Legislazione cosmetica - ordinefarmacistibaribat.it

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Legislazione cosmetica - ordinefarmacistibaribat.it
Legislazione
cosmetica
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Prima della Direttiva CE n. 678 1976
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Direttiva CE n. 768 del 1976

 Nel 1976 la Comunità Europea pubblica la Direttiva
     n. 768, con la finalità di disciplinare in modo
   univoco il settore normativo piuttosto lacunoso
            relativo alla produzione e alla
         commercializzazione dei cosmetici.
  Il volume del mercato cosmetico era in continua
                      crescita.
 La produzione dei cosmetici, a valori attualizzati, si
         attestava sui 110 milioni di euro.
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Legge 713 del 1986

In Italia, la Direttiva n. 768 del 1976, viene recepita
                    e applicata con la
                Legge 713 del 1986.
 Segna il punto di svolta nel riordino di un quadro
normativo disorganizzato e non più adeguato alla
               realtà del mercato.
 Da questa legge «madre» prenderanno vita le
             successive evoluzioni.
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Legge 713 del 1986

                                              Art. 1
«Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze o le preparazioni
                                     diverse dai medicinali
 destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema
pilifero e capelli, unghie, labbra e organi genitali esterni)oppure sui denti e sulle mucose della
      bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto,
                                   correggere gli odori corporei,
                            proteggerli o mantenerli in buono stato.»
Legge 713 del 1986

                 Art. 1 comma 2
              « I prodotti cosmetici
        non hanno finalità terapeutiche
   e non possono vantare finalità terapeutiche»

     Un cosmetico non può
           curare!!!!
Legge n. 713 1986
                                                    Art. 2

Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici.
2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione
che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di
fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell' articolo 7 .
3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le
limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.
4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.
5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono
essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non
siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.
5-bis. E' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su
animali a partire dal 1 gennaio 1998.
Legge n.713 1986

                                       Art. 3
    Salvo che i fatti non costituiscano i più gravi reati previsti dai commi 5 e 6
   dell'articolo 7, chiunque impieghi nella preparazione dei cosmetici sostanze
indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
  multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con
    l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a lire
                                       10.000.000.
Legge n.713 1986

                                               Art. 7
1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo
tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente
 prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto,
dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra
  indicazione o informazione da parte del produttore o del suo mandatario o di ogni altro
    responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La
   presenza delle indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i
          responsabili dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge.
Legge 713 del 1986

                                                Art. 8
I prodotti cosmetici il nome, anche se campioni gratuiti, ….devono presentare in maniera
visibile e con caratteri indelebili:
-   la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul
    mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'UE;
-   Il contenuto nominale al momento del confezionamento….;
-   La durata limite di utilizzo del prodotto conservato e non utilizzato e il PAO ;
-   Precauzioni d’uso e modalità d’impiego.
-   Numero del lotto di fabbricazione
-   Funzione del prodotto
-   Elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso, i coloranti secondo il C.I., gli
    aromatizzanti con la dicitura parfum o aroma
Legge 713 del 1986

                                          Art.10

La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati
    in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la
    direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e
farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia,
 in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di
      equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica
                      europea, con cui viga regime di reciprocità.
Regolamento n. 1223 del 2009

      Regolamento e non più Direttiva.

Norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul
  mercato deve rispettare, al fine di garantire il
corretto funzionamento del mercato interno ed un
   livello elevato di tutela della salute umana.
Regolamento n. 1223 del 2009

                 40 articoli per disciplinare

❑ Sicurezza e tutela del consumatore
❑ Restrizioni applicabili alle sostanze utilizzate
❑ Responsabilità del produttore
❑ Modalità dell’animal testing
❑ Condivisione delle informazioni e procedure di
  notifica
Regolamento n. 1223 del 2009

Art. 1 – Ambito di applicazione e obiettivo          prodotti cosmetici e tutela della salute
Art. 2 – Definizioni                                 glossario
Art. 3 – Sicurezza                                   sicuri a normali condizioni d’utilizzo
Art. 4 – Persona responsabile                        degli obblighi pertinenti alla produzione
Art. 5 – Obblighi delle persone responsabili         della documentazione e della conformità
Art. 6 – Obblighi dei distributori                   controllo etichettature e requisiti linguistici
Art. 7 – Identificazione della catena di fornitura   tracciabilità materie prime e responsabili
Art. 8 – Buone pratiche di fabbricazione             obbligo di rispetto della F.U.
Art. 9 – Libera circolazione                         obbligo di circolazione dei cosmetici conformi
Art. 10 – Valutazione della sicurezza                obbligo della valutazione di sicurezza
Regolamento n. 1223 del 2009

Art. 11 – Documentazione informativa del prodotto                    caratteristiche formali
Art. 12 – Campionamento e analisi                                    analisi effettuate in modo affidabile
Art. 13 – Notifica                                                   c.i. del prodotto da commercializzare
Art. 14 – Restrizioni applicabili alle sost. elenc. negli allegati   obbligo di attenersi agli allegati
Art. 15 – Sostanze classificate come sostanze CMR                    utilizzo delle sostanze CMR
Art. 16 – Nanomateriali                                              obbligo di notifica dell’utilizzo
Art. 17 – Tracce di sostanze vietate                                 ammesse solo come impurezze
Art. 18 – Sperimentazione animale                                    obbligo di utilizzo dei metodi alternativi
Art. 19 - Etichettatura                                              obblighi dell’etichettatura
Art. 20 – Dichiarazioni relative al prodotto                         divieto di affermazioni mendaci
Regolamento n. 1223 del 2009

Art. 21 – Accesso del pubblico alle informazioni               obbligo di ostensione del dossier
Art. 22 – Controllo all’interno del mercato                    cosmetosorveglianza
Art. 23 – Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi      cosmetovigilanza
Art. 24 – Informazioni sulle sostanze                          obbligo di informazione
Art. 25 – Non conformità da parte della persona responsabile   sanzioni comminate dalle autorità
Art. 26 – Non conformità da parte dei distributori             sanzioni comminate dalle autorità
Art. 27 – Clausola di salvaguardia                              possibilità di ritiro di un prodotto
Art. 28 – Buone prassi amministrative                           possibilità di ricorso
Art. 29 – Cooperazione tra le autorità competenti
Art. 30 – Cooperazione per la verifica della documentazione
Regolamento n. 1223 del 2009

Art. 31 – Modifica degli allegati                                    possibilità di modifica degli allegati
Art. 32 – Procedura di comitato
Art. 33 – Glossario delle denominazioni comuni degli ingr.           obbligo utilizzo INCI
Art. 34 – Autorità competenti, centri antiveleno, e organismi
Art. 35 – Relazione annuale sulla sperimentazione animale
Art. 36 – Obiezione formale contro le norme armonizzate
Art. 37 – Sanzioni                                                  da stabilire
Art. 38 – Abrogazione                                               della Direttiva 768/76
Art. 39 – Disposizioni transitorie
Art. 40 – Entrata in vigore e applicazione                   20° giorno successivo alla pubblicazione
Oggi

       Il mercato cosmetico mondiale nello scorso anno si è
                          attestato sui

                       412 MILIARDI DI EURO*

           con un trend di crescita annuale pari al 3,9%

       Entro il 2021 dovrebbe superare I 500 miliardi di euro

                                                        *dati PwC
Per avere un’idea

Un consumatore medio può utilizzare fino a

25 prodotti cosmetici differenti

  dai primi anni di vita fino alla terza età.
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