Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica. Libera circolazione delle merci e divieto di offrire, pubblicizzare o concedere omaggi ...

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Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica. Libera circolazione delle merci e divieto di offrire, pubblicizzare o concedere omaggi ...
DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Medicinali per uso umano soggetti a
prescrizione medica. Libera
circolazione delle merci e divieto di
offrire, pubblicizzare o concedere
omaggi nelle vendite per
corrispondenza
                      DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES,
   20/07/2021
                      CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

                                                          relativo ai medicinali per uso umano,
                In   data 15 luglio 2021 la Corte di      come modificata dalla Direttiva
                                                          2012/26/UE del Parlamento europeo e
                Giustizia dell’Unione Europea si è        del Consiglio, del 25 ottobre 20121. La
                pronunciata nella Causa                   domanda di pronuncia pregiudiziale era
                C-190/20, DocMorris                       stata presentata nell’ambito di una
                NV contro Apothekerkammer                 controversia sorta nel 2015 tra
                Nordrhein, sull’interpretazione           la DocMorris NV (“DocMorris”), società di
                dell’articolo 87, paragrafo 3, della      diritto olandese che gestisce una
                Direttiva 2001/83/CE del Parlamento       farmacia per corrispondenza stabilita nei
                europeo e del Consiglio, del 6 novembre   Paesi Bassi, e l’Apothekerkammer
                2001, recante un codice comunitario       Nordrhein (ordine dei farmacisti della

                1
                    GUUE L 311 del 28.11.2001.

                                                                                 www.dejalex.com
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Renania settentrionale), in merito ad un                farmacia che vende medicinali per
volantino pubblicitario distribuito dalla               corrispondenza di organizzare un’azione
DocMorris presso la sua clientela in                    pubblicitaria sotto forma di gioco a premi
Germania, avente ad oggetto un “grande                  che consenta ai partecipanti di vincere
gioco a premi” in cui si prevedeva come                 oggetti di uso corrente diversi dai
condizione per la partecipazione l’invio di             medicinali, subordinando la
una ricetta per un medicinale soggetto a                partecipazione al gioco all’invio di un
prescrizione.                                           ordine per un medicinale per uso umano
                                                        soggetto a prescrizione medica,
In data 16 giugno 2015, l’ordine dei                    accompagnato da tale prescrizione.
farmacisti della Renania settentrionale
aveva instaurato un’azione2 contro la                   La Corte ha preliminarmente ricordato
DocMorris dinanzi al Landgericht                        che il titolo VIII della Direttiva 2001/83,
Frankfurt am Main (Tribunale del Land,                  relativo alla pubblicità dei medicinali, che
Francoforte sul Meno) al fine di sentir                 contiene l’articolo 87, paragrafo 3, mira a
inibire la distribuzione in Germania di un              disciplinare il contenuto dei messaggi
volantino pubblicitario per un “grande                  pubblicitari e le modalità della loro
gioco a premi” che prometteva, come                     diffusione per determinati medicinali, e
vincita principale, un buono per una                    non già la pubblicità dei servizi di vendita
bicicletta elettrica del valore di 2.500                per corrispondenza degli stessi4. Di
euro e, come premi dal secondo al                       conseguenza, poiché l’azione
decimo, uno spazzolino da denti elettrico               pubblicitaria condotta dalla DocMorris
a seguito di un’estrazione a sorte per la               era intesa a influenzare non già la scelta
cui partecipazione era sufficiente inviare              da parte del cliente di un determinato
alla DocMorris, in una busta                            medicinale, che era già determinata dalla
preaffrancata, un buono d’ordine di un                  prescrizione medica, e bensì quella della
medicinale soggetto a prescrizione                      farmacia presso la quale acquistarlo, che
medica, allegando la relativa ricetta.                  si colloca a valle di quest’ultima, essa
                                                        non rientra nell’ambito di applicazione
Poiché l’azione era stata rigettata,                    delle disposizioni del titolo VIII della
l’ordine dei farmacisti aveva interposto                Direttiva 2001/83.
appello dinanzi all’Oberlandesgericht
Frankfurt am Main (Tribunale superiore                  Una normativa nazionale che vieta
del Land, Francoforte sul Meno), che ne                 l’organizzazione di un gioco inteso a
aveva accolto il ricorso. All’esito di quel             promuovere la vendita di medicinali può,
grado, la DocMorris aveva proposto                      tuttavia, presentare profili di interferenza
ricorso per cassazione dinanzi                          con la libera circolazione delle merci, dal
al Bundesgerichtshof (Corte federale di                 momento che essa disciplina una
giustizia tedesca) che, alla luce della                 determinata forma di
necessità di interpretare la normativa                  commercializzazione dei medicinali, che
europea rilevante, aveva deciso di                      rientrano nella nozione di “merci” ai sensi
sospendere il procedimento e di chiedere                delle relative disposizioni del Trattato sul
alla Corte di Giustizia se le disposizioni              Funzionamento dell’Unione Europea
contenute nel titolo VIII della Direttiva               (TFUE). Occorre pertanto verificare se la
2001/83, e in particolare l’articolo 87,                stessa possa costituire una restrizione
paragrafo 33, della medesima, ostino a                  quantitativa all’importazione tra gli Stati
una normativa nazionale che vieta a una                 Membri o una misura di effetto

2
  L’articolo 7 del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz)
(legge sulla pubblicità relativa ai medicinali; “HWG”) al paragrafo 1 prima frase dispone: “... È vietato
offrire, annunciare o concedere vantaggi e altri omaggi pubblicitari (prodotti o servizi) o, nel caso dei
professionisti del settore sanitario, accettarli...”.
3
  L’articolo 87 della Direttiva 2001/83/CE al paragrafo 3 dispone: “... La pubblicità di un medicinale:
- deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne
le proprietà,
- non può essere ingannevole...”.
4
  CGUE 01.10.2020, Causa C-649/18, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punti 49-50.

2                                                                                   www.dejalex.com
equivalente contraria all’articolo 34              determinato prodotto, e bensì quella
TFUE5. Il divieto delle misure di effetto          della vendita per corrispondenza di
equivalente alle restrizioni quantitative          medicinali di ogni tipo, provenienti tanto
riguarda qualsiasi provvedimento degli             dalla Germania quanto da altri Stati
Stati Membri comunque formulato, che               Membri, di talché esso non viola l’articolo
possa ostacolare, direttamente o                   34 TFUE.
indirettamente, in atto o in potenza, le
importazioni tra di essi6. Più                     La Corte ha pertanto statuito che:
particolarmente, non è idoneo a costituire
un ostacolo agli scambi tra gli Stati              “La direttiva 2001/83/CE del Parlamento
Membri l’assoggettamento di prodotti               europeo e del Consiglio, del 6 novembre
provenienti da altri Stati Membri a                2001, recante un codice comunitario
disposizioni nazionali che limitino o              relativo ai medicinali per uso umano,
vietino talune modalità di vendita, a              come modificata dalla direttiva
condizione che, da un lato, esse trovino           2012/26/UE del Parlamento europeo e
applicazione a tutti gli operatori                 del Consiglio, del 25 ottobre 2012, deve
interessati che svolgono la propria attività       essere interpretata nel senso che essa
nel territorio nazionale e, dall’altro,            non si applica a una normativa nazionale
incidano in egual misura, tanto sotto il           che vieta a una farmacia che vende
profilo giuridico quanto sotto quello              medicinali per corrispondenza di
sostanziale, sulla commercializzazione             organizzare un’azione pubblicitaria sotto
dei prodotti nazionali e su quella dei             forma di gioco a premi che consenta ai
prodotti provenienti dagli altri Stati             partecipanti di vincere oggetti di uso
Membri7.                                           corrente diversi da medicinali,
                                                   subordinando la partecipazione a detto
Secondo la Corte, entrambe le condizioni           gioco all’invio di un ordine per un
risultano soddisfatte nel caso concreto.           medicinale per uso umano soggetto a
La normativa interna rilevante si applica,         prescrizione medica, accompagnato da
infatti, indistintamente a tutte le farmacie       tale prescrizione.
che vendono medicinali nel territorio
tedesco, siano esse stabilite nel territorio       L’articolo 34 TFUE deve essere
della Repubblica federale di Germania o            interpretato nel senso che esso non osta
in un altro Stato Membro. Essa, inoltre,           a una siffatta normativa nazionale”.
riguarda non già la promozione di un

5
   L’articolo 34 TFUE dispone: “... Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente...”.
6
   CGUE 19.10.2016, Causa C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung, punto 22; CGUE
11.07.1974, Causa 8/74, Dassonville, punto 5.
7
  CGUE 21.09.2016, Causa C-221/15, Etablissements Fr. Colruyt, punto 35; CGUE 24.11.1993,
Cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, punto 16.

3                                                                            www.dejalex.com
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