Pensioni 2010: requisiti, calcolo e finestre
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Segreteria Territoriale di Bologna Pensioni 2010: requisiti, calcolo e finestre Regole più restrittive: Tre Sistemi - Requisiti - Calcolo - Finestre Tre sistemi La struttura pensionistica attuale si basa sempre sulla riforma della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, che conserva l'impianto retributivo fino ad esaurimento delle situazioni pendenti (e quindi ancora per un lungo periodo) e traghetta il sistema pensionistico sulla sponda del sistema contributivo (affiancando alla previdenza obbligatoria quella complementare). La riforma configura tre sistemi di calcolo per le pensioni: - retributivo (o reddituale per gli autonomi), riservato ai lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni di contributi; - misto, o in «pro-rata», a favore dei lavoratori che, sempre alla data del 31 dicembre 1995, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. I contributi versati fino al 31 dicembre 1995 sono calcolati con il sistema retributivo, mentre quelli riferiti ai periodi dal 1° gennaio 1996 in poi sono liquidati con il sistema contributivo. Comunque, i requisiti per maturare la pensione sono quelli previsti nel sistema retributivo. Questi lavoratori hanno la possibilità di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, purché abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo; - contributivo, per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996 in poi e sono privi di anzianità contributiva precedente, agli iscritti alla gestione separata dell'Inps, ai soggetti che optano per il sistema contributivo, a quelli che conseguono la pensione con la totalizzazione dei contributi ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2006. Il passaggio da un sistema all'altro comporta però la convivenza dei due metodi di calcolo fino a quando non sarà applicato a pieno regime il solo sistema contributivo. Con il sistema contributivo il calcolo della pensione si effettua sulla base della contribuzione di tutta la vita assicurativa, a differenza di quello retributivo che prende in considerazione le ultime retribuzioni, che generalmente sono le più elevate; in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, viene istituita la sola pensione di vecchiaia con nuovi requisiti per accedervi; la pensione di anzianità rimane solo nel sistema retributivo, con i limiti via via introdotti e vieppiù inaspriti con le riforme che si sono succedute nel tempo.
Gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quelli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, piccoli agricoltori), tutti facenti capo all'Inps, hanno diritto alle pensioni di vecchiaia e di anzianità, ai trattamenti di invalidità (assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità), alla pensione supplementare diretta. Nel caso di morte del lavoratore, ai superstiti spetta la pensione di reversibilità o indiretta (a seconda che il lavoratore deceduto fosse titolare di pensione o non ancora pensionato), la pensione supplementare indiretta o di reversibilità, l'indennità per morte. I requisiti per maturare il diritto alla pensione e le decorrenze prefissate dalla legge, le cosiddette finestre, variano a seconda della tipologia della pensione e del sistema di calcolo, retributivo o contributivo, nel quale va inquadrata la pensione stessa. Per alcuni tipi di pensione i requisiti e decorrenze sono rimasti immutati nel tempo, e ciò vale per i trattamenti di invalidità e ai superstiti. Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, invece, le ultime riforme hanno apportato modifiche sostanziali che si riverberano anche nel 2010. Requisiti Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di una determinata età, finora considerata come limite fisiologico all'attività lavorativa. Nel futuro sarà l'unica pensione legata all'età anagrafica a rimanere in vita. Infatti, a norma dell'art. 1, c. 19, della legge n. 335/1995, scompariranno le pensioni di vecchiaia e di anzianità presenti nel sistema retributivo e rimarrà in essere solo la vecchiaia contributiva. Secondo il sistema retributivo e misto, l'età minima è stabilita in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (art. 1, c. 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) in concorso con almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e venti anni di contribuzione (art. 2, c 1, D.Lgs. n. 503/1992). Il diritto alla pensione di vecchiaia è comunque subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Diversi sono i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (art. 1, comma 20, legge n. 335/1995), che, come detto, riguarda i lavoratori che acquisiscono il primo contributo dal 1° gennaio 1996 e quelli, già titolari di un conto assicurativo, che optano per il sistema contributivo. A seguito delle modifiche apportate alla disciplina originaria dall'art. 1, c. 6, lett. b) della legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituito dall'art. 1, c. 2, lett. a, n. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il lavoratore deve avere compiuto 65 o 60 anni di età, a seconda se uomo o donna, e avere maturato almeno cinque anni di contribuzione. In alternativa, chi vuole anticipare la pensione, deve avere un'anzianità contributiva di almeno 35 anni associata a una età minima, che per il 2010 per i lavoratori dipendenti è di 59 anni e per gli autonomi di 60 anni: ma occorre anche raggiungere la quota fissata per il 2010 rispettivamente a 95 e 96, che è la somma degli anni di età e di contribuzione (un mix liberamente combinabile dal lavoratore nel rispetto delle soglie minime indicate), cosa che comporta che con tale età occorrono almeno 36 anni di contributi. Si prescinde dal requisito anagrafico se il lavoratore ha maturato un'anzianità non inferiore a 40 anni di contribuzione. Anche nel sistema contributivo l'assicurato deve avere sciolto il rapporto di lavoro alle dipendenze (pertanto la clausola non riguarda i lavoratori autonomi).
Pensione di anzianità La pensione di anzianità si consegue prima del compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia e in presenza di una contribuzione e di una età minima. I requisiti in vigore nel 2010 sono contenuti nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, che con effetto dal 2008 ha abrogato lo scalone previsto dalla lettera a) del comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ha previsto un innalzamento graduale e programmato negli anni dell'età minima per la pensione di anzianità. Inoltre, dalla metà del 2009 in poi è stato stabilito un mix di età e contributi che danno luogo a una serie di quote prestabilite, costituite dalla somma degli anni di età e degli anni dei versamenti contributivi, che aumentano di anno in anno. Sicché, nel 2010, per maturare il diritto alla pensione di anzianità nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, occorre avere l'età minima di 59 anni e raggiungere quota 95, che si può ottenere combinando 59 anni di età con 36 di contributi o 60 anni di età con 35 di contributi. Per la pensione nelle gestioni autonome degli artigiani, commercianti e agricoltori, occorre un'età minima e una quota più alta, e cioè 60 anni di età e quota 96, che si può ottenere combinando 60 anni di età con 36 di contributi o 61 anni di età con 35 di contributi. Per gli autonomi, dunque, con questo sistema la pensione di anzianità è di fatto abolita per le donne, in quanto l'età ormai coincide con quella stabilita per la pensione di vecchiaia. Va anche precisato che per il raggiungimento della quota valgono anche le frazioni di unità sia per l'età che per l'anzianità contributiva, sempre salvi i requisiti minimi di età e di contribuzione che devono sempre concorrere e non essere disgiunti l'uno dall'altro. Perciò, ad esempio, un lavoratore dipendente che nel 2010 ha un'età di 59 anni e sei mesi può avere la pensione se ha maturato 35 anni e mezzo di contributi (59,5 + 35,5 = 95). I soggetti che hanno raggiunto i 40 anni di contributi possono andare in pensione quando vogliono, anche se non hanno compiuto l'età minima richiesta. Le regole in vigore prima della riforma della legge n. 247/2007 sono tuttora valide per i soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 2007. Esse prevedono per i lavoratori dipendenti il conseguimento del trattamento di anzianità al raggiungimento del 57° anno di età (indifferentemente per uomini e donne) con il contestuale possesso di 35 anni di contributi (pari a 1.820 contributi settimanali) oppure, in alternativa, dei 39 anni di contributi (2.028 contributi settimanali) indipendentemente dall'età. Per i lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti e piccoli agricoltori, il requisito è più elevato di un anno, in quanto per loro sono richiesti 58 anni di età e 35 di contributi o, in alternativa 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Non è escluso che i requisiti possano vieppiù inasprirsi, come lascia presagire la stessa legge n. 247, che stabilisce che con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), da emanarsi entro il 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti minimi indicato dal 2013 in poi, se gli equilibri finanziari lo consentono. In ogni caso è necessaria la cessazione di ogni attività lavorativa alle dipendenze, mentre non è richiesta la cessazione del lavoro autonomo. La regola vale sia per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che per quelle a carico delle gestioni autonome. Alle regole generali sono previste delle deroghe che riguardano alcune categorie di lavoratori e le donne. Quanto alle lavoratrici, il comma 9 dell'art. 1 della legge n.
243/2004 prevede in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, che possono scegliere di andare in pensione di anzianità anche dopo il 2007 con le regole allora vigenti (57 o 58 anni di età, a seconda che siano dipendenti o autonome, e 35 anni di contributi), a condizione che optino per la liquidazione del trattamento con il sistema contributivo. A fronte dell'anticipo della pensione dovranno però optare per la liquidazione del trattamento con le regole del sistema contributivo stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, che comporta però una penalizzazione economica che si portano dietro per tutta la vita. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché a quello dei servizi antincendi continua ad applicarsi, come al solito, la normativa speciale per loro prevista. Per il resto nulla è stato innovato rispetto alla normativa in vigore. Pertanto, oltre all'anzianità contributiva dei 35 anni, per maturare il diritto alla pensione di anzianità occorre anche che siano trascorsi 35 anni tra la data del primo contributo e la data della decorrenza della pensione (tale requisito costituisce l'anzianità assicurativa). Per la formazione dell'anzianità contributiva (35 o la maggiore età svincolata dall'età anagrafica) concorrono sia i contributi da lavoro (obbligatori) che alcuni contributi figurativi, i volontari, da riscatto e da ricongiunzione. Quanto al requisito contributivo, va precisato che i 35 anni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione a carico di una gestione autonoma possono essere perfezionati anche sommando le contribuzioni versate o accreditate in più gestioni autonome e nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti, purché si tratti di periodi non sovrapposti temporalmente. Ma quando il diritto si matura con il cumulo dei contributi da dipendente e da autonomo (anche se è uno solo il contributo da autonomo) la pensione è liquidata con i requisiti e la decorrenza stabiliti per la gestione autonoma, anche se la qualifica alla data del pensionamento era di lavoratore dipendente. Una volta maturato il diritto alla pensione, non ci sono limiti di tempo per utilizzarlo. Calcolo Fino a tutto il 1995 è rimasto in vigore unicamente il sistema di calcolo retributivo. Dal 1996, con la riforma della legge n. 335/1995, al calcolo retributivo si è affiancato quello contributivo, applicato ai soggetti sopra indicati nonché, ma solo per la quota relativa ai contributi successivi al 31 dicembre 1995, a coloro che hanno maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Generalmente il sistema di calcolo retributivo, in quanto prende in considerazione le ultime retribuzioni che di solito sono più elevate, produce pensioni più alte di quelle liquidate con il sistema contributivo, che al contrario valuta la media delle contribuzioni versate in tutta la vita lavorativa e che comprendono quindi anche quelle più antiche e di solito meno elevate. Come si è detto, la legge prevede tre sistemi di calcolo delle pensioni, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative di chi aveva già in corso il rapporto assicurativo: retributivo per i lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni di contributi (nel computo dei 18 anni vanno compresi tutti i contributi, anche versati in più gestioni, sempre che non siano temporalmente sovrapposti; contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva a quelle data e ad essi assimilati; misto (o in “pro-rata”) per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31
dicembre 1995 (retributivo per l'anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995; contributivo per quella successiva). Calcolo retributivo La misura della pensione è determinata applicando alla media delle retribuzioni coperte da contribuzione percepite negli ultimi anni precedenti la decorrenza della pensione l'aliquota di rendimento del 2 per cento (o valori inferiori, secondo le fasce della retribuzione media pensionabile) per ogni anno di iscrizione e contribuzione nell'assicurazione. Gli elementi per il calcolo sono dunque la retribuzione pensionabile e l'anzianità contributiva, dalla quale si ricava l'aliquota di rendimento che va applicata appunto alla retribuzione pensionabile. Retribuzione pensionabile Il periodo in cui va rilevata la retribuzione pensionabile media (settimanale o annua) varia a seconda che debba riferirsi all'anzianità contributiva fino a tutto il 1992 ovvero a quella successiva. Per quella fino al 1992 vanno prese in considerazione le retribuzioni coperte da contribuzione delle ultime 260 settimane (5 anni) precedenti la decorrenza della pensione (art. 3, c. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 297), mentre per l'anzianità contributiva acquisita dal 1993 in poi contano le retribuzioni delle ultime 520 settimane (10 anni) sempre precedenti la decorrenza della pensione (art. 3, c. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503). Nel caso, frequentissimo, di contribuzione che copre i due periodi, la pensione è liquidata su due quote, note come A e B (che sono regolate da criteri diversi anche con riferimento alle rivalutazioni delle retribuzioni e ai coefficienti di rendimento), la cui somma dà luogo alla pensione complessiva posta in pagamento (art. 13, D.Lgs. n. 503/1992). Periodi più ampi sono stabiliti per le pensioni dei lavoratori autonomi. La retribuzione di ciascun anno è annualmente rivalutata. Sono escluse dalla rivalutazione le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. Il criterio di rivalutazione è diverso a seconda che si riferisca al calcolo della quota A ovvero della quota B. Sicché, per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità fino al 31 dicembre 1992 (quota A), le retribuzioni di ciascun anno sono rivalutate sulla base della variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell'industria (art. 3, c. 11, legge n. 297/1982), mentre per il calcolo della quota relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993 in poi (quota B), le retribuzioni sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione (art. 3, c. 5, D.Lgs. n. 503/1992). Sulla scorta di tali criteri sono state rivalutate anche le retribuzioni utili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2010. Anzianità contributiva L'altro elemento per il calcolo retributivo della pensione è costituito dall'anzianità contributiva, e cioè dal numero delle settimane di contribuzione (obbligatoria, da riscatto, figurativa e volontaria) utili per il calcolo accreditate tra la data di inizio dell'assicurazione e quella di decorrenza della pensione. Per le pensioni di inabilità
l'anzianità contributiva è maggiorata delle settimane comprese tra la decorrenza della pensione e l'età pensionabile. Dall'anzianità contributiva si ricava la percentuale complessiva da applicare alla retribuzione pensionabile. L'anzianità massima è fissata in 40 anni di contribuzione, pari a 2080 contributi settimanali. La percentuale massima di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile non può superare l'80 per cento, dato che l'aliquota di rendimento massima per ogni anno di contribuzione è del 2 per cento. L'aliquota di rendimento, che costituisce l'elemento di raccordo tra il reddito pensionabile e l'anzianità contributiva, è dunque la percentuale per ogni anno di contribuzione da applicare alla retribuzione media pensionabile. La percentuale non è fissa, ma si diversifica secondo le fasce della retribuzione pensionabile: è del 2 per cento sulla fascia di retribuzione fino al cosiddetto tetto pensionabile (o meglio, fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile), fissato per il 2010 in 42.340 euro, ma diminuisce gradualmente sulle fasce eccedenti il tetto della prima fascia di retribuzione. L'aumento del tetto della prima fascia comporta a cascata l'aumento delle fasce successive, sulle quali si applicano le aliquote di rendimento ridotte. Salvo l'aliquota applicabile alla prima fascia, che è rimasta immutata al 2 per cento, quelle applicabili alle fasce successive sono ridotte in misura diversificata a seconda che attengano alle anzianità contributive fino al 1992 (per il calcolo della quota A della pensione) ovvero alle anzianità contributive dal 1993 in poi (per il calcolo della quota B). Perciò, per le pensioni con decorrenza nel 2010 le fasce di retribuzione pensionabile annua a cui si applicano le rispettive aliquote percentuali di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva sono variate come segue. Per le anzianità contributive acquisite fino al 1992: • 2% per la prima fascia (fino a 42.364,00); • 1,50% per la fascia eccedente il primo tetto fino al 33 % (oltre 42.364,00 e fino a 56.344,12 euro); • 1,25% per la fascia dal 33 al 66% (oltre 56.344,12 e fino a 70.324,24 euro); • 1% oltre il 66% (oltre 70.324,24 euro). Per le anzianità contributive acquisite dal 1°gennaio 1993: • 2% per la prima fascia (fino a 42.364,00); • 1,60% per la fascia eccedente il primo tetto fino al 33 % (oltre 42.364,00 e fino a 56.344,12 euro); • 1,35% per la fascia dal 33 al 66% (oltre 56.344,12 e fino a 70.324,24 euro); • 1,10% per la fascia dal 66% al 90% (oltre 70.324,24 e fino a 80.491,60 euro); • 0,90% oltre il 90% (oltre 80.491,60 euro). Misura della pensione L'importo della pensione è costituito dalla somma delle due quote: la quota A, che è calcolata in base all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, alla media delle retribuzioni pensionabili relative alle 260 settimane precedenti la decorrenza della pensione rivalutate e alle aliquote di rendimento in vigore fino al 31 dicembre 1992; la quota B, calcolata in base alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione, alla media delle retribuzioni pensionabili rilevate nelle ultime 520 settimane precedenti la decorrenza della pensione rivalutate e con le aliquote di rendimento in vigore dal 1° gennaio 1993.
Va, infine, segnalata una ipotesi piuttosto ricorrente. Può accadere che un lavoratore possa far valere della contribuzione in una o più gestioni autonome e nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. In questo caso, se il diritto alla pensione è maturato con il cumulo dei contributi versati nelle varie gestioni, la pensione viene liquidata nella gestione autonoma di competenza, ma l'importo è determinato in relazione alla contribuzione accreditata in ciascuna gestione. Infatti, stabilisce il primo comma dell'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, l'importo calcolato col sistema retributivo- reddituale è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata in base ai contributi versati in ciascuna delle gestioni autonome e della quota di pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione al Fpld, con le norme ivi in vigore. Perciò, per determinare l'importo della pensione, si calcolano tante distinte quote di pensione quante sono le gestioni nelle quali sono stati versati i contributi. L'importo complessivo della pensione è dato dalla somma di tutte le quote. Part-time Nel caso in cui il rapporto di lavoro alle dipendenze sia stato svolto in tutto o in parte a tempo parziale, la pensione si determina calcolando per intero l'anzianità relativa ai periodi a tempo pieno e in misura ridotta l'anzianità relativa ai periodi di part-time. Questo criterio si applica a partire dal 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore della legge n. 863 del 19 dicembre 1984. Ciò significa che i periodi precedenti si calcolano tutti allo stesso modo, vale a dire come se fossero tutti periodi di lavoro a tempo pieno. La contrazione dei contributi si applica solo per determinare la misura della pensione e non per accertarne il diritto, per il quale, dunque, valgono per intero anche i periodi di lavoro ridotto. Per calcolare l'importo della pensione, l'anzianità contributiva viene ridotta in base alle ore effettivamente lavorate rispetto a quelle stabilite per il tempo pieno: perciò a chi, ad esempio, in un anno lavora con un part-time del 50 per cento dell'orario contrattuale viene riconosciuta un'anzianità contributiva di 6 mesi e non di 12. Ma ciò che si perde con la riduzione dell'anzianità contributiva si recupera con una migliore utilizzazione delle retribuzioni percepite durante il part-time, sempre che entrino nel calcolo della pensione. Queste infatti vengono riferite ai soli periodi ridotti. Da ciò deriva nella sostanza un miglioramento della retribuzione pensionabile. Calcolo contributivo Il sistema di calcolo contributivo è stato introdotto dall'articolo 1, commi 6 e seguenti, della legge n. 335/1995, che, come si è detto, va applicato anche ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (per i quali il diritto alla pensione matura comunque con i requisiti previsti nel sistema retributivo) per la sola quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente a quella data che viene calcolata secondo il sistema contributivo, mentre il periodo precedente è calcolato con il sistema retributivo (art. 1, c. 12, legge n. 335/1995). Gli elementi per il calcolo della pensione liquidata con il sistema contributivo sono il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione. Montante contributivo La pensione contributiva (e cioè tutto l'importo per il calcolo interamente contributivo o la quota contributiva nel calcolo misto) è correlata agli accantonamenti effettuati anno
per anno dai lavoratori, in base all'aliquota di computo del 33 per cento (20 per cento per i lavoratori autonomi), applicata alle stesse retribuzioni (redditi di impresa per i lavoratori autonomi) che costituiscono la base imponibile per il prelievo dei contributi. Le somme affluiscono ad un conto intestato al lavoratore e sono rivalutate annualmente in base a un tasso annuo di capitalizzazione, pari alla variazione media del quinquennio precedente l'anno da rivalutare del prodotto interno lordo nominale (il Pil indica il valore dell'insieme dei beni e servizi prodotti annualmente dal Paese). La media viene calcolata dall'Istat con il metodo dell'interesse composto. L'interesse si applica ogni 31 dicembre ai contributi versati, con esclusione di quelli dell'ultimo anno, e agli interessi maturati in precedenza. Il tasso di rivalutazione del montante relativamente all'anno 2009 è pari a 1,033201. Il totale di contributi e interessi costituisce il montante contributivo individuale: si tratta di una cifra mobile, dal momento che cresce di anno in anno. Sui redditi superiori al tetto imponibile (euro 92.147 per il 2010), i nuovi iscritti alle gestioni autonome dal 1° gennaio 1996 e coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo non devono versare alcun contributo (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995), ma non matureranno neppure alcuna quota di pensione (è la logica conseguenza dell'esclusione dal montante). Il massimale annuo, rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, non è frazionabile a mese. Coefficiente di trasformazione L'altro elemento del calcolo contributivo è il coefficiente di trasformazione (di trasformazione, appunto, del montante in pensione), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, che è stabilito in relazione all'età dell'assicurato al momento della decorrenza della pensione e cresce con l'aumentare dell'età stessa (dal minimo di 57 anni al massimo di 65 anni). La funzione del coefficiente è quella di rapportare l'ammontare della pensione, oltre che alla massa dei contributi versati, anche all'aspettativa di vita. Proprio in considerazione di questo aspetto, la legge n. 247/2007 ha stabilito, all'articolo 1, commi 12-14, dei criteri destinati ad adeguare nel tempo i coefficienti. All'uopo ha previsto la costituzione di una commissione con il compito di proporre modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi; dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti; del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. L'ulteriore compito è anche quello di valutare nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Nel frattempo, a partire da quest'anno, la legge ha rideterminato i coefficienti di trasformazione stabilendo una nuova tabella contenente nuovi coefficienti, più bassi dei precedenti, in misura che vanno dal 6,38 per cento per i soggetti che vanno in pensione a 57 anni di età all'8,41 per cento per chi sceglie la pensione a 65 anni.
I nuovi coefficienti in vigore dal 2010 contenuti nell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 in relazione agli anni di età del pensionamento sono i seguenti: 4,419% (57 anni), 4,538% (58), 4,664% (59), 4,798% (60), 4,940% (61), 5,093% (62), 5,257% (63), 5,432% (64), 5,620% (65). Per determinare il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età precisa (anni e mesi) del lavoratore al momento del pensionamento, il coefficiente relativo all'anno viene incrementato di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi in aggiunta, della differenza tra i due coefficienti annuali nei quali si colloca l'età del lavoratore. Pertanto il coefficiente di trasformazione del montante applicabile a un assicurato che intende conseguire la pensione a 62 anni e 5 mesi è del 5,161%, e cioè 5 6 (5,257 - 5,093 / 12) + 5,093. Agevolazioni di vario tipo sono previsti per chi consegue l'assegno di invalidità (art. 1, c. 14, legge n. 335/1995), la pensione di inabilità (art. 1, c. 15), la pensione indiretta (art. 1, c. 14) spettante ai superstiti di lavoratore non ancora pensionato, l'indennità una tantum (art. 1, c. 20), per le lavoratrici madri (art. 1, c. 40). Misura della pensione L'importo annuo della pensione contributiva è costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del pensionamento. L'importo mensile si ottiene dividendo l'importo annuo per 13. Alla pensione contributiva non si applica l'integrazione al trattamento minimo (art. 1, c. 16, legge n. 335/1995). Calcolo misto (retributivo-contributivo) Richiamando quanto detto in merito ai due criteri di liquidazione delle pensioni, valga un esempio. Ipotizziamo un lavoratore con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che abbia diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza maggio 2010, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa in vigore nel sistema retributivo e cioè 65 anni di età e 20 di contributi (si ricorda che, benché la pensione venga liquidata con il calcolo misto, e cioè retributivo e contributivo, il diritto si raggiunge comunque con le regole del sistema retributivo). La quota A (per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992) e la quota B (per quelle maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995) sono determinate con il sistema retributivo con le regole viste sopra. A queste due se ne aggiunge una terza per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 in poi, che chiameremo C, la quale è calcolata sul montante accumulato in base agli accantonamenti sulle retribuzioni percepite nel periodo dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione. L'importo complessivo della pensione è dato dalla somma delle tre quote. Finestre Fatta eccezione per le pensioni ai superstiti, per le quali la decorrenza della pensione coincide con il perfezionamento del diritto (decesso del lavoratore o del pensionato), per altre categorie di pensione la decorrenza è connessa anche alla data di
presentazione della domanda (trattamenti di invalidità) e per altre ancora (pensioni di vecchiaia e di anzianità) anche a date prefissate dalla legge (le cosiddette finestre). Le finestre si applicano dunque solo per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, anche per il 2010. Pensione di vecchiaia Dal 2008 è entrato in vigore per la prima volta per le pensioni di vecchiaia il regime delle decorrenze minime prefissate per legge (art. 1, c. 5, legge n. 247/2007), fino allora vincolo esclusivo delle pensioni di anzianità. Prima di tale anno la decorrenza della pensione di vecchiaia era fissata al mese successivo alla maturazione dei requisiti. L'introduzione delle finestre comporta, evidentemente, un allontanamento della data di inizio del godimento della prestazione e un sostanziale innalzamento dell'età pensionabile. La scansione è diversificata tra lavoratori dipendenti e autonomi, dal momento che per i primi la finestra si apre tre mesi dopo la maturazione del diritto, mentre i secondi devono attendere almeno sei mesi. I lavoratori dipendenti, qualora abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedervi dal 1° luglio dello stesso anno; qualora li abbiano maturati entro il secondo trimestre, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; qualora li abbiano maturati entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedervi dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora abbiano maturato i requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedervi dal 1° aprile dell'anno successivo. Quanto ai lavoratori autonomi, coloro che maturano il diritto entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; coloro che lo maturano entro il secondo trimestre, possono accedervi dal 1° gennaio dell'anno successivo; coloro che lo maturano entro il terzo trimestre, possono andare in pensione dal 1° aprile dell'anno successivo; coloro che maturano il diritto entro il quarto trimestre, possono accedere alla pensione dal 1° luglio dell'anno successivo. Pensione di anzianità Più rigide sono le regole per l'accesso alla pensione di anzianità, il cui meccanismo delle finestre rimane ancorato alla data di maturazione del diritto, ma differenziato secondo il raggiungimento, o meno, del 57° anno di età qualora il diritto sia maturato con 40 anni di contributi, requisito questo che, come si è visto, prescinde dal raggiungimento di un'età anagrafica minima. La decorrenza è comunque legata alla data di presentazione della domanda di pensione: infatti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quella data, ma non prima dell'apertura della finestra. Le date predeterminate della decorrenza della pensione si devono intendere come termini iniziali a partire dai quali gli interessati, che si trovano nelle condizioni richieste, possono accedere al pensionamento. Perciò, in caso di domanda tardiva rispetto alla decorrenza prefissata, la pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Il calendario delle finestre in vigore dal 2008, con la combinazione del comma 6, lett. c), dell'articolo 1 della legge n. 243/2004 con il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, prevede le seguenti scansioni. I lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso di 40 anni di contribuzione, possono accedere alla pensione di anzianità sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995, e cioè:
chi matura il diritto entro il primo trimestre dell'anno, può accedere alla pensione dal 1° luglio dello stesso anno, se ha compiuto 57 anni entro il 30 giugno; chi lo matura entro il secondo trimestre, può accedervi dal 1° ottobre dello stesso anno, se ha compiuto 57 anni entro il 30 settembre; chi matura il diritto entro il terzo trimestre, può accedervi dal 1° gennaio dell'anno successivo; chi, infine, lo matura entro il quarto trimestre, può accedere alla pensione dal 1° aprile dell'anno successivo. Si dimezzano invece gli accessi alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti con meno di 40 anni di contributi, cosa che comporta il raddoppio dei tempi di attesa, con ciò diluendosi l'accesso al godimento della pensione: chi matura i requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, può ottenere la pensione dal 1° gennaio dell'anno successivo; chi li matura entro il quarto trimestre, può accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. Dal 2008 il giro di vite riguarda anche i lavoratori autonomi per le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e piccoli agricoltori. Infatti, per quanto riguarda coloro che hanno almeno 40 anni di contributi, chi matura i requisiti entro il primo trimestre dell'anno, può accedere alla pensione dal 1° ottobre dell'anno stesso; chi li matura entro il secondo trimestre, può accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; chi li matura entro il terzo trimestre, può andare in pensione dal 1° aprile dell'anno successivo; chi matura i requisiti entro il quarto trimestre, può accedervi dal 1° luglio dell'anno successivo. Più drastico il trattamento degli autonomi che vanno in pensione con meno di 40 anni di contributi. Infatti, per chi matura i requisiti entro il secondo trimestre dell'anno la finestra si apre il 1° luglio dell'anno successivo; per chi li matura entro il quarto trimestre la finestra si apre il 1° gennaio del secondo anno successivo. 19/04/2010 a cura di Adriano Cosentino
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