Sistema bancario, traffico dei pagamenti - Aggiornamenti dell'edizione 2019 - giugno 2020 - Banking Today
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compendio Sistema bancario, traffico dei pagamenti Aggiornamenti dell’edizione 2019 – giugno 2020
www.bankingtoday.ch www.compendio.ch www.cyp.ch www.swissbanking.org Sistema bancario, traffico dei pagamenti Aggiornamenti dell‘edizione 2019 – giugno 2020 Grafica di copertina e composizione: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo Stampa: Edubook AG, Merenschwand Redazione ed elaborazione didattica: Fabian Kirchhofer Catalogo: aggiornamento Edizione: 1a edizione 2020 Pubblicazione: N2060 Lingua: IT Codice: CYP Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti del presente sussidio costituiscono una creazione dell’ingegno ai sensi della Legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggetti a protezione. Per legge, l’impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere foto- copiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell’attività didattica in classe e utilizzati a titolo di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito fotocopiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né tantomeno i sussidi nella loro interezza. La trasmissione di singoli estratti dei testi a terzi al di fuori dell’ambito scolastico sopra descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile. La trasmissione, integrale o parziale, dell’opera al di fuori del contesto didattico, in formato cartaceo, digitale o in qualsiasi altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG. Copyright © 2020, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con- tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate. Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata di BankingToday. Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione 2019 possono disporre delle informazioni più attuali: • Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito www.bankingtoday.ch entro l’inizio di giugno. • In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate. Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra preparazione. Paragrafo La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche Capitolo 1 e 2 Non sono note correzioni 3.2 Segreto bancario L’art. 47 LBCR è stato ampliato con l’aggiunta «di una persona di cui all’articolo 1b»: a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all’articolo 1b, o di mem- bro di un organo o impiegato di una società di audit; Capitolo 4 Non sono note correzioni Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi Capitolo 1 Alcune parti del capitolo 1 sono state spostate nel capitolo 2. Pertanto sono stati stralciati i seguenti obiettivi relativi al capitolo 1: • spiegare il significato del termine compliance. • illustrare come l’attività delle banche sia disciplinata da norme di autoregolamentazione (pri- vata). • enunciare in modo sintetico i compiti della FINMA. 1.2 Diritto in materia Questo capitolo è stato ampiamente rielaborato e integrato nel nuovo capitolo 2.1.2 relativo alle di vigilanza bancaria leggi che disciplinano il mercato finanziario svizzero. 1.3 Ordinanze, Questo capitolo è stato sostanzialmente rivisto e integrato nel nuovo capitolo 2.5 Ordinanze e auto- regole deontologi- regolamentazione che e direttive 1.4 Accordi fiscali In seguito alla riorganizzazione del testo, il vecchio capitolo 1.4 è diventato il capitolo 1.2. internazionali 1.5 Ulteriori ambiti In seguito alla riorganizzazione del testo, il vecchio capitolo 1.5 è diventato il capitolo 1.3. giuridici stretta- mente correlati all’attività bancaria BankingToday 3
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 1.6 Le autorità pre- Questo capitolo costituisce ora il capitolo 2.6 «Le autorità preposte alla vigilanza». È stato modifi- poste alla vigilanza cato il seguente: Nel vecchio capitolo 1.6.1 e nel nuovo capitolo 2.6.1 è stato stralciato l’elenco delle leggi sul cui rispetto vigila la FINMA. 1.7 Compliance Questo capitolo è stato spostato e ora è il capitolo 2.7. 1.8 L’Ombudsman Questo capitolo è stato sostanzialmente rivisto e integrato nel nuovo capitolo 2.8 «Organi di media- delle banche zione e ombudsman delle banche svizzere». svizzere Esercizio 1 Questo esercizio è stato rielaborato e ora è l’esercizio 5 del capitolo 2. Esercizio 2 – Questo esercizio è stato rielaborato e ora è l’esercizio 6. nuovo esercizio 1 Esercizio 3 Questo esercizio ora è l‘esercizio 1. Esercizio 4 – Questo esercizio ora è l‘esercizio 2. nuovo esercizio 2 Nuovo Capitolo 2 La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) hanno portato a un Diritto dei mercati ampliamento della regolamentazione giuridica del mercato finanziario svizzero e a una rielabora- finanziari e zione di leggi già in vigore. Il nuovo capitolo 2, incentrato sulle disposizioni che disciplinano il mer- compliance cato finanziario e sulla compliance, descrive questo cambiamento come segue: Obiettivi: dopo lo studio di questo capitolo sarete in grado di… • elencare gli atti normativi che formano il diritto svizzero dei mercati finanziari. • spiegare le caratteristiche principali della legge sugli istituti finanziari e di quella sui servizi finanziari. • descrivere in sintesi i compiti della FINMA. • spiegare cosa s’intende per «compliance». Concetti chiave: Associazione svizzera dei banchieri, autoregolamentazione, autorizzazioni a cascata, codice deontologico, compliance, FINMA, livello di protezione, LIsFi, LSerFi, opting-in, opting-out, organo di mediazione, regole di condotta, servizio finanziario, società di servizi finan- ziari, strumento finanziario L’attività delle banche è disciplinata da una molteplicità di leggi, ordinanze e direttive. Alcune di queste sono destinate specificatamente alle banche. Il diritto dei mercati finanziari e le direttive, le ordinanze e il codice deontologico regolamentano l’attività degli istituti finanziari in generale e delle banche nello specifico. Fig. 8 Norme che disciplinano l’attività delle banche Diritto privato (soprattutto CC e CO) al capitolo 1 Altri ambiti giuridici attinenti alle Diritto attività bancarie dei mercati finanziari al capitolo 1 Banche Convenzioni fiscali Ordinanze e internazionali autoregolamentazione al capitolo 1 4 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.1 Il diritto dei mercati finanziari in Svizzera Dall’1.1.2020 è entrata in vigore in Svizzera una riforma delle norme relative ai mercati finanziari. Gli atti normativi fondamentali della nuova regolamentazione sono la Legge sugli istituti finan- ziari (LIsFi) e la Legge sui servizi finanziari (LSerFi). 2.1.1 Finalità del diritto dei mercati finanziari in Svizzera L’obiettivo comune alla LIsFi e alla LSerFi è la protezione dei clienti e la creazione di una base giuridica per gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari e offrono strumenti finanziari. Tramite queste leggi la Svizzera si propone inoltre di avvicinarsi alle direttive europee. 2.1.2 Le leggi del diritto svizzero dei mercati finanziari Accanto alle disposizioni fondamentali della LIsFi e della LSerFi che valgono praticamente per qual- siasi tipo di istituto, esistono anche altre leggi importanti per i mercati finanziari menzionate nella figura sottostante: Fig. 9 Diritto svizzero dei mercati finanziari Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) Legge sui servizi finanziari (LSerFi) Legge sul riciclaggio Legge sull’infrastruttura di denaro finanziaria (LRD) (LInFi) Legge sulla Legge sulla vigilanza Banca nazionale dei mercati finanziari (LBN) (LFINMA) Legge Legge sulle Legge sulle banche sugli investimenti Diritto assicurativo obbligazioni fondiarie (LBCR) collettivi di capitale (LSA/LCA) (LOF) (LICol) BankingToday 5
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi Fig. 10 Gli atti normativi principali del diritto dei mercati finanziari Legge sugli istituti Denominazione: Legge federale sugli istituti finanziari finanziari (LIsFi) Scopo: creare regole di autorizzazione uniformi per l’attività degli istituti finanziari Contenuto: regole di autorizzazione uniformi per l’attività degli istituti finanziari con imposizione dell’obbligo di autorizzazione e indicazione delle condizioni di autorizzazione, nonché regole speci- fiche per l’attività dei singoli istituti finanziari Legge sui servizi Denominazione: Legge federale sui servizi finanziari finanziari Scopo: proteggere i clienti delle società di servizi finanziari. Creare regole uniformi per la fornitura (LSerFi) di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari. Contenuto: classificazione della clientela, formazione necessaria dei consulenti alla clientela, regole di condotta dei fornitori di servizi finanziari, registro dei consulenti, prospetto per valori mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, regolamentazione della pubblicità e della responsabilità, pubblicazione di documenti, organi di mediazione Legge sul riciclaggio Denominazione: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di denaro (LRD) del terrorismo Scopo: contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, disciplinare gli obblighi di diligenza in materia di operazioni finanziarie Contenuto: cfr. modulo «Riciclaggio di denaro» Legge sulla Banca Denominazione: Legge federale sulla Banca nazionale svizzera nazionale (LBN) Scopo: creare la base giuridica per la BNS e regolamentarne l’organizzazione, i compiti e i poteri Contenuto: compiti e organizzazione dell’istituto di emissione, indipendenza, obbligo di rendi- conto, operazioni e compiti di sorveglianza Legge sull’infrastrut- Denominazione: Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento tura finanziaria sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) Scopo: garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la protezione dei partecipanti al mercato finanziario (come le borse), nonché la parità di trattamento degli investitori Contenuto: condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario (borse, sistemi di negoziazione, controparti centrali, sistemi di pagamento, ecc.), procedure di autorizzazione, regole per la negoziazione di valori mobiliari e derivati valide per tutti i partecipanti al mercato (norme di comportamento) Legge sulla vigilanza Denominazione: Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari dei mercati finanziari Scopo: creare la base giuridica per la FINMA, stabilire l’organizzazione e gli strumenti di vigilanza (LFINMA) della FINMA per la sorveglianza del mercato finanziario Contenuto: organizzazione della FINMA, strumenti di vigilanza, collaborazione con altre autorità nazionali ed estere, disposizioni penali Legge sulle banche Denominazione: Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) Scopi: (1) proteggere i clienti delle banche, (2) garantire un sistema bancario funzionante (prote- zione del sistema) Contenuto: condizioni per l’autorizzazione a esercitare l’attività bancaria, requisiti per le banche di rilevanza sistemica, norme per la vigilanza e la verifica, misure in caso di rischio d’insolvenza a garanzia dei depositi, come misure di protezione per determinati averi dei clienti in caso di falli- mento della banca (per i dettagli cfr. cap. 3), norme per la gestione degli averi non rivendicati Legge sugli investi- Denominazione: Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale menti collettivi di Scopo: proteggere gli investitori con investimenti collettivi di capitale (come i fondi d’investi- capitale (LICol) mento) e garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale Contenuto: la LICol disciplina l’organizzazione e l’amministrazione degli investimenti collettivi di capitale e reca alcune disposizioni relative ai diritti degli investitori. Questa legge riguarda le banche nella loro qualità di depositarie del patrimonio oppure di gestore patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale (cfr. modulo «Investimenti 2»). Diritto assicurativo Denominazione: Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) e Legge (LSA/LCA) federale sul contratto d’assicurazione (LCA) Scopo: proteggere gli assicurati dal rischio d’insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi (LSA); vigilare sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi (LCA) Contenuto LSA: requisiti per l’autorizzazione, direttive finanziarie e organizzative, in particolare disposizioni per determinati tipi di assicurazione, vigilanza, misure di sicurezza, liquidazione e falli- mento Contenuto LCA: disposizioni generali (obblighi di informazione, polizza, premio, diritto alla pre- stazione assicurativa) e disposizioni speciali per le assicurazioni danni e le assicurazioni di per- sone Legge sulle obbliga- Denominazione: Legge sulle obbligazioni fondiarie zioni fondiarie (LOF) Scopo: disciplinare le modalità di emissione delle obbligazioni fondiarie Contenuto: esistono soltanto due centrali abilitate a emettere le obbligazioni fondiarie. Le obbli- gazioni fondiarie sono un tipo particolare di obbligazioni di prestito. Le banche sono nel contempo membri delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e loro clienti, poiché da esse ricevono i mutui. Per questo motivo la legge contiene anche alcune disposizioni volte a garantire tali crediti (cfr. modulo «Investimenti 2»). 6 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.2 Legge sugli istituti finanziari LIsFi La Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) è entrata in vigore in data 1.1.2020. La legge stabilisce condizioni uniformi per le attività degli istituti finanziari. La LIsFi stabilisce le condizioni di autoriz- zazione e i requisiti per l’attività degli istituti finanziari. La definizione di regole uniformi di autoriz- zazione nella LIsFI contribuisce a garantire la funzionalità del mercato finanziario. 2.2.1 Denominazione degli istituti e autorizzazione all’esercizio dell’attività La LIsFi individua e disciplina i seguenti tipi di istituti finanziari: • società d’intermediazione mobiliare • direzioni dei fondi • gestori di patrimoni collettivi • trustee • gestore patrimoniali Una società può operare con una delle denominazioni menzionate sopra soltanto se è provvista di un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA. La LIsFi prevede un sistema di autorizzazioni a cascata. I livelli di autorizzazione più bassi sono quelli dei gestori patrimoniali e dei trustee che sono sorvegliati da un organismo di vigilanza riconosciuto (OV). In genere il livello superiore comprende anche tutti i livelli sottostanti. Il livello più alto è costituito dalle società d’intermediazione mobiliare. Con un’autorizzazione di questo livello si possono eser- citare anche le attività di gestore di patrimoni collettivi o di trustee. Sono tuttavia escluse determi- nate attività, come l’attività di direzione dei fondi o di trustee che devono essere autorizzate sepa- ratamente, anche se è già disponibile un’autorizzazione di livello superiore. Fig. 11 Panoramica delle caratteristiche fondamentali degli istituti LIsFi Definizione giuridica Attività principale Attività secondarie Capitale proprio minimo e dell’istituto finanziario ammesse massimo Per gestore patrimoniale Gestione di portafogli indivi- Consulenza d’investimento, • Capitale minimo: s’intende chiunque, a nome duali analisi di portafoglio, offerta CHF 100 000 (in con- e per conto di un cliente, può di strumenti finanziari tanti) disporre, su mandato e a • Capitale proprio: 1/4 dei titolo professionale, dei costi fissi dell’ultimo valori patrimoniali affidatigli conto annuale, fino a da clienti. massimo CHF 10 mln. Per trustee s’intende chiun- Gestione del portafoglio col- Consulenza d’investimento, • Capitale minimo: que gestisce un patrimonio lettivo, garanzia di conserva- analisi di portafoglio, offerta CHF 100 000 (in con- (portafoglio collettivo) che zione del valore e utilizzo di strumenti finanziari tanti) detiene in qualità di proprie- conformemente alla destina- • Capitale proprio: 1/4 dei tario e di cui dispone zione costi fissi dell’ultimo nell’interesse di un benefi- conto annuale, fino a ciario o per un fine determi- massimo CHF 10 mln. nato. Per gestore di patrimoni Attività di gestione del por- Esercizio dell’attività del 1/4 dei costi fissi e 0.01% del collettivi s’intende chiun- tafoglio e fondo per patrimonio collettivo gestito que gestisce a titolo profes- del rischio per il patrimonio investimenti collettivi di o un’assicurazione di sionale valori patrimoniali, a affidatogli capitale esteri, esecuzione responsabilità civile profes- nome e per conto di investi- delle attività amministrative sionale menti collettivi di capitale o collegate • min. CHF 200 000 istituti di previdenza. • max. CHF 20 mln. Per direzione del fondo Esercizio dell’attività del Rappresentanza di investi- Tassi scaglionati decrescenti s’intende chiunque gestisce fondo, ad es. direzione e menti collettivi di capitale in blocchi di 50 milioni autonomamente fondi di gestione del fondo e del esteri, partecipazioni a (CHF), dall’1% allo 0.125% investimento in nome pro- patrimonio investito, offerta società attive principalmente degli investimenti collettivi prio e per conto degli investi- ed emissione di quote del negli investimenti collettivi di gestiti tori. fondo, determinazione del capitale, gestione di conti di Per alcuni servizi è necessa- prezzo di emissione e di quote, custodia e gestione ria una copertura ulteriore. riscatto, come pure delle tecnica di investimenti col- • min. CHF 1 mln. distribuzioni degli utili lettivi di capitale • max. CHF 20 mln. Per società di intermedia- Tenuta di conti titoli per i Accettazione a titolo profes- 1/4 dei costi fissi o secondo zione mobiliare s’intende clienti, custodia di valori sionale di depositi del pub- le direttive sui fondi propri chiunque a titolo professio- mobiliari, offerta pubblica a blico nell’ambito della tenuta delle banche, nel caso in cui nale negozia valori mobiliari titolo professionale di valori di conti titoli per conto di siano tenuti conti dei clienti in nome proprio per conto di mobiliari e derivati sul mer- clienti • min. CHF 1.5 mln. clienti oppure per conto pro- cato primario • max. CHF 20 mln. prio e a breve scadenza, soddisfacendo anche altre condizioni. BankingToday 7
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.2.2 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione Per ottenere l’autorizzazione è indispensabile adottare regole idonee alla conduzione dell’impresa, definite anche Corporate Governance. È richiesta un’adeguata gestione del rischio tramite cui identificare, misurare, controllare e monitorare i rischi. Rientra nella gestione del rischio la condu- zione di controlli interni efficaci che garantiscono l’ottemperanza alle norme giuridiche e interne all’azienda (compliance). Un istituto finanziario deve affiliarsi inoltre a un organo di mediazione. La LIsFi sancisce le regole di conduzione della società. Il consiglio di amministrazione e la dire- zione devono garantire un’attività irreprensibile, godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie. In linea di principio devono essere nominati almeno due diret- tori qualificati. Le condizioni per l’autorizzazione si estendono anche alle persone che detengono partecipa- zioni nell’impresa. Alle disposizioni deve ottemperare chi possiede una partecipazione qualifi- cata, ossia detiene in forma diretta o indiretta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero è altrimenti in grado di influenzare in maniera determinante l’attività dell’impresa. I titolari di parte- cipazioni qualificate devono quindi godere di una buona reputazione e astenersi dall’esercitare un influsso dannoso sull’attività d’impresa. 2.3 Legge sui servizi finanziari LSerFi La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) introduce diverse norme di condotta, in parte nuove e in parte già codificate, che le società di servizi finanziari devono adottare nei rapporti con la clientela. Tali norme sono volte a proteggere gli investitori e a creare condizioni uniformi per i fornitori di ser- vizi finanziari. La LSerFi rafforza in tal modo la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera. La legge ha permesso di superare la precedente normativa, talvolta lacunosa e incoerente, relativa a regole di comportamento e prodotti. In molti ambiti è stato previsto un periodo transitorio di due anni che fornisce agli istituti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi. La LSerFi traspone le direttive internazionali e segnatamente il MiFID II adattandolo alla realtà svizzera. 2.3.1 Termini fondamentali impiegati nella LSerFi Sottostanno alla LSerFi, a prescindere dalla loro forma giuridica: • I fornitori di servizi finanziari che dispensano a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera. S’intende svolta a titolo professionale un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. • I consulenti alla clientela dispensano servizi finanziari in nome proprio o di fornitori di servizi finanziari. I consulenti alla clientela devono conoscere opportunamente le norme di compor- tamento sancite nella LSerFi, disporre delle conoscenze necessarie alla propria attività ed eventualmente iscriversi al registro dei consulenti. • I produttori di strumenti finanziari creano o modificano strumenti finanziari e il loro profilo di rischio oppure offrono strumenti finanziari per l’acquisto. Sono strumenti finanziari ai sensi della LSerFi i titoli di partecipazione, i titoli di credito, le quote in investimenti collettivi di capitale, gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati; per mag- giori informazioni si rimanda al modulo «Investimenti 1», capitolo 1.1.2. Rientrano nei servizi finanziari i seguenti servizi dispensati da un istituto finanziario per i propri clienti: • acquisto o alienazione di strumenti finanziari • accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari • gestione patrimoniale • consulenza di investimento • concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari 8 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.3.2 Classificazione dei clienti Gli investitori hanno situazioni patrimoniali diverse, come pure gradi diversi di competenza ed espe- rienza nella gestione di servizi finanziari. In considerazione di ciò, i clienti necessitano di livelli di protezione diversi. La LSerFi ne tiene conto e stabilisce come vanno ripartiti i clienti in varie cate- gorie o segmenti. La classificazione dei clienti è operata in base al grado di professionalità del cliente. I clienti più professionali richiedono una minore protezione. In base all’assegnazione del cliente all’uno o all’altro segmento variano le norme di comportamento che il fornitore di servizi finanziari deve adottare nei suoi confronti. La LSerFi distingue tra tre segmenti di clientela. I segmenti sono qui rappresentati in ordine cre- scente di professionalità e in ordine decrescente di protezione: Fig. 12 Segmenti di clientela Segmento clientela Livello di protezione Professionalità Clienti istituzionali sono ad esempio gli isti- Basso Elevata tuti finanziari ai sensi della LBCR, LIsFi e LICol oppure le società di assicurazione secondo LSA e le banche centrali Clienti professionali sono ad esempio le isti- Medio Media tuzioni con una tesoreria professionale o le grandi imprese Clienti privati sono tutti i clienti che non rien- Elevato Bassa trano nelle categorie dei clienti professionali o istituzionali. Per tesoreria professionale s’intende la gestione continuativa delle risorse finanziarie da parte di una persona qualificata e con esperienza in ambito finanziario. Sono considerate grandi imprese le imprese che oltrepassano due dei valori seguenti: • somma di bilancio di 20 milioni di franchi, • cifra d’affari di 40 milioni di franchi, • capitale proprio di 2 milioni di franchi. BankingToday 9
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.3.3 Opting-out e opting-in I clienti hanno la possibilità di cambiare il segmento di clientela tramite una dichiarazione esplicita che permette loro di incrementare o ridurre il livello di protezione. I clienti possono cambiare cate- goria a condizione che dispongano dell’esperienza o delle conoscenze necessarie e abbiano un’adeguata capacità finanziaria. Il cambio tramite dichiarazione è definito opting e comprende sia l’opting-out che l’opting-in. La scelta viene effettuata in base al livello di protezione auspicato. Se un cliente desidera assumere rischi maggiori ed essere meno protetto, sceglie l’opting-out. Egli passa dunque da un segmento di clientela con una protezione maggiore a un segmento meno pro- tetto. L’opting-out permette ai clienti di accedere a prodotti ritenuti generalmente non idonei per loro, perché associati a rischi troppo elevati. Un cliente che desidera una protezione maggiore può invece scegliere l’opting-in e farsi includere nella categoria di protezione superiore. Opting-out: da cliente privato a cliente professionale Questa possibilità è disponibile solo per i clienti privati facoltosi con un patrimonio di almeno CHF 500 000.–. Tali clienti devono dichiarare di voler essere considerati clienti professionali. Così facendo rinunciano per loro espressa volontà al livello massimo di protezione riconosciuto ai clienti privati. Per esercitare l’opting-out devono altresì dichiarare in modo attendibile di possedere le conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti, acquisite in virtù della loro for- mazione, esperienza professionale o esperienza nel settore finanziario. I clienti con un patrimonio di almeno CHF 2 000 000.– possono esercitare l’opting-out anche senza comprovare la propria formazione ed esperienza professionale. Opting-out: da cliente professionale a cliente istituzionale I clienti professionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti istituzionali. Così facendo rinunciano al livello di protezione intermedio dell’investitore professionale a favore del livello di pro- tezione minimo dell’investitore istituzionale. Opting-in: da cliente professionale a cliente privato Esistono clienti professionali come ad esempio istituti dotati di una tesoreria professionale, istituti di previdenza o grandi imprese che preferiscono essere classificati come clienti privati. Opting-in: da cliente istituzionale a cliente professionale I clienti istituzionali possono dichiarare di voler essere considerati clienti professionali. Questi clienti non possono però «scendere di due gradini» e farsi classificare come clienti privati. La dichiarazione di opting-out oppure opting-in deve essere resa in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. Prima di fornire un servizio, le società di servizi finanziari infor- mano i clienti professionali o istituzionali della possibilità di un opting-in, ossia della possibilità di scegliere un livello di protezione superiore. 10 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.3.4 Norme di comportamento e garanzie La LSerFi impartisce delle norme di comportamento ai fornitori di servizi finanziari e ai loro con- sulenti, la cui osservanza è un prerequisito per la fornitura di servizi finanziari. Le norme di compor- tamento variano in funzione del segmento di clientela e del livello di protezione. Le norme di com- portamento della LSerFi comprendono: • Obblighi di informazione affinché i clienti siano informati prima di stipulare un contratto in merito al fornitore di servizi finanziari e al servizio proposto. • Verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza al fine di accertare che il servizio finanzia- rio sia appropriato e adeguato per il cliente in base alle sue conoscenze ed esperienze e alla sua situazione finanziaria. • Obblighi di documentazione e rendiconto affinché siano documentate le informazioni re- lative alla fornitura dei servizi finanziari che il cliente ha il diritto di richiedere. • Obblighi di trasparenza e diligenza volti a garantire che tutti i clienti ricevano un trattamen- to paritario e ottengano il migliore risultato possibile dal proprio fornitore di servizi finanziari. Le norme di comportamento sono illustrate nel dettaglio nel capitolo 5.4 del modulo «Consulenza d’investimento e gestione patrimoniale». I fornitori di servizi finanziari garantiscono l’adempimento delle norme LSerFi emanando delle regole interne e verificando la loro corretta applicazione. Il fornitore di servizi finanziari emana opportune istruzioni per i collaboratori che spiegano la modalità di esecuzione dei mandati dei clienti e verifica la loro attuazione almeno una volta all’anno. I fornitori di servizi finanziari selezionano con attenzione i propri collaboratori che devono disporre delle necessarie competenze, conoscenze ed esperienza e ricevere la necessaria formazione in merito alle norme di comportamento e alla materia specifica. I medesimi requisiti valgono per terzi coinvolti che devono possedere le eventuali autorizzazioni necessarie ed essere istruiti e sorvegliati dal fornitore di servizi finanziari. 2.3.5 Prospetto per valori mobiliari e foglio informativo di base In Svizzera l’emissione di titoli, chiamati anche valori mobiliari, deve essere accompagnata da un prospetto. La LSerFi definisce i requisiti di tale prospetto di emissione. Esistono alcune deroghe all’obbligo di pubblicazione del prospetto per determinati tipi di offerta o alcuni valori mobiliari. Prima della pubblicazione, il prospetto deve essere presentato a un controllore riconosciuto dalla FINMA che ne verifica la completezza e la chiarezza. Per gli strumenti finanziari offerti alla clientela privata il fornitore di servizi finanziari deve mettere a disposizione anche un foglio informativo di base. Tale foglio deve fornire in un linguaggio facil- mente comprensibile tutte le informazioni necessarie al cliente per decidere in maniera ragionata sull’investimento ed effettuare un raffronto tra strumenti finanziari diversi. Per maggiori informazioni sul prospetto e sul foglio informativo di base di si rimanda al capitolo 2.5.3 del modulo «Investment banking». BankingToday 11
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.4 LSerFi e MiFID II a confronto La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) è un dispositivo legislativo completo che mira a proteggere i consumatori o investitori e a fornire regole più precise per le negoziazioni sui mercati finanziari. La MiFiD si applica dal gennaio 2008 a clienti e società finanziarie, definite anche società di intermediazione mobiliare, che operano nell’UE o servono in maniera attiva o pas- siva clienti UE. La MiFID II è l’evoluzione della MiFID I, entrata in vigore nel 2004 e recepita entro la fine del 2007 dagli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE). La Legge sui servizi finanziari LSerFi consente di attuare in Svizzera le disposizioni della MiFID II. I due dispositivi presentano dei punti in comune ma anche alcune differenze. Nella figura sotto- stante si presenta un raffronto su alcuni punti essenziali dei due testi di legge. Fig. 13 LSerFi e MiFID II a confronto Ambito MiFID II LSerFi Attività di consulenza d’investi- È equiparata all’attività delle imprese Non sussiste un obbligo di autorizzazione mento pura d’investimento ed è quindi soggetta prudenziale, perché i clienti prendono le all’obbligo di autorizzazione sotto tutti i decisioni di investimento in autonomia. punti di vista. Condizioni per l’opting-out di Requisito patrimoniale minimo, numero A partire da un patrimonio di oltre clienti privati facoltosi minimo di transazioni di volume considere- CHF 2 mln. non occorre documentare vole o almeno un anno di esperienza pro- l’esperienza professionale. I requisiti docu- fessionale nel settore finanziario. Nel con- mentali sono più facili da soddisfare, per- creto significa che bisogna procurarsi ad ché è sufficiente una dichiarazione scritta es. un CV o attestati di lavoro. attendibile. Retrocessioni Le retrocessioni sono vietate e il cliente non Le retrocessioni sono ammesse se il cliente ha la possibilità di rinunciare alla loro resti- viene informato in anticipo di questa inden- tuzione dopo essere stato opportunamente nità e vi rinuncia. Se il suo ammontare non informato. può essere quantificato a priori, devono essere fornite informazioni sui parametri di calcolo e un intervallo di riferimento. Gli importi effettivamente incassati devono essere resi noti su richiesta. I clienti privati hanno accesso a La normativa europea non contempla che i Nel messaggio del Consiglio federale si una gamma limitata di prodotti clienti privati possano acquistare strumenti precisa che la LSerFi non vieta l’acquisto di finanziari complessi anche se desiderano strumenti finanziari anche complessi senza farlo. consulenza da parte dei clienti privati se questi ne fanno esplicita richiesta sponta- neamente, a condizione che siano stati informati correttamente sul loro stato e sulla responsabilità personale che si assu- mono. Trasparenza dei costi Informazioni dettagliate prima e dopo la Requisiti meno stringenti. transazione. Consulenza indipendente e non L’indipendenza dichiarata deve essere Aspetto non rilevante nella LSerFi. indipendente effettiva. 12 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.5 Ordinanze e autoregolamentazione Le leggi creano la cornice giuridica in cui operano le banche. Tuttavia in molti casi occorrono delle disposizioni più precise per dare attuazione agli articoli di legge. Queste norme più dettagliate sono in genere sancite da una ordinanza. Le ordinanze sono emanate dal Consiglio federale e talvolta dalla FINMA quando trattano argomenti finanziari. In aggiunta a leggi e ordinanze, in alcuni settori esiste anche un margine per l’autoregolamentazione. Si tratta di direttive elaborate sulla scorta dell’esperienza maturata da banche e autorità di vigilanza, volte a disciplinare alcuni aspetti dell’attività operativa che non sono regolamentati da leggi e ordinanze: • Le ordinanze traducono in genere in termini concreti uno o più articoli di legge. La figura pre- senta una selezione delle ordinanze più importanti che rientrano nell’ambito regolamentare della FINMA. La FINMA informa gli istituti sottoposti a vigilanza in merito alle novità che li ri- guardano tramite circolari. La FINMA utilizza lo strumento delle circolari per fare chiarezza sull’applicazione delle leggi relative ai mercati finanziari nell’ambito della prassi di vigilanza. Le circolari servono esclusivamente a interpretare le norme di diritto nella prassi e non costitui- scono a loro volta uno strumento legislativo. Le circolari FINMA sono per questo definite stru- menti di «soft law». • L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) elabora insieme ai propri associati degli strumenti di autoregolamentazione che assumono la forma di direttive, orientamenti, raccomandazio- ni o convenzioni. Se le norme di autoregolamentazione rientrano nell’ambito di competenza della FINMA, l’autorità di vigilanza deve approvarle e può anche riconoscerle come standard minimo per l’intero settore. Fig. 14 Leggi, ordinanze e autoregolamentazione per la vigilanza bancaria Leggi in materia di vigilanza bancaria 1. Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) 2. Legge sui servizi finanziari (LSerFi) 3. Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) 4. Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) 5. Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) 6. Legge sulle banche (LBCR) 7. Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) 8. Diritto assicurativo (LSA e LCA) 9. Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF) Ordinanze relative alla vigilanza Autoregolamentazione bancaria (selezione) 1. Convenzione relativa all’obbligo 1. Ordinanza sulle banche (OBCR) di diligenza delle banche (CDB) 2. Ordinanza FINMA sulle banche estere 2. Convenzione delle banche e dei (OBE-FINMA) commercianti di valori mobiliari svizzeri in materia di garanzia dei depositi 3. Ordinanza FINMA sul fallimento bancario (OFB-FINMA) 3. Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi, cassette 4. Ordinanza sugli investimenti collettivi di sicurezza) presso le banche svizzere di capitale (OICol) 4. Direttive concernenti l'informazione degli 5. Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio investitori in materia di prodotti strutturati di denaro (ORD-FINMA 1) 5. Direttive concernenti il mandato 6. Ordinanza sui fondi propri (OFoP) di gestione patrimoniale 7. Ordinanza FINMA sui conti 6. Regole di condotta per commercianti (OAPC-FINMA) di valori mobiliari 7. Direttive per garantire l’indipendenza dell’analisi finanziaria 8. Direttive per la verifica, la valutazione e il trattamento di crediti garantiti da pegno immobiliare BankingToday 13
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.6 Le autorità preposte alla vigilanza Per garantire che le banche ottemperino alle disposizioni normative, è necessaria una vigi- lanza che è affidata a diverse istituzioni 2.6.1 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è stata costituita come ente sta- tale preposto alla sorveglianza del mercato finanziario elvetico a far data dal 1o gennaio 2009. Oltre alle banche, sono sottoposti al suo controllo altri intermediari finanziari quali gli assicuratori e i com- mercianti di valori mobiliari (broker). Nella FINMA sono confluite la Commissione federale delle banche (CFB), l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e l’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC). La FINMA deve verificare che il settore finanziario si attenga alle disposizioni sancite nelle leggi menzionate alla figura . Ciascuna di tali leggi attribuisce specifici compiti di sorveglianza alla FINMA. Ad esempio la Legge sulle banche delega alla FINMA il rilascio della licenza d’esercizio delle banche, l’obbligo di vigilare sulla liquidità e sui fondi propri delle banche, nonché il risana- mento o la liquidazione degli istituti di credito (cfr. cap. 3.5, S. 41). Società di audit La revisione interna e le società di audit esterne, al cui controllo un’azienda è soggetta in virtù delle norme del Codice delle obbligazioni e della Legge sulle banche, coadiuvano la FINMA nell’attività di controllo delle banche. 2.6.2 Associazione svizzera dei banchieri (ASB) – SwissBanking L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) è nota anche con il nome di «SwissBanking». In veste di organizzazione di categoria, essa emana diverse direttive e convenzioni destinate ai propri asso- ciati. Questa attività è definita anche autoregolamentazione (o autodisciplina), dal momento che il settore bancario emana le proprie norme in modo autonomo. La FINMA approva queste norme e le riconosce come standard minimo per lo svolgimento di un’attività bancaria irreprensibile. I revi- sori delle banche vigilano sull’adempimento di queste norme e riferiscono alla FINMA. 2.6.3 Il Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato costituito alla fine del 1974 dai governatori delle banche centrali dei Paesi aderenti al G10. Attualmente il Comitato è composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigi- lanza bancaria di 28 Paesi. Anche la Svizzera è membro del Comitato ed è rappresentata dalla FINMA e dalla Banca nazionale svizzera. Tra le mansioni principali del Comitato di Basilea rientrano: • il rafforzamento della sicurezza e dell’affidabilità del sistema finanziario internazionale • la definizione di standard minimi e direttive internazionali per la vigilanza bancaria • la diffusione e la promozione di pratiche esemplari per il settore bancario e la vigilanza e di procedure comuni. Il migliore esempio di attività svolta dal Comitato consiste nelle disposizioni sui fondi propri, note con il nome di «Basilea II» e «Basilea III» (cfr. il cap.2.6, pag. 29) Il Comitato di Basilea si prefigge inoltre l’obiettivo di agevolare e promuovere la collaborazione internazionale fra le autorità di vigilanza nell’ambito del controllo di operazioni transfrontaliere e di gruppi bancari e finanziari che operano in più Stati. 14 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi 2.7 Compliance Leggi, ordinanze e direttive vengono continuamente adeguate alle mutate circostanze e alle nuove conoscenze. Anche le banche devono necessariamente conformarsi a tali cambiamenti. Questa delicata mansione è affidata a un ufficio interno alla banca deputato alla compliance, termine inglese che indica «conformità» o «adeguamento». Gli addetti all’ufficio compliance provvedono quindi affinché la banca operi sempre in conformità alle disposizioni vigenti; queste ultime non sono solo norme esterne (leggi, ordinanze, regole deontologiche, ecc.), ma anche norme interne (direttive, regolamenti, ecc.) che la banca ha defi- nito autonomamente nell’ambito della propria filosofia o etica aziendale. L’ufficio compliance si occupa quindi di strutture, procedure e controlli all’interno della banca. 2.8 Organi di mediazione e ombudsman delle banche svizzere Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte, per quanto possibile, da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione. Ai sensi della LSerFi tale procedura deve essere rapida, equa, imparziale, riservata e gratuita o comunque economica per il cliente. I fornitori di servizi finanziari sono obbligati ai sensi della LSerFi ad affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi all’inizio della propria attività. In Svizzera esiste al momento un solo organo di mediazione riconosciuto, l’Ombudsman delle banche svizzere. Ad esso possono affiliarsi le banche e i commercianti di valori mobiliari iscritti all’Associazione svizzera dei banchieri. Altri organi di mediazione potranno essere creati in futuro. L’Ombudsman delle banche svizzere è un punto di riferimento neutrale e gratuito per clienti che desiderano sporgere reclami concreti nei confronti di una banca con sede in Svizzera. In questo caso l’Ombudsman funge da organo di mediazione cercando di dirimere le controversie tra la banca e il cliente. Le sue raccomandazioni, benché non vincolanti a livello giuridico, godono di un ampio grado di accettazione. I clienti bancari hanno quindi l’opportunità di risolvere in maniera rapida e semplice eventuali controversie con la propria banca senza dovere intraprendere lunghi e onerosi procedimenti giudiziari. L’Ombudsman delle banche svizzere tratta annualmente circa 2 000 richieste. È stato fondato nel 1993 dall’Associazione svizzera dei banchieri ed è costituito in forma di fondazione. Fra le altre cose, questo organismo funge da Ufficio centrale per coloro che sono alla ricerca di cosiddetti averi non rivendicati o patrimoni in giacenza. Le persone che ritengono di avere diritto ad averi patrimoniali depositati presso una banca in Sviz- zera a loro sconosciuta hanno la possibilità di disporre una ricerca centralizzata attraverso l’Uffi- cio centrale dell’Ombudsman. Tale ricerca avviene nel rispetto della protezione dei dati: l’Ufficio verifica sulla base di un questionario e dei documenti presentati se il richiedente è legittimato a rice- vere informazioni in merito alla relazione d’affari in questione; qualora tale presupposto sussista, procede alla ricerca in una banca dati centrale e comunica al richiedente il relativo risultato. Inoltre gli averi non rivendicati da lungo tempo vengono pubblicati in Internet su un’apposita piattaforma, per consentire agli aventi diritto di apprendere della loro esistenza e far valere le pro- prie pretese prima che tali averi vengano consegnati alla Confederazione. In merito agli averi non rivendicati cfr. il capitolo 3.7 «Patrimoni in giacenza». BankingToday 15
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi Esercizi Esercizio 3 Elencate tutte le forme di autorizzazione per gli istituti finanziari previste dalla LIsFi e indicate il soggetto che rilascia l’autorizzazione e quello che svolge la vigilanza. Tipo di istituto Autorizzatore Vigilanza Gestore patrimoniale Direzione del fondo Esercizio 4 A] Spiegate i concetti di opting-out e opting-in e le condizioni che devono essere soddisfatte nei due casi. B] Spiegate quali condizioni devono sussistere affinché un cliente privato possa scegliere l’opting-in. 16 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi Esercizio 5 La FINMA è l’autorità di vigilanza della piazza finanziaria elvetica. A] Qual è il nome della legge che regola la struttura, lo status giuridico e l’organizzazione della FINMA? B] Numerose norme disciplinano il settore finanziario; alcune di esse sono poste sotto la sorveglianza della FINMA. Nella tabella seguente sono riportate le sigle di diverse leggi. Indicate anzitutto il nome corrispon- dente alla sigla e barrate la casella nel caso in cui la FINMA sia tenuta alla vigilanza. Abbreviazione Significato Vigilanza sulle norme affidata alla FINMA LICol CO LSA LRD CC LCC LOF LSerFi LPP LBCR LIsFi C] La FINMA non è l’unica organizzazione che vigila sul settore bancario. Citate altre tre istituzioni. 1. 2. 3. BankingToday 17
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi Esercizio 6 Il diritto prudenziale non si articola esclusivamente in leggi, bensì anche in ordinanze e strumenti di autoregolamentazione. A] Spiegate che cosa sono le ordinanze e citate tre esempi tratti dal diritto prudenziale per le banche. B] Spiegate cosa s’intende per autoregolamentazione (o autodisciplina) e citate tre esempi tratti dal diritto prudenziale per le banche. Soluzioni Le soluzioni associate come segue: Soluzione 3 Tipo di istituto Autorizzatore Vigilanza Gestore patrimoniale FINMA Organismo di vigilanza ricono- sciuto Trustee FINMA Organismo di vigilanza ricono- sciuto Gestore di patrimoni collettivi FINMA FINMA Direzione del fondo FINMA FINMA Società d’intermediazione FINMA FINMA mobiliare Soluzione 4 A] I clienti sono liberi di cambiare il segmento di clientela cui appartengono. Se un cliente desidera assumere rischi maggiori ed essere meno protetto, sceglie l’opting-out. Così facendo, egli rinuncia a un livello di protezione superiore. L’opting-out permette ai clienti di accedere a prodotti ritenuti generalmente non idonei per loro perché associati a rischi troppo elevati. Un cliente che desidera una protezione maggiore può invece scegliere l’opting-in e farsi includere nella categoria di prote- zione superiore. L’opting presuppone in ogni caso una dichiarazione esplicita del cliente. B] Un cliente privato può scegliere l’opting out e farsi classificare come cliente professionale sol- tanto se dispone di un patrimonio superiore a CHF 500 000.–. Il cliente privato deve altresì dichia- rare in modo attendibile di possedere le conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli inve- stimenti in virtù della sua formazione, della sua esperienza professionale o dell’esperienza in ambito finanziario. I clienti con un patrimonio di almeno CHF 2 000 000.– possono esercitare l’opting-out anche senza fornire la prova della propria formazione ed esperienza professionale. 18 BankingToday
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti Correzioni e integrazioni (giugno 2020) Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi Soluzione 5 A] Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) B] Abbreviazione Significato Vigilanza sulle norme affidata alla FINMA LICol Legge sugli investimenti collettivi CO Codice delle obbligazioni LSA Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LRD Legge sul riciclaggio di denaro CC Codice civile LCC Legge sul credito al consumo LOF Legge sulle obbligazioni fondiarie LSerFi Legge sui servizi finanziari LPP Legge sulla previdenza professionale LBCR Legge sulle banche LIsFi Legge sugli istituti finanziari C] Altre istituzioni che vigilano sul settore bancario sono: 1. L’Associazione svizzera dei banchieri nell’ambito dell’autoregolamentazione 2. Le società di audit preposte al controllo ai sensi della Legge sulle banche 3. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria esercita un controllo indiretto sulle banche elve- tiche, mentre la FINMA le sorveglia in modo diretto. Soluzione 6 A] Le ordinanze contengono disposizioni dettagliate inerenti alle leggi. In genere le ordinanze volte a regolamentare i mercati finanziari sono emanate dalla FINMA o dal Consiglio federale. Fra le ordi- nanze principali citiamo: • Ordinanza FINMA sulle banche estere • Ordinanza FINMA sul fallimento bancario • Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi • Ordinanza FINMA sulle borse • Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro B] L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) elabora insieme ai propri associati degli strumenti di autoregolamentazione che assumono la forma di direttive, orientamenti, raccomandazioni o convenzioni. Non si tratta quindi di disposizioni normative, bensì di contratti fra le banche e l’ASB o di raccomandazioni dell’ASB alle banche. Essi regolano diversi ambiti per i quali le banche fissano autonomamente standard minimi di condotta. Esempi importanti: • Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) • Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri relativa alla garanzia dei depositi • Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi, cassette di sicurezza) presso le banche svizzere • Direttive concernenti l’informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati • Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale • Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari • Direttive per garantire l’indipendenza dell’analisi finanziaria • Direttive concernenti l’esame, la valutazione ed il trattamento di crediti garantiti da pegno immobiliare BankingToday 19
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