Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica. Libera circolazione delle merci e divieto di offrire, pubblicizzare o concedere omaggi ...
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DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica. Libera circolazione delle merci e divieto di offrire, pubblicizzare o concedere omaggi nelle vendite per corrispondenza DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, 20/07/2021 CONTENZIOSO Roberto A. Jacchia Marco Stillo relativo ai medicinali per uso umano, In data 15 luglio 2021 la Corte di come modificata dalla Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e Giustizia dell’Unione Europea si è del Consiglio, del 25 ottobre 20121. La pronunciata nella Causa domanda di pronuncia pregiudiziale era C-190/20, DocMorris stata presentata nell’ambito di una NV contro Apothekerkammer controversia sorta nel 2015 tra Nordrhein, sull’interpretazione la DocMorris NV (“DocMorris”), società di dell’articolo 87, paragrafo 3, della diritto olandese che gestisce una Direttiva 2001/83/CE del Parlamento farmacia per corrispondenza stabilita nei europeo e del Consiglio, del 6 novembre Paesi Bassi, e l’Apothekerkammer 2001, recante un codice comunitario Nordrhein (ordine dei farmacisti della 1 GUUE L 311 del 28.11.2001. www.dejalex.com
Renania settentrionale), in merito ad un farmacia che vende medicinali per volantino pubblicitario distribuito dalla corrispondenza di organizzare un’azione DocMorris presso la sua clientela in pubblicitaria sotto forma di gioco a premi Germania, avente ad oggetto un “grande che consenta ai partecipanti di vincere gioco a premi” in cui si prevedeva come oggetti di uso corrente diversi dai condizione per la partecipazione l’invio di medicinali, subordinando la una ricetta per un medicinale soggetto a partecipazione al gioco all’invio di un prescrizione. ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, In data 16 giugno 2015, l’ordine dei accompagnato da tale prescrizione. farmacisti della Renania settentrionale aveva instaurato un’azione2 contro la La Corte ha preliminarmente ricordato DocMorris dinanzi al Landgericht che il titolo VIII della Direttiva 2001/83, Frankfurt am Main (Tribunale del Land, relativo alla pubblicità dei medicinali, che Francoforte sul Meno) al fine di sentir contiene l’articolo 87, paragrafo 3, mira a inibire la distribuzione in Germania di un disciplinare il contenuto dei messaggi volantino pubblicitario per un “grande pubblicitari e le modalità della loro gioco a premi” che prometteva, come diffusione per determinati medicinali, e vincita principale, un buono per una non già la pubblicità dei servizi di vendita bicicletta elettrica del valore di 2.500 per corrispondenza degli stessi4. Di euro e, come premi dal secondo al conseguenza, poiché l’azione decimo, uno spazzolino da denti elettrico pubblicitaria condotta dalla DocMorris a seguito di un’estrazione a sorte per la era intesa a influenzare non già la scelta cui partecipazione era sufficiente inviare da parte del cliente di un determinato alla DocMorris, in una busta medicinale, che era già determinata dalla preaffrancata, un buono d’ordine di un prescrizione medica, e bensì quella della medicinale soggetto a prescrizione farmacia presso la quale acquistarlo, che medica, allegando la relativa ricetta. si colloca a valle di quest’ultima, essa non rientra nell’ambito di applicazione Poiché l’azione era stata rigettata, delle disposizioni del titolo VIII della l’ordine dei farmacisti aveva interposto Direttiva 2001/83. appello dinanzi all’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore Una normativa nazionale che vieta del Land, Francoforte sul Meno), che ne l’organizzazione di un gioco inteso a aveva accolto il ricorso. All’esito di quel promuovere la vendita di medicinali può, grado, la DocMorris aveva proposto tuttavia, presentare profili di interferenza ricorso per cassazione dinanzi con la libera circolazione delle merci, dal al Bundesgerichtshof (Corte federale di momento che essa disciplina una giustizia tedesca) che, alla luce della determinata forma di necessità di interpretare la normativa commercializzazione dei medicinali, che europea rilevante, aveva deciso di rientrano nella nozione di “merci” ai sensi sospendere il procedimento e di chiedere delle relative disposizioni del Trattato sul alla Corte di Giustizia se le disposizioni Funzionamento dell’Unione Europea contenute nel titolo VIII della Direttiva (TFUE). Occorre pertanto verificare se la 2001/83, e in particolare l’articolo 87, stessa possa costituire una restrizione paragrafo 33, della medesima, ostino a quantitativa all’importazione tra gli Stati una normativa nazionale che vieta a una Membri o una misura di effetto 2 L’articolo 7 del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (legge sulla pubblicità relativa ai medicinali; “HWG”) al paragrafo 1 prima frase dispone: “... È vietato offrire, annunciare o concedere vantaggi e altri omaggi pubblicitari (prodotti o servizi) o, nel caso dei professionisti del settore sanitario, accettarli...”. 3 L’articolo 87 della Direttiva 2001/83/CE al paragrafo 3 dispone: “... La pubblicità di un medicinale: - deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà, - non può essere ingannevole...”. 4 CGUE 01.10.2020, Causa C-649/18, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), punti 49-50. 2 www.dejalex.com
equivalente contraria all’articolo 34 determinato prodotto, e bensì quella TFUE5. Il divieto delle misure di effetto della vendita per corrispondenza di equivalente alle restrizioni quantitative medicinali di ogni tipo, provenienti tanto riguarda qualsiasi provvedimento degli dalla Germania quanto da altri Stati Stati Membri comunque formulato, che Membri, di talché esso non viola l’articolo possa ostacolare, direttamente o 34 TFUE. indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni tra di essi6. Più La Corte ha pertanto statuito che: particolarmente, non è idoneo a costituire un ostacolo agli scambi tra gli Stati “La direttiva 2001/83/CE del Parlamento Membri l’assoggettamento di prodotti europeo e del Consiglio, del 6 novembre provenienti da altri Stati Membri a 2001, recante un codice comunitario disposizioni nazionali che limitino o relativo ai medicinali per uso umano, vietino talune modalità di vendita, a come modificata dalla direttiva condizione che, da un lato, esse trovino 2012/26/UE del Parlamento europeo e applicazione a tutti gli operatori del Consiglio, del 25 ottobre 2012, deve interessati che svolgono la propria attività essere interpretata nel senso che essa nel territorio nazionale e, dall’altro, non si applica a una normativa nazionale incidano in egual misura, tanto sotto il che vieta a una farmacia che vende profilo giuridico quanto sotto quello medicinali per corrispondenza di sostanziale, sulla commercializzazione organizzare un’azione pubblicitaria sotto dei prodotti nazionali e su quella dei forma di gioco a premi che consenta ai prodotti provenienti dagli altri Stati partecipanti di vincere oggetti di uso Membri7. corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto Secondo la Corte, entrambe le condizioni gioco all’invio di un ordine per un risultano soddisfatte nel caso concreto. medicinale per uso umano soggetto a La normativa interna rilevante si applica, prescrizione medica, accompagnato da infatti, indistintamente a tutte le farmacie tale prescrizione. che vendono medicinali nel territorio tedesco, siano esse stabilite nel territorio L’articolo 34 TFUE deve essere della Repubblica federale di Germania o interpretato nel senso che esso non osta in un altro Stato Membro. Essa, inoltre, a una siffatta normativa nazionale”. riguarda non già la promozione di un 5 L’articolo 34 TFUE dispone: “... Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente...”. 6 CGUE 19.10.2016, Causa C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung, punto 22; CGUE 11.07.1974, Causa 8/74, Dassonville, punto 5. 7 CGUE 21.09.2016, Causa C-221/15, Etablissements Fr. Colruyt, punto 35; CGUE 24.11.1993, Cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, punto 16. 3 www.dejalex.com
Roberto A. Jacchia PARTNER r.jacchia@dejalex.com +39 02 72554.1 Via San Paolo 7 20121 - Milano Marco Stillo ASSOCIATE m.stillo@dejalex.com +32 (0)26455670 Chaussée de La Hulpe 187 1170 - Bruxelles MILANO Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 milan@dejalex.com ROMA Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 rome@dejalex.com BRUXELLES Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 brussels@dejalex.com MOSCOW Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 moscow@dejalex.com 4 www.dejalex.com
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