Legalizzazione della cannabis. Normativa italiana e prospettive
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L e g a l i z z a z i o n e d e ll a c a n n a b i s Legalizzazione della cannabis. Normativa italiana e prospettive di Luigi Manconi, Federica Resta Il panorama attuale pericolo di emarginazione dei soggetti Quella dell’esame parlamentare affetti da dipendenza, spesso spinti ad Nel rapporto presentato nel marzo 2014, di un decreto legge, con la autoescludersi dai servizi medici e socia- per la prima volta l’Ufficio delle Nazioni contrazione dei tempi imposta li; del livello particolarmente elevato del Unite sul Crimine e le Droghe (UNODC), ha dalla scadenza del termine per prezzo delle sostanze (c.d. crime tariff o indicato la depenalizzazione del consumo la conversione e la limitazione criminalization tax, corrispondente alla re- di stupefacenti come possibile strumento del dibattito conseguente munerazione del trafficante per il rischio di contrasto del narcotraffico, utile a “de- corso) che induce spesso i consumatori all’apposizione della questione di congestionare” le carceri e redistribuire alla pratica di attività illecite per reperire fiducia, non si è rivelata, dunque, le risorse finanziarie di ciascun Paese in le risorse necessarie all’acquisto. favore di terapie riabilitative. Nel rapporto la sede migliore per discutere Di contro, la Commissione ha potuto ad- si ricorda infatti che “i trattati consigliano del tema della legalizzazione durre, a dimostrazione dell’efficacia delle il ricorso ad alternative al carcere”, sottoli- (almeno) della cannabis, che è al politiche antiproibizioniste, i risultati posi- neando che i consumatori di stupefacenti centro (non solo di diversi disegni tivi (soprattutto in termini di riduzione del devono essere considerati come “pazienti di legge), ma anche degli ordini consumo di droghe pesanti, di maggiore in cura” e non criminali. del giorno su descritti. accesso dei consumatori ai servizi sociali Questa posizione si conforma, del resto, e terapeutici, di riduzione delle morti da alla ormai diffusa consapevolezza dell’e- overdose e dei tassi complessivi di cri- del danno, anche attraverso la sommini- sigenza di un radicale superamento delle minalità) raggiunti nei Paesi (dal Canada strazione controllata di eroina, che ha tradizionali politiche proibizioniste affer- all’Australia all’Uruguay; dalla Svizzera al ridotto fortemente il tasso di mortalità. matesi in gran parte del mondo occidenta- Regno Unito; dall’Olanda al Portogallo) La maggiore efficacia delle politiche non le e che sta portando alla depenalizzazio- che tali politiche hanno adottato, nella proibizioniste in questo campo è stata, del ne del consumo (almeno) della cannabis convinzione che il penale, nel settore delle resto, sostenuta recentemente anche in in molti ordinamenti. Per quanto riguarda dipendenze, quando non addirittura dan- contesti di assoluto rilievo. Sin dal suo gli USA, ad esempio, ventuno Stati han- noso sia comunque inefficace. primo rapporto del 2011, in particolare, no legalizzato il consumo di cannabis per Ciò è tanto più importante in relazione la Global Commission on Drug Policy si è fini terapeutici ed altri, come gli Stati di alle droghe leggere, che in ragione dei pronunciata in favore di una radicale re- Washington, Oregon, Alaska e Colorado, loro ridotti effetti collaterali e potere di visione delle Convenzioni ONU sulla disci- all’esito di specifiche consultazioni popo- assuefazione meritano, anzitutto, un trat- plina degli stupefacenti nel segno della le- lari, hanno depenalizzato il consumo di tamento radicalmente diverso da quello galizzazione e dell’abbandono di politiche, marijuana anche per fini ricreativi. previsto per le droghe pesanti. Nel caso quali quelle proibizioniste, dimostratesi A livello federale, va poi ricordato l’indiriz- della cannabis, poi, va garantita in primo del tutto inefficaci (se non addirittura, zo dato dall’Attorney General Eric J. Holder luogo la liceità del suo utilizzo per fini te- sotto certi profili, controproducenti) nel nell’estate del 2013, secondo cui i procu- rapeutici, che anche laddove non proibito ridurre il narcotraffico, la tossicodipen- ratori federali possono non perseguire i continua oggi (in Italia soprattutto, come denza e i relativi effetti collaterali in ter- reati minori in materia di stupefacenti, si vedrà) ad essere fortemente ostacolato. mini di sicurezza e salute, individuale e anche per alleggerire il sistema peniten- collettiva. ziario e ridurre la discriminazione nei con- Si è infatti ampiamente dimostrato come fronti delle minoranze etniche. Per quanto Produzione, cessione e uso della canna- il regime proibizionista determini maggiori riguarda, poi, l’Europa, in Portogallo, in bis in Italia: l’evoluzione della disciplina rischi (anche di overdose), segnatamente Belgio e in Svizzera, si stanno sperimen- in ragione della qualità scadente e spesso tando con successo politiche di riduzione La Fini-Giovanardi e l’equiparazione tra adulterata delle sostanze trafficate; del 52 MDD 15 - Settembre 2014
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis droghe leggere e pesanti di complessità tale da non poter essere ga, distinto dallo spaccio essenzialmente ridotto a mera questione di ordine pub- in ragione della quantità di sostanza dete- Da pochi mesi soltanto, nel nostro ordi- blico. nuta. Nel 2006 è stato infatti reintrodot- namento, la cannabis è tornata ad es- Significativo, in tal senso, il complessivo to – in sostanziale elusione del risultato sere qualificata, ai fini sanzionatori, una regime (sostanziale, processuale e peni- del referendum del 1993 – il parametro droga leggera. Ci è voluta, infatti, una tenziario) previsto per questi reati e, in quantitativo (prima la dose media gior- sentenza della Corte costituzionale (la n. particolare, per le condotte associative naliera) tra i criteri indiziari della finalità 32 del 2014) per dichiarare illegittima la che, ove contestate, determinano l’ap- di spaccio e, dunque, quale parametro c.d. Fini-Giovanardi, ovvero la disciplina plicazione degli istituti previsti dall’or- discretivo della rilevanza penale o mera- delle droghe inserita – in violazione delle dinamento per i più efferati dei crimini mente amministrativa delle condotte non norme sulla decretazione d’urgenza – in (dall’agente provocatore al divieto di caratterizzate di per sé dalla destinazio- sede di conversione di un decreto legge concessione di misure alternative, finan- ne a terzi. La reintroduzione del criterio (il n. 272/2005) avente tutt’altro oggetto che alla custodia cautelare obbligatoria, quantitativo, nonostante il contrario in- (le Olimpiadi invernali). quest’ultima dichiarata in parte qua in- dirizzo del referendum del 1993, appare Con questo provvedimento, in particolare, costituzionale dalla Consulta nel 2011). ancora più grave se si considerano le ra- il trattamento sanzionatorio delle varie E se alcuni di questi istituti erano già pre- gioni sottese, allora, alla soppressione del condotte (dalla produzione al commercio visti prima del 2006, l’ulteriore inaspri- riferimento alla “dose media giornaliera”. al piccolo spaccio, sia pur solo presunto) mento sanzionatorio, realizzato allora Si riteneva infatti irragionevole ancorare aventi ad oggetto la cannabis è stato pa- principalmente attraverso l’estensione la rilevanza penale di condotte, quali la rificato a quello previsto per le droghe delle condotte penalmente rilevanti, ha detenzione, correlate all’area del mero pesanti. Sono quindi risultate applicabili contribuito a rendere quello degli stupe- consumo di droga, a un rigido parametro a tali comportamenti sanzioni tra le più facenti uno dei settori della legislazione quantitativo predeterminato con un atto elevate di quelle previste dall’ordinamen- penale maggiormente caratterizzati da un amministrativo generale quale il decreto to, con cornici edittali oscillanti addirittura uso simbolico e congiunturale della pena ministeriale. Tale argomento vale a fortiori tra i sei e i venti anni; uno e sei anni per (si pensi che la mera partecipazione ad per le previsioni della Fini-Giovanardi, che il c.d. piccolo spaccio, ovvero per quelle un’associazione finalizzata al traffico di oltretutto hanno parificato droghe legge- condotte caratterizzate dalla lieve entità stupefacenti è punita, di per sé sola, con la re e pesanti anche ai fini della sanzione o comunque per la detenzione di quanti- reclusione non inferiore a dieci anni; venti amministrativa irrogabile in caso di mero tativi di sostanze così esigui da sconfinare per i promotori, mentre la pena prevista possesso per uso personale, equiparando addirittura nell’uso personale. per la partecipazione a un’associazione così, per fare un esempio, la detenzione Ora, è evidente l’irragionevolezza di una di tipo mafioso è la reclusione da sette di marijuana a quella di eroina. disciplina, quale quella in esame, che a dodici anni!). Si consideri del resto che Né, del resto, era (né è) stato previsto considera allo stesso modo sostanze do- il testo unico prevede una serie di delitti alcun correttivo in grado di tener conto tate di così diverso potere stupefacente collaterali e prodromici non solo allo spac- del grado di dipendenza (e dunque di tol- o psicotropo e di così diversa capacità di cio, ma addirittura al consumo di droghe, leranza) del soggetto dalla sostanza, né assuefazione. Se, infatti, il bene giuridico quali l’agevolazione dell’uso di sostanze tantomeno alcun riferimento a parame- tutelato in ultima istanza da queste norme stupefacenti o psicotrope, l’istigazione, il tri temporali che consentano di accertare è la salute dei cittadini, è evidente come proselitismo e l’induzione al reato di per- l’effettiva finalizzazione della droga dete- anche il trattamento sanzionatorio debba sona minore nonché, infine, l’abbandono nuta (quali il carattere giornaliero della essere modulato sul pregiudizio suscet- di siringhe. dose media o il quantitativo massimo set- tibile di derivare, alla salute di ciascuno, Tale tendenza all’inasprimento sanziona- timanale previsto, ad esempio, in Austria). dal ricorso a simili sostanze e meriti quindi torio, in questo settore, contrasta peral- una differenziazione proporzionale al gra- tro – come si accennava – con gli indirizzi Il piccolo spaccio nel “decreto carceri” do di pericolosità e dannosità di ciascuna seguiti nei principali Paesi europei, ove di esse. prevalgono politiche volte alla riduzione L’effetto principale di questa disciplina è L’abolizione – da parte appunto della Fi- del danno e alla regolamentazione, nel- stato quello di un rilevantissimo incre- ni-Giovanardi – di ogni distinzione tra dro- la convinzione che lo strumento penale, mento degli ingressi in carcere (anche a ghe leggere e pesanti è, del resto, espres- nel campo delle dipendenze, quando non titolo di custodia cautelare) per reati legati siva di uno dei tratti più significativi della addirittura dannoso sia comunque inef- agli stupefacenti e soprattutto per piccolo disciplina introdotta nel 2006, ovvero il ficace. spaccio, ovvero per detenzione di droghe suo carattere marcatamente ideologico, Non meno irragionevole era – nella vi- (per lo più leggere) in quantitativi modici con il ricorso al penale in funzione stru- genza della Fini-Giovanardi – la disciplina ma comunque superiori ai limiti tabel- mentale, più che per l’effettiva utilità che delle sanzioni amministrative correlate al lari e, pertanto, idonei a far presumere possa avere, nel contrasto a un fenomeno mero possesso, per fini personali, di dro- la finalità di cessione a terzi. Dell’effetto MDD 15 - Settembre 2014 53
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis carcerogeno di questa disciplina sembra in flagranza). La modifica incide inoltre, l’aggiornamento delle tabelle, per la quale essersi avveduto anche il legislatore. È in maniera significativa, sul termine pre- si prevede il parere dell’Istituto Superiore significativo, infatti, che il decreto legge scrizionale ordinario, portandolo da venti di Sanità (e non del Dipartimento delle n. 146/2013 (c.d. decreto carceri), volto a sei anni. Politiche Antidroga della Presidenza del appunto a contrastare il sovraffollamento Consiglio) sul relativo schema di decreto. negli istituti penitenziari, abbia introdotto La disciplina vigente: dalla Corte costitu- In secondo luogo (oltre a ri-tipizzare i alcune modifiche alla disciplina del c.d. zionale al “decreto Lorenzin” criteri per l’accertamento del carattere piccolo spaccio, dalle quali era attesa una personale della detenzione), il decreto contrazione significativa degli ingressi in Pur non censurata sotto il profilo specifico ha reintrodotto la previsione espressa carcere. Nella relazione illustrativa al di- dell’equiparazione tra droghe leggere e della non punibilità dell'uso personale di segno di legge di conversione, sul punto pesanti (essendosi la Consulta limitata a sostanze stupefacenti che, per un gioco si legge infatti che essa “potrà contribu- sindacare un vizio pregiudiziale di validità, di rinvii normativi, era venuta meno con ire a ridurre in maniera significativa il senza entrare nel merito), la Fini-Giova- la declaratoria di incostituzionalità. Si numero dei detenuti presenti nei nostri nardi è tuttavia venuta meno, in radice, tratta di una precisazione importante, in istituti penitenziari considerato che, alla per effetto della declaratoria di incosti- assenza della quale una disciplina, quale data del 26 luglio 2013 su 23.683 dete- tuzionalità del febbraio scorso (sent. quella degli stupefacenti, che a seguito nuti imputati ben 8486 erano ristretti per 32/2014). della sentenza della Corte aveva recupe- violazione della legge sugli stupefacenti e È dunque tornata in vigore la disciplina rato almeno un minimo di ragionevolezza che, su 40.024 detenuti condannati, ben precedente al 2006 (c.d. Jervolino-Vas- (non foss’altro per la ripristinata distinzio- 14.970 stavano scontando pene inflitte salli), con anche la distinzione, ai fini san- ne tra droghe leggere e pesanti, quoad per lo stesso tipo di reati”. Tale effetto zionatori, tra droghe leggere e pesanti. poenam), avrebbe rischiato di produrre deflattivo sulla popolazione penitenzia- Tale distinzione è stata confermata, nella risultati sanzionatori davvero inaccettabili ria era, peraltro, atteso, a seguito non già sostanza, anche dal DL 36/2014 (c.d. de- per uno Stato di diritto. dell’abolizione del reato, ma della mera creto Lorenzin), volto a colmare la lacuna Apprezzabile è anche la differenziazione trasformazione della fattispecie del picco- normativa verificatasi a seguito della cita- della durata delle sanzioni amministrati- lo spaccio da circostanziale ad autonoma. ta sentenza, che nel dichiarare illegittime ve di tipo interdittivo, per la detenzione Infatti, prima del decreto n. 146 il pic- le novelle apportate al DPR 309/1990 dal per uso personale di sostanze, a seconda colo spaccio era configurato quale mera DL 272/2005 ha travolto anche le tabelle che riguardi droghe leggere o pesanti, circostanza attenuante, per lieve entità allegate allo stesso testo unico e i succes- nonché la reintroduzione espressa della del fatto, della generale fattispecie di cui sivi decreti ministeriali di aggiornamento, previsione (venuta meno con la sentenza all’art. 73 del TU sugli stupefacenti (DPR così ripristinati dal decreto. della Corte per una serie di rinvii normati- 309/1990) e come tale poteva essere Il decreto ha tuttavia adottato una diversa vi) della sostituibilità della pena detentiva elisa, nel giudizio di bilanciamento con configurazione degli elenchi delle sostanze con il lavoro di pubblica utilità nel caso aggravanti ritenute equivalenti o preva- soggette a controllo, sostituendo alle due di piccolo spaccio (o comunque di fatti di lenti (in particolare, la recidiva), riportan- tabelle previste dalla Fini-Giovanardi (una lieve entità). Importante è anche la sop- do così il trattamento sanzionatorio alle per tutte le sostanze stupefacenti e una pressione dell’obbligo, per gli operatori cornici edittali elevatissime (reclusione da per i medicinali) cinque tabelle: la prima del servizio pubblico per le tossicodipen- sei a venti anni e multa da euro 26.000 relativa alle “droghe pesanti”; la seconda denze, di segnalare all’autorità competen- a 260.000), previste per la produzione, il alle “droghe leggere”; la terza e la quarta te le violazioni commesse dalla persona traffico e la detenzione illeciti di stupe- inerenti alle sostanze medicinali equipara- sottoposta al programma terapeutico facenti, peraltro, come già detto, senza te ai fini sanzionatori rispettivamente alle alternativo alle sanzioni. distinzione tra droghe leggere e pesanti. “droghe pesanti” e a quelle “leggere”; e, Ciò che, invece, il decreto legge ha omesso Proprio per evitare questi eccessi sanzio- infine, la quinta tabella, comprensiva dei di introdurre è una distinzione nel tratta- natori, il DL 146/2013 ha configurato il “medicinali”, non rilevanti ai fini dell’ap- mento sanzionatorio per il piccolo spaccio, piccolo spaccio come fattispecie di reato plicazione delle disposizioni sanzionato- a seconda che riguardi droghe leggere o autonoma, punita con la reclusione da rie penali. Ne deriva, quindi, che per le pesanti. Con la conseguenza paradossale uno a cinque (anziché sei) anni e con la condotte, penalmente rilevanti, aventi ad che, a seguito della sentenza della Con- multa da 3.000 a 26.000 euro, in tal modo oggetto le sostanze comprese nelle tabelle sulta che ha ripristinato tale distinzione in sottraendola al giudizio di comparazione prima e terza, si applica la reclusione da linea generale per tutti i reati in materia di tra circostanze, pur consentendone anco- otto a venti anni; mentre per le condotte stupefacenti, proprio quella caratterizzata ra l’arresto in flagranza e l’applicazione di aventi ad oggetto le sostanze di cui alle da lieve entità è l’unica fattispecie fondata misure cautelari personali anche custodia- tabelle seconda e quarta rileva la cornice su di una pena indistinta ed eccessiva per li (espressamente esclusa, invece, conti- della reclusione da due a sei anni. Muta le condotte inerenti alle droghe leggere nua ad essere l’obbligatorietà dell’arresto anche la procedura per l’integrazione e (reclusione da sei mesi a quattro anni)1. 54 MDD 15 - Settembre 2014
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis La stessa riduzione da cinque a quattro responsabili di fronte alla società è quello sonale” (cfr., ad es., odg 9/2215-AR/24, anni del massimo edittale di pena per il che concerne gli altri (…). Su sé stesso, Businarolo e 9/2215-AR/26, Agostinelli). piccolo spaccio (tale quindi da escludere sul proprio corpo e sulla propria mente A fortiori, sono stati respinti gli emenda- la custodia cautelare in carcere) è stata l’individuo è sovrano”. menti al decreto legge di analogo tenore fortemente contestata, durante l’esame Pertanto, l’esigenza di disincentivare il o comunque volti a escludere la punibilità del disegno di legge di conversione del consumo di sostanze, quali la cannabis, della coltivazione di un numero limitato decreto, ritenendola foriera di rischi per che, solo a determinate condizioni e in mi- di piante di cannabis per farne uso per- la sicurezza pubblica, tali da impegnare sura comunque limitatissima, potrebbero sonale, nonché della cessione di piccoli il Governo a stanziare risorse ulteriori nuocere all’assuntore stesso, non giustifi- quantitativi di droga destinati al consumo per garantire una più capillare presenza, ca l’applicazione di misure così fortemente immediato, ad eccezione dei casi nei quali sul territorio, delle forze dell’ordine (odg limitative di diritti e libertà fondamentali il cessionario sia un minore o che determi- 2215-AR/7, Allasia, accolto come racco- quali sono, non solo le sanzioni penali, ma nate circostanze della condotta integrino mandazione). anche quelle amministrative e, in partico- gli estremi dello spaccio, sia pur di lieve In alcuni ordini del giorno si è addirittura lare, quelle attualmente previste per l’uso entità (cfr., ad es., l’emendamento 1.24, attribuito al ripristino della distinzione tra personale di droga. De Cristofaro, presentato al Senato). droghe leggere e pesanti (descritto come Né, del resto, queste sanzioni potrebbe- Analogamente, non sono stati accolti gli espressivo di un indebolimento del con- ro giustificarsi per esigenze di tutela della ordini del giorno volti a impegnare il Go- trasto allo spaccio di sostanze) l’effetto di salute, che significativamente è definita verno a consentire la somministrazione accrescere l’allarme sociale, con l’esigenza dall’art. 32 Cost. come fondamentale di cannabis (in quantità non superiore a addirittura di prevedere delle misure spe- “diritto” (come tale disponibile da parte quella necessaria per l’uso personale) da cifiche (in particolare, il rimpatrio ai fini dell’interessato) e non come “dovere” ed parte di associazioni non-profit modellate dell’esecuzione della pena) per i non co- interesse della collettività, idoneo a legit- sul tipo dei Cannabis Social Club belgi e munitari autori di tali reati, anche al fine di timare trattamenti sanitari obbligatori spagnoli, legittimate alla coltivazione di non gravare sulle ridotte risorse pubbliche ma solo se nel rispetto “della persona” cannabis secondo regole idonee a garan- destinate al settore (odg 9/2215-AR/12, e, dunque, della sua dignità (quale divie- tirne la sicurezza e con l’impegno a non Caon, accolto come raccomandazione). to di strumentalizzazione del singolo per vendere sostanze né a sollecitarne il con- fini che lo trascendano). L’autodetermina- sumo. Tale soluzione si è infatti dimostrata zione del singolo in campo sanitario deve particolarmente utile nel ridurre il ricorso Prospettive di riforma dunque ritenersi suscettibile di limitazione al mercato illegale da parte dei consuma- solo per proteggere la salute di altri citta- tori di tale tipo di sostanze. Il consumo di droga e la tutela del singolo dini (come nel caso delle vaccinazioni ob- da sé stesso bligatorie), ma non quella dell’interessato Perché legalizzare (a partire dalla can- da sue scelte responsabili: oltre il principio nabis) Il decreto Lorenzin ha rappresentato, so- solidaristico non dovrebbe prevalere sul- prattutto, un’occasione mancata per riflet- la libertà individuale. Anche l’argomento Quella dell’esame parlamentare di un de- tere sull’opportunità di una completa de- dell’onere finanziario correlato alle cure creto legge, con la contrazione dei tempi criminalizzazione della detenzione per uso per le patologie (eventualmente) determi- imposta dalla scadenza del termine per la personale di cannabis, con l’eliminazione, nate dal consumo di droga non potrebbe conversione e la limitazione del dibattito quindi, anche delle sanzioni amministrati- di per sé legittimare l’irrogazione di san- conseguente all’apposizione della questio- ve che finiscono con lo stigmatizzare una zioni limitative di diritti fondamentali, per ne di fiducia, non si è rivelata, dunque, la condotta priva di reale offensività a terzi il mero consumo di sostanze. L’autode- sede migliore per discutere del tema del- e di un danno sociale apprezzabile e che terminazione individuale non potrebbe, la legalizzazione (almeno) della cannabis, dunque non dovrebbe meritare sanzione infatti, a tal punto soccombere rispetto che è al centro (non solo di diversi disegni alcuna. ad esigenze di contenimento di una spesa di legge), ma anche degli ordini del giorno Gli ordinamenti liberali non dovrebbero, sanitaria, peraltro del tutto eventuale. su descritti. infatti, ammettere sanzioni (e dunque In sede di conversione del decreto legge Di segno assolutamente contrario sono in- limitazioni di libertà) volte a tutelare la il tema è stato pur sollevato da esponen- vece gli ordini del giorno (alcuni dei quali persona dalle sue stesse scelte respon- ti dell’opposizione, con appositi ordini anche accolti), presentati in quella sede, sabili, non solo nel rispetto dell’intangi- del giorno (tuttavia non accolti), volti a volti a impegnare il Governo a valutare – bilità dell’autodeterminazione ma anche decriminalizzare il possesso “sotto ogni all’esito di studi specifici – l’opportunità di dei principi di offensività e dannosità so- forma di una quantità massima deteni- qualificare come droga pesante (inserita ciale (harm principle). Secondo cui, come bile individuata per legge” di cannabis e dunque in tabella I) particolari varietà di scriveva John Stuart Mill in On liberty, “Il a consentire “la coltivazione di qualche cannabis ad alta concentrazione di prin- solo aspetto della condotta per cui si è pianta di marijuana per farne uso per- cipio attivo (ad es., cfr. G/1470/4/2, testo MDD 15 - Settembre 2014 55
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis 2, Bianconi). Tale indicazione – che deter- zione auspicabile in linea generale, essa lo tutela dell’autodeterminazione individua- minerebbe la surrettizia reintroduzione è certamente anche rispetto a sostanze, le precludano, nel nostro ordinamento, la dell’equiparazione tra droghe leggere e quali le droghe leggere e la cannabis in punibilità del mero uso personale di so- pesanti prevista dalla Fini-Giovanardi – si particolare, il cui potere piscoattivo ed i stanze, in particolare di quelle, come la conforma a una tendenza, oggi diffusa in cui effetti collaterali (comunque del tut- cannabis, a pericolosità soltanto margina- parte dell’opinione pubblica, a conside- to ipotetici e correlati a un’assunzione le, remota e correlata comunque a un uso rare ormai equivalenti queste due cate- abituale) sono pressoché uguali, se non prolungato ed eccessivo. Né vi sarebbe, gorie di sostanze in ragione della diversa addirittura inferiori a quelli di sostanze del resto, alcun problema di compatibilità concentrazione di tetra-idrocannabinolo perfettamente legali quali, ad esempio, con il diritto europeo, in quanto anche gli che caratterizzerebbe alcune varietà di alcol e tabacco3. obblighi di incriminazione previsti dalla cannabis oggi offerte sul mercato illegale Inoltre, il rischio della “gateway decisione quadro 2004/757/Gai non ri- (cfr., ad es., A. Mantovano, Droga, perché hypothesis”, ovvero del passaggio a guardano il consumo e la detenzione per la distinzione leggere-pesanti non vale più, droghe pesanti, lungi dall’essere indotto uso personale. in Il Mattino, 6 aprile 2014, p.1). dal consumo di cannabis, è semmai In ogni caso, sarebbe auspicabile che In realtà, anche qualora questo dato fosse favorito dal regime di illegalità che la quella della legalizzazione fosse una scel- confermato, esso dimostrerebbe, al con- caratterizza e, quindi, dalla sua contiguità, ta assunta in sede internazionale, così da trario, l’esigenza della legalizzazione della sul mercato illegale, con sostanze ben più uniformare le discipline di ciascuno Stato cessione, per uso personale, (almeno) di pericolose. attorno a un minimo comun denominato- droghe, quali la cannabis, che risultano L’assunzione di sostanze in contesti di re orientato a privilegiare, rispetto al mo- essere consumate da circa il 23% della illegalità, carenza informativa ed emar- mento sanzionatorio e repressivo, misure popolazione europea2 e di cui proprio il ginazione (quando non addirittura ripro- di sostegno sociale e sanitario rivolte ai proibizionismo ha favorito la progressiva vazione sociale) favorisce comportamenti consumatori di sostanze stupefacenti, in alterazione sotto il profilo tossicologico. essi sì rischiosi per la salute (si pensi allo un contesto di regolamentazione e con- La regolamentazione dell’offerta di queste scambio di siringhe) e allontana il consu- trollo della produzione, del commercio sostanze consentirebbe, allora, di evitare matore dalle prospettive di riabilitazione e della cessione di tali sostanze, con un che il consumatore faccia uso di sostanze e disintossicazione. generale vantaggio in termini sanitari e dotate di un potere psicoattivo ben mag- La legalizzazione della cessione di sostan- di sicurezza collettiva. giore della media o comunque del livello ze per uso personale eviterebbe, dunque, In questo senso, sarebbe necessaria una di tolleranza cui egli sia abituato. questi rischi (essi sì concreti) per la salute radicale revisione anzitutto delle Con- Come risulta dalle esperienze straniere, del singolo e, soprattutto, riducendo i pro- venzioni ONU sugli stupefacenti nel se- infatti, politiche di liberalizzazione (e, an- fitti dei narcotrafficanti e lo stesso prezzo gno della legalizzazione e della riduzione cor più, di legalizzazione) riducono i veri delle sostanze, limiterebbe fortemente il del danno, di modo che, a fronte della rischi per la salute dell’assuntore correlati potere delle organizzazioni criminali, la previsione come illecite delle più gravi al regime di illegalità indotto dal proibi- dipendenza dell’assuntore da costoro e la e pericolose forme di narcotraffico e del zionismo, quali in particolare la possibile stessa tendenza alla commissione di reati, divieto di promozione del commercio di adulterazione della sostanza (c.d. taglio). a volte indotta nel tossicodipendente dalla stupefacenti, se ne legittimino invece (con Si tratta di rischi importanti: sia rispetto necessità di pagare sostanze il cui prezzo la contestuale soppressione delle sanzioni alle droghe leggere (i cui assuntori, tanto è, appunto, “gonfiato” sul mercato nero. non solo penali ma anche amministrative più se occasionali, hanno generalmente previste per il consumo) la coltivazione, una minore tolleranza a sostanze di qua- La legalizzazione in una prospettiva in- la distribuzione e la cessione a soggetti lità adulterata), sia rispetto a quelle pe- ternazionale capaci, per fini personali, nel quadro di santi, per le quali l’imprevedibilità della un regime autorizzatorio che garantisca composizione e della qualità può addirit- La piena legalizzazione della cessione e la qualità delle sostanze, così da realiz- tura determinare nel consumatore rischi detenzione di sostanze per uso personale zare un congruo equilibrio tra l’esigenza di overdose. È infatti noto che la dege- non contrasterebbe neppure con gli obbli- di dissuadere dal consumo e quella di nerazione della qualità e l’adulterazione ghi internazionali, in quanto sia l’art. 36, evitare lo sviluppo di un mercato paralle- delle sostanze, proprio perché pratiche c.1, lett.a) della Convenzione unica ONU lo e illecito. In tale contesto, droghe pe- economicamente proficue, siano conna- del 1961, sia l’art. 3, c.2 della Convenzio- santi quali eroina e cocaina dovrebbero turate al contesto di illegalità, e dunque ne ONU di Vienna del 1988 subordinano poter essere vendute in farmacia dietro all’assenza di controlli e regole nella fase la punibilità della detenzione di sostanze prescrizione medica, potendo i sanitari della produzione e del commercio. per uso personale alla sua compatibilità prescrivere anche programmi di mante- Se, dunque, quella della legalizzazione con l’ordinamento nazionale. E per le ra- nimento e dovendo le strutture sanitarie del consumo e della cessione di quantità gioni su esposte, dovrebbe ritenersi che garantire la presa in carico dei soggetti modiche di sostanze stupefacenti è un’op- il principio di offensività dell’illecito e la dipendenti, assicurandosi comunque al 56 MDD 15 - Settembre 2014
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis paziente un’ampia gamma di terapie so- gine vegetale a base di cannabis “(sostan- prescrizione e dispensazione di farmaci a stitutive all’interno della quale scegliere ze e preparazioni vegetali, inclusi estratti base di cannabis. liberamente la più appropriata alle proprie e tinture)”. In particolare, il progetto di legge legitti- esigenze e rendendo accessibili siringhe Questo regime è stato sostanzialmente ma espressamente la coltivazione di tali sterili per evitare la trasmissione, da con- confermato dal DL 36/2014, che ha man- piante di cannabis per farne uso persona- tatto ematico, di malattie. tenuto la classificazione del THC nella le, in relazione ad esigenze terapeutiche In ragione delle sue peculiarità (grande tabella relativa ai medicinali di corrente proprie, dei propri congiunti o conviventi; utilità terapeutica, limitati effetti negativi impiego terapeutico, prescrivibili con ri- promuove, attraverso il Ministero della e capacità di assuefazione), la cannabis cetta non ripetibile. Così come ha anche Salute, una specifica attività di informa- meriterebbe poi una disciplina specifica confermato – per i “preparati attivi” della zione, rivolta agli operatori sanitari, con che ne preveda la vendita tendenzialmen- cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, l’obiettivo di far conoscere l’impiego te libera, pur con limitate restrizioni quali foglie e infiorescenze) – il divieto di colti- appropriato dei medicinali contenenti i divieto di pubblicità e vendita ai minori, vazione in assenza di specifica autorizza- princìpi attivi della pianta della cannabis; sulla scorta di quanto previsto per il ta- zione ministeriale, che tuttavia, ad oggi, semplifica notevolmente le modalità di bacco, per evitarne in ogni caso la pro- non risulterebbe richiesta da alcuna azien- consegna, prescrizione e dispensazione mozione. da farmaceutica italiana. Di qui la necessi- dei farmaci contenenti cannabis, consen- Tale regime potrebbe anche essere ap- tà di importare dall’estero tali medicinali, tendo in particolare che la prescrizione provato in via sperimentale, con la previ- con oneri imputabili alla finanza pubblica possa comprendere il dosaggio o le pre- sione di una clausola di monitoraggio che – secondo l’art. 5 del DM 11.2.1997 – solo parazioni comunque necessarie per una ne verifichi l’efficacia e, in base ai risultati per acquisti richiesti da strutture ospeda- cura di durata fino a sei mesi; rimodula, prodotti, orienti i Governi nella scelta sulla liere. Dimostrando una sensibilità al tema conformemente al principio di propor- proroga o, viceversa, sull’elaborazione di certamente più spiccata di quella del legi- zionalità tra gravità del reato e sanzione, una diversa disciplina. slatore statale, nove regioni italiane hanno il reato di prescrizione abusiva, la cui at- previsto l’erogazione, con oneri a carico tuale formulazione, inducendo timore nei L’uso della cannabis a fini terapeutici del Servizio Sanitario Regionale, di far- medici, ha fortemente limitato il ricorso maci a base di cannabinoidi, secondo di- a terapie a base di sostanze quali, tra le Un ulteriore aspetto su cui, almeno in sposizioni che dovrebbero essere tuttavia altre, i cannabinoidi. Inoltre, il provvedi- Italia, si dovrebbe intervenire – e che, estese all’intero territorio nazionale, per mento intende rendere concretamente nonostante diverse sollecitazioni in tal evitare disparità di trattamento rispetto disponibili preparazioni medicinali a base senso, non è stato affrontato con il de- all’effettività di un diritto fondamentale, di cannabis per i soggetti che necessitino creto Lorenzin – è quello della effettiva quale quello alla salute. di simili terapie, attraverso l’emanazione possibilità di ricorso alla cannabis per fini A questo miravano, in particolare, alcuni di un regolamento volto alla creazione terapeutici. Che ad oggi, in Italia, è ancora ordini del giorno presentati (e in parte an- di aree coltivabili e all’individuazione di talmente ostacolato da vincoli burocratici, che accolti) in sede di conversione del DL aziende farmaceutiche specificamente elevatissimi oneri a carico del paziente e 36/2014, volti a impegnare il Governo, in legittimate alla produzione del fabbiso- farraginosità delle procedure da risultare, particolare, a consentire allo Stabilimento gno nazionale di preparazioni e sostanze di fatto, impossibile4, nonostante la sua Chimico Farmaceutico Militare di Firenze vegetali a base di sostanze stupefacenti, liceità sul piano formale, riconosciuta or- (già autorizzato alla coltivazione di can- in base a indicazioni rese dal Ministero mai da diversi anni. nabis) di produrre medicinali a base di della Salute. Con decreto del 18 aprile 2007, n. 98, cannabinoidi per i pazienti italiani. Si tratterebbe di piccole innovazioni, capa- infatti, l’allora Ministro della Salute, Livia Analogamente, diversi progetti di legge ci tuttavia di rendere davvero effettivi quei Turco, ha per la prima volta riconosciuto propongono una diversa regolamenta- diritti – quali quelli alla salute, all’autode- la possibilità di prescrivere e utilizzare, a zione della coltivazione, produzione e terminazione nelle scelte terapeutiche e fini terapeutici, il principale principio at- prescrizione della cannabis per fini tera- all’eguaglianza nell’accesso alle cure – oggi tivo della cannabis (THC) e due derivati di peutici, al fine di renderla effettivamen- irragionevolmente compromessi dalla len- sintesi (Dronabinol e Nabilone), partico- te accessibile ai pazienti per i quali possa tezza e macchinosità delle procedure: ma larmente utili nella terapia del dolore (an- essere utile. Il disegno di legge AS 1340, anche da una serie di pregiudizi e lacune che per contenere il dosaggio dei farmaci in particolare, sulla scorta di riferimenti di informative che alimentano, negli stessi oppiacei) e nel trattamento di patologie diritto comparato quali, in primo luogo, medici, la resistenza a prescrivere farmaci neurodegenerative quali, in particolare, il Marijuana Legal Access Act adottato in cannabinoidi. la sclerosi multipla. Canada nel 2011 e in base all’esperienza Con DM 23 gennaio 2013, il Ministro della maturata in sede regionale, prevede una Salute Balduzzi ha poi legittimato l’uso, a rilevante semplificazione e agevolazione fini terapeutici, anche di medicinali di ori- del regime di produzione, importazione, MDD 15 - Settembre 2014 57
Luigi Manconi, Federica Resta - Legalizzazione della cannabis Note 1. Come anche è mancata la previsione della possibilità per il giudice di proce- dere, con incidente di esecuzione ex art. 673 cpp, alla rideterminazione della pena, per i condannati definitivi in base a norme della Fini-Giovanardi (come tali incidenti sul trattamento sanzionatorio), a segui- to della declaratoria d’incostituzionalità sancita con la sent. 32/2014, come pure suggerito da taluni emendamenti, ordini del giorno (accolti dal Governo solo come raccomandazioni) e disegni di legge ad hoc (cfr., in particolare, il ddl Manconi, AS 1400). Tale possibilità è stata poi espres- samente ammessa dalla Cassazione a Se- zioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2014 nel proc. 22166/13, ritenendosi dun- que prevalente sulla preclusione derivante dal giudicato l’esigenza di non continuare ad applicare una norma incostituzionale, oltretutto contra reum. 2. Secondo il rapporto 2012 dell’Europe- an Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), in Europa avrebbe consumato cannabis una volta nella vita almeno il 23,7 % della popolazione adulta. 3. Sebbene la Consulta, con sent. 296/1996, richiesta di valutare se l’incri- minazione del consumo di droga, a fron- te della liceità dell’assunzione di sostanze non meno nocive come tabacco e alcol, fosse costituzionalmente illegittima, ab- bia ritenuto che tale diverso trattamento non integri una violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza sindacabile da parte della Corte, essendo riservato alla esclusiva discrezionalità del legislatore il giudizio sulla pericolosità delle varie so- stanze. 4. Come risulta dalla documentazione distribuita al Convegno “La cannabis fa bene, la cannabis fa male”, organizzato dall’associazione A buon diritto il 6 giugno scorso. Luigi Manconi1 Federica Resta1,2 1Senato della Repubblica 2Garante per la Protezione dei Dati Personali 58 MDD 15 - Settembre 2014
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