RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA - N. 3 - Giugno 2013

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RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA - N. 3 - Giugno 2013
RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN
 FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA

             N. 3 – Giugno 2013
Camera dei deputati
                   XVII LEGISLATURA

       LEGISLAZIONE STRANIERA
        Materiali di legislazione comparata

RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA IN
 FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA

                  N. 3 - Giugno 2013
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Indice

SCHEDE DI SINTESI ...............................................................................1

FRANCIA ................................................................................................. 3
  La riforma del 2010 del sistema pensionistico .................................... 3
     La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico generale ............ 4
     Il regime pensionistico nella Fonction publique............................... 8
     I regimi pensionistici speciali.......................................................... 14
     La “pensione progressiva” (pensione parziale)................................15
  Le nuove misure annunciate ...............................................................17

GERMANIA ........................................................................................... 19
  La disciplina generale del sistema previdenziale ............................... 19
     Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente) .......................20
     Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa
     (Altersrente für langjährig Versicherte) ........................................ 21
     Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für
     Frauen) ............................................................................................ 22
     Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für
     schwerbehinderte Menschen) ......................................................... 22
     Pensione di vecchiaia per disoccupazione o dopo lavoro a tempo
     parziale (Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
     Altersteilzeitarbeit) ......................................................................... 24
     Pensione parziale (Teilrente) .......................................................... 25

REGNO UNITO ..................................................................................... 27
  La riforma del 2011 del sistema pensionistico ................................... 27
  La riforma del 2013 delle pensioni del pubblico impiego.................. 31

SPAGNA ................................................................................................. 33
  Le modifiche al regime pensionistico dell’ultimo triennio ................ 33
     Condizioni di idoneità ..................................................................... 33
Prestazioni ....................................................................................... 35
  Pensionamento anticipato............................................................... 36
  Pensione parziale............................................................................. 37
Le nuove misure annunciate ..............................................................40
Schede di sintesi

        1
FRANCIA

La riforma del 2010 del sistema pensionistico

           In Francia sono previsti regimi pensionistici differenti tra il
settore privato e il settore pubblico.

           Il sistema pensionistico dei lavoratori subordinati del settore
privato prevede un regime generale di base collegato al reddito e regimi
professionali complementari obbligatori, che fanno capo alle istituzioni
raggruppate nell’ambito dell’Association générale des institutions de
retraites des cadres (AGIRC) e dell’Association des regimes de retraites
complémentaires (ARRCO).

           Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti beneficiano
di regimi di base e di regimi complementari obbligatori.

           Per quanto riguarda la Fonction publique (statale, territoriale e
ospedaliera) sono previsti regimi pensionistici di base, simili tra le tre
funzioni pubbliche, grazie ai quali i dipendenti di ruolo (fonctionnaires)
“statali”, i magistrati e i militari sono pagati direttamente dallo Stato,
mentre i dipendenti di ruolo delle funzioni pubbliche territoriale e
ospedaliera dipendono dalla Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales - CNRACL. I fonctionnaires delle tre funzioni
pubbliche beneficiano di un unico regime supplementare obbligatorio, la
Retraite additionnelle de la fonction publique – RAFP.

           Per alcuni settori di attività professionali, pubbliche e private,
sono invece previsti regimi pensionistici speciali.

                                         3
Una riforma del sistema pensionistico francese è stata approvata nel 2010 1
e comporta, tra l’altro, un progressivo ravvicinamento tra il settore
pubblico e il settore privato (si segnala il sito internet Retraites2010.fr).

La pensione di vecchiaia nel regime pensionistico generale

              La riforma del 2010 si applica ai nati dopo il 1° luglio 1951.

              Le norme attualmente in vigore prevedono l’allungamento della
vita attiva ed elevano innanzitutto l’età legale e il periodo contributivo
necessari per avere diritto alla liquidazione di una pensione e l’età per una
pensione a “tasso pieno”, per le professioni del settore privato e del settore
pubblico assoggettate al regime pensionistico generale 2 .

              A partire dal 1° luglio 2011, l’età legale minima per avere diritto
alla liquidazione di una pensione (età al di sotto della quale non è possibile
richiedere la liquidazione della pensione) viene elevata progressivamente
da 60 a 62 anni (è previsto un aumento, secondo l’anno di nascita, di 4-5
mesi ogni anno fino al 2017 3 ) con alcuni adattamenti per talune attività
lavorative.

              Sempre a partire dalla medesima data, anche la durata del
periodo contributivo necessario al calcolo dell’ammontare della pensione
viene allungata di un trimestre 4 all’anno, in base all’anno di nascita, per
adeguarla alle aspettative di vita: da 40 anni e due trimestri per i nati
prima del 1° luglio 1951 a 41 anni e 1 trimestre per i nati nel 1953 e nel

1 Loi n. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites. La legge ha
modificato, in particolare, le norme in materia di pensioni contenute nel Code des
pensions civiles et militaires de retraite, nel Code de la sécurité sociale e nel Code rural
et de la pêche maritime.
2 Sulla riforma delle pensioni nel settore privato si segnalano anche le schede sulla pagina

web dedicata alla Retraite des salariés du secteur privé del sito internet ufficiale
dell’amministrazione francese http://www.service-public.fr.
3 L’attuazione della riforma pensionistica ha avuto un’accelerazione con la Loi n. 2011-

1906 de financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS) che ha anticipato al 2017
(rispetto al 2018) l’innalzamento dell’età legale minima a 62 anni e al 2022 (rispetto al
2023) l’innalzamento dell’età legale per la pensione a “tasso pieno” a 67 anni, ovvero alla
generazioni nate a partire dal 1° gennaio 1955 (non più 1956).
4 Ai fini della pensione vengono considerati, tra i trimestri contributivi cotisés, anche i

periodi di studio superiore riscattati (laurea, master, dottorato, specializzazione), nonché
i periodi di lavoro a tempo parziale per maternità e congedo parentale.

                                             4
1954. Per i nati a partire dal 1955 la durata del periodo contributivo sarà
fissata per decreto entro la fine dell’anno del 56° compleanno (ad esempio,
per i nati nel 1955 e nel 1956 è stato indicato un periodo di 41 anni e due
trimestri).

              Tuttavia nel luglio 2012 è stata introdotta una modifica alla
riforma del 2010 con il “Decreto Holland” 5 , entrato in vigore dal 1°
novembre 2012, che ha fissato le condizioni di apertura al diritto alla
pensione anticipata a 60 anni per coloro che abbiano già raggiunto il
periodo contributivo previsto per la loro generazione, avendo cominciato a
lavorare prima dei 20 anni di età (sono stati estesi così i casi di
pensionamento anticipato per carrières longues; cfr. infra).

              In caso di raggiungimento dell’età legale minima per la
pensione senza aver raggiunto il relativo periodo contributivo necessario
alla pensione a “tasso pieno”, l’eventuale richiesta di liquidazione della
pensione sarà ammessa, ma con l’applicazione di un sistema di
penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al
periodo contributivo di riferimento, fino ad un numero massimo
consentito di trimestri, variabile a seconda dell’anno di nascita e del
settore privato o pubblico di appartenenza dell’interessato. La décote si
applica al tasso di liquidazione della pensione per gli assicurati 6 .

              Anche per quanto riguarda l’età legale per la pensione a “tasso
pieno” (età al compimento della quale è possibile pretendere il versamento
di una pensione senza décote), qualunque sia l’ammontare degli anni di
contributi versati, la riforma del 2010 ha previsto l’innalzamento

5 Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de
vieillesse; cfr. il comunicato-stampa del Governo: Gouvernement.fr, Entrée en vigueur du
décret élargissant les possibilités de départ à la retraite à 60 ans (2-11-2012). La nuova
misura ha riguardato circa 28.000 assicurati nel 2012 e dovrebbe riguardare 110.000
persone nel 2013, ma è destinata a costare sempre meno e ad auto-estinguersi nel corso
degli anni in quanto il progressivo aumento del periodo di anni contributivi richiesto per
la pensione renderà impossibile poterne beneficiare.
6 La pensione di vecchiaia nel settore privato è calcolata sulla base di tre elementi: la

retribuzione media annua, il tasso di liquidazione e il periodo assicurativo maturato nel
regime assicurativo di riferimento. Per gli assicurati nati dopo il 1974, il calcolo della
retribuzione media annua è effettuato sulla base dei 25 anni di maggiore retribuzione
percepita. L’aliquota della pensione varia tra il 25 e il 50%, secondo il periodo di
assicurazione in tutti i regimi e in base all’età.

                                            5
progressivo da 65 a 67 anni, entro il 2022 7 , prendendo sempre in
considerazione la data di nascita degli assicurati.

                   Ogni assicurato la cui pensione sia calcolata a “tasso pieno”
riceve, sulla base del regime generale di base, una pensione minima, detta
“minimo contributivo”. Tuttavia, in caso di pensione a “tasso pieno” per
limiti d’età, con un periodo assicurativo inferiore ai trimestri richiesti in
base all’età, il “minimo contributivo” varierà in proporzione all’effettiva
durata dell’assicurazione nel regime pensionistico generale. È previsto
anche un tetto massimo: la pensione non dovrà superare un importo pari
alla metà della retribuzione massima sulla quale sono calcolati i contributi.

                   Nel settore privato è previsto un premio per pensionamento
ritardato. Una maggiorazione (surcote) della pensione di base del 5%
all’anno, senza possibilità di pensionamento d’ufficio, per chi, superato il
limite d’età e il periodo contributivo per la pensione a “tasso pieno”,
rimanga comunque al lavoro fino ad un massimo di 70 anni di età.

                   La   riforma    del   2010    ha   previsto   diverse    eccezioni
all’applicazione del regime pensionistico generale così riformulato, con
trattamenti differenziati per alcune categorie di assicurati.

                   La   stessa    riforma   ha   riconosciuto    la   possibilità   di
pensionamento anticipato in caso di:

“carrières longues”: gli assicurati che abbiano iniziato la loro attività
lavorativa tra i 14 e i 17 anni potranno continuare ad andare in pensione a
60 anni o anche prima (con un progressivo aumento dell’età pensionabile
di 4 mesi l’anno sino al tetto dei 60 anni, in base all’anno di nascita e
all’età di entrata nel mondo del lavoro);

“pénibilitè” del lavoro: il pensionamento anticipato con una pensione a
“tasso pieno”, qualunque sia la durata assicurativa, è previsto per gli
assicurati con meno di 60 anni affetti da invalidità permanente di almeno
il 20% derivante dall’attività lavorativa (malattia professionale, incidente
grave sul lavoro, etc.). Gli assicurati con invalidità permanente tra il 10 e il

7   Cfr. nota 4.

                                             6
20% potranno beneficiarne solo dimostrando un’esposizione al rischio
professionale di almeno 17 anni.

            La riforma ha inoltre tenuto conto della specificità delle madri
di 55 o più anni con tre figli e dei genitori di figli portatori di handicap, che
abbiano interrotto la loro carriera lavorativa per accudire la prole: per
entrambe le categorie di assicurati viene mantenuta a 65 anni l’età legale
per la pensione a “tasso pieno”, qualunque sia la durata del periodo
assicurativo.

            Ad alcune categorie più fragili è assicurata, tra l’altro,
particolare tutela: viene mantenuta l’età di 65 anni per accedere alla
pensione minima di vecchiaia che sarà rivalutata nel suo ammontare del
25% (circa 150 euro al mese); le pensioni di reversibilità per le vedove sono
rivalorizzate dell’11% per i redditi più modesti; i lavoratori handicappati
(con invalidità del 50%) e i loro congiunti avranno diritto alla pensione
anticipata, a particolari condizioni di età e di periodo contributivo.

                   Tavola riepilogativa del regime generale

                                                 Età per la        Periodo
                               Età minima
                                                 pensione      contributivo per
   Anno di nascita                per la
                                                  a “tasso     una pensione “a
                                pensione
                                                   pieno”        tasso pieno”
                                anni + mesi      anni + mesi   anni      trimestri
      fino al 1950                  60               65         40          2
  fino al 1° luglio 1951            60               65         40          3
 dal 1° luglio 1951 al 31          60+4             65+4
     dicembre 1951
          1952                     60 +9            65+9        41
          1953                     61+2             66-2        41           1
          1954                     61+7             66+7
       1955 -1956                   62               67         41          2
        dal 1957                    62               67        Fissata per decreto
                                                                nell’anno del 56°
                                                                  compleanno
Fonte: Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

                                          7
Il regime pensionistico nella Fonction publique

             Anche se negli anni più recenti la disciplina delle pensioni dei
dipendenti       della   Fonction       publique      ha    registrato     un      notevole
ravvicinamento a quella del settore privato e nonostante la riforma del
2010     abbia    ulteriormente       favorito     tale    convergenza       dei    sistemi
pensionistici, esistono ancora differenze e particolarità tra i due settori
(NdR: il presente paragrafo riguarda in particolare i fonctionnaires di
ruolo 8 ).

             Nella Fonction publique francese 9 le posizioni professionali dei
dipendenti pubblici (fonctionnaires) sono distinte in due categorie:
“categoria sedentaria” o “categoria attiva”.

             I lavori di “categoria attiva” 10 , classificati come tali da uno
specifico decreto del Consiglio di Stato, presentano un rischio particolare o
sono considerati “faticosi” in maniera “eccezionale”, al punto da
giustificare il pensionamento anticipato prima dei 60 anni. Tutti i lavori

8 I dipendenti della Fonction publique, gli agents, si distinguono in: fonctionnaires, di
ruolo o immessi nei ruoli, che fanno capo al Code des pensions civiles et militaires e la cui
pensione di base viene versata direttamente dallo Stato o dalla Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL); agents non di ruolo, che
dipendono dal regime generale per la pensione di base e dall’Institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC) per la pensione complementare.
9 Nel 2009 erano occupate nella Fonction publique 5.300.000 persone, ovvero il 20,4%

del totale complessivo del lavoro, privato e pubblico, in Francia. La Fonction publique è
divisa in 3 rami: (État, territoriale, hospitalière). La Fonction publique de l’État (50%)
comprende le amministrazioni centrali (ministeri), i servizi decentrati (prefetture,
rettorati, direzioni regionali e dipartimentali, etc.), e gli enti pubblici a carattere
amministrativo (EPA). Anche il personale delle assemblee parlamentari rientra tra i
fonctionnaires de l’Etat, ma il loro statuto è fissato dall’Ufficio di ciascuna assemblea,
nell’ambito di regimi pensionistici speciali. La Fonction publique territoriale (30%)
comprende le collettività territoriali e i loro raggruppamenti (regioni, dipartimenti,
comunità di comuni, metropoli e agglomerati), i relativi enti pubblici (centri comunali
d’azione sociale, etc.) La Fonction publique hospitalière (20%) comprende gli enti
pubblici sanitari e gli enti pubblici sociali o medico-sociali (ospedali, case di riposo,
istituti per l’infanzia, istituti per i portatori di handicap, etc.).
10 A titolo di esempio si segnalano, tra i lavori classificati di categoria “attiva”: nella

Fonction publique de l'État, il personale di sorveglianza dell’amministrazione
penitenziaria, il personale paramedico degli ospedali militari; nella Fonction publique
territoriale, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, gli agenti della rete
fognaria; nella Fonction publique hospitalière, il personale paramedico il lavoro del quale
comporti il contatto diretto e permanente con i malati (infermieri, infermieri specializzati,
ostetriche, etc.).

                                             8
non        espressamente      classificati        nella     categoria       “attiva”   sono
automaticamente considerati di categoria “sedentaria”.

               Con la riforma del 2010, per i dipendenti pubblici di “categoria
sedentaria”, nati dopo il 1° luglio 1951, è previsto l’innalzamento
progressivo dell’età legale minima per la pensione a 62 anni entro il 2017 11
e dell’età legale per la pensione a tasso pieno a 67 anni entro il 2022, che
avverrà con le stesse modalità previste per il settore privato, ossia secondo
l’anno di nascita ad un ritmo di 4 o 5 mesi all’anno, e con un
corrispondente aumento dei trimestri contributivi richiesti per la pensione
a “tasso pieno” (vedi tabella precedente) 12 .

               Per i dipendenti pubblici di “categoria attiva”, ovvero un corpo o
un organismo per il quale l’età legale minima per la pensione era inferiore
a 60 anni secondo le norme precedenti la riforma del 2010, l’età legale per
andare in pensione sarà aumentata di due anni, in ragione di 4 o 5 mesi
all’anno, entro il 2017. La riforma non si applica ai nati prima del 1° luglio
1956 per i quali l’età legale minima rimane fissata, di norma, a 55 anni.

A) fonctionnaires di “categoria attiva”: età minima per la
pensione

 Anno di nascita del Età minima per la Data a partire dalla quale è
 fonctionnaire       pensione          consentito il pensionamento
                               anni       mesi
     1° luglio 1956            55         4               1° novembre 2011
     1° gennaio 1957           55         9               1° ottobre 2012
     1° gennaio 1958           56         2               1° marzo 2014
     1° gennaio 1959           56         7               1° agosto 2015

11 L’accelerazione dell’attuazione della riforma, prevista dalla Loi n. 2011-1906 de
financement de la securité sociale pour 2012 (LFSS), ha riguardato anche la Fonction
publique.
12 Sulla riforma delle pensioni nella funzione pubblica si segnalano: la brochure del

Ministère de la Fonction publique Tout savoir sur la réforme des retraites dans la fonction
publique e le schede sulla pagina web dedicata alla Retraite des agents de la fonction
publique (titulaires et non titulaires) del sito internet ufficiale dell’amministrazione
francese, Service-public.fr. Per ulteriori approfondimenti sullo stato della Fonction
publique francese e, in particolare, sull’attuazione della riforma delle pensioni si
segnala: Ministère de la Fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la Fonction
publique (2011-2012).

                                              9
1° gennaio 1960                57                       1° gennaio 2017
Fonte: Ministère de la Fonction publique

             Anche per gli impieghi pubblici in “categoria attiva”, per i quali
era prevista un’età legale minima a partire da 50, 53 o 54 anni, l’età
minima sarà innalzata progressivamente di due anni, in ragione di 4 o 5
mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956, entro
il 1° gennaio 2017.

             È previsto un aumento progressivo della durata minima del
periodo in servizio di “categoria attiva”, da 15 a 17 anni entro il 2015,
richiesta per beneficiare del relativo regime pensionistico.

             Per le occupazioni di “categoria attiva” per le quali la durata
minima di servizio richiesta era fissata, prima della riforma del 2010, in
10, 25 o 30 anni, tale durata è stata elevata di 4 mesi nel 2011 e viene
progressivamente innalzata di 2 anni, in ragione di 5 mesi all’anno, tra il
2012 e il 2015.

             Per i militari, la durata del servizio per ottenere una pensione
militare passerà da 25 a 27 anni per gli ufficiali, da 15 a 17 anni per gli altri
gradi.

             La durata del periodo assicurativo è costituita da trimestri
contributivi “cotisés” (periodi di servizio effettivo) e di trimestri
«validés» 13 . I fonctionnaires possono beneficiare anche di «bonifications»
(abbuoni) di una parte della durata assicurativa che si aggiungono agli
anni di servizio effettivo 14 .

    13 A titolo di esempio, sono considerati tra i periodi corrispondenti a versamenti di
contributi, rientranti fra i “trimestri di servizio effettivo”: i servizi militari, gli anni di
studio riscattati, i periodi di servizio effettuati come “agenti non titolari” e
successivamente convalidati, i periodi di servizio oltre il limite minimo d’età per l’attività
svolta, i periodi di lavoro a tempo parziale, etc.
14 Ad esempio per alcuni corpi di categoria attiva (vigili del fuoco, poliziotti, doganieri,

etc.) e per i militari viene riconosciuto la “ bonification du cinquième”, un abbuono di un
anno per cinque anni di servizio effettivo, con il limite massimo di cinque annualità
bonifiées.

                                             10
Anche nella fonction publique è previsto un sistema di
penalizzazioni (décotes) percentuali per ogni trimestre mancante al
periodo contributivo di riferimento, qualora sia richiesta la liquidazione
della pensione avendo l’età legale minima per ottenerla, ma senza aver
completato il periodo di assicurazione necessario o aver maturato il diritto
ad una pensione a “tasso pieno”            15 .   Con la riforma il tasso di décote
applicato alla liquidazione della pensione subirà un aumento progressivo,
passando dallo 0,75 all’1,25% a trimestre, entro il 2020, in base all’anno di
nascita (a partire dai nati nel 1951 per la “categoria sedentaria”). La décote
raggiungerà il 5% all’anno nel 2015 per ogni anno contributivo mancante
fino ad un tetto massimo di 5 anni.

             La durata minima (durée d’affiliation minimale) di anni di
servizio nella Fonction publique per beneficiare del relativo regime
pensionistico è invece stata abbassata da 15 a 2 anni, per gli impieghi di
“categoria sedentaria”. È pertanto sufficiente aver versato contributi per 2
anni nella Fonction publique per beneficiare del regime pensionistico dei
dipendenti pubblici, ovvero di una pensione calcolata sulla base del
trattamento percepito negli ultimi sei mesi 16 , naturalmente soltanto per il
periodo nel quale l’interessato abbia lavorato nel settore pubblico.

             Per gli impieghi di “categoria attiva” anche l’età legale per la
pensione a “tasso pieno” senza penalizzazione sarà aumentata di due anni
entro il 2022, rispetto all’età prevista prima della riforma. L’aumento
avverrà progressivamente in ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita
dell’interessato a partire dal 1° luglio 1956. La riforma non si applica ai nati
prima del 1° luglio 1956 per i quali l’età legale è ancora fissata, di norma, a
60 anni.

15 A fini pensionistici gli anni di attività professionale sono considerati, sia per quanto

riguarda la durata in servizio che per la durata del periodo assicurativo, “tutti i regimi
compresi”, per i fonctionnaires che, nel corso della loro attività professionale, abbiano
lavorato sotto diversi regimi del settore pubblico o anche del privato.
    16 La pensione a «tasso pieno » corrisponde al 75% del trattamento ricevuto negli

ultimi 6 mesi, esclusi gli eventuali “premi” o “indennità” speciali.

                                            11
B) fonctionnaires di “categoria attiva”: età/pensione a “tasso
pieno”

         Anno di             Età legale    Data per la pensione “a tasso pieno”
         nascita
                             anni   mesi
       1° luglio 1956        60      4               1° novembre 2016
      1° gennaio 1957        60      9                1° ottobre 2017
     1° gennaio 1958         61      2                 1° marzo 2019
      1° gennaio 1959        61      7                1° agosto 2020
     1° gennaio 1960         62                       1° gennaio 2022
Fonte: Ministère de la Fonction publique

               Per gli impieghi pubblici in “categoria attiva” per i quali i limiti
di età erano fissati a 55, 57, 58, 59, 62, 64 o 65 anni prima della riforma,
tale limite sarà ugualmente innalzato di due anni, progressivamente in
ragione di 4 o 5 mesi per anno di nascita dell’interessato a partire dal 1°
luglio 1956 17 , entro il 1° gennaio 2022.

               È previsto anche per i regimi della funzione pubblica un premio
(surcote) per pensionamento ritardato, pari al 5% per ogni anno
supplementare, applicabile secondo regole specifiche.

               Oltre alle posizioni professionali in “categoria attiva” il
pensionamento anticipato è ammesso in caso di:

                “carrières longues”: a partire dal 1° gennaio 2008 è
                  possibile un pensionamento prima dei 60 anni, di
                  norma tra i 56-57 anni per coloro che abbiano iniziato a
                  lavorare molto presto, a particolari condizioni di durata
                  di carriera. Ad esempio, per gli assicurati nati dopo il 1°
                  gennaio 1956 l’età d’accesso al dispositivo “carriere
                  longues” sarà fissato a 58 o 59 anni per chi abbia
                  iniziato l’attività lavorativa a 14 o 15 anni, a 60 anni per
                  coloro che abbiano iniziato la carriera a 16-17 anni. Il
                  dispositivo riguarda soprattutto il personale di sesso
                  maschile;
                “motifs familiaux”: i/le dipendenti con 15 anni di
                  servizio possono richiedere la pensione anticipata se

17   Cfr. nota precedente.

                                            12
genitori di tre figli viventi o, comunque, accuditi per
                 nove anni, oppure di un figlio con più di un anno di età
                 che sia affetto da invalidità (maggiore dell’80%) oppure
                 abbiano un congiunto invalido. Il dispositivo riguarda
                 in gran parte il personale di sesso femminile. A partire
                 dal 1° gennaio 2012, il dispositivo di pensionamento
                 anticipato per i/le dipendenti con 15 anni di servizio,
                 genitori di tre figli, avrà termine, ad eccezione di coloro
                 che, a tale data, soddisfino già i requisiti richiesti;
              invalidité: diversamente dal regime generale del settore
                privato, è ammesso il pensionamento anticipato per
                causa d’invalidità, senza condizioni di età e di durata in
                servizio.

             Il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (fonctionnaires)
prevede per la pensione un “minimo garantito”, corrispondente al
“minimo contributivo” nel settore privato. Con la riforma del 2010 il
“minimo garantito” è riconosciuto alle stesse condizioni che nel settore
privato, ossia con il raggiungimento dell’età per aver diritto alla pensione a
“tasso pieno” 18 . La condizione del rispetto dell’età per il “tasso pieno”
entrerà    in    vigore    progressivamente,         secondo      l’anno    di    nascita
dell’assicurato, e non si applicherà retroattivamente ai dipendenti che, al
momento dell’entrata in vigore della riforma, abbiano già superato l’età
legale minima per la pensione prevista in precedenza 19 .

             Il “minimo garantito” sarà riconosciuto senza condizioni di età o
di durata del periodo assicurativo per i pensionamenti per invalidità, per i
pensionamenti anticipati dei dipendenti portatori di handicap e per i
dipendenti genitori di un figlio portatore di handicap.

             La riforma prevede anche il progressivo allineamento del tasso
di contribuzione assicurativa previsto per i dipendenti pubblici a quello del
settore privato, dal 7,85 al 10,55% in dieci anni (entro il 2020).

18 I dipendenti pubblici beneficiavano del “minimo garantito” già al raggiungimento
dell’età legale minima per la pensione, anche in mancanza di tutti i trimestri contributivi
previsti, mentre il lavoratore dipendente del settore privato doveva raggiungere l’età
legale per la pensione a “tasso pieno” per avere il “minimo contributivo”.
19 L’ammontare del “minimo garantito”, in funzione della durata di servizio presa in

considerazione ai fini della liquidazione della pensione, non è stato modificato dalla

                                           13
I regimi pensionistici speciali

            In Francia lo Stato e alcuni grandi imprenditori privati
applicano “regimi di protezione sociale specifici” ad alcuni settori di
attività, per ragioni legate all’esigenza di “fidelizzare” un personale
qualificato, sottoposto a forti pressioni nell’ambito lavorativo, o per la
volontà di ricompensare in maniera più vantaggiosa un impegno lavorativo
in un settore vitale per la nazione.

            Sono previsti Régimes speciaux de retraite 20 per il personale di
alcune grandi imprese pubbliche (es., le imprese ferroviarie o di trasporti
come SNCF e RATP) o di interi rami del settore industriale (es., le
industrie di energia elettrica e gas come EDF, GDF e le imprese locali di
distribuzione di elettricità e gas), per gli appartenenti a determinati corpi o
per il personale di organi legati alla funzione pubblica (come militari,
agenti di polizia, assemblee parlamentari, etc.), ma anche per altre
professioni (marittimi, impiegati degli studi notarili, dipendenti dell’Opéra
di Parigi, etc.). L’organizzazione e il funzionamento dei regimi speciali
differiscono molto tra loro.

            Le differenze dei regimi speciali rispetto al regime pensionistico
generale riguardano, tra l’altro, l’età minima per la pensione (di norma
inferiore a 60 anni) e la durata della contribuzione assicurativa richiesta
per il “tasso pieno” (di norma inferiore ai 41 anni).

            La riforma del 2010 sarà applicata solo a partire dal 2017 ai
settori di attività soggetti ai regimi pensionistici speciali per permettere la
completa attuazione della precedente riforma del 2007 ancora in corso per
la parte dedicata a tali regimi. Dal 2007, infatti, le pensioni dei “regimi
speciali” sono in via di progressivo allineamento a quelle dei dipendenti
del settore privato (con il graduale passaggio, tra l’altro, del periodo
contributivo a 41 anni e l’introduzione di un sistema di penalizzazioni).

riforma, ovvero 1.067 euro per una carriera completa a fronte di 897 euro di “minimo
contributivo” per i lavoratori subordinati del settore privato.
20 I regimi speciali riguardano circa 5.000.000 di lavoratori. Si segnala il sito internet

dedicato ai regimi speciali http://www.regimesspeciaux.org/.

                                           14
La “pensione progressiva” (pensione parziale)

             La riforma delle pensioni del 2010 ha comunque confermato un
particolare istituto, il dispositivo della “pensione progressiva” che facilita
la transizione tra la vita lavorativa attiva e la pensione ed è stato introdotto
nell’ordinamento francese nel 1988 per i settori rientranti sotto il regime
pensionistico generale 21 .

             L’applicazione del dispositivo giuridico, che permette una
liquidazione parziale della pensione a fronte della continuazione del lavoro
a tempo parziale, avrebbe dovuto terminare al 31 dicembre 2010, ma è
stato reso perenne prima del suo termine di scadenza, per le professioni
del settore privato assoggettate al regime pensionistico generale e per le
professioni agricole, artigianali e commerciali 22 .

             Per beneficiare dell’istituto della “pensione progressiva”
l’assicurato deve attualmente essere in possesso dei seguenti requisiti:

possedere l’età legale minima per andare in pensione (cfr., ad esempio, la
tavola riepilogativa del regime generale);

avere raggiunto almeno 150 trimestri contributivi (trimestri assicurativi o
periodi riconosciuti equivalenti) a titolo dell’assicurazione-vecchiaia nei
regimi di base obbligatori (regime generale, regime dei dipendenti agricoli,
regime delle professioni artigianali, industriali e commerciali, della
professioni liberali e delle professioni agricole);

esercitare un’attività lavorativa dipendente a tempo parziale, ovvero
inferiore all’80% della durata legale 23 o convenzionale del lavoro svolto.

21 Il meccanismo della pensione progressiva è stato introdotto con la Loi n° 88-16 du 5
janvier 1988 relative à la sécurité sociale.
22 Décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive du régime

général e Décret n° 2010-1739 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive des
artisans, des commerçants et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
23 La durata legale del lavoro è espressa in ore ripartite nella settimana o nel mese. Tale

durata non comprende le ore di lavoro complementari e le ore d'équivalence, calcolate in
base ad una particolare contabilizzazione del tempo di lavoro e applicabili a determinati
settori di attività che comportano periodi di inattività (es: commercio al dettaglio di frutta
e legumi, latterie).

                                             15
La durata non deve superare l’80% del tempo pieno; non
importa a tal fine la ripartizione del tempo di lavoro parziale (alcuni giorni
della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi per anno). Il
contratto a tempo parziale può essere già in corso alla data in cui prende
effetto la pensione progressiva o iniziare a partire da tale data. In
quest’ultimo caso il datore di lavoro potrebbe non essere d’accordo, ma
non avendo il diritto di mettere in pensionamento obbligatorio il
dipendente prima del compimento dei suoi 70 anni, potrebbe essere
facilmente convinto dell’opportunità offerta dalla “pensione progressiva”.

           Il salario è calcolato sulla base del tempo parziale al quale si
aggiunge una frazione della pensione di base e di quelle integrative alle
quali l’assicurato abbia diritto.

           L’ammontare della pensione dipenderà dalle percentuale
temporale di lavoro parziale rispetto al tempo pieno:

            30% della pensione per un tempo di lavoro parziale
             compreso tra il 60 e l’80% del tempo pieno;
            50% per un tempo di lavoro parziale compreso fra il 40
             e il 60% del tempo pieno;
            70% per un tempo di lavoro parziale inferiore al 40%
              del tempo pieno.

           Al   momento      del    collocamento    definitivo   in   pensione,
quest’ultima sarà ricalcolata includendo anche i contributi versati durante
il periodo di pensionamento progressivo.

           Per quanto riguarda invece la Fonction publique, fino al 2010 i
dipendenti pubblici potevano usufruire, a richiesta, di un istituto analogo
alla pensione progressiva, la “cessazione progressiva di attività (CPA)”,
applicabile ai dipendenti e agli agenti dello Stato e degli enti pubblici, ma
anche agli agents delle collettività locali e dei loro enti pubblici a carattere
amministrativo. Il dispositivo della CPA permetteva di gestire una
transizione morbida tra l’attività lavorativa e la pensione. L’agente
pubblico lavorava a tempo parziale, beneficiando di una remunerazione
superiore a quella corrispondente alla durata del tempo di lavoro effettuata

                                      16
materialmente, percependo, in proporzione, una parte della pensione
maturata. La CPA è stata tuttavia soppressa dalla riforma pensionistica 24 a
partire al 1° gennaio 2011. Hanno continuato a beneficiarne solo gli agenti
pubblici, dipendenti e agenti fuori ruolo, già ammessi alla CPA prima di
tale data.

Le nuove misure annunciate

             La presentazione di una nuova riforma del sistema
pensionistico è attesa per il 2013, in quanto, nonostante l’approvazione
della legge del 2010, l’attuale regime pensionistico porterebbe ad un deficit
record di 20 miliardi di euro entro il 2020. Il Primo Ministro in carica,
Jean-Marc Ayrault, ha già ricevuto, il 13 maggio 2013, sindacati e
patronato per la preparazione della Conferenza sociale prevista per i
successivi 20-21 giugno che dovrebbe fissare il calendario delle
discussioni. Il Governo francese propenderebbe, in accordo con quanto
sostenuto dal Presidente della Repubblica François Hollande, per un
allungamento della durata degli anni contributivi necessari per la pensione
(dagli attuali 41 a 43-44 anni contributivi) e, forse, sul congelamento
dell’indicizzazione delle pensioni sull’inflazione più che su un ulteriore
innalzamento dell’età legale minima per il pensionamento, fissata
attualmente a 62 anni.

24 La Loi n. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant reforme des retraites (art. 54) ha
abrogato l’ordinanza n. 82-297 del 31 marzo 1982 relativa, tra l’altro, alla cessazione
d’attività dei dipendenti e degli agenti dello Stato e degli enti pubblici statali a carattere
amministrativo e l'ordinanza n. 82-298 del 31 marzo 1982 relativa alla cessazione
progressiva d’attività degli agenti di ruolo delle collettività locali e dei loro enti pubblici a
carattere amministrativo. Cfr. anche la Circulaire du 6 décembre 2010 relative aux
conséquences de la réforme des retraites sur le dispositif de cessation progressive
d'activité.

                                              17
18
GERMANIA

La disciplina generale del sistema previdenziale

           La Germania è, storicamente, il primo paese in cui è stato introdotto un
sistema previdenziale pubblico: il regime dell’assicurazione sociale obbligatoria,
ideato da Bismarck, è stato infatti adottato nel 1891 ed esteso all’intera popolazione
lavorativa nel 1972. Il suo funzionamento è basato sul principio della ripartizione, che
prevede il finanziamento delle pensioni con le contribuzioni correnti.

           Il sistema di previdenza pubblica è finanziato in parte dall’imposizione
fiscale e in parte attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori
dipendenti. Il sistema pensionistico varia a seconda della categoria dei lavoratori e
dei settori produttivi e non è obbligatorio per i lavoratori autonomi che tuttavia
hanno facoltà di iscriversi alla gestione pubblica. Tutti i lavoratori subordinati e
determinate categorie di lavoratori autonomi sono quindi soggetti al regime di
assicurazione obbligatoria per la pensione e coperti dall’assicurazione di vecchiaia.

           La pensione di vecchiaia (Altersrente) riconosce il lavoro prestato nel
corso della vita attiva. Essa è soggetta a requisiti di età e di maturazione
contributiva minima (il periodo contributivo generale è di 5 anni di contributi e
periodi sostitutivi). Tutti i mesi in cui sono stati versati contributi e i periodi dedicati
all’educazione dei figli fino a 3 anni sono considerati nel calcolo dei periodi
contributivi di 5, 15 e 25 anni. Per il periodo contributivo di 35 anni, i periodi
considerati sono tutti quelli che danno diritto ad una pensione, come gli anni di
formazione e quelli dedicati all’educazione dei figli fino a 10 anni di età.

           La disciplina riguardante le pensioni è contenuta nel Sesto Libro del
Codice sociale (Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - SGB VI), introdotto dalla legge
sulla riforma delle pensioni del 18 dicembre 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
L’ultima riforma di rilievo, introdotta dalla Große Koalition nel 2007, è entrata
ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2012: la Germania è stata pertanto il primo

                                            19
paese europeo ad elevare a 67 anni la soglia dell’età pensionabile, la quale
diverrà effettiva per tutte le future generazioni nel 2029.

             La normativa generale prevede diversi tipi di pensioni di vecchiaia,
elencati al comma 2 del § 33 del SGB VI e di seguito illustrati.

Pensione ordinaria di vecchiaia (Regelaltersrente)

             I requisiti per accedere a tale pensione sono:

              minimo 5 anni di contributi versati;
              65 anni di età per le persone nate prima del 1947;
              67 anni di età per le persone nate dopo il 1963.

             Dal 2012 al 2028, per i nati tra il 1° gennaio 1947 e il 31 dicembre 1963, il
limite viene portato gradualmente da 65 a 67 anni, in base alla tabella sotto indicata
(§§ 35 e 235 SGB VI), in modo che l’innalzamento dell’età pensionabile entri a regime
il 1° gennaio 2029 per tutti i nati dal 1964 in avanti.

                       Anno in cui viene                          Età di pensionamento
Anno di nascita                            Aumento mesi
                     percepita la pensione                           Anno       Mese
      1947                2012                     1                 65           1
      1948                2013                    2                  65           2
      1949                2014                    3                  65           3
      1950                2015                    4                  65           4
      1951                2016                    5                  65           5
      1952                2017                     6                 65           6
      1953                2018                    7                  65           7
      1954                2019                    8                  65           8
      1955                2020                     9                 65           9
      1956                2021                    10                 65           10
      1957                2022                     11                65           11
      1958                2023                    12                 66           0
      1959                2024                    14                 66           2
      1960                2025                    16                 66           4
      1961                2026                     18                66           6

                                            20
1962                2027                     20                 66            8
      1963                2028                     22                 66            10

Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa
(Altersrente für langjährig Versicherte)

             I requisiti per accedere a tale pensione sono:

              63 anni di età (con detrazioni);
              65-67 anni di età (piena);
              35 anni di contributi.

             È possibile ottenere questa pensione già al compimento del 63° anno di
età, con 35 anni di contributi, accettando una riduzione pari allo 0,3% per ciascun
mese di percepimento prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

             Tale pensione è concessa agli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964, che
abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano versato 35 anni di contributi
assicurativi (§§ 36 e 236 SGB VI).

             Per gli assicurati nati tra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1963, il limite
di età è gradualmente innalzato, a partire dal 2012, da 65 a 67 anni, in base alla data
di nascita (vedi tabella di seguito indicata).

             Per gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964, a partire dal 2012, il limite
di età è di 67 anni, con 35 anni di contributi.

   Anno di nascita Anno in cui viene AumentoEtà di pensionamento
                   percepita la pensione mesi
                                                 Anno       Mese
         1949
       Gennaio               2012                       1        65             1
       Febbraio              2013                       2        65             2
   Marzo–Dicembre            2014                       3        65             3
         1950                2015                       4        65             4
         1951                2016                       5        65             5
         1952                2017                       6        65             6
         1953                2018                       7        65             7

                                             21
1954               2019                     8         65          8
        1955               2020                     9         65          9
        1956               2021                     10        65          10
        1957               2022                     11        65          11
        1958               2023                     12        66          0
        1959               2024                     14        66          2
        1960               2025                     16        66          4
        1961               2026                     18        66          6
        1962               2027                     20        66          8
        1963               2028                     22        66          10

           È infine prevista dal § 38 SGB VI una pensione di vecchiaia a favore di
assicurati con una carriera assicurativa particolarmente lunga (Altersrente
für besonders langjährig Versicherte), che non subisce alcun tipo di riduzione. A
partire dal 2012 possono percepire questa pensione i lavoratori che, compiuto il 65°
anno di età, abbiano versato 45 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia anticipata per donne (Altersrente für Frauen)

           Tale pensione spetta alle donne nate prima del 1° gennaio 1952. I
requisiti sono:

            60 anni di età (con importo mensile ridotto);
            minimo 15 anni di contributi, di cui 121 mesi (10 anni e 1
             mese) versati dopo il 40° anno di età (§ 237a SGB VI) per attività
             lavorativa dipendente o autonoma soggetta all’obbligo
             assicurativo.

Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi (Altersrente für
schwerbehinderte Menschen)

           Ai sensi del § 37 SGB VI gli assicurati nati dopo il 1° gennaio 1964
hanno diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:

            hanno compiuto il 65° anno di età;

                                           22
 all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un
               grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del
               Nono Libro del Codice sociale); e
             hanno maturato 35 anni di contributi.

            In base al § 236a gli assicurati nati prima del 1° gennaio 1964 hanno
diritto alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi se:

             hanno compiuto il 63° anno di età;
             all’inizio della pensione di vecchiaia è stato riconosciuto loro un
               grado di invalidità non inferiore al 50% (§ 2, comma 2, del
               Nono Libro del Codice sociale); e
             hanno maturato 35 anni di contributi.

            La richiesta di pensionamento anticipato è possibile solo dopo il
compimento del 60° anno di età.

            Nel dettaglio, la disciplina prevede la seguente suddivisione:

             i nati entro il 31 dicembre 1951 hanno diritto alla pensione di
               vecchiaia dopo il compimento del 63° anno di età, mentre la
               richiesta di pensionamento anticipato è consentita al compimento
               del 60° anno;
             per i nati tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1963, i limiti di età
              di 63 e 60 anni (pensionamento anticipato) sono rispettivamente
              elevati a 65 e a 62 anni secondo la tempistica fissata dalla tabella
              sottostante:

                                             Età per il                 Età per il
    Anno e mese di        Aumento       percepimento della         percepimento della
      nascita              mesi         pensione ordinaria         pensione anticipata
                                            Anno         Mese          Anno         Mese
     1952
     Gennaio                 1              63           1             60           1
     Febbraio                2              63           2             60           2
     Marzo                   3              63           3             60           3
     Aprile                  4              63           4             60           4
     Maggio                  5              63           5             60           5
 Giugno-Dicembre             6              63           6             60           6
     1953                    7              63           7             60           7

                                            23
1954                    8             63           8           60           8
     1955                    9             63           9           60           9
     1956                    10            63           10          60           10
     1957                    11            63           11          60           11
     1958                    12            64           0           61           0
     1959                    14            64           2           61           2
     1960                    16            64           4           61           4
     1961                    18            64           6           61           6
     1962                    20            64           8           61           8
     1963                    22            64           10          61           10.

            Non è invece prevista alcuna elevazione dei limiti d’età per gli assicurati
che soddisfano le due seguenti condizioni:

             sono stati riconosciuti grandi invalidi alla data del 1° gennaio 2007
               (§ 2, comma 2 del Nono libro del Codice sociale);
             sono nati prima del 1° gennaio 1955 e anteriormente al 1° gennaio
               2007 hanno concordato un lavoro part-time ai sensi dei §§ 2 e 3,
               comma 1, n.1 della Legge sul lavoro part-time degli anziani
               (Altersteilzeitgesetz - AltZG) o, in alternativa, hanno percepito
               un’indennità di licenziamento come lavoratori dell’industria
               mineraria.

Pensione di vecchiaia per disoccupazione o dopo lavoro a tempo
parziale     (Altersrente wegen   Arbeitslosigkeit oder    nach
Altersteilzeitarbeit)

            Ai sensi del § 237 SGB VI possono accedere a tale pensione coloro i quali:

             sono nati prima del 1° gennaio 1952;
             hanno compiuto 60 anni di età;
             risultano disoccupati alla data di inizio della pensione e al
               compimento di 58 anni e 6 mesi sono risultati complessivamente
               (ossia nell’arco dell’intero periodo lavorativo) disoccupati per 52
               settimane o, in alternativa, hanno svolto lavoro part-time per
               almeno 24 mesi;

                                           24
 hanno versato, durante i 10 anni precedenti il raggiungimento
             della pensione, almeno otto anni di contributi obbligatori;
            hanno versato complessivamente 15 anni di contributi.

           Chi desiderasse posticipare la pensione dopo il raggiungimento dell’età
pensionabile ordinaria ottiene un incremento dello 0,5% mensile (6% annuo) per
ogni anno di lavoro aggiunto.

           L’importo della pensione dipende dai contributi previdenziali versati nel
corso dell’intera vita assicurativa, che può essere più lunga del periodo effettivo,
giacché rientrano nel computo i periodi esenti da versamento di contributi o a
contribuzione ridotta.

Pensione parziale (Teilrente)

           La possibilità di accedere ad una pensione parziale è stata introdotta nel
1992 e, nonostante le diverse modifiche al regime dell’età pensionabile intervenute
nel corso del tempo, il meccanismo si è mantenuto pressocché inalterato.

           Ai sensi del § 42 SGB VI i lavoratori più anziani hanno la possibilità di
richiedere la pensione di vecchiaia per intero (Vollrente) o una pensione parziale
(Teilrente). In quest’ultimo caso, nonostante il raggiungimento del limite di età per la
pensione di vecchiaia, il lavoratore percepisce solo una parte della pensione che gli
spetta se decide di continuare l’attività lavorativa. Il reddito da pensione in presenza
di altre entrate contemporaneamente è però limitato dal tetto massimo ai guadagni
aggiuntivi che va determinato individualmente per ogni lavoratore interessato. In via
eccezionale non sussiste alcun limite relativo ad ulteriori guadagni per coloro che
hanno compiuto il 65° anno di età.

           Il lavoratore può scegliere liberamente l’ammontare della pensione
parziale in tre varianti: un terzo, la metà o due terzi della pensione
completa. In qualsiasi momento sono possibili il cambio tra i diversi tipi di pensione
parziale o l’opzione per la pensione completa. Quanto più bassa è la pensione
parziale, tanto più elevato è il limite del possibile guadagno aggiuntivo senza ritenute.
Generalmente con una pensione parziale di 1/3 si può guadagnare circa l’80% del
reddito da ultimo percepito e con le pensioni parziali di 1/2 o di 2/3, rispettivamente,
circa il 60% o il 40%.

                                           25
Il lavoratore continua a svolgere la sua attività in un normale rapporto a
tempo parziale. La trasformazione delle condizioni di lavoro può avvenire solo su
base volontaria, tuttavia il dipendente può richiedere al datore di lavoro di discutere
insieme la possibilità di una limitazione dell’orario lavorativo. Per la remunerazione
del lavoro part-time vanno versati i contributi assicurativi e pensionistici, che però
possono essere presi in considerazione soltanto col percepimento della pensione
completa.

                                          26
REGNO UNITO

La riforma del 2011 del sistema pensionistico

            Dopo essere stata più volte oggetto, negli ultimi anni, di interventi
legislativi finalizzati ad una revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni
previdenziali, la disciplina pensionistica è stata modificata dalle misure contenute nel
Pensions Act 2011, dirette a contenere la spesa pubblica in questo ambito e a
precostituire basi adeguate per la sostenibilità finanziaria del sistema. Il
provvedimento, annunciato nel programma del governo di coalizione liberal-
conservatore, era stato preceduto da un “Libro bianco” del Department of Work and
Pensions (DWP) dal titolo A sustainable State Pension: when the State Pension age
will increase to 66 (Cm 7956), apparso nel novembre 2010, che ne aveva anticipato le
linee fondamentali; alcune di esse, tuttavia, sono state modificate nel successivo
esame parlamentare.

            Saldandosi alle riforme introdotte dal precedente governo laburista (in
particolare con i Pensions Acts del 2007 e del 2008), la legge del 2011 ha innovato il
regime delle pensioni con l’obiettivo di renderlo compatibile con il contesto sociale,
demografico ed economico in mutamento, e ne ha articolato la riforma su due assi
principali: la revisione dell’età di accesso al trattamento pensionistico a
carico dello Stato (State pension) e la partecipazione automatica dei lavoratori
ad un fondo previdenziale aziendale (automatic enrolment); altre disposizioni
sono dedicate alla revisione del regime pensionistico in ambiti specifici del settore
pubblico (con riferimento ai magistrati).

            La soglia anagrafica per beneficiare della State pension (la quale può
articolarsi, a seconda dei casi, in una forma “di base” e in una di secondo livello o
“addizionale” 25 ), era già stata materia di interventi che, oltre a parificare il requisito

25 La pensione statale aggiuntiva (tale rispetto al trattamento di base, consistente in una prestazione
flat-rate in quanto indipendente dal reddito del beneficiario, sia esso lavoratore dipendente od

                                                 27
dell’età per le donne e per gli uomini, ne hanno graduato il progressivo innalzamento
dai 60 anni nel 2010 ai 65 anni nel 2020 (Pensions Act 1995). Con il Pensions Act
2007 tale soglia è stata poi portata a 66 anni nel 2026 (Schedule 3, Table 2) e,
sempre dalla medesima legge, ulteriormente fissata a 67 anni nel 2036 (Schedule 3,
Table 3) e a 68 anni nel 2046 (Schedule 3, Table 4) 26 .

             Le stime dell’andamento demografico, indicative di una maggiore
aspettativa di vita delle persone, e i dati relativi alla grave crisi economico-finanziaria
tuttora in atto hanno indotto il legislatore a rimodulare, con il Pensions Act 2011, il
calendario precedentemente stabilito per il graduale incremento dell’età di accesso
alla pensione, anticipando nel tempo l’applicazione del requisito dei 66 anni. In base
a tali previsioni (e ferma restando la soglia più avanzata dei 68 anni da raggiungere
nel 2046), questo requisito anagrafico è destinato ad applicarsi nell’ottobre del
2020 per gli uomini e le donne beneficiari della State pension, con un innalzamento
progressivo dell’età (tra il 2016 e il 2018) più rapido per le donne in conseguenza
della parificazione prescritta dalla normativa europea in materia di parità di
trattamento fra uomini e donne nel mercato del lavoro.

             Per effetto di tale innovazione la data della pensione, a seconda dell’età
anagrafica del lavoratore, è determinabile in base al seguente calendario:

                                     Uomini e donne
  Data di nascita                              Data/età di percepimento della
                                               pensione
  Tra il 6 dicembre 1953 e il 5 gennaio 1954   6 marzo 2019
  Tra il 6 gennaio 1954 e il 5 febbraio 1954   6 maggio 2019
  Tra il 6 febbraio 1954 e il 5 marzo 1954           6 luglio 2019
  Tra il 6 marzo 1954 e il 5 aprile 1954             6 settembre 2019

autonomo) è erogata ai lavoratori dipendenti in misura variabile in base al reddito e ai National
Insurance Contributions versati oppure accreditati in modo figurativo (negli indirizzi del Governo è
tuttavia prefigurata, anche in questo caso, l’introduzione di una flat – rate al fine di incoraggiare il
ricorso a forme di previdenza complementare). Occorre tuttavia precisare che – come evidenziato più
avanti - il modello della State Pension articolato nella basic e nella additional pension è stato oggetto,
più di recente, di un ripensamento da parte del Governo, propenso ad introdurre, a partire dal 2017,
un trattamento unitario.
26 La legge del 2007 ha stabilito che le nuove soglie di età pensionabile vadano a regime

progressivamente in ragione di 2 mesi per ciascun mese di nascita dell’interessato, a partire
rispettivamente dal 6 maggio 2024 (data poi anticipata al 6 marzo 2019 in seguito alla modifica del
Pensions Act 2011), dal 6 maggio 2034 e dal 6 maggio 2044 (queste ultime due tabelle non hanno
invece subito modifiche dopo il 2007).

                                                   28
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