LE NUOVE PENSIONI - UIL Pubblica Amministrazione
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Avvertenza Alcuni contenuti della presente guida sono, nel momento in cui scriviamo, oggetto di ulteriori approfondimenti e riflessioni da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps. In caso di modifiche significative o nuovi chiarimenti, sarà nostra cura provvedere ad aggiornare il testo e a darne immediato avviso. Stampato in proprio Aprile 2012 1
PREMESSA ...............................................................................................................................................................................................3 I PRINCIPI ISPIRATORI .........................................................................................................................................................................3 METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO “PRO QUOTA” PER TUTTI ......................................................................................................3 Sistema Contributivo ..........................................................................................................................................................................4 Sistema Misto .....................................................................................................................................................................................4 Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995 ......................................................................................5 FLESSIBILITA’ .......................................................................................................................................................................................6 Incremento dei requisiti a pensione in base all’aspettativa di vita .....................................................................................................6 Le nuove pensioni dal 2012 .....................................................................................................................................................................7 Abolizione delle finestre .....................................................................................................................................................................8 ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI .....................................................................................................................9 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA ......................................................................................................................................................10 PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996 ..................................................10 LAVORATRICI DIPENDENTI del settore privato .................................................................................................................................10 LAVORATRICI AUTONOME/PARASUBORDINATE ..............................................................................................................................13 LAVORATRICI DIPENDENTI del settore pubblico ...............................................................................................................................15 LAVORATORI DIPENDENTI (pubblici e privati), AUTONOMI E PARASUBORDINATI ...........................................................................15 PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI SOLO DAL 1° GENNAIO 1996 ....................................................15 Facoltà di opzione (legge 335/95) alla luce delle modifiche apportate dalla manovra Monti ..........................................................17 Abrogazione deroghe D.lgs 503/1992 per l’accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni ..............................................17 Effetti legati all’innalzamento dell’età pensionabile .............................................................................................................................18 PENSIONE “ANTICIPATA” .......................................................................................................................................................................18 PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA MISTO ...................................................................................................................................18 Penalizzazione ..................................................................................................................................................................................19 PENSIONE ANTICIPATA PER CHI PU0’ FAR VALERE CONTRIBUTI SOLO DAL 1 GENNAIO 1996 .........................................................20 FONDI SPECIALI .................................................................................................................................................................................20 PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE ..........................................................................................................................................................23 Eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione .............................................................................................................23 Mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra) ...............................................................................................................23 SALVAGUARDIA DEL DIRITTO............................................................................................................................................................24 Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012 ......................................................................................................................................................................................25 Lavoratori usuranti ...........................................................................................................................................................................26 altre disposizioni ....................................................................................................................................................................................26 BLOCCO RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI .......................................................................................................................................26 Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata ...........................................................................................27 Appendice..............................................................................................................................................................................................29 Tabelle Comparative innalzamento requisiti Pensione di Vecchiaia ................................................................................................30 Lavori Usuranti..................................................................................................................................................................................33 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (Testo con ricerca agevolata) .............................................38 2
PREMESSA I PRINCIPI ISPIRATORI Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale. Scopo della riforma è quello di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intergenerazionale ed intragenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Si tratta di una manovra economica nata in un contesto di indiscutibile emergenza ma che contiene anche scelte molto drastiche che non sempre rispondono a quei criteri di ridistribuzione e di equità sociale sopra richiamati. METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO “PRO QUOTA” PER TUTTI Tra i principali interventi viene prevista l’applicazione del c.d. “pro quota contributivo” per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, sarà calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo. Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo, e quindi si avranno soltanto due modalità per calcolare l’importo della pensione: 1) Metodo di calcolo interamente contributivo 2) Metodo di calcolo misto 3
Sistema Contributivo Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato o accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco dell’intera vita lavorativa (metodo di calcolo contributivo). SISTEMA CONTRIBUTIVO Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato/accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell’arco della vita lavorativa: Metodo di calcolo interamente contributivo Sistema Misto Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato anteriormente al 1° gennaio 1996. In tale ambito bisogna distinguere due diverse situazioni: a) coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione: pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa); per la Quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.1996 fino alla decorrenza della pensione). b) coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi (ex sistema retributivo): pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero in base alle ultime retribuzioni); per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo 4
contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.2012 fino alla decorrenza della pensione). SISTEMA MISTO Metodo di calcolo Misto Almeno 18 anni di Meno di 18 anni di contributi al 1995 contributi al 1995 Calcolo metodo retributivo fino Calcolo metodo retributivo fino al al 2011; dal 2012 metodo 1995; dal 1996 metodo contributivo contributivo Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995 L’estensione dall’1.1.2012 del sistema pro quota contributivo anche ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.199 determina effetti sui futuri importi di pensione andando anche ad incidere sulla cosiddetta “massima anzianità contributiva” da considerare ai fini della misura della pensione. Anche se nella maggior parte delle situazioni il pro-quota contributivo determinerà importi di pensioni più bassi, occorre però tener conto che non sempre e comunque produrrà effetti sfavorevoli. È il caso, ad esempio, di coloro che alla data del 31.12.2011 abbiano già raggiunto i 40 anni di contribuzione (massima anzianità contributiva per il calcolo con il metodo retributivo – nell’Inps FPLD 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva con un massimo dell’80%) e che decideranno di continuare a prestare attività lavorativa. In assenza del sistema di calcolo pro-quota contributivo avrebbero continuato a versare contribuzione senza che la stessa avrebbe comportato effetti sul calcolo della pensione se non in relazione a eventuali incrementi nella media delle retribuzioni prese a riferimento. Maggiorazione convenzionale per le pensioni di inabilità: per effetto dell’applicazione del sistema pro quota contributivo per tutti i trattamenti pensionistici, le pensioni di inabilità con decorrenza dal 2012 vedranno calcolata la maggiorazione convenzionale secondo le regole del sistema contributivo. Pertanto, ai fini della determinazione della misura della pensione, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell’età pensionabile corrispondente a 60 anni di età sia per gli uomini sia per le donne (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni). 5
Riflessi del superamento della massima anzianità contributiva sui Militari/Forze di Polizia /C.N.V.F. Fermo restando che il comma 18 della legge n. 214/2011 ha previsto un regolamento da emanarsi entro il 30.6.2012 teso all’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico nei confronti dei soggetti che accedono a pensione con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, l’introduzione del nuovo sistema pro quota contributivo viene a determinare effetti immediati per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) – le Forze di polizia a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per detto personale viene meno la possibilità di accedere al pensionamento con 53 anni di età e la massima anzianità contributiva (come previsto dall’art. 6, c. 2 del D.lgs. n. 165/1997), salva l’ipotesi in cui al 31.12.2011 l’aliquota massima dell’80% sia stata già raggiunta e il lavoratore compia i 53 anni successivamente. FLESSIBILITA’ Una nuova flessibilità: viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di 70 anni. Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il calcolo della pensione fino all’età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita). Per i dipendenti del settore privato: estesa l’efficacia dell’art. 18 della L. 300/70 (norma sui licenziamenti individuali) fino ai 70 anni. Nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell’art. 24, pone non poche problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti pubblici. La norma infatti mantiene “fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”. INCREMENTO DEI REQUISITI A PENSIONE IN BASE ALL’ASPETTATIVA DI VITA Con la legge 214/2011 non solo viene confermata ma anche estesa l’applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. Secondo quanto disposto dalla precedente normativa, l’incremento automatico sulla base della aspettativa di vita rilevata dall’Istat, si applicava solo all’ età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità (somma dell’età anagrafica e contributi - c.d. sistema delle quote) e per il diritto alla pensione di vecchiaia sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo. 6
Con la nuova norma viene esteso l’ambito di applicazione di tale meccanismo che verrà ad incidere anche sul requisito contributivo per la nuova pensione anticipata. L’adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più su tutti i requisiti), poi ogni tre anni fino al 2019, dopo di che l'adeguamento diventerà biennale. Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove norme sull’accesso a pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti dalla previgente disciplina (ad esempio, lavoratori in mobilità oppure in prosecuzione volontaria, vedi capitolo successivo). Il 1° adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’1.1.2013 (L. 122/10) si applica in misura pari a 3 mesi: • ai requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia • al requisito contributivo per la pensione anticipata Ulteriori incrementi della speranza di vita: adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale: • 2° adeguamento: 1° gennaio 2016 : 4 mesi (presunti) • 3° adeguamento: 1° gennaio 2019: 4 mesi (presunti) • 4° adeguamento e successivi (di 3 mesi anziché di 4 mesi) con cadenza biennale: dal 1° gennaio 2021, dal 1° gennaio 2023, etc… Nota Bene: le disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti in ragione dell'incremento della speranza di vita accertata dall'Istat si applica anche sull’età prevista per il diritto all’assegno sociale. Pertanto, a partire dal 2013, l’età salirà a 65 anni e 3 mesi per poi aumentare ancora, seguendo la stessa cadenza sopra illustrata. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno e quindi solo a partire da tale data vi sarà l’equiparazione con l’età pensionabile (vedi tabella pagina 16). LE NUOVE PENSIONI DAL 2012 Le nuove disposizioni ridisegnano completamente, a partire dal 1.1.2012, la pensione di anzianità e apportano significative modifiche alla pensione di vecchiaia incidendo in particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne del settore privato. Si tratta di una vera e propria riscrittura di queste prestazioni che, per coloro che maturano i requisiti dal 2012, sono denominate pensione di vecchiaia e pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità. (vedi tabelle allegate). Per la pensione di anzianità sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva che però passa - nel 2012 - dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne con l’ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione qualora l’accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia oltre alle modifiche inerenti l’elevazione dell’età pensionabile si interviene parificando il requisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni – finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo. 7
ABOLIZIONE DELLE FINESTRE Un’altra novità prevista dalla manovra Monti è l’abolizione delle finestre d’accesso alla pensione. Questa misura è stata assunta per compensare, almeno in parte, l’innalzamento dei requisiti per il diritto alla pensione introdotto dalla nuova legge di riforma. A partire dal 1° gennaio 2012, (per chi maturerà i requisiti per il diritto alla pensione dall’1/1/2012) non si dovrà più attendere l’apertura della finestra mobile dei 12/18 mesi (dipendenti/autonomi) ma la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro (lavoratori pubblici: primo giorno successivo alla maturazione dei requisiti). Le finestre mobili continueranno invece ad applicarsi per coloro che andranno in pensione con la vecchia disciplina: - Soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 (vedi paragrafo salvaguardati); - Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto “regime sperimentale donne” con il calcolo interamente contributivo (vedi paragrafo derogati); - Soggetti cosiddetti derogati che continuano ad applicare i requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina se rientranti nel limite massimo numerico sulla base delle risorse finanziarie annualmente stanziate (vedi paragrafo derogati) - Soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi paragrafo attività usuranti); - Soggetti che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (vedi paragrafo pensione in totalizzazione) Vedi pag. 23 PERSONALE SCUOLA. Disapplicazione delle norme sulle finestre previste per il personale della scuola. Un discorso a parte necessita il personale della scuola in relazione alle proprie specifiche norme in materia di decorrenza della pensione. Per questi lavoratori, che finora non avevano mai applicato le finestre previste per la generalità dei lavoratori, con la legge 148 del 2011 di conversione del DL 138/2011, è stato previsto che a decorrere dal 2012 (diritto a pensione maturato dal 1.1.2012) l’accesso alla pensione è fissato al 1° settembre/1°novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti rispettivamente per il personale scuola e Afam. A seguito dell’abolizione delle finestre, dalla medesima data del 1.1.2012, da parte della legge 214 (Manovra Monti), tale previsione normativa resta disapplicata e pertanto l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola continua ad essere disciplinato dalla disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, legge 449/1997, con decorrenza 1° settembre/1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti e non già dell’anno successivo, fatta eccezione per alcune specifiche situazioni (lavoratori in regime sperimentale donne; lavoratori in regime di totalizzazione). 8
ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI In un’ottica di armonizzazione delle regole previdenziali, viene stabilito che, per i regimi pensionistici e per le gestioni pensionistiche che in generale applicano requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria (es. particolari figure all’interno dell’ex Enpals; Forze Armate e Forze di Polizia a ordinamento militare e civile, nonché il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco), “sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”, tenendo comunque conto delle obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Si tratta, però, di un capitolo ancora da definire, in quanto sarà emanato un regolamento di attuazione entro il 30 giugno 2012 che, come sopra detto, dovrà prevedere le necessarie gradualità e le indispensabili eccezioni in ragione delle tipologie di lavoro disciplinate dai diversi regimi e gestioni pensionistiche. In attesa del regolamento al momento possiamo dire che fino alla pubblicazione del decreto tutti coloro che matureranno i requisiti per la pensione secondo le specifiche disposizioni previste – se non altrimenti abrogate e sostituite dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Monti – continueranno ad applicarsi i requisiti previsti nel 2011. 9
LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996 Per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età - età pensionabile - ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro. Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti; - invalidi in misura non inferiore all’80%. LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO Al fine di equiparare nel tempo l’età pensionabile tra uomini e donne è previsto che nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato è pari a 62 anni. L’età aumenterà progressivamente ogni 2 anni fino ad arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018 (vedi tabella pag. 11). Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effetto dell’aumento della speranza di vita. Nota Bene: In via eccezionale è previsto che le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, possano andare in pensione a 64 anni (a partire dal 2013, secondo l’Inps, si aggiunge a tale requisito anagrafico l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita). Esempio: Lavoratrice dipendente che a maggio del 2012 compie 60 anni e a tale data è in possesso del requisito minimo di contribuzione di 20 anni. In assenza della norma eccezionale avrebbe raggiunto il requisito a dicembre 2017 (compimento dei 65 anni e 7 mesi e decorrenza pensione 1/1/2018). Con la norma eccezionale potrà accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi con decorrenza 1/1/2017. La circolare Inps n. 35 del 14.3.2012 chiarisce che la disposizione di carattere eccezionale si applica “… alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto 201/2011 (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”. Possono, quindi, accedere al pensionamento di vecchiaia all’età di 64 anni anche coloro che perfezionano il requisito minimo dei 20 anni attraverso il computo di contribuzione versata nelle 10
Gestioni Speciale dei lavoratori autonomi (Cd/Cm - Art. - Com.), a condizione però che alla data del 28.12.2011 risultino svolgere attività di lavoro dipendente. Ciò chiarito si apre però un altro problema interpretativo legato proprio al significato da attribuire alla espressione “ … svolgono attività di lavoro dipendente alla data del 28 dicembre 2011…”. In altri termini andrebbe chiarito se, per l’applicazione della norma eccezionale, l’attività di lavoro dipendente deve essere in corso alla data 28.12.2011 ovvero, come noi riteniamo, sia sufficiente che l’interessato risulti da ultimo iscritto alla gestione dei lavoratori dipendenti a nulla rilevando anche una eventuale cessazione della attività lavorativa. La medesima circolare n. 35 chiarisce che, ai fini dell’identificazione dei soggetti ai quali è possibile applicare la norma eccezionale rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. In ragione di ciò, la norma eccezionale si applica anche nei confronti delle lavoratrici del settore “Poste” mentre, a detta dell’Inps e contrariamente a quanto noi riteniamo, non troverebbe applicazione per le lavoratrici del settore Fs. REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI TABELLA CON INNALZAMENTO ETÀ PENSIONABILE DELLE DONNE DEL SETTORE PRIVATO COORDINATO CON INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA AUMENTO ETA’ ETA’ PER DIRITTO ALLA ANNO INCREMENTO alle varie INCREMENTO PENSIONE DI VECCHIAIA ASPETTATIVA scadenze CUMULATO NEL (A+C)* DI VITA previste dalla TEMPO ETA’ (A) MANOVRA MANOVRA MONTI *Vecchia età di 60 anni + (A+C) MONTI (C) (B) 2012 - 2 anni 2 anni 62 anni 2013 3 mesi 2 anni 62anni e 3 mesi 2014 1 anno 6 mesi 3 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 2015 3 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 2016 + 4 mesi (totale 7) 1 anno 6 mesi 5 anni 65 anni e 7 mesi 2017 5 anni 65 anni e 7 mesi 2018 1 anno 6 anni 66 anni e 7 mesi 2019 + 4 mesi (totale 11) 6 anni 66 anni e 11 mesi 2020 6 anni 66 anni e 11 mesi 2021 + 3 mesi (totale 14) 6 anni 67anni e 2 mesi 2022 6 anni 67anni e 2 mesi 2023 + 3 mesi (totale 17) 6 anni 67 anni e 5 mesi 2024 6 anni 67 anni e 5 mesi 2025 + 3 mesi (totale 20) 6 anni 67 anni e 8 mesi 2026 6 anni 67 anni e 8 mesi 2027 + 4 mesi (totale 23) 6 anni 67 anni e 11 mesi 2028 6 anni 67 anni e 11 mesi 11
TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA DEI REQUISITI DI ETA’ PER LE DONNE LAVORATRICI DIPENDENTI (settore privato) IN BASE A MESE/ANNO DI NASCITA Data Incremento cumulato DONNA NATA nel Età VO raggiungimento manovra monti + Decorrenza mese di requisito aspettativa di vita Gennaio 1952 63 anni e 9 mesi Ottobre 2015 3 anni e 9 mesi Novembre 2015 Febbraio 1952 63 anni e 9 mesi Novembre 2015 3 anni e 9 mesi Dicembre 2015 Marzo 1952 63 anni e 9 mesi Dicembre 2015 3 anni e 9 mesi Gennaio 2016 Aprile 1952(*) 65 anni e 7 mesi Novembre 2017 5 anni e 7 mesi Dicembre 2017 Maggio 1952(*) 65 anni e 7 mesi Dicembre 2017 5 anni e 7 mesi Gennaio 2018 Giugno 1952(*) 66 anni e 11 mesi Maggio 2019 6 anni e 11 mesi Giugno 2019 Luglio 1952(*) 66 anni e 11 mesi Giugno 2019 6 anni e 11 mesi Luglio 2019 Agosto 1952(*) 66 anni e 11 mesi Luglio 2019 6 anni e 11 mesi Agosto 2019 Settembre 1952(*) 66 anni e 11 mesi Agosto 2019 6 anni e 11 mesi Settembre 2019 Ottobre 1952(*) 66 anni e 11 mesi Settembre 2019 6 anni e 11 mesi Ottobre 2019 Novembre 1952 (*) 66 anni e 11 mesi Ottobre 2019 6 anni e 11 mesi Novembre 2019 Dicembre 1952 (*) 66 anni e 11 mesi Novembre 2019 6 anni e 11 mesi Dicembre 2019 Gennaio 1953 66 anni e 11 mesi Dicembre 2019 6 anni e 11 mesi Gennaio 2020 Febbraio 1953 66 anni e 11 mesi Gennaio 2020 6 anni e 11 mesi Febbraio 2020 Marzo 1953 66 anni e 11 mesi Febbraio 2020 6 anni e 11 mesi Marzo 2020 Aprile 1953 66 anni e 11 mesi Marzo 2020 6 anni e 11 mesi Aprile 2020 Maggio 1953 66 anni e 11 mesi Aprile 2020 6 anni e 11 mesi Maggio 2020 Giugno 1953 66 anni e 11 mesi Maggio 2020 6 anni e 11 mesi Giugno 2020 Luglio 1953 66 anni e 11 mesi Giugno 2020 6 anni e 11 mesi Luglio 2020 Agosto 1953 66 anni e 11 mesi Luglio 2020 6 anni e 11 mesi Agosto 2020 Settembre 1953 66 anni e 11 mesi Agosto 2020 6 anni e 11 mesi Settembre 2020 Ottobre 1953 66 anni e 11 mesi Settembre 2020 6 anni e 11 mesi Ottobre 2020 Novembre 1953 66 anni e 11 mesi Ottobre 2020 6 anni e 11 mesi Novembre 2020 Dicembre 1953 66 anni e 11 mesi Novembre 2020 6 anni e 11 mesi Dicembre 2020 * ( ) In presenza di almeno 20 anni di contributi entro il 31/12/2012 l’età per la pensione di vecchiaia è anticipata a 64 anni. Le donne nate da aprile a maggio 1952 anticipano di 1 anno, quelle nate da giugno a dicembre anticipano di 2 anni e 4 mesi. 12
LAVORATRICI AUTONOME/PARASUBORDINATE Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata Inps è pari a 63 anni e 6 mesi. L’età aumenterà progressivamente di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016, per arrivare poi a 66 anni nel 2018. Da gennaio 2013 si aggiunge anche l’incremento pari a 3 mesi per effetto dell’aumento della speranza di vita. REQUISITI DI ETA’ DAL 2012 IN PRESENZA DI ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI TABELLA CON INNALZAMENTO ETÀ PENSIONABILE DELLE DONNE AUTONOME/PARASUBORDINATE COORDINATO CON INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA INCREMENTO ASPETTATIVA AUMENTO ETA’ INCREMENTO ETA’ PER DIRITTO ALLA ANNO DI VITA alle varie CUMULATO nel PENSIONE DI VECCHIAIA (A) scadenze previste tempo (MANOVRA (A+C)* dalla MANOVRA MONTI) MONTI (C) *Vecchia età di 60 anni + (B) (A+C) 2012 3 anni e 6 mesi 3 anni e 6 mesi 63 anni e 6 mesi 2013 3 mesi 3 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 2014 1 anno 4 anni e 6 mesi 64 anni e 9 mesi 2015 4 anni e 6 mesi 64 anni e 9 mesi 2016 + 4 mesi (totale 7) 1 anno 5 anni e 6 mesi 66 anni e 1 mesi 2017 5 anni e 6 mesi 66 anni e 1 mesi 2018 6 mesi 6 anni 66 anni e 7 mesi 2019 + 4 mesi (totale 11) 6 anni 66 anni e 11 mesi 2020 6 anni 66 anni e 11 mesi 2021 + 3 mesi (totale 14) 6 anni 67 anni e 2 mesi 2022 6 anni 67 anni e 2 mesi 2023 + 3 mesi (totale 17) 6 anni 67 anni e 5 mesi 2024 6 anni 67 anni e 5 mesi 2025 + 3 mesi (totale 20) 6 anni 67 anni e 8 mesi 2026 6 anni 67 anni e 8 mesi 2027 + 4 mesi (totale 23) 6 anni 67 anni e 11 mesi 2028 6 anni 67 anni e 11 mesi 13
TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA DEI REQUISITI DI ETA’ PER LE DONNE LAVORATRICI AUTONOME*/PARASUBORDINATE IN BASE A MESE/ANNO DI NASCITA Incremento cumulato DONNA NATA Data raggiungimento Età VO manovra monti + Decorrenza nel mese di requisito aspettativa di vita Gennaio 1952* 66 anni e 7 mesi agosto 2018 6 anni e 7 mesi Settembre 2018 Febbraio 1952* 66 anni e 7 mesi Settembre 2018 6 anni e 7 mesi Ottobre 2018 Marzo 1952* 66 anni e 7 mesi Ottobre 2018 6 anni e 7 mesi Novembre 2018 Aprile 1952* 66 anni e 7 mesi Novembre 2018 6 anni e 7 mesi Dicembre 2018 Maggio 1952* 66 anni e 7 mesi Dicembre 2018 6 anni e 7 mesi Gennaio 2019 Giugno 1952* 66 anni e 11 mesi Maggio 2019 6 anni e 11 mesi Giugno 2019 Luglio 1952* 66 anni e 11 mesi Giugno 2019 6 anni e 11 mesi Luglio 2019 Agosto 1952* 66 anni e 11 mesi Luglio 2019 6 anni e 11 mesi Agosto 2019 Settembre 1952* 66 anni e 11 mesi Agosto 2019 6 anni e 11 mesi Settembre 2019 Ottobre 1952* 66 anni e 11 mesi Settembre 2019 6 anni e 11 mesi Ottobre 2019 Novembre 1952* 66 anni e 11 mesi Ottobre 2019 6 anni e 11 mesi Novembre 2019 Dicembre 1952* 66 anni e 11 mesi Novembre 2019 6 anni e 11 mesi Dicembre 2019 Gennaio 1953 66 anni e 11 mesi Dicembre 2019 6 anni e 11 mesi Gennaio 2020 Febbraio 1953 67 anni e 10 mesi Gennaio 2020 7 anni e 10 mesi Febbraio 2020 Marzo 1953 67 anni e 10 mesi Febbraio 2020 7 anni e 10 mesi Marzo 2020 Aprile 1953 67 anni e 10 mesi Marzo 2020 7 anni e 10 mesi Aprile 2020 Maggio 1953 67 anni e 10 mesi Aprile 2020 7 anni e 10 mesi Maggio 2020 Giugno 1953 67 anni e 10 mesi Maggio 2020 7 anni e 10 mesi Giugno 2020 Luglio 1953 67 anni e 10 mesi Giugno 2020 7 anni e 10 mesi Luglio 2020 Agosto 1953 67 anni e 10 mesi Luglio 2020 7 anni e 10 mesi Agosto 2020 Settembre 1953 67 anni e 10 mesi Agosto 2020 7 anni e 10 mesi Settembre 2020 Ottobre 1953 67 anni e 10 mesi Settembre 2020 7 anni e 10 mesi Ottobre 2020 Novembre 1953 67 anni e 10 mesi Ottobre 2020 7 anni e 10 mesi Novembre 2020 Dicembre 1953 67 anni e 10 mesi Novembre 2020 7 anni e 10 mesi Dicembre 2020 (*) Nei casi di contribuzione mista (lav. dip. e lav. aut) in presenza di almeno 20 anni di contributi entro il 31/12/2012, l’età per la pensione di vecchiaia è anticipata a 64 anni a condizione però che l’interessata, alla data del 28.12.2011, svolgeva attività di lavoro dipendente. 14
LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO Per le lavoratrici del settore pubblico l’equiparazione dell’età pensionabile tra uomini e donne ha concluso il suo percorso già iniziato nel 2010. In un primo momento era stato previsto un aumento molto graduale; i successivi provvedimenti hanno accelerato tale percorso, stabilendo il passaggio repentino dai 61 anni - previsti per il 2011 - ai 65 anni, già a partire dal 2012. Con l’entrata in vigore della nuove disposizioni di cui all’art. 24, L. 214/2011, l’equiparazione viene confermata e dal 1.1.2012, così come per gli uomini, l’età passa da 65 a 66 anni. L’aumento dell'età non riguarderà le lavoratrici che hanno compiuto i 60 anni entro il 31.12.2009 o 61 anni entro il 31.12.2011 in presenza dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia. Per Il personale scolastico i requisiti per la pensione di vecchiaia a far data dal 2012 (66 anni di età in presenza di almeno 20 anni di contributi) per accedere a pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la decorrenza della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997). Così come per tutte le altre situazioni, dal gennaio 2013 si aggiunge l’incremento pari a 3 mesi per effetto dell’aumento della speranza di vita. LAVORATORI DIPENDENTI (PUBBLICI E PRIVATI), AUTONOMI E PARASUBORDINATI Nel 2012 l’età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps è pari a 66 anni di età. Appare evidente che mentre per i lavoratori dipendenti l’innalzamento di un anno dell’età pensionabile assorbe l’anno di attesa previsto dalla finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori autonomi l’aumento di un anno può comportare un anticipo reale del pensionamento in considerazione dell’abolizione della loro specifica finestra che prevedeva un’attesa di 18 mesi. Dal 2013 si aggiunge anche l’incremento per effetto dell’aumento della speranza di vita pari a 3 mesi (vedi tabelle pag. 16). PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUO’ FAR VALERE CONTRIBUTI SOLO DAL 1° GENNAIO 1996 I lavoratori e le lavoratrici che hanno il primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 (sistema contributivo) e che verseranno almeno 20 anni di contributi, potranno andare in pensione alla medesima età prevista per coloro che rientrano nel sistema misto. Prima di aver compiuto 70 anni di età (ai quali vanno aggiunti, secondo l’Inps, dal 2013 gli incrementi – tempo per tempo - per aspettativa di vita), il diritto si perfeziona solamente se l’importo della pensione maturata non è inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (importo per il 2012 circa € 643). 15
All’età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono sufficienti almeno 5 anni di contributi effettivi (obbligatori, volontari, da riscatto esclusi i contributi figurativi), indipendentemente dall’importo di pensione maturato. La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012 Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni * Lavoratori Lavoratrici Lavoratrici Lavoratrici Assegno dipendenti dipendenti dipendenti autonome/parasubordinate Sociale (pubblici e pubblico settore privati); impiego privato autonomi; parasubordinati Requisito Anni Età Età Età Età anagrafico di età 2012 66 66 62 63 e 6 mesi 65 2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 65 e 7 mesi 2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 65 e 7 mesi 2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mese 66** e 7 mesi 2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 2022 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 2023 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 2024 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 2025 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 2026 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 2027 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 2028 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 2029 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 2030 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 2031 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 2032 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 2033 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 2034 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 2035 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 2036 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio). *La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga vedi cap. a pag. 25 ) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011. **Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno. 16
Facoltà di opzione (legge 335/95) alla luce delle modifiche apportate dalla manovra Monti La legge 214/2011 conferma la possibilità di opzione per il sistema contributivo puro per coloro che posseggono un requisito di contribuzione pari a 15 anni di contributi complessivi di cui almeno 5 dal 1996 in poi. Dal 2012, a seguito della opzione, la pensione di vecchiaia si consegue facendo valere in ogni caso 20 anni di contributi e rispettando l’importo minimo pari a 1,5 volte l’importo assegno sociale. Al compimento dei 70 anni non opera, secondo l’Inps, la salvaguardia che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contributi effettivi e senza vincolo di importo minimo. Abrogazione deroghe D.lgs 503/1992 per l’accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni Come abbiamo visto, la legge 214/2011 dispone che, per coloro che maturano i requisiti, a decorrere dal 2012, il diritto alla nuova pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Un’ importante problematica si pone in merito a tutte quelle situazioni di deroga previste dal D.Lgs 503/92 che consentono l’accesso a pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva ridotta - 15 anni anziché 20 anni di contributi. A tale proposito ricordiamo: coloro che avevano maturato alla data del 31.12.1992 i 15 anni richiesti dalla previgente disciplina (con la particolarità nell’Inpdap ove era sufficiente alla predetta data del 31/12/1992 un solo contributo); gli autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 31.12.1992; i lavoratori dipendenti che possono far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni , occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. In relazione alle suddette fattispecie, le disposizioni contenute della legge 214/2011 nulla dicono al riguardo mentre l’Inps, con la circolare n. 35 del 14.03.2012, senza entrare nel merito specifico della questione, si limita a precisare che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, facendo di conseguenza intendere che le disposizioni di deroga di cui al D.lgs 503/92 sopra richiamate siano state implicitamente abrogate. Tale eventualità, sembrerebbe ulteriormente avvalorata, in quanto, con riferimento ad altre situazioni di deroga - sempre contemplate dal D.lgs 503/92 ma riferite ad agevolazioni che incidono sui requisiti di età anagrafica e non su quelli di anzianità contributiva (es. soggetti non vedenti ovvero invalidi in misura non inferiore all’80%) - nella stessa circolare Inps n. 35 viene indicato in maniera esplicita che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs 503/92 in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensioni di vecchiaia. La posizione dell’Inps non ci trova d’accordo in quanto il D.lgs 503/92 riveste carattere di norma speciale e in quanto tale non può essere abrogata da una norma di carattere generale com’è la legge 214/2011. Se l’Istituto previdenziale non modifica questo suo orientamento valuteremo anche l’ipotesi di un contenzioso legale. 17
EFFETTI LEGATI ALL’INNALZAMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE Supplementi di pensione: la possibilità di chiedere un supplemento di pensione, per una sola volta, dopo due anni dal compimento dell’età pensionabile, deve tener conto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma Monti. Trasformazione IO/ VO: la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia avverrà al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la nuova pensione di vecchiaia. Pensione supplementare: il diritto alla pensione supplementare si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la nuova pensione di vecchiaia. PENSIONE “ANTICIPATA” PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA MISTO Nel 2012 per le donne il requisito per il diritto alla pensione anticipata è di 41 anni e 1 mese di contributi; per gli uomini è di 42 anni e 1 mese. Il requisito contributivo è indipendente dall’età anagrafica. I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014. I nuovi requisiti per la pensione anticipata riguardano tutti i lavoratori/lavoratrici siano essi dipendenti (settore privato o pubblico) e lavoratori/lavoratrici autonomi. Appare evidente che per le lavoratrici autonome l’aumento di 1 anno può comportare un anticipo reale del pensionamento in considerazione della abolizione della loro specifica finestra che prevedeva un’attesa di 18 mesi. Dal 2013 occorre aggiungere tre mesi di aumento per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita. Nella circolare n. 35 del 14 marzo, 2012, l’Inps chiarisce che ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità contributiva deve essere computata qualsiasi tipologia di contribuzione, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto (con esclusione quindi della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia). 18
UOMINI DONNE AUMENTO ASPETTATIVA ANNO Aumento nr. contributi Aumento nr. contributi DI VITA 2012 42 anni + 1 mese 41 anni + 1 mese ------ 2013 42 anni + 2 mesi 41 anni + 2 mesi 3 mesi 2014 42 anni + 3 mesi 41 anni + 3 mesi Dal 2015 operano solo gli ulteriori aumenti per aspettativa di vita (vedi tabella pag. 21) Nota Bene: In via eccezionale è previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 perfezioneranno la cosiddetta “quota” con almeno 35 anni di contributi, possano andare in pensione a 64 anni. Dal 2013 anche in questo caso occorrerà aggiungere, secondo l’Inps, gli incrementi per aspettativa di vita. Per quanto riguarda le situazioni di contribuzione mista, vale quanto indicato a pag. 9/10 per le lavoratrici del settore privato che compiono i 60 anni di età nel 2012. Per Il personale scolastico i requisiti per la pensione anticipata a far data dal 2012 (42 anni e 1 mese per il personale maschile; 41 anni e 1 mese per il personale femminile) per accedere a pensione dal 1° settembre/1° novembre devono essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare al quale si riferisce la decorrenza della pensione (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997). Penalizzazione Se il pensionamento avverrà prima del compimento dei 62 anni di età, verrà applicata una riduzione sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. La riduzione sarà dell’1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e verrà elevata al 2% per i restanti anni mancanti. ESEMPIO: Uomo nato a marzo 1955 che raggiunge 42 anni e 6 mesi di contributi a novembre 2014. Potrà andare in pensione a dicembre 2014 con 59 anni e 8 mesi. La distanza dai 62 anni è di 2 anni e 4 mesi. L’importo di pensione maturato al 31/12/2011 verrà così ridotto: Per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni = 1% per due anni = 2% Per la frazione di anno (4 mesi) = 2% X 4/12 = 0,66% L’importo del trattamento di pensione relativo ai contributi versati fino al 2011 sarà quindi ridotto del 2,66%. Nella circolare n. 35, l’Inps precisa che la riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto per coloro che possono far valere al 31.12.1995 una anzianità contributiva pari a 18 anni la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011. I soggetti che posseggono, invece, meno di 18 anni al 31.12.1995 subiranno la riduzione solo sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995 mentre nessuna decurtazione verrà applicata sulla quota di pensione derivante dalle contribuzioni versate e/o accreditate a partire dal 1.1.1996 in quanto calcolata con il metodo di calcolo contributivo. 19
Va da sé che nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 - e che quindi rientrano nel sistema contributivo puro - non opera nessuna riduzione del trattamento pensionistico. Nota bene: Per effetto di quanto disposto dalla legge n. 14/2012, di conversione con modificazioni, del decreto legge n. 216/2011 (c.d. “Milleproroghe”), la penalizzazione non opera, fino al 31.12.2017, per i lavoratori che maturino entro la predetta data il requisito contributivo facendo valere esclusivamente contributi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, di servizio militare, di assenza dal lavoro per infortunio, malattia e CIG ordinaria. PENSIONE ANTICIPATA PER CHI PU0’ FAR VALERE CONTRIBUTI SOLO DAL 1 GENNAIO 1996 Si applica il medesimo requisito dei 41 anni e 1 mese per le donne e di 42 e 1 mese per gli uomini – indipendentemente dall’età - con i progressivi aumenti, che abbiamo visto nel precedente paragrafo. Precisiamo che ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità contributiva deve essere computata qualsiasi tipologia di contribuzione, ad esclusione della contribuzione volontaria; i periodi di lavoro prestati prima del 18° anno di età sono moltiplicati per il coefficiente 1,5. (un anno di contributi prima dei 18 anni vale un anno e mezzo) Per chi ha il 1° contributo versato o accreditato dopo il 31/12/1995, viene data una ulteriore possibilità di accesso al pensionamento anticipato: - un’età anagrafica non inferiore a 63 anni (uomini e donne) incrementata dagli aumenti dell’aspettativa di vita (vedi tabella pag. 21); - almeno 20 anni di contributi effettivi; - importo di pensione di valore non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale rivalutato periodicamente (a titolo indicativo, se pur teorico, l’importo da raggiungere per il 2012 sarebbe di € 1.201). FONDI SPECIALI Nella circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina nei confronti di alcune particolari categorie di lavoratori. Autoferrotranvieri: Per i lavoratori che rivestono la qualifica di “personale viaggiante” restano ferme le previgenti disposizioni in materia di età pensionabile (60 anni uomini; 55 anni donne), nonché le specifiche disposizioni in materia di decorrenza della pensione. Fondo Volo: viene precisato che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un requisito di anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello previsto nell’Ago così come modificati dalla riforma Monti. Anche la pensione anticipata si consegue con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti nell’Ago, in ragione di un anno ogni cinque anni di iscrizione al fondo e sempreché il lavoratore 20
possa far valere almeno 20 anni ovvero 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo a seconda della categoria di appartenenza. Lavoratori Marittimi: gli appartenenti alla categoria piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni presso i porti italiano e il personale abilitato al pilotaggio continuano ad applicare la previgente normativa in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia (60 anni uomini, 55 donne). Inoltre, ai piloti di porto continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di decorrenze pensionistiche. Resta anche ferma la disciplina che consente l’accesso alla cosiddetta “pensione anticipata di macchina” a 55 anni in presenza di 20 anni di contributi da navigazione di cui 10 con adibizione al servizio di macchina. Fondo speciale Ferrovie: trovano applicazione le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche introdotte dalla legge 214/2011. Pertanto i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di macchina ; 65 o 66 per il restante personale) sono sostituiti dal nuovo requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni, elevati gradualmente fino a 66, per le donne, fermo sempre restando il requisito contributivo minimo di almeno 20 anni. Per quanto riguarda la pensione anticipata si applica la nuova disciplina prevista dalla legge 214/2011. Fondo di quiescenza Poste: trovano applicazione le nuove norme in materia di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla riforma Monti previste per le forme sostitutive. Le nuove regole trovano, inoltre, applicazione anche nei confronti di tutti i lavoratori iscritti alle diverse forme sostitutive ed integrative dell’Ago (ex lavoratori telefonici; elettrici, lavoratori aziende private del gas, addetti alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ecc.) 21
La nuova “Pensione Anticipata” dal 2012 Requisiti di contribuzione Lavoratori dipendenti Lavoratrici dipendenti Ulteriore canale di accesso riguardante pubblici e privati e lavoratori pubbliche e private e tutti i lavoratori il cui primo contributo autonomi/parasubordinati lavoratrici accreditato è dal 1° gennaio 1996 autonome/parasubordinate Età anagrafica minima se in possesso di un’anzianità contributiva minima di 20 Anzianità contributiva Anzianità contributiva minima anni e un importo minimo pari a 2,8 Anni minima indipendentemente indipendentemente dall’età volte l’assegno sociale (rivalutazione nel dall’età anagrafica anagrafica tempo sulla base dell’andamento del PIL nominale). 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 63 anni 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 63 anni e 3 mesi 2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi 2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi 2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi 2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi 2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi 2021 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 64 anni e 2 mesi 2022 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 64 anni e 2 mesi 2023 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64 anni e 5 mesi 2024 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64 anni e 5 mesi 2025 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi 2026 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi 2027 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi 2028 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi 2029 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65 anni e 1 mese 2030 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65 anni e 1 mese 2031 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65 anni e 3 mesi 2032 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65 anni e 3 mesi 2033 44 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65 anni e 5 mesi 2034 44 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65 anni e 5 mesi 2035 44 anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65 anni e 7 mesi 2036 44 anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65 anni e 7 mesi Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima progressione legata all’incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio). 22
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