LE NUOVE PENSIONI - UIL Pubblica Amministrazione

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LE NUOVE PENSIONI - UIL Pubblica Amministrazione
LE NUOVE
  PENSIONI

GUIDA A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE PREVIDENZIALI UIL E
                    DELL’ITAL-UIL
LE NUOVE PENSIONI - UIL Pubblica Amministrazione
Avvertenza

Alcuni contenuti della presente guida sono, nel momento in cui scriviamo, oggetto di ulteriori approfondimenti e riflessioni da parte del
Ministero del Lavoro e dell’Inps. In caso di modifiche significative o nuovi chiarimenti, sarà nostra cura provvedere ad aggiornare il testo e a
darne immediato avviso.

Stampato in proprio

Aprile 2012

                                                                                                                                                   1
PREMESSA ...............................................................................................................................................................................................3
    I PRINCIPI ISPIRATORI .........................................................................................................................................................................3
    METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO “PRO QUOTA” PER TUTTI ......................................................................................................3
    Sistema Contributivo ..........................................................................................................................................................................4
    Sistema Misto .....................................................................................................................................................................................4
    Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995 ......................................................................................5
    FLESSIBILITA’ .......................................................................................................................................................................................6
    Incremento dei requisiti a pensione in base all’aspettativa di vita .....................................................................................................6
Le nuove pensioni dal 2012 .....................................................................................................................................................................7
    Abolizione delle finestre .....................................................................................................................................................................8
    ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI .....................................................................................................................9
LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA ......................................................................................................................................................10
    PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996 ..................................................10
    LAVORATRICI DIPENDENTI del settore privato .................................................................................................................................10
    LAVORATRICI AUTONOME/PARASUBORDINATE ..............................................................................................................................13
    LAVORATRICI DIPENDENTI del settore pubblico ...............................................................................................................................15
    LAVORATORI DIPENDENTI (pubblici e privati), AUTONOMI E PARASUBORDINATI ...........................................................................15
    PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI SOLO DAL 1° GENNAIO 1996 ....................................................15
    Facoltà di opzione (legge 335/95) alla luce delle modifiche apportate dalla manovra Monti ..........................................................17
    Abrogazione deroghe D.lgs 503/1992 per l’accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni ..............................................17
Effetti legati all’innalzamento dell’età pensionabile .............................................................................................................................18
PENSIONE “ANTICIPATA” .......................................................................................................................................................................18
    PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA MISTO ...................................................................................................................................18
    Penalizzazione ..................................................................................................................................................................................19
    PENSIONE ANTICIPATA PER CHI PU0’ FAR VALERE CONTRIBUTI SOLO DAL 1 GENNAIO 1996 .........................................................20
    FONDI SPECIALI .................................................................................................................................................................................20
    PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE ..........................................................................................................................................................23
    Eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione .............................................................................................................23
    Mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra) ...............................................................................................................23
    SALVAGUARDIA DEL DIRITTO............................................................................................................................................................24
    Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati
    dal 1.1.2012 ......................................................................................................................................................................................25
    Lavoratori usuranti ...........................................................................................................................................................................26
altre disposizioni ....................................................................................................................................................................................26
    BLOCCO RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI .......................................................................................................................................26
    Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata ...........................................................................................27
Appendice..............................................................................................................................................................................................29
    Tabelle Comparative innalzamento requisiti Pensione di Vecchiaia ................................................................................................30
    Lavori Usuranti..................................................................................................................................................................................33
    Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni
    urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (Testo con ricerca agevolata) .............................................38

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PREMESSA
I PRINCIPI ISPIRATORI
Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha introdotto importanti
novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale.

Scopo della riforma è quello di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione
Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

    a) equità e convergenza intergenerazionale ed intragenerazionale, con abbattimento dei
privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
    b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa;
    c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Si tratta di una manovra economica nata in un contesto di indiscutibile emergenza ma che
contiene anche scelte molto drastiche che non sempre rispondono a quei criteri di ridistribuzione
e di equità sociale sopra richiamati.

METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO “PRO QUOTA” PER TUTTI
Tra i principali interventi viene prevista l’applicazione del c.d. “pro quota contributivo” per tutti i
trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle
anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a
tali anzianità, sarà calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo.

Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo, e quindi si avranno soltanto due
modalità per calcolare l’importo della pensione:

   1) Metodo di calcolo interamente contributivo
   2) Metodo di calcolo misto

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Sistema Contributivo
Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato o accreditato a
loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco dell’intera
vita lavorativa (metodo di calcolo contributivo).

                            SISTEMA CONTRIBUTIVO

              Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un
              contributo versato/accreditato a loro favore: pensione
              calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati
              nell’arco della vita lavorativa:

                           Metodo di calcolo interamente contributivo

Sistema Misto
Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato anteriormente al 1°
gennaio 1996.

In tale ambito bisogna distinguere due diverse situazioni:

    a) coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione:
        pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995
        secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero sulla media delle retribuzioni percepite
        negli ultimi anni di vita lavorativa); per la Quota relativa alle anzianità contributive
        accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi
        versati/accreditati dal 1.1.1996 fino alla decorrenza della pensione).

    b) coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi (ex sistema retributivo):
        pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011
        secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero in base alle ultime retribuzioni); per la
        Quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo

                                                                                                             4
contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.2012 fino alla
         decorrenza della pensione).

                                       SISTEMA MISTO

                                  Metodo di calcolo Misto

                 Almeno 18 anni di                   Meno di 18 anni di contributi al 1995
                 contributi al 1995

               Calcolo metodo retributivo fino              Calcolo metodo retributivo fino al
               al 2011; dal 2012 metodo                     1995;     dal   1996      metodo
               contributivo                                 contributivo

Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al
1995
L’estensione dall’1.1.2012 del sistema pro quota contributivo anche ai lavoratori con almeno 18 anni di
contributi al 31.12.199 determina effetti sui futuri importi di pensione andando anche ad incidere sulla
cosiddetta “massima anzianità contributiva” da considerare ai fini della misura della pensione.

Anche se nella maggior parte delle situazioni il pro-quota contributivo determinerà importi di pensioni più
bassi, occorre però tener conto che non sempre e comunque produrrà effetti sfavorevoli.

È il caso, ad esempio, di coloro che alla data del 31.12.2011 abbiano già raggiunto i 40 anni di contribuzione
(massima anzianità contributiva per il calcolo con il metodo retributivo – nell’Inps FPLD 2% della
retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva con un massimo dell’80%) e che
decideranno di continuare a prestare attività lavorativa. In assenza del sistema di calcolo pro-quota
contributivo avrebbero continuato a versare contribuzione senza che la stessa avrebbe comportato effetti
sul calcolo della pensione se non in relazione a eventuali incrementi nella media delle retribuzioni prese a
riferimento.

Maggiorazione convenzionale per le pensioni di inabilità: per effetto dell’applicazione del sistema pro quota
contributivo per tutti i trattamenti pensionistici, le pensioni di inabilità con decorrenza dal 2012 vedranno calcolata la
maggiorazione convenzionale secondo le regole del sistema contributivo. Pertanto, ai fini della determinazione della
misura della pensione, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra
la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell’età pensionabile corrispondente a 60 anni di età sia per
gli uomini sia per le donne (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni).

                                                                                                                             5
Riflessi del superamento della massima anzianità contributiva sui Militari/Forze di Polizia /C.N.V.F.

Fermo restando che il comma 18 della legge n. 214/2011 ha previsto un regolamento da emanarsi entro il
30.6.2012 teso all’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico nei
confronti dei soggetti che accedono a pensione con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei
lavoratori, l’introduzione del nuovo sistema pro quota contributivo viene a determinare effetti immediati
per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) – le Forze di polizia a ordinamento
civile e militare (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per detto personale viene meno la possibilità di accedere al pensionamento con 53 anni di età e la massima
anzianità contributiva (come previsto dall’art. 6, c. 2 del D.lgs. n. 165/1997), salva l’ipotesi in cui al
31.12.2011 l’aliquota massima dell’80% sia stata già raggiunta e il lavoratore compia i 53 anni
successivamente.

FLESSIBILITA’
Una nuova flessibilità: viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il
raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di 70 anni.

     Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il calcolo della
      pensione fino all’età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita).

     Per i dipendenti del settore privato: estesa l’efficacia dell’art. 18 della L. 300/70 (norma
      sui licenziamenti individuali) fino ai 70 anni.

Nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell’art. 24, pone non poche
problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti pubblici. La norma infatti mantiene “fermi i
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”.

INCREMENTO DEI REQUISITI                                     A       PENSIONE               IN       BASE
ALL’ASPETTATIVA DI VITA

Con la legge 214/2011 non solo viene confermata ma anche estesa l’applicazione del meccanismo
di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.
Secondo quanto disposto dalla precedente normativa, l’incremento automatico sulla base della
aspettativa di vita rilevata dall’Istat, si applicava solo all’ età anagrafica prevista per il diritto alla
pensione di anzianità (somma dell’età anagrafica e contributi - c.d. sistema delle quote) e per il
diritto alla pensione di vecchiaia sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo.

                                                                                                                 6
Con la nuova norma viene esteso l’ambito di applicazione di tale meccanismo che verrà ad incidere
anche sul requisito contributivo per la nuova pensione anticipata.
L’adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più su tutti i requisiti), poi
ogni tre anni fino al 2019, dopo di che l'adeguamento diventerà biennale.
Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove norme sull’accesso a
pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti dalla previgente disciplina (ad esempio,
lavoratori in mobilità oppure in prosecuzione volontaria, vedi capitolo successivo).

Il 1° adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’1.1.2013 (L. 122/10) si applica
in misura pari a 3 mesi:

   •   ai requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia
   •   al requisito contributivo per la pensione anticipata

Ulteriori incrementi della speranza di vita: adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi
biennale:
    • 2° adeguamento: 1° gennaio 2016 : 4 mesi (presunti)
    • 3° adeguamento: 1° gennaio 2019: 4 mesi (presunti)
    • 4° adeguamento e successivi (di 3 mesi anziché di 4 mesi) con cadenza biennale: dal 1°
        gennaio 2021, dal 1° gennaio 2023, etc…

Nota Bene: le disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti in ragione dell'incremento
della speranza di vita accertata dall'Istat si applica anche sull’età prevista per il diritto all’assegno
sociale. Pertanto, a partire dal 2013, l’età salirà a 65 anni e 3 mesi per poi aumentare ancora,
seguendo la stessa cadenza sopra illustrata. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2018 il
requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno e quindi
solo a partire da tale data vi sarà l’equiparazione con l’età pensionabile (vedi tabella pagina 16).

LE NUOVE PENSIONI DAL 2012
Le nuove disposizioni ridisegnano completamente, a partire dal 1.1.2012, la pensione di anzianità
e apportano significative modifiche alla pensione di vecchiaia incidendo in particolare
sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne del settore privato. Si tratta di una vera e
propria riscrittura di queste prestazioni che, per coloro che maturano i requisiti dal 2012, sono
denominate pensione di vecchiaia e pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità.
(vedi tabelle allegate).

Per la pensione di anzianità sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo
canale della massima anzianità contributiva che però passa - nel 2012 - dagli attuali 40 anni a 42
anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne con l’ulteriore appesantimento
dovuto alla penalizzazione qualora l’accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di
età.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia oltre alle modifiche inerenti l’elevazione dell’età
pensionabile si interviene parificando il requisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni –
finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.
                                                                                                            7
ABOLIZIONE DELLE FINESTRE
Un’altra novità prevista dalla manovra Monti è l’abolizione delle finestre d’accesso alla pensione.
Questa misura è stata assunta per compensare, almeno in parte, l’innalzamento dei requisiti per il
diritto alla pensione introdotto dalla nuova legge di riforma.

A partire dal 1° gennaio 2012, (per chi maturerà i requisiti per il diritto alla pensione dall’1/1/2012)
non si dovrà più attendere l’apertura della finestra mobile dei 12/18 mesi (dipendenti/autonomi)
ma la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti,
ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro (lavoratori pubblici: primo giorno successivo
alla maturazione dei requisiti).

Le finestre mobili continueranno invece ad applicarsi per coloro che andranno in pensione con la
vecchia disciplina:

   -   Soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 (vedi paragrafo
       salvaguardati);
   -   Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto “regime
       sperimentale donne” con il calcolo interamente contributivo (vedi paragrafo derogati);
   -   Soggetti cosiddetti derogati che continuano ad applicare i requisiti di età e/o contribuzione
       previsti dalla previgente disciplina se rientranti nel limite massimo numerico sulla base
       delle risorse finanziarie annualmente stanziate (vedi paragrafo derogati)
   -   Soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi paragrafo attività
       usuranti);
   -   Soggetti che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (vedi
       paragrafo pensione in totalizzazione) Vedi pag. 23

PERSONALE SCUOLA. Disapplicazione delle norme sulle finestre previste per il personale della
scuola.

Un discorso a parte necessita il personale della scuola in relazione alle proprie specifiche norme in
materia di decorrenza della pensione. Per questi lavoratori, che finora non avevano mai applicato
le finestre previste per la generalità dei lavoratori, con la legge 148 del 2011 di conversione del DL
138/2011, è stato previsto che a decorrere dal 2012 (diritto a pensione maturato dal 1.1.2012)
l’accesso alla pensione è fissato al 1° settembre/1°novembre dell’anno successivo a quello di
maturazione dei requisiti rispettivamente per il personale scuola e Afam.
A seguito dell’abolizione delle finestre, dalla medesima data del 1.1.2012, da parte della legge 214
(Manovra Monti), tale previsione normativa resta disapplicata e pertanto l’accesso al
pensionamento del personale del comparto scuola continua ad essere disciplinato dalla
disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, legge 449/1997, con decorrenza 1° settembre/1° novembre
dell’anno di maturazione dei requisiti e non già dell’anno successivo, fatta eccezione per alcune
specifiche situazioni (lavoratori in regime sperimentale donne; lavoratori in regime di
totalizzazione).

                                                                                                           8
ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI
In un’ottica di armonizzazione delle regole previdenziali, viene stabilito che, per i regimi pensionistici e per
le gestioni pensionistiche che in generale applicano requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria (es. particolari figure all’interno dell’ex Enpals; Forze Armate e Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile, nonché il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco), “sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”, tenendo comunque conto delle
obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei rispettivi
ordinamenti.

Si tratta, però, di un capitolo ancora da definire, in quanto sarà emanato un regolamento di attuazione
entro il 30 giugno 2012 che, come sopra detto, dovrà prevedere le necessarie gradualità e le indispensabili
eccezioni in ragione delle tipologie di lavoro disciplinate dai diversi regimi e gestioni pensionistiche. In
attesa del regolamento al momento possiamo dire che fino alla pubblicazione del decreto tutti coloro che
matureranno i requisiti per la pensione secondo le specifiche disposizioni previste – se non altrimenti
abrogate e sostituite dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Monti – continueranno ad applicarsi i
requisiti previsti nel 2011.

                                                                                                                   9
LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI
PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996
Per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età - età
pensionabile - ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ferma restando la cessazione del
rapporto di lavoro.

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla
pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
- non vedenti;
- invalidi in misura non inferiore all’80%.

LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Al fine di equiparare nel tempo l’età pensionabile tra uomini e donne è previsto che nel 2012 l’età
pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del
settore privato è pari a 62 anni.

L’età aumenterà progressivamente ogni 2 anni fino ad arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio
2018 (vedi tabella pag. 11).

Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effetto dell’aumento della
speranza di vita.

Nota Bene: In via eccezionale è previsto che le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro
il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, possano andare in
pensione a 64 anni (a partire dal 2013, secondo l’Inps, si aggiunge a tale requisito anagrafico
l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita).

Esempio: Lavoratrice dipendente che a maggio del 2012 compie 60 anni e a tale data è in possesso del
requisito minimo di contribuzione di 20 anni. In assenza della norma eccezionale avrebbe raggiunto il
requisito a dicembre 2017 (compimento dei 65 anni e 7 mesi e decorrenza pensione 1/1/2018). Con la
norma eccezionale potrà accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi con decorrenza 1/1/2017.

La circolare Inps n. 35 del 14.3.2012 chiarisce che la disposizione di carattere eccezionale si applica
“… alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del
decreto 201/2011 (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a
prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”.

Possono, quindi, accedere al pensionamento di vecchiaia all’età di 64 anni anche coloro che
perfezionano il requisito minimo dei 20 anni attraverso il computo di contribuzione versata nelle

                                                                                                          10
Gestioni Speciale dei lavoratori autonomi (Cd/Cm - Art. - Com.), a condizione però che alla data del
28.12.2011 risultino svolgere attività di lavoro dipendente.
Ciò chiarito si apre però un altro problema interpretativo legato proprio al significato da attribuire
alla espressione “ … svolgono attività di lavoro dipendente alla data del 28 dicembre 2011…”. In
altri termini andrebbe chiarito se, per l’applicazione della norma eccezionale, l’attività di lavoro
dipendente deve essere in corso alla data 28.12.2011 ovvero, come noi riteniamo, sia sufficiente
che l’interessato risulti da ultimo iscritto alla gestione dei lavoratori dipendenti a nulla rilevando
anche una eventuale cessazione della attività lavorativa.

La medesima circolare n. 35 chiarisce che, ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali è possibile
applicare la norma eccezionale rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. In ragione
di ciò, la norma eccezionale si applica anche nei confronti delle lavoratrici del settore “Poste”
mentre, a detta dell’Inps e contrariamente a quanto noi riteniamo, non troverebbe applicazione
per le lavoratrici del settore Fs.

   REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI

    TABELLA CON INNALZAMENTO ETÀ PENSIONABILE DELLE DONNE DEL SETTORE PRIVATO
                  COORDINATO CON INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA

                                    AUMENTO ETA’                              ETA’ PER DIRITTO ALLA
ANNO           INCREMENTO              alle varie       INCREMENTO           PENSIONE DI VECCHIAIA
               ASPETTATIVA             scadenze        CUMULATO NEL                   (A+C)*
                  DI VITA            previste dalla      TEMPO ETA’
                    (A)               MANOVRA         MANOVRA MONTI      *Vecchia età di 60 anni + (A+C)
                                        MONTI                (C)
                                           (B)

 2012                 -                 2 anni        2 anni             62 anni
 2013              3 mesi                             2 anni             62anni e 3 mesi
 2014                                1 anno 6 mesi    3 anni e 6 mesi    63 anni e 9 mesi
 2015                                                 3 anni e 6 mesi    63 anni e 9 mesi
 2016        + 4 mesi (totale 7)     1 anno 6 mesi    5 anni             65 anni e 7 mesi
 2017                                                 5 anni             65 anni e 7 mesi
 2018                                   1 anno        6 anni             66 anni e 7 mesi
 2019       + 4 mesi (totale 11)                      6 anni             66 anni e 11 mesi
 2020                                                 6 anni             66 anni e 11 mesi
 2021       + 3 mesi (totale 14)                      6 anni             67anni e 2 mesi
 2022                                                 6 anni             67anni e 2 mesi
 2023       + 3 mesi (totale 17)                      6 anni             67 anni e 5 mesi
 2024                                                 6 anni             67 anni e 5 mesi
 2025       + 3 mesi (totale 20)                      6 anni             67 anni e 8 mesi
 2026                                                 6 anni             67 anni e 8 mesi
 2027       + 4 mesi (totale 23)                      6 anni             67 anni e 11 mesi
 2028                                                 6 anni             67 anni e 11 mesi

                                                                                                            11
TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA DEI REQUISITI DI ETA’ PER LE DONNE LAVORATRICI
DIPENDENTI (settore privato) IN BASE A MESE/ANNO DI NASCITA

                                                    Data         Incremento cumulato
  DONNA NATA nel
                             Età VO           raggiungimento       manovra monti +         Decorrenza
     mese di
                                                 requisito         aspettativa di vita

    Gennaio 1952         63 anni e 9 mesi      Ottobre 2015        3 anni e 9 mesi       Novembre 2015
    Febbraio 1952        63 anni e 9 mesi     Novembre 2015        3 anni e 9 mesi       Dicembre 2015
     Marzo 1952          63 anni e 9 mesi     Dicembre 2015        3 anni e 9 mesi        Gennaio 2016
   Aprile 1952(*)        65 anni e 7 mesi     Novembre 2017        5 anni e 7 mesi       Dicembre 2017
  Maggio 1952(*)         65 anni e 7 mesi     Dicembre 2017        5 anni e 7 mesi        Gennaio 2018
  Giugno 1952(*)        66 anni e 11 mesi       Maggio 2019        6 anni e 11 mesi        Giugno 2019
   Luglio 1952(*)       66 anni e 11 mesi       Giugno 2019        6 anni e 11 mesi        Luglio 2019
   Agosto 1952(*)       66 anni e 11 mesi       Luglio 2019        6 anni e 11 mesi        Agosto 2019
 Settembre 1952(*)      66 anni e 11 mesi       Agosto 2019        6 anni e 11 mesi      Settembre 2019
  Ottobre 1952(*)       66 anni e 11 mesi     Settembre 2019       6 anni e 11 mesi       Ottobre 2019
 Novembre 1952 (*)      66 anni e 11 mesi      Ottobre 2019        6 anni e 11 mesi      Novembre 2019
 Dicembre 1952 (*)      66 anni e 11 mesi     Novembre 2019        6 anni e 11 mesi      Dicembre 2019
    Gennaio 1953        66 anni e 11 mesi     Dicembre 2019        6 anni e 11 mesi       Gennaio 2020
   Febbraio 1953        66 anni e 11 mesi      Gennaio 2020        6 anni e 11 mesi       Febbraio 2020
     Marzo 1953         66 anni e 11 mesi      Febbraio 2020       6 anni e 11 mesi        Marzo 2020
     Aprile 1953        66 anni e 11 mesi       Marzo 2020         6 anni e 11 mesi        Aprile 2020
    Maggio 1953         66 anni e 11 mesi       Aprile 2020        6 anni e 11 mesi        Maggio 2020
    Giugno 1953         66 anni e 11 mesi       Maggio 2020        6 anni e 11 mesi        Giugno 2020
     Luglio 1953        66 anni e 11 mesi       Giugno 2020        6 anni e 11 mesi        Luglio 2020
    Agosto 1953         66 anni e 11 mesi       Luglio 2020        6 anni e 11 mesi        Agosto 2020
  Settembre 1953        66 anni e 11 mesi       Agosto 2020        6 anni e 11 mesi      Settembre 2020
    Ottobre 1953        66 anni e 11 mesi     Settembre 2020       6 anni e 11 mesi       Ottobre 2020
  Novembre 1953         66 anni e 11 mesi      Ottobre 2020        6 anni e 11 mesi      Novembre 2020
   Dicembre 1953        66 anni e 11 mesi     Novembre 2020        6 anni e 11 mesi      Dicembre 2020

*
( ) In presenza di almeno 20 anni di contributi entro il 31/12/2012 l’età per la pensione di vecchiaia è
anticipata a 64 anni. Le donne nate da aprile a maggio 1952 anticipano di 1 anno, quelle nate da giugno a
dicembre anticipano di 2 anni e 4 mesi.

                                                                                                            12
LAVORATRICI AUTONOME/PARASUBORDINATE
Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici
autonome e quelle iscritte alla gestione separata Inps è pari a 63 anni e 6 mesi.

L’età aumenterà progressivamente di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016, per arrivare
poi a 66 anni nel 2018.

Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effetto dell’aumento della
speranza di vita.

  REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI

           TABELLA CON INNALZAMENTO ETÀ PENSIONABILE DELLE DONNE
   AUTONOME/PARASUBORDINATE COORDINATO CON INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA

         INCREMENTO ASPETTATIVA      AUMENTO ETA’          INCREMENTO        ETA’ PER DIRITTO ALLA
ANNO             DI VITA                 alle varie       CUMULATO nel      PENSIONE DI VECCHIAIA
                   (A)              scadenze previste   tempo (MANOVRA               (A+C)*
                                     dalla MANOVRA            MONTI)
                                          MONTI                 (C)         *Vecchia età di 60 anni +
                                             (B)                                     (A+C)

 2012                                3 anni e 6 mesi    3 anni e 6 mesi   63 anni e 6 mesi
 2013               3 mesi                              3 anni e 6 mesi   63 anni e 9 mesi
 2014                                    1 anno         4 anni e 6 mesi   64 anni e 9 mesi
 2015                                                   4 anni e 6 mesi   64 anni e 9 mesi
 2016         + 4 mesi (totale 7)        1 anno         5 anni e 6 mesi   66 anni e 1 mesi
 2017                                                   5 anni e 6 mesi   66 anni e 1 mesi
 2018                                    6 mesi         6 anni            66 anni e 7 mesi
 2019        + 4 mesi (totale 11)                       6 anni            66 anni e 11 mesi
 2020                                                   6 anni            66 anni e 11 mesi
 2021        + 3 mesi (totale 14)                       6 anni            67 anni e 2 mesi
 2022                                                   6 anni            67 anni e 2 mesi
 2023        + 3 mesi (totale 17)                       6 anni            67 anni e 5 mesi
 2024                                                   6 anni            67 anni e 5 mesi
 2025        + 3 mesi (totale 20)                       6 anni            67 anni e 8 mesi
 2026                                                   6 anni            67 anni e 8 mesi
 2027        + 4 mesi (totale 23)                       6 anni            67 anni e 11 mesi
 2028                                                   6 anni            67 anni e 11 mesi

                                                                                                        13
TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA DEI REQUISITI DI ETA’ PER LE DONNE LAVORATRICI
AUTONOME*/PARASUBORDINATE IN BASE A MESE/ANNO DI NASCITA

                                                                 Incremento cumulato
 DONNA NATA                             Data raggiungimento
                         Età VO                                    manovra monti +             Decorrenza
  nel mese di                                 requisito
                                                                   aspettativa di vita

 Gennaio 1952*     66 anni e 7 mesi          agosto 2018            6 anni e 7 mesi          Settembre 2018
 Febbraio 1952*    66 anni e 7 mesi        Settembre 2018           6 anni e 7 mesi           Ottobre 2018
   Marzo 1952*     66 anni e 7 mesi         Ottobre 2018            6 anni e 7 mesi          Novembre 2018
   Aprile 1952*    66 anni e 7 mesi        Novembre 2018            6 anni e 7 mesi          Dicembre 2018
  Maggio 1952*     66 anni e 7 mesi        Dicembre 2018            6 anni e 7 mesi           Gennaio 2019
  Giugno 1952*     66 anni e 11 mesi         Maggio 2019            6 anni e 11 mesi           Giugno 2019
   Luglio 1952*    66 anni e 11 mesi         Giugno 2019            6 anni e 11 mesi           Luglio 2019
  Agosto 1952*     66 anni e 11 mesi         Luglio 2019            6 anni e 11 mesi           Agosto 2019
Settembre 1952*    66 anni e 11 mesi         Agosto 2019            6 anni e 11 mesi         Settembre 2019
  Ottobre 1952*    66 anni e 11 mesi       Settembre 2019           6 anni e 11 mesi          Ottobre 2019
Novembre 1952*     66 anni e 11 mesi        Ottobre 2019            6 anni e 11 mesi         Novembre 2019
Dicembre 1952*     66 anni e 11 mesi       Novembre 2019            6 anni e 11 mesi         Dicembre 2019
  Gennaio 1953     66 anni e 11 mesi       Dicembre 2019            6 anni e 11 mesi          Gennaio 2020
  Febbraio 1953    67 anni e 10 mesi        Gennaio 2020            7 anni e 10 mesi          Febbraio 2020
   Marzo 1953      67 anni e 10 mesi        Febbraio 2020           7 anni e 10 mesi           Marzo 2020
    Aprile 1953    67 anni e 10 mesi         Marzo 2020             7 anni e 10 mesi           Aprile 2020
   Maggio 1953     67 anni e 10 mesi         Aprile 2020            7 anni e 10 mesi           Maggio 2020
   Giugno 1953     67 anni e 10 mesi         Maggio 2020            7 anni e 10 mesi           Giugno 2020
    Luglio 1953    67 anni e 10 mesi         Giugno 2020            7 anni e 10 mesi           Luglio 2020
   Agosto 1953     67 anni e 10 mesi         Luglio 2020            7 anni e 10 mesi           Agosto 2020
 Settembre 1953    67 anni e 10 mesi         Agosto 2020            7 anni e 10 mesi         Settembre 2020
  Ottobre 1953     67 anni e 10 mesi       Settembre 2020           7 anni e 10 mesi          Ottobre 2020
 Novembre 1953     67 anni e 10 mesi        Ottobre 2020            7 anni e 10 mesi         Novembre 2020
 Dicembre 1953     67 anni e 10 mesi       Novembre 2020            7 anni e 10 mesi         Dicembre 2020

(*) Nei casi di contribuzione mista (lav. dip. e lav. aut) in presenza di almeno 20 anni di contributi entro il
31/12/2012, l’età per la pensione di vecchiaia è anticipata a 64 anni a condizione però che l’interessata, alla
data del 28.12.2011, svolgeva attività di lavoro dipendente.

                                                                                                                  14
LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Per le lavoratrici del settore pubblico l’equiparazione dell’età pensionabile tra uomini e donne ha
concluso il suo percorso già iniziato nel 2010. In un primo momento era stato previsto un aumento
molto graduale; i successivi provvedimenti hanno accelerato tale percorso, stabilendo il passaggio
repentino dai 61 anni - previsti per il 2011 - ai 65 anni, già a partire dal 2012.
Con l’entrata in vigore della nuove disposizioni di cui all’art. 24, L. 214/2011, l’equiparazione viene
confermata e dal 1.1.2012, così come per gli uomini, l’età passa da 65 a 66 anni.
L’aumento dell'età non riguarderà le lavoratrici che hanno compiuto i 60 anni entro il 31.12.2009 o
61 anni entro il 31.12.2011 in presenza dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per la
pensione di vecchiaia.

Per Il personale scolastico i requisiti per la pensione di vecchiaia a far data dal 2012 (66 anni di età
in presenza di almeno 20 anni di contributi) per accedere a pensione dal 1° settembre/1°
novembre devono essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la
decorrenza della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997).

Così come per tutte le altre situazioni, dal gennaio 2013 si aggiunge l’incremento pari a 3 mesi per
effetto dell’aumento della speranza di vita.

LAVORATORI DIPENDENTI (PUBBLICI E PRIVATI), AUTONOMI E
PARASUBORDINATI
Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori
dipendenti del settore privato e del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti
alla Gestione Separata Inps è pari a 66 anni di età.

Appare evidente che mentre per i lavoratori dipendenti l’innalzamento di un anno dell’età
pensionabile assorbe l’anno di attesa previsto dalla finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori
autonomi l’aumento di un anno può comportare un anticipo reale del pensionamento in
considerazione dell’abolizione della loro specifica finestra che prevedeva un’attesa di 18 mesi.

Dal 2013 si aggiunge anche l’incremento per effetto dell’aumento della speranza di vita pari a 3
mesi (vedi tabelle pag. 16).

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI
SOLO DAL 1° GENNAIO 1996
I lavoratori e le lavoratrici che hanno il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996
(sistema contributivo) e che verseranno almeno 20 anni di contributi, potranno andare in
pensione alla medesima età prevista per coloro che rientrano nel sistema misto.
Prima di aver compiuto 70 anni di età (ai quali vanno aggiunti, secondo l’Inps, dal 2013 gli
incrementi – tempo per tempo - per aspettativa di vita), il diritto si perfeziona solamente se
l’importo della pensione maturata non è inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale
(importo per il 2012 circa € 643).

                                                                                                           15
All’età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono sufficienti almeno 5 anni di
contributi effettivi (obbligatori, volontari, da riscatto esclusi i contributi figurativi),
indipendentemente dall’importo di pensione maturato.

La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012
Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni *

               Lavoratori                  Lavoratrici           Lavoratrici              Lavoratrici                                    Assegno
               dipendenti                  dipendenti            dipendenti               autonome/parasubordinate                       Sociale
               (pubblici e                 pubblico              settore
               privati);                   impiego               privato
               autonomi;
               parasubordinati

                                                                                                                                            Requisito
   Anni                  Età                      Età                     Età                                Età                           anagrafico di
                                                                                                                                               età

 2012          66                          66                    62                       63 e 6 mesi                                    65
 2013          66 e 3 mesi                 66 e 3 mesi           62 e 3 mesi              63 e 9 mesi                                    65 e 3 mesi
 2014          66 e 3 mesi                 66 e 3 mesi           63 e 9 mesi              64 e 9 mesi                                    65 e 3 mesi
 2015          66 e 3 mesi                 66 e 3 mesi           63 e 9 mesi              64 e 9 mesi                                    65 e 3 mesi
 2016          66 e 7 mesi                 66 e 7 mesi           65 e 7 mesi              66 e 1 mese                                    65 e 7 mesi
 2017          66 e 7 mesi                 66 e 7 mesi           65 e 7 mesi              66 e 1 mese                                    65 e 7 mesi
 2018          66 e 7 mesi                 66 e 7 mesi           66 e 7 mesi              66 e 7 mese                                    66** e 7 mesi
 2019          66 e 11 mesi                66 e 11 mesi          66 e 11 mesi             66 e 11 mesi                                   66 e 11 mesi
 2020          66 e 11 mesi                66 e 11 mesi          66 e 11 mesi             66 e 11 mesi                                   66 e 11 mesi
 2021          67 e 2 mesi                 67 e 2 mesi           67 e 2 mesi              67 e 2 mesi                                    67 e 2 mesi
 2022          67 e 2 mesi                 67 e 2 mesi           67 e 2 mesi              67 e 2 mesi                                    67 e 2 mesi
 2023          67 e 5 mesi                 67 e 5 mesi           67 e 5 mesi              67 e 5 mesi                                    67 e 5 mesi
 2024          67 e 5 mesi                 67 e 5 mesi           67 e 5 mesi              67 e 5 mesi                                    67 e 5 mesi
 2025          67 e 8 mesi                 67 e 8 mesi           67 e 8 mesi              67 e 8 mesi                                    67 e 8 mesi
 2026          67 e 8 mesi                 67 e 8 mesi           67 e 8 mesi              67 e 8 mesi                                    67 e 8 mesi
 2027          67 e 11 mesi                67 e 11 mesi          67 e 11 mesi             67 e 11 mesi                                   67 e 11 mesi
 2028          67 e 11 mesi                67 e 11 mesi          67 e 11 mesi             67 e 11 mesi                                   67 e 11 mesi
 2029          68 e 1 mese                 68 e 1 mese           68 e 1 mese              68 e 1 mese                                    68 e 1 mese
 2030          68 e 1 mese                 68 e 1 mese           68 e 1 mese              68 e 1 mese                                    68 e 1 mese
 2031          68 e 3 mesi                 68 e 3 mesi           68 e 3 mesi              68 e 3 mesi                                    68 e 3 mesi
 2032          68 e 3 mesi                 68 e 3 mesi           68 e 3 mesi              68 e 3 mesi                                    68 e 3 mesi
 2033          68 e 5 mesi                 68 e 5 mesi           68 e 5 mesi              68 e 5 mesi                                    68 e 5 mesi
 2034          68 e 5 mesi                 68 e 5 mesi           68 e 5 mesi              68 e 5 mesi                                    68 e 5 mesi
 2035          68 e 7 mesi                 68 e 7 mesi           68 e 7 mesi              68 e 7 mesi                                    68 e 7 mesi
 2036          68 e 7 mesi                 68 e 7 mesi           68 e 7 mesi              68 e 7 mesi                                    68 e 7 mesi
               Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento della
               speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).

*La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga vedi cap. a pag. 25 ) e non anche chi li ha maturati secondo la
vecchia disciplina entro il 31.12.2011.
**Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.

                                                                                                                                                             16
Facoltà di opzione (legge 335/95) alla luce delle modifiche apportate
dalla manovra Monti
La legge 214/2011 conferma la possibilità di opzione per il sistema contributivo puro per coloro
che posseggono un requisito di contribuzione pari a 15 anni di contributi complessivi di cui almeno
5 dal 1996 in poi.
Dal 2012, a seguito della opzione, la pensione di vecchiaia si consegue facendo valere in ogni caso
20 anni di contributi e rispettando l’importo minimo pari a 1,5 volte l’importo assegno sociale.
Al compimento dei 70 anni non opera, secondo l’Inps, la salvaguardia che consente l’accesso alla
pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contributi effettivi e senza vincolo di importo minimo.

Abrogazione deroghe D.lgs 503/1992 per l’accesso alla pensione di
vecchiaia con meno di 20 anni

Come abbiamo visto, la legge 214/2011 dispone che, per coloro che maturano i requisiti, a
decorrere dal 2012, il diritto alla nuova pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di una
anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Un’ importante problematica si pone in merito a tutte quelle situazioni di deroga previste dal D.Lgs
503/92 che consentono l’accesso a pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva ridotta - 15
anni anziché 20 anni di contributi. A tale proposito ricordiamo:

    coloro che avevano maturato alla data del 31.12.1992 i 15 anni richiesti dalla previgente disciplina (con
    la particolarità nell’Inpdap ove era sufficiente alla predetta data del 31/12/1992 un solo contributo);
    gli autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 31.12.1992;
    i lavoratori dipendenti che possono far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni , occupati
    per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

In relazione alle suddette fattispecie, le disposizioni contenute della legge 214/2011 nulla dicono
al riguardo mentre l’Inps, con la circolare n. 35 del 14.03.2012, senza entrare nel merito specifico
della questione, si limita a precisare che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue
esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, facendo di
conseguenza intendere che le disposizioni di deroga di cui al D.lgs 503/92 sopra richiamate siano
state implicitamente abrogate. Tale eventualità, sembrerebbe ulteriormente avvalorata, in
quanto, con riferimento ad altre situazioni di deroga - sempre contemplate dal D.lgs 503/92 ma
riferite ad agevolazioni che incidono sui requisiti di età anagrafica e non su quelli di anzianità
contributiva (es. soggetti non vedenti ovvero invalidi in misura non inferiore all’80%) - nella stessa
circolare Inps n. 35 viene indicato in maniera esplicita che continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al D.lgs 503/92 in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla
pensioni di vecchiaia.
La posizione dell’Inps non ci trova d’accordo in quanto il D.lgs 503/92 riveste carattere di norma
speciale e in quanto tale non può essere abrogata da una norma di carattere generale com’è la
legge 214/2011. Se l’Istituto previdenziale non modifica questo suo orientamento valuteremo
anche l’ipotesi di un contenzioso legale.

                                                                                                                17
EFFETTI LEGATI ALL’INNALZAMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE
Supplementi di pensione: la possibilità di chiedere un supplemento di pensione, per una sola volta, dopo
due anni dal compimento dell’età pensionabile, deve tener conto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti
dalla riforma Monti.
Trasformazione IO/ VO: la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
avverrà al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la nuova pensione di vecchiaia.
Pensione supplementare: il diritto alla pensione supplementare si consegue al raggiungimento del
requisito anagrafico previsto per la nuova pensione di vecchiaia.

PENSIONE “ANTICIPATA”
PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA MISTO
Nel 2012 per le donne il requisito per il diritto alla pensione anticipata è di 41 anni e 1 mese di
contributi; per gli uomini è di 42 anni e 1 mese. Il requisito contributivo è indipendente dall’età
anagrafica.

I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il
2014.

I nuovi requisiti per la pensione anticipata riguardano tutti i lavoratori/lavoratrici siano essi
dipendenti (settore privato o pubblico) e lavoratori/lavoratrici autonomi.
Appare evidente che per le lavoratrici autonome l’aumento di 1 anno può comportare un anticipo reale del
pensionamento in considerazione della abolizione della loro specifica finestra che prevedeva un’attesa di
18 mesi.
Dal 2013 occorre aggiungere tre mesi di aumento per effetto degli adeguamenti alla speranza di
vita.

Nella circolare n. 35 del 14 marzo, 2012, l’Inps chiarisce che ai fini del raggiungimento della
suddetta anzianità contributiva deve essere computata qualsiasi tipologia di contribuzione, fermo
restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35
anni di contribuzione utile per il diritto (con esclusione quindi della contribuzione figurativa per
disoccupazione e malattia).

                                                                                                            18
UOMINI                                  DONNE

                                                                                 AUMENTO ASPETTATIVA
      ANNO           Aumento nr. contributi        Aumento nr. contributi
                                                                                       DI VITA

       2012              42 anni + 1 mese              41 anni + 1 mese                      ------

       2013              42 anni + 2 mesi              41 anni + 2 mesi                     3 mesi

       2014              42 anni + 3 mesi              41 anni + 3 mesi

      Dal 2015 operano solo gli ulteriori aumenti per aspettativa di vita (vedi tabella pag. 21)
Nota Bene:
In via eccezionale è previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012
perfezioneranno la cosiddetta “quota” con almeno 35 anni di contributi, possano andare in pensione a 64
anni. Dal 2013 anche in questo caso occorrerà aggiungere, secondo l’Inps, gli incrementi per aspettativa di
vita. Per quanto riguarda le situazioni di contribuzione mista, vale quanto indicato a pag. 9/10 per le
lavoratrici del settore privato che compiono i 60 anni di età nel 2012.

Per Il personale scolastico i requisiti per la pensione anticipata a far data dal 2012 (42 anni e 1
mese per il personale maschile; 41 anni e 1 mese per il personale femminile) per accedere a
pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno
solare al quale si riferisce la decorrenza della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997).

Penalizzazione
Se il pensionamento avverrà prima del compimento dei 62 anni di età, verrà applicata una
riduzione sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre
2011. La riduzione sarà dell’1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e verrà elevata al 2% per i
restanti anni mancanti.

ESEMPIO:
Uomo nato a marzo 1955 che raggiunge 42 anni e 6 mesi di contributi a novembre 2014. Potrà andare in pensione a
dicembre 2014 con 59 anni e 8 mesi. La distanza dai 62 anni è di 2 anni e 4 mesi.
L’importo di pensione maturato al 31/12/2011 verrà così ridotto:
Per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni = 1% per due anni = 2%
Per la frazione di anno (4 mesi) = 2% X 4/12 = 0,66%
L’importo del trattamento di pensione relativo ai contributi versati fino al 2011 sarà quindi ridotto del 2,66%.

Nella circolare n. 35, l’Inps precisa che la riduzione si applica sulla quota di trattamento
pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto per coloro che possono far valere
al 31.12.1995 una anzianità contributiva pari a 18 anni la riduzione si applica sulla quota di
pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011. I soggetti che posseggono,
invece, meno di 18 anni al 31.12.1995 subiranno la riduzione solo sulla quota di pensione relativa
alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995 mentre nessuna decurtazione verrà applicata
sulla quota di pensione derivante dalle contribuzioni versate e/o accreditate a partire dal 1.1.1996
in quanto calcolata con il metodo di calcolo contributivo.

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Va da sé che nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo
decorre dal 1° gennaio 1996 - e che quindi rientrano nel sistema contributivo puro - non opera
nessuna riduzione del trattamento pensionistico.

Nota bene:
Per effetto di quanto disposto dalla legge n. 14/2012, di conversione con modificazioni, del
decreto legge n. 216/2011 (c.d. “Milleproroghe”), la penalizzazione non opera, fino al 31.12.2017,
per i lavoratori che maturino entro la predetta data il requisito contributivo facendo valere
esclusivamente contributi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, di servizio militare, di assenza dal lavoro per infortunio, malattia e CIG
ordinaria.

PENSIONE ANTICIPATA PER CHI PU0’ FAR VALERE CONTRIBUTI
SOLO DAL 1 GENNAIO 1996
Si applica il medesimo requisito dei 41 anni e 1 mese per le donne e di 42 e 1 mese per gli uomini –
indipendentemente dall’età - con i progressivi aumenti, che abbiamo visto nel precedente
paragrafo.

Precisiamo che ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità contributiva deve essere
computata qualsiasi tipologia di contribuzione, ad esclusione della contribuzione volontaria; i
periodi di lavoro prestati prima del 18° anno di età sono moltiplicati per il coefficiente 1,5. (un
anno di contributi prima dei 18 anni vale un anno e mezzo)

Per chi ha il 1° contributo versato o accreditato dopo il 31/12/1995, viene data una ulteriore
possibilità di accesso al pensionamento anticipato:

   -   un’età anagrafica non inferiore a 63 anni (uomini e donne) incrementata dagli aumenti
       dell’aspettativa di vita (vedi tabella pag. 21);

   -   almeno 20 anni di contributi effettivi;

   -   importo di pensione di valore non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale
       rivalutato periodicamente (a titolo indicativo, se pur teorico, l’importo da raggiungere per il
       2012 sarebbe di € 1.201).

FONDI SPECIALI
Nella circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione
della nuova disciplina nei confronti di alcune particolari categorie di lavoratori.

Autoferrotranvieri: Per i lavoratori che rivestono la qualifica di “personale viaggiante” restano
ferme le previgenti disposizioni in materia di età pensionabile (60 anni uomini; 55 anni donne),
nonché le specifiche disposizioni in materia di decorrenza della pensione.

Fondo Volo: viene precisato che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un requisito di
anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello previsto nell’Ago così come modificati dalla riforma Monti.
Anche la pensione anticipata si consegue con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli
previsti nell’Ago, in ragione di un anno ogni cinque anni di iscrizione al fondo e sempreché il lavoratore

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possa far valere almeno 20 anni ovvero 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo a
seconda della categoria di appartenenza.
Lavoratori Marittimi: gli appartenenti alla categoria piloti del pilotaggio marittimo riuniti in
corporazioni presso i porti italiano e il personale abilitato al pilotaggio continuano ad applicare la
previgente normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni
uomini, 55 donne). Inoltre, ai piloti di porto continua ad applicarsi la previgente normativa in
materia di decorrenze pensionistiche. Resta anche ferma la disciplina che consente l’accesso alla
cosiddetta “pensione anticipata di macchina” a 55 anni in presenza di 20 anni di contributi da
navigazione di cui 10 con adibizione al servizio di macchina.

Fondo speciale Ferrovie: trovano applicazione le nuove disposizioni relative all’accesso alle
prestazioni pensionistiche introdotte dalla legge 214/2011. Pertanto i precedenti limiti di età
previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di
macchina ; 65 o 66 per il restante personale) sono sostituiti dal nuovo requisito anagrafico unico di
66 anni per gli uomini e di 62 anni, elevati gradualmente fino a 66, per le donne, fermo sempre
restando il requisito contributivo minimo di almeno 20 anni. Per quanto riguarda la pensione
anticipata si applica la nuova disciplina prevista dalla legge 214/2011.

Fondo di quiescenza Poste: trovano applicazione le nuove norme in materia di accesso ai
trattamenti pensionistici introdotte dalla riforma Monti previste per le forme sostitutive.

Le nuove regole trovano, inoltre, applicazione anche nei confronti di tutti i lavoratori iscritti alle
diverse forme sostitutive ed integrative dell’Ago (ex lavoratori telefonici; elettrici, lavoratori
aziende private del gas, addetti alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ecc.)

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La nuova “Pensione Anticipata” dal 2012
Requisiti di contribuzione

           Lavoratori dipendenti              Lavoratrici dipendenti      Ulteriore canale di accesso riguardante
        pubblici e privati e lavoratori       pubbliche e private e       tutti i lavoratori il cui primo contributo
         autonomi/parasubordinati                  lavoratrici               accreditato è dal 1° gennaio 1996
                                           autonome/parasubordinate

                                                                          Età anagrafica minima se in possesso di
                                                                          un’anzianità contributiva minima di 20
          Anzianità contributiva          Anzianità contributiva minima
                                                                          anni e un importo minimo pari a 2,8
Anni    minima indipendentemente           indipendentemente dall’età
                                                                          volte l’assegno sociale (rivalutazione nel
            dall’età anagrafica                     anagrafica
                                                                          tempo sulla base dell’andamento del PIL
                                                                          nominale).

2012   42 anni e 1 mese                 41 anni e 1 mese                63 anni
2013   42 anni e 5 mesi                 41 anni e 5 mesi                63 anni e 3 mesi
2014   42 anni e 6 mesi                 41 anni e 6 mesi                63 anni e 3 mesi
2015   42 anni e 6 mesi                 41 anni e 6 mesi                63 anni e 3 mesi
2016   42 anni e 10 mesi                41 anni e 10 mesi               63 anni e 7 mesi
2017   42 anni e 10 mesi                41 anni e 10 mesi               63 anni e 7 mesi
2018   42 anni e 10 mesi                41 anni e 10 mesi               63 anni e 7 mesi
2019   43 anni e 2 mesi                 42 anni e 2 mesi                63 anni e 11 mesi
2020   43 anni e 2 mesi                 42 anni e 2 mesi                63 anni e 11 mesi
2021   43 anni e 5 mesi                 42 anni e 5 mesi                64 anni e 2 mesi
2022   43 anni e 5 mesi                 42 anni e 5 mesi                64 anni e 2 mesi
2023   43 anni e 8 mesi                 42 anni e 8 mesi                64 anni e 5 mesi
2024   43 anni e 8 mesi                 42 anni e 8 mesi                64 anni e 5 mesi
2025   43 anni e 11 mesi                42 anni e 11 mesi               64 anni e 8 mesi
2026   43 anni e 11 mesi                42 anni e 11 mesi               64 anni e 8 mesi
2027   44 anni e 2 mesi                 43 anni e 2 mesi                64 anni e 11 mesi
2028   44 anni e 2 mesi                 43 anni e 2 mesi                64 anni e 11 mesi
2029   44 anni e 4 mesi                 43 anni e 4 mesi                65 anni e 1 mese
2030   44 anni e 4 mesi                 43 anni e 4 mesi                65 anni e 1 mese
2031   44 anni e 6 mesi                 43 anni e 6 mesi                65 anni e 3 mesi
2032   44 anni e 6 mesi                 43 anni e 6 mesi                65 anni e 3 mesi
2033   44 anni e 8 mesi                 43 anni e 8 mesi                65 anni e 5 mesi
2034   44 anni e 8 mesi                 43 anni e 8 mesi                65 anni e 5 mesi
2035   44 anni e 10 mesi                43 anni e 10 mesi               65 anni e 7 mesi
2036   44 anni e 10 mesi                43 anni e 10 mesi               65 anni e 7 mesi
       Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata
       all’incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).

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