Legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) - Il nostro supporto alle Organizzazioni Sanitarie - Feder ...
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Legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-‐Bianco) Il nostro supporto alle Organizzazioni Sanitarie
Le dinamiche evolutive della Sanità L’impatto dell’innovazione legislativa e la solidità della nostra esperienza in Sanità La Legge 8 marzo 2017, n. 24, la Legge 8 marzo 2017 n. 24 recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» (meglio conosciuta come c.d. legge Gelli –Bianco) ha un impatto decisivo. Infatti le Strutture Sanitarie pubbliche e private sono chiamate a rispondere a nuovi requisiti ed adempimenti. La norma: alcune considerazioni generali • La Sicurezza delle cure sanitarie è parte costitutiva del diritto alla salute e il Sistema di Risk 1 Management è fondamentale per valutare, rintracciare e diminuire il rischio del verificarsi di errori connessi all’organizzazione e alla professione. • Parziale modifica del regime di responsabilità in Sanità, con «doppio binario» responsabilistico; • Obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o analoghe misure per tutte le Strutture per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, allo stesso tempo, però, la legge non è sanzionatoria, per cui non sono imposti adempimenti immediati sul fronte della copertura del rischio 2
Sicurezza delle cure e Risk management Aon è in grado di offrire soluzioni di brokeraggio e consulenza con piena rispondenza rispetto alle nuove richieste e sfide derivanti dalla Legge n. 24/2017. Art. 1, comma 1 La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla Salute Effetti OBBLIGATORIETA’ del Risk Management in Sanità Art. 1, comma 2 La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio Effetti Necessità di prevenzione e gestione del rischio e strategie utili all’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse . Art. 1, comma 3 Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Effetti Tutte le Strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, coinvolgendo tutto il personale, sono interessate dalla norma. Importanza della cultura del rischio, perché tutto il personale possa contribuire. 3
La Responsabilità Responsabilità Contrattuale e/o Extracontrattuale Legge n. 24/2017 (art. 7) Parziale modifica del regime di responsabilità (con impatto su onus probandi e prescrizione) con «doppio binario» responsabilistico (ferme le diverse tipologie di responsabilità, che possono essere individuate in base alle regole di ingaggio ed i rapporti esistenti): - Contrattuale a carico delle strutture sanitarie (art. 7, comma 1) , con azione di rivalsa solo in caso di dolo o colpa grave e con limiti specifici nei confronti del medico (art. 9, comma 1 e 6); - Extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività nell'ambito di una struttura o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, salvo in taluni casi (art. 7, comma 3) EFFETTI: L’attuale strategia di finanziamento «misto» polizza Rc Medico + Copertura della Struttura non manterrebbe la sua efficacia per i nuovi profili di responsabilità, per il fatto che la Struttura non potrebbe chiamare in causa il medico ma lo può fare solo il paziente.. SOLUZIONE: La soluzione già praticabile nelle more dei Decreti Attuativi è quella di garantire la copertura della responsabilità personale dei medici, indipendentemente dalla natura del rapporto, all’interno della copertura della struttura.. 4
La Responsabilità Responsabilità Contrattuale e/o Extracontrattuale RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Prescrizione Art. 2947 C.C. - Quinquennale Art. 2946 - Decennale Onere Probatorio Art. 2697 C.C. – Onere della Prova: In base all’ Art. 1218 C.C., non è necessario Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare alcuna colpa. provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Basta addurre l’inadempienza contrattuale che può derivare dalla mancata prestazione oppure da difettosa o ritardata prestazione, ed il danno conseguente. Il paziente dovrà provare: • Dolo/colpa • L’essenza del rapporto • Danno Ingiusto • L’aggravamento/insorgenza di un affezione in • Nesso causale tra fatto e danno costanza della prestazione sanitaria • Entità del danno Sarà la Controparte a dover fornire la prova di discarico, cioè provare di aver esattamente adempiuto (principio di vicinanza alla prova) 5
Contatti Luca Franzi de Luca Vice Presidente AON Spa Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano Tel. 02 45434278 | Cell. 3486726373 @ Luca.franzi@aon.it ViDorio Romano Business Development Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano Tel. 02 45434183 | Cell. 3668415974 @ Vittorio.romanoi@aon.it The information contained within this document is confidential to (1) Aon Insurance & Reinsurance SpA registered in Italy, having its registered office at Via Andrea Ponti n. 8/10, Milan ("Aon") and (2) the Company and has been produced solely for the purpose of consideration of the latter’s risk financing arrangements. Copyright Aon 2014. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any way or by any means, including photocopying or recording, without the written permission of the copyright holder, application for which should be addressed to the copyright holder. Although extreme care has been taken to ensure the accuracy of the information provided in this report, including but not limited to the information in connection with the calculation of regulatory capital requirements, due to the subjectivity involved and the extreme technicality related with the analysis, Aon assumes no responsibility. Therefore, your use of this report is at your own risk. The report, including all contents, attachments and files made available on or delivered by Aon, is provided "as is" and "as available", to the fullest extent permitted by law. With regard to the contents of this report, Aon here by expressly disclaims any representations or warranties of any kind whatsoever, express or implied, contractual or statutory, (1) for the accuracy of the statistical analysis provided, including any graphs, tables and numerical results, (2) for the accuracy of our findings and suggestions. In no event, including but not limited to Aon's negligence, shall Aon or any of its subsidiaries or affiliates or related entities be liable for any direct, indirect, consequential, punitive, special or incidental damages (including, without limitation, damages for loss of business, contract, revenue, data, information, business interruption or regulatory fines) resulting from, arising out of or in connection with (a) the use of, (b) the inability to use, or (c) errors or omissions in the content of this report, even if Aon has been advised of the possibility of such damages. 6
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