Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM
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Firmato da: uibm_10 Roma, 15 dicembre 2020 Ministero dello Sviluppo Economico Spett.le STUDIO TORTA S.P.A. Direzione generale per la tutela della proprietà VIA VIOTTI 9 industriale 10121 TORINO Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi Via Molise, 19 - 00187 Roma A: DAMA SRL VIA DEL FANTE, 15 - 37122 VERONA Roma, il 15/12/2020 Oggetto: Opposizione 652018000002592 - decisione Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industrale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione in oggetto. Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione. Il Dirigente della Div. II Giulia Ponticelli Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a Pag ina 1 d i 1 te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i t
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione OPPOSIZIONI RIUNITE N. 652018000002237 e N. 652018000002592 La WIND TRE S.P.A., sedente in Italia, rappresentata e difesa dal Sig. Andrea Casalanguida e altri, ed elettivamente domiciliata presso la Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via Piemonte 26, 00187, Roma, Italia, indirizzo pec: b-zroma@pec.barzano-zanardo.com – Opponente nell’OPP. N. 652018000002237 e La WIND SPORTSWEAR GMBH, sedente in Germania, rappresentata e difesa dal Sig.ra Cristina Rolando, ed elettivamente domiciliata presso la Studio Torta S.p.A., Via Viotti 9, 10121, Torino, Italia, indirizzo pec: marchi.prosec@cert.studiotorta.it – Opponente nell’OPP. N. 652018000002592 Contro La DAMA S.R.L., sedente in Italia ed elettivamente domiciliata in Via Del Fante 15, 37122, Verona, Italia, indirizzo pec: non comunicato – Richiedente Il sottoscritto Esaminatore, dott. Andrea Caldaroni, ha emanato la seguente DECISIONE 1. Le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono accolte. 2. La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072766 è respinta per i seguenti prodotti e servizi: - Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza); - Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe 38 della Classificazione di Nizza). 3. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND TRE S.P.A. (per l’opposizione n. 652018000002237), pari ad € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010. 4. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND SPORTSWEAR GMBH (per l’opposizione n. 652018000002592), pari ad € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010. C2 General
FATTI DEL PROCEDIMENTO In data 03/07/2017, la DAMA S.R.L. ha depositato la domanda di registrazione n. 302017000072766 del marchio di tipo figurativo di seguito rappresentato: (Colori rivendicati: nessuna rivendicazione) per contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza (“Classificazione di Nizza”): - Abbigliamento uso medico (Classe 10 della Classificazione di Nizza); - Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza); - Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe 38 della Classificazione di Nizza); - Organizzazione viaggi, trasporto, imballaggio e deposito merci (Classe 39 della Classificazione di Nizza); - Stampa personalizzata di abbigliamento con disegni decorativi, lavori di cucito, lavori di sartoria, produzione su ordinazione, assemblaggio di prodotti per terzi (Classe 40 della Classificazione di Nizza). La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa n. 74 del 12/10/2017. Nei confronti della domanda del Richiedente, la WIND TRE S.P.A., in data 11/01/2018, ha depositato l’atto di opposizione n. 652018000002237, fondato sugli anteriori marchio nazionale n. 301997900618370 “WIND” di tipo denominativo (depositato in data 18/08/1997 e registrato in data 04/06/1999) e marchio dell’Unione Europea n. 751271 “WIND” di tipo figurativo (depositato in data 18/02/1998 e registrato in data 10/08/1999), di seguito rappresentati: WIND (marchio n. 301997900618370 di tipo denominativo) C2 General
(marchio n. 751271 di tipo figurativo; Colori rivendicati: nessuna rivendicazione) Il marchio anteriore n. 301997900618370 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza: - Tutta la classe, telefoni, telefoni cellulari, prodotti e accessori nel settore delle telecomunicazioni; schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari (Classe 9 della Classificazione di Nizza); - Servizi di costruzione, riparazione, installazione, manutenzione e assistenza nel settore delle telecomunicazioni (Classe 37 della Classificazione di Nizza); - Tutta la classe, e servizi di segreteria telefonica, avviso di chiamata, chiamata in attesa, trasferimento chiamate, chiamata d'emergenza, chiamata di taxi e ricezione di brevi messaggi di testo (Classe 38 della Classificazione di Nizza). Il marchio anteriore n. 751271 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza: - Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; telefoni, telefoni cellulari, prodotti ed accessori nel settore delle telecomunicazioni; schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari (Classe 9 della Classificazione di Nizza); - Servizi di costruzioni, riparazione, installazione, manutenzione ed assistenza nel settore delle telecomunicazioni (Classe 37 della Classificazione di Nizza); - Telecomunicazioni, servizi di segreteria telefonica, avviso di chiamata, chiamata in attesa, trasferimento chiamate, chiamata d'emergenza, chiamata di taxi e ricezione di brevi messaggi di testo (Classe 38 della Classificazione di Nizza). L’opposizione riunita n. 652018000002237 è basata su tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, ed è diretta contro parte dei prodotti e servizi della domanda/registrazione, ossia i seguenti: - Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe 38 della Classificazione di Nizza). Quale fondamento normativo, l’Opponente WIND TRE S.P.A. ha indicato l’art. 12, co. 1, lett. d) del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale (“CPI”). C2 General
Nei confronti della medesima domanda del Richiedente, la WIND SPORTSWEAR GMBH, in data 12/01/2018, ha depositato l’atto di opposizione n. 652018000002592, fondato sul marchio dell’Unione Europea n. 7332455 “wind” di tipo denominativo (depositato in data 21/10/2008 e registrato in data 22/09/2009), di seguito rappresentato: WIND (marchio n. 7332455 di tipo denominativo) Il marchio anteriore n. 7332455 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza: - Occhiali (articoli ottici), occhiali da sole, astucci per occhiali, CD, DVD (Classe 9 della Classificazione di Nizza); - Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette (Classe 25 della Classificazione di Nizza); - Giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, compresi nella classe 28, palle, palle da pallavolo (Classe 28 della Classificazione di Nizza). L’opposizione riunita n. 652018000002592 è basata su parte dei prodotti e servizi del marchio anteriore n. 7332455, ossia i seguenti: - Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette (Classe 25 della Classificazione di Nizza) ed è diretta contro parte dei prodotti e servizi della domanda/registrazione, ossia i seguenti: - Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza). Quale fondamento normativo, l’Opponente WIND SPORTSWEAR GMBH ha indicato l’art. 12, co. 1, lett. d) del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale (“CPI”). ARGOMENTI DELLE PARTI L’Opponente WIND TRE S.P.A. ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo il sussistere di un rischio di confusione, nonché di associazione tra i segni in conflitto, poiché il marchio contestato è simile ai marchi anteriori posti a base dell’opposizione ed i servizi designati in classe 38 dal richiedente sono identici/affini ai prodotti e servizi rivendicati nella medesima classe dalle registrazioni anteriori di titolarità dell’Opponente. L’Opponente WIND SPORTSWEAR GMBH ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo il sussistere di un rischio di confusione tra marchio contestato e anteriore, dato che i prodotti rivendicati da ambedue in classe 25 sono identici o altamente affini ed il segno contestato riproduce integralmente l’identica componente denominativa “WIND” del secondo e né la combinazione con il termine “SUN” (essendo questo non particolarmente distintivo perché largamente utilizzato nel settore dell’abbigliamento), né la rappresentazione grafica del segno contestato sono sufficienti ad attribuire allo stesso elementi differenzianti tali da eliminare la somiglianza visiva, fonetica e concettuale col marchio anteriore a base dell’opposizione. C2 General
LEGITTIMAZIONE - RICEVIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI Gli atti di opposizione n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono entrambi ricevibili perché redatti in lingua italiana ai sensi dell’art. 176, comma 2, CPI e consentono la identificabilità o raggiungibilità degli Opponenti, essendo stati nominati mandatari abilitati in Italia ai sensi dell’art. 147, comma 3-bis e 201, comma 4 CPI. Gli atti di opposizione n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono entrambi ammissibili in quanto gli Opponenti hanno comprovato la propria legittimazione ai sensi dell’art. 177 CPI, l’anteriorità del proprio diritto ai sensi degli artt. 4 e 169 CPI ed hanno rispettato i termini del procedimento ed osservato gli adempimenti amministrativi previsti dall’art. 176 CPI. MOTIVAZIONE RISCHIO DI CONFUSIONE – ART. 12, CO. 1, LETT. D, CPI L’art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: […] d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. a) I prodotti Comparazione tra i prodotti/servizi contestati e i prodotti/servizi del marchio anteriore: I fattori pertinenti per la comparazione di prodotti e servizi includono, inter alia, la natura (ossia le qualità essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto), la destinazione (ossia la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste), i produttori, i canali di distribuzione, i punti vendita, l’impiego/modalità d’uso (ossia il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo) nonché la loro reciproca concorrenzialità o complementarità (sentenza CGUE del 29 Settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., la cd. “Sentenza Canon”), ossia il rischio che possano presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento. I termini “in particolare” della Sentenza Canon indicano, poi, come l’enumerazione dei fattori in essa contenuta sia puramente esemplificativa; ve ne possono infatti essere altri in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte di Giustizia, che possono comunque risultare pertinenti nel caso specifico. Tra questi, particolarmente importante è il criterio della origine commerciale abituale dei prodotti e servizi, ossia il settore manifatturiero (industria) o il tipo di azienda che fabbrica i prodotti od offre i servizi in questione. Inoltre, se nella suddetta decisione la Corte di Giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza tra prodotti o servizi si deve tener conto di tutti fattori pertinenti che li caratterizzano, ciò non significa che essa dipenda da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati in tutte le fattispecie, potendo al contrario sussistere anche solo in presenza di alcune caratteristiche in comune tra i prodotti o servizi oggetto di confronto. C2 General
Dunque: Per l’opposizione riunita n. 652018000002237, si può affermare che: - I servizi “Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet” in classe 38 del marchio contestato possono ritenersi compresi nei servizi “Telecomunicazioni” in classe 38 del marchio anteriore n. 751271. Essi sono pertanto identici. Riguardando tale identitá tutti i servizi contro cui l’opposizione n. 652018000002237 è diretta, per motivi di economicitá, non si procederá a confrontare i medesimi servizi contestati anche con gli altri prodotti e servizi posti a base della stessa opposizione, potendosi considerare tali questioni assorbite. Per l’opposizione riunita n. 652018000002592, si può affermare che: - I prodotti “Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo” in classe 25 del marchio contestato possono ritenersi equivalenti ai prodotti “Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette” in classe 25 del marchio anteriore n. 7332455, trattandosi, in entrambi i casi, di prodotti di abbigliamento. Essi sono pertanto identici. b) I segni Premessa fondamentale per lo svolgimento di una comparazione tra marchi è il principio fondamentale sancito dalla giurisprudenza che, nell’affermare come “il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non soffermando la propria attenzione sui suoi vari dettagli”, si è ormai consolidata nel ritenere che siffatto confronto dev’essere complessivo e che tale “valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi” (sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma). Di seguito la rappresentazione dei segni in conflitto: Opposizione riunita n. 652018000002237: Marchi anteriori Marchio contestato (marchio n. 301997900618370 di tipo denominativo) (Colori rivendicati: nessuna rivendicazione) C2 General
(marchio n. 751271 di tipo figurativo; Colori rivendicati: nessuna rivendicazione) A livello visivo: Il marchio anteriore n. 301997900618370 è un segno denominativo costituito dal termine inglese “WIND”. Il marchio anteriore n. 751271 è un segno figurativo costituito dal termine inglese “WIND” scritto in grassetto con caratteri standard in stampatello maiuscolo e dal disegno (posto al di sopra di tale elemento verbale) di una linea ondulata a forma di “W” stilizzata con un punto sovrastante. Tra le due porzioni del segno, è quella verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto alla parte illustrata che riveste valore secondario. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio anteriore n. 751271. Il marchio contestato è un segno figurativo costituito dai termini inglesi “SUN” e “WIND” posti su due livelli sovrapposti e scritti in stampatello minuscolo con caratteri standard, con il termine “SUN” incluso all’interno del disegno di un quadrato inclinato con inseriti all'interno tre cerchi, mentre la parola "WIND" è posta all’esterno ed al di sotto della porzione illustrata del marchio. Tra le diverse porzioni del segno, è quella verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto all’elemento figurativo ed alla parola “SUN” in esso inserita che risultano meno capaci di incidere sul dato mnemonico del consumatore. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio contestato. Considerando, dunque, che i marchi in questione condividono il medesimo elemento distintivo e dominante nella parola “WIND” ed il valore secondario delle porzioni figurative del marchio contestato e del marchio anteriore n. 751271, i segni confliggenti possono essere ritenuti simili in grado alto. A livello visivo, pertanto: - Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio-alto. A livello fonetico: Il suono dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271 corrisponde alla pronuncia del termine inglese “WIND”. Il suono del marchio contestato corrisponde alla pronuncia combinata dei termini inglesi “SUN WIND”. Quindi, i marchi in conflitto possono dirsi somiglianti nel suono della parola comune “WIND” e dissimili nel suono del monosillabo “SUN”, la cui dizione, tuttavia, produce un suono piú greve (dato dalla vocale “u”), quindi foneticamente meno incisivo, rispetto a quello piú acuto del termine “WIND” (dato dalla vocale “i”). A livello fonetico, pertanto: - Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio-alto. C2 General
A livello concettuale: L’analisi del valore concettuale dei marchi verbali deve sempre tener conto del loro contenuto semantico (sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma), ovvero di ciò che essi significano. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, quando due marchi condividono la stessa parola o espressione, separata o comunque distinguibile da altre che vi siano accostate, i marchi saranno concettualmente simili (per tutte, sentenza TUE del 12 Novembre 2008, causa T-281/07, Ecoblue c/ OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Dunque, pur considerando la presenza nel solo marchio contestato del vocabolo inglese “SUN”, il cui significato in italiano é “Sole” (https://www.wordreference.com/enit/sun), quindi evocativo anche dei concetti di luce e calore correlati a quello principale, data la presenza del termine inglese “WIND” in tutti i marchi confliggenti, essi possono essere ritenuti concettualmente accomunati dal valore evocativo di tale parola, il quale è dato dalla sua piú usuale traduzione in italiano “vento” (https://www.wordreference.com/enit/wind). A livello concettuale, pertanto: - Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio. Opposizione riunita n. 652018000002592: Marchio anteriore Marchio contestato WIND (marchio n. 7332455 di tipo denominativo) (Colori rivendicati: nessuna rivendicazione) A livello visivo: Il marchio anteriore n. 7332455 è un segno denominativo costituito dal termine inglese “WIND”. Il marchio contestato è un segno figurativo costituito dai termini inglesi “SUN” e “WIND” posti su due livelli sovrapposti e scritti in stampatello minuscolo con caratteri standard, con il termine “SUN” incluso all’interno del disegno di un quadrato inclinato con inseriti all'interno tre cerchi, mentre la parola "WIND" è posta all’esterno ed al di sotto della porzione illustrata del marchio. Tra le diverse porzioni del segno, è quella verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto all’elemento figurativo ed alla parola “SUN” in esso inserita che risultano meno capaci di incidere sul dato mnemonico del consumatore. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio contestato. Considerando, dunque, che i marchi in questione condividono il medesimo elemento distintivo e dominante nella parola “WIND” ed il valore secondario delle porzioni figurative del marchio contestato i segni confliggenti possono essere ritenuti simili in grado alto. C2 General
A livello visivo, pertanto: - Il marchio contestato ed il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto. A livello fonetico: Il suono del marchio anteriore n. 7332455 corrisponde alla pronuncia del termine inglese “WIND”. Il suono del marchio contestato corrisponde alla pronuncia combinata dei termini inglesi “SUN WIND”. Quindi, i marchi in conflitto possono dirsi somiglianti nel suono della parola comune “WIND” e dissimili nel suono del monosillabo “SUN”, la cui dizione, tuttavia, produce un suono piú greve (dato dalla vocale “u”), quindi foneticamente meno incisivo, rispetto a quello piú acuto del termine “WIND” (dato dalla vocale “i”). A livello fonetico, pertanto: - Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto. A livello concettuale: Richiamando, per le premesse sul valore concettuale dei marchi in genere, all’analisi svolta in merito riguardo i segni oggetto dell’opposizione riunita n. 652018000002237, puó affermarsi che, pur tenuto conto della presenza nel solo marchio contestato del vocabolo inglese “SUN”, il cui significato in italiano é “Sole” (https://www.wordreference.com/enit/sun), quindi evocativo anche dei concetti di luce e calore correlati a quello principale, data la presenza del termine inglese “WIND” in entrambi i marchi confliggenti, essi possono essere ritenuti concettualmente accomunati dal valore evocativo di tale parola, il quale è dato dalla sua piú usuale traduzione in italiano “vento” (https://www.wordreference.com/enit/wind). A livello concettuale, pertanto: - Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, come afferma la giurisprudenza prevalente, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull’impressione globale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, ovvero quei tratti che per caratteristiche grafiche, colori, dimensioni e posizione nel marchio, sono in grado di catturare l’attenzione del consumatore, condizionandone il dato mnemonico (per tutte, sentenza CGUE del 28/04/2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord c/ OHIM). Nella fattispecie in questione, i marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 7332455, essendo di tipo denominativo, sono rappresentabili in qualsiasi carattere e colore e, dunque, privi per definizione di elementi tali da potersi considerare chiaramente più distintivi o visivamente più appariscenti rispetto ad altri (vedi, tra le altre, decisione EUIPO del 20 Giugno 2019, Opposizione B 2 999 673, Laboratorios Indas c/ Prima-derm S.L.). Per quanto concerne, invece, sia il marchio anteriore n. 7332455, sia il marchio contestato, l’elemento dominante e distintivo è rappresentato dalla parola “WIND”, come visto nell’analisi di tali segni a livello visivo a cui si rinvia. C2 General
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione. Gli opponenti non hanno rivendicato per i loro marchi un carattere distintivo accresciuto a causa dell’intenso uso sul mercato e della notorietà. Di conseguenza, la valutazione sulla riconoscibilità dei marchi anteriori si baserà solo sul loro carattere distintivo intrinseco, che é dato per ognuno di essi dalla parola “WIND” (unico elemento dei segni n. 301997900618370 e n. 7332455 e porzione dominante e distintiva del n. 7332455) la quale, non essendo associabile ai prodotti ed ai servizi posti a base dell’opposizione, attribuisce ai medesimi un carattere distintivo alto. e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti e/o servizi di cui si tratta. Nel caso in esame, riguardo i prodotti designati in classe 25 dal marchio contestato e dal marchio anteriore n. 7332455, i servizi “Fornitura accessi internet” in classe 38 del marchio contestato e tutti i servizi nella medesima classe dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, essendo questi rivolti prevalentemente al grande pubblico, si puó ritenere che il loro pubblico di riferimento sia costituito dal consumatore medio, caratterizzato da un livello di attenzione normale. Relativamente, invece, ai servizi “fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet” in classe 38 del marchio contestato, essendo questi rivolti prevalentemente ad una clientela commerciale interessata alla vendita e/o alla promozione dei propri prodotti o servizi, è sensato ritenere che il loro pubblico di riferimento sia composto da utenti professionali, perció contraddistinti da un livello di attenzione alto. Non si procederá all’analisi del pubblico di riferimento dei prodotti e servizi nelle classi 9 e 37 dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, posti a base dell’opposizione riunita n. 652018000002237, seguendo tali questioni l’assorbimento di quelle attinenti il confronto tra tali prodotti e servizi e quelli del segno contestato. f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione Un rischio di confusione sussiste quando il pubblico di riferimento può essere indotto, attraverso l’utilizzo di marchi identici o comunque simili tra loro, a credere che prodotti o servizi provengano dalla medesima impresa o tra imprese collegate tra loro. Secondo la costante giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea, per determinare la sussistenza del rischio di confusione occorre effettuare una valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti il caso di specie. Tale esame implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un basso grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevato: per l’opposizione riunita n. 652018000002237, che i servizi rivendicati dai marchi contrapposti sono identici e che i segni medesimi sono simili in grado medio-alto a livello visivo, medio-alto a livello fonetico e medio a livello concettuale; per l’opposizione riunita n. 652018000002592, che i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti C2 General
sono identici e che i segni medesimi sono simili in grado medio-alto a livello visivo, medio-alto a livello fonetico e medio a livello concettuale. Successivamente, valutando il livello di riconoscibilità dei marchi anteriori, si è visto che essa è data dall’unico elemento verbale che li compone, ossia il termine “WIND”, che, rendendo il segno non associabile ai prodotti e i servizi rivendicati, attribuisce allo stesso un carattere distintivo alto. Per quanto riguarda, invece, gli elementi distintivi e dominanti dei segni, non si sono ravvisati tratti del genere in nessuno nei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 7332455, essendo questi di tipo denominativo, dunque rappresentabili in qualsiasi carattere e colore e, quindi, privi per definizione di elementi tali da potersi considerare chiaramente più distintivi o visivamente più appariscenti rispetto ad altri (vedi, tra le altre, decisione EUIPO del 20 Giugno 2019, Opposizione B 2 999 673, Laboratorios Indas c/ Prima-derm S.L.). Per quanto concerne, invece, sia il marchio anteriore n. 7332455, sia il marchio contestato, l’elemento dominante e distintivo è rappresentato dalla parola “WIND”. Infine, considerando il rischio di confusione, nell’ipotesi in questione esso dev’essere valutato, come visto, prendendo come riferimento, per i prodotti designati in classe 25 dal marchio contestato e dal marchio anteriore n. 7332455, i servizi “Fornitura accessi internet” in classe 38 del marchio contestato e tutti i servizi nella medesima classe dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, sia un consumatore medio, ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento all’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria, sia, per quanto concerne i servizi “fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet” in classe 38 del marchio contestato, una clientela di tipo commerciale/professionale, come tale più attenta e informata, poiché si pone acquirente nell’ambito della propria attività lavorativa. Pertanto, in base ad una valutazione globale sulla sussistenza del rischio di confusione tra segni contrapposti, può affermarsi, per entrambe le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592, che la somiglianza visiva e l’identitá fonetica e concettuale tra il marchio contestato ed i marchi anteriori, dovuta all’utilizzo condiviso del termine “WIND”, può ragionevolmente determinare un rischio di confusione per il pubblico, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione, relativamente ai prodotti ed ai servizi contestati e quelli posti a base delle suddette opposizioni riunite. Dunque, alla luce delle valutazioni sopra svolte, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l’interdipendenza tra gli stessi che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 debbano essere accolte ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera d), C.P.I.; pertanto: La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072766 è respinta per i seguenti prodotti e servizi: - Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza). - Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe 38 della Classificazione di Nizza). Ai sensi dell’articolo 56 comma 4, D.M. 13 gennaio 2010, n, 33 (Regolamento di attuazione del C.P.I.), la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute dalla controparte, se richiesti. Nel caso in esame, poiché le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono accolte, le spese seguono la soccombenza e il Richiedente sopporta sia l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND TRE S.P.A. pari ad € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza C2 General
professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010, sia l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND SPORTSWEAR GMBH pari ad € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010. Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle Parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo. L’Esaminatore (dott. Andrea Caldaroni) C2 General
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