LA RIFORMA DELLE PENSIONI: ISTRUZIONI PER L'USO
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LA RIFORMA DELLE PENSIONI: ISTRUZIONI PER L'USO D.L. 201/2011 Il D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 (nota come Riforma delle pensioni), ha modificato in modo radicale il sistema previdenziale italiano. In un quadro normativo articolato e complesso si ritiene utile illustrare le principali novità mediante un approccio semplice ed immediato. La nuova previdenza si fonda sui seguenti elementi cardine: • sistema contributivo per tutti; • pensione di vecchiaia; • pensione anticipata; • soglie di età e speranza di vita. SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI Il sistema contributivo è imperniato sulla logica della corrispettività: l’importo della pensione è calcolato sull’ammontare dei contributi versati. La riforma Dini, nel sancire l’abbandono del sistema retributivo, aveva previsto la salvaguardia di tale metodo di calcolo per coloro che avevano un’anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni al 31 dicembre 1995. Questa “salvaguardia“ viene abolita dal D.L. 201/2011 che, nell’ottica di dare maggiore equità al sistema pensionistico, ha previsto – per le quote di pensione maturate dal 1° gennaio 2012 – il metodo di calcolo contributivo pro-rata per tutti, anche per coloro che ancora godevano del calcolo retributivo. PENSIONE DI VECCHIAIA Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura quando si raggiunge un requisito minimo di età. Prima della riforma, l’età per accedere alla pensione di vecchiaia era fissata generalmente a 65 anni per gli uomini, quale che fosse il settore di attività, mentre per le donne si applicava un requisito differenziato in funzione del settore lavorativo. La riforma Fornero stabilisce che, dal 1° gennaio 2 012, l’età di pensionamento è fissata per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi e per le dipendenti del settore pubblico a 66 anni. Nel 2018 questo requisito si estenderà anche alle donne che lavorano nel privato. Questi limiti di età sono destinati a crescere ulteriormente per effetto del meccanismo di aggancio alle speranze di vita. La legge prevede inoltre una clausola di salvaguardia, secondo la quale per tutti, uomini e donne, del settore pubblico e del privato, l’età della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021, anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita. PENSIONE ANTICIPATA La riforma ha cancellato la possibilità di andare in pensione con le quote e ha introdotto le pensione anticipata; ha abolito, di fatto, la pensione di anzianità che si poteva ottenere prima di avere compiuto l’età necessaria per la pensione di vecchiaia con il superamento del meccanismo delle finestre di uscita. Il conseguimento delle c.d. “quote” era rappresentato dalla somma tra il numero di anni di anzianità di servizio e dell'età anagrafica, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (es.: quota 96 = 61 anni di età + 35 di anzianità contributiva – oppure: 60 anni di età + 36 di anzianità contributiva); il meccanismo della finestra di uscita invece realizzava il concetto della 1
pensione differita, vale a dire un'attesa di 12 mesi dal momento della maturazione del diritto a pensione prima di ottenere il pagamento della pensione stessa. Si potrà andare in pensione prima della vecchiaia solo se si raggiungono i 41 anni e un mese (donne) e i 42 anni e un mese (uomini), con delle penalizzazioni economiche per chi sceglie il pensionamento anticipato prima dei 62 anni. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge 14/2012, anche l’anzianità contributiva è soggetta a crescere in base alla speranza di vita. SOGLIE DI ETA' E SPERANZA DI VITA Allo scopo di garantire l’equilibrio nel lungo periodo delle gestioni previdenziali, dal 2010 il nostro ordinamento pensionistico prevede l’aggancio automatico dei requisiti anagrafici necessari per andare in pensione alle speranze di vita. La logica del sistema è che, quando la vita media migliora e si allunga, la permanenza al lavoro deve essere più lunga in modo che la maggiore durata della vita media non si traduca in un maggior costo per il sistema previdenziale. L’innalzamento dei requisiti dovrebbe verificarsi in maniera automatica ogni volta che le speranze di vita, rilevate periodicamente dall’Istat, aumentano. Il sistema è stato introdotto dalla legge 122/2010, che ne ha sancito l’applicazione generalizzata a tutti i tipi di pensione. Seguono alcune schede di sintesi che possono facilitare la lettura della riforma. SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI • La principale novità della riforma è l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori: dal primo gennaio 2012, infatti, a tutte le pensioni (per la quota maturata da quel momento in poi e, dunque, pro-rata) si applicherà il sistema di calcolo contributivo. METODO DI CALCOLO A CONFRONTO Metodo contributivo Metodo retributivo Con il metodo contributivo l’ammontare Con il sistema di calcolo retributivo la della pensione è commisurato ai contributi pensione dipende dalla retribuzione media versati secondo il principio “più versi, più prendi”. Al momento del pensionamento, la degli ultimi anni di lavoro e dall’anzianità somma dei contributi versati rivalutati (il maturata. cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando i coefficienti di trasformazione del montante Prescinde invece sia dall’età, sia in rendita, che dipendono dall’età di pensionamento ( più elevata è l’età, più alta dall’ammontare dei contributi versati. sarà la pensione). 2
Cosa cambia • L’estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Anzianità fino al calcolo retributivo 31 dicembre 2011 Anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 calcolo contributivo • Ad essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente. Cosa non cambia Nulla cambia, invece, per coloro i quali: • avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. • hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Anzianità maturate calcolo già contributivo dal 1° gennaio 1996 Per loro era già previsto che la pensione fosse calcolata con il contributivo per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995. 3
LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA CONDIZIONI • aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e • aver raggiunto i nuovi requisiti di età (la c.d. età pensionabile). REGOLE • L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per le diverse gestioni. • Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento. • L’età pensionabile, a partire dal 2013, verrà aggiornata alla longevità. • In ogni caso, nel 2021, per effetto di un vincolo europeo, non potrà essere inferiore a 67 anni. REQUISITI ANAGRAFICI • Età pensionabile lavoratrici dipendenti pubbliche Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l’età pensionabile (fatto salvo l’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita) è fissata dal 1° gennaio 2012 a 66 anni. • Eta’ pensionabile uomini Per i lavoratori dipendenti e autonomi l’età pensionabile (fatto salvo l’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita) è fissata dal 1° gennaio 2012 a 66 anni. REQUISITI CONTRIBUTIVI • Il diritto a pensione si consegue con un’anzianità contributiva minima di 20 anni. • Per i lavoratori il cui trattamento è calcolato interamente con il metodo contributivo è necessario che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (annualmente rivalutato). • Si prescinde da tale requisito di importo minimo nel caso di età pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni. PENSIONE ANTICIPATA • Si tratta di una prestazione che è indipendente dall’età del richiedente ed è concessa a chi ha 4
un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. • I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch’essi all’adeguamento alla speranza di vita. Canale solo contributivo Chance di uscita a 63 anni Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico dopo il 1° gennaio 1996, per i quali la pensione sa rà calcolata interamente con il sistema contributivo, il comma 11 dell’articolo 24 della manovra prevede la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con il requisito anagrafico di 63 anni, purchè il lavoratore abbia maturato un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi e a condizione che possa vantare un importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (importo annualmente rivalutato). L’opzione per il contributivo riservata alle lavoratrici La riforma conferma la possibilità di uscita a 57 anni (per le dipendenti) e a 58 (per le lavoratrici autonome) che optano per il calcolo della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Questa chance è prevista dalla legge 243/2004 in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015. I requisiti anagrafici vanno abbinati ad almeno 35 anni di contributi. A tal proposito l’Inps, con circolare n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.2, ha stabilito che l’opzione in parola può essere esercitata a condizione che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, compresa la finestra mobile, prevista dalla legge 122/10 e l’adeguamento alla speranza di vita. In pratica, considerando la finestra mobile di 12 o 18 mesi, a secondo che si tratti di lavoratrici dipendente o autonoma, e i 3 mesi già certificati dal 2013 per l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, secondo l’Inps, per poter beneficiare dell’opzione in esame occorre aver maturato i requisiti richiesti entro il mese di settembre 2014, per le lavoratrici dipendenti e entro il mese di febbraio 2014 per le lavoratrici autonome. I DISINCENTIVI • Per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni è prevista una penalizzazione. • La riduzione della pensione sarà pari all’1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi due. • Le riduzioni non si applicano ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. • Sono da considerare prestazione effettiva di lavoro i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). 5
NUOVI REQUISITI DINAMICI LEGATI ALLA SPERANZA DI VITA Sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata sono adeguate nei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva alla speranza di vita (dopo il 2019 con cadenza biennale). L’adeguamento avviene in modo automatico con provvedimento amministrativo (primo adeguamento dal 2013: più 3 mesi; secondo adeguamento dal 2016). RIEPILOGO • NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Anzianità minima: 20 anni Età minima: 66 anni per gli uomini e le dipendenti pubbliche innalzata con la longevità sino a raggiungere almeno 67 anni nel 2021 (per il 2013, 66 anni e 3 mesi) • PENSIONE ANTICIPATA Anzianità: 42 anni e 1 mese per gli uomini 41 anni e 1 mese per le donne gradualmente innalzata di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014 con adeguamento della speranza di vita (più 3 mesi nel 2013) con penalizzazione in caso di età inferiore a 62 anni: - 1% per ogni anno di anticipo fino a 2 anni - 2% per ogni anno di anticipo oltre i 2 anni 6
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