La Riforma delle pensioni - In vigore dal 1 Gennaio 2012

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La Riforma delle pensioni
  In vigore dal 1°Gennaio 2012

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La Riforma delle pensioni

          FONTI NORMATIVE
Decreto Legge 6 dicembre 2011
 n.201 convertito in Legge 22
 dicembre 2011 n.214 (Salva Italia)
Decreto Legge 29 dicembre 2011,
 n. 216 convertito in L.24.2.2012
 n.14 (mille proroghe 2012)

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Scopo della riforma

rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del
 sistema pensionistico in termini di incidenza
 della spesa previdenziale           sul prodotto
 interno lordo;
semplificare e razionalizzare le regole di
 accesso al pensionamento e le modalità di
 calcolo dei relativi trattamenti di pensione.

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Le novità della riforma

 pensione di vecchiaia come
  regola generale di accesso al
  pensionamento;
 pensione anticipata come
  eccezione a tale regola

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Principi della riforma
 metodo contributivo come unico sistema di calcolo
  della pensione;
 previsione di un percorso predefinito di
  convergenza del trattamento previsto per uomini e
  donne;
 abbattimento delle posizioni di privilegio;
 clausole derogative soltanto per le fasce più deboli;
 flessibilità nell’età di pensionamento,
 semplificazione e trasparenza dei meccanismi di
  funzionamento del sistema con l’abolizione delle
  finestre
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Le novità della riforma
ETA’ PENSIONABILE
REQUISITI CONTRIBUTIVI
PENSIONE ANTICIPATA
INCENTIVI E PENALIZZAZIONI ETA’ PENS.
SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI
ABOLIZIONE “FINESTRE”
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
 ASSICURATIVI

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Le novità della riforma
Per i lavoratori e per le lavoratrici iscritte all’
AGO, alle forme sostitutive ed esclusive
dell’AGO ed alla GESTIONE SEPARATA che,
maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i
requisiti pensionistici nei regimi misto e
contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata e di anzianità sono
sostituite dalle seguenti prestazioni:
pensione di vecchiaia e pensione anticipata

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PENSIONE DI VECCHIAIA
                 REQUISITI ANAGRAFICI
                                     LAV. AUTONOMI / GESTIONE
LAV. DIPENDENTI SETT. PRIV.
                                            SEPARATA
 Anno     Uomo     Donna        Uomo        Donna
2012     66        62         66            63,6
2013 *   66,3      62,3       66,3          63,9      (*DM 6.12.2011)

2014 *   66,3      63,9       66,3          64.9      (*DM 6.12.2011)

2015 *   66,3      63,9       66,3          64,9      (*DM 6.12.2011)

2016**   66,7      65,7       66,7          66,1          stimato

2017**   66,7      65,7       66,7          66,1          stimato

2018** 66,7        66,7       66,7          66,7          stimato

2019** 66,11       66,11      66,11         66,11         stimato

2020** 66,11       66,11      66,11         66,11         stimato   7
PENSIONE DI VECCHIAIA
                 FLESSIBILITA’
La riforma introduce una rilevante novità
rappresentata dalla possibilità per il lavoratore
di    scegliere,    dal   compimento      dell’età
pensionabile fino al raggiungimento dei 70 anni,
il momento in cui lasciare il lavoro per
pensionamento. La permanenza al lavoro oltre
il limite anagrafico previsto dalle legge
consentirà     di    percepire    un     assegno
pensionistico più consistente per effetto
dell’applicazione di coefficienti di rendimento
più convenienti, oltre che per i maggiori        8

contributi versati.
PENSIONE DI VECCHIAIA
               Requisiti contributivi
 Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995
Dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di
vecchiaia si consegue esclusivamente in
presenza di un’anzianità contributiva minima
pari a 20 anni. Tale requisito contributivo è
stabilito unitariamente per tutti gli assicurati
senza distinzione sesso, ambito lavorativo,
regime previdenziale.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è
valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo
versata o accreditata in favore dell’assicurato.
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PENSIONE DI VECCHIAIA
                Requisiti contributivi
  Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996
Dal 1°gennaio 2012 per i lavoratori per i quali il
primo accredito contributivo decorre dal
1.1.1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è
perfezionato con un’anzianità contributiva
minima pari a 20 anni ed a condizione che il
relativo importo risulti essere non inferiore, a
1,5 volte l’importo dell’assegno sociale* (c.d.
importo “soglia” annualmente rivalutato in base
alla variazione del P.I.L.)
*importo anno 2012 €.643,00 (429 x1,5)
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PENSIONE DI VECCHIAIA
                Requisiti contributivi
  Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996
Si prescinde dall’importo “soglia” per i soggetti
assicurati dal 1.1.1996 con età anagrafica non
inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il
requisito    di   5   anni     di   contribuzione
effettivamente versata (obbligatoria, volontaria,
da riscatto) con esclusione di quella accreditata
figurativamente a qualsiasi titolo.
Per gli anni dal 2013 al 2015 il requisito dei 70
anni è incrementato di tre mesi (speranza di
vita)
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PENSIONE ANTICIPATA
               Requisiti contributivi
 Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995
Il    diritto   ad      accedere      al
pensionamento in anticipo rispetto al
compimento       dell’età   anagrafica
richiesta per la pensione             di
vecchiaia ordinaria è consentito ai
lavoratori dipendenti ed autonomi di
entrambe i sessi che possono
vantare un’anzianità contributiva di:
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PENSIONE ANTICIPATA
                Requisiti contributivi
  Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995
           LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
ANNO            UOMINI                   DONNE
2012            42,1                     41,1
2013 *          42,5                     41,5 (*adeg.3 mesi ex*DM 6.12.2011)
2014 *          42,6                     41,6 (*adeg.3 mesi ex*DM 6.12.2011)
2015 *          42,6                     41,6 (*adeg.3 mesi ex*DM 6.12.2011)
2016 **         42,6                     41,6     **da adeguare speranze vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la
   contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore
   dell’assicurato
                                                                                13
PENSIONE ANTICIPATA
                 Requisiti contributivi
   Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996
  LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
ANNO    UOMINI       DONNE
2012    42,1         41,1
2013 *  42,5         41,5 (*DM 6.12.2011)
2014 *  42,6         41,6 (*DM 6.12.2011)
2015 *  42,6         41,6 (*DM 6.12.2011)
2016 ** 42,6         41,6                            **da adeguare speranze vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la
   contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore
   dell’assicurato. Non concorre la contribuzione volontaria, mentre quella
   accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18°
                                                                          14
   anno di età è moltiplicata per 1,5.
PENSIONE ANTICIPATA
                Requisiti contributivi
  Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996
I lavoratori assicurati a decorrere dal 1.1.1996
per i quali la pensione sarà interamente
calcolata con il metodo contributivo, possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata al
compimento dei 63 anni con almeno 20 anni di
versamenti contributivi effettivi ed a condizione
che     la quota di pensione maturata sia
superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno
sociale*, rivalutato negli anni successivi in base
all'andamento medio del Prodotto Interno
Lordo.                                               15

*(Importo anno 2012 €.1.201,00 (429 x 2,8)
PENSIONE ANTICIPATA
                Requisiti contributivi
  Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996
Ai fini del computo dei 20 anni di
contribuzione “effettiva” è utile solo la
contribuzione       effettivamente        versata
(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con
esclusione di quella accreditata figurativamente
a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il
requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di
tre mesi, per adeguamento alla speranza di
vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011,
                                                     16
PENSIONE ANTICIPATA
  Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995
                   Penalizzazione
Al fine di disincentivare l’accesso alla pensione anticipata è
prevista una decurtazione sulla quota di trattamento pensionistico
calcolata secondo il sistema retributivo da uno a due punti
percentuali per ogni anno di anticipo rispetto al compimento del 62°
anno di età. Non si applica tale penalizzazione ai soggetti che
maturino entro il 31 dicembre 2017 l’anzianità contributiva
minima prevista per tale prestazione (42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, poi incrementata) anche
se non abbiano compiuto i 62 anni di età ed a condizione che
l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di
astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e CIG ordinaria.
Non sono utili i periodi di maternità facoltativa, di CIGS, di riscatto
laurea, di disoccupazione.
                                                                     17
DECORRENZA DELLA PENSIONE
          Abolizione c.d. “finestre”

Ai soggetti che perfezionano i requisiti per
il diritto alla pensione di vecchiaia e alla
pensione anticipata dal 1.1.2012, non si
applica la disciplina delle decorrenze
prevista dalla legge n. 122 del 2010 (c.d.
finestre mobili: 12 mesi per i lavoratori
dipendenti;18 mesi per gli autonomi)

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DECORRENZA DELLA PENSIONE

la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha
maturato i requisiti di anzianità assicurativa e
contributiva o su richiesta dell’interessato, dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è stata
presentata la domanda;
la pensione anticipata decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della
domanda .
Per il conseguimento delle predette prestazioni
pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di
lavoro dipendente.
                                                      19
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI
             Riforma Dini

La legge n.335/1995, riforma Dini, aveva
suddiviso i lavoratori assicurati in tre
fasce, sulla base all’anzianità contributiva
maturata al 31.12.1995 stabilendo per
ciascuna di esse il regime di calcolo del
trattamento pensionistico:
     retributivo, contributivo, misto.

                                           20
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI
               Riforma Dini

 Retributivo: basato sulla media delle retribuzioni
  relative agli ultimi anni di attività lavorativa ed
  applicato ai lavoratori che alla data del 31.12.1995
  avevano 18 anni o più di versamenti contributivi;
 Contributivo: basato sui contributi versati nell’arco di
  tutta la vita lavorativa ed applicato ai lavoratori
  assunti dal 1.1.1996 e perciò privi di anzianità
  assicurativa al 31 dicembre del 1995;
 Misto: comprendente entrambi i sistemi di calcolo ed
  applicato ai lavoratori assicurati prima e dopo il
  31.12.1995 ma con un’ anzianità contributiva, a tale
  data, inferiore a 18 anni.
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METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI
      Metodo contributivo generalizzato

La legge di riforma n. 214 del 2011
introduce il metodo contributivo
come criterio generalizzato           di
calcolo delle pensioni da applicarsi
secondo il principio del “pro rata” alle
anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 2012.

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METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI
             Riforma Monti

       dal 1°gennaio 2012

     Metodo Contributivo c.d.“puro”
Si applica ai lavoratori con primo
  accredito contributivo dal 1.1.1996.

                                     23
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI
              Riforma Monti

                  Metodo Misto:
si applica ai lavoratori con anzianità contributiva
al 31.12.1995:
Pari o > 18 anni: calcolo retributivo per le
anzianità maturate al 31.12.2011; contributivo
per le anzianità dal 1.1.2012 al pensionamento.
>18 anni : calcolo retributivo per le anzianità
maturate al 31.12.1995; contributivo per le
anzianità dal 1.1.1996 al pensionamento.

                                                  24
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA

I lavoratori che abbiano raggiunto entro il
31.12.2011 i requisiti per la pensione di
vecchiaia (65 anni di età uomini, 60 donne) o di
anzianità (40 anni di contributi a prescindere
dall’età anagrafica oppure quota 96 i lavoratori
dipendenti e quota 97 i lavoratori autonomi).
andranno in pensione con le regole del
previgente regime ivi compresa la decorrenza
del trattamento pensionistico fissata dal 13°
mese successivo al raggiungimento dei requisiti
per i lavoratori dipendenti e dal 19° per i
                                               25
lavoratori autonomi.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA
             Disposizioni eccezionali

Le lavoratici dipendenti del settore privato
che entro il 31.12.2012 maturino
un’anzianità contributiva di almeno 20
anni ed abbiano un’età di almeno 60 anni
possono conseguire la pensione di
vecchiaia con un’età anagrafica, se più
favorevole, di 64 anni*.
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della
speranza di vita (3 mesi per gli anni 2013-14-15)
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA
             Disposizioni eccezionali

I lavoratori dipendenti del settore privato che
maturino entro il 31.12.2012 i vecchi requisiti
per la pensione di anzianità con quota 96 (61
anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e
36 di contributi) possono andare in pensione al
compimento dei 64 anni* di età (con 2 anni di
anticipo,quindi, rispetto ai 66 anni richiesti per la
pensione di vecchiaia)
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della
speranza di vita (3 mesi per gli anni 2013-14-15)

                                                                                27
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA
           “OPZIONE DONNA”
Le lavoratrici che optano per il sistema
contributivo ex art.1 c.9 della Legge 23.8.2004
n. 243 (Riforma Maroni). Tale norma consente,
in via sperimentale fino al 2015, alle donne
lavoratrici di ottenere la pensione con il
requisito di 35 anni di contributi all’età di 57 anni
se dipendenti e di 58 anni se autonome
optando per il trattamento pensionistico
interamente      calcolato     con      il   sistema
contributivo. Per tali lavoratrici rimane fermo il
previgente regime delle decorrenze e
                                                    28
l’adeguamento alla speranza di vita.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA
               CON RISERVA

Lavoratori in mobilità ordinaria (accordi ante 4.12.2011)
Lavoratori in mobilità lunga       (accordi ante 4.12.2011)

Titolari di prestazioni a carico di fondi solidar.
Soggetti autorizzati ai versamenti volontari
Lavoratori con figli disabili gravi in congedo al 31.10.2011
Lavoratori “esodati”
Un Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno
  2012 fisserà, in base alle risorse stanziate, i criteri di
  selezione ed il numero dei lavoratori ammissibili al
  beneficio.                                               29
LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONRIBUTIVIL
     Art.71 L.388/2000; Dlgs 42/2006; L.247/2007

La totalizzazione consente ai lavoratori che nel corso
della loro vita professionale hanno versato contributi in
diverse gestioni previdenziali, senza aver maturato il
diritto alla pensione in nessuna di esse, di cumulare le
singole contribuzioni ed utilizzarle per perfezionare il
diritto ad un unico trattamento pensionistico .
Fino al 2011 la totalizzazione era limitata a periodi
contributivi non inferiori a tre anni. La riforma Monti ha
abolito questo limite, consentendo ai lavoratori l’utilizzo
di tutti i contributi altrimenti versati improduttivamente.

                                                         30
FINE

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