EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 6)
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EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 6) A cura del Centro Studi Nazionale ANCL 0
PREMESSA Cari Associati ANCL, per sostenere il lavoro dei Consulenti, che con spirito di sacrificio e grande professionalità stanno affrontando la situazione di crisi lavorativa ed economica causata dalla diffusione del c.d. “Coronavirus”, l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, attraverso il suo Centro Studi Nazionale, ha provveduto ad impegnare i suoi esperti al fine di rispondere tempestivamente ai quesiti degli iscritti riguardanti gli ammortizzatori sociali (e non solo), che rappresentano ormai un tema centrale nel mondo del lavoro italiano e che sono oggetto delle misure emergenziali disposte dal Governo. Pertanto, sono pubblicate delle raccolte delle c.d. FAQ degli iscritti, di cui la presente è la sesta. Si ringrazia per il prezioso contributo a questa sesta raccolta: Francesco Geria, Francesco Lombardo, Francesco Stolfa. Si ricorda che l'elaborazione della risposta è fornita nell'esclusivo interesse dell'associato, sulla base del quadro normativo, giurisprudenziale e della prassi amministrativa relativi al tempo in cui il quesito è stato posto, e che le modalità di risposta nel presente documento sono volutamente sintetiche, al fine di fornire dei semplici ed immediati suggerimenti operativi agli iscritti ANCL. Data la recente introduzione di norme straordinarie, che derogano alle procedure ordinarie, le risposte sono frutto delle prime interpretazioni degli esperti, che potrebbero mutare in seguito ad ulteriori provvedimenti, circolari ed indicazioni operative degli enti previdenziali. In un periodo di copiosa produzione normativa, il Centro Studi Nazionale ANCL lavora costantemente per aggiornare ed informare gli iscritti, che sono invitati a monitorare quotidianamente il nostro sito, la propria area personale MyAncl ed i nostri social. Condividiamo tutti ogni informazione, documento, post utile al lavoro dei Consulenti e delle Aziende clienti in modo da affrontare uniti questa emergenza. Il Centro Studi ANCL 9 aprile 2020 1
SOMMARIO 1. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 2. PERMESSI E MALATTIA 3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 4. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI 2
1. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI • Azienda artigiana neocostituita (quindi non ha i 36 mesi di pagamento) può accedere al FISBA? E invece una normale azienda artigiana, non in regola contributi, può accedere FSBA, o deve accedere alla CIGD? Nel caso di imprese neo-costituite l'art. 13 del regolamento FSBA prevedeva che, in deroga a quanto previsto all’art. 12 (36 mesi di contribuzione), "sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell’impresa." Inoltre, nella circolare FSBA n.1/2020, in tema Covid-19, all'art. 2, lettera g, si specifica che solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, “vi è sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento”. Quanto alle aziende artigiane non in regola con la contribuzione alla data 23 febbraio 2020, esse potranno accedere alle prestazioni, procedendo alla regolarizzazione della loro posizione mediante una rateizzazione di quanto dovuto (a partire dal gennaio 2021) come si può rinvenire dalla delibera FSBA n. 3/2020. Il Decreto-legge n. 18/2020 prevede che l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga sia limitato ai datori di lavoro che non possono accedere alla CIGO, al FIS ed ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015, fra i quali è compreso il FSBA. • L’art. 22 prevede che per i datori di lavoro sotto i 5 dipendenti non è previsto accordo sindacale. A tal fine, come computare i dipendenti? In particolare, come si calcolano quelli part-time? Nel computo del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori dipendenti di qualunque qualifica, compresi i dirigenti, gli apprendisti (con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo) ed i lavoratori a domicilio. 3
Quanto ai lavoratori a tempo parziale (o part-time), essi sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs n. 81/2015. Anche lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto, secondo le modalità disciplinate dall’art. 18 del citato D.lgs n. 81/2015. In presenza di lavoratori ripartiti in più comparti aziendali, essi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing. • Nella Cassa Integrazione in Deroga per aziende con meno di 5 dipendenti non è richiesto l'accordo con le organizzazioni sindacali. Almeno l'informativa ai sindacati va inviata? La cassa integrazione in deroga è disciplinata dagli accordi-quadro regionali, dunque bisogna far riferimento all’accordo firmato nel territorio dove è ubicata l’unità produttiva. Per la corretta gestione dei rapporti con i sindacati si consiglia la lettura del nostro vademecum. • Ho un dipendente assunto il 3 marzo per cui non posso accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia, cosa fare? L’art. 41 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha esteso le disposizioni di cui agli art. 19 (CIGO e FIS con causale COVID-19) e 22 (CIGD) del D.L. 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. 4
2. PERMESSI E MALATTIA • È possibile cumulare i permessi ex lege n. 104/1992 anche con quelli previsti dal Decreto “Cura Italia”? Sì, è possibile. Ciò è stato chiarito dalla circolare INPS del 25 marzo 2020, n. 45/2020, per cui restano ferme le ordinarie modalità di fruizione e di cumulo di tali permessi. • La quarantena domiciliare preventiva è malattia? L’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020. prevede che “il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”. Per essere posti “in quarantena” occorre un provvedimento della Asl che comporterà la redazione di un certificato medico (anche ad opera del medico di base). Dunque, per essere considerati in malattia, occorrerà presentare un certificato medico da cui si è evince lo stato di quarantena. 5
3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI • Il blocco dei licenziamenti individuali per G.M.O., imposto per 60 giorni dal decreto "Cura Italia", include anche i licenziamenti per superamento del periodo di comporto? È dubbio se il divieto di licenziamento previsto dall'art. 46 del D.L. 18/2020 si applichi anche al licenziamento per superamento del periodo di comporto, La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere la specialità della disciplina del comporto, sia rispetto a quella del licenziamento collettivo (art. 24, L. 223/1991) che a quella del licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo (L. 604/1966). Se ne dovrebbe desumere, a parere dello Scrivente, che il divieto non si applichi al licenziamento per malattia ex art. 2110 c.c. Prudenzialmente, tuttavia, l'azienda potrebbe limitarsi a comunicare al lavoratore l'avvenuto superamento del periodo di comporto e l'intenzione di adottare il licenziamento, riservandosi di comunicarglielo allo scadere dei 60 giorni di sospensione. L'unico rischio, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, è che il passare di un eccessivo lasso di tempo dopo il momento di compimento del periodo di comporto (cd. spatium deliberandi) possa essere interpretato come rinuncia all'esercizio del diritto di libero recesso. Ma se l'azienda esplicita la volontà di recedere per superamento del periodo di comporto e rinvia l'esercizio di tale recesso, "per ragioni puramente prudenziali, in considerazione del disposto dell'art. 46, D.L. 18/2020" al termine dei 60 giorni, nessuno potrà ritenere che tale rinvio implichi rinuncia al recesso. È di pieno conforto in tal senso la giurisprudenza che prevede la decorrenza del cd. spatium deliberandi (il tempo concesso per esercitare il recesso) a partire dal rientro in servizio del lavoratore ammalato. Si riporta, a tal proposito, Cassazione. Sez. lav., sentenza 4 luglio 2017, n. 16392 ”in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto (e quindi anche prima del rientro del prestatore), nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per 6
sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente”. • Un licenziamento deciso e comunicato al dipendente dopo il 23 febbraio, con fine preavviso e cessazione il 15 marzo, giorno prima del Decreto Cura Italia, rimane valido? In altri termini, restano congelati anche i licenziamenti per G.M.O. intimati prima dell'entrata in vigore del Cura Italia ma la cui scadenza del relativo periodo di preavviso si colloca all'interno del periodo di divieto di licenziamento? La formulazione testuale della norma ("non può recedere") pare implicare una inibizione dell'esercizio del potere di recesso non della efficacia di quest'ultimo. Del resto, anche la ratio della norma pare essere quella di paralizzare solo i licenziamenti che intervengano durante il periodo considerato dalla legge e, quindi, in stretta connessione con l'emergenza sanitaria. Si esclude, a giudizio dello Scrivente, dunque, che il divieto possa colpire i licenziamenti operati in precedenza, il cui periodo di preavviso vada a cadere durante i 60 giorni. Ciò, ovviamente, con ogni riserva e salvezza, tenendo conto che sulle disposizioni qui interpretate non esiste alcun orientamento né dottrinale né giurisprudenziale. • Ho inviato una lettera di licenziamento in data 12 febbraio 2020 con ultimo giorno di lavoro 27 marzo 2020. Gli effetti del licenziamento comunicato prima dell'entrata in vigore del D.L. 18 marzo producono effetti? o gli stessi sono sospesi? Vale la risposta precedente: il licenziamento deve ritenersi valido ed efficace dalla scadenza del preavviso. 7
• Licenziamenti per G.M.O. ex legge n. 604/66, art. 3 per “cessazione attività” (non a causa del coronavirus) con lettere di licenziamento recapitate ante 17 marzo 2020, con ultimo giorno di lavoro al 31 marzo 2020, mantengono la validità anche sindacale oppure ricadono nelle disposizioni di cui al “Cura Italia”? Anche in tal caso, i licenziamenti, a giudizio dello Scrivente, mantengono la loro validità. • I contratti a tempo determinato che scadono durante la sospensione o riduzione dell’attività, con conseguente richiesta di ammortizzatore sociale, possono essere prorogati? L’art. 20 lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 vieta l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”. Dunque, vi è un divieto per la costituzione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso unità produttive in cui vi è una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, ma non c’è alcun divieto di proroga dei contratti a termine già in essere. 8
4. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI • I consulenti del lavoro possono ottenere l’indennità di € 600 prevista dall’art. 27 del D.L. 18/2020? Secondo il tenore dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020 l’indennità è preclusa ai Consulenti del Lavoro ed a tutti i professionisti che appartengono agli ordini professionali (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, etc.). Essi essendo iscritti alle specifiche Casse di Previdenza, non sono destinatari della misura di sostegno prevista da suddetta norma. Infatti, la norma evidenzia come l’indennità sia riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ciò è chiarito anche dalla Circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49. Tuttavia, l’articolo 44 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha istituito il reddito di ultima istanza. Il riconoscimento della relativa indennità, pari ad euro 600 per il mese di marzo e destinata ai lavoratori autonomi e ai professionisti, è stato disciplinato dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, pubblicato in data 1° aprile 2020. L’ENPACL è autorizzato ad anticipare tale indennità, per la quale, risultano presentare già più di 8 mila domande da parte di Consulenti del Lavoro (maggiori info qui). Si ricorda che anche l’ente bilaterale EBIPRO ha previsto particolari forme di sostegno a favore degli studi professionali alle quali si rinvia (leggi qui). 9
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