Comunicato Ufficiale N. 38 del 2 Maggio 2019 - CR Puglia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 NUMERO VERDE 800 445052 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 SITO INTERNET: www.lndpuglia.it DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale N. 38 del 2 Maggio 2019 LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti, curiosità e tante fotografie. L’idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali riservate a tutti i nostri tesserati. LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile), che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”, Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R. Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso, responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest’ultimo una new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque. LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e giovanile pugliese. Basta un like!
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 2 di 11 COMUNICAZIONI 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A DEL 17 APRILE 2019) Il Consiglio Federale − visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili; − attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2019/2020, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.; − tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale; − ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori; − visto l’art. 27 dello Statuto federale delibera A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, a condizione che: 1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente provvedimento; 2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2016. B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 3 di 11 tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati. Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente provvedimento. I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2016. C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2019/2020 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista. D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero. E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/2020 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2018/2019. F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2019 in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito: - per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica; - per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente. G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 4 di 11 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A DEL 17 APRILE 2019) Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 49, comma 5 bis, delle N.O.I.F.; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale delibera di approvare la modifica all’art. 49 delle N.O.I.F., con l’introduzione del comma 5 bis, secondo il testo allegato sub A). ALL. A) NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI Art. 49 (comma 5 bis) Ordinamento dei Campionati 5 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze: a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C; b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal Campionato Serie C; c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C; d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo; in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 5 di 11 1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A DEL 17 APRILE 2019) Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale delibera di approvare la modifica all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). La suddetta modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2019. ALL. A) NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI Art. 66 (comma 1) Persone ammesse nel recinto di giuoco VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti 1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della gara. squadra ospitante è obbligatoria per le gare di cui al presente La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e comma. abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra, La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari. Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L’inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all’arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 6 di 11 1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A DEL 17 APRILE 2019) Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F.; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale delibera di approvare la modifica all’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). ALL. A) NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI Art. 102 (comma 4) Le cessioni di contratto VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto può essere 4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società contestualmente previsto il diritto di opzione a favore della società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore diritto possono contestualmente prevedere il diritto di trasferito a condizione che: opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che: a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore; sportiva del calciatore; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione; di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva; nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo Il diritto di opzione può essere esercitato con effetto dalla prima ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva corso della quale è avvenuta la cessione definitiva. successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva. E’ facoltà per la società cessionaria di poter cedere, temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze una terza società, ma sempre e solo con il consenso del derivanti da quanto precede decorrono dal momento calciatore e della società titolare del diritto di opzione. Nel caso di dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione. cessione a titolo definitivo del calciatore ad un a terza società, il diritto di opzione previsto a favore della società originariamente cedente decade. Nell’originario accordo può essere previsto il corrispettivo che sarà dovuto dalla società originariamente cessionaria alla società titolare del diritto di opzione in caso di tale decadenza.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 7 di 11 1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA DEL 29 APRILE 2019) - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta: ENNIO BARTOLOMEO CORMIO, Presidente della società A.S.D. Molfetta Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato in data 3.3.2019 alle ore 22,26 sul social network “Facebook” uno scritto dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del signor Simone Trevisan, arbitro della gara Molfetta Calcio – Fortis Altamura disputata il 3.3.2019; A.S.D. MOLFETTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva,− formulata dal Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MOLFETTA CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 8 di 11 2. COMUNICAZIONI L.N.D. 2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 48 DEL 2 MAGGIO 2019) Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitali L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro Il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati. Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato dl competenza. Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Vertenze Economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 30 giugno di ciascuna stagione al Dipartimento interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2019/2020. 2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 02 MAGGIO2019) Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2018-2019, si richiama l'attenzione dei Comitati, dei Dipartimenti e della Divisione Calcio a Cinque sulla necessita di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione dell'art. 32 bis, delle NO.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza. Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva relativi a deferimenti per l'irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che - una volta ottenuto lo stesso - gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7. dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della duratadi una sola stagionesportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all'attività federale. Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 9 di 11 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. SEGRETERIA 3.1.1. TERMINE ULTIMO PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019 Si rammenta che Venerdì 31 maggio (ore 19.00) si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F. per il tesseramento dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” per la corrente STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019 3.1.2. TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi tesserati a tutti gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica. ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno sabato 4 maggio 2019 alle ore 16:00 presso il Campo Comunale di Trani (BT). Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica con firma digitale e un paio di scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel. 392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza. Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 10 di 11 CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE ORARIO: 16.00 COGNOME NOME DATA DI NASCITA SOCIETÀ BIANCO DALILA 24/09/2004 PINK SPORT TIME TRENTADUE ELISABETTA 23/04/2005 PINK SPORT TIME MALDERA NADIA 5/02/2004 APULIA TRANI MERLINO VANESSA 3/6/2005 COLLINA DEGLI ULIVI MENDOLICCHIO TESSA 3/02/2005 DREAM FOGGIA CAVALERA REBECCA 21/12/2004 EURO SPORT ACADEMY CANNARILE MARIA FUTURA 8/06/2004 FOGGIA CALCIO TATEO GIORGIA 1/06/2005 PINK SPORT TIME CAPRIATI GIULIA 7/05/2004 PINK SPORT TIME PEPE GIULIA 24/01/2004 PINK SPORT TIME LA BIANCA GRETA 15/11/2004 PINK SPORT TIME DE PALO ISABEL 7/04/2004 PINK SPORT TIME ZILLI ELISA 5/01/2005 PINK SPORT TIME MEVOLI DILETTA 6/03/2005 PINK SPORT TIME PROTOPAPA VALERIA 22/11/2004 PINK SPORT TIME FANELLI ANTONIA 4/01/2005 PINK SPORT TIME TAVANI ROBERTA 30/08/2005 PINK SPORT TIME DIONISIO FELICIANA 17/06/2004 PINK SPORT TIME ABBADESSA MAIRA 28/01/2006 POL. BELLAVISTA D’ANGELLA ALESSIA 10/05/2005 ASD MINERVA CIMADOMO ARIANNA 8/12/2004 USD RUVESE DI VITTORIO IRENE 12/02/2006 MEDAGLIE D0’ORO LOSPALLUTO MIRIAM 27/07/2005 AVANTI ALTAMURA DE MARSICO FRANCESCA 20/11/2006 SELVAGGI MATERA BRUNO FABIANA 26/03/2004 MINOZZI POLICORO TURCO GIULIA 9/08/2004 GIOVENTÙ SAN VITO PAPARELLA SARA 3/03/2005 USD RUVESE SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno Giovedì 9 Maggio 2019 alle ore 16:00 presso il C.S. Di Palma – Via Caldarola (Ba). Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica con firma digitale e un paio di scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel. 392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza. Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
Comunicato Ufficiale n. 38 – Pag. 11 di 11 CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE ORARIO: 16.00 COGNOME NOME DATA DI NASCITA SOCIETÀ BIANCO DALILA 24/09/2004 PINK SPORT TIME TRENTADUE ELISABETTA 23/04/2005 PINK SPORT TIME MALDERA NADIA 5/02/2004 APULIA TRANI MERLINO VANESSA 3/6/2005 COLLINA DEGLI ULIVI MENDOLICCHIO TESSA 3/02/2005 DREAM FOGGIA CAVALERA REBECCA 21/12/2004 EURO SPORT ACADEMY CANNARILE MARIA FUTURA 8/06/2004 FOGGIA CALCIO TATEO GIORGIA 1/06/2005 PINK SPORT TIME CAPRIATI GIULIA 7/05/2004 PINK SPORT TIME PEPE GIULIA 24/01/2004 PINK SPORT TIME LA BIANCA GRETA 15/11/2004 PINK SPORT TIME DE PALO ISABEL 7/04/2004 PINK SPORT TIME ZILLI ELISA 5/01/2005 PINK SPORT TIME MEVOLI DILETTA 6/03/2005 PINK SPORT TIME PROTOPAPA VALERIA 22/11/2004 PINK SPORT TIME FANELLI ANTONIA 4/01/2005 PINK SPORT TIME TAVANI ROBERTA 30/08/2005 PINK SPORT TIME DIONISIO FELICIANA 17/06/2004 PINK SPORT TIME D’ANGELLA ALESSIA 10/05/2005 ASD MINERVA PAPAPICCO PAOLA 26/03/2004 PINK SPORT TIME DI VITTORIO IRENE 12/02/2006 MEDAGLIE D0’ORO LOSPALLUTO MIRIAM 27/07/2005 AVANTI ALTAMURA BRUNO FABIANA 26/03/2004 MINOZZI POLICORO TURCO GIULIA 9/08/2004 GIOVENTù SAN VITO PAPARELLA SARA 3/03/2005 USD RUVESE MARGARI BENEDETTA 6/01/2005 CASARANO CALCIO MACI AURORA 21/12/2005 SALENTO WOMEN DE MARSICO FRANCESCA 20/11/2006 SELVAGGI MATERA ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: • Lunedì 15.00 – 17.00 • Mercoledì 10.00 – 12.00 Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al numero 080.5699011 o l’interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all’indirizzo e-mail calciofemminile.puglia@lnd.it. Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 2/05/2019. Il Reggente Delegazione Calcio Femminile Vito Tisci
Puoi anche leggere