Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM

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                                                                                                                                                   Roma, 15 dicembre
                                                                                                                                                   2020

Ministero dello Sviluppo Economico                                                  Spett.le        STUDIO TORTA S.P.A.
 Direzione generale per la tutela della proprietà                                                   VIA VIOTTI 9
                       industriale                                                                  10121 TORINO
        Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi
             Via Molise, 19 - 00187 Roma

                                                                                    A: DAMA SRL

                                                                                    VIA DEL FANTE, 15 - 37122 VERONA

  Roma, il     15/12/2020

  Oggetto:     Opposizione 652018000002592 - decisione

  Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industrale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione
  in oggetto.

  Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai
  sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione
  della presente comunicazione.

                                                                                                                             Il Dirigente della Div. II
                                                                                                                               Giulia Ponticelli

                                                               Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a                                                         Pag ina 1 d i 1
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Ministero dello Sviluppo Economico
               DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
                                      Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione

                              OPPOSIZIONI RIUNITE N. 652018000002237 e N. 652018000002592

             La WIND TRE S.P.A., sedente in Italia, rappresentata e difesa dal Sig. Andrea Casalanguida e altri, ed
             elettivamente domiciliata presso la Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via Piemonte 26, 00187, Roma, Italia,
             indirizzo pec: b-zroma@pec.barzano-zanardo.com – Opponente nell’OPP. N. 652018000002237
                                                                         e
             La WIND SPORTSWEAR GMBH, sedente in Germania, rappresentata e difesa dal Sig.ra Cristina Rolando,
             ed elettivamente domiciliata presso la Studio Torta S.p.A., Via Viotti 9, 10121, Torino, Italia, indirizzo pec:
             marchi.prosec@cert.studiotorta.it – Opponente nell’OPP. N. 652018000002592

                                                                     Contro

             La DAMA S.R.L., sedente in Italia ed elettivamente domiciliata in Via Del Fante 15, 37122, Verona, Italia,
             indirizzo pec: non comunicato – Richiedente

             Il sottoscritto Esaminatore, dott. Andrea Caldaroni, ha emanato la seguente

                                                                 DECISIONE
                 1. Le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono accolte.
                 2. La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072766 è respinta per i seguenti prodotti e
                    servizi:
                        - Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento
                             da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento
                             isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione
                             di Nizza);

                         -   Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet
                             (Classe 38 della Classificazione di Nizza).

                 3. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND
                    TRE S.P.A. (per l’opposizione n. 652018000002237), pari ad € 250,00, nonché delle spese di
                    rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto
                    ministeriale n. 33/2010.
                 4. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND
                    SPORTSWEAR GMBH (per l’opposizione n. 652018000002592), pari ad € 250,00, nonché delle
                    spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto
                    ministeriale n. 33/2010.

C2 General
FATTI DEL PROCEDIMENTO

             In data 03/07/2017, la DAMA S.R.L. ha depositato la domanda di registrazione n. 302017000072766 del
             marchio di tipo figurativo di seguito rappresentato:

                                                     (Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)

             per contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei
             Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza (“Classificazione di Nizza”):
                 -   Abbigliamento uso medico (Classe 10 della Classificazione di Nizza);

                 -   Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro,
                     abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico,
                     abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza);

                 -   Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe
                     38 della Classificazione di Nizza);

                 -   Organizzazione viaggi, trasporto, imballaggio e deposito merci (Classe 39 della Classificazione di
                     Nizza);

                 -   Stampa personalizzata di abbigliamento con disegni decorativi, lavori di cucito, lavori di sartoria,
                     produzione su ordinazione, assemblaggio di prodotti per terzi (Classe 40 della Classificazione di
                     Nizza).

             La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi
             d’impresa n. 74 del 12/10/2017.
             Nei confronti della domanda del Richiedente, la WIND TRE S.P.A., in data 11/01/2018, ha depositato l’atto
             di opposizione n. 652018000002237, fondato sugli anteriori marchio nazionale n. 301997900618370
             “WIND” di tipo denominativo (depositato in data 18/08/1997 e registrato in data 04/06/1999) e marchio
             dell’Unione Europea n. 751271 “WIND” di tipo figurativo (depositato in data
             18/02/1998 e registrato in data 10/08/1999), di seguito rappresentati:

                                                       WIND
                                              (marchio n. 301997900618370 di tipo denominativo)

C2 General
(marchio n. 751271 di tipo figurativo; Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)

             Il marchio anteriore n. 301997900618370 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della
             Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:
                -   Tutta la classe, telefoni, telefoni cellulari, prodotti e accessori nel settore delle telecomunicazioni;
                    schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari (Classe 9 della Classificazione di Nizza);

                -   Servizi di costruzione, riparazione, installazione, manutenzione e assistenza nel settore delle
                    telecomunicazioni (Classe 37 della Classificazione di Nizza);

                -   Tutta la classe, e servizi di segreteria telefonica, avviso di chiamata, chiamata in attesa, trasferimento
                    chiamate, chiamata d'emergenza, chiamata di taxi e ricezione di brevi messaggi di testo (Classe 38
                    della Classificazione di Nizza).

             Il marchio anteriore n. 751271 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione
             Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:
                -   Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di
                    pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento;
                    apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti
                    di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di
                    prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione
                    e gli elaboratori elettronici; estintori; telefoni, telefoni cellulari, prodotti ed accessori nel settore delle
                    telecomunicazioni; schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari (Classe 9 della Classificazione
                    di Nizza);

                -   Servizi di costruzioni, riparazione, installazione, manutenzione ed assistenza nel settore delle
                    telecomunicazioni (Classe 37 della Classificazione di Nizza);

                -   Telecomunicazioni, servizi di segreteria telefonica, avviso di chiamata, chiamata in attesa,
                    trasferimento chiamate, chiamata d'emergenza, chiamata di taxi e ricezione di brevi messaggi di testo
                    (Classe 38 della Classificazione di Nizza).

             L’opposizione riunita n. 652018000002237 è basata su tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori n.
             301997900618370 e n. 751271, ed è diretta contro parte dei prodotti e servizi della domanda/registrazione,
             ossia i seguenti:
                -   Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe
                    38 della Classificazione di Nizza).

             Quale fondamento normativo, l’Opponente WIND TRE S.P.A. ha indicato l’art. 12, co. 1, lett. d) del Decreto
             Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale (“CPI”).

C2 General
Nei confronti della medesima domanda del Richiedente, la WIND SPORTSWEAR GMBH, in data
             12/01/2018, ha depositato l’atto di opposizione n. 652018000002592, fondato sul marchio dell’Unione
             Europea n. 7332455 “wind” di tipo denominativo (depositato in data 21/10/2008 e registrato in data
             22/09/2009), di seguito rappresentato:

                                                        WIND
                                                    (marchio n. 7332455 di tipo denominativo)

             Il marchio anteriore n. 7332455 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione
             Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:
                 -   Occhiali (articoli ottici), occhiali da sole, astucci per occhiali, CD, DVD (Classe 9 della
                     Classificazione di Nizza);

                 -   Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette (Classe 25 della Classificazione di Nizza);

                 -   Giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, compresi nella classe 28, palle, palle da pallavolo
                     (Classe 28 della Classificazione di Nizza).

             L’opposizione riunita n. 652018000002592 è basata su parte dei prodotti e servizi del marchio anteriore n.
             7332455, ossia i seguenti:
                 -   Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette (Classe 25 della Classificazione di Nizza)

             ed è diretta contro parte dei prodotti e servizi della domanda/registrazione, ossia i seguenti:
                 -   Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro,
                     abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico,
                     abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza).

             Quale fondamento normativo, l’Opponente WIND SPORTSWEAR GMBH ha indicato l’art. 12, co. 1, lett. d)
             del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale (“CPI”).

                                                     ARGOMENTI DELLE PARTI
             L’Opponente WIND TRE S.P.A. ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo il sussistere di un
             rischio di confusione, nonché di associazione tra i segni in conflitto, poiché il marchio contestato è simile ai
             marchi anteriori posti a base dell’opposizione ed i servizi designati in classe 38 dal richiedente sono
             identici/affini ai prodotti e servizi rivendicati nella medesima classe dalle registrazioni anteriori di titolarità
             dell’Opponente.
             L’Opponente WIND SPORTSWEAR GMBH ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo il
             sussistere di un rischio di confusione tra marchio contestato e anteriore, dato che i prodotti rivendicati da
             ambedue in classe 25 sono identici o altamente affini ed il segno contestato riproduce integralmente l’identica
             componente denominativa “WIND” del secondo e né la combinazione con il termine “SUN” (essendo questo
             non particolarmente distintivo perché largamente utilizzato nel settore dell’abbigliamento), né la
             rappresentazione grafica del segno contestato sono sufficienti ad attribuire allo stesso elementi differenzianti
             tali da eliminare la somiglianza visiva, fonetica e concettuale col marchio anteriore a base dell’opposizione.

C2 General
LEGITTIMAZIONE - RICEVIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI
             ANTERIORI
             Gli atti di opposizione n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono entrambi ricevibili perché redatti in
             lingua italiana ai sensi dell’art. 176, comma 2, CPI e consentono la identificabilità o raggiungibilità degli
             Opponenti, essendo stati nominati mandatari abilitati in Italia ai sensi dell’art. 147, comma 3-bis e 201, comma
             4 CPI.
             Gli atti di opposizione n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono entrambi ammissibili in quanto gli
             Opponenti hanno comprovato la propria legittimazione ai sensi dell’art. 177 CPI, l’anteriorità del proprio
             diritto ai sensi degli artt. 4 e 169 CPI ed hanno rispettato i termini del procedimento ed osservato gli
             adempimenti amministrativi previsti dall’art. 176 CPI.

                                                             MOTIVAZIONE

                                   RISCHIO DI CONFUSIONE – ART. 12, CO. 1, LETT. D, CPI

             L’art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
             d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: […]
             d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito
             a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
             una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
             somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
             confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

                 a) I prodotti

             Comparazione tra i prodotti/servizi contestati e i prodotti/servizi del marchio anteriore:

             I fattori pertinenti per la comparazione di prodotti e servizi includono, inter alia, la natura (ossia le qualità
             essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto), la destinazione (ossia
             la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste), i produttori, i canali di distribuzione, i punti vendita,
             l’impiego/modalità d’uso (ossia il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo)
             nonché la loro reciproca concorrenzialità o complementarità (sentenza CGUE del 29 Settembre 1998, causa
             C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., la cd. “Sentenza Canon”), ossia il rischio
             che possano presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra le quali
             sussista un rapporto di controllo o collegamento. I termini “in particolare” della Sentenza Canon indicano,
             poi, come l’enumerazione dei fattori in essa contenuta sia puramente esemplificativa; ve ne possono infatti
             essere altri in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte di Giustizia, che possono comunque
             risultare pertinenti nel caso specifico. Tra questi, particolarmente importante è il criterio della origine
             commerciale abituale dei prodotti e servizi, ossia il settore manifatturiero (industria) o il tipo di azienda che
             fabbrica i prodotti od offre i servizi in questione.

             Inoltre, se nella suddetta decisione la Corte di Giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza
             tra prodotti o servizi si deve tener conto di tutti fattori pertinenti che li caratterizzano, ciò non significa che
             essa dipenda da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati in tutte le fattispecie, potendo al
             contrario sussistere anche solo in presenza di alcune caratteristiche in comune tra i prodotti o servizi oggetto
             di confronto.

C2 General
Dunque:

             Per l’opposizione riunita n. 652018000002237, si può affermare che:

                 -     I servizi “Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su
                       internet” in classe 38 del marchio contestato possono ritenersi compresi nei servizi
                       “Telecomunicazioni” in classe 38 del marchio anteriore n. 751271.

                       Essi sono pertanto identici.

                       Riguardando tale identitá tutti i servizi contro cui l’opposizione n. 652018000002237 è diretta, per
                       motivi di economicitá, non si procederá a confrontare i medesimi servizi contestati anche con gli altri
                       prodotti e servizi posti a base della stessa opposizione, potendosi considerare tali questioni assorbite.

             Per l’opposizione riunita n. 652018000002592, si può affermare che:

                 -     I prodotti “Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual,
                       abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento,
                       abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo” in classe 25 del marchio
                       contestato possono ritenersi equivalenti ai prodotti “Magliette, felpe, pullover, camicie, polo,
                       camicette” in classe 25 del marchio anteriore n. 7332455, trattandosi, in entrambi i casi, di prodotti
                       di abbigliamento.

                       Essi sono pertanto identici.

                 b) I segni

             Premessa fondamentale per lo svolgimento di una comparazione tra marchi è il principio fondamentale sancito
             dalla giurisprudenza che, nell’affermare come “il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel
             suo insieme e non soffermando la propria attenzione sui suoi vari dettagli”, si è ormai consolidata nel ritenere
             che siffatto confronto dev’essere complessivo e che tale “valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene
             alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva
             prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi
             medesimi” (sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma).
             Di seguito la rappresentazione dei segni in conflitto:

             Opposizione riunita n. 652018000002237:

                                   Marchi anteriori                                      Marchio contestato

                     (marchio n. 301997900618370 di tipo denominativo)

                                                                                   (Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)

C2 General
(marchio n. 751271 di tipo figurativo; Colori rivendicati:
                                 nessuna rivendicazione)

             A livello visivo:
             Il marchio anteriore n. 301997900618370 è un segno denominativo costituito dal termine inglese “WIND”.

             Il marchio anteriore n. 751271 è un segno figurativo costituito dal termine inglese “WIND” scritto in grassetto
             con caratteri standard in stampatello maiuscolo e dal disegno (posto al di sopra di tale elemento verbale) di
             una linea ondulata a forma di “W” stilizzata con un punto sovrastante. Tra le due porzioni del segno, è quella
             verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto
             alla parte illustrata che riveste valore secondario. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio
             anteriore n. 751271.

             Il marchio contestato è un segno figurativo costituito dai termini inglesi “SUN” e “WIND” posti su due livelli
             sovrapposti e scritti in stampatello minuscolo con caratteri standard, con il termine “SUN” incluso all’interno
             del disegno di un quadrato inclinato con inseriti all'interno tre cerchi, mentre la parola "WIND" è posta
             all’esterno ed al di sotto della porzione illustrata del marchio. Tra le diverse porzioni del segno, è quella
             verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto
             all’elemento figurativo ed alla parola “SUN” in esso inserita che risultano meno capaci di incidere sul dato
             mnemonico del consumatore. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio contestato.

             Considerando, dunque, che i marchi in questione condividono il medesimo elemento distintivo e dominante
             nella parola “WIND” ed il valore secondario delle porzioni figurative del marchio contestato e del marchio
             anteriore n. 751271, i segni confliggenti possono essere ritenuti simili in grado alto.

             A livello visivo, pertanto:

                 -    Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio-alto.

             A livello fonetico:
             Il suono dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271 corrisponde alla pronuncia del termine inglese
             “WIND”.

             Il suono del marchio contestato corrisponde alla pronuncia combinata dei termini inglesi “SUN WIND”.

             Quindi, i marchi in conflitto possono dirsi somiglianti nel suono della parola comune “WIND” e dissimili nel
             suono del monosillabo “SUN”, la cui dizione, tuttavia, produce un suono piú greve (dato dalla vocale “u”),
             quindi foneticamente meno incisivo, rispetto a quello piú acuto del termine “WIND” (dato dalla vocale “i”).

             A livello fonetico, pertanto:

                 -    Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio-alto.

C2 General
A livello concettuale:
             L’analisi del valore concettuale dei marchi verbali deve sempre tener conto del loro contenuto semantico
             (sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma), ovvero di ciò che essi significano.
             Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, quando due marchi condividono la stessa parola o espressione,
             separata o comunque distinguibile da altre che vi siano accostate, i marchi saranno concettualmente simili (per
             tutte, sentenza TUE del 12 Novembre 2008, causa T-281/07, Ecoblue c/ OHMI - Banco Bilbao Vizcaya
             Argentaria).
             Dunque, pur considerando la presenza nel solo marchio contestato del vocabolo inglese “SUN”, il cui
             significato in italiano é “Sole” (https://www.wordreference.com/enit/sun), quindi evocativo anche dei concetti
             di luce e calore correlati a quello principale, data la presenza del termine inglese “WIND” in tutti i marchi
             confliggenti, essi possono essere ritenuti concettualmente accomunati dal valore evocativo di tale parola, il
             quale è dato dalla sua piú usuale traduzione in italiano “vento” (https://www.wordreference.com/enit/wind).
             A livello concettuale, pertanto:
                 -   Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio.

             Opposizione riunita n. 652018000002592:

                                 Marchio anteriore                                    Marchio contestato

                                 WIND
                       (marchio n. 7332455 di tipo denominativo)

                                                                                (Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)

             A livello visivo:
             Il marchio anteriore n. 7332455 è un segno denominativo costituito dal termine inglese “WIND”.

             Il marchio contestato è un segno figurativo costituito dai termini inglesi “SUN” e “WIND” posti su due livelli
             sovrapposti e scritti in stampatello minuscolo con caratteri standard, con il termine “SUN” incluso all’interno
             del disegno di un quadrato inclinato con inseriti all'interno tre cerchi, mentre la parola "WIND" è posta
             all’esterno ed al di sotto della porzione illustrata del marchio. Tra le diverse porzioni del segno, è quella
             verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto
             all’elemento figurativo ed alla parola “SUN” in esso inserita che risultano meno capaci di incidere sul dato
             mnemonico del consumatore. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio contestato.

             Considerando, dunque, che i marchi in questione condividono il medesimo elemento distintivo e dominante
             nella parola “WIND” ed il valore secondario delle porzioni figurative del marchio contestato i segni
             confliggenti possono essere ritenuti simili in grado alto.

C2 General
A livello visivo, pertanto:

                 -   Il marchio contestato ed il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto.

             A livello fonetico:
             Il suono del marchio anteriore n. 7332455 corrisponde alla pronuncia del termine inglese “WIND”.

             Il suono del marchio contestato corrisponde alla pronuncia combinata dei termini inglesi “SUN WIND”.

             Quindi, i marchi in conflitto possono dirsi somiglianti nel suono della parola comune “WIND” e dissimili nel
             suono del monosillabo “SUN”, la cui dizione, tuttavia, produce un suono piú greve (dato dalla vocale “u”),
             quindi foneticamente meno incisivo, rispetto a quello piú acuto del termine “WIND” (dato dalla vocale “i”).

             A livello fonetico, pertanto:

                 -   Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto.

             A livello concettuale:
             Richiamando, per le premesse sul valore concettuale dei marchi in genere, all’analisi svolta in merito riguardo
             i segni oggetto dell’opposizione riunita n. 652018000002237, puó affermarsi che, pur tenuto conto della
             presenza nel solo marchio contestato del vocabolo inglese “SUN”, il cui significato in italiano é “Sole”
             (https://www.wordreference.com/enit/sun), quindi evocativo anche dei concetti di luce e calore correlati a
             quello principale, data la presenza del termine inglese “WIND” in entrambi i marchi confliggenti, essi possono
             essere ritenuti concettualmente accomunati dal valore evocativo di tale parola, il quale è dato dalla sua piú
             usuale traduzione in italiano “vento” (https://www.wordreference.com/enit/wind).
             A livello concettuale, pertanto:
                 -   Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio.

                 c) Elementi distintivi e dominanti dei segni

             Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, come afferma la giurisprudenza prevalente, la
             comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull’impressione globale data dai marchi, tenendo conto, in
             particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, ovvero quei tratti che per caratteristiche grafiche, colori,
             dimensioni e posizione nel marchio, sono in grado di catturare l’attenzione del consumatore, condizionandone
             il dato mnemonico (per tutte, sentenza CGUE del 28/04/2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord c/ OHIM).
             Nella fattispecie in questione, i marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 7332455, essendo di tipo
             denominativo, sono rappresentabili in qualsiasi carattere e colore e, dunque, privi per definizione di elementi
             tali da potersi considerare chiaramente più distintivi o visivamente più appariscenti rispetto ad altri (vedi, tra
             le altre, decisione EUIPO del 20 Giugno 2019, Opposizione B 2 999 673, Laboratorios Indas c/ Prima-derm
             S.L.).
             Per quanto concerne, invece, sia il marchio anteriore n. 7332455, sia il marchio contestato, l’elemento
             dominante e distintivo è rappresentato dalla parola “WIND”, come visto nell’analisi di tali segni a livello
             visivo a cui si rinvia.

C2 General
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

             Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione
             globale del rischio di confusione.
             Gli opponenti non hanno rivendicato per i loro marchi un carattere distintivo accresciuto a causa dell’intenso
             uso sul mercato e della notorietà. Di conseguenza, la valutazione sulla riconoscibilità dei marchi anteriori si
             baserà solo sul loro carattere distintivo intrinseco, che é dato per ognuno di essi dalla parola “WIND” (unico
             elemento dei segni n. 301997900618370 e n. 7332455 e porzione dominante e distintiva del n. 7332455) la
             quale, non essendo associabile ai prodotti ed ai servizi posti a base dell’opposizione, attribuisce ai medesimi
             un carattere distintivo alto.

                 e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

             Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi
             singoli elementi.
             Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare
             in funzione della categoria dei prodotti e/o servizi di cui si tratta.
             Nel caso in esame, riguardo i prodotti designati in classe 25 dal marchio contestato e dal marchio anteriore
             n. 7332455, i servizi “Fornitura accessi internet” in classe 38 del marchio contestato e tutti i servizi nella
             medesima classe dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, essendo questi rivolti prevalentemente
             al grande pubblico, si puó ritenere che il loro pubblico di riferimento sia costituito dal consumatore medio,
             caratterizzato da un livello di attenzione normale.

             Relativamente, invece, ai servizi “fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet” in
             classe 38 del marchio contestato, essendo questi rivolti prevalentemente ad una clientela commerciale
             interessata alla vendita e/o alla promozione dei propri prodotti o servizi, è sensato ritenere che il loro pubblico
             di riferimento sia composto da utenti professionali, perció contraddistinti da un livello di attenzione alto.

             Non si procederá all’analisi del pubblico di riferimento dei prodotti e servizi nelle classi 9 e 37 dei marchi
             anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, posti a base dell’opposizione riunita n. 652018000002237,
             seguendo tali questioni l’assorbimento di quelle attinenti il confronto tra tali prodotti e servizi e quelli del
             segno contestato.

                 f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

             Un rischio di confusione sussiste quando il pubblico di riferimento può essere indotto, attraverso l’utilizzo di
             marchi identici o comunque simili tra loro, a credere che prodotti o servizi provengano dalla medesima impresa
             o tra imprese collegate tra loro.
             Secondo la costante giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea, per determinare la sussistenza del rischio
             di confusione occorre effettuare una valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti
             il caso di specie. Tale esame implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in
             particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un basso grado di
             somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
             marchi e viceversa.

             Nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevato: per l’opposizione
             riunita n. 652018000002237, che i servizi rivendicati dai marchi contrapposti sono identici e che i segni
             medesimi sono simili in grado medio-alto a livello visivo, medio-alto a livello fonetico e medio a livello
             concettuale; per l’opposizione riunita n. 652018000002592, che i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti

C2 General
sono identici e che i segni medesimi sono simili in grado medio-alto a livello visivo, medio-alto a livello
             fonetico e medio a livello concettuale.
             Successivamente, valutando il livello di riconoscibilità dei marchi anteriori, si è visto che essa è data dall’unico
             elemento verbale che li compone, ossia il termine “WIND”, che, rendendo il segno non associabile ai prodotti
             e i servizi rivendicati, attribuisce allo stesso un carattere distintivo alto.
             Per quanto riguarda, invece, gli elementi distintivi e dominanti dei segni, non si sono ravvisati tratti del genere
             in nessuno nei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 7332455, essendo questi di tipo denominativo,
             dunque rappresentabili in qualsiasi carattere e colore e, quindi, privi per definizione di elementi tali da potersi
             considerare chiaramente più distintivi o visivamente più appariscenti rispetto ad altri (vedi, tra le altre,
             decisione EUIPO del 20 Giugno 2019, Opposizione B 2 999 673, Laboratorios Indas c/ Prima-derm S.L.). Per
             quanto concerne, invece, sia il marchio anteriore n. 7332455, sia il marchio contestato, l’elemento dominante
             e distintivo è rappresentato dalla parola “WIND”.
             Infine, considerando il rischio di confusione, nell’ipotesi in questione esso dev’essere valutato, come visto,
             prendendo come riferimento, per i prodotti designati in classe 25 dal marchio contestato e dal marchio
             anteriore n. 7332455, i servizi “Fornitura accessi internet” in classe 38 del marchio contestato e tutti i servizi
             nella medesima classe dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, sia un consumatore medio,
             ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che solo raramente ha la
             possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento all’immagine non
             perfetta che ne ha mantenuto nella memoria, sia, per quanto concerne i servizi “fornitura di servizi d’accesso
             a piattaforme e-commerce su internet” in classe 38 del marchio contestato, una clientela di tipo
             commerciale/professionale, come tale più attenta e informata, poiché si pone acquirente nell’ambito della
             propria attività lavorativa.
             Pertanto, in base ad una valutazione globale sulla sussistenza del rischio di confusione tra segni contrapposti,
             può affermarsi, per entrambe le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592, che la
             somiglianza visiva e l’identitá fonetica e concettuale tra il marchio contestato ed i marchi anteriori, dovuta
             all’utilizzo condiviso del termine “WIND”, può ragionevolmente determinare un rischio di confusione per il
             pubblico, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione, relativamente ai prodotti ed ai servizi
             contestati e quelli posti a base delle suddette opposizioni riunite.

             Dunque, alla luce delle valutazioni sopra svolte, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi
             espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l’interdipendenza tra
             gli stessi che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che le opposizioni riunite n.
             652018000002237 e n. 652018000002592 debbano essere accolte ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera
             d), C.P.I.; pertanto:
             La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072766 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:

                 -   Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro,
                     abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico,
                     abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza).

                 -   Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe
                     38 della Classificazione di Nizza).

             Ai sensi dell’articolo 56 comma 4, D.M. 13 gennaio 2010, n, 33 (Regolamento di attuazione del C.P.I.), la
             parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al
             diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute
             dalla controparte, se richiesti.
             Nel caso in esame, poiché le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono accolte, le
             spese seguono la soccombenza e il Richiedente sopporta sia l’onere del rimborso dei diritti di opposizione
             versati dalla controparte WIND TRE S.P.A. pari ad € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza

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professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010, sia
             l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND SPORTSWEAR GMBH pari ad
             € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56,
             comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010.
             Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra
             nell'ambito dell'autonomia delle Parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

                                                                                  L’Esaminatore
                                                                             (dott. Andrea Caldaroni)

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