SOA RINA Organismo di Attestazione - REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

Pagina creata da Raffaele Porcu
 
CONTINUA A LEGGERE
SOA RINA Organismo di Attestazione
              REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL
CODICE DEGLI APPALTI

-  LE   NOVITA’    RELATIVE   AL  SISTEMA      DI
QUALIFICAZIONE (ATTESTAZIONE SOA)
SOA RINA Organismo di Attestazione
                  REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

D.P.R. N. 207 DEL 05 Ottobre 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                        NOVITA’ CATEGORIE

Introduzione due nuove classifiche (III bis fino a €
1.500.000 e IV bis fino a € 3.500.000)

Variazione declaratorie categorie OG10, OG11, OS7,
OS8, OS21;

Eliminazione categorie OS2, OS12, OS18, OS20.

Introduzione nuove categorie OS2a, OS2b, OS12a,
OS12b, OS18a, OS18b, OS20a, OS20b, OS35.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                   REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

REGIME TRANSITORIO – ART. 357
Comma 12: le attestazioni rilasciate in vigenza del DPR 34
valgono fino a scadenza naturale tranne OG10, OG11, OS2,
OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 E OS21 (in seguito “categorie
variate”) che scadono il 05/12/2011;
Comma 13: la validità delle attestazioni rilasciate nelle
“categorie variate” in scadenza dal 10/12/2010 al 8/6/2011 è
prorogata fino al 8/6/2011;
Comma 16: fino al 5/12/2011 le Stazioni Appaltanti
bandiscono nelle “categorie variate” ai sensi del DPR 34 e
possono partecipare alle gare tutte le imprese in possesso di
queste categorie al 8/6/2011.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                    REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

REGIME TRANSITORIO – ART. 357
dal 6/12/2011 le imprese potranno utilizzare le attestazioni ai
sensi del DPR 207 nelle categorie OG10, OG11, OS2a, OS2b, OS7,
OS8, OS12a, OS12b OS18a, OS18b, OS20a, OS20b E OS21 ottenute
attraverso:
La riemissione, ai sensi del comma 14, da parte delle SA dei
CEL utilizzati per ottenere le attestazioni che hanno cessato la
loro validità il 5/12/2011, mantenendo il periodo di riferimento
(decennio o quinquennio) utilizzato in sede di attestazione;
La presentazione di nuovi lavori rientranti nel quinquennio
antecedente il 5/12/2011.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                    REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI

REGIME TRANSITORIO – CRITICITA’
La proroga della validità delle attestazioni nelle “categorie
variate” prevista dal comma 13 riguarda esclusivamente le
scadenze quinquennali (chi è in scadenza triennale dovrà
effettuare la verifica triennale);
Non vi sono disposizioni specifiche per chi possiede
un’attestazione che comprende le “categorie variate” tra le
altre. Teoricamente chi effettua un rinnovo di attestazione fino
al 5/12/2011 potrebbe utilizzare due attestati per partecipare
alle gare (il nuovo per le categorie “normali”, il vecchio per
quelle “variate”)
La riemissione dei Certificati ai sensi del comma 14 a cura
delle SA su richiesta della SOA o dell’impresa.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                           SANZIONI
PER LE SOA
Pecuniarie fino a € 51.545;
Sospensione temporanea fino a 240 giorni
dell’autorizzazione;
Revoca
PER LE IMPRESE
Pecuniarie fino a € 25.822 per la mancata risposta alle
richieste dell’AVLLPP;
Pecuniarie fino a € 51.545 qualora l’impresa comunichi
informazioni o fornisca documenti non veritieri;
Sospensione dell’attestazione per un anno;
Decadenza
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                        NOVITA’ OPERATIVE
Art. 63 c. 4 - Obbligo per gli Enti di certificazione di comunicare
all’AVCP e alla SOA che ha attestato l’impresa il venir meno della
certificazione del sistema di qualità;

Art. 70 c. 1 lett. f) – Obbligo per le SOA di verificare il mantenimento
dei requisiti generali delle imprese attestate;

Art. 8 c. 5 e 87 c. 6 – Obbligo per le imprese di comunicare all’AVCP
ogni variazione dei requisiti generali e della direzione tecnica entro
30 giorni dal loro verificarsi (inadempimento sanzionabile ai sensi
dell’art. 74 c. 6);

Art. 76 c. 2 – Necessaria corrispondenza tra oggetto sociale
dell’impresa e categorie richieste in attestazione;
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                         NOVITA’ TARIFFARIE
Art. 70 c. 4 – Riduzione del 20% del corrispettivo
minimo per chi ottiene attestazioni con tutte le
classifiche possedute inferiori alla terza;

Art. 70 c. 4 – Riduzione del 50% del corrispettivo
minimo per ogni attestazione o variazione
dell’attestato dei consorzi stabili;

Allegato “C” – Nulla è dovuto dai consorzi stabili in
caso si debba procedere unicamente alla
variazione della scadenza intermedia.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                  NOVITA’ TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Art. 76 c. 9 – Durata minima contratto di affitto di azienda o di
ramo: tre anni dal rilascio dell’attestazione;

Art. 76 c. 10 – In caso di cessione d’azienda o di un suo ramo
introdotto obbligo di presentazione, a cura dell’impresa
cessionaria, di perizia giurata effettuata da soggetto nominato
dal tribunale competente;

Art. 76 c. 12 – Obbligo per le imprese di depositare in CCIAA
ed in AVCP entro 30 giorni gli atti di trasferimenti di azienda;
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                         NOVITA’ VERIFICA TRIENNALE

Art. 77 c. 1 – Le imprese non possono partecipare alle gare
nel periodo che dovesse intercorrere tra la data di scadenza
triennale e la data di effettuazione della verifica con esito
positivo;

Art. 77 c. 3 – Estesa tempistica effettuazione pratica di
verifica triennale a 45 giorni, con possibilità di sospensione di
altri 45 giorni;

Art. 77 c. 7 – In caso di esito negativo della verifica triennale
l’attestato decade dalla data di comunicazione della SOA
(quindi anche prima dell’effettiva scadenza triennale);
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                     NOVITA’ REQUISITI GENERALI ART. 78
L’art. 78 c. 1 rimando all’art. 38 e 39 del codice. Sono così uniformati
i requisiti per l’attestazione e per la partecipazione alle gare
eliminando le differenze tra i precedenti DPR 34 e DPR 554;
L’AVCP stabilisce quali sono i documenti da presentare a cura delle
imprese per la dimostrazione del possesso dei requisiti.

Novità rispetto a DPR 34:

Controllo soggetti cessati nel triennio antecedente la data di stipula
del contratto di attestazione;

Viene meno l’obbligo della cittadinanza UE o residenza in Italia per
gli extracomunitari

Individuazione di tipologie di reati incidenti sulla moralità
professionale (in base a valutazione del legislatore comunitario)
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                     NOVITA’ REQUISITI GENERALI ART. 78

Nuovi controlli rispetto a DPR 34:
Certificazione quota disabili;
Inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;
Inesistenza sanzioni interdittive a contrarre con la PA;
Inesistenza di provvedimenti di sospensione o decadenza
dell’attestazione per aver presentato falsa documentazione;
Inesistenza di omissione rispetto all’obbligo di denuncia di
eventuali concussioni o estorsioni subite.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                NOVITA’ REQUISITI SPECIALI

Art. 79 C. 7 – I membri laureati dello staff tecnico di progettazione
possono essere esclusivamente ingegneri, architetti o geologi
(limitatamente alle categorie di competenza) iscritti all’Albo;
Art. 79 c. 8 – Passa dal 50% al 60% la quota di noleggi a freddo a
breve termine utile al fine del requisito dell’attrezzatura tecnica;
Art. 79 c. 14 – Limitata ai lavori eseguiti presso altra impresa negli
ultimi 20 anni la qualificazione con l’apporto del DT;
Art. 79 c. 14 – Limitato a € 2.500.000 l’importo totale dei lavori che il
DT può apportare;
Art. 79 c. 19 – Obbligo di presenza di OQ con patentino per la
qualificazione nelle categorie specialistiche (limitatamente alle
imprese che applicano un CCNL che prevede tali figure).
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                 OG11 Requisiti di attestazione
Art. 79 c. 16 - La nuova declaratoria della OG11 prevede anche
l’attività di gestione oltre a quella di fornitura, installazione e
manutenzione.
Per l’attestazione nella categoria OG11 l’impresa deve
possedere requisiti speciali, relativamente alla classifica
richiesta, in misura del:
•40% relativamente alla categoria OS3;
•70% relativamente alla categoria OS28;
•70% relativamente alla categoria OS30;

I certificati lavori da cui si ottiene la categoria OG11 sono
utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                         OG11 requisiti di attestazione

A titolo esemplificativo, per ottenere l’attestazione nella
categoria OG11 in terza classifica, pari a € 1.033.000,
occorrerà dimostrare di aver eseguito, nel periodo di
riferimento lavori di importo pari o superiore a:
•€ 371.880 (40% del 90% di € 1.033.000) nella categoria OS3;
•€ 650.790 nella categoria OS28;
•€ 650.790 nella categoria OS30;
Per ognuna delle tre specialistiche inoltre dovranno sussistere i lavori di punta
(esempio cat. OS3: n. 1 lavoro pari o > a € 165.280 (40% del 40% di €
1.033.000) o la somma di due pari o > a € 227.260 (55% del 40% di €
1.033.000) ; o la somma di tre pari o > a € 268.580 (65% del 40% di €
1.033.000).
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                              OG11 fase di gara
In fase di bando, potrà essere richiesta la categoria OG11 solo
quando:

Le lavorazioni siano riferibili contemporaneamente      alle   tre
categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30;

L’importo di ciascuna delle lavorazioni riferibili alle categorie
specialistiche sia:

Almeno il 10% nella OS3;
Almeno il 25% nella OS28;
Almeno il 25% nella OS30;

L’impresa attestata in OG11 potrà eseguire lavori nelle categorie
OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                         INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

Art. 80 c. 2 – Le ditte individuali e le società di persone
possono verificare i requisiti per ottenere l’i.c.p. presentando il
libro degli inventari o il bilancio di verifica, riclassificati in
forma di bilancio CEE vidimato da un professionista abilitato;

Art. 80 c. 3 – Possibilità di ottenere icp fino al 39% in caso di
rapporto tra patrimonio netto dell’ultimo bilancio e cifra
d’affari in lavori > al 10% e contemporanea sussistenza di tutti i
parametri di cui al comma 1 lettere a)b)c)d).

Art. 80 c. 4 - Possibilità di applicazione dell’icp anche in caso
di acquisto o conferimento dell’intera azienda (esclusi
pertanto trasferimenti di rami e affitti).
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                   NOVITA’ LAVORI

Art. 82 – Possibilità di applicare la rivalutazione ISTAT anche
ai lavori pubblici in corso di esecuzione e ai lavori privati
ultimati;

Art. 83 c. 4 – Richiesto visto di regolare esecuzione da parte
degli enti eventualmente preposti alla tutela per i lavori
certificati nella categoria OG13;

Art. 84 – Lavori eseguiti all’estero:
       Uniformati criteri dimostrazione lavori UE ed Extra UE;
       Obbligo di legalizzazione o rilascio dei certificati a
          cura dell’autorità consolare competente
       Obbligo inserimento di tutti i certificati lavori nel
          casellario informatico a cura del Ministero affari
          esteri.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                       NOVITA’ LAVORI

Art. 85 – CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI
        L’importo dei lavori utilizzabile dall’appaltatore nella
         categoria scorporabile, qualora i subappalti siano superiori
         ai limiti previsti, è pari al 10% dell’importo ottenuto
         decurtando dal totale eseguito la quota eccedente di
         lavorazioni effettuate dai subappaltatori.

Esempio:
Categoria prevalente: OG1
Lavorazioni eseguite dall’appaltatore nella categoria
scorporabile OS30: € 100.000;
Importo eseguito in OS30 dai subappaltatori: € 50.000
Importo attribuibile all’appaltatore:
Fino al 7/6/2011: € 100.000 – 50.000 + 40.000 = € 90.000;
Dal 8/6/2011: € 100.000 – 50.000 + 40.000 = € 90.000 x 10% = 9.000;
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                               NOVITA’ LAVORI
Art. 85 – CRITERI DI VALUTAZIONE LAVORI. Obbligo per le SOA di
richiedere alle Stazioni appaltanti, relativamente ad ogni certificato
lavori presentato dalle imprese e/o presente nel casellario
informatico:

          Bando o avviso di gara o lettera d’invito;
          Contratto;
          Eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati.

Al fine di riscontrare i dati inseriti nel certificato di esecuzione lavori.

Obbligo per le SOA di segnalare all’AVCP eventuali incongruenze
tra i certificati e la documentazione sopra elencata;

Art. 86 c. 1: previste sanzioni fino a € 51.545 per il RUP che riporta nel
CEL categorie non previste nel bando.
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                                        NOVITA’ LAVORI
Art. 83 c. 6: obbligo per le SOA di trasmissione all’AVCP della
documentazione a corredo dei lavori privati entro 15 giorni dal
rilascio dell’attestazione;

Art. 83 c. 7: Impossibilità di utilizzo dei certificati pubblici non
presenti sul casellario informatico;

Art. 83 c. 8: Impossibilità per le SOA di utilizzo di
documentazione contabile dei lavori in sostituzione del
certificato

Art. 86 c. 6: In caso di lavori eseguiti in conto proprio gli importi
dichiarati dal direttore dei lavori sulla base del computo delle opere
eseguite devono essere comprovati anche con la presentazione
della documentazione circa i costi sostenuti (fatture per acquisto
materiale, per servizi o subappalti affidati).
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                        NOVITA’ DIREZIONE TECNICA

Art. 87 c. 2: Limitata alla classifica III bis la possibilità di
ottenere la direzione tecnica per mezzo dell’esperienza
maturata come responsabile di cantiere;

Art. 248 c. 5: Sembra di fatto esclusa la possibilità di ottenere
la direzione tecnica per mezzo dell’esperienza maturata come
responsabile di cantiere per la categoria OG2;

Art. 248 c. 5: La direzione tecnica per la categoria OS25
potrà essere attribuita esclusivamente ai soggetti compresi
nell’elenco tenuto presso il Ministero dei Beni Culturali e
previsto dall’art. 95. c. 2 del Codice
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                   ART. 88 - AVVALIMENTO

Condizioni per ottenere l’attestazione SOA per
avvalimento:

    Esistenza di rapporto di controllo tra ausiliata
     e ausiliaria ai sensi art. 2359 commi 1 e 2 del
     codice civile;
    Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di
     messa a disposizione per tutta la durata
     dell’attestazione dei requisiti oggetto di
     avvalimento;
SOA RINA Organismo di Attestazione
                                             ART. 88 - AVVALIMENTO

Requisiti per ottenere l’attestazione SOA per avvalimento:

         Requisiti generali di cui all’art. 78 in proprio;
         Requisiti speciali di cui all’art. 79 anche tramite
          impresa ausiliaria;
Particolarità:
       L’impresa ausiliata può utilizzare i requisiti speciali di
          più ausiliarie;
       Gli attestati devono essere rilasciati su un form
          specifico (da definire) che riporti in ogni caso i
          riferimenti delle ausiliarie;
       Resta da definire se l’eventuale attestazione
          posseduta dall’impresa ausiliaria debba essere
          ridimensionata o dichiarata decaduta in caso di
          dichiarazione di avvalimento.
Puoi anche leggere