La comunicazione sugli integratori: claims e pubblicità Le iniziative FederSalus - 9 Corso Didattico SIAR -25 novembre 2014, Milano

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La comunicazione sugli integratori:
       claims e pubblicità
     Le iniziative FederSalus

9° Corso Didattico SIAR –25 novembre 2014, Milano

      Massimiliano Carnassale – FederSalus
Agenda

I.     Claims nutrizionali e salutisti ed i principi della corretta pubblicità
       relativi agli integratori alimentari

II.    Le attività degli organismi di controllo ed alcuni casi pratici

III.   Iniziative FederSalus: il Codice di Condotta sugli integratori alimentari e
       la policy associativa
FederSalus

ü Associazione produttori prodotti salutistici. Nasce nel 1999 e si afferma
  nel tempo come referente per le aziende che operano nel settore dei
  prodotti salutistici, principalmente integratori alimentari

ü 150 associati: aziende di produzione e commercializzazione di
  integratori alimentari e altri prodotti salutistici

ü Rappresenta l’intera filiera

ü Aderisce alla Federazione europea EHPM

ü www.federsalus.it
Comunicazione
Pubblicità

             Claims

 Pratica commerciale
Per pratica commerciale si intende (art. 2 Direttiva 2005/29):

qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere:

a) da un professionista
b) verso i consumatori
c) direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto
Pratiche commerciali vietate

1.   Contrarie alla diligenza cioè al normale grado della speciale competenza
     e attenzione – special skill and care - che ragionevolmente si possono
     presumere essere esercitate

2.   Idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del
     consumatore in relazione al prodotto

3.   Ingannevoli

4.   Aggressive
Pubblicità

       È qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio
       di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo
       di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di
       opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi
       su di essi

Articolo 2 Direttiva 2006/114
Pratiche leali di informazione

       Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore in particolare su
       caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà,
       la composizione o attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che
       non possiede

Articolo 7 del Reg. 1169/11
Pratiche in ogni caso sleali, quindi vietate:

«Black list»: Allegato I della direttiva 2005/29 tra cui affermare
falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni
The prohibition involves first of all claims in relation to physical states which
       are classified as pathologies, dysfunctions or malformations by the medical
       science.

       However, the practical utility of Annex I, No 17 in relation to these practices is
       very marginal. Food health claims referring to the prevention, the treatment
       or the cure of a human disease (e.g. "this food can prevent stomach cancer")
       are already prohibited at Community level by the legislation on the labelling
       of foodstuff. Other health claims on foods can be authorised if they are
       scientifically substantiated

Guidance on the implementation of Directive 2005/29 on unfair commercial practices - European Commissione 3/12/2009
I claims salutistici: Regolamento 1924/2006 (lista «aperta»)

-   Art. 13.1: claims «funzionali»

-   Art. 13.5: claims basati su nuove evidenze scientifiche

-   Art. 14.a: riduzione fattore rischio malattia

-   Art. 14.b: sviluppo e salute dei bambini
I claims nutrizionali (lista «chiusa»)

-   Allegato I del Regolamento 1924/06 (es. a basso contenuto calorico, senza
    grassi, ecc.)

-   Allegato del Regolamento 116/2010 (es. fonte di acidi grassi omega 3,
    ecc.)

-   Il Regolamento 1047/12 aggiunge al Reg. 1924/06 l’indicazione
    nutrizionale senza sodio/sale aggiunto
Health Claims approvati o «pending»

Botanicals: 2078 ID numbers.

In attesa della definizione a livello comunitario della valutazione dei claim
botanicals pending impiegabili nella comunicazione commerciale, il Ministero
della Salute ha pubblicato il Decreto del 9 luglio 2012, recante “Disciplina
dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali” il cui
allegato ripropone le “Linee Guida ministeriali di Riferimento per gli effetti
fisiologici” con le indicazioni transitoriamente autorizzate per gli integratori
che apportano – tramite una specifica parte della pianta – sostanze e
preparati vegetali
Condizioni di legittimità degli health claims

•   Condizioni generali: non devono essere falsi, ambigui, fuorvianti, né
    incoraggiare consumi eccessivi dell’alimento, la quantità del prodotto
    deve poter essere ragionevolmente consumata, ecc. (art. 3, 4 e 5 del Reg.
    1924/06)

•   Condizioni specifiche: gli health claims devono essere accompagnati da
    specifiche informazioni: importanza di un sano stile di vita, indicazione
    della quantità dell’alimento e delle modalità di consumo per conseguire
    l’effetto benefico, ecc. (art. 10 del Reg. 1924/06)
Linee guida sulla flessibilità degli health claims

Nazionale:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1299_listaFile_itemName_0_file
.pdf

Altri Stati membri:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec-
2012.pdf
Legittimità del claim salutista

      La correttezza dell’indicazione salutista discende dalla sua inclusione
      nell’elenco di claims ufficialmente approvati secondo la procedura stabilita
      dal Reg. 1924/06 e non dalla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute in
      quanto l’esame ministeriale dell’etichetta non un’ approvazione

TAR Lazio n. 3503/2012
Indicazioni sugli integratori alimentari

      L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono
      agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione
      o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà

Art. 6 Direttiva 2002/46
Integratori alimentari proposti come coadiuvanti per controllo del
        peso

        Non si deve indurre a far credere che si possano ottenere risultati utili attraverso
        l’uso di prodotti volti a favorire in qualche modo il transito intestinale o la diuresi

        Nell’etichettatura e nella pubblicità non va fatto alcun riferimento all’uso in caso
        di obesità conclamata

        Una corretta promozione pubblicitaria non deve omettere la citazione delle
        condizioni seguenti:

        1.      riduzione delle entrate energetiche rispetto al dispendio giornaliero con una
                dieta ipocalorica adeguata alle specifiche esigenze individuali;

        2.      aumento delle uscite attraverso la rimozione di abitudini sedentarie, ove
                del caso, e comunque accrescendo il dispendio energetico con l’attività fisica
                e il movimento

Raccomandazioni integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione del peso – Min. Salute maggio 2013
Codice di autodisciplina - IAP

       La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti
       dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari
       caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente
       possedute dai prodotti stessi.

       Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da
       non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a
       raccomandazioni o attestazioni di tipo medico

       Altre regole per categorie specifiche di integratori

Art. 23 bis Codice di autodisciplina pubblicitaria IAP - Allegato
Soggetto responsabile

      L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli
      alimenti è l'operatore sotto il nome o la ragione sociale del quale l'alimento
      è commercializzato. Tale operatore deve garantire la presenza e l'esattezza
      delle informazioni fornite.

      Per i prodotti proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a
      distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su questi
      alimenti prima della conclusione dell'acquisto incombe al proprietario del
      sito web.

Art. 8 Reg. 1169/2011 – FAQ Commissione UE 31 /1/2013
Complessità del sistema

1. Evoluzione dei canali e dell’approccio al consumatore

2. Pluralità e «stratificazione» delle fonti normative
Codici di Condotta Associativi

As the experience of certain legal                         Le       associazioni               imprenditoriali

systems shows, self regulatory                             possono adottare in relazione a una

bodies          can          contribute               to   pratica commerciale appositi codici

enhancing compliance with legal                            di    condotta           che        definiscono   il

standards           and       alleviating           the    comportamento dei professionisti

burden on public enforcement                               che si impegnano a rispettare tali

bodies.                                                    codici

First Report on the application of Directive 2005/29/EC    Art. 27 bis del Codice di Consumo
EU Commission 14/3/2013
Codice di Condotta FederSalus

Il Codice di Condotta FederSalus è l’accordo volontario che definisce il
comportamento degli Associati in relazione alla pratica commerciale
ed in particolare ad ogni forma e modalità di promozione di un
prodotto al consumatore. I Soci si impegnano a rispettarlo,
ottemperando ai suoi principi in qualsiasi azione, omissione, condotta
o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità
e la commercializzazione del prodotto stesso.
Obiettivi

Il Codice di Condotta è diretto a tutelare il consumatore e, nell’interesse
generale, il prestigio e la credibilità del settore degli integratori alimentari, degli
alimenti destinati ad una alimentazione particolare (Food for Specific Group: da
ora in avanti FSG) e degli alimenti

Le previsioni del presente Codice forniscono a tutti gli operatori del settore una
serie di precise regole di comportamento, rappresentando non solo uno
strumento di autoregolamentazione ma anche un documento di consultazione e
confronto con le Autorità competenti
Prossimi sviluppi

• Adozione ufficiale del Codice di Condotta

• Policy associativa per segnalare pubblicità ritenute non
  conformi alle autorità di riferimento

• Divulgazione tra gli Associati

• Confronto con le Autorità ed i Consumatori
Grazie dell’attenzione!
   Massimiliano Carnassale

         06 - 54221967

    segreteria@federsalus.it

       www.federsalus.it
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