MARATONA DEL DIRITTO - vezzoni.law

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MARATONA DEL DIRITTO

            Università della Svizzera italiana, Lugano              Data: 22 novembre 2019
                                                                    Ambito: DIRITTO PENALE

3 anni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’espulsione in materia
penale: lo stato della situazione

Relatore: Avv. Letizia Vezzoni

Introduzione

Il 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le disposizioni relative all’espulsione in materia penale, e
meglio gli artt. 66a – 66d del Codice penale svizzero1, in attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost.2,
introdotto dopo che il 28 novembre 2010 Popolo e Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare
“per l’espulsione degli stranieri che commettono reati”. Come indicato dallo stesso legislatore, “la
normativa proposta punta a una soluzione di compromesso tra l’automatismo dell’espulsione,
previsto dalle nuove disposizioni costituzionali, e il rispetto dei principi costituzionali, delle garanzie
dei diritti umani e dei trattati internazionali.3”. Il Consiglio federale ha dunque da subito messo in
evidenza la necessità di garantire nella misura del possibile la protezione del principio di
proporzionalità (art. 5 Cst.) e il rispetto del diritto internazionale. Le nuove disposizioni sono state
pertanto concepite in modo tale da garantire alle Autorità competenti il margine necessario per
procedere ad un esame circostanziato del singolo caso ed assicurare, alla luce dell’art. 8 CEDU4 e
dell’art. 17 Patto ONU II5, il carattere proporzionale dell’espulsione.

Come però spesso accade in presenza di compromessi legislativi, sin dalla loro adozione questi
articoli hanno posto diversi problemi di interpretazione e di applicazione pratica. In particolare, ma
non solo, in materia di espulsione obbligatoria, il cosiddetto “caso di rigore” ha causato non pochi
grattacapi ai Tribunali chiamati ad applicare le disposizioni di legge. Tuttavia, a tre anni dall’entrata
in vigore di tali norme, inizia finalmente ad esserci della giurisprudenza che chiarisce alcuni di questi
punti critici.

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La sistematica delle disposizioni relative all’espulsione in materia penale

Per contestualizzare il tema, va innanzitutto ricordato che le nuove disposizioni, inserite nella
Sezione “Delle altre misure” del CP, sono articolate nel seguente ordine sistematico:

     1) espulsione obbligatoria (art. 66a CP):
     - art. 66a cpv. 1 CP: il Giudice espelle dal territorio svizzero per un periodo da cinque a
        quindici anni lo straniero condannato per uno dei reati previsti nella lista di cui alle lett. a-o,
        indipendentemente dall’entità della pena inflitta.
     - art. 66 cpv. 2 CP: il Giudice può eccezionalmente rinunciare a pronunciare l’espulsione se
        questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico
        all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere nel nostro Paese,
        tenendo ad ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in
        Svizzera.
     - art. 66 cpv. 3 CP: il Giudice può rinunciare a pronunciare l’espulsione obbligatoria se il fatto
        è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP) o in stato di necessità
        discolpante (art. 18 cpv. 1 CP), casi comunque piuttosto rari nella pratica.

     2) espulsione non obbligatoria (art. 66abis CP): il Giudice può espellere per un periodo da tre a
        quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata
        una misura ai sensi degli artt. 59-61, 64 CP per un crimine o un delitto non previsto all’art.
        66a CP.

     3) disposizioni comuni quanto a recidiva, momento dell’esecuzione e sospensione
        dell’esecuzione di un’espulsione obbligatoria (66b, 66c, 66d CP).

Gli elementi essenziali delle disposizioni: alcune brevi definizioni (anche alla luce della
giurisprudenza)

Giudice: l’Autorità competente per pronunciare l’espulsione è il Giudice / il Tribunale svizzero. Il
Procuratore pubblico, nell’ambito di un decreto di accusa, non può pronunciarsi sull’espulsione (art.
352 cpv. 2 CPP a contrario).

Straniero: la nozione di straniero è quella deducibile dalla LStrI6, e meglio ogni persona che
possiede – nel caso di specie, al momento della commissione del reato – una nazionalità diversa da
quella Svizzera. Le norme si applicano ad ogni straniero, indipendentemente dal suo statuto
(rifugiato, permesso B, permesso C, ecc.). Lo straniero può essere autore del reato, ma anche
correo, complice o istigatore.

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Lista di reati: l’espulsione obbligatoria entra in linea di conto quando viene commesso uno dei reati
espressamente enumerati all’art. 66a cpv. 1 lett. a-o CP, indipendentemente dal fatto che la
commissione dello stesso si sia fermata allo stadio del tentativo (art. 22 cpv. 1 CP)7. L’espulsione
facoltativa, invece, può essere pronunciata quando viene decisa una misura (artt. 59-61, 64 CP) o
una condanna per un reato non previsto nella lista.

Condannato: in materia di espulsione obbligatoria, lo straniero deve essere condannato a una
pena8, intesa quale antitesi del proscioglimento. La pronuncia di un’espulsione facoltativa è invece
possibile anche nel caso in cui nei confronti dello straniero venga adottata una misura. In ogni caso,
l’espulsione ha effetto dalla crescita in giudicato della sentenza.

Pena inflitta: diversamente da quanto proposto dal Consiglio federale nel Messaggio, nel testo
definitivo non è stata recepita la soglia minima dei sei mesi di pena privativa della libertà / delle 180
aliquote giornaliere di pena pecuniaria. Con le riserve di cui all’art. 66a cpv. 2 e 3 CP, dal momento
che vi è condanna per uno dei reati previsti nella lista, il Giudice pronuncia l’espulsione obbligatoria
indipendentemente dal quantum della pena inflitta e dalla gravità dei fatti ritenuti9: il margine di
apprezzamento del Giudice è pertanto limitato alla durata dell’espulsione da pronunciarsi. Lo
stesso dicasi per l’espulsione facoltativa, ritenuto come anche all’art. 66abis CP non sia prevista una
soglia minima quanto alla durata della pena. In quest’ultimo caso, tuttavia, il principio di
proporzionalità impone un’accresciuta prudenza. In entrambi i casi, l’espulsione può essere decisa
indipendentemente dal fatto che la pena sia posta o meno a beneficio della sospensione
condizionale10.

Applicazione temporale: in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP) l’espulsione può
essere pronunciata unicamente se l’atto illecito a fondamento di tale misura è stato commesso
dopo il 1° ottobre 2016. L’agito dell’autore va comunque valutato alla luce di eventuali altri reati
commessi e dei precedenti penali (anche all’estero11). Tale modo di procedere non viola il principio
di non retroattività nella misura in cui non si tratta di applicare le disposizioni relative all’espulsione
a fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle stesse, bensì di valutare il rischio di recidiva
dell’autore alla luce dell’insieme dei comportamenti posti in atto12.

Criticità degli artt. 66a – 66d CP e prime risposte fornite dalla giurisprudenza

A) Il caso di rigore

Ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP, il Giudice può eccezionalmente rinunciare a pronunciare l’espulsione
obbligatoria se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse
pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera,

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tenendo ad ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto nel nostro
Paese. Si tratta di due condizioni cumulative che vanno pertanto esaminate in due fasi distinte. Il
Giudice nella sua valutazione deve fare uso del potere di apprezzamento, conferitogli dalla
formulazione potestativa, sempre nel rispetto dei principi costituzionali. Tuttavia, la formulazione
quale Kannvorschrift non significa che il Giudice possa decidere liberamente se applicare o meno
l’eccezione: se le condizioni sono adempiute, il Giudice deve rinunciare all’espulsione, pena la
violazione del principio di proporzionalità (art. 5 Cst.)13.

Il CP non fornisce né una definizione di “grave caso di rigore personale”, né indica i criteri da
ritenere per ponderare gli interessi in gioco (pubblico vs. privato). Essenziali sono in tal senso le
diverse sentenze pronunciate in materia dal Tribunale federale in cui tali criticità sono state
affrontate.

La nozione di “grave caso di rigore personale” non è completamente nuova nel nostro diritto. In
ambito di diritto degli stranieri, l’art. 31 OASA14 menziona espressamente quali criteri vanno
valutati al fine di determinare se vi sia o meno un “caso personale particolarmente grave”, e
meglio: integrazione dello straniero, situazione personale (in particolare il momento e la durata
della scolarizzazione dei figli), situazione finanziaria, durata della presenza in Svizzera, stato di
salute e possibilità di reinserimento nel Paese d’origine15. Il Tribunale federale ha in tal senso
sancito che, tenuto conto degli stretti legami tra l’espulsione penale e le misure del diritto degli
stranieri, per determinare se vi sia caso di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP appare giustificato ispirarsi, in
modo generale, ai criteri previsti all’art. 31 OASA e alla giurisprudenza relativa. Tuttavia, ritenuto
come la lista dell’art. 31 OASA non sia esaustiva e come l’espulsione rilevi del diritto penale (e,
dunque, si applichino i suoi principi), il Giudice nell’esaminare se vi sia o meno caso di rigore dovrà
anche tener conto delle prospettive di reinserimento / integrazione sociale del condannato16 nel
Paese di origine vs. in Svizzera. La regolamentazione dei casi di rigore è concepita come eccezione
sia nel diritto migratorio sia nel diritto penale e, in quanto tale, dev’essere applicata in modo
restrittivo nei rispettivi contesti. Divergono invece significativamente le motivazioni su cui
poggiano. Mentre nel primo caso l’eccezione è dettata da ragioni essenzialmente umanitarie, nel
secondo è prescritta in particolare dal rispetto del principio di proporzionalità, nonché dei principi
dello Stato di diritto e del diritto internazionale17. Quale regola generale, va ammesso il caso di
rigore ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP quando l’espulsione costituirebbe per l’interessato
un’ingerenza di una certa importanza sul suo diritto al rispetto della vita privata e famigliare
garantito dalla Costituzione (art. 13 Cst.) e dal diritto internazionale (in particolare dall’art. 8
CEDU)18.

Una posizione particolare tra i diversi possibili casi di rigore è certamente quella dei cosiddetti
“stranieri di seconda generazione”. Infatti, l’art. 66a cpv. 2 CP impone espressamente al Giudice di
tenere in considerazione la situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

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Il Tribunale federale ammette in tal senso l’applicazione dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza in
materia di revoca del permesso di domicilio dello straniero di seconda generazione, tenendo
comunque presente che l’adozione dell’art. 121 cpv. 3-6 Cst. e poi degli artt. 66a segg. CP mirava a
inasprire il regime già esistente in materia. Stante detta giurisprudenza, la revoca di un permesso di
domicilio di uno straniero che si trova in Svizzera da lungo tempo deve essere compiuta con
particolare prudenza, ma non è esclusa in caso di reati gravi o ripetuti, anche se si tratta di uno
straniero nato e cresciuto in Svizzera. Bisogna in tal senso tenere particolarmente conto
dell’intensità dei legami con il nostro Paese e delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine. I
medesimi principi valgono pertanto in materia di espulsione giudiziaria. In ogni caso, viene
riconosciuto che lo straniero nato e cresciuto in Svizzera ha un interesse privato importante a
rimanere nel nostro Paese, interesse del quale va tenuto particolarmente conto nella ponderazione
degli interessi in gioco19 prima di pronunciare l’espulsione20.

Come detto sopra, le condizioni necessarie affinché venga riconosciuto il caso di rigore sono due.
Dapprima, va dunque determinato se l’espulsione costituirebbe un grave caso di rigore personale e,
in seguito, qualora la prima condizione sia adempiuta, si procede alla ponderazione degli interessi
in gioco. Inevitabilmente gli elementi esaminati per verificare l’adempimento della prima
condizione si sovrapporranno con quelli da prendere in considerazione nella valutazione
dell’interesse privato del condannato a rimanere in Svizzera. Quanto all’interesse pubblico, il TF
ritiene che l’espulsione vada ordinata laddove sia necessaria per salvaguardare la sicurezza
interna21. I criteri esaminati sono dunque, di regola, gli eventuali precedenti penali dell’interessato,
la natura violenta e/o reiterata dei reati, i motivi futili e/o egoisti alla base dell’agito, la pericolosità
dell’autore, l’importanza del bene giuridico leso, il rischio di recidiva e la prognosi legale22.

Di seguito, alcuni esempi in cui il caso di rigore è stato negato:
    - straniero giunto in Svizzera nel 2010 all’età di 23 anni per raggiungere la fidanzata, a
       beneficio di un permesso B, due figli nati sul territorio con i quali intrattiene ottimi rapporti
       nonostante l’intervenuta separazione dalla compagna, condannato nel 2018 a 22 mesi di
       detenzione per infrazione aggravata alla LStup. Caso di rigore negato ritenuti i lavori solo
       occasionalmente svolti, 64 ACB, due pregresse condanne penali e un ammonimento
       ricevuto dalle Autorità amministrative, assenza di particolare integrazione23;
    - straniero nato in Svizzera (1980) e qui scolarizzato, che parla male la lingua del suo Paese
       d’origine (in cui non ha parenti), nessun contatto con la madre che vive qui, condannato nel
       2018 a 12 mesi di pena detentiva per atti sessuali con fanciulli (a danno della nipotina). Caso
       di rigore negato ritenuti l’assenza totale di integrazione, la dipendenza persistente dagli
       aiuti sociali e un rischio di recidiva elevato24;
    - straniero giunto all’età di 9 anni in Svizzera, dove ha trascorso 15 anni della sua vita, non ha
       concluso le scuole dell’obbligo, più volte fermato da minorenne per problemi
       comportamentali e non rispetto delle norme, precedenti penali da maggiorenne, nessun

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tipo di rapporto con la sua famiglia in Svizzera, alcuni parenti nel Paese d’origine,
          condannato a 30 mesi di pena detentiva per rapina, furto e violenza contro le autorità e i
          funzionari. Caso di rigore negato ritenuti i numerosi precedenti penali, l’assenza totale di
          partecipazione alla vita economica e di legami famigliari25;
     -    straniero giunto all’età di 16 anni in Svizzera, dove ha trascorso i successivi 20 anni, quattro
          condanne alle spalle, già oggetto di ammonimento da parte delle Autorità amministrative,
          nuovamente condannato a 22 mesi di pena detentiva per infrazione aggravata alla LStup.
          Caso di rigore negato nonostante un figlio di 11 anni in Svizzera (con il quale intratteneva
          relazioni regolari) e una vita comune con una nuova compagna e un secondo figlio di un
          anno26;
     -    straniero giunto all’età di 5 anni in Svizzera, dove ne ha trascorsi 18, con diverse condanne
          alle spalle (sia da minorenne che da maggiorenne), mamma e fratellastri in Svizzera, padre
          nel Paese d’origine con cui non ha nessun tipo di contatto nonostante diversi soggiorni
          prolungati nello stesso, condannato a 28 mesi di pena detentiva (pena d’insieme con un
          precedente) per rapina, aggressione e diverse infrazioni alla LCStr. Caso di rigore negato
          ritenuti un’integrazione mediocre, la necessità di un sostegno economico da parte
          dell’Autorità pubblica, dei rapporti non particolarmente stretti e armoniosi con i suoi
          famigliari27;
     -    cittadino francese, nato nel 1984, sposato nel 2014 con una cittadina svizzera e residente da
          allora sul nostro territorio (in zona di confine), due precedenti penali, condannato per un
          traffico di stupefacenti relativo a 2 chili di hashish, espulsione ammessa per i pochi legami
          con il nostro territorio. Interessante richiamo a quanto stabilito dalla Corte europea dei
          diritti dell’uomo laddove viene chiaramente indicato che “compte tenu des ravages de la
          drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d’une grande fermeté à
          l’encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau“28.

Alcune situazioni in cui, invece, il caso di rigore è stato riconosciuto:
    - cittadino spagnolo, nato nel 1985 in Svizzera dove ha sempre vissuto, a beneficio di un
       permesso C. Celibe, vive con la madre, padre di due figli (4 e 7 anni) che vede regolarmente.
       Senza formazione professionale riconosciuta, ha sempre lavorato come venditore, ma da
       poco disoccupato al momento dei fatti. Parla spagnolo, ma non ha nessun legame con il suo
       Paese di origine. Condannato a 12 mesi di pena detentiva per correità in rapina, infrazione
       alla LArm e contravvenzione alla LStup. Alle spalle, 4 precedenti penali. Il TF ha ritenuto
       adempiuta la prima condizione poiché: il condannato ha sempre vissuto qui, dove si trovano
       tutti i suoi legami affettivi; alla luce della sua situazione professionale e famigliare, la sua
       integrazione non è certo esemplare, ma neppure di tratta di persona marginalizzata; il suo
       rientro in Spagna lo porrebbe in una situazione personale grave, non avendo alcun legame
       sociale o famigliare con questo Paese ciò che renderebbe difficile il suo (re)inserimento.
       Nella ponderazione degli interessi in gioco, l’Alta Corte ha poi ritenuto che: quanto ai

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precedenti penali, si tratta di reati che non rientrano nella lista di cui all’art. 66a cpv. 1 e che
          hanno portato alla pronuncia “unicamente” di pene pecuniarie (la più importante pari a 150
          aliquote giornaliere); la sua partecipazione ai reati è stata di bassa intensità; ha sempre
          provveduto a se stesso dal punto di vista economico, di modo che l’interesse privato è da
          considerarsi preponderante a quello pubblico29;

     -    cittadino serbo, nato e cresciuto in Svizzera, ben integrato, al momento dei fatti 20enne,
          senza precedenti penali. Legami con il suo Paese d’origine unicamente per via della lingua e
          dei parenti che ancora vi vivono e che frequenta durante le vacanze. Condannato per rapina
          e per tentata lesione grave in stato di scemata imputabilità a causa del consumo di alcol. Il
          TF ha riconosciuto l’evidente grave caso di rigore personale, ma si è chinato in modo
          dettagliato sul fatto a sapere se gli interessi privati del giovane sono prevalenti sull’interesse
          pubblico all’espulsione. Nel caso concreto, è stata ammessa la preponderanza dell’interesse
          privato, ritenuta anche una prognosi legale favorevole, ma il TF ha evidenziato come si tratti
          di un caso limite e come la clausola del caso di rigore sia concepita come un’eccezione e non
          debba diventare la regola30.

B) Espulsione vs. Accordo sulla libera circolazione

Sin dall’elaborazione del Messaggio31 si è posto il problema a sapere se e come l’espulsione in
materia penale sia compatibile con l’ALC32. Con la conclusione di tale Accordo, la Svizzera ha
conferito ai cittadini degli Stati membri dell’UE un diritto ampio e reciproco al soggiorno e
all’esercizio di un’attività economica, a condizione - tuttavia - che il soggiorno sia legale e il
comportamento conforme al diritto (art. 5 dell’allegato I ALC33).
In una sentenza di principio del 1° novembre 201834, il Tribunale federale ha stabilito che la Svizzera
non è vincolata dall’ALC quando legifera in materia penale per il proprio territorio, ma deve
comunque rispettare gli impegni che derivano da tale Accordo. Quando si china su un caso di
espulsione, il Giudice penale deve innanzitutto applicare il diritto nazionale; se il risultato a cui
giunge è compatibile con l’ALC, la questione della prevalenza delle norme nazionali o dell’ALC non si
pone35. Nel caso esaminato, il ricorrente sosteneva che stante la giurisprudenza del TF in materia di
diritto degli stranieri, l’allontanamento di un cittadino UE è compatibile con l’Accordo solo in caso
di reati particolarmente gravi e ripetuti. Il TF ha, invece, stabilito che la giurisprudenza in materia di
diritto degli stranieri non è determinante in caso di espulsione giudiziaria nella misura in cui un
inasprimento discende direttamente dalla volontà popolare. Inoltre, il TF ha ritenuto che un rischio
di recidiva debole, ma effettivo, è sufficiente per pronunciare una misura che pone fine a un
soggiorno ai sensi dell’ALC, a condizione che tale rischio sia riferito a una lesione grave di beni
giuridici importanti, quali l’integrità fisica36.

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In una successiva sentenza37, il TF ha poi ritenuto che in ambito penale l’art. 5 dell’allegato I ALC
deve essere interpretato stante il suo senso letterale e non in modo restrittivo. Criterio
determinante è dunque l’intensità della messa in pericolo dell’ordine pubblico, della sicurezza
pubblica e della pubblica sanità oppure dei “Gemeinwohlinteressens durch den kriminellen Willen,
wie er sich in der konkreten Katalogtat des art. 66a abs. 1 StGB ergibt”38. Criterio determinante è
dunque la misura del perturbamento della pace sociale attraverso la commissione di un reato
previsto nella lista di cui all’art. 66a CP.

C) La carcerazione di sicurezza a garanzia dell’esecuzione dell’espulsione

Ai sensi dell’art. 231 cpv. 1 lett. a CPP, il Tribunale di primo grado decide se il condannato va posto
o mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o delle misure. L’art.
220 cpv. 2 CPP, dal canto suo, definisce la carcerazione di sicurezza come “quella durante il periodo
tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza,
l’inizio di una sanzione privativa della libertà, l’esecuzione dell’espulsione o la liberazione”. Trattasi
della base legale necessaria per pronunciare la carcerazione di sicurezza al fine di garantire
l’esecuzione dell’espulsione, a condizione che nella decisione venga chiaramente indicato il motivo
per cui la carcerazione è ordinata39.

Il Tribunale federale si è chinato sulla questione della carcerazione di sicurezza volta a garantire
l’esecuzione dell’espulsione giungendo alle seguenti conclusioni:

     -    sino a quando la decisione di espulsione non è cresciuta in giudicato, il Giudice penale è
          competente per pronunciare la carcerazione di sicurezza. Questo, comunque, non esclude la
          competenza cumulativa delle Autorità amministrative, quest’ultime avendo la facoltà di
          mantenere o porre il condannato in detenzione amministrativa dalla notifica della
          condanna, anche prima che questa sia passata in giudicato (76 cpv. 1 LStrI);
     -    la carcerazione di sicurezza può essere eseguita in una struttura prevista per la carcerazione
          preventiva40; la stessa deve comunque sempre rispettare il principio di proporzionalità;
     -    la carcerazione di sicurezza volta a garantire l’esecuzione dell’espulsione pronunciata nei
          casi in cui la pena inflitta è posta interamente a beneficio della sospensione condizionale è
          compatibile con la CEDU e il principio di proporzionalità a condizione che: 1) vi sia ancora
          incertezza quanto all’effettività della sospensione condizionale (termine per l’appello, ev.
          appello incidentale, non ancora scaduto) 2) la durata della detenzione non superi il quantum
          della pena pronunciata in prima istanza 3) il principio di celerità sia rispettato (art. 5 CPP)41.

Per quanto concerne il nostro Cantone, di principio sono le Autorità amministrative ad occuparsi
dell’esecuzione dell’espulsione pronunciata in ambito penale, questo in applicazione delle facoltà

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conferite loro dall’art. 76 cpv. 1 LStrI. Si tratta di un sistema ben rodato, sufficientemente celere,
che si basa sulla buona e corretta collaborazione esistente tra Autorità preposte.

Conclusioni

Stante gli ultimi dati statistici, nel 2018 in Svizzera l’espulsione è stata pronunciata in 1702 casi, di
cui 1476 espulsioni obbligatorie e 226 facoltative42. Già solo numericamente, quello dell’espulsione
è dunque un tema certamente importante e la giurisprudenza in materia inizia ad essere
abbondante. Si tratta, tuttavia, di un tema ancora più importante se si considera il forte impatto
che un’espulsione può avere sulla vita della persona condannata. Relativamente all’eccezione
prevista per il caso di rigore, i criteri da utilizzarsi sono certamente stati definiti, ma l’approccio
rimane (correttamente) molto individualizzato nella misura in cui una ponderazione di questi criteri
può essere compiuta, alla luce dei principi costituzionali e delle garanzie poste dal diritto
internazionale, solo analizzando caso per caso. Vi è dunque da attendersi, nei prossimi anni, un
importante sviluppo della casistica. Il TF è comunque stato chiaro nello stabilire che la clausola di
rigore non deve diventare la regola e deve essere applicata in modo restrittivo, questo anche al fine
di rispettare la volontà popolare chiaramente manifestata nel 2010.

Altri aspetti, oltre a quelli sopracitati, pongono sicuramente alcuni interrogativi in materia di
espulsione giudiziaria. Si pensi, a titolo di esempio, ai problemi che si possono concretamente porre
nell’esecuzione di un’espulsione verso taluni Paesi (con relative conseguenze di statuto per la
persona interessata) oppure alla possibilità residua che permane all’Autorità amministrativa nel
caso in cui il Giudice abbia rinunciato all’espulsione (artt. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStrI).

Alcuni spunti per un approfondimento del tema

Messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione
dell’art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) del 26 giugno 2013 (FF
2013 5163)

BERTOSSA C., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, ad art. 66a e seguenti, Trechsel /
Pieth (ed.), Dike Verlag, 2018

BOURQUI M. / WACK C., La détention pour des motifs de sûreté en garantie de l’exécution de
l’expulsion à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 (ATF 143 IV 168),
in forumpoenale 5/2018 pp. 439-445

Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
Segretariato, Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
Tel. 091/682.95.61 Fax 091/682.95.62 – info@oati.ch – www.oati.ch
ETTER B., Entscheidbesprechungen, Bundesgericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil 6B_235/2018
vom 1. November 2018, in AJP 2019 pp. 244 – 250

FIOLKA G. / VETTERLI L., Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als Strafrechtliche Sanktion, in
Plädoyer 5/2016 pp. 82-95

GRODECKI S. / JEANNERET Y., L’expulsion judiciaire, in Droit pénal – Evolutions en 2018, pp. 127 – 143,
Dupont / Kuhn (ed.), Helbing Lichtenhahn, 2017

GRODECKI S. / STOUDMANN P., La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion
judiciaire, JdT 2019 III pp. 39-72

PERRIER DEPEURSINGE C., L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135/2017 pp.
389-415

1
  RS 311.0
2
  RS 101
3
  Messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3-6
Cst. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) del 26 giugno 2013 (FF 2013 5163), p. 5164. Nella fase iniziale
dei lavori parlamentari, espulsione obbligatoria ed espulsione facoltativa sono state trattate separatamente ritenuto
come la proposta di introduzione nel Codice penale della forma facoltativa fosse già contenuta nel precedente
Messaggio sulla modifica del diritto sanzionatorio (FF 2012 4181).
4
  RS 0.101
5
  RS 0.103.2
6
  Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, del 16 dicembre 2015, RS 142.20
7
  Tra altre: DTF 144 IV 168 consid. 1.4.1.; sentenze TF 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.3.4., 6B_1262/2018
del 29 gennaio 2019 consid. 2.1.
8
  Vi è un interessante problema posto dai casi di irresponsabilità (art. 19 cpv. 1 CP) e di irresponsabilità parziale (art.
19 cpv. 2 CP). Se in questo secondo caso l’espulsione obbligatoria sembra possibile (si tratterà infatti sempre di una
pena, seppur diminuita), più delicata è la questione dell’irresponsabilità totale e dell’eventuale espulsione facoltativa,
questo alla luce di una sentenza in cui il TF si è espresso indicando che l’espulsione è possibile se l’autore ha agito in
modo colpevole (sentenza TF 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.3.4)
9
  Sentenza TF 6B_506/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 1.1. e riferimenti ivi citati
10
   DTF 144 IV 168 consid. 1.4.1.; sentenza TF 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.3.4.
11
   Sentenza TF 6B_1043/2017 del 14 agosto 2018 consid. 3.2.2.
12
   Sentenza TF 6B_1043/2017 del 14 agosto 2018 consid. 3.2.2.
13
   Tra altre: DTF 144 IV 332 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati; sentenza TF 6B_639/2019 del 20 agosto 2019 consid.
1.2.
14
   Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, del 24 ottobre 2007, RS 142.201
15
   Da notare come dal 1° gennaio 2019 nella lista di criteri non compaia più “il rispetto dei principi dello Stato di diritto
da parte del richiedente” (art. 31 cpv. 1 lett. b vOASA)
16
   DTF 144 IV 332 consid. 3.3.2.; sentenze TF 6B_925/2019 del 16 ottobre 2019 consid.1.1., 6B_598/2019 del 5 luglio
2019 consid. 4.3.1., 6B_704/2019 del 28 giugno 2019 consid. 1.3.1., 6B_143/2019 del 6 marzo 2019 consid.3.3.1,

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6B_371/2018 del 21 agosto 2018 consid. 2.5 e riferimenti ivi citati
17
   Sentenza TF 6B_371/2018 del 21 agosto 2018
18
   Sentenze TF 6B_598/2019 del 5 luglio 2019 consid. 4.3.1., 6B_704/2019 del 28 giugno 2019 consid. 1.3.1.,
6B_143/2019 del 6 marzo 2019 consid. 3.3.1. in fine
19
   DTF 144 IV 332 consid. 3.3.3.; sentenza TF 6B_2019 del 16 ottobre 2019 consid. 1.1.
20
   Sentenza TF 6B_143/2019 del 6 marzo 2019 consid. 3.4.2.
21
   Sentenza TF 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.6.2.
22
   Tra altre, sentenze TF 6B_925/2019 del 16 ottobre 2019 consid.2.2.1., 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.7.
23
   Sentenza TF 6B_371/2018 del 21 agosto 2018
24
   Sentenza TF 6B_724/2018 del 30 ottobre 2018
25
   Sentenza TF 6B_861/2018 del 24 ottobre 2018
26
   Sentenza TF 6B_143/2019 del 6 marzo 2019
27
   Sentenza TF 6B_925/2019 del 16 ottobre 2019
28
   Sentenza TF 6B_1045/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 1.4.2. e riferimenti ivi citati
29
   DTF 144 IV 332, anche in Revue de l’avocat 2019 p. 180
30
   Sentenza 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.8. (Wie sie mit Recht einwendet, ist die Härtefallklausel als
Ausnahme konzipiert und darf nicht zur “Regel” werden)
31
   Cfr. nota a pié di pagina 1, p. 5240
32
   Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, RS 0.142.112.681
33
   I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità
34
   DTF 145 IV 55
35
   DTF 145 IV 55 consid. 4.1.
36
   Nel medesimo senso: sentenza TF 6B_907/2018 del 23 novembre 2018
37
   Sentenza TF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019
38
   Sentenza TF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 4.5.
39
   Sentenza TF 6B_506/2017 del 14 febbraio 2017 consid. 5.3.
40
   DTF 143 IV 168 consid. 3
41
   DTF 143 IV 168 consid. 5
42
   In Ticino, sempre per il 2018, sono state pronunciate 82 espulsioni, di cui 80 obbligatorie e 2 facoltative. La statistica
si basa tuttavia sulle condanne iscritte a casellario giudiziale e quindi sulle sentenze già cresciute in giudicato. I dati
potrebbero pertanto non essere completi, tenuto conto delle sentenze che sono state oggetto di impugnativa.

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