Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Imposta di registro - Deloitte
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Studio Tributario e Societario Master Tributario FY22 Imposta di registro Dott.ssa Barbara Rossi – Dott.ssa Pamela Floriani
Imposta di Registro D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Oggetto dell’imposta (art. 1 TUR) «L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella Tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione» (art. 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di seguito «TUR»). Categoria delle «imposte d’atto» o «imposte cartolari»: dall’esistenza e dalla forma estrinseca degli atti ne deriva l’assoggettabilità al tributo; Introduzione del concetto di «tariffa allegata al TUR» quale elenco degli atti soggetti a registrazione: in termine fisso (Parte prima); in caso d’uso (Parte seconda); registrazione volontaria. L’imposta di registro presenta taluni requisiti sia della tassa (quando corrisponde al prezzo del servizio reso ai fini dell’attribuzione della data certa all’atto), che dell’imposta (inteso come prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato ai contribuenti in base alla loro capacità contributiva); Vedasi anche Consiglio Nazionale del Notariato Studio 238/2008/T, «la natura di tassa d’atto dell’imposta di registro dovuta in misura fissa». Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Atti soggetti a registrazione (art. 2 TUR) «Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel primo comma dell’art. 3; c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni». In linea generale, l’imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all’estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l’affitto di beni immobili o aziende situate in Italia. Distinzione tra art. 2, lett. d) e art. 11 tariffa, P. II, allegata al TUR: atti formati all’estero che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni: soggetti a registrazione in termine fisso; atti diversi da quelli precedentemente indicati: soggetti a registrazione in caso d’uso. Ai sensi dell’art. 106, n. 4, L. 16 febbraio 1913, n. 89, l’atto ricevuto o autenticato da un notaio all’estero deve essere depositato presso un notaio italiano, quale condizione perché di esso se ne possa fare uso nel territorio dello Stato. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso (art. 5 TUR) «Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27 quinquies) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972». Gli atti indicati nella tariffa, P. I, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione in termine fisso, ossia entro 20 giorni dalla loro formazione se avvenuta in Italia, oppure entro 60 giorni se formati all’estero; gli atti indicati nella tariffa, P. II, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, ossia qualora vengano depositati presso una pubblica Amministrazione. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (art. 40 TUR) Se un’operazione è soggetta ad IVA, in virtù del c.d. principio di «alternatività tra IVA e imposta di registro», le imposte d’atto troveranno applicazione eventualmente solo in misura fissa; affinché operi l’alternatività non è rilevante il materiale assoggettamento ad IVA dell’atto, essendo sufficiente che lo stesso rientri nel campo di applicazione dell’imposta. Qualora si sia indebitamente sottratta l’operazione all’applicazione dell’IVA, il principio di alternatività permane (in tal senso Cass. Civ., 9 aprile 1991, n. 3726 e Cass. Civ., 12 marzo 1996, n. 2021 – cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18). il principio esclude soltanto l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, in quanto il medesimo atto non può soggiacere alla contemporanea applicazione di due imposte proporzionali; Eccezione prevista dallo stesso art. 40 introdotta dall’art. 35 del c.d. Decreto Bersani del 2006: sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del Decreto IVA, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis e 8-ter), del citato Decreto. Per quanto attiene agli atti che contengono una pluralità di disposizioni e solo alcune di esse rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA, le disposizioni non soggette ad IVA sconteranno l’imposta proporzionale di registro, (art. 43, co. 1, lett. i). Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (art. 40 TUR) Disciplina IVA dell’atto Applicazione dell’imposta di registro Non soggetto ad IVA per carenza requisito Registrazione in termine fisso e ad imposta soggettivo od oggettivo proporzionale Imponibile IVA Registrazione in caso d’uso e in misura fissa Esente Iva, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972 Registrazione in caso d’uso e in misura fissa Esente Iva, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972, Registrazione in termine fisso e ad imposta nn. 8, 8-bis e 27-quinquies proporzionale Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Caso d’uso (art. 6 TUR) «Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento». Deposito + Acquisizione agli atti; Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 39, TUR, l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione. L’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 76, co. 5, TUR, non dispensa dal pagamento dell’imposta quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6. • Il «deposito» deve essere volontario, rimanendo escluso il caso in cui il deposito sia obbligatorio per legge o necessario ai fini dell’adempimento di una obbligazione dell’Amministrazione. Alla luce di questo: (cfr. Ris. n. 251160 del 28 marzo 1983, Ris. n. 251372 del 3 agosto 1985, Ris. 260358 del 28 giugno 1991 ). • Affinché sorga l’obbligo di registrazione in caso d’uso è altresì necessario che il deposito dell’atto presso le cancellerie giudiziarie sia avvenuto al fine di esercitare un’attività amministrativa. Pertanto, non sorge l’obbligo di registrazione quando il deposito sia avvenuto per consentire l’esecuzione di attività giurisdizionali presso le medesime cancellerie; Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Atti non soggetti a registrazione, Registrazione volontaria e Termini per la richiesta di registrazione ART. 7 Atti non soggetti a registrazione: «Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa». taluni atti – ancorché redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e pertanto soggetti a registrazione in termine fisso – non sono soggetti all’obbligo di registrazione (es. atti di ultima volontà, ecc.) ART. 8 Registrazione volontaria: «Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto». non solo le parti contraenti ma anche qualsiasi estraneo all’atto che possa ottenere dalla registrazione un effetto favorevole; al fine di attribuire data certa all’atto presentato per la registrazione. ART. 13 Termini per la richiesta di registrazione: Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell’atto se formato in Italia ed entro 60 giorni se formato all’estero. Termini di registrazione in caso di procedura telematica: gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate dai notai, possono essere registrati in via telematica. Tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 e dal D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308. La registrazione telematica per i notai è diventata obbligatoria per taluni atti da essi formati autenticati a decorrere dal 1°giugno 2007; il sistema telematico si caratterizza per l’autoliquidazione dell’imposta principale di registro e delle imposte ipotecaria e catastale operata dal notaio. Come chiarito con la Circolare 5 febbraio 2003, n. 6, la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte degli atti con procedura telematica è controllata dagli uffici territorialmente competenti e, «qualora sulla base degli elementi desumibili dall'atto risulti dovuta una maggiore imposta», la stessa è richiesta, con apposito avviso di liquidazione, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 10, lettera b). Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Esecuzione della registrazione e suoi effetti ART. 16 L’atto viene presentato per la registrazione; l’Ufficio provvede a liquidare l’imposta e il richiedente corrisponde l’imposta liquidata attraverso versamento in banca, presso l’Ufficio Postale o presso il Concessionario della Riscossione. deroga di cui all’art. 17 prevista per la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di immobili, per cui è prevista l’autoliquidazione del tributo (vedi infra). ART. 18 «La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del Codice civile». • Attestazione dell’esistenza dell’atto e attribuzione di data certa di fronte ai terzi al medesimo − incontestabilità della preesistenza dell’atto rispetto ad un determinato evento. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Interpretazione degli atti – abuso del diritto (art. 20 TUR) Art. 20 TUIR – ante modifica legge di bilancio 2018
Interpretazione degli atti – abuso del diritto (art. 20 TUR) - segue Ratio: La novità è tesa a limitare le operazioni di riqualificazione da parte degli uffici, stabilendo che l’attività interpretativa debba riguardare il singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da eventuali legami con altri atti negoziali La tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata: sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto; prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati. Decorrenza della norma : retroattiva? • Agenzia delle entrate: la nuova disciplina si applica anche con riferimento agli avvisi emanati dopo il 1 gennaio 2018 e aventi ad oggetto atti registrati in precedenza (Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018). • Cass. - Sentenze n. 4407 e 4589 del 2018: non retroattività laddove la nuova versione dell’art. 20 introduce dei limiti all’attività di riqualificazione giuridica che prima non erano previsti e perché non è una disposizione che interessa la collettività. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Atti soggetti ad imposta di registro: L’ art. 20 del TUR ha valore retroattivo La legge di Bilancio 2019 qualifica espressamente come interpretazione autentica, conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 limitando l’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: tale attività può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. L’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 non aveva risolto i dubbi relativi alla corretta interpretazione dell’art. 20 del TUR per il passato (periodo antecedente al 1° gennaio 2018) e anzi ha inserito un nuovo elemento di incertezza: l’identificazione esatta del discrimine per l’applicazione della nuova disciplina (il momento di registrazione dell’atto o di svolgimento dell’attività di controllo?). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 23549 del 23 settembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (come da ultimo modificato dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’intervento del Legislatore si sarebbe posto in palese contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3, e con il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21 luglio 2020, ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale non fondate mettendo, auspicabilmente, fine alla diatriba sull’interpretazione della norma in esame. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Atti che contengono più disposizioni (art. 21 TUR) «Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa». • La connessione necessaria richiesta al co. 2, deve sussistere sul piano oggettivo, come si vi fosse una reciproca dipendenza tra le varie disposizioni negoziali; tale connessione non deve risultare dalla mera volontà delle parti. • Circolare Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2011, n. 44: le disposizioni contenute nell’atto che non siano suscettibili di autonoma valutazione economica, non essendo espressione di capacità contributiva, non sono soggette al disposto di cui all’art. 21 del TUR. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Enunciazione di atti non registrati (art. 22 TUR) «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'Autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita». Requisiti affinché l’atto enunciato sia soggetto a tributo: l’enunciazione deve consentire di individuare chiaramente la natura della convenzione ed i suoi elementi essenziali oggettivi e soggettivi; si ha enunciazione fiscalmente rilevante solo qualora le parti dell’atto enunciato siano le stesse dell’atto enunciante, o siano ivi presenti, (irrilevante la ulteriore presenza di altri soggetti). Si enunciazione No enunciazione Atto enunciante: Tizio, Caio, Sempronio Atto enunciante: Tizio, Caio Atto enunciato: Tizio, Caio Atto enunciato: Tizio, Caio, Sempronio Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, in sede di tassazione saranno applicabili anche le sanzioni per mancata registrazione nei termini. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse – Cessione d’azienda c.d. “spezzatino” (art. 23 TUR) • Qualora siano previsti più corrispettivi per ciascun bene o diritto nell’atto, non si applica l’art. 23, in quanto verrà applicata l’aliquota propria per ogni bene o diritto; nel caso invece di previsione di un corrispettivo globale indistinto per tutti i beni o diritti trasferiti, verrà applicato all’intero corrispettivo l’aliquota più elevata. • La cessione d’azienda è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, dunque è sempre soggetta ad imposta di registro (art. 2, co. 3, lett. b), D.P.R. 633/73). • La cessione d’azienda o di un suo ramo deve essere assoggettata all’imposta di registro, avuto riguardo al valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l’avviamento. Diversamente, il semplice trasferimento di uno o più beni aziendali resta assoggettato ad IVA secondo le regole ordinarie, con la possibilità per il cessionario dei beni di operare la detrazione, ove spettante. • Per eludere l’imposta di registro, la cessione d’azienda viene talvolta mascherata attraverso la vendita frazionata nel tempo dei beni aziendali (c.d. cessione d’azienda «spezzatino»). • La cessione d’azienda c.d. «spezzatino», è praticata dagli operatori economici in quanto, come è noto, la medesima cessione comporta di regola un carico fiscale maggiore per l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono: l’IVA, infatti, è in linea di principio «neutrale», mentre l’imposta di registro rappresenta un onere aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente avviamento; − secondo parte della giurisprudenza affinché si abbia un trasferimento di azienda è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività di impresa (Cass. Civ., 21 ottobre 1995, n. 10993); − di diverso avviso altra parte della giurisprudenza, secondo cui la cessione d’azienda deve essere caratterizzata non soltanto da una pluralità di beni organizzati per lo svolgimento di un’attività produttiva, ma sempre e necessariamente anche dal trasferimento di un’organizzazione attuale e vitale di questi elementi in un contesto di relazioni finanziarie, commerciali e personali, capaci di attivare la potenzialità produttiva dei beni materiali (CTR Lazio, 20 febbraio 1997, n. 12) Tuttavia, tale posizione non sembra essere condivisa dalla Corte di Cassazione, che sottolinea come il trasferimento dei rapporti giuridici inerenti l’azienda non sia un elemento necessario della cessione stessa, bensì un effetto (Cass. Civ., 19 giugno 1996, n. 5636). Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Crediti – Valore dei beni e dei diritti ART. 49 «Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse». • Alternatività IVA-Registro: le cessioni di credito aventi finalità finanziaria (cessioni che perdono la loro individualità per incardinarsi in un’operazione di natura creditizia, essendo il credito strumentale rispetto all’operazione) sono soggette ad IVA, in regime di esenzione (art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972), e scontano l’imposta fissa di registro, ove registrate; la cessione di crediti effettuata come negozio a sé stante, senza finalità di finanziamento, non è soggetta ad IVA ed è soggetta ad imposta di registro proporzionale (Ris. 24 maggio 2000, n. 71). ART. 51 Come regola generale il valore venale coincide con quello dichiarato dalle parti; − di contro, se le parti non hanno dichiarato il valore del bene o dei diritti o il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto è superiore al valore dichiarato dalle parti, si assume come base imponibile il corrispettivo pattuito per la durata del contratto; − se l’atto non contiene né l’indicazione del valore né quella del corrispettivo, l’Ufficio può procedere autonomamente alla determinazione del corrispettivo; − il criterio generale è derogato in relazione alle aziende. In questi casi si tiene conto del valore venale in comune commercio, indipendentemente dal valore dichiarato dalle parti; • in tali casi l’Ufficio può procedere alla rettifica del valore dichiarato dalle parti. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Decadenza dell’azione della finanza e del contribuente (artt. 76 e 77 TUR) L’art. 76 prevede i termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria, affinché si possa richiedere il pagamento dell’imposta di registro. La disciplina è differenziata a seconda che si tratti di atti soggetti ad obbligo di registrazione e non registrati o che si tratti di atti regolarmente registrati. − per gli atti non presentati per la registrazione il periodo di decadenza è di 5 anni (co. 1); − per gli avvisi di rettifica e di liquidazione derivanti da aumento di valore il periodo è di 2 anni (co. 1-bis) (vedi Circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009 n. 25); − per gli atti presentati per la registrazione il periodo di decadenza è di 3 anni (co. 2). − per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, il termine decadenziale decorre dall’evento che ha concretizzato il caso d’uso. L’art. 77 disciplina i termini e le modalità di richiesta di rimborso da parte del contribuente ed enuclea il c.d. «principio di consolidamento del titolo e del criterio impositivo»; − il contribuente che voglia contestare, deve esercitare la relativa azione entro il termine di decadenza triennale dalla data di registrazione, ovvero se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
La quantificazione dell’imposta di registro La Tariffa Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Tariffa, Parte Prima (art. 1) – Atti soggetti a registrazione in termine fisso L'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'art. 26, co. 1, del D.L. 104/2013, intervenendo direttamente sull'art. 1, tariffa, P. I, semplifica, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, dei provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e dei trasferimenti coattivi: • previsione di aliquota «ordinaria» nella misura del 9%. • Con riferimento all'imposizione in misura fissa, l'art. 26, co. 2, del D.L. n. 104/2013 ha disposto che «l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200». • Sempre a seguito delle modifiche i medesimi atti (qualora siano assoggettati ad imposizione proporzionale), «sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta». • In tutte le ipotesi di cui sopra, l’art. 10 dispone che l'imposta non può essere comunque inferiore a Euro 1.000 e che in relazione alle medesime, sono soppresse le esenzioni e le agevolazioni tributarie in vigore, anche se previste in leggi speciali (per approfondimenti Circ. Agenzia delle Entrate 2/2014); Resta ferma la previsione di agevolazione con aliquota ridotta del 2% per l'acquisto della prima casa. Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Tariffa, Parte prima (art. 1) Atti soggetti a registrazione in termine fisso Regime applicabile dal Regime applicabile dal Atti non soggetti a IVA Atti soggetti ad IVA 01.01.2014 01.01.2014 Imposta di registro: 2%. IVA 22% Fabbricati abitativi con Imposte ipotecaria e Terreni edificabili Imposte di registro, ipotecaria e agevolazione prima casa catastale: Euro 50 ciascuna. catastale: Euro 200 ciascuna Fabbricati abitativi Imposta di registro 9%. Fabbricati abitativi senza agevolazione prima Imposte ipotecaria e IVA 10% (22% se di lusso) imponibili IVA casa catastale: Euro 50 ciascuna. Imposte di registro, ipotecaria e senza agevolazione prima Fabbricati strumentali Imposta di registro 200. catastale: Euro 200 casa (sia imponibile che Imposte ipotecaria e Fabbricati abitativi esente) catastale: 4% (3+1). IVA 4% imponibili IVA Imposte di registro, ipotecaria e con agevolazione prima catastale: Euro 200. casa Imposta di registro: 15%. Terreni Imposte ipotecaria e Imposta di registro: 9% (2% Fabbricati abitativi catastale: Euro 50. prima casa). in esenzione IVA Imposte ipotecaria e catastale e Euro 50 ciascuna. N.B.: vedasi Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E «La tassazione degli atti notarili - Guida operativa», e successive Circolari a modifica (es. Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E «Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari». Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Tariffa, Parte prima (art. 6, 9, 11) e Tariffa, Parte Seconda, art. 5 Art.5 Art. Art. Art. T., p 6 9 11 II Cessioni di crediti, compensazioni e Atti diversi da quelli altrove indicati Atti pubblici e scritture private Quietanze rilasciate mediante remissioni di debiti, quietanze, aventi per oggetto prestazioni a autenticate, escluse le procure di scritture private non autenticate: tranne quelle rilasciate mediante contenuto patrimoniale: cui all'art. 6 della parte seconda, scrittura privata non autenticata; non aventi per oggetto prestazioni a 0,50% garanzie reali e personali a favore 3% contenuto patrimoniale; atti di terzi, se non richieste dalla legge. pubblici e scritture private Cessioni di crediti, compensazioni e autenticate aventi per oggetto la remissioni di debiti, quietanze, negoziazione di quote di tranne quelle rilasciate mediante partecipazione in società o enti di scrittura privata non autenticata; cui al precedente art. 4 o di titoli di garanzie reali e personali a favore cui all'art. 8 della tabella o aventi di terzi, se non richieste dalla legge: per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui O,50% agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa: Euro 200,00 Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Tabella regime delle imposte indirette locazioni immobiliari Oggetto del contratto di IVA Imposta di registro locazione Fabbricati abitativi locati Imponibilità per opzione (10%) 67,00 euro dall’impresa di costruzione o di ripristino Esenzione in assenza di opzione 2% Fabbricati abitativi locati da esenzione 2% soggetto diverso dall’impresa di costruzione o di ripristino Fabbricati strumentali locati da Imponibilità per 1% un soggetto IVA opzione/esenzione in assenza di opzione N.B.: vedasi Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E «La tassazione degli atti notarili - Guida operativa», e successive Circolari a modifica (es. Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E «Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari». Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Imposta di Registro Decreto Crescita 2019 Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Decreto crescita 2019 – art. 7 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 Regime agevolato per le imposte d’atto (trasferimenti sino al 31 dicembre 2021) In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’atto di trasferimento a imprese di costruzione/ristrutturazione sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro (per i trasferimenti sino al 31 dicembre 2021). Cessioni operate da privati Cessioni operate da soggetti IVA La norma potrebbe configurare un vantaggio fiscale anche per La norma configura un importante vantaggio fiscale con alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti imprese di costruzione o ristrutturazione. Infatti, va ricordato che, privati a favore di imprese di costruzione o in base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA: ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente: • di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte •l’imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, euro; dunque, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 non comporta alcun beneficio); •l’imposta ipotecaria di 50,00 euro; • di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l’imposta di •l’imposta catastale di 50,00 euro. registro proporzionale (9% per l’acquirente impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni “prima casa”) e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 comporterebbe un rilevante risparmio di imposta per l’imposta di registro); • di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l’imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la norma recata dal l’art.7 del DL 34/2019 risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. risparmiare il 4% di imposte ipo-catastali). Master Tributario
Decreto crescita 2019 – art. 7 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 Regime agevolato per le imposte d’atto (trasferimenti sino al 31 dicembre 2021) Trattamento impositivo ordinario Trattamento impositivo agevolato ex DL 34/2019 (trasferimenti sino al 2021) Cessione di fabbricati abitativi o Registro: 9% (min. 1.000,00 euro) Registro:200,00 euro strumentali da parte di privato Ipotecaria: 50,00 euro Ipotecaria: 200,00 euro (fuori campo IVA) Catastale: 50,00 euro Catastale: 200,00 euro Cessione di fabbricati abitativi imponibili Registro:200,00 euro Registro:200,00 euro IVA Ipotecaria: 200,00 euro Ipotecaria: 200,00 euro Catastale: 200,00 euro Catastale: 200,00 euro Cessione di fabbricati esente IVA Registro: 9% (min. 1.000,00 euro) Registro:200,00 euro Ipotecaria: 50,00 euro Ipotecaria: 200,00 euro Catastale: 50,00 euro Catastale: 200,00 euro Cessione di fabbricati strumentali, sia Registro: 200,00 Registro:200,00 euro esenti che imponibili ad IVA Ipotecaria: 3% Ipotecaria: 200,00 euro Catastale:1% Catastale: 200,00 euro Master Tributario © 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
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