Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021
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CIRCOLARE MONOGRAFICA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 Legge di Bilancio 2021: nuovi meccanismi di ricerca del lavoro e miglioramento della propria occupa- bilità a cura di studiomarini.net | 7 GENNAIO 2021 Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. La legge di Bilancio 2021 interviene anche in tema di nuovi meccanismi di ricerca del lavoro e miglioramento della propria occupabilità. Al riguardo, per l’anno 2021, viene istituito un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei la- voratori” (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio, ex art. 20, D.Lgs. n. 150/2015. Al contempo, nelle more dell’istituzione del programma nazionale GOL, viene “riattivato” l’assegno di ricollocazione, ex art. 23, D.Lgs. n. 150/2015 (in precedenza, sospeso fino al 31 dicembre 2021, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 sul Reddito di Cittadinanza). Premessa In maniera inevitabilmente più incisiva degli anni scorsi, la legge di Bilancio 2021 ha in serbo notevoli misure per famiglie, imprese, professionisti, terzo settore, PA, colpite severamente dalla pandemia da COVID-19 e da tutto ciò che ne è scaturito da un punto di vista economico finanziario. Da un punto di vista lavoristico, si prevedono esoneri contributivi in caso di assunzione di specifiche categorie di personale, oltre a delle novità in tema di gestione del personale. Attenzione In merito alla prima tematica, la legge n. 178/2020 estende: - lo sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni e 364 giorni di età (ossia che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età) a quelle effettuate nel biennio 2021-2022. Al contempo, si aumenta la misura del predetto sgravio dal 50% al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di € 6.000 annui, e viene eleva da 3 a 4 anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; - in via sperimentale per il biennio 2021-2022, a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a 1 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando al contempo, limi- tatamente al suddetto biennio, dal 50% al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro; - fino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La mi- sura dell’esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità. Per quanto attiene, invece, alla gestione del personale in azienda, si segnalano le seguenti novità: o prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 previsti dalla normativa vigente). Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vi- cini all’età pensionabile (inoltre, per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fron- te di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento); o prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato pos- sono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola vol- ta – pur in assenza delle condizioni giustificatrici, ex art. 19, comma 1 (dlg02015061500081ar0019ac001a), D.Lgs. n. 81/2015, quali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività; o prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giu- stificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). Approfondimenti Il divieto de quo non si applica nelle seguenti ipotesi: - cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione del- la società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liqui- dazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configu- rare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.); - in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali com- parativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rappor- to di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI. Proprio la fine del divieto ai licenziamenti economici (oltre all’attuale incapacità del mercato di as- sorbire i lavoratori ai quali non è stato prorogato/rinnovato/trasformato il contratto a termine in sca- 2 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 denza) ha indotto il Governo ad introdurre un nuovo programma di politica attiva del lavoro, teso al miglioramento dell’occupabilità di chi cerca lavoro: tale nuovo programma è denominato GOL – “Ga- ranzia di occupabilità dei lavoratori”. Nell’analisi che segue, si delineeranno i contenuti previsti nella legge di Bilancio 2021 e ci si sofferme- rà sugli eventuali risvolti in tema di servizi per l’impiego. Le politiche attive in Italia e la condizionalità per disoccupati e cassaintegrati Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) ha normato nel dettaglio la complessa tematica delle politiche attive del lavoro, andando a defi- nire, tra le altre cose: le c.d. regole di ingaggio tra stakeholder del mercato del lavoro ed il ruolo dell’ANPAL, i nuovi strumenti di politica attiva (es. l’Assegno di Ricollocazione), i nuovi principi di fruizione degli incentivi occupazionali, i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), nel rispetto dell’art. 117, Costituzione; il meccanismo della condizionalità tra prestazioni di sostegno al reddito fruite (es. NASpI e DIS COLL) e servizi erogati dai Centri per l’Impiego. Ricorda A mente del D.M. n. 4/2018 (all. B), i livelli essenziali di prestazione (LEP) garantiti dai Cen- tri per l’impiego sono: - orientamento di base e specialistico individualizzato; - orientamento all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa; - attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo; - accompagnamento al lavoro, anche attraverso il ricorso all’assegno individuale di ricolloca- zione; - promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche me- diante lo strumento del tirocinio; - gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo; - gestione di incentivi alla mobilità territoriale; - gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; - promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile. Chi è alla ricerca di un’occupazione deve presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e recarsi entro 30 giorni al Centro per l’impiego territorialmente competente per deter- minare il grado di occupabilità (profiling) e poter così individuare il percorso di inserimento o reinse- rimento lavorativo più idoneo. Nel caso in cui i soggetti interessati non dovessero presentarsi, saranno i Centri per l’impiego a contattare gli interessati nei tempi previsti da Decreto Ministeriale d’intesa con la Conferenza Stato Regioni. 3 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 Gli utenti sigleranno poi un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) contenente le attività finalizzate al rafforzamento delle competenze e gli interventi di tipo formativo utili in tal senso. Nel Patto saranno indicate non solo le attività da svolgere ma anche le tempistiche con cui l’utente dovrà recarsi presso il CPI, per dimostrare la sua proattività nella ricerca di un’occupazione. Attenzione I fruitori della NASPI e della DIS-COLL devono recarsi entro 15 giorni dalla decorrenza della prestazione per la sottoscrizione del PSP. L’impegno ad ottemperare agli obblighi indicati nel Patto è direttamente legato al mantenimento del- lo stato di disoccupazione e all’erogazione del beneficio: è previsto, infatti, un principio di condiziona- lità graduato, che va dalla decurtazione, alla sospensione fino alla decadenza dell’ammortizzatore. Nel dettaglio, con riferimento alla NASpI ed alla DIS Coll, si applicano le seguenti sanzioni: a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti concordati con il CpI all’interno del patto di Servizio Personalizzato: la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata pre- sentazione; b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orienta- mento definite nel PSP: la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata pre- sentazione; c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative definite nel PSP: la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata pre- sentazione; in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione. Approfondimenti La definizione di offerta di lavoro congrua è stata disciplinata dal D.M. 10 aprile 2018. In tal senso, un’offerta di lavoro congrua deve essere: - coerente con le esperienze e le competenze maturate; - distante dal domicilio non più di 50 km o raggiungibile in non più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; - retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese pre- cedente, da calcolare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarie- tà. 4 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 In caso di inadempienza di quanto previsto e concordato nel Patto di Servizio Personalizzato, il fun- zionario del Centro per l’Impiego sarà obbligato a comunicare tale comportamento: all’ANPAL, che dovrà sospendere l’erogazione di misure di politiche attive del lavoro (es. AdR), all’INPS, che dovrà sospendere l’erogazione della relativa prestazione di sostegno al reddito. I lavoratori in cassa integrazione, ovvero con contratto di solidarietà difensiva, hanno i medesimi ob- blighi degli altri soggetti disoccupati, che percepiscono NASpI, ovvero, DIS Coll. Pertanto, nel rispetto dell’orario di lavoro in essere con l’azienda, tali lavoratori dovranno siglare con il CpI il relativo Patto di Servizio Personalizzato. Al riguardo: a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti definiti nel PSP, ovvero mancata partecipazione alle iniziative di orientamento in assenza di giustificato motivo: la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione; la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione; la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione; b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui al PSP ovvero alle iniziative di pubblica utilità: la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione; la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione. L’intervento della legge n. 178/2020 e le novità del 2021 L’art. 1, comma 324, legge n. 178/2020 recita “Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori so- ciali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, per il successivo trasferimento all’ANPAL per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021”. Approfondimenti Pertanto, il dettato normativo in commento istituisce il “Fondo per l’attuazione di misure rela- tive alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021. Tali somme saranno così ripartite: - 233 milioni di euro per l’anno 2021, per l’istituzione del programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) – programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del la- voro, nell’ambito del patto di servizio, ex art. 20, D.Lgs. n. 150/2015; - 267 milioni di euro per l’anno 2021, per la “rinascita” dell’assegno di ricollocazione, ex art. 23, D.Lgs. n. 150/2015 – tale misura di politica attiva del lavoro (sospesa con l’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza e con il relativo AdRdC) è erogata dal Centro per l’Impiego (ad esclusione delle persone che, beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione) anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizio- ni: a) collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione; b) collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività; 5 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 c) percezione della NASPI da oltre quattro mesi. Nel 2021, quindi, si avrà l’AdR 2.0 (che assorbirà anche il cd. AdR Cigs) e l’AdRdC. Gli aspetti normativi ed operativi del programma GOL verranno declinati in un Decreto Interministe- riale MLPS/MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 1° marzo 2021. Attenzione Il decreto interministeriale MLPS/MEF dovrà riportare: - le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle mede- sime prestazioni per tipologia di beneficiari, - le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, - le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, - la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell’ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del suddetto programma React EU. Quanto all’assegno di ricollocazione, sarà la deliberazione del CdA ANPAL (adottata previa approva- zione del MLPS, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) a definire: i tempi, le modalità operative di erogazione e l’ammontare dell’AdR; le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa; i termini della presa in carico del beneficiario da parte dei Centri per l’Impiego ed il servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo (che potrà essere erogato dai CpI, ovvero dai sog- getti privati accreditati, ex art. 12, D.Lgs. n. 150/2015, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale). Attenzione Il ”nuovo” assegno di ricollocazione dovrà prevedere, insieme con il bilancio delle compe- tenze e con l’analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno forma- tivo. Nel caso in cui il servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo sia affidato ai sogget- ti privati accreditati, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema infor- mativo unitario delle politiche del lavoro, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore. In attesa di leggere, rispettivamente, il decreto interministeriale MLPS/MEF (per il programma GOL) e la deliberazione del CdA ANPAL (per l’assegno di ricollocazione 2021), l’augurio che facciamo al siste- ma Paese è che l’efficacia delle politiche attive del lavoro possano trovare effettiva risultanza nell’incremento delle offerte di lavoro: in tal senso, punto nevralgico di svolta appare la bontà dei fu- turi progetti declinati nel cd. Recovery Plan. 6 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
Le novità in tema di politiche attive del lavoro del 2021 Riferimenti normativi Legge 30 dicembre 2020, n. 178 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 7 MySolution | Circolare Monografica | 7 gennaio 2021
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