Licenziamenti, procedure, gestione esuberi - Giovedì 15 luglio 2021 - ODCEC Roma
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COMMISSIONE DIRITTO SINDACALE WEBINAR DI FORMAZIONEPROFESSIONALE CONTINUA “Novità su licenziamenti ed esuberi, sgravi assunzioni 2021, ed esonero contributivo per gli autonomi” Licenziamenti, procedure, gestione esuberi Giovedì 15 luglio 2021 a cura di: avv. Roberto Sarra
1. LICENZIAMENTI: sblocco del blocco Dal Cura Italia al D.L. 99/2021
3 IL D.L. «CURA ITALIA» Art. 46, DL 18 del 17 marzo 2020 cd. “Cura Italia” convertito (con modificazioni) con L. 27 del 24 aprile 2020
4 IL D.L. «RILANCIO»
5 IL D.L. «RILANCIO 2» Art. 14, comma 1 D.L. 104/2020 1. Ai datori di lavoro che - non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 - ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
6 IL D.L. «SOSTEGNI» Imprese in CIGO ex 10 del Dlgs 148/2015 blocco finisce il 30 giugno 2021 Per tutti gli altri datori di lavoro il blocco finisce al 31 ottobre 2021
7 IL D.L. «SOSTEGNI BIS» Imprese in CIGO o CIGS dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 blocco rimane oltre il 30 giugno 2021 per il periodo di effettiva fruizione dell’ammortizzatore (per max 13 settimane). Divieto rimane anche per imprese - che ricorrono contratto di solidarietà difensivo; - dei settori turismo, stabilimenti termali e commercio che richiedano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
8 D.L. 30 giugno 2021, n. 99, art. 4 commi 1 e ss. Aziende trasporto aereo e del sistema aeroportuale: proroga di 6 mesi dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale (Salva Alitalia) → blocco licenziamenti fino al 31 dicembre 2021. Aziende tessili, abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia: per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 17 settimane → blocco licenziamenti fino al 31 ottobre 2021.
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10 Eccezioni al divieto di licenziamento Art. 14, comma 2 D.L. 104/2020 3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di: - licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, - nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., - ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
11 A chi si applica? Il divieto attiene a tutti i licenziamenti determinati da motivi economici sia individuali (motivati da giustificato motivo oggettivo), che collettivi (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020* Licenziamento collettivo Un datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti, intenda effettuare – in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro oppure in caso di cessazione di attività - almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa Provincia. Devono a tal fine essere presi in considerazione tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito territoriale, siano riconducibili alla medesima trasformazione o riduzione. Qualora non ricorra il requisito quantitativo o quello temporale, o in assenza di entrambi, si è in presenza di un licenziamento plurimo, disciplinato dalla normativa sui licenziamenti individuali per ragioni oggettive. Requisiti 1. impresa con Più di 15 dipendenti; 2. almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni 3. in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa Provincia Altrimenti è individuale o plurimo
12 Esclusioni Sono escluse dalla previsione del blocco ➢il licenziamento per motivi oggettivi legati ad impossibilità e/o inidoneità fisica sopravvenute; ➢il licenziamento per superamento del periodo di comporto; ➢la risoluzione del rapporto di apprendistato, al termine del periodo formativo; ➢la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, per i lavoratori assunti prima del 17 marzo 2020 ed occupati alle dipendenze di aziende a cui è stata interdetta l’attività (su tutte, ad esempio, quelle dedite al commercio di beni non di prima necessità). Anche se il recesso per mancato superamento del periodo di prova non dovrebbe rientrare nella previsione dell’art. 46, ma un atto “affrettato” potrebbe essere oggetto di futura impugnazione con richiesta di dichiarazione di illegittimità sul presupposto che il periodo sarebbe stato inadeguato a permettere un’idonea valutazione delle capacità.
13 Sanzioni NULLITÀ L’interpretazione ad oggi maggioritaria ritiene che l’intenzione del legislatore sia stata quella di introdurre, per il tramite di una norma di carattere imperativo in combinato disposto all’articolo 1418 c.c., una nuova e temporanea ipotesi di nullità del licenziamento, al pari di altre situazioni già attualmente previste (si pensi all’art. 2110 c.c. licenziamento in costanza di malattia o maternità). ILLEGITTIMITÀ Per insussistenza dei motivi economici inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il buon funzionamento della struttura produttiva posti a fondamento del GMO.
14 Il licenziamento per GMO DEFINIZIONE: Licenziamento individuale per ragioni oggettive: è l’atto interruttivo del rapporto di lavoro subordinato motivato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il buon funzionamento di essa. Licenziamento individuale plurimo per ragioni oggettive: è un atto di recesso, motivato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il buon funzionamento di essa, che interessa una pluralità di lavoratori.
15 Il licenziamento per GMO IL GIUSTIFICATO MOTIVO: Affinché sia motivato il licenziamento deve essere causato da ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro. Relativamente a queste ipotesi i licenziamenti possono essere intimati per cessazione o riduzione dell’attività produttiva, riorganizzazione del lavoro.
16 Il licenziamento individuale per GMO ONERE DELLA PROVA: La prova della sussistenza delle esigenze di carattere oggettivo poste a fondamento del licenziamento è esclusivamente a carico del datore di lavoro. REPÊCHAGE Il datore di lavoro deve altresì fornire la prova dell’inutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni, analoghe a quelle svolte in precedenza.
17 Il Giustificato Motivo Oggettivo IL GIUSTIFICATO MOTIVO: il licenziamento deve essere motivato da ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro cfr. art. 3 L. 604/1966. Le ipotesi più frequenti di licenziamento sono rappresentate dalla cessazione o dalla riduzione dell’attività aziendale
18 I casi di GMOI Il datore di lavoro ha la necessità di: - chiudere definitivamente la propria attività imprenditoriale, - procedere ad una proporzionale riduzione della forza lavoro dipendente, in un’ottica di più economica gestione dell’impresa e del riequilibrio del rapporto costi/ricavi. SOPPRESSIONE Il licenziamento a seguito di soppressione del posto di lavoro o del reparto a cui è adibito il lavoratore dipendente è legittimo se motivato dalla necessità di procedere ad una ridistribuzione delle mansioni del dipendente tra i colleghi di lavoro, rispondente ad un diverso e nuovo assetto organizzativo aziendale (Cass., 16 giugno 2000, n. 8135 e Cass., 7 gennaio 2004, n. 28).
19 Sussistenza del GMO Il licenziamento non deve essere occasionata da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, bensì dalla reale necessità di sopprimere il posto di lavoro o il reparto a cui è addetto il dipendente. ▪ in caso di effettiva, e non pretestuosa, riorganizzazione aziendale, fondata su elementi realmente esistenti al momento della comunicazione di recesso, e non invece riguardante circostanze future e del tutto ipotetiche (Tribunale di Bologna, 2 marzo 2012, n. 8); ▪ in caso di osservanza delle regole di correttezza e buona fede nella scelta del dipendente destinatario della comunicazione di recesso (Cass., 23 ottobre 2013, n. 24037); ▪ quando l’esigenza di ridurre il personale non appare meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma è diretta unicamente a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti (Cass., 26 settembre 2011, n. 19616).
20 Onere della prova La prova della sussistenza delle esigenze di carattere oggettivo poste a fondamento del licenziamento è esclusivamente a carico del datore di lavoro (Cass., 12 febbraio 2014, n. 3224). È quest’ultimo, infatti, che ha l’onere di provare sia l’esistenza del motivo addotto, che l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. La prova della sussistenza delle esigenze di carattere oggettivo poste a fondamento del licenziamento è esclusivamente a carico del datore di lavoro (Cass., 12 febbraio 2014, n. 3224). È quest’ultimo, infatti, che ha l’onere di provare sia l’esistenza del motivo addotto, che l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. “Non basta un generico programma di riduzione dei costi, ma è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova delle ragioni poste a fondamento del dedotto riassetto organizzativo dell’azienda e dell’effettività del relativo processo” (Cass., 11 luglio 2011, n. 15157).
21 Il controllo giudiziale Il controllo deve limitarsi alla verifica della reale esistenza del motivo addotto dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento e alla sussistenza del nesso causale tra il licenziamento e le ragioni poste alla base dello stesso. La verifica non può estendersi ad un sindacato sulle scelte produttive, organizzative e gestionali, che competono esclusivamente all’imprenditore quale espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. La decisione del giudice deve fondarsi su un bilanciamento dei principi codicistici della correttezza e buona fede contenuti negli articoli 1175, 1374 e 1375 c.c., volti ad escludere la pretestuosità, arbitrarietà e non discriminazione del licenziamento. Il giudizio del giudice è improntato alla valutazione della razionalità e coerenza, nonché attualità dei motivi posti alla base del licenziamento.
22 GMO: crisi o mutamento aziendale Un licenziamento può dirsi giustificato: - grave crisi economica o finanziaria (perdite di bilancio, cali di fatturato); - organizzazione produttiva più efficiente ovvero della sequela di una migliore redditività dell’impresa. “L’andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro (…) determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa” (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25201).
2. Il Contratto di Espansione Art. 41, D.Lgs. 148/2015
“ Riferimenti Normativi e di Prassi Art. 39 D.l. 73/2021 (decreto sostegni bis) D.l. 34/2019 (decreto crescita) D.Lgs. 148/2015, art. 41 Circolare Ministero del Lavoro n. 16 e 18 2019 Circolare Inps n. 98 e 143/2020 Art. 1 c. 349 L. 178/2020
25 Art. 41, D. Lgs. 148/2015, mod. art. 39, D. I. 73/2021 1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. 1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 100 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis [lavoratori a 60 mesi dalla pensione di vecchia o anicipata], a 100 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.
26 Quali lavoratori ? Lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della: - pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995; - pensione anticipata (legge Fornero: per il 2021, donne 41 anni e 10 mesi; uomini di 42 anni e 10 mesi).
27 Vantaggio per il datore di lavoro ….un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (determinato dall'INPS). Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
28 Ultimi 24 mesi: DOPPIO risparmio Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione NASPI.
29 Contratto di espansione e ammortizzatori sociali Art. 41, comma 10 D. Lggs. 183/2015 10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014
Il confronto con l’isopensione 30
Il confronto con l’isopensione 31
Il confronto con l’isopensione 32
I PRO e i CONTRO 33 PRO ✓Cost saving aziendale (Naspi con maggiore risparmio oltre le 1000 unità lav.ve) ✓Garanzia per i dipendenti: clausola di salvaguardia contro future riforme pensionistiche (c. 5 art. 41) ✓Cumulabilità con altre attività lavorative e redditi (a differenza di Quota 100) ✓Reputation aziendale: ricambio generazionale e nuove assunzioni
34 Grazie! You can find me at @ https://www.linkedin.com/in/avvrobertosarra
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