EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 6)

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EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 6)
EMERGENZA CORONAVIRUS
    E AMMORTIZZATORI SOCIALI
    LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE
         FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 6)

     A cura del Centro Studi Nazionale ANCL

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PREMESSA
Cari Associati ANCL,

per sostenere il lavoro dei Consulenti, che con spirito di sacrificio e grande professionalità stanno
affrontando la situazione di crisi lavorativa ed economica causata dalla diffusione del c.d. “Coronavirus”,
l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, attraverso il suo Centro Studi Nazionale, ha provveduto
ad impegnare i suoi esperti al fine di rispondere tempestivamente ai quesiti degli iscritti riguardanti gli
ammortizzatori sociali (e non solo), che rappresentano ormai un tema centrale nel mondo del lavoro
italiano e che sono oggetto delle misure emergenziali disposte dal Governo.

Pertanto, sono pubblicate delle raccolte delle c.d. FAQ degli iscritti, di cui la presente è la sesta.

Si ringrazia per il prezioso contributo a questa sesta raccolta: Francesco Geria, Francesco Lombardo,
Francesco Stolfa.

Si ricorda che l'elaborazione della risposta è fornita nell'esclusivo interesse dell'associato, sulla base del
quadro normativo, giurisprudenziale e della prassi amministrativa relativi al tempo in cui il quesito è stato
posto, e che le modalità di risposta nel presente documento sono volutamente sintetiche, al fine di fornire
dei semplici ed immediati suggerimenti operativi agli iscritti ANCL.

Data la recente introduzione di norme straordinarie, che derogano alle procedure ordinarie, le risposte
sono frutto delle prime interpretazioni degli esperti, che potrebbero mutare in seguito ad ulteriori
provvedimenti, circolari ed indicazioni operative degli enti previdenziali.

In un periodo di copiosa produzione normativa, il Centro Studi Nazionale ANCL lavora costantemente
per aggiornare ed informare gli iscritti, che sono invitati a monitorare quotidianamente il nostro sito, la
propria area personale MyAncl ed i nostri social.

Condividiamo tutti ogni informazione, documento, post utile al lavoro dei Consulenti e delle Aziende
clienti in modo da affrontare uniti questa emergenza.

                                                                                        Il Centro Studi ANCL

                                                                                                9 aprile 2020

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SOMMARIO
1. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI

  AMMORTIZZATORI SOCIALI

2. PERMESSI E MALATTIA

3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
4. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI

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1.      PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI

•    Azienda artigiana neocostituita (quindi non ha i 36 mesi di pagamento) può accedere
     al FISBA? E invece una normale azienda artigiana, non in regola contributi, può
     accedere FSBA, o deve accedere alla CIGD?

     Nel caso di imprese neo-costituite l'art. 13 del regolamento FSBA prevedeva che, in deroga a quanto
     previsto all’art. 12 (36 mesi di contribuzione), "sarà verificata la regolarità contributiva di tali
     imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell’impresa."
     Inoltre, nella circolare FSBA n.1/2020, in tema Covid-19, all'art. 2, lettera g, si specifica che solo ed
     esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, “vi è sospensione del
     limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data
     del relativo provvedimento”.

     Quanto alle aziende artigiane non in regola con la contribuzione alla data 23 febbraio 2020, esse
     potranno accedere alle prestazioni, procedendo alla regolarizzazione della loro posizione mediante
     una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal gennaio 2021) come si può rinvenire dalla delibera
     FSBA n. 3/2020.

     Il Decreto-legge n. 18/2020 prevede che l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga sia limitato ai
     datori di lavoro che non possono accedere alla CIGO, al FIS ed ai Fondi di solidarietà bilaterali
     alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015, fra i quali è compreso il FSBA.

• L’art. 22 prevede che per i datori di lavoro sotto i 5 dipendenti non è previsto accordo
     sindacale. A tal fine, come computare i dipendenti? In particolare, come si calcolano
     quelli part-time?

     Nel computo del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori dipendenti
     di qualunque qualifica, compresi i dirigenti, gli apprendisti (con esclusione dei lavoratori con
     contratto di inserimento e reinserimento lavorativo) ed i lavoratori a domicilio.

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Quanto ai lavoratori a tempo parziale (o part-time), essi sono computati nel complesso del numero
    dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con
    arrotondamento secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs n. 81/2015.

    Anche lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto,
    secondo le modalità disciplinate dall’art. 18 del citato D.lgs n. 81/2015.

    In presenza di lavoratori ripartiti in più comparti aziendali, essi sono computati nell’organico
    aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job
    sharing.

•   Nella Cassa Integrazione in Deroga per aziende con meno di 5 dipendenti non è
    richiesto l'accordo con le organizzazioni sindacali. Almeno l'informativa ai sindacati
    va inviata?

    La cassa integrazione in deroga è disciplinata dagli accordi-quadro regionali, dunque bisogna far
    riferimento all’accordo firmato nel territorio dove è ubicata l’unità produttiva.

    Per la corretta gestione dei rapporti con i sindacati si consiglia la lettura del nostro vademecum.

• Ho un dipendente assunto il 3 marzo per cui non posso accedere agli ammortizzatori
    sociali previsti dal Cura Italia, cosa fare?

    L’art. 41 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha esteso le disposizioni di cui agli art. 19 (CIGO e
    FIS con causale COVID-19) e 22 (CIGD) del D.L. 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24
    febbraio al 17 marzo 2020.

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2. PERMESSI E MALATTIA

• È possibile cumulare i permessi ex lege n. 104/1992 anche con quelli previsti dal
  Decreto “Cura Italia”?

  Sì, è possibile. Ciò è stato chiarito dalla circolare INPS del 25 marzo 2020, n. 45/2020, per cui restano
  ferme le ordinarie modalità di fruizione e di cumulo di tali permessi.

• La quarantena domiciliare preventiva è malattia?

  L’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020. prevede che “il periodo trascorso in quarantena con
  sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo
  1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato,
  è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e
  non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

  Per essere posti “in quarantena” occorre un provvedimento della Asl che comporterà la redazione di
  un certificato medico (anche ad opera del medico di base).

  Dunque, per essere considerati in malattia, occorrerà presentare un certificato medico da cui si
  è evince lo stato di quarantena.

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3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
• Il blocco dei licenziamenti individuali per G.M.O., imposto per 60 giorni dal decreto
   "Cura Italia", include anche i licenziamenti per superamento del periodo di
   comporto?

   È dubbio se il divieto di licenziamento previsto dall'art. 46 del D.L. 18/2020 si applichi anche al
   licenziamento per superamento del periodo di comporto,

   La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere la specialità della disciplina del comporto, sia
   rispetto a quella del licenziamento collettivo (art. 24, L. 223/1991) che a quella del licenziamento
   individuale per giusta causa o per giustificato motivo (L. 604/1966).

   Se ne dovrebbe desumere, a parere dello Scrivente, che il divieto non si applichi al licenziamento
   per malattia ex art. 2110 c.c.

   Prudenzialmente, tuttavia, l'azienda potrebbe limitarsi a comunicare al lavoratore l'avvenuto
   superamento del periodo di comporto e l'intenzione di adottare il licenziamento, riservandosi
   di comunicarglielo allo scadere dei 60 giorni di sospensione.

   L'unico rischio, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, è che il passare di un eccessivo lasso di
   tempo dopo il momento di compimento del periodo di comporto (cd. spatium deliberandi) possa
   essere interpretato come rinuncia all'esercizio del diritto di libero recesso. Ma se l'azienda esplicita la
   volontà di recedere per superamento del periodo di comporto e rinvia l'esercizio di tale recesso,
   "per ragioni puramente prudenziali, in considerazione del disposto dell'art. 46, D.L. 18/2020"
   al termine dei 60 giorni, nessuno potrà ritenere che tale rinvio implichi rinuncia al recesso.

   È di pieno conforto in tal senso la giurisprudenza che prevede la decorrenza del cd. spatium
   deliberandi (il tempo concesso per esercitare il recesso) a partire dal rientro in servizio del lavoratore
   ammalato.

   Si riporta, a tal proposito, Cassazione. Sez. lav., sentenza 4 luglio 2017, n. 16392 ”in tema di
   licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, fermo restando
   il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto (e quindi anche prima del

   rientro del prestatore), nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro
   per

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sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno
   dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro
   in servizio del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può
   essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per
   giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da
   parte del dipendente”.

• Un licenziamento deciso e comunicato al dipendente dopo il 23 febbraio, con fine
   preavviso e cessazione il 15 marzo, giorno prima del Decreto Cura Italia, rimane
   valido? In altri termini, restano congelati anche i licenziamenti per G.M.O. intimati
   prima dell'entrata in vigore del Cura Italia ma la cui scadenza del relativo periodo di
   preavviso si colloca all'interno del periodo di divieto di licenziamento?

   La formulazione testuale della norma ("non può recedere") pare implicare una inibizione
   dell'esercizio del potere di recesso non della efficacia di quest'ultimo.

   Del resto, anche la ratio della norma pare essere quella di paralizzare solo i licenziamenti che
   intervengano durante il periodo considerato dalla legge e, quindi, in stretta connessione con
   l'emergenza sanitaria.

   Si esclude, a giudizio dello Scrivente, dunque, che il divieto possa colpire i licenziamenti operati
   in precedenza, il cui periodo di preavviso vada a cadere durante i 60 giorni.

   Ciò, ovviamente, con ogni riserva e salvezza, tenendo conto che sulle disposizioni qui interpretate
   non esiste alcun orientamento né dottrinale né giurisprudenziale.

• Ho inviato una lettera di licenziamento in data 12 febbraio 2020 con ultimo giorno
   di lavoro 27 marzo 2020. Gli effetti del licenziamento comunicato prima dell'entrata
   in vigore del D.L. 18 marzo producono effetti? o gli stessi sono sospesi?

   Vale la risposta precedente: il licenziamento deve ritenersi valido ed efficace dalla scadenza del
   preavviso.

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• Licenziamenti per G.M.O. ex legge n. 604/66, art. 3 per “cessazione attività” (non a
   causa del coronavirus) con lettere di licenziamento recapitate ante 17 marzo 2020,
   con ultimo giorno di lavoro al 31 marzo 2020, mantengono la validità anche
   sindacale oppure ricadono nelle disposizioni di cui al “Cura Italia”?

   Anche in tal caso, i licenziamenti, a giudizio dello Scrivente, mantengono la loro validità.

• I contratti a tempo determinato che scadono durante la sospensione o riduzione
   dell’attività, con conseguente richiesta di ammortizzatore sociale, possono essere
   prorogati?

   L’art. 20 lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 vieta l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
   lavoro subordinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o
   una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti
   alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

   Dunque, vi è un divieto per la costituzione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato
   presso unità produttive in cui vi è una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di
   cassa integrazione guadagni, ma non c’è alcun divieto di proroga dei contratti a termine già in
   essere.

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4. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI

• I consulenti del lavoro possono ottenere l’indennità di € 600 prevista dall’art. 27 del
   D.L. 18/2020?

   Secondo il tenore dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020 l’indennità è preclusa ai Consulenti del Lavoro ed
   a tutti i professionisti che appartengono agli ordini professionali (Consulenti del Lavoro,
   Commercialisti, Avvocati, Notai, etc.). Essi essendo iscritti alle specifiche Casse di Previdenza,
   non sono destinatari della misura di sostegno prevista da suddetta norma.

   Infatti, la norma evidenzia come l’indennità sia riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita
   Iva, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
   previdenziali obbligatorie. Ciò è chiarito anche dalla Circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49.

   Tuttavia, l’articolo 44 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha istituito il reddito di ultima
   istanza. Il riconoscimento della relativa indennità, pari ad euro 600 per il mese di marzo e
   destinata ai lavoratori autonomi e ai professionisti, è stato disciplinato dal Decreto
   Interministeriale 28 marzo 2020, pubblicato in data 1° aprile 2020.

   L’ENPACL è autorizzato ad anticipare tale indennità, per la quale, risultano presentare già più
   di 8 mila domande da parte di Consulenti del Lavoro (maggiori info qui).

   Si ricorda che anche l’ente bilaterale EBIPRO ha previsto particolari forme di sostegno a favore degli
   studi professionali alle quali si rinvia (leggi qui).

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