Le pensioni dei medici e degli odontoiatri - ENPAM - INPS ( Ex- INPDAP) - FederSpev

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Le pensioni
dei medici e degli odontoiatri
   ENPAM – INPS ( Ex- INPDAP)
INDICE

•   Le Pensioni dei medici e degli odontoiatri                                                  Slide 3-4
•   ENPAM -Pensione di vecchiaia e pensione anticipata                                          Slide 6
•   ENPAM – Rivalutazione delle pensioni                                                        Slide 7
•   ENPAM – Correttivi Aliquote . Aliquote contributive e aliquote di prestazione               Slide 8
•   ENPAM – Aliquota contributiva dei pensionati                                                Slide 9-10
•   ENPAM- Aliquota contributiva dell’attività intramoenia                                      Slide 10
•   INPS -Pensione di vecchiaia                                                                 Slide 12
•   INPS - Pensione anticipata                                                                  Slide 13
•   INPS- Adeguamento dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita                 Slide 14-15
•   INPS - Pensione anticipata donne dipendenti pubbliche e private                             Slide 16
•   INPS – Pensioni -Dipendenti pubblici con requisiti raggiunti entro il 31.12.2011            Slide 17
•   INPS- Trattenimento in servizio:soppressione Risoluzione del rapporto di lavoro              Slide 18
            Dipendenti pubbliche amministrazioni
•   INPS- Circolare n.2 della Funzione Pubblica del 19 febbraio 2015 ( Circolare Madia)          Slide 19
•    INPS- Norme precedenti abrogate o riformulate dal Decreto Madia (Decreto 90/2014)           Slide 20
•   INPS - RICALCOLO delle pensioni -Circolare INPS n.74/2015 del 10 aprile 2015                 Slide 21
•   Sistema previdenziale ENPAM                                                                  Slide 22-23
•   Sistema previdenziale ENPAM a ripartizione “sui generis”                                     Slide 24
•   Sistema previdenziale ENPAM di tipo retributivo reddituale ” sui generis”                    Slide 25
•   Sistema previdenziale ENPAM di tipo contributivo “ sui generis” ( contributivo indiretto)    Slide 25
•   Sistema previdenziale INPS                                                                   Slide 26
•   Sistema previdenziale INPS di tipo contributivo                                              Slide 27-28
•   Sistema previdenziale INPS di tipo misto                                                     Slide 29
•   Sistema previdenziale INPS di tipo retributivo                                               Slide 29-32
•   INPS - Tasso di sostituzione                                                                 Slide 33
Le pensioni dei medici e degli odontoiatri

L’ attività lavorativa dei medici e degli odontoiatri dà luogo a rapporti giuridici diversi e conseguentemente comporta versamenti
contributivi presso differenti Enti previdenziali:
•    INPS ( INPS ex-INPDAP)
•     INPS Gestione separata
•     ENPAM ( Fondo di Previdenza Generale Quota A - Fondo di Previdenza Generale Quota B – Fondi speciali di Medicina
     Generale, degli Specialisti Ambulatoriali e degli Specialisti Esterni )

I medici e gli odontoiatri non hanno una sola pensione ma almeno due

La pensione di base dell’ENPAM ( Fondo di Previdenza Generale Quota A) spetta a tutti i medici e odontoiatri al raggiungimento
dell’età convenuta in base al regolamento ENPAM. Tutti i medici ed odontoiatri iscritti all’Ordine sono infatti tenuti al versamento
contributivo obbligatorio presso il Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM -Quota A . Ciò consente di conseguire all’età
 convenuta, in base al regolamento ENPAM, la pensione riferita ai contributi versati presso la quota A del Fondo previdenza Generale
di ENPAM, indipendentemente dal conseguimento di altre pensioni derivanti dall’INPS o dall’ENPAM stessa.

La seconda , più consistente, è la pensione che:
•     per i medici e odontoiatri dipendenti privati e pubblici è erogata da INPS;
•      per i medici di medicina generale ( assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza territoriale, pediatria di libera
      scelta), per gli specialisti ambulatoriali e per gli addetti alla medicina dei servizi, per gli specialisti esterni e per i medici ex
      convenzionati passati alla dipendenza ( transitati), che hanno scelto di continuare a versare i contributi a ENPAM anziché a
      INPS, è pagata dai cosiddetti Fondi Speciali ENPAM.

C’è poi una terza pensione per tutti i medici e odontoiatri che svolgono attività libero- professionale (compresa attività intramoenia
degli ospedali) e che versano i relativi contributi nel Fondo Generale Quota B

Mentre per Liberi professionisti medici e odontoiatri la seconda pensione, più consistente , è erogata dal Fondo Generale Quota B
dell’ENPAM

Gli specializzandi versano i contributi previdenziali presso INPS Gestione separata
REGOLE

Le regole della Fondazione ENPAM e quelle dell’INPS ( Ex-INPDAP)
    per il conseguimento della pensione sono differenti
Pensioni ENPAM
ENPAM
                                        Pensione di vecchiaia e pensione anticipata

•   A partire dal 2013 l'età per la pensione di vecchiaia subirà un progressivo spostamento di sei mesi in sei mesi, in modo che si
    passi dagli attuali 65 anni a 68 nel 2018. (Es. Nell’anno 2013 a 65 anni e 6 mesi, nell’anno 2014 a 66 anni, nell’anno 2015 a 66
    anni e 6 mesi )con almeno 5 anni di contribuzione nella Quota A per quanto riguarda il Fondo Generale Quota A ed il Fondo
    Generale Quota B ; per chi si è cancellato dall’albo prima dell’età pensionabile l’anzianità contributiva richiesta è di almeno 15
    anni. Nessun requisito contributivo minimo è richiesto per i Fondi Speciali ad eccezione della situazione in cui il medico non
    esercita più l’attività , in tal caso sono richiesti almeno 15 anni di anzianità contributiva.( Es. Il medico, che ha esercitato
    l’attività di medicina generale e successivamente è diventato medico ospedaliero, deve avere 15 anni di anzianità contributiva per
    ottenere una pensione dal Fondo Speciale di Medicina Generale).

•   La pensione anticipata a partire dal 2013 subirà un progressivo spostamento di sei mesi in sei mesi, in modo che si passi dagli
    attuali 58 anni a 62 nel 2018 .( Es. Nel 2013 a 59 anni e 6 mesi, nel 2014 a 60 anni, nel 2015 a 60 anni e 6 mesi ) In aggiunta
    all'età minima sarà necessario maturare un'anzianità contributiva di 35 anni effettiva, riscattata e/o ricongiunta e un'anzianità
    di laurea di 30 anni, oppure - a prescindere dall'età minima - basterà un'anzianità contributiva effettiva, riscattata e/o
    ricongiunta di 42 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni.

•    La possibilità di andare in pensione anticipata è prevista anche per gli iscritti che esercitano la libera professione e versano i
    contributi alla Quota B del Fondo di Previdenza Generale

•    E’ prevista inoltre per la pensione di anticipata una penalizzazione al ribasso sulla base della maggiore aspettativa di vita.
    Mentre per coloro resteranno a lavoro più a lungo i contributi versati dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia
    varranno il 20% in più
.
•   Per il Fondo generale quota A (obbligatoria per tutti i medici iscritti all'Ordine) continua a essere esclusa la pensione
    anticipata ma scatta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo retroattivamente su tutta
    l'anzianità maturata, essendo ancora iscritto e con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni

•   Dal 1° gennaio 2013 i medici e gli specialisti che sono passati dalla convenzione alla dipendenza e hanno mantenuto la
    contribuzione all’ENPAM potranno andare in pensione con gli stessi requisiti che sono validi per gli iscritti convenzionati.

•   Per richiedere la pensione ENPAM dei Fondi speciali i medici convenzionati devono smettere di lavorare, devono dare le
    dimissioni dall’ASL; lo stesso vale anche per i medici ex-convenzionati passati alla dipendenza.

•   Per richiedere la pensione di Quota A e Quota B non è necessario smettere di lavorare
ENPAM - Rivalutazione delle pensioni
•    Per il Fondo generale quota A dal 2013 ci sarà il passaggio al sistema contributivo con diminuzione dell'aliquota
     di rendimento della quota obbligatoria A; la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 continuerà ad essere
     calcolata con il contributivo indiretto

•    Il passaggio al contributivo riguarda dal 2013 anche il Fondo degli Specialisti esterni e di essi per gli accreditati
     con il SSN sia ad personam che in forma associata la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 verrà
     calcolata con il contributivo indiretto, mentre per gli specialisti esterni che svolgono attività per società professionali e/o
     di capitali accreditate con il SSN vale il sistema di calcolo contributivo .

•    Per i Fondi per i quali si applica il sistema contributivo dal 1 gennaio 2013 (Fondo generale quota A e Fondo degli
     Specialisti esterni)la rivalutazione dei contributi versati è collegata al PIL ***

•    I Fondi che rimangono con l’attuale sistema previdenziale ENPAM , detto contributivo indiretto sono : Fondo
     MMG- Fondo Specialisti ambulatoriali- Fondo Generale Quota B. Per gli iscritti a questi Fondi la pensione verrà
     calcolata con il metodo contributivo indiretto a valorizzazione immediata ( metodo ENPAM).

•    Per i Fondi che rimangono con l’attuale sistema previdenziale ENPAM , detto contributivo indiretto la
     rivalutazione è agganciata all’inflazione, che notoriamente è sempre in crescita, invece che al PIL che può avere un
     andamento prossimo allo zero o addirittura negativo.

•    Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti con età inferiore ai 50 anni, che fanno parte dei Fondi che rimangono al contributivo
     indiretto , avranno un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100% dell’inflazione, mentre per tutti gli altri,
     compresi gli iscritti al Fondo generale Quota A, il tasso sarà pari al 75% dell'indice Istat fino a 4 volte il minimo
     Inps e del 50 % per le somme eccedenti.

•    Per tutti gli iscritti ai Fondi che rimangono al contributivo indiretto sulla base di un avanzo economico risultante dai
     prossimi bilanci tecnici l’aliquota di prestazione (aliquota di rendimento) potrà subire un aumento che
     conseguentemente comporterà un aumento della rendita della pensione.
*** NOTA
 In base alla Legge 335/1995 (Riforma Dini) la rivalutazione del montante contributivo individuale avviene applicando un tasso annuo di
capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del PIL nominale con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare sulla
base delle stime periodiche effettuate dall’ISTAT. Per l’anno 2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato a ENPAM(prot.
n.SP/ 712. 2014) un tasso di capitalizzazione negativo pari a -0.001927 con un coefficiente di rivalutazione pari a 0,998073.L’INPS ha deciso di
congelare la svalutazione e di considerare il coefficiente di rivalutazione uguale a 1 Il C.d.A dell’ENPAM, nella seduta del 27 marzo 2015, ha
deciso di introdurre una modifica dei regolamenti tale da neutralizzare il tasso qualora fosse inferiore all’unità.
Correttivi Aliquote in sintesi
                    Aliquote contributive ed aliquote di prestazione (rendimento)

L’aliquota contributiva per i Fondi che rimangono al contributivo indiretto (MMG-SA -FG QuotaB) resta la stessa fino al
2014 e subirà un aumento graduale dal 2015.

•   Aumento dell'aliquota contributiva per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta Passerà
    dall'attuale 16,5% dei MMG e 15% dei Pediatri al 26% nel 2025 per entrambi (L'aliquota contributiva resta fino al
    2014 al 16,5%, per i MMG e al 15% per i Pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Dall'anno successivo si salirà
    gradualmente dell'1% all'anno fino a raggiungere il 26%, nel 2024 per i medici di Mg e nel 2025 per i pediatri) Dal 1°
    gennaio 2013 per i MMG I contributi versati avranno un’aliquota di prestazione (o di rendimento) dell’1,4% Per i
    pediatri quest’aliquota verrà calcolata in proporzione all’aliquota di contribuzione fino a raggiungere l’1,4% dal 2025 in
    poi.

•   Aumento dell'aliquota contributiva per gli Specialisti Ambulatoriali delle Asl dal 24% al 32,65%a partire dal 2015
    fino al 2023 , aumentando di un punto all’anno Per gli addetti alla medicina dei servizi l’aumento dal 24,50 al 32,65 a
    partire dal 2015 , aumentando di un punto all’anno. A partire dal 2013 l’aliquota di prestazione (o rendimento) sarà sia
    per gli specialisti ambulatoriali che per gli addetti alla medicina dei servizi di 2,10 anziché 2,25% all’anno. Per i
    transitati a rapporto d’impiego l’aliquota contributiva resta del 32,65%, mentre l’aliquota di rendimento sarà di
    2,90% dalla data di passaggio al rapporto d’impiego fino al 2015, poi subirà annualmente una riduzione graduale fino a
    2,30% dal 2022

•   Aumento dell'aliquota contributiva per i liberi professionisti dall'attuale 12,5% ,che rimane fino al 2014 , al 19,5%
    nel 2021, aumentando di un punto all’anno Sale anche la soglia oltre la quale scatta l'obbligo della contribuzione
    ordinaria, dai 70mila euro del 2013 agli 80mila del 2014 fino al massimale Inps nel 2015 I contributi versati dal 1°
    gennaio 2013 avranno un’aliquota di prestazione (o rendimento) dell’1,25%
Aliquote contributive dei medici e gli odontoiatri pensionati
                                  che svolgono attività professionale

Sui redditi professionali prodotti dopo la pensione devono corrispondere il contributo "Quota B" del 6,25% fino al
31.12.2014, del 6,75% nel 2015, del 7,25% nel 2016, del 7,75% nel 2017, dell' 8,25% nel 2018 dell'8,75% nel
2019, del 9,25% nel 2020, del 9,75% dal 2021 in poi :
• I medici e gli odontoiatri pensionati del Fondo Generale A dell’ENPAM
• I medici e gli odontoiatri pensionati del Fondo Generale A dell’ENPAM e dei Fondi speciali ENPAM
     (Fondo di Medicina Generale, degli Specialisti Ambulatoriali e degli Specialisti Esterni )

Sui redditi professionali prodotti dopo la pensione, al di sopra del limite di reddito coperto dalla “Quota A”,
devono corrispondere il contributo "Quota B" del 6,25% fino al 31.12.2014, del 6,75% nel 2015,del 7,25% nel 2016,
del 7,75% nel 2017,dell' 8,25% nel 2018, dell'8,75% nel 2019, del 9,25% nel 2020, del 9,75% dal 2021 in poi :
• I medici e gli odontoiatri pensionati dei Fondi speciali ENPAM( Medicina Generale- Specialisti
     Ambulatoriali- Specialisti esterni)

Sui redditi professionali prodotti dopo la pensione, al di sopra del limite di reddito coperto dalla “Quota A" ,
devono corrispondere il contributo "Quota B“ del 2% :
• I medici e gli odontoiatri pensionati INPS prima del raggiungimento dell'età di pensionamento della
     Quota A

Sui redditi professionali prodotti dopo la pensione devono corrispondere il contributo "Quota B" del 6,25% fino al
31.12.2014, del 6,75% nel 2015, del 7,25% nel 2016, del 7,75% nel 2017, dell' 8,25% nel 2018 dell'8,75% nel
2019, del 9,25% nel 2020, del 9,75% dal 2021 in poi :
• I medici e gli odontoiatri pensionati INPS al raggiungimento dell'età di pensionamento della Quota A, non
     beneficiando più della contribuzione ridotta del 2%, dovuta ad altra copertura previdenziale obbligatoria
Aliquote contributive dei medici e gli odontoiatri pensionati
                                   che svolgono attività professionale

Norma
• L'art.18, comma 11e 12, del DL 6 luglio 2011, convertito con modificazioni della legge n. 111 del 15
   luglio 2011, ha stabilito che tutti i pensionati che continuano a svolgere attività professionale sono
   tenuti al relativo versamento previdenziale presso la rispettiva Cassa di categoria con aliquota
   contributiva non inferiore al 50% di quella stabilita in via ordinaria
   Quindi anche i medici e gli odontoiatri pensionati sono tenuti a corrispondere il contributo “quota B” sui
   redditi professionali prodotti

Vantaggi
• I contributi previdenziali obbligatori rientrano tra le spese interamente deducibili dal reddito
• Le somme pagate daranno diritto ad un supplemento di pensione
• L’integrazione viene liquidata d’ufficio ogni tre anni da ENPAM sulla base di tutti i contributi versati al
     periodo di riferimento
• I sanitari pensionati non corrono più il rischio di essere iscritti d’ufficio alla Gestione separata INPS che
     richiede un’aliquota del 18%, essendosi definitivamente risolta l’annosa controversia tra ENPAM e
     INPS
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                    Aliquote contributive dei medici e gli odontoiatri dipendenti
                                che svolgono attività intramoenia
• I medici e gli odontoiatri dipendenti che svolgono attività professionale intramoenia possono scegliere
     se versare l’aliquota intera ( 12,50% nel 2014) oppure quella ridotta del 2%
Pensioni INPS
Pensione di vecchiaia

Dipendenti pubblici e privati UOMINI
Dipendenti pubbliche DONNE
•   dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012                        66 anni
•   dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015                        66 anni e 3 mesi*
•   dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020                        66 anni e 3 mesi**

Dipendenti Private DONNE
•   dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012                        62 anni
•   dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013                        62 anni e 3 mesi*
•   dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015                        63 anni e 9 mesi*
•   dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017                        65 anni e 3 mesi**
•   dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020                        66 anni e 3 mesi**

Requisito contributivo
•  Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a
   20 anni .Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata
   in favore dell’assicurato.

N.B. Per i dipendenti pubblici ( Ex-INPDAP) ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restanti il limite
     anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è condizionato altresì all’importo della pensione che deve
     risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, Quest’ultimo requisito non è richiesto se il dipendente ha un’età anagrafica di 70 anni ed
     un’anzianità contributiva di 5 anni.
N.B. Dal 2021 l’età della pensione di vecchiaia per gli uomini e per le donne non potrà essere inferiore a 67 anni
•    * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
     convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
•    **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
     luglio 2010, n. 122.
Pensione anticipata
In base alla legge 14/2012 ( Riforma Fornero) si può, in base all’anzianità contributiva, avere la pensione anticipata

Requisito contributivo
    Decorrenza                          uomini                    donne

     Dal 1/1/2012                42 anni e 1 mese             41 anni e 1 mese

     Dal 1/1/2013                42 anni e 5 mesi*            41 anni e 5 mesi*

     Dal 1/1/2014                42 anni e 6 mesi*            41 anni e 6 mesi*

     Dal 1/1/2016                42 anni e 6 mesi**           41 anni e 6 mesi**

•    La pensione anticipata , per quanto concessa indipendentemente dall’età anagrafica , comporta penali del trattamento
     economico per chi ha meno di 62 anni : per ogni anno mancante ai 62 dell’1% fino ai due anni e del 2% per gli anni
     successivi (legge 214/2011, art 24, comma 10)

•    In base alla legge 14/2012 la riduzione percentuale non trova applicazione per coloro che maturano il previsto
     requisito di anzianità entro il 2017, qualora essa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro , includendo i
     periodi di astensione obbligatoria per maternità, per infortuni, per malattia, per obblighi di leva ( escludendo in tal modo sia i
     permessi AVIS che i congedi e permessi concessi in base alla Legge 104/1992)
     Con un emendamento al DL 101/2013 i permessi AVIS sono stati esclusi da tale penalizzazione

•    Con la legge di Stabilità 2014 (Legge n.147/ 2013) ai fini dell'applicazione delle penalizzazioni, i congedi e
     i permessi, concessi ai sensi dell’art 33 della legge 5 febbraio 1992,n. 104 , sono da considerare periodi di servizio effettivo.

•    Con la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) sono state disapplicate - fino al 31 dicembre 2017 - le penalità, sulle
     quote retributive, legate alla pensione anticipata qualora l'accesso avvenga a età inferiori a 62 anni. Pertanto tali lavoratori
     potranno lasciare l'impiego anche a età Inferiori senza subire alcuna decurtazione dell'importo pensionistico

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Adeguamento dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita
                                                        dal 1° gennaio 2016
Circolare INPS n. 63/2015
La Circolare INPS n. 63/2015, applicativa del Decreto del Ministero dell'Economia e del Lavoro del 16 dicembre 2014
sull'adeguamento dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita, previsto per legge ( art.12 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), chiarisce che dal primo gennaio 2016 i requisiti per ottenere
la pensione saranno i seguenti:

PENSIONE di VECCHIAIA
•   La pensione di vecchiaia per i dipendenti pubblici e privati uomini e le dipendenti pubbliche donne potrà essere
   conseguita al raggiungimento di 66 anni e sette mesi con almeno 20 anni di contributi;

•    La pensione di vecchiaia per le dipendenti donne del settore prìvato potrà essere conseguita al raggiungimento di 65 anni
     e sette mesi con almeno 20 anni di contributi (66 anni e sette mesi nel 2018);

              Dipendenti pubblici e privati UOMINI - Dipendenti pubbliche DONNE
              • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012     66 anni
              • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015     66 anni e 3 mesi
              • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018     66 anni e 7 mesi
              • dal 1° gennaio 2019                         66 anni e 7 mesi *
              Dipendenti Private DONNE
              • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012     62 anni
              • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013     62 anni e 3 mesi
              • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015     63 anni e 9 mesi
              • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017     65 anni e 7 mesi
              • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018     66 anni e 7 mesi
              • dal 1° gennaio 2019                         66 anni e 7 mesi *

           *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio2010, n. 8, convertito, con
           modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
PENSIONE ANTICIPATA
•  La pensione anticipata potrà essere conseguita al raggiungimento di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci
   mesi per le donne dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Cadenza dell’aggiornamento sull'adeguamento dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita

•    L’ adeguamento è stato introdotto da un provvedimento del 2010 ( art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
     convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
•    Tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018 i requisiti per conseguire la pensione sono quelli descritti nella slide
     precedente
•    Il prossimo aggiornamento verrà fissato scatterà nel 2019.
•    La cadenza dell'aggiornamento dal 2019, in base alla legge Fornero, sarà biennale anziché triennale come finora
     avvenuto

                                  Previsioni sul pensionamento nel biennio 2019-2020

•    Con il messaggio 2535/2015 l’INPS ha comunicato , utilizzano le previsioni contenute nello scenario ISTAT-base 2011,
     che ci sarà un incremento di 5 mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020 rispetto a quanto già sancito per il
     triennio 2016-2018 ed un corrispondente incremento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata
•    Di conseguenza l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia sarà pari a 67 anni, mentre l'anzianità contributiva per il
     conseguimento della pensione anticipata sarà di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e di 42 e 3 mesi per le donne
•    I requisiti pensionistici previsti per il biennio 2019-2020 potrebbero comunque essere modificati , in quanto la
     fissazione definitiva di essi è demandata per legge ad un decreto direttoriale . Solo l’emanazione di tale atto
     modificherà definitivamente i requisiti pensionistici
Pensione anticipata donne dipendenti pubbliche e private

•   In base all’ art.1.comma 9,Legge 243/2004 ( Riforma Maroni) ,norma tuttora vigente, anche se
    transitoria, le donne
    possono ottenere la pensione a 57 anni di età e 35 anni di contribuzione( 58 per le lavoratrici
    autonome), optando per l’integrale calcolo pensionistico contributivo

•   Questa norma è transitoria in quanto la sua validità è fino al 31 dicembre 2015

•   L’articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici
    che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto
    degli incrementi della speranza di vita.

•   Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre
    2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive
    dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni
    per le autonome.

•   Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della
    speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo
    contributivo per la misura del trattamento medesimo.

•   A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se
    dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire
    il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a
    decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

•   Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura
    della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle
    decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di
    lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico».
Pensioni
    Dipendenti pubblici con requisiti di età e anzianità contributiva raggiunti entro il 31.12.2011

Requisiti
Coloro che al 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per l ’accesso al pensionamento in base alle norme vigenti prima del
Decreto legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011) ( Riforma Fornero) hanno diritto alla prestazione pensionistica
secondo le disposizioni precedenti e per loro non può trovare applicazione la nuova disciplina (clausola di salvaguardia)
Requisiti per l’accesso al pensionamento :
•   “Quota 96 “di cui 35 di anzianità contributiva e 61 anni oppure 36 di anzianità contributiva e 60anni;
•   oppure 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età ;
•   oppure 65 anni e almeno 20 anni di contributi per gli uomini , 61 anni di età e almeno 20 di contributi per le
    donne per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo o misto

Circolare INPS n. 63/2015
 Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia
di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61
anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Circolare n.2 della Funzione Pubblica del 19 febbraio 2015
Con tale circolare vengono fornite le linee interpretative dell’art.1 del Decreto 90/2014 convertito in Legge 114/2014.
Nella circolare si precisa che i dipendenti che hanno maturato il requisito d’accesso al pensionamento entro il 31/12/2011
rimangono soggetti al pensionamento previgente
Nella circolare si precisa inoltre che dopo la data di entrata in vigore della Legge 114/ 2014 (19 agosto 2014 ) nei confronti
dei dipendenti che hanno maturato la quota 96 entro il 31 dicembre 2011 l'amministrazione può esercitare il recesso
al raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni), nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità
contributiva di 40 anni di servizio.
Trattenimento in servizio : soppressione
             Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro :modifica della disciplina
                         Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

•    Decreto 90/2014 ( Decreto Madia) convertito in Legge 114/2014
Il Decreto Legge 90/2014 ( Decreto Madia) , convertito in Legge 114/2014, ha soppresso l’istituto del trattenimento in
servizio e ha ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale delle Amministrazioni, abrogando e riformulando
norme precedenti .

•    Circolare n.2 della Funzione Pubblica del 19 febbraio 2015 ( Circolare Madia)
Con la“Circolare Madia“vengono fornite le linee interpretative e applicative del D.L. 90/2014,convertito in Legge
114/2014
Circolare n.2 della Funzione Pubblica del 19 febbraio 2015 ( Circolare Madia)
•   Risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. (Slide 10 e
    Slide 12)
•   Risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata ( Slide 11-12)
    al raggiungimento dell’età ordinamentale (65esimo anno di età ). E’ possibile comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di
    lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo. Tale istanza potrebbe non essere accolta dall’Amministrazione

•   Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rimessa alla determinazione dell'Amministrazione per coloro che hanno maturato
    il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti previsti dall'art. 24, commi 10 e 12 del Decreto legge n. 201/2011 convertito in
    Legge n. 214/2011 aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita e senza penalizzazione del trattamento. ( Slide 11)
    Il recesso unilaterale non può aver luogo se a causa della risoluzione il dipendente subisce le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma
    10 DL n. 201/2011.
    Con la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) sono state disapplicate - fino al 31 dicembre 2017 - le penalità, sulle quote retributive,
    legate alla pensione anticipata qualora l'accesso avvenga a età inferiori a 62 anni. Pertanto tali lavoratori potranno lasciare l'impiego
    anche a età inferiori senza subire alcuna decurtazione dell'importo pensionistico La Circolare n.2 della Funzione Pubblica del 19
    febbraio 2015 prendendo atto del contenuto della Legge 190/2014 evidenzia che la risoluzione unilaterale , negli anni 2015-2016 e
    2017 è consentita in tutti quei casi in cui il dipendente raggiunge il diritto alla pensione anticipata, essendo venute meno , nel
    triennio, le limitazioni

•    Non è più possibile procedere in regime ordinario alla risoluzione unilaterale nei confronti dei dipendenti che compiono i 40 anni
    di anzianità contributiva (tranne che nel caso di ricorso ai pensionamenti in deroga per soprannumero, per i quali continuano ad
    applicarsi le disposizioni anteriori al decreto legge n. 201/2011).

•   Le amministrazioni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno maturato la
    quota 96 entro il 31 dicembre 2011 al raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni), nonché al conseguimento del requisito
    dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio.

•   La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età della pensione sarà consentito esclusivamente per garantire all'interessato di
    maturare i requisiti contributivi minimi (20 anni) per la pensione non oltre però il raggiungimento del settantesimo anno di età (
    limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di vita)

•   Per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, gli enti non potranno procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro se
    questi chiederanno di permanere in servizio oltre i 65 anni per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo e comunque non oltre il 70
    esimo anno di età. ( limite al quale si applica l’adeguamento alla speranza di vita)

•   Per quanto riguarda la procedura l’Amministrazione deve motivare la decisione della risoluzione del con riferimento alle esigenze
    organizzative e ai criteri di scelta applicati .Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione
    stabilisce in 6 mesi
Norme precedenti abrogate o riformulate dal Decreto Madia (Decreto 90/2014)
•      Decreto legislativo 503/1992
L’articolo 1 del Decreto 90/2014 ( Decreto Madia) convertito in Legge 114/2014 ha abrogato l’articolo 16 del Decreto Legislativo 503/1992. Art 16 del
D.L. 503/1992 :“ È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,…… per un biennio oltre i limiti di
età per il collocamento a riposo per essi previsto”.
•      Legge 133/2008
L’articolo 1 del Decreto 90/2014 ( Decreto Madia) convertito in Legge 114/2014 ha rimodulato il comma 11 dell’articolo 72 del D.L n. 112/2008 ,
convertito , con modificazioni, nella Legge 133/2008 . L’art 72, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 recita : “Nel caso di compimento dell'anzianità
massima contributiva di 40 anni ( comprensivi dei riscatti) del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni …..possono risolvere …. il rapporto lavoro
con un preavviso di sei mesi. …Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari”
•      Legge 183/2010
Legge 183/2010 stabiliva il collocamento a riposo al compimento del 65 ° anno di età , ovvero,su istanza dell’interessato , al maturare del 40° anno di
servizio effettivo( non comprensivo dei riscatti) e che in ogni caso il limite massimo non poteva superare il 70° anno di età al fine di maturare i 40 anni di
contribuzione Con la legge 138/2008 veniva , di fatto, modificato quanto previsto dall’art. 72, comma 11, della Legge 6 Agosto 2008, n. 133 ( Legge
133/2008), che consentiva alle aziende sanitarie di poter licenziare i dirigenti Medici una volta raggiunti i 40 anni di contributi( comprensivi dei riscatti) In
base alla legge il pensionamento, a discrezione dell’Azienda Ospedaliera, poteva essere previsto soltanto per i dirigenti con 40 anni di servizio
effettivamente prestato. Venivano messi al riparo dal rischio della cosiddetta “rottamazione” i dirigenti medici con 40 anni di contribuzione compresa quella
conseguita con i riscatti degli anni di laurea e di specializzazione. La Sentenza 33/2013 della Corte Costituzionale confermava la validità della legge183/2010
•      Circolare n.2 del 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica
Le Amministrazioni dovevano procedere all’interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti,che si trovano ad avere al 31/12/2011 i requisiti richiesti ,
allorquando raggiungevano il 65°anno di età (limite ordinamentale)
•      Decreto Legge 101/2013 (Decreto salva precari) convertito in Legge 125/2013
Il conseguimento da parte di un dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 “comporta
obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore dell’ articolo 24 del decreto legge 6 dicembre
2011,n.201, convertito il legge n.214 /2011 .Il limite ordinamentale (65 anni per i dipendenti pubblici e 70 anni per i magistrati, avvocati e procuratori dello
Stato, professori universitari ordinari) “non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile ,,,,,,al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo,
i requisiti per il diritto a pensione”.
•      Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0006295 del 31/01/2014
La nota del DFP 0006295 interpreta l’art.2 comma 4 del Decreto Legge n.101/2013, convertito il Legge 125/2013
Il dipendente pubblico qualora abbia conseguito i requisiti per andare in pensione entro il 31/12/2011, e’ obbligatoriamente soggetto al vecchio regime, quello
previgente, e non può optare per il nuovo regime( le nuove regole). Il dipendente pubblico non è obbligato ad andare in pensione se non ha raggiunto i 65 anni
di età (età ordinamentale). Il dipendente pubblico è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare
RICALCOLO delle pensioni

Circolare INPS n.74/2015 del 10 aprile 2015
La Circolare esplicita la portata economica del comma 707 dell’articolo unico della legge 190/2014 ( Legge di stabilità 2015)
Con le regole precedenti alla riforma Fornero di fine 2011 il coefficiente di rendimento delle quote contributive veniva congelato
al 40esimo anno contributivo , mentre con la riforma Fornero a decorrere dal 1° gennaio 2012 le quote contributive venivano
valorizzate applicando il sistema contributivo pro rata , anche nei confronti di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni
di contributi ai quali veniva applicato il sistema retributivo ai periodi precedenti al 1° gennaio 2012
Con la riforma Fornero conseguentemente venivano valorizzate le quote contributive relative alle anzianità maturate tra il 1° gennaio
2012 e la data di cessazione comportando così un trattamento pensionistico più elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con
l’applicazione delle regole di calcolo previgenti la riforma Fornero. Questa norma provocava una sorta di distorsione, con pensioni
che in virtù del doppio calcolo (retributivo + contributivo dal 2012) risultavano alla fine più alte rispetto a quelle che sarebbero
maturate applicando il semplice calcolo retributivo.

Legge di stabilità 2015 rivede gli assegni per chi nel 2011 con 40 anni di contributi ha continuato a lavorare .
L’INPS, infatti, ricalcola gli assegni di quanti hanno continuato a lavorare
In base alla legge di stabilità 2015 ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico viene effettuato
un doppio calcolo:
•     calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
•     calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato
Per il calcolo della pensione con il retributivo rispetto alle regole precedenti alla riforma Fornero che stabilivano il limite massimo di
anzianità contributiva al 40 esimo anno con la Legge di stabilità 2015 l’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria
per il conseguimento del diritto alla prestazione ( Nel 2015 il limite massimo di anzianità contributiva corrisponde a: 20 anni di
per la pensione di vecchiaia, a 35 anni per la pensione di anzianità con le quote, a 40 anni per la pensione di anzianità indipendente
dal requisito anagrafico, a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini per la pensione anticipata
Se dal calcolo misto risulta una cifra più bassa, questa continuerà a essere la pensione accreditata, se invece l’importo più basso
risulta dal calcolo interamente retributivo, quest’ultimo corrisponderà al versamento.
L’importo più basso sarà quello messo in pagamento, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a partire dal
1° gennaio 2015
Sistemi previdenziali ENPAM e INPS
            a confronto
Sistema previdenziale ENPAM

Il sistema previdenziale ENPAM è sistema previdenziale” sui generis” in quanto,pur essendo un sistema previdenziale a
ripartizione e di tipo retributivo reddituale, presenta caratteristiche diverse, costituendo un vero e proprio particolare
sistema previdenziale che può essere anche definito di tipo contributivo indiretto a valorizzazione immediata
Il sistema previdenziale ENPAM adotta il “Meccanismo pro rata” che significa rispetto delle anzianità contributive già
maturate

Il sistema previdenziale a ripartizione ed a capitalizzazione “classico”
•      Il sistema a ripartizione “classico” prevede che l’importo dei contributi versati dai contribuenti ad un dato momento
       viene immediatamente utilizzato per finanziare le prestazioni dei pensionati allo stesso momento; trasforma quindi
       direttamente i contributi incassati in prestazioni, cioè in pensioni.

•   Accanto ai vantaggi rappresentati dalla solidarietà intergenerazionale, dall’immunità a inflazione e dal rischio
    investimenti zero esistono però gli svantaggi dovuti alla vulnerabilità a trend demografici e periodi di bassa crescita
    economica. Il sistema a ripartizione va in crisi quando una generazione è meno numerosa e/o vive una crisi economica.

•   Oltre al sistema a ripartizione nella gestione finanziaria dei sistemi pensionistici esiste il sistema a capitalizzazione
    “classico” Quest’ultimo prevede invece l’impiego dei contributi versati ad investimenti; le prestazioni sono rapportate
    a quello effettivamente conseguito dagli investimenti dei contributi con gli svantaggi rappresentati dalla vulnerabilità
    ad inflazione, dal rischio investimenti e dall’ assenza di solidarietà intergenerazionale.
Sistema previdenziale ENPAM a ripartizione “sui generis”

•   Il sistema a ripartizione di ENPAM è un sistema misto tra sistema a ripartizione “ classico ” e sistema a
    capitalizzazione “classico” . Dei contributi che la Fondazione incassa , una parte di essi serve a pagare le pensioni ed
    una parte va ad integrare il patrimonio. La rendita del patrimonio immobiliare e mobiliare viene utilizzata in parte per
    reinvestire, in parte serve a pagare le tasse e le spese di gestione ed in parte va alle prestazioni.
•   Questo sistema previdenziale a ripartizione “sui generis” di ENPAM è stato introdotto nel 1995 al momento della
    riforma delle Casse previdenziali
•   Nei sistemi a ripartizione su un periodo pluriennale il contributo annuo consente la copertura delle prestazioni per una
    pluralità di anni e nel contempo comporta la formazione di un patrimonio derivante sia dagli avanzi di gestione che
    dal rendimento del patrimonio stesso. Nei periodi in cui i contributi risultano inferiori alle prestazioni può essere
    utilizzato tale patrimonio

Sistema previdenziale ENPAM di tipo retributivo reddituale ” sui generis”

•   Al reddito medio di tutta la vita professionale viene applicata la percentuale risultante dalla somma aritmetica delle
    aliquote di rendimento annuali assegnate ai contributi incassati mese dopo mese , anno dopo anno. Di fatto una
    costruzione dinamica dell’importo della pensione e le prestazioni sono correlate ad un rendimento già predeterminato
    all’atto del versamento dei contributi
•   A differenza del sistema retributivo pubblico che calcola la pensione in proporzione agli ultimi stipendi, la
    Fondazione ha un sistema reddituale che tiene conto dei redditi percepiti durante tutto l’arco della vita lavorativa.
    Il retributivo delle Casse Pubbliche calcola la pensione non su quanto era stato versato, ma sul miglior periodo di
    retribuzione avuto sull’intera carriera. Il Sistema retributivo, tuttora in uso all’ENPAM, calcola le prestazioni sui redditi
    dell’intera vita lavorativa
Sistema previdenziale ENPAM di tipo contributivo “ sui generis” ( contributivo indiretto)

•   L’ENPAM finora aveva definito il suo sistema come retributivo reddituale, nella realtà si tratta di un vero e proprio
    metodo contributivo perché le pensioni sono legate ai contributi versati lungo l’arco dell’intera vita lavorativa, con l’uso
    di un’aliquota di rendimento che la Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali.
•   E’ una sorta di contributivo corretto. E’ un contributivo indiretto a valorizzazione immediata C.I.V.I.
    Contributivo indiretto perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in base ai compensi rivalutati
    (comunque sempre ricostruiti a partire dalla contribuzione versata) A valorizzazione immediata perché consente di
    assegnare subito ai contributi versati un valore certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento.

•   Differenze tra il sistema contributivo indiretto ENPAM ed il contributivo pubblico
    - -in ENPAM l’aliquota di rendimento, sulla base di calcoli attuariali, viene determinata da subito, al momento di
    ogni incasso; mentre nel sistema contributivo pubblico la percentuale da applicare al reddito viene definita solo
    quando ci si pensiona ,
    --in ENPAM la rivalutazione dei contributi avviene sulla base dell’inflazione ( l’indice dei prezzi al consumo ISTAT)
    per il Fondo MMG- Fondo Specialisti ambulatoriali- Fondo Generale Quota B . Fondi che rimangono con l’attuale
    sistema previdenziale ENPAM , detto contributivo indiretto. Mentre la rivalutazione dei contributi che viene fatta con
    il contributivo si basa sulla media quinquennale del PIL ( Prodotto Interno Lordo) che può comportare una riduzione
    della pensione se l’economia del paese non cresce o peggio se l’economia diminuisce. Contrariamente al PIL
    l’inflazione tende ad aumentare e conseguentemente fa aumentare il valore dei soldi versati.

•   Il sistema previdenziale ENPAM rispetto a contributivo pubblico è più equo in quanto il contributivo pubblico
    comporta una copertura previdenziale meno adeguata
Sistema previdenziale INPS

 Il sistema previdenziale INPS è un sistema previdenziale vario:
• di tipo retributivo;
• di tipo misto retributivo- contributivo;
• di tipo contributivo.

La tipologia dipende dall’ evoluzione normativa che nel corso degli anni ha portato dal sistema retributivo fino a
     quello
contributivo

La Manovra economica messa a punto alla fine del 2011 (Decreto legge 201/2011, c.d decreto salva Italia,convertito in Legge
    214/2011) ha dato luogo per le Casse Previdenziali Pubbliche ad una ulteriore riforma del sistema previdenziale, che in
    sintesi ha comportato a partire dal 1° gennaio 2012 queste principali novità:

•     affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni (contributivo per tutti a partire dal 1° gennaio
      2012);

•     innalzamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e parificazione dell’età pensionabile tra uomini e donne anche nel
      privato e nel settore autonomo;

•     sostanziale eliminazione delle pensioni di anzianità con abolizione delle quote e delle finestre e sostituzione con pensioni
      anticipate;

•     accorpamento INPS-INPDAP per soppressione di INPDAP *

    * Dal 31/12/2011 , l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) el'ENPALS (Ente
      Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico) sono soppressi e l'INPS
      subentra nelle loro funzioni e succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Le disposizioni per il passaggio delle competenze e delle
      funzioni, dagli enti soppressi all’INPS, sono contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, all’articolo 21, commi da 1 a 9
Sistema contributivo

Dal 1 gennaio 2012 si attua il calcolo contributivo per tutti i contribuenti INPS-(Ex-INPADP)
Il metodo contributivo si applicava già ai contribuenti INPS- INPDAP privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996
Il metodo contributivo essenzialmente basa il calcolo del trattamento pensionistico sull’insieme dei contributi versati in
tutta la vita lavorativa anziché sull’importo degli stipendi come avviene con il metodo retributivo, condizione quest’ultima
più vantaggiosa

Il sistema di calcolo contributivo si basa sul:
1. montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno ( rivalutati sulla base del tasso annuo di
      capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'Istat )
2. coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione ( Es. a 57
      anni il coefficiente è 4,3040% ; a 65 anni il coefficiente 5,4350%)
      ( N.B. Il coefficiente di trasformazione cambia ogni tre anni e dal 2007 ogni due anni)

L’importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione
Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013
 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante
contributivo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla tabella A dell’Allegato 2
della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:
     Età                               Divisori                                              Valori
     57                                23,236                                                4,304%
     58                                22,647                                                4,416%
     59                                22,053                                                4,535%
     60                                21,457                                                4,661%
     61                                20,852                                                4,796%
     62                                20,242                                                4,940%
     63                                19,629                                                5,094%
     64                                19,014                                                5,259%
     65                                18,398                                                5,435%
     66                                17,782                                                5,624%
     67                                17,163                                                5,826%
     68                                16,541                                                6,046%
     69                                15,917                                                6,283%
     70                                15,288                                                6,541%

tasso di sconto = 1,5%

•    Il coefficiente di trasformazione decorre a partire dall’età di 57 anni
•    Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione
•    Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di
     assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57
     anni.
•    Le frazioni di anno rispetto all’età dell' assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, vengono
     calcolate tramite l’incremento del coefficiente di trasformazione di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente
     previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore
•    Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
Sistema misto retributivo – contributivo
Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa prima del 1° gennaio 1996 ma non hanno 18 anni al 31 dicembre del 1995
si applica il sistema misto retributivo contributivo . Il sistema misto differisce da quello retributivo unicamente per le
modalità di calcolo del trattamento di pensione
La prestazione è determinata dalla somma:
•    - della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data del 1°gennaio 1996 calcolata
     secondo il preesistente sistema retributivo;
•    - della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite a partire dal 1° gennaio 1996 calcolata secondo il
     sistema contributivo.

Sistema retributivo
Per coloro che al 31 dicembre del 1995 avevano 18 anni di contributi accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi
obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti ( compresi per esempio i riscatti degli anni di studio e militare,
ricongiunzioni )
Il metodo retributivo si applica fino al 31/12/2011
Dal 1 gennaio 2012 si attua il calcolo contributivo per tutti i contribuenti INPS-(Ex-INPADP)
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: Quota A e Quota B
che si basano su tre elementi:
•    la retribuzione/reddito pensionabile;
•    l'aliquota di rendimento;
•    l'anzianità contributiva.
Quota A( periodo fino al 31/12/1992)
La quota A è determinata per i dipendenti pubblici dal prodotto fra l’ultima retribuzione annua base pensionabile in
godimento alla cessazione ( mentre per i dipendenti privati la media degli ultimi 5 anni) e il coefficiente della tabella "A“( =
aliquota di rendimento) allegata alla legge 965 del 1965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992.

Tale coefficiente ( Aliquota)varia da 0,23865 per 0 anni e 0 mesi, ad 1,00000 per 40 anni e 0 mesi
Anni     0      15       20    25 30 31 32 33               34 35 36        37 38 39 > 40
Aliquota 0,23865 0,375 0,45 0,55 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,89 0,92 0,96 1,00

Esempio Medico con una retribuzione base al momento del pensionamento di 40.000 e con 15 anni e 2mesi di anzianità al 31/12/1992. Si moltiplica 40.000 x
     0,37710 ( che corrisponde al coefficiente rapportato ai 15 anni e 2 mesi di anzianità conseguiti entro il 31/12/1992) e si ottiene 15.084 che rappresenta la
     Quota A della pensione
Aliquota di rendimento fino al 31/12/94 in base alla legge 965/1965

Quota B ( periodo dal 1/1/1993)
La quota B è determinata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni(debitamente rivalutate comprensive
di tutte le voci ) , dell’anzianità contributiva al 31 /12/2011 a partire dal 01/01/93 e dell’aliquota di rendimento del 2%

Dal 1/1/1995 l’Aliquota di rendimento è del 2% costante per ogni anno di servizio, ( per i dipendenti pubblici così come
già era già in precedenza per i dipendenti privati )con variazione in decremento in relazione alla fascia di reddito

      Retribuzione                                                Aliquota annua
•     Sino a 43.042,00                                              2%
•     da 43.042,00 a 57.245,86                     1,60 %
•     da 57.245,86 a 71.449,72                     1,35 %
•     da 71.449,72 a 81.779,80                     1,10 %
•     Oltre 81.779,80                                              0,90 %
La riduzione delle aliquote per le pensioni Inps vanno in base alle Retribuzioni su esposte da € 2 % a € 1,50 % a € 1,25 %
a €1%a€1%
N.B Dal 01/01/2012 contributivo per tutti , creando così una Quota C che va avanti oltre il 40 anni di servizio
•   LEGGE 965/1965 - ALLEGATO "A"
•   anni\mesi 0         1      2        3      4         5      6      7        8       9     10      11
•   0     0,23865 0,23913 0,23961 0,24009 0,24057 0,24106 0,24155 0,24204 0,24254 0,24304 0,24354 0,24405
•   1     0,24456 0,24507 0,24559 0,24611 0,24663 0,24716 0,24769 0,24822 0,24876 0,24930 0,24984 0,25038
•   2     0,25093 0,25148 0,25203 0,25259 0,25315 0,25371 0,25428 0,25485 0,25542 0,25600 0,25658 0,25716
•   3     0,25775 0,25834 0,25893 0,25953 0,26013 0,26073 0,26133 0,26194 0,26255 0,26316 0,26378 0,26440
•   4     0,26502 0,26565 0,26628 0,26691 0,26755 0,26819 0,26883 0,26948 0,27013 0,27078 0,27143 0,27209
•   5     0,27275 0,27341 0,27408 0,27475 0,27542 0,27610 0,27678 0,27746 0,27815 0,27884 0,27953 0,28023
•   6     0,28093 0,28163 0,28234 0,28305 0,28376 0,28447 0,28519 0,28591 0,28663 0,28736 0,28809 0,28882
•   7     0,28956 0,29030 0,29104 0,29179 0,29254 0,29329 0,29405 0,29481 0,29557 0,29634 0,29711 0,29788
•   8     0,29865 0,29943 0,30021 0,30099 0,30178 0,30257 0,30336 0,30416 0,30496 0,30576 0,30657 0,30738
•   9     0,30819 0,30901 0,30983 0,31065 0,31118 0,31231 0,31314 0,31397 0,31481 0,31565 0,31649 0,31734
•   10    0,31819 0,31904 0,31990 0,32076 0,32162 0,32249 0,32336 0,32423 0,32511 0,32599 0,32687 0,32776
•   11    0,32865 0,32954 0,33043 0,33133 0,33223 0,33313 0,33404 0,33495 0,33586 0,33678 0,33770 0,33862
•   12    0,33955 0,34048 0,34141 0,34235 0,34329 0,34423 0,34518 0,34613 0,34708 0,34803 0,34899 0,34995
•   13    0,35091 0,35188 0,35285 0,35382 0,35480 0,35578 0,35676 0,35775 0,35874 0,35973 0,36073 0,36173
•   14    0,36273 0,36374 0,36475 0,36576 0,36677 0,36779 0,36881 0,36983 0,37086 0,37189 0,37292 0,37396
•   15    0,37500 0,37605 0,37710 0,37816 0,37922 0,38030 0,38138 0,38246 0,38356 0,38466 0,38576 0,38688
•   16    0,38800 0,38913 0,39026 0,39141 0,39256 0,39371 0,39488 0,39605 0,39722 0,39841 0,39960 0,40080
•   17    0,40200 0,40321 0,40443 0,40566 0,40689 0,40813 0,40938 0,41063 0,41189 0,41316 0,41443 0,41571
•   18    0,41700 0,41830 0,41960 0,42091 0,42222 0,42355 0,42488 0,42621 0,42756 0,42891 0,43026 0,43163
•   19    0,43300 0,43438 0,43576 0,43716 0,43856 0,43996 0,44138 0,44280 0,44422 0,44566 0,44710 0,44855
•   20    0,45000 0,45146 0,45293 0,45441 0,45589 0,45738 0,45888 0,46038 0,46189 0,46341 0,46493 0,46646
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