La fiscalità dei contratti di locazione - Ravenna, 23 marzo 2018 - Agenzia delle ...

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La fiscalità dei contratti di locazione - Ravenna, 23 marzo 2018 - Agenzia delle ...
La fiscalità dei contratti di
         locazione
     Ravenna, 23 marzo 2018

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La locazione

Ai sensi dell'art. 1571 c.c., la
locazione è il contratto con il quale
una parte (locatore) si obbliga a
far godere all'altra (locatario o
conduttore) una cosa mobile o
immobile per un dato tempo verso
un     determinato      corrispettivo
(canone)     e    con    una     data
destinazione.

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La locazione
La locazione si distingue per i
seguenti caratteri:
è un contratto consensuale e produce effetti
obbligatori tra le parti: colui che prende in
locazione un bene non diviene titolare di alcun
diritto reale sul medesimo, bensì solo del diritto
a godere del bene nei confronti del locatore, per
un dato tempo e per un uso determinato;

ha per oggetto una cosa mobile o un immobile;

una particolare forma (atto pubblico o privato) è
richiesta, a pena di nullità, solo per le locazioni
immobiliari per durata superiore ai nove anni
(art. 1350, n. 8, c.c.);

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Locazione immobili urbani

la locazione di immobili urbani è disciplinata
dalla L. 27.7.78 n. 392.

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo,
la cui (L. 431/98)

Locazione di immobili diversi dall'abitazione,
(L. 392/78)

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Immobili abitativi

Tutti i fabbricati classificati o classificabili nella
categoria A, ad esclusione degli A10.

Distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali
secondo un criterio formale: classificazione
catastale dell'edificio, a prescindere
dall'effettivo utilizzo (circolare Agenzia delle
Entrate n. 27/2006)

Case di abitazione di lusso DM 2/8/69

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Immobili strumentali

Indipendentemente dal loro utilizzo gli immobili
classificati o classificabili nelle categorie «B»,
«C», «D», «E» ed «A\10»

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Locazioni – pertinenza

Il vincolo pertinenziale rende il bene
servente una proiezione del bene
principale, consentendo, così, di attribuire
alla pertinenza la medesima natura del
bene principale.
Pertanto il box auto (C6) asservito e locato
unitamente ad un'abitazione è considerato,
ai fini fiscali, come se fosse un immobile
abitativo
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La legge 431/1998

… in sintesi
•contratti liberi nel canone, ma con durata minima
di 4 anni rinnovabili
•contratti c.d. agevolati stipulati su modelli tipo
con durata anche inferiore ai 4 anni (ma non ai 3
anni)
•contratti di natura transitoria

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La legge 431/1998
Da ricordare …..
nell'ipotesi in cui il proprietario, persona fisica,
conceda in locazione un immobile ad una
persona giuridica non trova applicazione la legge
431/1998 in quanto non si tratta di una locazione
abitativa.

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La legge 431/1998
Tipo                Come funziona

                    Il contratto dura 8 anni (4 anni + 4 di rinnovo automatico)
                    Il canone è libero secondo accordi tra proprietario e
Canone libero
                    inquilino
                    PREVISIONE NORMATIVA: art. 2, c.1, L. 431/98

                    Il contratto dura 5 anni (3 anni + 2 di rinnovo automatico)
Canone concordato   Il corrispettivo deve essere compreso entro limiti minimi e
                    massimi stabiliti negli accordi territoriali stipulati tra le
                    organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
                    PREVISIONE NORMATIVA: art. 2, c. 3 L. 431/98

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La legge 431/1998
Tipo                   Come funziona

                       La durata del contratto varia da un minimo di sei
Canone concordato      mesi a un massimo di tre anni con rinnovo
                       automatico.
per studenti
                       Il conduttore deve essere iscritto a un corso di
universitari           laurea, di perfezionamento o di specializzazione in un
                       Comune diverso da quello d'appartenenza
                       PREVISIONE NORMATIVA: art. 5, c. 2 e 3, L. 431/98

                       Il contratto ha una durata non superiore a 18 mesi.
Contratti transitori   Può essere stipulato solo per specifiche esigenze di
                       transitorietà del locatore o del conduttore
                       PREVISIONE NORMATIVA: art. 5, c. 1, L.431/98

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Detrazione inquilini
Condizioni per fruire                                        Detrazione prevista
delle agevolazioni                    con reddito complessivo          con reddito complessivo
                                      inferiore a 15.493,71€           superiore a 15.493,71 e inferiore
                                                                       a 30.987,41 €

A) Detrazione per gli inquilini
che hanno un contratto stipulato
                                                   300,00 €                        150,00 €
o rinnovato ai sensi della legge
431/98

B) Detrazione per gli inquilini                     991,60 €
che hanno un contratto stipulato      (l’agevolazione spetta per i primi tre
                                                                                    495,8
o rinnovato ai sensi della legge                      anni)
431/98 e un'età compresa tra i 20
e 30 anni

C) Detrazione per gli inquilini
che hanno un contratto a canone                    495,80 €                        247,90 €
concordato
D) Detrazione per i lavoratori
dipendenti che hanno trasferito
o che trasferiscono la propria                      991,60 €
residenza per motivi di lavoro,       (l’agevolazione spetta per i primi tre
titolari di qualunque tipologia di                    anni)                        495,80 €
contratto di locazione per un'unità
immobiliare destinata a propria
abitazione principale
(art. 16 co. 1-bis TUIR)

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Altre tipologie contrattuali
Altre tipologie contrattuali sono disciplinate dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile:

 contratti di affitto relativi a immobili di interesse storico e artistico e immobili delle
  categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi. Le parti
  possono comunque scegliere di assoggettare questa tipologia di contratti alla disciplina
  del canone concordato, effettuata l'opzione questa permane per tutto il periodo della
  locazione

 contratti stipulati dagli enti locali come conduttori al fine di soddisfare esigenze abitative
  di carattere transitorio

 contratti di locazione per finalità turistiche

Sono invece disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente in materia i contratti di
locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

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Trattamento fiscale
Adempimenti diversi per

Tipologia di Immobile:
                          abitativi
                          strumentali
Locatore:
                    Soggetto Iva
                    Non soggetto IVA (privato)

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Locazione fabbricati abitativi
           Tipologia                            IVA                Imposta di Registro

   Fabbricati abitativi o alloggi           Fuori campo                    2%
   sociali locati da un soggetto
        non IVA (privato)

   Fabbricati abitativi locati      Imponibile per opzione (10%)       67,00 euro
dall'impresa di costruzione o di
          rispristino               Esente in assenza di opzione           2%
  Fabbricati abitativi locati da             Esenzione                     2%
 soggetto diverso dall'impresa
 di costruzione o di rispristino

Alloggi sociali ex DM 22.4.2008     Imponibile per opzione (10%)       67,00 euro
     (da chiunque locati)
                                    Esente in assenza di opzione           2%

  Fabbricati situati fuori dal              Fuori campo                67,00 euro
     territorio nazionale

                                                15
Locazioni ed Iva
Per le operazioni di locazione immobiliare, la regola è divenuta l’esenzione
dall’IVA, con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.

Sono esenti IVA le locazioni e gli affitti (e relative proroghe, cessioni e
risoluzioni) aventi per oggetto i seguenti immobili ubicati nel territorio dello
Stato (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72):
     - terreni ed aziende agricole;
     - aree diverse da quelle destinate a parcheggio di autoveicoli, per le
     quali gli strumenti urbanistici non prevedono l’utilizzazione edificatoria;
     - fabbricati abitativi e strumentali, salvo che nel contratto di locazione
     venga esercitata l’opzione per il regime di imponibilità IVA, nei limiti in
     cui la norma consente questo tipo di facoltà.

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Deroghe all’esenzione Iva
La regola dell’esenzione dall’applicazione dell’IVA è derogata in alcuni
specifici casi.

Le ipotesi in cui le locazioni possono risultare imponibili sono aumentate, in
quanto il legislatore ha esteso in modo consistente la possibilità di
applicare l’IVA su opzione del locatore (eliminando, d’altro canto, alcune
preesistenti ipotesi di imponibilità IVA per obbligo). In particolare, dal
26.6.2012, è possibile optare per l’imponibilità IVA:

- per le locazioni di fabbricati abitativi, limitatamente a quelle stipulate (dal
lato del locatore) da imprese di costruzione o ristrutturazione;

- per le locazioni di alloggi sociali, da chiunque stipulate;

- per le locazioni di fabbricati strumentali, da chiunque stipulate.

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Alloggi sociali
Unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che
svolge la funzione di interesse generale, di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere
alla locazione di alloggi nel libero mercato (D.M. 22 aprile 2008)

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Immobile abitativo
Locatore                           Conduttore Iva                  registro

Impresa                            Chiunque        Esente in       67 euro
costruttrice/ristrutturazione                      assenza di
                                                   opzione
Impresa                            Chiunque        Imponibile      2%
costruttrice/ristrutturazione                      su opzione
                                                   (10%)
Altri soggetti Iva                 Chiunque        esente          2%
Soggetto non Iva                   Chiunque        Fuori           2%
                                                   campo

Per gli alloggi sociali (Dm 22/4/2008) qualsiasi soggetto Iva può esercitare
l’opzione per l’imponibilità Iva.

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Immobile strumentale
Locatore                Conduttore   Iva           registro

Chiunque soggetto iva   Chiunque     Esente in     1%
                                     assenza di
                                     opzione
Chiunque soggetto iva   Chiunque     Imponibile    1%
                                     su opzione
                                     (22%)
Soggetto non Iva        Chiunque     Fuori campo   2%

                               20
Locazione– Modifica regime opzione IVA
• Subentro del locatore: il nuovo
  locatore può modificare il regime
  IVA (vincolante per tutta la durata
  residua del contratto)
• Cambio di destinazione d'uso: il
  locatore può esercitare l'opzione IVA
  in un contratto integrativo da
  registrare (entro 30 gg)

                     21                        4
Locazione fabbricati strumentali
                                          Regime Iva     Registro

Regime ordinario                          Esenzione        1%

Regime opzionale                          IVA (22%)        1%
 Per tutti, indipendentemente dal
  locatario

                                     22                             4
Locazione fabbricati strumentali– riepilogo

        Tipo                          Locatore                       IVA                Imposta di Registro

                                                           Imponibile per opzione               1%
                                   Soggetto IVA
Fabbricati strumentali                                   Esente in assenza di opzione           1%

                                 Soggetto non IVA               Fuori campo                     2%

                                                           Fuori campo per assenza
            Fabbricati situati all'estero                                                   67,00 euro
                                                                  territorialità

                                                    23
                                                                                                              50
Imposta registro
QUANDO VA REGISTRATO UN CONTRATTO

Tutti i contratti di locazione di beni immobili, di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30
giorni complessivi nell'anno (con lo stesso locatario) devono essere registrati.
Il calcolo dei giorni deve essere fatto con riguardo all'unità immobiliare locata allo stesso conduttore
anche in mesi diversi nell'anno (Circolare 12/E del 16 gennaio 1998 )

entro 30 gg. a partire                                dalla data dell’atto oppure
                                                      dall’esecuzione (se anteriore)

  I contratti di locazione sono nulli
  se, ricorrendone i presupposti,
  non vengono registrati

                                                       24
Come si registra un contratto
• Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti
immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri
contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici.

•richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso
un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI .

•incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria,
Caf, ecc.) o un delegato.

            I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il
            conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
            comprensiva dell’attestazione della prestazione energetica dell'edificio
            (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta
            eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).

                                            25
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI

                         Per gli immobili locati a canone concordato nei
                         Comuni ad alta densità abitativa, la base imponibile
                         è ridotta del 30% (l'imposta, quindi, scende
                         all'1,4% )
              2%
              DEL       ATTENZIONE
            CANONE      - L'aliquota del 2% è applicabile anche in caso di
            ANNUO       contratti di locazione di unità immobiliari
                        arredate . Se invece si procede alla registrazione
QUANTO                  separata di distinti contratti uno relativo
                        all'immobile e l'altro all'arredo, il primo va
             con un
                        assoggettato all'imposta proporzionale di registro
          minimo (solo del 2%, il secondo all'aliquota proporzionale del 3%
           per il primo ( Circolare 13 gennaio 1999 n.15/e )
            anno) di    - L'imposta di registro non è dovuta sul deposito
           67,00 euro cauzionale versato dall'inquilino; è dovuta nella
                        misura dello 0,50% se il deposito cauzionale è
                        versato da un terzo estraneo alla locazione (
                        Risoluzione, 22 maggio 2002, n.151/E )

                                  26
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI

                         E' possibile versare l'imposta di anno in
                         anno . I pagamenti per le annualità
                         successive vanno effettuati entro 30 giorni
                         dalla scadenza della precedente annualità.
                         Devono tener conto degli aumenti ISTAT e
          Il primo anno
                         possono anche essere di importo inferiore a
          ENTRO 30 GG.
                         67 euro.
           dalla stipula
          e, comunque,
                         Non è necessario presentare l'attestato di
           prima della
                         versamento all'Ufficio.
         registrazione o
         contestualmen
                         Oppure per l'intera durata del contratto:
              te se la
QUANDO   registrazione è
                         L'imposta non si calcola su eventuali aumenti
            telematica
                         del canone dovuti alle variazioni ISTAT;
                         l'imposta dovuta viene ridotta di una
                         percentuale pari alla metà del tasso di
                         interesse legale moltiplicato per il numero
                                27
Contratti pluriennali
    Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
•   pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera
    durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
•   versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna
    annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla
    scadenza della precedente annualità.

    Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno
    sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà
    del tasso di interesse legale (0,5% per il 2015 e 0, 2% a partire dal 1°
    gennaio 2016) moltiplicato per il numero delle annualità.
    Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è
    stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato
    per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata
    del contratto.

    Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi
    può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

                                          28
Imposta registro
Il contratto di locazione deve essere registrato
entro trenta giorni decorrenti dalla data più
anteriore tra:
                  stipula
                  decorrenza

La base imponibile cui applicare l'aliquota
dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare
del corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto (art. 43 co. 1 lett. h del DPR 131/86).
Sono pertanto esclusi i rimborsi spesa (luce, ..) e
gli oneri accessori purché indicati a parte.

                         29
Modifiche al canone locazione
Modifiche alla base imponibile per accordo
successivo:
In aumento: obbligo nuova denuncia
(registrazione, versamento)
In diminuzione: adempimenti facoltativo (Ris. 28
giugno 2010 n.60) ed eventualmente registrazione
a tassa fissa 67,00 euro oltre a bollo.
L’art. 19 del DL 12 settembre 2014 n. 133 ha
disposto che la registrazione dell’atto con il quale
le parti dispongono esclusivamente la riduzione
del canone di un contratto di locazione ancora in
essere è esente dalle imposte di registro e di
bollo.

                        30
Cedolare secca
La cedolare secca è un regime di tassazione dei
redditi derivanti da locazione di immobili abitativi.
Tale regime è opzionale e l’imposta calcolata è
un’imposta sostitutiva. Per poter usufruire di tale
regime di vantaggio è necessario rispettare
determinati vincoli e adempimenti.
Per il quadriennio 2014-2017 è stata introdotta
una riduzione dell’aliquota proporzionale dal 15%
al 10%. La legge di bilancio 2018 ha prorogato
anche per gli anni 2018 e 2019 la riduzione di
aliquota al 10%.per i canoni concordati. Dal
2020, l’aliquota agevolata ritornerà al 15%.

                        31
Locazione abitativi - Cedolare secca - aliquote

La base imponibile è il canone annuo di
locazione (senza riduzioni forfetarie) a
cui, per il 2018, si applica:
•21% per i contratti di locazione a
canone libero
•10 % per i contratti di locazione a
canone concordato

                                                      3
                       32                             0
Cedolare secca – Imposte sostituite

• Irpef, Addizionale regionale e
  Addizionale comunale (per la parte
  derivante dal reddito dell’immobile)

• Imposta di registro, Imposta di bollo
  (compresa quella su risoluzione e
  proroga del contratto di locazione)

                    33                         3
Locazione abitativi - Cedolare secca – casi particolari
L'opzione può essere esercitata anche per le
unità immobiliari abitative locate nei
confronti di cooperative edilizie per la
locazione o enti senza scopo di lucro, purché
sublocate a studenti universitari e date a
disposizione dei Comuni, con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o
assegnazione (DL 47/2014 - Misure urgenti
per l'emergenza abitativa e per Expo 2015).

                         34                                3
Locazione abitativi - Cedolare – modalità opzione
L’opzione può essere esercitata:
•alla registrazione del contratto
•nelle annualità successive (nel
termine previsto per il versamento
dell’imposta di registro)
•in caso di proroga, anche tacita, del
contratto di locazione (anche in
questo caso entro 30 giorni dalla
proroga).

                       35                            3
Locazione abitativi - Cedolare secca – Comunicazione
Il locatore ha l’obbligo di comunicare
l’opzione all’inquilino con lettera
raccomandata in cui rinuncia alla
facoltà di chiedere l’aggiornamento del
canone. Per i contratti in cui è indicata
espressamente la rinuncia, a qualsiasi
titolo, all’aggiornamento del canone,
non è necessario inviare al conduttore
alcuna comunicazione.

                       36                               3
Locazione abitativi - Cedolare secca - opzione
Per i contratti “brevi” (non superiore a
30 giorni nell’anno), il locatore può
applicare la cedolare secca
direttamente nella dichiarazione dei
redditi oppure esercitare l’opzione in
sede di registrazione (in caso d’uso) e
omettere la comunicazione al
conduttore.

                       37                              3
Locazione abitativi - Cedolare secca - durata
Si applica per l’intero (o residuo)
periodo di durata del contratto (o della
proroga).
Si può revocare l’opzione in ciascuna
annualità contrattuale successiva (entro
il termine previsto per il pagamento
dell’imposta di registro)
Successivamente si potrà comunque
rientrare nel “regime”.
                      38                              3
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