SOA RINA Organismo di Attestazione - REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI
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SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI - LE NOVITA’ RELATIVE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA)
SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI D.P.R. N. 207 DEL 05 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ CATEGORIE Introduzione due nuove classifiche (III bis fino a € 1.500.000 e IV bis fino a € 3.500.000) Variazione declaratorie categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS21; Eliminazione categorie OS2, OS12, OS18, OS20. Introduzione nuove categorie OS2a, OS2b, OS12a, OS12b, OS18a, OS18b, OS20a, OS20b, OS35.
SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI REGIME TRANSITORIO – ART. 357 Comma 12: le attestazioni rilasciate in vigenza del DPR 34 valgono fino a scadenza naturale tranne OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 E OS21 (in seguito “categorie variate”) che scadono il 05/12/2011; Comma 13: la validità delle attestazioni rilasciate nelle “categorie variate” in scadenza dal 10/12/2010 al 8/6/2011 è prorogata fino al 8/6/2011; Comma 16: fino al 5/12/2011 le Stazioni Appaltanti bandiscono nelle “categorie variate” ai sensi del DPR 34 e possono partecipare alle gare tutte le imprese in possesso di queste categorie al 8/6/2011.
SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI REGIME TRANSITORIO – ART. 357 dal 6/12/2011 le imprese potranno utilizzare le attestazioni ai sensi del DPR 207 nelle categorie OG10, OG11, OS2a, OS2b, OS7, OS8, OS12a, OS12b OS18a, OS18b, OS20a, OS20b E OS21 ottenute attraverso: La riemissione, ai sensi del comma 14, da parte delle SA dei CEL utilizzati per ottenere le attestazioni che hanno cessato la loro validità il 5/12/2011, mantenendo il periodo di riferimento (decennio o quinquennio) utilizzato in sede di attestazione; La presentazione di nuovi lavori rientranti nel quinquennio antecedente il 5/12/2011.
SOA RINA Organismo di Attestazione REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI REGIME TRANSITORIO – CRITICITA’ La proroga della validità delle attestazioni nelle “categorie variate” prevista dal comma 13 riguarda esclusivamente le scadenze quinquennali (chi è in scadenza triennale dovrà effettuare la verifica triennale); Non vi sono disposizioni specifiche per chi possiede un’attestazione che comprende le “categorie variate” tra le altre. Teoricamente chi effettua un rinnovo di attestazione fino al 5/12/2011 potrebbe utilizzare due attestati per partecipare alle gare (il nuovo per le categorie “normali”, il vecchio per quelle “variate”) La riemissione dei Certificati ai sensi del comma 14 a cura delle SA su richiesta della SOA o dell’impresa.
SOA RINA Organismo di Attestazione SANZIONI PER LE SOA Pecuniarie fino a € 51.545; Sospensione temporanea fino a 240 giorni dell’autorizzazione; Revoca PER LE IMPRESE Pecuniarie fino a € 25.822 per la mancata risposta alle richieste dell’AVLLPP; Pecuniarie fino a € 51.545 qualora l’impresa comunichi informazioni o fornisca documenti non veritieri; Sospensione dell’attestazione per un anno; Decadenza
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ OPERATIVE Art. 63 c. 4 - Obbligo per gli Enti di certificazione di comunicare all’AVCP e alla SOA che ha attestato l’impresa il venir meno della certificazione del sistema di qualità; Art. 70 c. 1 lett. f) – Obbligo per le SOA di verificare il mantenimento dei requisiti generali delle imprese attestate; Art. 8 c. 5 e 87 c. 6 – Obbligo per le imprese di comunicare all’AVCP ogni variazione dei requisiti generali e della direzione tecnica entro 30 giorni dal loro verificarsi (inadempimento sanzionabile ai sensi dell’art. 74 c. 6); Art. 76 c. 2 – Necessaria corrispondenza tra oggetto sociale dell’impresa e categorie richieste in attestazione;
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ TARIFFARIE Art. 70 c. 4 – Riduzione del 20% del corrispettivo minimo per chi ottiene attestazioni con tutte le classifiche possedute inferiori alla terza; Art. 70 c. 4 – Riduzione del 50% del corrispettivo minimo per ogni attestazione o variazione dell’attestato dei consorzi stabili; Allegato “C” – Nulla è dovuto dai consorzi stabili in caso si debba procedere unicamente alla variazione della scadenza intermedia.
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ TRASFERIMENTI DI AZIENDA Art. 76 c. 9 – Durata minima contratto di affitto di azienda o di ramo: tre anni dal rilascio dell’attestazione; Art. 76 c. 10 – In caso di cessione d’azienda o di un suo ramo introdotto obbligo di presentazione, a cura dell’impresa cessionaria, di perizia giurata effettuata da soggetto nominato dal tribunale competente; Art. 76 c. 12 – Obbligo per le imprese di depositare in CCIAA ed in AVCP entro 30 giorni gli atti di trasferimenti di azienda;
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ VERIFICA TRIENNALE Art. 77 c. 1 – Le imprese non possono partecipare alle gare nel periodo che dovesse intercorrere tra la data di scadenza triennale e la data di effettuazione della verifica con esito positivo; Art. 77 c. 3 – Estesa tempistica effettuazione pratica di verifica triennale a 45 giorni, con possibilità di sospensione di altri 45 giorni; Art. 77 c. 7 – In caso di esito negativo della verifica triennale l’attestato decade dalla data di comunicazione della SOA (quindi anche prima dell’effettiva scadenza triennale);
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ REQUISITI GENERALI ART. 78 L’art. 78 c. 1 rimando all’art. 38 e 39 del codice. Sono così uniformati i requisiti per l’attestazione e per la partecipazione alle gare eliminando le differenze tra i precedenti DPR 34 e DPR 554; L’AVCP stabilisce quali sono i documenti da presentare a cura delle imprese per la dimostrazione del possesso dei requisiti. Novità rispetto a DPR 34: Controllo soggetti cessati nel triennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione; Viene meno l’obbligo della cittadinanza UE o residenza in Italia per gli extracomunitari Individuazione di tipologie di reati incidenti sulla moralità professionale (in base a valutazione del legislatore comunitario)
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ REQUISITI GENERALI ART. 78 Nuovi controlli rispetto a DPR 34: Certificazione quota disabili; Inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria; Inesistenza sanzioni interdittive a contrarre con la PA; Inesistenza di provvedimenti di sospensione o decadenza dell’attestazione per aver presentato falsa documentazione; Inesistenza di omissione rispetto all’obbligo di denuncia di eventuali concussioni o estorsioni subite.
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ REQUISITI SPECIALI Art. 79 C. 7 – I membri laureati dello staff tecnico di progettazione possono essere esclusivamente ingegneri, architetti o geologi (limitatamente alle categorie di competenza) iscritti all’Albo; Art. 79 c. 8 – Passa dal 50% al 60% la quota di noleggi a freddo a breve termine utile al fine del requisito dell’attrezzatura tecnica; Art. 79 c. 14 – Limitata ai lavori eseguiti presso altra impresa negli ultimi 20 anni la qualificazione con l’apporto del DT; Art. 79 c. 14 – Limitato a € 2.500.000 l’importo totale dei lavori che il DT può apportare; Art. 79 c. 19 – Obbligo di presenza di OQ con patentino per la qualificazione nelle categorie specialistiche (limitatamente alle imprese che applicano un CCNL che prevede tali figure).
SOA RINA Organismo di Attestazione OG11 Requisiti di attestazione Art. 79 c. 16 - La nuova declaratoria della OG11 prevede anche l’attività di gestione oltre a quella di fornitura, installazione e manutenzione. Per l’attestazione nella categoria OG11 l’impresa deve possedere requisiti speciali, relativamente alla classifica richiesta, in misura del: •40% relativamente alla categoria OS3; •70% relativamente alla categoria OS28; •70% relativamente alla categoria OS30; I certificati lavori da cui si ottiene la categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria.
SOA RINA Organismo di Attestazione OG11 requisiti di attestazione A titolo esemplificativo, per ottenere l’attestazione nella categoria OG11 in terza classifica, pari a € 1.033.000, occorrerà dimostrare di aver eseguito, nel periodo di riferimento lavori di importo pari o superiore a: •€ 371.880 (40% del 90% di € 1.033.000) nella categoria OS3; •€ 650.790 nella categoria OS28; •€ 650.790 nella categoria OS30; Per ognuna delle tre specialistiche inoltre dovranno sussistere i lavori di punta (esempio cat. OS3: n. 1 lavoro pari o > a € 165.280 (40% del 40% di € 1.033.000) o la somma di due pari o > a € 227.260 (55% del 40% di € 1.033.000) ; o la somma di tre pari o > a € 268.580 (65% del 40% di € 1.033.000).
SOA RINA Organismo di Attestazione OG11 fase di gara In fase di bando, potrà essere richiesta la categoria OG11 solo quando: Le lavorazioni siano riferibili contemporaneamente alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30; L’importo di ciascuna delle lavorazioni riferibili alle categorie specialistiche sia: Almeno il 10% nella OS3; Almeno il 25% nella OS28; Almeno il 25% nella OS30; L’impresa attestata in OG11 potrà eseguire lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
SOA RINA Organismo di Attestazione INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE Art. 80 c. 2 – Le ditte individuali e le società di persone possono verificare i requisiti per ottenere l’i.c.p. presentando il libro degli inventari o il bilancio di verifica, riclassificati in forma di bilancio CEE vidimato da un professionista abilitato; Art. 80 c. 3 – Possibilità di ottenere icp fino al 39% in caso di rapporto tra patrimonio netto dell’ultimo bilancio e cifra d’affari in lavori > al 10% e contemporanea sussistenza di tutti i parametri di cui al comma 1 lettere a)b)c)d). Art. 80 c. 4 - Possibilità di applicazione dell’icp anche in caso di acquisto o conferimento dell’intera azienda (esclusi pertanto trasferimenti di rami e affitti).
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 82 – Possibilità di applicare la rivalutazione ISTAT anche ai lavori pubblici in corso di esecuzione e ai lavori privati ultimati; Art. 83 c. 4 – Richiesto visto di regolare esecuzione da parte degli enti eventualmente preposti alla tutela per i lavori certificati nella categoria OG13; Art. 84 – Lavori eseguiti all’estero: Uniformati criteri dimostrazione lavori UE ed Extra UE; Obbligo di legalizzazione o rilascio dei certificati a cura dell’autorità consolare competente Obbligo inserimento di tutti i certificati lavori nel casellario informatico a cura del Ministero affari esteri.
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 85 – CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI L’importo dei lavori utilizzabile dall’appaltatore nella categoria scorporabile, qualora i subappalti siano superiori ai limiti previsti, è pari al 10% dell’importo ottenuto decurtando dal totale eseguito la quota eccedente di lavorazioni effettuate dai subappaltatori. Esempio: Categoria prevalente: OG1 Lavorazioni eseguite dall’appaltatore nella categoria scorporabile OS30: € 100.000; Importo eseguito in OS30 dai subappaltatori: € 50.000 Importo attribuibile all’appaltatore: Fino al 7/6/2011: € 100.000 – 50.000 + 40.000 = € 90.000; Dal 8/6/2011: € 100.000 – 50.000 + 40.000 = € 90.000 x 10% = 9.000;
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 85 – CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI. Obbligo per le SOA di richiedere alle Stazioni appaltanti, relativamente ad ogni certificato lavori presentato dalle imprese e/o presente nel casellario informatico: Bando o avviso di gara o lettera d’invito; Contratto; Eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati. Al fine di riscontrare i dati inseriti nel certificato di esecuzione lavori. Obbligo per le SOA di segnalare all’AVCP eventuali incongruenze tra i certificati e la documentazione sopra elencata; Art. 86 c. 1: previste sanzioni fino a € 51.545 per il RUP che riporta nel CEL categorie non previste nel bando.
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ LAVORI Art. 83 c. 6: obbligo per le SOA di trasmissione all’AVCP della documentazione a corredo dei lavori privati entro 15 giorni dal rilascio dell’attestazione; Art. 83 c. 7: Impossibilità di utilizzo dei certificati pubblici non presenti sul casellario informatico; Art. 83 c. 8: Impossibilità per le SOA di utilizzo di documentazione contabile dei lavori in sostituzione del certificato Art. 86 c. 6: In caso di lavori eseguiti in conto proprio gli importi dichiarati dal direttore dei lavori sulla base del computo delle opere eseguite devono essere comprovati anche con la presentazione della documentazione circa i costi sostenuti (fatture per acquisto materiale, per servizi o subappalti affidati).
SOA RINA Organismo di Attestazione NOVITA’ DIREZIONE TECNICA Art. 87 c. 2: Limitata alla classifica III bis la possibilità di ottenere la direzione tecnica per mezzo dell’esperienza maturata come responsabile di cantiere; Art. 248 c. 5: Sembra di fatto esclusa la possibilità di ottenere la direzione tecnica per mezzo dell’esperienza maturata come responsabile di cantiere per la categoria OG2; Art. 248 c. 5: La direzione tecnica per la categoria OS25 potrà essere attribuita esclusivamente ai soggetti compresi nell’elenco tenuto presso il Ministero dei Beni Culturali e previsto dall’art. 95. c. 2 del Codice
SOA RINA Organismo di Attestazione ART. 88 - AVVALIMENTO Condizioni per ottenere l’attestazione SOA per avvalimento: Esistenza di rapporto di controllo tra ausiliata e ausiliaria ai sensi art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile; Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di messa a disposizione per tutta la durata dell’attestazione dei requisiti oggetto di avvalimento;
SOA RINA Organismo di Attestazione ART. 88 - AVVALIMENTO Requisiti per ottenere l’attestazione SOA per avvalimento: Requisiti generali di cui all’art. 78 in proprio; Requisiti speciali di cui all’art. 79 anche tramite impresa ausiliaria; Particolarità: L’impresa ausiliata può utilizzare i requisiti speciali di più ausiliarie; Gli attestati devono essere rilasciati su un form specifico (da definire) che riporti in ogni caso i riferimenti delle ausiliarie; Resta da definire se l’eventuale attestazione posseduta dall’impresa ausiliaria debba essere ridimensionata o dichiarata decaduta in caso di dichiarazione di avvalimento.
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