VISTO DI CONFORMITA' (VISTO LEGGERO) - Le coperture assicurative per il professionista - odcec.cuneo

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VISTO DI CONFORMITA' (VISTO LEGGERO) - Le coperture assicurative per il professionista - odcec.cuneo
VISTO DI CONFORMITA’
        (VISTO LEGGERO)
Le coperture assicurative per il professionista
VISTO DI CONFORMITA' (VISTO LEGGERO) - Le coperture assicurative per il professionista - odcec.cuneo
QUANDO SI DEVE APPORRE IL VISTO?

  L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria:

     per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a
     15.000 euro annui (come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di
     conversione 102/09, D.M: 164);

     per le Compensazione Crediti Irpef, Ires e Irap e alle relative
     addizionali, ritenute alla fonte, per importi superiori a 15.000
     euro annui (come previsto dal comma 574, art. 1 della legge 27
     dicembre 2013 n. 147) ;

     per rimborsi dei crediti IVA, di ammontare superiore a 30.000
     euro, (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14 e Legge di Stabilità 2017)

     per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”.
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Necessaria stipula POLIZZA a copertura della
responsabilità civile dei dottori e dei ragionieri
 commercialisti derivante dall’apposizione del
   visto di conformità sulle dichiarazioni dei
                  contribuenti
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REQUISITI DI POLIZZA RICHIESTI DALLA
LEGGE(I)

Il legislatore individua alcuni requisiti e coperture essenziali che devono
essere presenti nella polizza visto:

   la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza
   fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai
   sensi dell’art. 35 del D.Lgs 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione
   della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;

   il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti
   assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e
   delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere
   inferiore a € 3.000.000;
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REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE(II)

   la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti a
   carico del contribuente.
Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si
impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di
rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;

   la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo
   di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato
   nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente
   dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo;

   nel caso il visto sia apposto sui modelli 730 (visto infedele), la polizza deve
   garantire al bilancio dello Stato, o al diverso ente impositore, il pagamento
   delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
   luglio 1997, n. 241, (esclusa condotta dolosa o gravemente colposa del
   contribuente).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI POLIZZA VISTO

 ATTIVITA’ PROFESSIONALE COPERTA    connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto
                                      Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. n.
                                                            139/2005 e s.m.i

           MASSIMALE                                   € 3.000.000

                                                   nessuna a carico del Contribuente
           FRANCHIGIA                     € 300,00 per sinistro a carico del solo Commercialista

                                   Assistenza Fiscale e compensazione crediti (visto leggero):
     OGGETTO ASSICURAZIONE         Assistenza Fiscale - come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal
                                   D.Lgs. 241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate;
                                   Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n.
                                   23 del 11/03/2014 e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
                                   Compensazione credito Iva – come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di
                                   conversione 102/09, D.M: 164;
                                   Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574
                                   dell’art. unico della legge di stabilità 2014;
                                   Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14

           ULTRATTIVITA’                               5 ANNI dalla scadenza polizza

              DURATA                           1 anno senza tacito rinnovo
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NOVITA’: GARANZIA PER VISTO INFEDELE SUI 730

  E’ POSSIBILE ATTIVARE UNA GARANZIA AGGIUNTIVA A COPERTURA DEL
  VISTO INFEDELE APPOSTO SUI MODELLI 730 COMPILATI E PRECOMPILATI

                      GARANZIA AGGIUNTIVA A

  A deroga di quanto previsto nelle condizioni di polizza, è prestata con uno
  scoperto, a carico dell’assicurato e non opponibile allo Stato o a diverso
  Ente Impositore, pari al 20% dell’importo dell’imposta che sarebbe stata
  richiesta al contribuente.

  La Compagnia, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del
  diverso Ente Impositore, procederà al recupero dell’importo dello scoperto
  a carico dell’assicurato.
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ANALISI TESTO POLIZZA VISTO e
INDIVIDUAZIONE REQUISITI RICHIESTI
DALLA LEGGE E DALLA DRE
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Frontespizio di Polizza
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Oggetto
dell’Assicurazione

       D. Lgs citati
Ultrattività della Garanzia

     5 anni
Limiti di indennizzo

Massimale di € 3.000.000
Elaborazione
Modelli 730
La nostra polizza assicurativa è
    ADEGUATA ALLE RECENTI NOVITA’
    LEGISLATIVE

Legge di Stabilità 2014

Con la Legge di Stabilità 2014, nello specifico l'articolo 1, comma 574, legge
147/2013, ha sancito che: “l’ obbligo di visto di conformità sulle dichiarazioni
oltre che per i crediti IVA sopra i 15000 euro è obbligatorio anche per
compensare i crediti Irpef, Irap e Ires che superano detta soglia limite”

 La polizza assicurativa prevede sia la copertura per le compensazioni
 credito Iva sia per le compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap come specificato
 dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014!
Legge di Stabilità 2015
Dal 1° gennaio 2015 (D.Lgs. 175/2014) è scattato l’obbligo in tutti i casi
di apposizione del visto di conformità, e prima di apporre lo stesso, di
adeguare il massimale per la copertura assicurativa ad almeno 3.000.000 di
euro.
Inoltre, la polizza assicurativa deve garantire la totale copertura degli eventuali
danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di
dichiarazione modello 730):
•non includendo franchigie o scoperti
•e prevedendo il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del
contratto.

La polizza assicurativa prevede un Massimale di copertura pari a €
3.000.000,00, nessuna franchigia a carico del contribuente e copertura per
richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate nei 5 anni
successivi alla scadenza della polizza!
Legge di Stabilità 2016

è stata introdotta a partire dal 2015 (Lg 208/2015) la nuova dichiarazione 730
precompilata..

La polizza assicurativa prevede la possibilità di sottoscrivere la garanzia
aggiuntiva a copertura del VISTO INFEDELE SU TUTTI I MODELLI 730!

Legge di Stabilità 2017

Rimborsi IVA 2017 aumentata la soglia limite da 15mila a 30.000 euro oltre la
quale il rimborso credito IVA necessita di visto di conformità e garanzie.

La polizza assicurativa prevede la copertura per i rimborsi di cui all’art.
13 del D.Lgs. 175/14!

        L ’innalzamento della soglia rimborsi Iva a 30.000 euro, rispetto ai
      15.000 euro attuali, riguarda solo i rimborsi non vale però per le
                               compensazioni!
CONVENZIONE CNDCEC
RTI (Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa)

           CHI PUO’ ADERIRE?

         Dottori          Lo Studio Associato e i
   commercialisti ed      Consulenti dello Studio
    Esperti contabili      compresi i Consulenti
   iscritti al CNDCEC           del Lavoro
La copertura ha decorrenza solo dopo

La richiesta di preventivo sulla piattaforma dedicata

Pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o carta
                     di credito

    Emissione della polizza e ricezione da parte del
                   commercialista
Procedura per sottoscrizione NUOVA
polizza VISTO DI CONFORMITA’
MODALITA’ DI ADESIONE

1. Collegarsi al sito http://www.convenzionecommecialisti.it /

2. Accedere alla piattaforma registrandosi come nuovo utente
   o utilizzando le proprie credenziali;

3. Compilare il questionario on line;

4. Terminare la procedura allegando la contabile di bonifico o
   la ricevuta della carta di credito;

5. Attivazione e trasmissione automatica della polizza già
   operante.
Cliccare su «Nuovo utente?
Clicca qui»
SCEGLI IL TIPO DI COPERTURA ASSICURATIVA!

  POLIZZA VISTO                   POLIZZA DI RC
        DI                       PROFESSIONALE
  CONFORMITA’

                     GARANZIA                      GARANZIA
    GARANZIA        AGGIUNTIVA                    AGGIUNTIVA
   AGGIUNTIVA           C                             C1
       A
RICHIESTE E PROBLEMATICHE SUI NOSTRA COPERTURA
VISTO DI CONFORMITA’

    • Adeguatezza polizza a massimale € 3.000.000;

    • Conferma copertura polizza per le compensazioni credito Irpef,
      Ires e Irap (come da comma 574 dell’art. unico legge di stabilità
      2014);

    • Copertura per i rimborsi IVA, come da art. 13 del D.Lgs. 175\14
      (legge di stabilità 2015).

    • Eventuale copertura per visto infedele

    • In caso di svolgimento attività presso CAF se necessaria
      copertura
CAF o CAAF
CAAF o CAF (I)

 Il rapporto tra il professionista e il CAAF (o CAF) può essere di due tipi:

 1. Il professionista funge da mero centro di raccolta o struttura
    periferica. Raccoglie e invia al CAF la documentazione da vistare. Il
    CAF resta quindi il soggetto obbligato ad apporre i visti e
    trasmettere la documentazione all’Agenzia delle Entrate;

 2. Il professionista funge direttamente da RAF (Responsabile Assistenza
    Fiscale) del CAF , apponendo i visti personalmente e trasmettendoli
    direttamente all’Agenzia delle Entrate.

         Necessità di individuare la soluzione assicurativa ideale
CAAF o CAF (II)

   Nel caso 1. il rischio che si prospetta al professionista è la possibile RIVALSA
   del CAF nei suoi confronti (se non esclusa nel accordo tra i due soggetti).

   La soluzione è quindi la garanzia aggiuntiva D) presente nella polizza RC
   Professionale:

   D)Attività presso i CAAF o CAF
   A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 3 punto k) resta convenuto che, ferme le condizioni di
   polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante
   all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzati di
   Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche
   legislative e/o regolamenti.

   Nel caso 2 il professionista deve sottoscrivere la polizza visto o attivare la
   garanzia aggiuntiva visto C) nella polizza RC professionale in quanto
   direttamente esposto al rischio.
Grazie per l’attenzione

  Specialty Professional Services
       T: 02.45434.639/742
    integrazionevisto@aon.it
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