Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Imposta di registro - Deloitte

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Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Imposta di registro - Deloitte
Studio Tributario
e Societario

Master Tributario FY22
Imposta di registro
Dott.ssa Barbara Rossi – Dott.ssa Pamela Floriani
Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Imposta di registro - Deloitte
Imposta di Registro
D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131

                                                                                     Master Tributario
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Master Tributario FY22 - Studio Tributario e Societario - Imposta di registro - Deloitte
Oggetto dell’imposta (art. 1 TUR)

«L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella Tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli
volontariamente presentati per la registrazione» (art. 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di seguito «TUR»).

Categoria delle «imposte d’atto» o «imposte cartolari»: dall’esistenza e dalla forma estrinseca degli atti ne deriva l’assoggettabilità al tributo;

Introduzione del concetto di «tariffa allegata al TUR» quale elenco degli atti soggetti a registrazione:

 in termine fisso (Parte prima);

 in caso d’uso (Parte seconda);

 registrazione volontaria.

L’imposta di registro presenta taluni requisiti sia della tassa (quando corrisponde al prezzo del servizio reso ai fini dell’attribuzione della data
certa all’atto), che dell’imposta (inteso come prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato ai contribuenti in base alla loro capacità
contributiva);

 Vedasi anche Consiglio Nazionale del Notariato Studio 238/2008/T, «la natura di tassa d’atto dell’imposta di registro dovuta in misura
  fissa».

                                                                                                                                             Master Tributario
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Atti soggetti a registrazione (art. 2 TUR)

«Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

           a)       gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

           b)       i contratti verbali indicati nel primo comma dell’art. 3;

           c)       le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4;

           d)       gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o
                    trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per
                    oggetto la locazione o l'affitto di tali beni».

In linea generale, l’imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati
all’estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l’affitto di beni immobili o aziende situate in Italia.

Distinzione tra art. 2, lett. d) e art. 11 tariffa, P. II, allegata al TUR:

 atti formati all’estero che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia,
  su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni: soggetti a
  registrazione in termine fisso;

 atti diversi da quelli precedentemente indicati: soggetti a registrazione in caso d’uso.

Ai sensi dell’art. 106, n. 4, L. 16 febbraio 1913, n. 89, l’atto ricevuto o autenticato da un notaio all’estero deve essere depositato presso un
notaio italiano, quale condizione perché di esso se ne possa fare uso nel territorio dello Stato.

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Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso (art. 5 TUR)

«Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte
seconda.

Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono
relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le
cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27 quinquies) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai
sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».

 Gli atti indicati nella tariffa, P. I, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione in termine fisso, ossia entro 20 giorni dalla loro
  formazione se avvenuta in Italia, oppure entro 60 giorni se formati all’estero;

 gli atti indicati nella tariffa, P. II, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, ossia qualora vengano
  depositati presso una pubblica Amministrazione.

                                                                                                                                                Master Tributario
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Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (art. 40 TUR)

Se un’operazione è soggetta ad IVA, in virtù del c.d. principio di «alternatività tra IVA e imposta di registro», le imposte
d’atto troveranno applicazione eventualmente solo in misura fissa;

 affinché operi l’alternatività non è rilevante il materiale assoggettamento ad IVA dell’atto, essendo sufficiente che lo stesso rientri nel
  campo di applicazione dell’imposta. Qualora si sia indebitamente sottratta l’operazione all’applicazione dell’IVA, il principio di alternatività
  permane (in tal senso Cass. Civ., 9 aprile 1991, n. 3726 e Cass. Civ., 12 marzo 1996, n. 2021 – cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 29
  maggio 2013, n. 18).

       il principio esclude soltanto l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, in quanto il medesimo atto non può soggiacere alla
        contemporanea applicazione di due imposte proporzionali;

Eccezione prevista dallo stesso art. 40 introdotta dall’art. 35 del c.d. Decreto Bersani del 2006: sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del Decreto IVA, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e
strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis e
8-ter), del citato Decreto.

Per quanto attiene agli atti che contengono una pluralità di disposizioni e solo alcune di esse rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA, le
disposizioni non soggette ad IVA sconteranno l’imposta proporzionale di registro, (art. 43, co. 1, lett. i).

                                                                                                                                           Master Tributario
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Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (art. 40 TUR)

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                                         Non soggetto ad IVA per carenza requisito     Registrazione in termine fisso e ad imposta
                                                 soggettivo od oggettivo                              proporzionale

                                                                   Imponibile IVA      Registrazione in caso d’uso e in misura fissa

                                    Esente Iva, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972   Registrazione in caso d’uso e in misura fissa

                                   Esente Iva, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972,   Registrazione in termine fisso e ad imposta
                                             nn. 8, 8-bis e 27-quinquies                              proporzionale

                                                                                                                                       Master Tributario
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Caso d’uso (art. 6 TUR)

«Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di
attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il
deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per
legge o regolamento».

 Deposito + Acquisizione agli atti;

Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 39, TUR, l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al
momento della richiesta di registrazione.

L’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 76, co. 5, TUR, non dispensa dal pagamento dell’imposta quando si faccia uso dell’atto ai sensi
dell’art. 6.

•      Il «deposito» deve essere volontario, rimanendo escluso il caso in cui il deposito sia obbligatorio per legge o necessario ai fini
       dell’adempimento di una obbligazione dell’Amministrazione. Alla luce di questo: (cfr. Ris. n. 251160 del 28 marzo 1983, Ris. n.
       251372 del 3 agosto 1985, Ris. 260358 del 28 giugno 1991 ).

•      Affinché sorga l’obbligo di registrazione in caso d’uso è altresì necessario che il deposito dell’atto presso le cancellerie giudiziarie sia
       avvenuto al fine di esercitare un’attività amministrativa. Pertanto, non sorge l’obbligo di registrazione quando il deposito sia
       avvenuto per consentire l’esecuzione di attività giurisdizionali presso le medesime cancellerie;

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Atti non soggetti a registrazione, Registrazione volontaria e Termini per la richiesta di
registrazione
ART. 7 Atti non soggetti a registrazione: «Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la
registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa».

 taluni atti – ancorché redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e pertanto soggetti a registrazione in termine fisso – non
  sono soggetti all’obbligo di registrazione (es. atti di ultima volontà, ecc.)

ART. 8 Registrazione volontaria: «Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la
registrazione di un atto».

 non solo le parti contraenti ma anche qualsiasi estraneo all’atto che possa ottenere dalla registrazione un effetto favorevole;

 al fine di attribuire data certa all’atto presentato per la registrazione.

ART. 13 Termini per la richiesta di registrazione: Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, la registrazione deve essere richiesta
entro 20 giorni dalla data dell’atto se formato in Italia ed entro 60 giorni se formato all’estero.

 Termini di registrazione in caso di procedura telematica: gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate dai notai, possono
  essere registrati in via telematica. Tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 e dal D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.
  La registrazione telematica per i notai è diventata obbligatoria per taluni atti da essi formati autenticati a decorrere dal 1°giugno 2007; il
  sistema telematico si caratterizza per l’autoliquidazione dell’imposta principale di registro e delle imposte ipotecaria e catastale operata
  dal notaio. Come chiarito con la Circolare 5 febbraio 2003, n. 6, la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte degli
  atti con procedura telematica è controllata dagli uffici territorialmente competenti e, «qualora sulla base degli elementi desumibili dall'atto
  risulti dovuta una maggiore imposta», la stessa è richiesta, con apposito avviso di liquidazione, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 10,
  lettera b).

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Esecuzione della registrazione e suoi effetti

ART. 16 L’atto viene presentato per la registrazione; l’Ufficio provvede a liquidare l’imposta e il richiedente corrisponde l’imposta liquidata
attraverso versamento in banca, presso l’Ufficio Postale o presso il Concessionario della Riscossione.

       deroga di cui all’art. 17 prevista per la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di immobili, per cui è prevista l’autoliquidazione
        del tributo (vedi infra).

ART. 18 «La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a
norma dell'art. 2704 del Codice civile».

•    Attestazione dell’esistenza dell’atto e attribuzione di data certa di fronte ai terzi al medesimo

      − incontestabilità della preesistenza dell’atto rispetto ad un determinato evento.

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Interpretazione degli atti – abuso del diritto (art. 20 TUR)

Art. 20 TUIR – ante modifica legge di bilancio 2018
Interpretazione degli atti – abuso del diritto (art. 20 TUR) - segue

Ratio: La novità è tesa a limitare le operazioni di riqualificazione da parte degli uffici, stabilendo che l’attività interpretativa debba
riguardare il singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da eventuali legami con altri atti negoziali

La tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata:

 sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto;

 prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati.

Decorrenza della norma : retroattiva?

• Agenzia delle entrate: la nuova disciplina si applica anche con riferimento agli avvisi emanati dopo il 1 gennaio 2018 e aventi ad oggetto
  atti registrati in precedenza (Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018).

• Cass. - Sentenze n. 4407 e 4589 del 2018: non retroattività laddove la nuova versione dell’art. 20 introduce dei limiti all’attività di
  riqualificazione giuridica che prima non erano previsti e perché non è una disposizione che interessa la collettività.

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Atti soggetti ad imposta di registro:
L’ art. 20 del TUR ha valore retroattivo
                         La legge di Bilancio 2019 qualifica espressamente come interpretazione autentica, conferendogli efficacia
                       retroattiva, la norma della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 limitando
                    l’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: tale attività
                           può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione,
                                               prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

L’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 non aveva risolto i dubbi relativi alla corretta interpretazione dell’art. 20 del TUR per il passato
(periodo antecedente al 1° gennaio 2018) e anzi ha inserito un nuovo elemento di incertezza: l’identificazione esatta del discrimine per
l’applicazione della nuova disciplina (il momento di registrazione dell’atto o di svolgimento dell’attività di controllo?).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 23549 del 23 settembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (come da ultimo modificato dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019). Secondo la Corte di Cassazione, infatti,
l’intervento del Legislatore si sarebbe posto in palese contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3, e con il principio di capacità
contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21 luglio 2020, ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale non fondate mettendo,
auspicabilmente, fine alla diatriba sull’interpretazione della norma in esame.

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Atti che contengono più disposizioni (art. 21 TUR)

«Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse
è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come
se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa».

• La connessione necessaria richiesta al co. 2, deve sussistere sul piano oggettivo, come si vi fosse una reciproca dipendenza tra le varie
  disposizioni negoziali; tale connessione non deve risultare dalla mera volontà delle parti.

• Circolare Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2011, n. 44: le disposizioni contenute nell’atto che non siano suscettibili di autonoma
  valutazione economica, non essendo espressione di capacità contributiva, non sono soggette al disposto di cui all’art. 21 del TUR.

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Enunciazione di atti non registrati (art. 22 TUR)

«Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti
intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle
disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'Autorità giudiziaria indicati nell'art. 37,
l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita».

Requisiti affinché l’atto enunciato sia soggetto a tributo:

 l’enunciazione deve consentire di individuare chiaramente la natura della convenzione ed i suoi elementi essenziali oggettivi e soggettivi;

 si ha enunciazione fiscalmente rilevante solo qualora le parti dell’atto enunciato siano le stesse dell’atto enunciante, o siano ivi presenti,
  (irrilevante la ulteriore presenza di altri soggetti).

                                                Si enunciazione                                       No enunciazione

                            Atto enunciante: Tizio, Caio, Sempronio                        Atto enunciante: Tizio, Caio
                            Atto enunciato: Tizio, Caio                                    Atto enunciato: Tizio, Caio, Sempronio

Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, in sede di tassazione saranno applicabili anche le sanzioni per
mancata registrazione nei termini.

                                                                                                                                               Master Tributario
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Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse – Cessione d’azienda c.d.
“spezzatino” (art. 23 TUR)
• Qualora siano previsti più corrispettivi per ciascun bene o diritto nell’atto, non si applica l’art. 23, in quanto verrà applicata l’aliquota propria per
  ogni bene o diritto;

    nel caso invece di previsione di un corrispettivo globale indistinto per tutti i beni o diritti trasferiti, verrà applicato all’intero corrispettivo
     l’aliquota più elevata.

• La cessione d’azienda è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, dunque è sempre soggetta ad imposta di registro (art. 2, co. 3, lett. b),
  D.P.R. 633/73).

• La cessione d’azienda o di un suo ramo deve essere assoggettata all’imposta di registro, avuto riguardo al valore complessivo dei beni che la
  compongono, compreso l’avviamento. Diversamente, il semplice trasferimento di uno o più beni aziendali resta assoggettato ad IVA secondo le
  regole ordinarie, con la possibilità per il cessionario dei beni di operare la detrazione, ove spettante.

• Per eludere l’imposta di registro, la cessione d’azienda viene talvolta mascherata attraverso la vendita frazionata nel tempo dei beni aziendali
  (c.d. cessione d’azienda «spezzatino»).

     • La cessione d’azienda c.d. «spezzatino», è praticata dagli operatori economici in quanto, come è noto, la medesima cessione comporta di
       regola un carico fiscale maggiore per l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono: l’IVA, infatti, è in linea di
       principio «neutrale», mentre l’imposta di registro rappresenta un onere aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente
       avviamento;

           − secondo parte della giurisprudenza affinché si abbia un trasferimento di azienda è necessario che venga trasferito un complesso di beni di
             per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività di impresa (Cass. Civ., 21 ottobre 1995, n. 10993);

           − di diverso avviso altra parte della giurisprudenza, secondo cui la cessione d’azienda deve essere caratterizzata non soltanto da una
             pluralità di beni organizzati per lo svolgimento di un’attività produttiva, ma sempre e necessariamente anche dal trasferimento di
             un’organizzazione attuale e vitale di questi elementi in un contesto di relazioni finanziarie, commerciali e personali, capaci di attivare la
             potenzialità produttiva dei beni materiali (CTR Lazio, 20 febbraio 1997, n. 12) Tuttavia, tale posizione non sembra essere condivisa dalla
             Corte di Cassazione, che sottolinea come il trasferimento dei rapporti giuridici inerenti l’azienda non sia un elemento necessario della
             cessione stessa, bensì un effetto (Cass. Civ., 19 giugno 1996, n. 5636).

                                                                                                                                                            Master Tributario
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Crediti – Valore dei beni e dei diritti

ART. 49 «Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi
che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale
calcolato al saggio legale di interesse».

•    Alternatività IVA-Registro:

            le cessioni di credito aventi finalità finanziaria (cessioni che perdono la loro individualità per incardinarsi in un’operazione di natura
             creditizia, essendo il credito strumentale rispetto all’operazione) sono soggette ad IVA, in regime di esenzione (art. 10, n. 1, D.P.R.
             633/1972), e scontano l’imposta fissa di registro, ove registrate;

            la cessione di crediti effettuata come negozio a sé stante, senza finalità di finanziamento, non è soggetta ad IVA ed è soggetta ad
             imposta di registro proporzionale (Ris. 24 maggio 2000, n. 71).

ART. 51 Come regola generale il valore venale coincide con quello dichiarato dalle parti;

      − di contro, se le parti non hanno dichiarato il valore del bene o dei diritti o il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto è superiore
        al valore dichiarato dalle parti, si assume come base imponibile il corrispettivo pattuito per la durata del contratto;

      − se l’atto non contiene né l’indicazione del valore né quella del corrispettivo, l’Ufficio può procedere autonomamente alla determinazione del
        corrispettivo;

      − il criterio generale è derogato in relazione alle aziende. In questi casi si tiene conto del valore venale in comune commercio,
        indipendentemente dal valore dichiarato dalle parti;

           •     in tali casi l’Ufficio può procedere alla rettifica del valore dichiarato dalle parti.

                                                                                                                                                     Master Tributario
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Decadenza dell’azione della finanza e del contribuente (artt. 76 e 77 TUR)

L’art. 76 prevede i termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria, affinché si possa richiedere il pagamento dell’imposta di registro. La
disciplina è differenziata a seconda che si tratti di atti soggetti ad obbligo di registrazione e non registrati o che si tratti di atti regolarmente
registrati.

      − per gli atti non presentati per la registrazione il periodo di decadenza è di 5 anni (co. 1);

      − per gli avvisi di rettifica e di liquidazione derivanti da aumento di valore il periodo è di 2 anni (co. 1-bis) (vedi Circ. Agenzia delle Entrate 21
        maggio 2009 n. 25);

      − per gli atti presentati per la registrazione il periodo di decadenza è di 3 anni (co. 2).

      − per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, il termine decadenziale decorre dall’evento che ha concretizzato il caso d’uso.

L’art. 77 disciplina i termini e le modalità di richiesta di rimborso da parte del contribuente ed enuclea il c.d. «principio di consolidamento del
titolo e del criterio impositivo»;

      − il contribuente che voglia contestare, deve esercitare la relativa azione entro il termine di decadenza triennale dalla data di registrazione,
        ovvero se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto.

                                                                                                                                                    Master Tributario
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La quantificazione dell’imposta di
registro
La Tariffa

                                                                                     Master Tributario
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Tariffa, Parte Prima (art. 1) – Atti soggetti a registrazione in termine fisso

L'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'art. 26, co. 1, del D.L. 104/2013, intervenendo direttamente sull'art. 1, tariffa, P.
I, semplifica, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in
genere e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi,
dei provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e dei trasferimenti coattivi:

        • previsione di aliquota «ordinaria» nella misura del 9%.

        • Con riferimento all'imposizione in misura fissa, l'art. 26, co. 2, del D.L. n. 104/2013 ha disposto che «l'importo di ciascuna delle
          imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio
          2014 è elevato ad euro 200».

        • Sempre a seguito delle modifiche i medesimi atti (qualora siano assoggettati ad imposizione proporzionale), «sono soggetti a
          ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta».

•    In tutte le ipotesi di cui sopra, l’art. 10 dispone che l'imposta non può essere comunque inferiore a Euro 1.000 e che in relazione alle
     medesime, sono soppresse le esenzioni e le agevolazioni tributarie in vigore, anche se previste in leggi speciali (per
     approfondimenti Circ. Agenzia delle Entrate 2/2014);

Resta ferma la previsione di agevolazione con aliquota ridotta del 2% per l'acquisto della prima casa.

                                                                                                                                           Master Tributario
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Tariffa, Parte prima (art. 1)
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
                                                                    Regime applicabile dal                                    Regime applicabile dal
       Atti non soggetti a IVA                                                                    Atti soggetti ad IVA
                                                                         01.01.2014                                                01.01.2014
                                                                   Imposta di registro: 2%.                                           IVA 22%
      Fabbricati abitativi con
                                                                     Imposte ipotecaria e          Terreni edificabili     Imposte di registro, ipotecaria e
     agevolazione prima casa
                                                                 catastale: Euro 50 ciascuna.                               catastale: Euro 200 ciascuna
        Fabbricati abitativi                                       Imposta di registro 9%.
                                                                                                   Fabbricati abitativi
    senza agevolazione prima                                         Imposte ipotecaria e                                    IVA 10% (22% se di lusso)
                                                                                                     imponibili IVA
              casa                                               catastale: Euro 50 ciascuna.                              Imposte di registro, ipotecaria e
                                                                                                senza agevolazione prima
        Fabbricati strumentali                                       Imposta di registro 200.                                   catastale: Euro 200
                                                                                                          casa
         (sia imponibile che                                           Imposte ipotecaria e
                                                                                                   Fabbricati abitativi
               esente)                                                catastale: 4% (3+1).                                             IVA 4%
                                                                                                     imponibili IVA
                                                                                                                           Imposte di registro, ipotecaria e
                                                                                                 con agevolazione prima
                                                                                                                                catastale: Euro 200.
                                                                                                          casa
                                                                   Imposta di registro: 15%.
                        Terreni                                      Imposte ipotecaria e                                   Imposta di registro: 9% (2%
                                                                                                   Fabbricati abitativi
                                                                      catastale: Euro 50.                                           prima casa).
                                                                                                    in esenzione IVA
                                                                                                                           Imposte ipotecaria e catastale e
                                                                                                                                 Euro 50 ciascuna.

   N.B.: vedasi Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E «La tassazione degli atti notarili - Guida operativa», e successive Circolari a
   modifica (es. Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E «Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e
   catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari».

                                                                                                                                                        Master Tributario
© 2021 Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.
Tariffa, Parte prima (art. 6, 9, 11) e Tariffa, Parte Seconda, art. 5

                                                                                                                                                                          Art.5
                            Art.                                                         Art.                                      Art.
                                                                                                                                                                          T., p
                             6                                                            9                                        11
                                                                                                                                                                           II

Cessioni di crediti, compensazioni e                                    Atti diversi da quelli altrove indicati   Atti pubblici e scritture private           Quietanze rilasciate mediante
   remissioni di debiti, quietanze,                                     aventi per oggetto prestazioni a          autenticate, escluse le procure di        scritture private non autenticate:
  tranne quelle rilasciate mediante                                     contenuto patrimoniale:                   cui all'art. 6 della parte seconda,
 scrittura privata non autenticata;                                                                               non aventi per oggetto prestazioni a                   0,50%
 garanzie reali e personali a favore                                                     3%                       contenuto patrimoniale; atti
di terzi, se non richieste dalla legge.                                                                           pubblici e scritture private
Cessioni di crediti, compensazioni e                                                                              autenticate aventi per oggetto la
   remissioni di debiti, quietanze,                                                                               negoziazione di quote di
  tranne quelle rilasciate mediante                                                                               partecipazione in società o enti di
 scrittura privata non autenticata;                                                                               cui al precedente art. 4 o di titoli di
 garanzie reali e personali a favore                                                                              cui all'art. 8 della tabella o aventi
di terzi, se non richieste dalla legge:                                                                           per oggetto gli atti previsti nella
                                                                                                                  stessa tabella, esclusi quelli di cui
                          O,50%                                                                                   agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter;
                                                                                                                  atti di ogni specie per i quali è
                                                                                                                  prevista l'applicazione dell'imposta
                                                                                                                  in misura fissa:

                                                                                                                              Euro 200,00

                                                                                                                                                                                  Master Tributario
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Tabella regime delle imposte indirette locazioni immobiliari

                                         Oggetto del contratto di                                 IVA                  Imposta di registro
                                               locazione
                                         Fabbricati abitativi locati                 Imponibilità per opzione (10%)        67,00 euro
                                     dall’impresa di costruzione o di
                                                 ripristino                          Esenzione in assenza di opzione           2%

                                       Fabbricati abitativi locati da                          esenzione                       2%
                                     soggetto diverso dall’impresa di
                                        costruzione o di ripristino

                                     Fabbricati strumentali locati da                       Imponibilità per                   1%
                                            un soggetto IVA                          opzione/esenzione in assenza di
                                                                                                opzione

   N.B.: vedasi Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E «La tassazione degli atti notarili - Guida operativa», e successive Circolari a
   modifica (es. Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E «Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e
   catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari».

                                                                                                                                             Master Tributario
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Imposta di Registro
Decreto Crescita 2019

                                                                                     Master Tributario
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Decreto crescita 2019 – art. 7 del D.L. n. 34 del 30.04.2019
Regime agevolato per le imposte d’atto (trasferimenti sino al 31 dicembre 2021)

          In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’atto di
          trasferimento a imprese di costruzione/ristrutturazione sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un
          totale di 600,00 euro (per i trasferimenti sino al 31 dicembre 2021).

   Cessioni operate da privati                                                       Cessioni operate da soggetti IVA
                                                                                     La norma potrebbe configurare un vantaggio fiscale anche per
   La norma configura un importante vantaggio fiscale con
                                                                                     alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di
   riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti
                                                                                     imprese di costruzione o ristrutturazione. Infatti, va ricordato che,
   privati a favore di imprese di costruzione o
                                                                                     in base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA:
   ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:
                                                                                     • di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte
   •l’imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00                            di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso,
   euro;                                                                               dunque, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 non
                                                                                       comporta alcun beneficio);
   •l’imposta ipotecaria di 50,00 euro;
                                                                                     • di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l’imposta di
   •l’imposta catastale di 50,00 euro.                                                 registro proporzionale (9% per l’acquirente impresa di
                                                                                       costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le
                                                                                       agevolazioni “prima casa”) e le imposte ipotecaria e catastale di
                                                                                       50,00 euro ciascuna (in questo caso, la norma recata dall’art. 7
                                                                                       del DL 34/2019 comporterebbe un rilevante risparmio di
                                                                                       imposta per l’imposta di registro);
                                                                                     •    di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA,
                                                                                         scontano l’imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e
                                                                                         catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso,
                                                                                         dunque, la norma recata dal l’art.7 del DL 34/2019 risulterebbe
                                                                                         molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di
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                                                                                         risparmiare il 4% di imposte ipo-catastali).          Master Tributario
Decreto crescita 2019 – art. 7 del D.L. n. 34 del 30.04.2019
Regime agevolato per le imposte d’atto (trasferimenti sino al 31 dicembre 2021)

                                                                                     Trattamento impositivo ordinario    Trattamento impositivo agevolato ex
                                                                                                                         DL 34/2019 (trasferimenti sino al
                                                                                                                         2021)
  Cessione di fabbricati abitativi o                                                 Registro: 9% (min. 1.000,00 euro)   Registro:200,00 euro
  strumentali da parte di privato                                                    Ipotecaria: 50,00 euro              Ipotecaria: 200,00 euro
  (fuori campo IVA)                                                                  Catastale: 50,00 euro               Catastale: 200,00 euro

  Cessione di fabbricati abitativi imponibili                                        Registro:200,00 euro                Registro:200,00 euro
  IVA                                                                                Ipotecaria: 200,00 euro             Ipotecaria: 200,00 euro
                                                                                     Catastale: 200,00 euro              Catastale: 200,00 euro

  Cessione di fabbricati esente IVA                                                  Registro: 9% (min. 1.000,00 euro)   Registro:200,00 euro
                                                                                     Ipotecaria: 50,00 euro              Ipotecaria: 200,00 euro
                                                                                     Catastale: 50,00 euro               Catastale: 200,00 euro

  Cessione di fabbricati strumentali, sia                                            Registro: 200,00                    Registro:200,00 euro
  esenti che imponibili ad IVA                                                       Ipotecaria: 3%                      Ipotecaria: 200,00 euro
                                                                                     Catastale:1%                        Catastale: 200,00 euro

                                                                                                                                                           Master Tributario
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