi propri, note
                            con il nome di «Basilea II» e «Basilea III» (cfr. il cap.2.6, pag. 29)
                            Il Comitato di Basilea si prefigge inoltre l’obiettivo di agevolare e promuovere la collaborazione
                            internazionale fra le autorità di vigilanza nell’ambito del controllo di operazioni transfrontaliere e di
                            gruppi bancari e finanziari che operano in più Stati.

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                        Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.7 Compliance
             Leggi, ordinanze e direttive vengono continuamente adeguate alle mutate circostanze e alle nuove
             conoscenze. Anche le banche devono necessariamente conformarsi a tali cambiamenti. Questa
             delicata mansione è affidata a un ufficio interno alla banca deputato alla compliance, termine
             inglese che indica «conformità» o «adeguamento».
             Gli addetti all’ufficio compliance provvedono quindi affinché la banca operi sempre in conformità
             alle disposizioni vigenti; queste ultime non sono solo norme esterne (leggi, ordinanze, regole
             deontologiche, ecc.), ma anche norme interne (direttive, regolamenti, ecc.) che la banca ha defi-
             nito autonomamente nell’ambito della propria filosofia o etica aziendale.
             L’ufficio compliance si occupa quindi di strutture, procedure e controlli all’interno della banca.

             2.8 Organi di mediazione e ombudsman delle banche svizzere
             Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte, per
             quanto possibile, da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione.
             Ai sensi della LSerFi tale procedura deve essere rapida, equa, imparziale, riservata e gratuita o
             comunque economica per il cliente. I fornitori di servizi finanziari sono obbligati ai sensi della LSerFi
             ad affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi all’inizio della propria attività.
             In Svizzera esiste al momento un solo organo di mediazione riconosciuto, l’Ombudsman delle
             banche svizzere. Ad esso possono affiliarsi le banche e i commercianti di valori mobiliari iscritti
             all’Associazione svizzera dei banchieri. Altri organi di mediazione potranno essere creati in futuro.
             L’Ombudsman delle banche svizzere è un punto di riferimento neutrale e gratuito per clienti che
             desiderano sporgere reclami concreti nei confronti di una banca con sede in Svizzera. In questo
             caso l’Ombudsman funge da organo di mediazione cercando di dirimere le controversie tra la
             banca e il cliente. Le sue raccomandazioni, benché non vincolanti a livello giuridico, godono di un
             ampio grado di accettazione. I clienti bancari hanno quindi l’opportunità di risolvere in maniera
             rapida e semplice eventuali controversie con la propria banca senza dovere intraprendere lunghi e
             onerosi procedimenti giudiziari.
             L’Ombudsman delle banche svizzere tratta annualmente circa 2 000 richieste. È stato fondato nel
             1993 dall’Associazione svizzera dei banchieri ed è costituito in forma di fondazione.
             Fra le altre cose, questo organismo funge da Ufficio centrale per coloro che sono alla ricerca di
             cosiddetti averi non rivendicati o patrimoni in giacenza.
             Le persone che ritengono di avere diritto ad averi patrimoniali depositati presso una banca in Sviz-
             zera a loro sconosciuta hanno la possibilità di disporre una ricerca centralizzata attraverso l’Uffi-
             cio centrale dell’Ombudsman. Tale ricerca avviene nel rispetto della protezione dei dati: l’Ufficio
             verifica sulla base di un questionario e dei documenti presentati se il richiedente è legittimato a rice-
             vere informazioni in merito alla relazione d’affari in questione; qualora tale presupposto sussista,
             procede alla ricerca in una banca dati centrale e comunica al richiedente il relativo risultato.
             Inoltre gli averi non rivendicati da lungo tempo vengono pubblicati in Internet su un’apposita
             piattaforma, per consentire agli aventi diritto di apprendere della loro esistenza e far valere le pro-
             prie pretese prima che tali averi vengano consegnati alla Confederazione. In merito agli averi non
             rivendicati cfr. il capitolo 3.7 «Patrimoni in giacenza».

            BankingToday                                                                                                   15
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

      Esercizi              Esercizio 3
                            Elencate tutte le forme di autorizzazione per gli istituti finanziari previste dalla LIsFi e indicate il
                            soggetto che rilascia l’autorizzazione e quello che svolge la vigilanza.

                             Tipo di istituto                 Autorizzatore                     Vigilanza

                             Gestore patrimoniale

                             Direzione del fondo

                            Esercizio 4
                            A] Spiegate i concetti di opting-out e opting-in e le condizioni che devono essere soddisfatte nei due
                            casi.

                            B] Spiegate quali condizioni devono sussistere affinché un cliente privato possa scegliere l’opting-in.

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                      Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             Esercizio 5
             La FINMA è l’autorità di vigilanza della piazza finanziaria elvetica.
             A] Qual è il nome della legge che regola la struttura, lo status giuridico e l’organizzazione della
             FINMA?

             B] Numerose norme disciplinano il settore finanziario; alcune di esse sono poste sotto la sorveglianza
             della FINMA.
             Nella tabella seguente sono riportate le sigle di diverse leggi. Indicate anzitutto il nome corrispon-
             dente alla sigla e barrate la casella nel caso in cui la FINMA sia tenuta alla vigilanza.

              Abbreviazione     Significato                                          Vigilanza sulle
                                                                                     norme affidata
                                                                                      alla FINMA

              LICol

              CO

              LSA

              LRD

              CC

              LCC

              LOF

              LSerFi

              LPP

              LBCR

              LIsFi

             C] La FINMA non è l’unica organizzazione che vigila sul settore bancario. Citate altre tre istituzioni.

             1.

             2.

             3.

            BankingToday                                                                                               17
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo             La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                            Esercizio 6
                            Il diritto prudenziale non si articola esclusivamente in leggi, bensì anche in ordinanze e strumenti
                            di autoregolamentazione.
                            A] Spiegate che cosa sono le ordinanze e citate tre esempi tratti dal diritto prudenziale per le banche.

                            B] Spiegate cosa s’intende per autoregolamentazione (o autodisciplina) e citate tre esempi tratti dal
                            diritto prudenziale per le banche.

      Soluzioni             Le soluzioni associate come segue:
                            Soluzione 3

                             Tipo di istituto                  Autorizzatore                 Vigilanza

                             Gestore patrimoniale              FINMA                         Organismo di vigilanza ricono-
                                                                                             sciuto

                             Trustee                           FINMA                         Organismo di vigilanza ricono-
                                                                                             sciuto

                             Gestore di patrimoni collettivi   FINMA                         FINMA

                             Direzione del fondo               FINMA                         FINMA

                             Società d’intermediazione         FINMA                         FINMA
                             mobiliare

                            Soluzione 4
                            A] I clienti sono liberi di cambiare il segmento di clientela cui appartengono. Se un cliente desidera
                            assumere rischi maggiori ed essere meno protetto, sceglie l’opting-out. Così facendo, egli rinuncia
                            a un livello di protezione superiore. L’opting-out permette ai clienti di accedere a prodotti ritenuti
                            generalmente non idonei per loro perché associati a rischi troppo elevati. Un cliente che desidera
                            una protezione maggiore può invece scegliere l’opting-in e farsi includere nella categoria di prote-
                            zione superiore. L’opting presuppone in ogni caso una dichiarazione esplicita del cliente.
                            B] Un cliente privato può scegliere l’opting out e farsi classificare come cliente professionale sol-
                            tanto se dispone di un patrimonio superiore a CHF 500 000.–. Il cliente privato deve altresì dichia-
                            rare in modo attendibile di possedere le conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli inve-
                            stimenti in virtù della sua formazione, della sua esperienza professionale o dell’esperienza in ambito
                            finanziario. I clienti con un patrimonio di almeno CHF 2 000 000.– possono esercitare l’opting-out
                            anche senza fornire la prova della propria formazione ed esperienza professionale.

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                               Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             Soluzione 5
             A] Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)

             B]

                 Abbreviazione       Significato                                           Vigilanza sulle
                                                                                           norme affidata
                                                                                            alla FINMA

                 LICol               Legge sugli investimenti collettivi

                 CO                  Codice delle obbligazioni

                 LSA                 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori

                 LRD                 Legge sul riciclaggio di denaro

                 CC                  Codice civile

                 LCC                 Legge sul credito al consumo

                 LOF                 Legge sulle obbligazioni fondiarie

                 LSerFi              Legge sui servizi finanziari

                 LPP                 Legge sulla previdenza professionale

                 LBCR                Legge sulle banche

                 LIsFi               Legge sugli istituti finanziari

             C] Altre istituzioni che vigilano sul settore bancario sono:
             1.       L’Associazione svizzera dei banchieri nell’ambito dell’autoregolamentazione
             2.       Le società di audit preposte al controllo ai sensi della Legge sulle banche
             3.       Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria esercita un controllo indiretto sulle banche elve-
                      tiche, mentre la FINMA le sorveglia in modo diretto.

             Soluzione 6
             A] Le ordinanze contengono disposizioni dettagliate inerenti alle leggi. In genere le ordinanze volte
             a regolamentare i mercati finanziari sono emanate dalla FINMA o dal Consiglio federale. Fra le ordi-
             nanze principali citiamo:
             •        Ordinanza FINMA sulle banche estere
             •        Ordinanza FINMA sul fallimento bancario
             •        Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi
             •        Ordinanza FINMA sulle borse
             •        Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
             B] L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) elabora insieme ai propri associati degli strumenti di
             autoregolamentazione che assumono la forma di direttive, orientamenti, raccomandazioni o
             convenzioni. Non si tratta quindi di disposizioni normative, bensì di contratti fra le banche e l’ASB
             o di raccomandazioni dell’ASB alle banche. Essi regolano diversi ambiti per i quali le banche fissano
             autonomamente standard minimi di condotta. Esempi importanti:
             •        Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB)
             •        Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri relativa alla garanzia
                      dei depositi
             •        Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi, cassette di sicurezza)
                      presso le banche svizzere
             •        Direttive concernenti l’informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati
             •        Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale
             •        Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari
             •        Direttive per garantire l’indipendenza dell’analisi finanziaria
             •        Direttive concernenti l’esame, la valutazione ed il trattamento di crediti garantiti da pegno
                      immobiliare

            BankingToday                                                                                                    19
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