La Riforma delle pensioni - In vigore dal 1 Gennaio 2012
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La Riforma delle pensioni In vigore dal 1°Gennaio 2012 0
La Riforma delle pensioni FONTI NORMATIVE Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214 (Salva Italia) Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L.24.2.2012 n.14 (mille proroghe 2012) 1
Scopo della riforma rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo; semplificare e razionalizzare le regole di accesso al pensionamento e le modalità di calcolo dei relativi trattamenti di pensione. 2
Le novità della riforma pensione di vecchiaia come regola generale di accesso al pensionamento; pensione anticipata come eccezione a tale regola 3
Principi della riforma metodo contributivo come unico sistema di calcolo della pensione; previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne; abbattimento delle posizioni di privilegio; clausole derogative soltanto per le fasce più deboli; flessibilità nell’età di pensionamento, semplificazione e trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema con l’abolizione delle finestre 4
Le novità della riforma ETA’ PENSIONABILE REQUISITI CONTRIBUTIVI PENSIONE ANTICIPATA INCENTIVI E PENALIZZAZIONI ETA’ PENS. SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI ABOLIZIONE “FINESTRE” TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 5
Le novità della riforma Per i lavoratori e per le lavoratrici iscritte all’ AGO, alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO ed alla GESTIONE SEPARATA che, maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti pensionistici nei regimi misto e contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata 6
PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI ANAGRAFICI LAV. AUTONOMI / GESTIONE LAV. DIPENDENTI SETT. PRIV. SEPARATA Anno Uomo Donna Uomo Donna 2012 66 62 66 63,6 2013 * 66,3 62,3 66,3 63,9 (*DM 6.12.2011) 2014 * 66,3 63,9 66,3 64.9 (*DM 6.12.2011) 2015 * 66,3 63,9 66,3 64,9 (*DM 6.12.2011) 2016** 66,7 65,7 66,7 66,1 stimato 2017** 66,7 65,7 66,7 66,1 stimato 2018** 66,7 66,7 66,7 66,7 stimato 2019** 66,11 66,11 66,11 66,11 stimato 2020** 66,11 66,11 66,11 66,11 stimato 7
PENSIONE DI VECCHIAIA FLESSIBILITA’ La riforma introduce una rilevante novità rappresentata dalla possibilità per il lavoratore di scegliere, dal compimento dell’età pensionabile fino al raggiungimento dei 70 anni, il momento in cui lasciare il lavoro per pensionamento. La permanenza al lavoro oltre il limite anagrafico previsto dalle legge consentirà di percepire un assegno pensionistico più consistente per effetto dell’applicazione di coefficienti di rendimento più convenienti, oltre che per i maggiori 8 contributi versati.
PENSIONE DI VECCHIAIA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 Dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Tale requisito contributivo è stabilito unitariamente per tutti gli assicurati senza distinzione sesso, ambito lavorativo, regime previdenziale. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. 9
PENSIONE DI VECCHIAIA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996 Dal 1°gennaio 2012 per i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1.1.1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è perfezionato con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni ed a condizione che il relativo importo risulti essere non inferiore, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale* (c.d. importo “soglia” annualmente rivalutato in base alla variazione del P.I.L.) *importo anno 2012 €.643,00 (429 x1,5) 10
PENSIONE DI VECCHIAIA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996 Si prescinde dall’importo “soglia” per i soggetti assicurati dal 1.1.1996 con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Per gli anni dal 2013 al 2015 il requisito dei 70 anni è incrementato di tre mesi (speranza di vita) 11
PENSIONE ANTICIPATA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 Il diritto ad accedere al pensionamento in anticipo rispetto al compimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia ordinaria è consentito ai lavoratori dipendenti ed autonomi di entrambe i sessi che possono vantare un’anzianità contributiva di: 12
PENSIONE ANTICIPATA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI ANNO UOMINI DONNE 2012 42,1 41,1 2013 * 42,5 41,5 (*adeg.3 mesi ex*DM 6.12.2011) 2014 * 42,6 41,6 (*adeg.3 mesi ex*DM 6.12.2011) 2015 * 42,6 41,6 (*adeg.3 mesi ex*DM 6.12.2011) 2016 ** 42,6 41,6 **da adeguare speranze vita Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato 13
PENSIONE ANTICIPATA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996 LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI ANNO UOMINI DONNE 2012 42,1 41,1 2013 * 42,5 41,5 (*DM 6.12.2011) 2014 * 42,6 41,6 (*DM 6.12.2011) 2015 * 42,6 41,6 (*DM 6.12.2011) 2016 ** 42,6 41,6 **da adeguare speranze vita Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Non concorre la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° 14 anno di età è moltiplicata per 1,5.
PENSIONE ANTICIPATA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996 I lavoratori assicurati a decorrere dal 1.1.1996 per i quali la pensione sarà interamente calcolata con il metodo contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento dei 63 anni con almeno 20 anni di versamenti contributivi effettivi ed a condizione che la quota di pensione maturata sia superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale*, rivalutato negli anni successivi in base all'andamento medio del Prodotto Interno Lordo. 15 *(Importo anno 2012 €.1.201,00 (429 x 2,8)
PENSIONE ANTICIPATA Requisiti contributivi Soggetti con anzianità contributiva dal 1.1.1996 Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, per adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, 16
PENSIONE ANTICIPATA Soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 Penalizzazione Al fine di disincentivare l’accesso alla pensione anticipata è prevista una decurtazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo da uno a due punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto al compimento del 62° anno di età. Non si applica tale penalizzazione ai soggetti che maturino entro il 31 dicembre 2017 l’anzianità contributiva minima prevista per tale prestazione (42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, poi incrementata) anche se non abbiano compiuto i 62 anni di età ed a condizione che l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e CIG ordinaria. Non sono utili i periodi di maternità facoltativa, di CIGS, di riscatto laurea, di disoccupazione. 17
DECORRENZA DELLA PENSIONE Abolizione c.d. “finestre” Ai soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata dal 1.1.2012, non si applica la disciplina delle decorrenze prevista dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili: 12 mesi per i lavoratori dipendenti;18 mesi per gli autonomi) 18
DECORRENZA DELLA PENSIONE la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha maturato i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva o su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda; la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda . Per il conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 19
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI Riforma Dini La legge n.335/1995, riforma Dini, aveva suddiviso i lavoratori assicurati in tre fasce, sulla base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 stabilendo per ciascuna di esse il regime di calcolo del trattamento pensionistico: retributivo, contributivo, misto. 20
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI Riforma Dini Retributivo: basato sulla media delle retribuzioni relative agli ultimi anni di attività lavorativa ed applicato ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano 18 anni o più di versamenti contributivi; Contributivo: basato sui contributi versati nell’arco di tutta la vita lavorativa ed applicato ai lavoratori assunti dal 1.1.1996 e perciò privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre del 1995; Misto: comprendente entrambi i sistemi di calcolo ed applicato ai lavoratori assicurati prima e dopo il 31.12.1995 ma con un’ anzianità contributiva, a tale data, inferiore a 18 anni. 21
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI Metodo contributivo generalizzato La legge di riforma n. 214 del 2011 introduce il metodo contributivo come criterio generalizzato di calcolo delle pensioni da applicarsi secondo il principio del “pro rata” alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012. 22
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI Riforma Monti dal 1°gennaio 2012 Metodo Contributivo c.d.“puro” Si applica ai lavoratori con primo accredito contributivo dal 1.1.1996. 23
METODO DI CALCOLO DELLE PENSIONI Riforma Monti Metodo Misto: si applica ai lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995: Pari o > 18 anni: calcolo retributivo per le anzianità maturate al 31.12.2011; contributivo per le anzianità dal 1.1.2012 al pensionamento. >18 anni : calcolo retributivo per le anzianità maturate al 31.12.1995; contributivo per le anzianità dal 1.1.1996 al pensionamento. 24
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA I lavoratori che abbiano raggiunto entro il 31.12.2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 anni di età uomini, 60 donne) o di anzianità (40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica oppure quota 96 i lavoratori dipendenti e quota 97 i lavoratori autonomi). andranno in pensione con le regole del previgente regime ivi compresa la decorrenza del trattamento pensionistico fissata dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti e dal 19° per i 25 lavoratori autonomi.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA Disposizioni eccezionali Le lavoratici dipendenti del settore privato che entro il 31.12.2012 maturino un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ed abbiano un’età di almeno 60 anni possono conseguire la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica, se più favorevole, di 64 anni*. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (3 mesi per gli anni 2013-14-15)
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA Disposizioni eccezionali I lavoratori dipendenti del settore privato che maturino entro il 31.12.2012 i vecchi requisiti per la pensione di anzianità con quota 96 (61 anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e 36 di contributi) possono andare in pensione al compimento dei 64 anni* di età (con 2 anni di anticipo,quindi, rispetto ai 66 anni richiesti per la pensione di vecchiaia) Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita (3 mesi per gli anni 2013-14-15) 27
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA “OPZIONE DONNA” Le lavoratrici che optano per il sistema contributivo ex art.1 c.9 della Legge 23.8.2004 n. 243 (Riforma Maroni). Tale norma consente, in via sperimentale fino al 2015, alle donne lavoratrici di ottenere la pensione con il requisito di 35 anni di contributi all’età di 57 anni se dipendenti e di 58 anni se autonome optando per il trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. Per tali lavoratrici rimane fermo il previgente regime delle decorrenze e 28 l’adeguamento alla speranza di vita.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA RIFORMA CON RISERVA Lavoratori in mobilità ordinaria (accordi ante 4.12.2011) Lavoratori in mobilità lunga (accordi ante 4.12.2011) Titolari di prestazioni a carico di fondi solidar. Soggetti autorizzati ai versamenti volontari Lavoratori con figli disabili gravi in congedo al 31.10.2011 Lavoratori “esodati” Un Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012 fisserà, in base alle risorse stanziate, i criteri di selezione ed il numero dei lavoratori ammissibili al beneficio. 29
LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONRIBUTIVIL Art.71 L.388/2000; Dlgs 42/2006; L.247/2007 La totalizzazione consente ai lavoratori che nel corso della loro vita professionale hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali, senza aver maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse, di cumulare le singole contribuzioni ed utilizzarle per perfezionare il diritto ad un unico trattamento pensionistico . Fino al 2011 la totalizzazione era limitata a periodi contributivi non inferiori a tre anni. La riforma Monti ha abolito questo limite, consentendo ai lavoratori l’utilizzo di tutti i contributi altrimenti versati improduttivamente. 30
FINE 31
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