Comunicato Ufficiale N. 38 del 2 Maggio 2019 - CR Puglia

Pagina creata da Simone Grosso
 
CONTINUA A LEGGERE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
                                                  LEGA NAZIONALE DILETTANTI
                                                          COMITATO REGIONALE PUGLIA
                                                                                VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
                                                                              TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
                                                                                     NUMERO VERDE 800 445052
                                                                              SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
                                                                                 SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

                                         Stagione Sportiva 2018/2019

            Comunicato Ufficiale N. 38 del 2 Maggio 2019

     LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
     PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT

            Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco
   d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per
   raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti,
   curiosità e tante fotografie. L’idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare
   nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri
   principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali
   riservate a tutti i nostri tesserati.

             LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile),
   che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”,
   Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare
   fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R.
   Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro
   Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso,
   responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest’ultimo una
   new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.

           LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo
   gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla
   nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e
   giovanile pugliese. Basta un like!
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 2 di 11

                          COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A DEL 17 APRILE 2019)
                                             Il Consiglio Federale

− visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di
limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;

− attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2019/2020, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i
criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non
aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;

− tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa
sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC,
l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da
destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;

− ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei
minori;

− visto l’art. 27 dello Statuto federale

                                                 delibera

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno più di due calciatori professionisti
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno
tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.,
provenienti dall’estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si
trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30
giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla
E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente
provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di
tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della
propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per
cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. I calciatori da sostituire, dovranno
essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1
(ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione
non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da
professionista dopo il 30 giugno 2016.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019 non avranno calciatori professionisti cittadini di
paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 3 di 11

tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro
calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al
raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva
2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti
alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di
sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi
proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a
condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che
(i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30
giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla
E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli
rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima
stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie
che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2016.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione
sportiva 2019/2020 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già
tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre
società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020, nel periodo di campagna
trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/2020 il Campionato Serie C non potranno
tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né
tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso
da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno
stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella
stagione sportiva 2018/2019.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2019 in Italia
per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di
soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo
status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di
Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da
minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati
da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, della Legge n.
205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o
che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla
legislazione vigente.
G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti
disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 4 di 11

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A DEL 17 APRILE 2019)

                                        Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 49, comma 5 bis, delle N.O.I.F.; -
visto l’art. 27 dello Statuto Federale

                                            delibera

di approvare la modifica all’art. 49 delle N.O.I.F., con l’introduzione del comma 5 bis, secondo il
testo allegato sub A).

                                                                                             ALL. A)

                         NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
                                  Art. 49 (comma 5 bis)
                               Ordinamento dei Campionati

5 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente
alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di
iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;

b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal
Campionato Serie C;

c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società
all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;

d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C
successivo;

in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere
riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale
Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 5 di 11

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A DEL 17 APRILE 2019)
                                                         Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

                                                               delibera

di approvare la modifica all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). La
suddetta modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

                                                                                                                                    ALL. A)

                                   NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
                                              Art. 66 (comma 1)
                                     Persone ammesse nel recinto di giuoco

                 VECCHIO TESTO                                                              NUOVO TESTO
1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti           1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega         Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in     Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in
ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono                 ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre                ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in          interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in
corso:                                                                   corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;                                a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;                                                    b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un         c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del            allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del
Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;              Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico                d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico
responsabile sanitario della società;                                    responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;                                              e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di   f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della         gara.
squadra ospitante è obbligatoria per le gare di cui al presente          La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e
comma.                                                                   abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra,
La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto         nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal
di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.              Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in
                                                                         occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale
                                                                         Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti
                                                                         serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion
                                                                         fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato
                                                                         Berretti. L’inosservanza di tale obbligo, anche con
                                                                         riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il
                                                                         mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53,
                                                                         comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di
                                                                         forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla
                                                                         Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione
                                                                         all’arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del
                                                                         Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è
                                                                         obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico
                                                                         sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo
                                                                         deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della
                                                                         irrogazione di sanzioni disciplinari.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 6 di 11

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A DEL 17 APRILE 2019)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F.;

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

                                                                delibera

di approvare la modifica all’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

                                                                                                                                         ALL. A)

                                    NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

                                                         Art. 102 (comma 4)
                                                       Le cessioni di contratto

                  VECCHIO TESTO                                                                NUOVO TESTO
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto può essere            4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società
contestualmente previsto il diritto di opzione a favore della società      cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del
cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a   calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto
titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore      diritto possono contestualmente prevedere il diritto di
trasferito a condizione che:                                               opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a
                                                                           quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle
                                                                           prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:
                                                                           a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la             concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i
concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i            corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni,
corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni,      convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione
convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione      sportiva del calciatore;
sportiva del calciatore;                                                   b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità,
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità,      sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di
sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di                  accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto
accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto         di opzione;
di opzione;                                                                c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto
c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto               economico della durata minima di due stagioni sportive
economico della durata minima di due stagioni sportive                     conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella
conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella          nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;                   d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto           economico della durata minima di tre stagioni sportive.
economico della durata minima di tre stagioni sportive.
                                                                           Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo
Il diritto di opzione può essere esercitato con effetto dalla prima        ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di
ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel             trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva
corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.                       successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la
                                                                           cessione definitiva.
E’ facoltà per la società cessionaria di poter cedere,
temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad          Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze
una terza società, ma sempre e solo con il consenso del                    derivanti da quanto precede decorrono dal momento
calciatore e della società titolare del diritto di opzione. Nel caso di    dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.
cessione a titolo definitivo del calciatore ad un a terza società, il
diritto di opzione previsto a favore della società originariamente
cedente decade.

Nell’originario accordo può essere previsto il corrispettivo che
sarà dovuto dalla società originariamente cessionaria alla società
titolare del diritto di opzione in caso di tale decadenza.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 7 di 11

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA DEL 29 APRILE 2019)

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ennio Bartolomeo
CORMIO e della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ENNIO BARTOLOMEO CORMIO, Presidente della società A.S.D. Molfetta Calcio all’epoca dei
fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere pubblicato in data 3.3.2019 alle ore 22,26 sul social network “Facebook” uno scritto dal
contenuto pesantemente offensivo nei confronti del signor Simone Trevisan, arbitro della gara
Molfetta Calcio – Fortis Altamura disputata il 3.3.2019;

A.S.D. MOLFETTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il
soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o
nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

   -   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
       Sportiva,− formulata dal Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO in proprio e, in qualità di legale
       rappresentante, per conto della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

   -   vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

   -   vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

   -   rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
       raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il
       Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società
       A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

                                IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 8 di 11

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 48 DEL 2 MAGGIO 2019)
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitali L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in
ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre
Associate. Ai commi 12 e13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici
divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro Il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data
successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale
si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva,
dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal
Campionato dl competenza.

Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione
Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno
trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna stagione, un prospetto
riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di
decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici,
dalla Commissione Vertenze Economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 30 giugno di ciascuna stagione al Dipartimento
interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad
eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati
Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2019/2020.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 02 MAGGIO2019)
Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2018-2019, si richiama l'attenzione dei
Comitati, dei Dipartimenti e della Divisione Calcio a Cinque sulla necessita di informare le rispettive Società
in ordine alla corretta applicazione dell'art. 32 bis, delle NO.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.

Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia
Sportiva relativi a deferimenti per l'irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e
molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del
tesseramento, nel senso cioè che - una volta ottenuto lo stesso - gli stessi ritengono di poter svolgere attività
senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7,
delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all'attività
federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le
Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che,
fatta salva la previsione di cui al punto 7. dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore/calciatrice che
ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con
la propria o con altra Società un vincolo della duratadi una sola stagionesportiva, al termine della
quale il tesseramento decade automaticamente Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta
per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all'attività federale.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 9 di 11

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. TERMINE ULTIMO PER IL                       TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI
STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019
Si rammenta che Venerdì 31 maggio (ore 19.00) si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F.
per il tesseramento dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” per la corrente STAGIONE
SPORTIVA 2018 - 2019

3.1.2. TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del
sito internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di
pratiche di tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa
pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o
contattare lo stesso per eventuali chiarimenti.

Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi
tesserati a tutti gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica.

    ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
        SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA
Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il
giorno sabato 4 maggio 2019 alle ore 16:00 presso il Campo Comunale di Trani (BT). Le calciatrici
convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini,
calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica con firma digitale e un paio di
scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel.
392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne
immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 10 di 11

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 16.00

      COGNOME                         NOME                  DATA DI NASCITA                   SOCIETÀ
BIANCO                      DALILA                                24/09/2004            PINK SPORT TIME
TRENTADUE                   ELISABETTA                            23/04/2005            PINK SPORT TIME
MALDERA                     NADIA                                 5/02/2004             APULIA TRANI
MERLINO                     VANESSA                                3/6/2005             COLLINA DEGLI ULIVI
MENDOLICCHIO                TESSA                                 3/02/2005             DREAM FOGGIA
CAVALERA                    REBECCA                               21/12/2004            EURO SPORT ACADEMY
CANNARILE                   MARIA FUTURA                          8/06/2004             FOGGIA CALCIO
TATEO                       GIORGIA                               1/06/2005             PINK SPORT TIME
CAPRIATI                    GIULIA                                7/05/2004             PINK SPORT TIME
PEPE                        GIULIA                                24/01/2004            PINK SPORT TIME
LA BIANCA                   GRETA                                 15/11/2004            PINK SPORT TIME
DE PALO                     ISABEL                                7/04/2004             PINK SPORT TIME
ZILLI                       ELISA                                 5/01/2005             PINK SPORT TIME
MEVOLI                      DILETTA                               6/03/2005             PINK SPORT TIME
PROTOPAPA                   VALERIA                               22/11/2004            PINK SPORT TIME
FANELLI                     ANTONIA                               4/01/2005             PINK SPORT TIME
TAVANI                      ROBERTA                               30/08/2005            PINK SPORT TIME
DIONISIO                    FELICIANA                             17/06/2004            PINK SPORT TIME
ABBADESSA                   MAIRA                                 28/01/2006            POL. BELLAVISTA
D’ANGELLA                   ALESSIA                               10/05/2005            ASD MINERVA
CIMADOMO                    ARIANNA                               8/12/2004             USD RUVESE
DI VITTORIO                 IRENE                                 12/02/2006            MEDAGLIE D0’ORO
LOSPALLUTO                  MIRIAM                                27/07/2005            AVANTI ALTAMURA
DE MARSICO                  FRANCESCA                             20/11/2006            SELVAGGI MATERA
BRUNO                       FABIANA                               26/03/2004            MINOZZI POLICORO
TURCO                       GIULIA                                9/08/2004             GIOVENTÙ SAN VITO
PAPARELLA                   SARA                                  3/03/2005             USD RUVESE

        SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA
Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il
giorno Giovedì 9 Maggio 2019 alle ore 16:00 presso il C.S. Di Palma – Via Caldarola (Ba). Le calciatrici
convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini,
calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica con firma digitale e un paio di
scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel.
392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne
immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 11 di 11

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 16.00

     COGNOME                      NOME                 DATA DI NASCITA                SOCIETÀ
BIANCO                     DALILA                           24/09/2004         PINK SPORT TIME
TRENTADUE                  ELISABETTA                       23/04/2005         PINK SPORT TIME
MALDERA                    NADIA                            5/02/2004          APULIA TRANI
MERLINO                    VANESSA                           3/6/2005          COLLINA DEGLI ULIVI
MENDOLICCHIO               TESSA                            3/02/2005          DREAM FOGGIA
CAVALERA                   REBECCA                          21/12/2004         EURO SPORT ACADEMY
CANNARILE                  MARIA FUTURA                     8/06/2004          FOGGIA CALCIO
TATEO                      GIORGIA                          1/06/2005          PINK SPORT TIME
CAPRIATI                   GIULIA                           7/05/2004          PINK SPORT TIME
PEPE                       GIULIA                           24/01/2004         PINK SPORT TIME
LA BIANCA                  GRETA                            15/11/2004         PINK SPORT TIME
DE PALO                    ISABEL                           7/04/2004          PINK SPORT TIME
ZILLI                      ELISA                            5/01/2005          PINK SPORT TIME
MEVOLI                     DILETTA                          6/03/2005          PINK SPORT TIME
PROTOPAPA                  VALERIA                          22/11/2004         PINK SPORT TIME
FANELLI                    ANTONIA                          4/01/2005          PINK SPORT TIME
TAVANI                     ROBERTA                          30/08/2005         PINK SPORT TIME
DIONISIO                   FELICIANA                        17/06/2004         PINK SPORT TIME
D’ANGELLA                  ALESSIA                          10/05/2005         ASD MINERVA
PAPAPICCO                  PAOLA                            26/03/2004         PINK SPORT TIME
DI VITTORIO                IRENE                            12/02/2006         MEDAGLIE D0’ORO
LOSPALLUTO                 MIRIAM                           27/07/2005         AVANTI ALTAMURA
BRUNO                      FABIANA                          26/03/2004         MINOZZI POLICORO
TURCO                      GIULIA                           9/08/2004          GIOVENTù SAN VITO
PAPARELLA                  SARA                             3/03/2005          USD RUVESE
MARGARI                    BENEDETTA                        6/01/2005          CASARANO CALCIO
MACI                       AURORA                           21/12/2005         SALENTO WOMEN
DE MARSICO                 FRANCESCA                        20/11/2006         SELVAGGI MATERA

    ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
         •     Lunedì        15.00 – 17.00
         •     Mercoledì     10.00 – 12.00

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale
Puglia LND al numero 080.5699011 o l’interno della Delegazione Regionale Calcio
Femminile al numero 080.5699010. È possibile inviare richieste di informazioni o
chiarimenti all’indirizzo e-mail calciofemminile.puglia@lnd.it.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 2/05/2019.

                                                       Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
                                                                         Vito Tisci
Puoi anche leggere