Legalizzazione della cannabis. Normativa italiana e prospettive

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L   e g a l i z z a z i o n e                      d e ll a               c a n n a b i s

                                   Legalizzazione della cannabis.
                                  Normativa italiana e prospettive

                                                   di Luigi Manconi, Federica Resta

Il panorama attuale                                                                                  pericolo di emarginazione dei soggetti
                                                    Quella dell’esame parlamentare                   affetti da dipendenza, spesso spinti ad
Nel rapporto presentato nel marzo 2014,                 di un decreto legge, con la                  autoescludersi dai servizi medici e socia-
per la prima volta l’Ufficio delle Nazioni           contrazione dei tempi imposta                   li; del livello particolarmente elevato del
Unite sul Crimine e le Droghe (UNODC), ha            dalla scadenza del termine per                  prezzo delle sostanze (c.d. crime tariff o
indicato la depenalizzazione del consumo             la conversione e la limitazione                 criminalization tax, corrispondente alla re-
di stupefacenti come possibile strumento                del dibattito conseguente                    munerazione del trafficante per il rischio
di contrasto del narcotraffico, utile a “de-                                                         corso) che induce spesso i consumatori
                                                   all’apposizione della questione di
congestionare” le carceri e redistribuire                                                            alla pratica di attività illecite per reperire
                                                   fiducia, non si è rivelata, dunque,
le risorse finanziarie di ciascun Paese in                                                           le risorse necessarie all’acquisto.
favore di terapie riabilitative. Nel rapporto
                                                      la sede migliore per discutere                 Di contro, la Commissione ha potuto ad-
si ricorda infatti che “i trattati consigliano         del tema della legalizzazione                 durre, a dimostrazione dell’efficacia delle
il ricorso ad alternative al carcere”, sottoli-    (almeno) della cannabis, che è al                 politiche antiproibizioniste, i risultati posi-
neando che i consumatori di stupefacenti           centro (non solo di diversi disegni               tivi (soprattutto in termini di riduzione del
devono essere considerati come “pazienti            di legge), ma anche degli ordini                 consumo di droghe pesanti, di maggiore
in cura” e non criminali.                                 del giorno su descritti.                   accesso dei consumatori ai servizi sociali
Questa posizione si conforma, del resto,                                                             e terapeutici, di riduzione delle morti da
alla ormai diffusa consapevolezza dell’e-                                                            overdose e dei tassi complessivi di cri-
                                                  del danno, anche attraverso la sommini-
sigenza di un radicale superamento delle                                                             minalità) raggiunti nei Paesi (dal Canada
                                                  strazione controllata di eroina, che ha
tradizionali politiche proibizioniste affer-                                                         all’Australia all’Uruguay; dalla Svizzera al
                                                  ridotto fortemente il tasso di mortalità.
matesi in gran parte del mondo occidenta-                                                            Regno Unito; dall’Olanda al Portogallo)
                                                  La maggiore efficacia delle politiche non
le e che sta portando alla depenalizzazio-                                                           che tali politiche hanno adottato, nella
                                                  proibizioniste in questo campo è stata, del
ne del consumo (almeno) della cannabis                                                               convinzione che il penale, nel settore delle
                                                  resto, sostenuta recentemente anche in
in molti ordinamenti. Per quanto riguarda                                                            dipendenze, quando non addirittura dan-
                                                  contesti di assoluto rilievo. Sin dal suo
gli USA, ad esempio, ventuno Stati han-                                                              noso sia comunque inefficace.
                                                  primo rapporto del 2011, in particolare,
no legalizzato il consumo di cannabis per                                                            Ciò è tanto più importante in relazione
                                                  la Global Commission on Drug Policy si è
fini terapeutici ed altri, come gli Stati di                                                         alle droghe leggere, che in ragione dei
                                                  pronunciata in favore di una radicale re-
Washington, Oregon, Alaska e Colorado,                                                               loro ridotti effetti collaterali e potere di
                                                  visione delle Convenzioni ONU sulla disci-
all’esito di specifiche consultazioni popo-                                                          assuefazione meritano, anzitutto, un trat-
                                                  plina degli stupefacenti nel segno della le-
lari, hanno depenalizzato il consumo di                                                              tamento radicalmente diverso da quello
                                                  galizzazione e dell’abbandono di politiche,
marijuana anche per fini ricreativi.                                                                 previsto per le droghe pesanti. Nel caso
                                                  quali quelle proibizioniste, dimostratesi
A livello federale, va poi ricordato l’indiriz-                                                      della cannabis, poi, va garantita in primo
                                                  del tutto inefficaci (se non addirittura,
zo dato dall’Attorney General Eric J. Holder                                                         luogo la liceità del suo utilizzo per fini te-
                                                  sotto certi profili, controproducenti) nel
nell’estate del 2013, secondo cui i procu-                                                           rapeutici, che anche laddove non proibito
                                                  ridurre il narcotraffico, la tossicodipen-
ratori federali possono non perseguire i                                                             continua oggi (in Italia soprattutto, come
                                                  denza e i relativi effetti collaterali in ter-
reati minori in materia di stupefacenti,                                                             si vedrà) ad essere fortemente ostacolato.
                                                  mini di sicurezza e salute, individuale e
anche per alleggerire il sistema peniten-
                                                  collettiva.
ziario e ridurre la discriminazione nei con-
                                                  Si è infatti ampiamente dimostrato come
fronti delle minoranze etniche. Per quanto                                                           Produzione, cessione e uso della canna-
                                                  il regime proibizionista determini maggiori
riguarda, poi, l’Europa, in Portogallo, in                                                           bis in Italia: l’evoluzione della disciplina
                                                  rischi (anche di overdose), segnatamente
Belgio e in Svizzera, si stanno sperimen-
                                                  in ragione della qualità scadente e spesso
tando con successo politiche di riduzione                                                            La Fini-Giovanardi e l’equiparazione tra
                                                  adulterata delle sostanze trafficate; del

                                                                       52                                            MDD 15 - Settembre 2014
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis

droghe leggere e pesanti                          di complessità tale da non poter essere         ga, distinto dallo spaccio essenzialmente
                                                  ridotto a mera questione di ordine pub-         in ragione della quantità di sostanza dete-
Da pochi mesi soltanto, nel nostro ordi-          blico.                                          nuta. Nel 2006 è stato infatti reintrodot-
namento, la cannabis è tornata ad es-             Significativo, in tal senso, il complessivo     to – in sostanziale elusione del risultato
sere qualificata, ai fini sanzionatori, una       regime (sostanziale, processuale e peni-        del referendum del 1993 – il parametro
droga leggera. Ci è voluta, infatti, una          tenziario) previsto per questi reati e, in      quantitativo (prima la dose media gior-
sentenza della Corte costituzionale (la n.        particolare, per le condotte associative        naliera) tra i criteri indiziari della finalità
32 del 2014) per dichiarare illegittima la        che, ove contestate, determinano l’ap-          di spaccio e, dunque, quale parametro
c.d. Fini-Giovanardi, ovvero la disciplina        plicazione degli istituti previsti dall’or-     discretivo della rilevanza penale o mera-
delle droghe inserita – in violazione delle       dinamento per i più efferati dei crimini        mente amministrativa delle condotte non
norme sulla decretazione d’urgenza – in           (dall’agente provocatore al divieto di          caratterizzate di per sé dalla destinazio-
sede di conversione di un decreto legge           concessione di misure alternative, finan-       ne a terzi. La reintroduzione del criterio
(il n. 272/2005) avente tutt’altro oggetto        che alla custodia cautelare obbligatoria,       quantitativo, nonostante il contrario in-
(le Olimpiadi invernali).                         quest’ultima dichiarata in parte qua in-        dirizzo del referendum del 1993, appare
Con questo provvedimento, in particolare,         costituzionale dalla Consulta nel 2011).        ancora più grave se si considerano le ra-
il trattamento sanzionatorio delle varie          E se alcuni di questi istituti erano già pre-   gioni sottese, allora, alla soppressione del
condotte (dalla produzione al commercio           visti prima del 2006, l’ulteriore inaspri-      riferimento alla “dose media giornaliera”.
al piccolo spaccio, sia pur solo presunto)        mento sanzionatorio, realizzato allora          Si riteneva infatti irragionevole ancorare
aventi ad oggetto la cannabis è stato pa-         principalmente attraverso l’estensione          la rilevanza penale di condotte, quali la
rificato a quello previsto per le droghe          delle condotte penalmente rilevanti, ha         detenzione, correlate all’area del mero
pesanti. Sono quindi risultate applicabili        contribuito a rendere quello degli stupe-       consumo di droga, a un rigido parametro
a tali comportamenti sanzioni tra le più          facenti uno dei settori della legislazione      quantitativo predeterminato con un atto
elevate di quelle previste dall’ordinamen-        penale maggiormente caratterizzati da un        amministrativo generale quale il decreto
to, con cornici edittali oscillanti addirittura   uso simbolico e congiunturale della pena        ministeriale. Tale argomento vale a fortiori
tra i sei e i venti anni; uno e sei anni per      (si pensi che la mera partecipazione ad         per le previsioni della Fini-Giovanardi, che
il c.d. piccolo spaccio, ovvero per quelle        un’associazione finalizzata al traffico di      oltretutto hanno parificato droghe legge-
condotte caratterizzate dalla lieve entità        stupefacenti è punita, di per sé sola, con la   re e pesanti anche ai fini della sanzione
o comunque per la detenzione di quanti-           reclusione non inferiore a dieci anni; venti    amministrativa irrogabile in caso di mero
tativi di sostanze così esigui da sconfinare      per i promotori, mentre la pena prevista        possesso per uso personale, equiparando
addirittura nell’uso personale.                   per la partecipazione a un’associazione         così, per fare un esempio, la detenzione
Ora, è evidente l’irragionevolezza di una         di tipo mafioso è la reclusione da sette        di marijuana a quella di eroina.
disciplina, quale quella in esame, che            a dodici anni!). Si consideri del resto che     Né, del resto, era (né è) stato previsto
considera allo stesso modo sostanze do-           il testo unico prevede una serie di delitti     alcun correttivo in grado di tener conto
tate di così diverso potere stupefacente          collaterali e prodromici non solo allo spac-    del grado di dipendenza (e dunque di tol-
o psicotropo e di così diversa capacità di        cio, ma addirittura al consumo di droghe,       leranza) del soggetto dalla sostanza, né
assuefazione. Se, infatti, il bene giuridico      quali l’agevolazione dell’uso di sostanze       tantomeno alcun riferimento a parame-
tutelato in ultima istanza da queste norme        stupefacenti o psicotrope, l’istigazione, il    tri temporali che consentano di accertare
è la salute dei cittadini, è evidente come        proselitismo e l’induzione al reato di per-     l’effettiva finalizzazione della droga dete-
anche il trattamento sanzionatorio debba          sona minore nonché, infine, l’abbandono         nuta (quali il carattere giornaliero della
essere modulato sul pregiudizio suscet-           di siringhe.                                    dose media o il quantitativo massimo set-
tibile di derivare, alla salute di ciascuno,      Tale tendenza all’inasprimento sanziona-        timanale previsto, ad esempio, in Austria).
dal ricorso a simili sostanze e meriti quindi     torio, in questo settore, contrasta peral-
una differenziazione proporzionale al gra-        tro – come si accennava – con gli indirizzi     Il piccolo spaccio nel “decreto carceri”
do di pericolosità e dannosità di ciascuna        seguiti nei principali Paesi europei, ove
di esse.                                          prevalgono politiche volte alla riduzione       L’effetto principale di questa disciplina è
L’abolizione – da parte appunto della Fi-         del danno e alla regolamentazione, nel-         stato quello di un rilevantissimo incre-
ni-Giovanardi – di ogni distinzione tra dro-      la convinzione che lo strumento penale,         mento degli ingressi in carcere (anche a
ghe leggere e pesanti è, del resto, espres-       nel campo delle dipendenze, quando non          titolo di custodia cautelare) per reati legati
siva di uno dei tratti più significativi della    addirittura dannoso sia comunque inef-          agli stupefacenti e soprattutto per piccolo
disciplina introdotta nel 2006, ovvero il         ficace.                                         spaccio, ovvero per detenzione di droghe
suo carattere marcatamente ideologico,            Non meno irragionevole era – nella vi-          (per lo più leggere) in quantitativi modici
con il ricorso al penale in funzione stru-        genza della Fini-Giovanardi – la disciplina     ma comunque superiori ai limiti tabel-
mentale, più che per l’effettiva utilità che      delle sanzioni amministrative correlate al      lari e, pertanto, idonei a far presumere
possa avere, nel contrasto a un fenomeno          mero possesso, per fini personali, di dro-      la finalità di cessione a terzi. Dell’effetto

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Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis

carcerogeno di questa disciplina sembra          in flagranza). La modifica incide inoltre,       l’aggiornamento delle tabelle, per la quale
essersi avveduto anche il legislatore. È         in maniera significativa, sul termine pre-       si prevede il parere dell’Istituto Superiore
significativo, infatti, che il decreto legge     scrizionale ordinario, portandolo da venti       di Sanità (e non del Dipartimento delle
n. 146/2013 (c.d. decreto carceri), volto        a sei anni.                                      Politiche Antidroga della Presidenza del
appunto a contrastare il sovraffollamento                                                         Consiglio) sul relativo schema di decreto.
negli istituti penitenziari, abbia introdotto    La disciplina vigente: dalla Corte costitu-      In secondo luogo (oltre a ri-tipizzare i
alcune modifiche alla disciplina del c.d.        zionale al “decreto Lorenzin”                    criteri per l’accertamento del carattere
piccolo spaccio, dalle quali era attesa una                                                       personale della detenzione), il decreto
contrazione significativa degli ingressi in      Pur non censurata sotto il profilo specifico     ha reintrodotto la previsione espressa
carcere. Nella relazione illustrativa al di-     dell’equiparazione tra droghe leggere e          della non punibilità dell'uso personale di
segno di legge di conversione, sul punto         pesanti (essendosi la Consulta limitata a        sostanze stupefacenti che, per un gioco
si legge infatti che essa “potrà contribu-       sindacare un vizio pregiudiziale di validità,    di rinvii normativi, era venuta meno con
ire a ridurre in maniera significativa il        senza entrare nel merito), la Fini-Giova-        la declaratoria di incostituzionalità. Si
numero dei detenuti presenti nei nostri          nardi è tuttavia venuta meno, in radice,         tratta di una precisazione importante, in
istituti penitenziari considerato che, alla      per effetto della declaratoria di incosti-       assenza della quale una disciplina, quale
data del 26 luglio 2013 su 23.683 dete-          tuzionalità del febbraio scorso (sent.           quella degli stupefacenti, che a seguito
nuti imputati ben 8486 erano ristretti per       32/2014).                                        della sentenza della Corte aveva recupe-
violazione della legge sugli stupefacenti e      È dunque tornata in vigore la disciplina         rato almeno un minimo di ragionevolezza
che, su 40.024 detenuti condannati, ben          precedente al 2006 (c.d. Jervolino-Vas-          (non foss’altro per la ripristinata distinzio-
14.970 stavano scontando pene inflitte           salli), con anche la distinzione, ai fini san-   ne tra droghe leggere e pesanti, quoad
per lo stesso tipo di reati”. Tale effetto       zionatori, tra droghe leggere e pesanti.         poenam), avrebbe rischiato di produrre
deflattivo sulla popolazione penitenzia-         Tale distinzione è stata confermata, nella       risultati sanzionatori davvero inaccettabili
ria era, peraltro, atteso, a seguito non già     sostanza, anche dal DL 36/2014 (c.d. de-         per uno Stato di diritto.
dell’abolizione del reato, ma della mera         creto Lorenzin), volto a colmare la lacuna       Apprezzabile è anche la differenziazione
trasformazione della fattispecie del picco-      normativa verificatasi a seguito della cita-     della durata delle sanzioni amministrati-
lo spaccio da circostanziale ad autonoma.        ta sentenza, che nel dichiarare illegittime      ve di tipo interdittivo, per la detenzione
Infatti, prima del decreto n. 146 il pic-        le novelle apportate al DPR 309/1990 dal         per uso personale di sostanze, a seconda
colo spaccio era configurato quale mera          DL 272/2005 ha travolto anche le tabelle         che riguardi droghe leggere o pesanti,
circostanza attenuante, per lieve entità         allegate allo stesso testo unico e i succes-     nonché la reintroduzione espressa della
del fatto, della generale fattispecie di cui     sivi decreti ministeriali di aggiornamento,      previsione (venuta meno con la sentenza
all’art. 73 del TU sugli stupefacenti (DPR       così ripristinati dal decreto.                   della Corte per una serie di rinvii normati-
309/1990) e come tale poteva essere              Il decreto ha tuttavia adottato una diversa      vi) della sostituibilità della pena detentiva
elisa, nel giudizio di bilanciamento con         configurazione degli elenchi delle sostanze      con il lavoro di pubblica utilità nel caso
aggravanti ritenute equivalenti o preva-         soggette a controllo, sostituendo alle due       di piccolo spaccio (o comunque di fatti di
lenti (in particolare, la recidiva), riportan-   tabelle previste dalla Fini-Giovanardi (una      lieve entità). Importante è anche la sop-
do così il trattamento sanzionatorio alle        per tutte le sostanze stupefacenti e una         pressione dell’obbligo, per gli operatori
cornici edittali elevatissime (reclusione da     per i medicinali) cinque tabelle: la prima       del servizio pubblico per le tossicodipen-
sei a venti anni e multa da euro 26.000          relativa alle “droghe pesanti”; la seconda       denze, di segnalare all’autorità competen-
a 260.000), previste per la produzione, il       alle “droghe leggere”; la terza e la quarta      te le violazioni commesse dalla persona
traffico e la detenzione illeciti di stupe-      inerenti alle sostanze medicinali equipara-      sottoposta al programma terapeutico
facenti, peraltro, come già detto, senza         te ai fini sanzionatori rispettivamente alle     alternativo alle sanzioni.
distinzione tra droghe leggere e pesanti.        “droghe pesanti” e a quelle “leggere”; e,        Ciò che, invece, il decreto legge ha omesso
Proprio per evitare questi eccessi sanzio-       infine, la quinta tabella, comprensiva dei       di introdurre è una distinzione nel tratta-
natori, il DL 146/2013 ha configurato il         “medicinali”, non rilevanti ai fini dell’ap-     mento sanzionatorio per il piccolo spaccio,
piccolo spaccio come fattispecie di reato        plicazione delle disposizioni sanzionato-        a seconda che riguardi droghe leggere o
autonoma, punita con la reclusione da            rie penali. Ne deriva, quindi, che per le        pesanti. Con la conseguenza paradossale
uno a cinque (anziché sei) anni e con la         condotte, penalmente rilevanti, aventi ad        che, a seguito della sentenza della Con-
multa da 3.000 a 26.000 euro, in tal modo        oggetto le sostanze comprese nelle tabelle       sulta che ha ripristinato tale distinzione in
sottraendola al giudizio di comparazione         prima e terza, si applica la reclusione da       linea generale per tutti i reati in materia di
tra circostanze, pur consentendone anco-         otto a venti anni; mentre per le condotte        stupefacenti, proprio quella caratterizzata
ra l’arresto in flagranza e l’applicazione di    aventi ad oggetto le sostanze di cui alle        da lieve entità è l’unica fattispecie fondata
misure cautelari personali anche custodia-       tabelle seconda e quarta rileva la cornice       su di una pena indistinta ed eccessiva per
li (espressamente esclusa, invece, conti-        della reclusione da due a sei anni. Muta         le condotte inerenti alle droghe leggere
nua ad essere l’obbligatorietà dell’arresto      anche la procedura per l’integrazione e          (reclusione da sei mesi a quattro anni)1.

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Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis

La stessa riduzione da cinque a quattro           responsabili di fronte alla società è quello     sonale” (cfr., ad es., odg 9/2215-AR/24,
anni del massimo edittale di pena per il          che concerne gli altri (…). Su sé stesso,        Businarolo e 9/2215-AR/26, Agostinelli).
piccolo spaccio (tale quindi da escludere         sul proprio corpo e sulla propria mente          A fortiori, sono stati respinti gli emenda-
la custodia cautelare in carcere) è stata         l’individuo è sovrano”.                          menti al decreto legge di analogo tenore
fortemente contestata, durante l’esame            Pertanto, l’esigenza di disincentivare il        o comunque volti a escludere la punibilità
del disegno di legge di conversione del           consumo di sostanze, quali la cannabis,          della coltivazione di un numero limitato
decreto, ritenendola foriera di rischi per        che, solo a determinate condizioni e in mi-      di piante di cannabis per farne uso per-
la sicurezza pubblica, tali da impegnare          sura comunque limitatissima, potrebbero          sonale, nonché della cessione di piccoli
il Governo a stanziare risorse ulteriori          nuocere all’assuntore stesso, non giustifi-      quantitativi di droga destinati al consumo
per garantire una più capillare presenza,         ca l’applicazione di misure così fortemente      immediato, ad eccezione dei casi nei quali
sul territorio, delle forze dell’ordine (odg      limitative di diritti e libertà fondamentali     il cessionario sia un minore o che determi-
2215-AR/7, Allasia, accolto come racco-           quali sono, non solo le sanzioni penali, ma      nate circostanze della condotta integrino
mandazione).                                      anche quelle amministrative e, in partico-       gli estremi dello spaccio, sia pur di lieve
In alcuni ordini del giorno si è addirittura      lare, quelle attualmente previste per l’uso      entità (cfr., ad es., l’emendamento 1.24,
attribuito al ripristino della distinzione tra    personale di droga.                              De Cristofaro, presentato al Senato).
droghe leggere e pesanti (descritto come          Né, del resto, queste sanzioni potrebbe-         Analogamente, non sono stati accolti gli
espressivo di un indebolimento del con-           ro giustificarsi per esigenze di tutela della    ordini del giorno volti a impegnare il Go-
trasto allo spaccio di sostanze) l’effetto di     salute, che significativamente è definita        verno a consentire la somministrazione
accrescere l’allarme sociale, con l’esigenza      dall’art. 32 Cost. come fondamentale             di cannabis (in quantità non superiore a
addirittura di prevedere delle misure spe-        “diritto” (come tale disponibile da parte        quella necessaria per l’uso personale) da
cifiche (in particolare, il rimpatrio ai fini     dell’interessato) e non come “dovere” ed         parte di associazioni non-profit modellate
dell’esecuzione della pena) per i non co-         interesse della collettività, idoneo a legit-    sul tipo dei Cannabis Social Club belgi e
munitari autori di tali reati, anche al fine di   timare trattamenti sanitari obbligatori          spagnoli, legittimate alla coltivazione di
non gravare sulle ridotte risorse pubbliche       ma solo se nel rispetto “della persona”          cannabis secondo regole idonee a garan-
destinate al settore (odg 9/2215-AR/12,           e, dunque, della sua dignità (quale divie-       tirne la sicurezza e con l’impegno a non
Caon, accolto come raccomandazione).              to di strumentalizzazione del singolo per        vendere sostanze né a sollecitarne il con-
                                                  fini che lo trascendano). L’autodetermina-       sumo. Tale soluzione si è infatti dimostrata
                                                  zione del singolo in campo sanitario deve        particolarmente utile nel ridurre il ricorso
Prospettive di riforma                            dunque ritenersi suscettibile di limitazione     al mercato illegale da parte dei consuma-
                                                  solo per proteggere la salute di altri citta-    tori di tale tipo di sostanze.
Il consumo di droga e la tutela del singolo       dini (come nel caso delle vaccinazioni ob-
da sé stesso                                      bligatorie), ma non quella dell’interessato      Perché legalizzare (a partire dalla can-
                                                  da sue scelte responsabili: oltre il principio   nabis)
Il decreto Lorenzin ha rappresentato, so-         solidaristico non dovrebbe prevalere sul-
prattutto, un’occasione mancata per riflet-       la libertà individuale. Anche l’argomento        Quella dell’esame parlamentare di un de-
tere sull’opportunità di una completa de-         dell’onere finanziario correlato alle cure       creto legge, con la contrazione dei tempi
criminalizzazione della detenzione per uso        per le patologie (eventualmente) determi-        imposta dalla scadenza del termine per la
personale di cannabis, con l’eliminazione,        nate dal consumo di droga non potrebbe           conversione e la limitazione del dibattito
quindi, anche delle sanzioni amministrati-        di per sé legittimare l’irrogazione di san-      conseguente all’apposizione della questio-
ve che finiscono con lo stigmatizzare una         zioni limitative di diritti fondamentali, per    ne di fiducia, non si è rivelata, dunque, la
condotta priva di reale offensività a terzi       il mero consumo di sostanze. L’autode-           sede migliore per discutere del tema del-
e di un danno sociale apprezzabile e che          terminazione individuale non potrebbe,           la legalizzazione (almeno) della cannabis,
dunque non dovrebbe meritare sanzione             infatti, a tal punto soccombere rispetto         che è al centro (non solo di diversi disegni
alcuna.                                           ad esigenze di contenimento di una spesa         di legge), ma anche degli ordini del giorno
Gli ordinamenti liberali non dovrebbero,          sanitaria, peraltro del tutto eventuale.         su descritti.
infatti, ammettere sanzioni (e dunque             In sede di conversione del decreto legge         Di segno assolutamente contrario sono in-
limitazioni di libertà) volte a tutelare la       il tema è stato pur sollevato da esponen-        vece gli ordini del giorno (alcuni dei quali
persona dalle sue stesse scelte respon-           ti dell’opposizione, con appositi ordini         anche accolti), presentati in quella sede,
sabili, non solo nel rispetto dell’intangi-       del giorno (tuttavia non accolti), volti a       volti a impegnare il Governo a valutare –
bilità dell’autodeterminazione ma anche           decriminalizzare il possesso “sotto ogni         all’esito di studi specifici – l’opportunità di
dei principi di offensività e dannosità so-       forma di una quantità massima deteni-            qualificare come droga pesante (inserita
ciale (harm principle). Secondo cui, come         bile individuata per legge” di cannabis e        dunque in tabella I) particolari varietà di
scriveva John Stuart Mill in On liberty, “Il      a consentire “la coltivazione di qualche         cannabis ad alta concentrazione di prin-
solo aspetto della condotta per cui si è          pianta di marijuana per farne uso per-           cipio attivo (ad es., cfr. G/1470/4/2, testo

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Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis

2, Bianconi). Tale indicazione – che deter-      zione auspicabile in linea generale, essa lo     tutela dell’autodeterminazione individua-
minerebbe la surrettizia reintroduzione          è certamente anche rispetto a sostanze,          le precludano, nel nostro ordinamento, la
dell’equiparazione tra droghe leggere e          quali le droghe leggere e la cannabis in         punibilità del mero uso personale di so-
pesanti prevista dalla Fini-Giovanardi – si      particolare, il cui potere piscoattivo ed i      stanze, in particolare di quelle, come la
conforma a una tendenza, oggi diffusa in         cui effetti collaterali (comunque del tut-       cannabis, a pericolosità soltanto margina-
parte dell’opinione pubblica, a conside-         to ipotetici e correlati a un’assunzione         le, remota e correlata comunque a un uso
rare ormai equivalenti queste due cate-          abituale) sono pressoché uguali, se non          prolungato ed eccessivo. Né vi sarebbe,
gorie di sostanze in ragione della diversa       addirittura inferiori a quelli di sostanze       del resto, alcun problema di compatibilità
concentrazione di tetra-idrocannabinolo          perfettamente legali quali, ad esempio,          con il diritto europeo, in quanto anche gli
che caratterizzerebbe alcune varietà di          alcol e tabacco3.                                obblighi di incriminazione previsti dalla
cannabis oggi offerte sul mercato illegale       Inoltre, il rischio della “gateway               decisione quadro 2004/757/Gai non ri-
(cfr., ad es., A. Mantovano, Droga, perché       hypothesis”, ovvero del passaggio a              guardano il consumo e la detenzione per
la distinzione leggere-pesanti non vale più,     droghe pesanti, lungi dall’essere indotto        uso personale.
in Il Mattino, 6 aprile 2014, p.1).              dal consumo di cannabis, è semmai                In ogni caso, sarebbe auspicabile che
In realtà, anche qualora questo dato fosse       favorito dal regime di illegalità che la         quella della legalizzazione fosse una scel-
confermato, esso dimostrerebbe, al con-          caratterizza e, quindi, dalla sua contiguità,    ta assunta in sede internazionale, così da
trario, l’esigenza della legalizzazione della    sul mercato illegale, con sostanze ben più       uniformare le discipline di ciascuno Stato
cessione, per uso personale, (almeno) di         pericolose.                                      attorno a un minimo comun denominato-
droghe, quali la cannabis, che risultano         L’assunzione di sostanze in contesti di          re orientato a privilegiare, rispetto al mo-
essere consumate da circa il 23% della           illegalità, carenza informativa ed emar-         mento sanzionatorio e repressivo, misure
popolazione europea2 e di cui proprio il         ginazione (quando non addirittura ripro-         di sostegno sociale e sanitario rivolte ai
proibizionismo ha favorito la progressiva        vazione sociale) favorisce comportamenti         consumatori di sostanze stupefacenti, in
alterazione sotto il profilo tossicologico.      essi sì rischiosi per la salute (si pensi allo   un contesto di regolamentazione e con-
La regolamentazione dell’offerta di queste       scambio di siringhe) e allontana il consu-       trollo della produzione, del commercio
sostanze consentirebbe, allora, di evitare       matore dalle prospettive di riabilitazione       e della cessione di tali sostanze, con un
che il consumatore faccia uso di sostanze        e disintossicazione.                             generale vantaggio in termini sanitari e
dotate di un potere psicoattivo ben mag-         La legalizzazione della cessione di sostan-      di sicurezza collettiva.
giore della media o comunque del livello         ze per uso personale eviterebbe, dunque,         In questo senso, sarebbe necessaria una
di tolleranza cui egli sia abituato.             questi rischi (essi sì concreti) per la salute   radicale revisione anzitutto delle Con-
Come risulta dalle esperienze straniere,         del singolo e, soprattutto, riducendo i pro-     venzioni ONU sugli stupefacenti nel se-
infatti, politiche di liberalizzazione (e, an-   fitti dei narcotrafficanti e lo stesso prezzo    gno della legalizzazione e della riduzione
cor più, di legalizzazione) riducono i veri      delle sostanze, limiterebbe fortemente il        del danno, di modo che, a fronte della
rischi per la salute dell’assuntore correlati    potere delle organizzazioni criminali, la        previsione come illecite delle più gravi
al regime di illegalità indotto dal proibi-      dipendenza dell’assuntore da costoro e la        e pericolose forme di narcotraffico e del
zionismo, quali in particolare la possibile      stessa tendenza alla commissione di reati,       divieto di promozione del commercio di
adulterazione della sostanza (c.d. taglio).      a volte indotta nel tossicodipendente dalla      stupefacenti, se ne legittimino invece (con
Si tratta di rischi importanti: sia rispetto     necessità di pagare sostanze il cui prezzo       la contestuale soppressione delle sanzioni
alle droghe leggere (i cui assuntori, tanto      è, appunto, “gonfiato” sul mercato nero.         non solo penali ma anche amministrative
più se occasionali, hanno generalmente                                                            previste per il consumo) la coltivazione,
una minore tolleranza a sostanze di qua-         La legalizzazione in una prospettiva in-         la distribuzione e la cessione a soggetti
lità adulterata), sia rispetto a quelle pe-      ternazionale                                     capaci, per fini personali, nel quadro di
santi, per le quali l’imprevedibilità della                                                       un regime autorizzatorio che garantisca
composizione e della qualità può addirit-        La piena legalizzazione della cessione e         la qualità delle sostanze, così da realiz-
tura determinare nel consumatore rischi          detenzione di sostanze per uso personale         zare un congruo equilibrio tra l’esigenza
di overdose. È infatti noto che la dege-         non contrasterebbe neppure con gli obbli-        di dissuadere dal consumo e quella di
nerazione della qualità e l’adulterazione        ghi internazionali, in quanto sia l’art. 36,     evitare lo sviluppo di un mercato paralle-
delle sostanze, proprio perché pratiche          c.1, lett.a) della Convenzione unica ONU         lo e illecito. In tale contesto, droghe pe-
economicamente proficue, siano conna-            del 1961, sia l’art. 3, c.2 della Convenzio-     santi quali eroina e cocaina dovrebbero
turate al contesto di illegalità, e dunque       ne ONU di Vienna del 1988 subordinano            poter essere vendute in farmacia dietro
all’assenza di controlli e regole nella fase     la punibilità della detenzione di sostanze       prescrizione medica, potendo i sanitari
della produzione e del commercio.                per uso personale alla sua compatibilità         prescrivere anche programmi di mante-
Se, dunque, quella della legalizzazione          con l’ordinamento nazionale. E per le ra-        nimento e dovendo le strutture sanitarie
del consumo e della cessione di quantità         gioni su esposte, dovrebbe ritenersi che         garantire la presa in carico dei soggetti
modiche di sostanze stupefacenti è un’op-        il principio di offensività dell’illecito e la   dipendenti, assicurandosi comunque al

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Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis

paziente un’ampia gamma di terapie so-             gine vegetale a base di cannabis “(sostan-       prescrizione e dispensazione di farmaci a
stitutive all’interno della quale scegliere        ze e preparazioni vegetali, inclusi estratti     base di cannabis.
liberamente la più appropriata alle proprie        e tinture)”.                                     In particolare, il progetto di legge legitti-
esigenze e rendendo accessibili siringhe           Questo regime è stato sostanzialmente            ma espressamente la coltivazione di tali
sterili per evitare la trasmissione, da con-       confermato dal DL 36/2014, che ha man-           piante di cannabis per farne uso persona-
tatto ematico, di malattie.                        tenuto la classificazione del THC nella          le, in relazione ad esigenze terapeutiche
In ragione delle sue peculiarità (grande           tabella relativa ai medicinali di corrente       proprie, dei propri congiunti o conviventi;
utilità terapeutica, limitati effetti negativi     impiego terapeutico, prescrivibili con ri-       promuove, attraverso il Ministero della
e capacità di assuefazione), la cannabis           cetta non ripetibile. Così come ha anche         Salute, una specifica attività di informa-
meriterebbe poi una disciplina specifica           confermato – per i “preparati attivi” della      zione, rivolta agli operatori sanitari, con
che ne preveda la vendita tendenzialmen-           cannabis (hashish, marijuana, olio, resina,      l’obiettivo di far conoscere l’impiego
te libera, pur con limitate restrizioni quali      foglie e infiorescenze) – il divieto di colti-   appropriato dei medicinali contenenti i
divieto di pubblicità e vendita ai minori,         vazione in assenza di specifica autorizza-       princìpi attivi della pianta della cannabis;
sulla scorta di quanto previsto per il ta-         zione ministeriale, che tuttavia, ad oggi,       semplifica notevolmente le modalità di
bacco, per evitarne in ogni caso la pro-           non risulterebbe richiesta da alcuna azien-      consegna, prescrizione e dispensazione
mozione.                                           da farmaceutica italiana. Di qui la necessi-     dei farmaci contenenti cannabis, consen-
Tale regime potrebbe anche essere ap-              tà di importare dall’estero tali medicinali,     tendo in particolare che la prescrizione
provato in via sperimentale, con la previ-         con oneri imputabili alla finanza pubblica       possa comprendere il dosaggio o le pre-
sione di una clausola di monitoraggio che          – secondo l’art. 5 del DM 11.2.1997 – solo       parazioni comunque necessarie per una
ne verifichi l’efficacia e, in base ai risultati   per acquisti richiesti da strutture ospeda-      cura di durata fino a sei mesi; rimodula,
prodotti, orienti i Governi nella scelta sulla     liere. Dimostrando una sensibilità al tema       conformemente al principio di propor-
proroga o, viceversa, sull’elaborazione di         certamente più spiccata di quella del legi-      zionalità tra gravità del reato e sanzione,
una diversa disciplina.                            slatore statale, nove regioni italiane hanno     il reato di prescrizione abusiva, la cui at-
                                                   previsto l’erogazione, con oneri a carico        tuale formulazione, inducendo timore nei
L’uso della cannabis a fini terapeutici            del Servizio Sanitario Regionale, di far-        medici, ha fortemente limitato il ricorso
                                                   maci a base di cannabinoidi, secondo di-         a terapie a base di sostanze quali, tra le
Un ulteriore aspetto su cui, almeno in             sposizioni che dovrebbero essere tuttavia        altre, i cannabinoidi. Inoltre, il provvedi-
Italia, si dovrebbe intervenire – e che,           estese all’intero territorio nazionale, per      mento intende rendere concretamente
nonostante diverse sollecitazioni in tal           evitare disparità di trattamento rispetto        disponibili preparazioni medicinali a base
senso, non è stato affrontato con il de-           all’effettività di un diritto fondamentale,      di cannabis per i soggetti che necessitino
creto Lorenzin – è quello della effettiva          quale quello alla salute.                        di simili terapie, attraverso l’emanazione
possibilità di ricorso alla cannabis per fini      A questo miravano, in particolare, alcuni        di un regolamento volto alla creazione
terapeutici. Che ad oggi, in Italia, è ancora      ordini del giorno presentati (e in parte an-     di aree coltivabili e all’individuazione di
talmente ostacolato da vincoli burocratici,        che accolti) in sede di conversione del DL       aziende farmaceutiche specificamente
elevatissimi oneri a carico del paziente e         36/2014, volti a impegnare il Governo, in        legittimate alla produzione del fabbiso-
farraginosità delle procedure da risultare,        particolare, a consentire allo Stabilimento      gno nazionale di preparazioni e sostanze
di fatto, impossibile4, nonostante la sua          Chimico Farmaceutico Militare di Firenze         vegetali a base di sostanze stupefacenti,
liceità sul piano formale, riconosciuta or-        (già autorizzato alla coltivazione di can-       in base a indicazioni rese dal Ministero
mai da diversi anni.                               nabis) di produrre medicinali a base di          della Salute.
Con decreto del 18 aprile 2007, n. 98,             cannabinoidi per i pazienti italiani.            Si tratterebbe di piccole innovazioni, capa-
infatti, l’allora Ministro della Salute, Livia     Analogamente, diversi progetti di legge          ci tuttavia di rendere davvero effettivi quei
Turco, ha per la prima volta riconosciuto          propongono una diversa regolamenta-              diritti – quali quelli alla salute, all’autode-
la possibilità di prescrivere e utilizzare, a      zione della coltivazione, produzione e           terminazione nelle scelte terapeutiche e
fini terapeutici, il principale principio at-      prescrizione della cannabis per fini tera-       all’eguaglianza nell’accesso alle cure – oggi
tivo della cannabis (THC) e due derivati di        peutici, al fine di renderla effettivamen-       irragionevolmente compromessi dalla len-
sintesi (Dronabinol e Nabilone), partico-          te accessibile ai pazienti per i quali possa     tezza e macchinosità delle procedure: ma
larmente utili nella terapia del dolore (an-       essere utile. Il disegno di legge AS 1340,       anche da una serie di pregiudizi e lacune
che per contenere il dosaggio dei farmaci          in particolare, sulla scorta di riferimenti di   informative che alimentano, negli stessi
oppiacei) e nel trattamento di patologie           diritto comparato quali, in primo luogo,         medici, la resistenza a prescrivere farmaci
neurodegenerative quali, in particolare,           il Marijuana Legal Access Act adottato in        cannabinoidi.
la sclerosi multipla.                              Canada nel 2011 e in base all’esperienza
Con DM 23 gennaio 2013, il Ministro della          maturata in sede regionale, prevede una
Salute Balduzzi ha poi legittimato l’uso, a        rilevante semplificazione e agevolazione
fini terapeutici, anche di medicinali di ori-      del regime di produzione, importazione,

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Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis

Note

1. Come anche è mancata la previsione
della possibilità per il giudice di proce-
dere, con incidente di esecuzione ex art.
673 cpp, alla rideterminazione della pena,
per i condannati definitivi in base a norme
della Fini-Giovanardi (come tali incidenti
sul trattamento sanzionatorio), a segui-
to della declaratoria d’incostituzionalità
sancita con la sent. 32/2014, come pure
suggerito da taluni emendamenti, ordini
del giorno (accolti dal Governo solo come
raccomandazioni) e disegni di legge ad
hoc (cfr., in particolare, il ddl Manconi, AS
1400). Tale possibilità è stata poi espres-
samente ammessa dalla Cassazione a Se-
zioni Unite, con la sentenza del 29 maggio
2014 nel proc. 22166/13, ritenendosi dun-
que prevalente sulla preclusione derivante
dal giudicato l’esigenza di non continuare
ad applicare una norma incostituzionale,
oltretutto contra reum.

2. Secondo il rapporto 2012 dell’Europe-
an Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA), in Europa avrebbe
consumato cannabis una volta nella vita
almeno il 23,7 % della popolazione adulta.

3. Sebbene la Consulta, con sent.
296/1996, richiesta di valutare se l’incri-
minazione del consumo di droga, a fron-
te della liceità dell’assunzione di sostanze
non meno nocive come tabacco e alcol,
fosse costituzionalmente illegittima, ab-
bia ritenuto che tale diverso trattamento
non integri una violazione del principio di
eguaglianza-ragionevolezza sindacabile da
parte della Corte, essendo riservato alla
esclusiva discrezionalità del legislatore il
giudizio sulla pericolosità delle varie so-
stanze.

4. Come risulta dalla documentazione
distribuita al Convegno “La cannabis fa
bene, la cannabis fa male”, organizzato
dall’associazione A buon diritto il 6 giugno
scorso.                                                                   Luigi Manconi1
                                                                         Federica Resta1,2
                                                                       1Senato della Repubblica
                                                                      2Garante per la Protezione
                                                                          dei Dati Personali

                                                                 58          MDD 15 - Settembre 2014
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