La valutazione del congruo canone di affitto d'azienda nelle procedure concorsuali
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La valutazione del congruo canone di affitto d’azienda nelle procedure concorsuali Prof. Riccardo Passeri Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi di Firenze Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti riccardo.passeri@mpalex.it
Fallimento Concordato preventivo liquidatorio art. 160 L.F. AFFITTO PROCEDURE in continuità D’AZIENDA Art. 2562 c.c. & CONCORSUALI art. 186 - bis L.F. Accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182 – bis L.F. Massima libertà per il debitore La congruità di un eventuale canone di Piano attestato affitto d’azienda è demandata esclusivamente alle controparti con cui il debitore cercherà di art. 67 L.F. trovare un accordo 1
Perché stipulare un contratto di affitto d’azienda nella situazione di crisi d’impresa ? - salvaguardando il valore del patrimonio aziendale Consente la prosecuzione dell’attività - conservando i livelli occupazionali esistenti - tutelando i creditori sociali E’ funzionale alla futura cessione dell’azienda consentendo al potenziale acquirente di o di un ramo della stessa compiere un’accurata due diligence Elimina il rischio per il debitore di compiere atti distrattivi o comunque idonei ad aggravare il dissesto Consente di risolvere sia crisi di tipo soggettivo che oggettivo Allo stesso tempo, l’operazione in questione non è priva di rischi • RISCHIO MANCATO INCASSO DEI CANONI • RISCHIO DECREMENTO W 2
Affitto d’azienda e Fallimento (1) Prima della sentenza dichiarativa di fallimento (PREFALLIMENTARE) art. 79 L.F. Il contratto di affitto d’azienda può essere stipulato Dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (ENDOFALLIMENTARE) art. 104 – bis L.F. è il curatore a proporre il contratto sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione Il contratto in questione non rientra nella del giudice delegato disciplina dei contratti pendenti il curatore subentra automaticamente le parti possono recedere entro 60 gg corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato […] 3
Affitto d’azienda e Fallimento (2) Prima della sentenza dichiarativa di fallimento (PREFALLIMENTARE) art. 79 L.F. Il curatore è tenuto a Le ragioni che hanno portato alla stipula del contratto verificare finalità illecita del debitore? assicurare un’entrata costante funzionale a pagare i debiti in questo caso il curatore può valutare la possibilità di esperire un’azione della società revocatoria del contratto d’affitto Per condurre questa analisi il curatore deve analizzare: - La congruità del canone - I conduttori - Le clausole contrattuali 4
Affitto d’azienda e Fallimento (3) Dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (ENDOFALLIMENTARE) art. 104 – bis L.F. Ogniqualvolta il curatore prende atto della possibilità di cedere l’intero complesso aziendale (consentendo in questo una maggiore soddisfazione dei creditori sociali), è chiamato, nelle more della stipula dell’atto di vendita, a scegliere tra: Esercizio provvisorio (ex art. 104 L.F.) e Affitto d’azienda (ex art. 104 – bis L.F.) In questo modo, il curatore, tutela il valore dell’intero complesso aziendale fino alla successiva vendita dell’azienda Salvo casi particolari, il curatore opterà per l’affitto d’azienda. In questo modo: - Non si sottopone al rischio d’impresa - Non rischia di incrementare i crediti prededucibili (anche in caso di retrocessione al fallimento dell’azienda i debiti maturati sino a quella data restano debiti del conduttore; art. 104 – bis c. 6) 5
Affitto d’azienda e Fallimento (4) Dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (ENDOFALLIMENTARE) art. 104 – bis L.F. scelta per l’Affitto d’azienda La scelta dell’affittuario è fatta direttamente dal curatore attraverso una procedura competitiva (ex art. 107 L.F.). Per far ciò dovrà: la procedura e le 1. Ottenere una stima del valore economico dell’azienda regole da seguire 2. Pubblicizzare la proposta di affitto in modo da ottenere la “massima informazione e partecipazione degli interessati”, tenendo conto dell’attività svolta dall’impresa e delle sue caratteristiche. Le diverse proposte devono essere valutate alla luce: - dell’ammontare del canone offerto (che dovrà essere congruo rispetto alla stima del valore dell’azienda), - delle garanzie prestate in ordine all’adempimento del contratto, - dell’attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività di impresa, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali. Art. 3, c. 4, L. 23 Luglio 1991, n. 223 6
Affitto d’azienda e Concordato preventivo liquidatorio Secondo: • il c. 6 dell’art. 163 – bis, • la giurisprudenza, Trova applicazione la PROCEDURA • e la prevalente dottrina COMPETITIVA disposta all’art. 163 – bis. Sia nei casi in cui l’affitto è previsto nell’esecuzione del piano che nella fase preliminare dello stesso. Quando il piano di concordato comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo … NON SOLO! … nei casi di urgenza?? 7
Affitto d’azienda e Concordato preventivo in continuità Art. 186 – bis: Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, … Non vi è alcun riferimento alla cd I TESI: La continuità va intesa in senso continuità indiretta (prosecuzione oggettivo dell’attività per mezzo dell’affittuario l’affitto d’azienda stipulato prima della e successivo obbligo di acquisto) presentazione del concordato o durante la procedura può rientrare nell’ambito di applicazione del concordato in continuità II TESI: (purché sia prevista la successiva cessione La continuità va intesa in senso dell’azienda). soggettivo L’art. 186 – bis presuppone la prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte del debitore, con la conseguente imputazione del rischio d’impresa al debitore medesimo Finalmente uno spiraglio…. …integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo: […] 3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;… Art. 6, c. 1, Legge 19/10/2017 n° 155 8
La determinazione del canone canone di affitto tasso di rendimento valore economico dell’azienda Riflette i diversi rischi sopportati dal Bisognerebbe preferire i metodi patrimoniali in locatore, in particolare tiene conto: quanto l’utilizzo di grandezze flusso produce problemi di circolarità (i flussi attesi rappresentano anche - del rischio operativo; l’incognita da determinare). - del livello di solidità finanziaria del conduttore; - delle garanzie rilasciate dal = + ∆ + conduttore. Nell’applicare tale metodologia nel contesto di crisi: - le immobilizzazioni vanno espresse a valori di mercato (ancor meglio a valori di liquidazione), Free risk rate ≤ ≤ costo del capitale - è fondamentale un’attenta ricognizione della corretta valutazione dei crediti/debiti esistenti e di eventuali passività potenziali, - L’eventuale rettifica/inserimento di beni intangibili va fatta con le dovute precauzioni… 9
La determinazione del canone: il tasso di rendimento i (1) Si possono verificare due diverse circostanze: 1. il locatario si assume esclusivamente il rischio di mancato incasso dei canoni di affitto; 2. il proprietario dell’azienda si accolla (oltre al precedente rischio) anche il rischio derivante da eventuali variazioni negative del capitale economico dell’azienda attribuibili ad una cattiva gestione da parte dell’affittuario. IPOTESI I: il tasso i DEVE RIFLETTERE SOLO IL RISCHIO DI INADEMPIMENTO Per cui, può essere costo medio del capitale determinato: di debito N.b. Se l’affittuario presta delle garanzie tali da rendere certo l’incasso dei canoni, il tasso i è pari al free risk rate 10
La determinazione del canone: il tasso di rendimento i (2) IPOTESI II: il tasso i DEVE RIFLETTERE IL RISCHIO DI INADEMPIMENTO E IL RISCHIO DI CATTIVA GESTIONE DELL’AZIENDA i= + maggiorazione legata al rischio di variazione negativa del valore dell’azienda per effetto della gestione dell’affittuario Nella procedure concorsuali tale maggiorazione trova scarsa applicazione: il contratto di affitto già prevede il successivo prezzo di cessione dell’azienda 11
Il congruo canone per le diverse procedure… Fallimento Concordato preventivo PREFALLIMENTARE ENDOFALLIMENTARE 1. IL CURATORE OTTIENE LA STIMA DEL COMPLESSO AZIENDALE Considerate le caratteristiche APERTURA DELLA GARA PER L’AFFITTO dell’affittuario, qual è D’AZIENDA l’opportuno tasso i ? 2. Confronto delle offerte con un canone di locazione minimo stabilito tenendo conto di un basso rischio (i ≅ 2. Determino il congruo ) canone 3. Lo confronto con il canone stabilito dal fallito 12
L’evidenza empirica… Società operante nel settore tessile Dichiarazione di fallimento Istanza nomina CTU per valutazione d’azienda e stima del congruo canone Metodo di valutazione impiegato: PATRIMONIALE COMPLESSO Attività Valutazione Attrezzatura, Impianti, Perizia industriale e Costo storico aggiornato Macchinari... Magazzino Perizia industriale Marchio Metodi delle royalty Stima canone: tasso medio di rendimento dei Titoli di Stato maggiorazione del precedente tasso (funzionale a considerare il rischio di cattiva gestione) 13
Prof. Riccardo Passeri Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi di Firenze Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti riccardo.passeri@mpalex.it
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